§ 42.2.16 - D.Lgs.Lgt. 26 aprile 1946, n. 351 .
Ordinamento dell'Istituto "Giuseppe Kirner" per l'assistenza ai professori medi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:26/04/1946
Numero:351


Sommario
Art. 1.      L'Istituto nazionale "Giuseppe Kirner" é un Ente morale di diritto pubblico che ha per scopo l'assistenza ai professori medi.
Art. 2.      I soci dell'Istituto sono effettivi e benemeriti.
Art. 3.      Sono soci benemeriti le persone o gli enti che si rendano meritevoli di tale distinzione o contribuendo con elargizioni ad aumentare in misura notevole il patrimonio dell'Istituto o rendendo a [...]
Art. 4.      E' scopo dell'Istituto:
Art. 5.      L'Istituto assegna altresì un premio di uscita, dietro richiesta degli interessati, a tutti i soci effettivi che cessino dal servizio, compreso il caso di passaggio ad altro ufficio, escluso [...]
Art. 6.      L'Istituto ha un patrimonio costituito:
Art. 7.      Le rendite dell'Istituto sono costituite:
Art. 8.      I soci effettivi in servizio attivo corrispondono all'Istituto, in misura unica per tutti, un contributo annuo pari all'1 per cento del solo stipendio lordo annuo di un professore di ruolo A, [...]
Art. 9.      L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione composto di:
Art. 10.      Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. I membri nominati in sostituzione decadono, insieme a tutti gli altri, al termine del triennio.
Art. 11.      Il Consiglio amministra il patrimonio dell'Istituto, cura la regolare riscossione delle entrate, delibera sulle spese dell'ente, ed adotta i provvedimenti necessari per il raggiungimento dei [...]
Art. 12.      I bilanci preventivo e consuntivo dell'Istituto sono sottoposti alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione secondo le modalità indicate nel regolamento.
Art. 13.      Presso l'Istituto funziona un collegio di revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composto di tre membri uno dei quali designato dal Ministero della [...]
Art. 14.      Il Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla nomina, dovrà predisporre lo schema del regolamento esecutivo del presente decreto legislativo Luogotenenziale che sarà emanato su proposta [...]
Art. 15.      Nel regolamento saranno stabilite le norme concernenti la nomina dei membri elettivi, le attribuzioni della Presidenza, del Consiglio, dei revisori ed il loro esercizio, quelle per [...]
Art. 16.      Saranno sottoposti alla trattenuta speciale di cui all'art. 8, ultimo comma, anche quei professori, ora in servizio, che ottengano la promozione ad ordinario dopo l'entrata in vigore del [...]
Art. 17.      Fino a tutto l'anno solare 1947 il limite della somma prevista dal n. 2 dell'art. 4 è elevato al quinto delle entrate ordinarie, allo scopo di permettere all'Istituto di alleviare danni [...]
Art. 18.      Le nomine elettive di cui agli articoli 9 e 13 del presente decreto avranno luogo entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento.
Art. 19.      La disposizione di cui all'art. 8 del presente decreto avrà effetto dal mese successivo a quello della pubblicazione.


§ 42.2.16 - D.Lgs.Lgt. 26 aprile 1946, n. 351 [1].

Ordinamento dell'Istituto "Giuseppe Kirner" per l'assistenza ai professori medi.

(G.U. 28 maggio 1946, n. 123).

 

     Art. 1.

     L'Istituto nazionale "Giuseppe Kirner" é un Ente morale di diritto pubblico che ha per scopo l'assistenza ai professori medi.

     Esso ha personalità giuridica, patrimonio proprio e gestione autonoma, ed ha la sua sede presso il Ministero della pubblica istruzione.

     L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 2.

     I soci dell'Istituto sono effettivi e benemeriti.

     Sono iscritti come soci effettivi:

     a) tutti i presidi, direttori e professori di ruolo dei regi istituti e scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, di istruzione media, classica, tecnica, scientifica, magistrale ed artistica, esclusione fatta dei conservatori di musica, delle accademie delle arti e dell'accademia dell'arte drammatica;

     b) i professori di ruolo delle scuole corrispondenti alle cessate scuole militari;

     c) tutti i presidi, direttori ed insegnanti di cui sopra, e degli istituti e scuole trasformati o cessati che secondo gli ordinamenti del tempo siano da considerarsi corrispondenti a quelli dei precedenti comma, collocati a riposo dopo il 1° gennaio 1921 per loro domanda, o per limite d'età o per ragioni di salute, ovvero, dopo la data predetta dispensati o destituiti per cause che non ledano l'onore purchè sia stato loro conservato il diritto a trattamento di pensione.

 

          Art. 3.

     Sono soci benemeriti le persone o gli enti che si rendano meritevoli di tale distinzione o contribuendo con elargizioni ad aumentare in misura notevole il patrimonio dell'Istituto o rendendo a favore dell'Istituto importanti prestazioni non dovute per ragioni di ufficio o di carica.

     La qualifica di socio benemerito è puramente onoraria.

 

          Art. 4.

     E' scopo dell'Istituto:

     1) Accordare sussidi ordinari una volta tanto, se pure versati a rate, alle seguenti categorie di persone:

     a) ai soci effettivi che in seguito a malattia incontrino notevoli spese o sopportino sensibili riduzioni di assegni;

     b) ai soci effettivi collocati a riposo o dispensati dal servizio o destituiti per cause che non ne ledano l'onore e conservando il diritto a trattamento di pensione, con assegni insufficienti;

     c) ai congiunti del socio effettivo defunto, o destituito senza diritto a trattamento di pensione: coniuge, figli legittimi o naturali riconosciuti, genitori, avi, fratelli, sorelle, orfani dei figli, dei fratelli e delle sorelle, purché almeno durante l'anno immediatamente precedente alla morte del socio o alla sua destituzione siano stati a suo carico e non possano dedicarsi a proficuo lavoro per cause giustificate come: infermità, età avanzata, necessità di compiere gli studi, ecc.;

     d) ai soci effettivi che in seguito a gravi malattie di familiari, compresi fra quelli indicati alla lettera c), viventi a loro carico, incontrino spese che siano causa di forte disagio economico.

     2) Accordare sussidi straordinari nel limite della somma stanziata ogni anno che non potrà essere superiore alla decima parte delle entrate ordinarie, ai soci effettivi e loro congiunti o superstiti che si trovino in eccezionali disagiate condizioni economiche quando anche non rientrino in alcuna delle categorie sopra previste ed anche in deroga alle particolari disposizioni che regolano normalmente la concessione dei sussidi.

     3) Istituire borse di studio in favore dei figli di soci effettivi, viventi o defunti, studenti post-elementari, che si trovino in condizioni economiche disagiate e mostrino buona attitudine agli studi.

     4) Istituire borse di perfezionamento post-universitario in favore dei figli dei soci effettivi, viventi o defunti, che diano prova di non comune attitudine agli studi.

     5) Contribuire finanziariamente a giudizio del Consiglio di amministrazione e nel limite massimo complessivo annuo della venticinquesima parte delle entrate ordinarie, ad iniziative assistenziali che comunque interessino direttamente i soci.

     6) Prestare a tutti i soci e loro famiglie assistenza morale.

     La concessione dei benefici menzionati in questo articolo è fatta a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, secondo le norme stabilite dal regolamento.

 

          Art. 5.

     L'Istituto assegna altresì un premio di uscita, dietro richiesta degli interessati, a tutti i soci effettivi che cessino dal servizio, compreso il caso di passaggio ad altro ufficio, escluso invece il caso di dispensa o destituzione per motivi che ledano l'onore con perdita del diritto a trattamento di pensione, ed a tutte le famiglie dei soci morti durante il servizio.

     Il premio non spetta a coloro che ottengano un sussidio in base al comma 1), lettere b) e c) dell'art. 4.

     La misura del premio viene stabilita dal Consiglio di amministrazione in base alle disponibilità finanziarie dell'Istituto e sarà uniforme nello stesso anno finanziario per tutti i richiedenti.

 

          Art. 6.

     L'Istituto ha un patrimonio costituito:

     a) dal capitale intangibile di L. 2.000.000 e dagli ulteriori incrementi di esso;

     b) dal fondo di riserva patrimoniale costituito con gli avanzi di rendita;

     c) dai titoli o valori di fondi aventi destinazioni speciali.

 

          Art. 7.

     Le rendite dell'Istituto sono costituite:

     a) dagli interessi dei capitali propri dell'ente e da quelli degli altri fondi con destinazioni speciali;

     b) dal contributo dei soci effettivi;

     c) dal contributo del Ministero della pubblica istruzione;

     d) da contributi di enti e privati e da altre entrate eventuali.

 

          Art. 8.

     I soci effettivi in servizio attivo corrispondono all'Istituto, in misura unica per tutti, un contributo annuo pari all'1 per cento del solo stipendio lordo annuo di un professore di ruolo A, che si trovi all'inizio dell'ultimo coefficiente [2].

     Il contributo da trattenersi mensilmente sullo stipendio sarà determinato dividendo per dodici il contributo annuo trascurando nel quoziente le frazioni minori di cinquanta centesimi ed arrotondando alla lira superiore quelle uguali o maggiori.

     I soci effettivi in aspettativa per motivi di salute o in congedo straordinario per mandato politico o in disponibilità pagano l'intero contributo.

     I soci effettivi in aspettativa per motivi di famiglia, o sospesi dall'ufficio, cessano di contribuire per tutta la durata dell'aspettativa o della sospensione.

     I soci effettivi cessati dal servizio con diritto a pensione corrispondono un contributo annuo di L. 36 che sarà rilasciato in quote mensili uguali sulla pensione.

     I soci effettivi cessati senza diritto a pensione corrispondono il contributo annuo di L. 10.

     Le norme per la trattenuta ed il versamento delle quote sociali saranno stabilite nel regolamento.

     I soci effettivi di nuova nomina corrispondono inoltre all'Istituto all'atto della promozione ad ordinario un contributo una volta tanto pari alla somma indicata nel primo comma. Tale contributo sarà percepito con le modalità stabilite nel regolamento.

 

          Art. 9.

     L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione composto di:

     a) un presidente;

     e dei seguenti membri:

     b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

     c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

     d) dieci soci effettivi dell'Istituto, dei quali due appartenenti alla categoria di cui al comma primo del presente articolo ed uno pensionato, designati dalla seconda Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che li sceglierà entro elenchi forniti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei capi di Istituto e dei docenti delle scuole medie [3] ;

     e) un rappresentante di ognuno di quegli Enti da cui sia corrisposto un contributo annuo continuativo non inferiore a L. 50.000, se non altrimenti rappresentati nel Consiglio e previo parere favorevole del Ministro per la pubblica istruzione.

     Su richiesta del Consiglio di amministrazione il Ministro per la pubblica istruzione potrà comandare presso l'Istituto un preside, direttore o professore socio designato dal Consiglio medesimo.

 

          Art. 10.

     Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. I membri nominati in sostituzione decadono, insieme a tutti gli altri, al termine del triennio.

 

          Art. 11.

     Il Consiglio amministra il patrimonio dell'Istituto, cura la regolare riscossione delle entrate, delibera sulle spese dell'ente, ed adotta i provvedimenti necessari per il raggiungimento dei fini dell'Istituto, salva, quando sia prescritta, l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

     Le somme ed i valori appartenenti all'Istituto sono depositati presso la Cassa depositi e prestiti. Nel regolamento sono indicate le norme per la gestione dei fondi in generale nonché per quelli a disposizione immediata dell'Istituto per le necessità di casi urgenti e per il pagamento delle spese di amministrazione.

     La Cassa depositi e prestiti assume gratuitamente la custodia ed il maneggio dei fondi dell'Istituto e provvede all'impiego di essi secondo le decisioni del Consiglio.

     Gli eventuali avanzi di rendita saranno portati in aumento del capitale intangibile o del fondo di riserva patrimoniale, salvo diversa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

     Per sopperire ad eventuali disavanzi e fronteggiare eccezionali necessità si potrà disporre del fondo di riserva patrimoniale col voto favorevole di due terzi dei consiglieri o di almeno due dei revisori dei conti.

     Per disporre del capitale intangibile occorrerà, oltre il voto favorevole di due terzi dei consiglieri e di due dei revisori dei conti, l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 12.

     I bilanci preventivo e consuntivo dell'Istituto sono sottoposti alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione secondo le modalità indicate nel regolamento.

 

          Art. 13.

     Presso l'Istituto funziona un collegio di revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composto di tre membri uno dei quali designato dal Ministero della pubblica istruzione, uno dal Ministero del tesoro ed il terzo eletto dai soci effettivi.

     Anche i revisori durano in carica un triennio.

 

          Art. 14.

     Il Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla nomina, dovrà predisporre lo schema del regolamento esecutivo del presente decreto legislativo Luogotenenziale che sarà emanato su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro.

 

          Art. 15.

     Nel regolamento saranno stabilite le norme concernenti la nomina dei membri elettivi, le attribuzioni della Presidenza, del Consiglio, dei revisori ed il loro esercizio, quelle per l'organizzazione amministrativa dello Istituto comprese quelle necessarie per disciplinare le modalità di assunzione, la consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di quiescenza del personale dell'Istituto.

     Nel regolamento saranno stabilite le norme per la trattenuta ed il versamento delle quote sociali, la riscossione delle altre entrate, quelle per la concessione dei sussidi, delle borse e degli altri benefici, le modalità dei pagamenti e le norme tutte per il retto e sollecito funzionamento dell'Istituto.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 16.

     Saranno sottoposti alla trattenuta speciale di cui all'art. 8, ultimo comma, anche quei professori, ora in servizio, che ottengano la promozione ad ordinario dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 17.

     Fino a tutto l'anno solare 1947 il limite della somma prevista dal n. 2 dell'art. 4 è elevato al quinto delle entrate ordinarie, allo scopo di permettere all'Istituto di alleviare danni economici derivanti dalla guerra.

 

          Art. 18.

     Le nomine elettive di cui agli articoli 9 e 13 del presente decreto avranno luogo entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento.

     Nel frattempo anche i quattro consiglieri ed il revisore di cui agli articoli citati saranno nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.

 

          Art. 19.

     La disposizione di cui all'art. 8 del presente decreto avrà effetto dal mese successivo a quello della pubblicazione.

     Dalla entrata in vigore del presente provvedimento resta abrogato il testo unico approvato con R. decreto 29 giugno 1924, n. 1181 e successive modificazioni.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 31 gennaio 1953, n. 48. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Comma così sostituito dall'art. 9 della L. 28 luglio 1961, n. 831.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 9 della L. 28 luglio 1961, n. 831.