§ 86.4.19 – L. 9 aprile 1953, n. 310.
Concessioni di una indennità di profilassi antitubercolare a favore del personale addetto ad istituzioni antitubercolari dipendenti dallo Stato o da [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:09/04/1953
Numero:310


Sommario
Art. 1.      A favore di tutto il personale sanitario, amministrativo e subalterno, di ruolo e non di ruolo e del personale salariato e di assistenza religiosa addetto ad istituzioni [...]
Art. 2.      L'indennità di profilassi antitubercolare è dovuta in misura intera
Art. 3.      All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte nell'esercizio 1952-53
Art. 4.      La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1951


§ 86.4.19 – L. 9 aprile 1953, n. 310. [1]

Concessioni di una indennità di profilassi antitubercolare a favore del personale addetto ad istituzioni antitubercolari dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici.

(G.U. 8 maggio 1953, n. 105).

 

     Art. 1.

     A favore di tutto il personale sanitario, amministrativo e subalterno, di ruolo e non di ruolo e del personale salariato e di assistenza religiosa addetto ad istituzioni antitubercolari (sanatori, reparti ospedalieri anti tubercolari, dispensari) dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici che prestino la loro opera in modo regolare e continuativo nell'interno delle istituzioni predette, nonchè del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso il personale delle ricevitorie postelegrafoniche, che presti attività continuativa presso uffici e servizi situati nell'interno delle succitate istituzioni antitubercolari, è concessa, qualunque sia il grado gerarchico rivestito e la sede di servizio, una indennità di profilassi antitubercolare nella misura di lire 155 giornaliere.

     I servizi, di cui al precedente comma, potranno essere specificati, occorrendo, con deliberazione degli organi amministrativi degli enti competenti.

 

          Art. 2.

     L'indennità di profilassi antitubercolare è dovuta in misura intera:

     a) per le giornate di effettiva presenza in servizio;

     b) per le giornate di godimento delle ferie;

     c) per le giornate di congedo matrimoniale e di congedo straordinario retribuito.

     Per le giornate di assenza dovuta a malattia o infortunio retribuite o indennizzate l'indennità è corrisposta in misura intera, per i primi sei mesi ed in misura ridotta a un quarto per il periodo successivo.

     Nell'indennità, di cui all'articolo precedente e fino alla concorrenza del suo ammontare, si intende assorbito ogni altro emolumento corrisposto per il medesimo titolo.

     La spesa relativa è a carico delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici dai quali dipende il personale.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte nell'esercizio 1952-53:

     per lire 21.200.000, occorrenti per la corresponsione dell'indennità al personale militare dipendente dall'Amministrazione dell'esercito, con lo stanziamento iscritto al capitolo 43 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto;

     per lire 6.400.000 e per lire 19.000.000 occorrenti per la corresponsione della indennità rispettivamente al personale civile non di ruolo e a quello salariato dipendenti dall'Amministrazione dell'esercito, mediante riduzione di pari importi dello stanziamento del citato capitolo n. 43;

     per lire 850.000, occorrenti per la corresponsione della indennità al personale militare dell'Aeronautica, con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 91 dello stato di previsione suddetto;

     per lire 2.000.000, occorrenti per la corresponsione della indennità al personale dipendente dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi con una aliquota delle maggiori entrate, di cui al capitolo 1 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima, derivanti da incremento del traffico postale.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1951.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.