§ 89.2.9 - Legge 13 agosto 1980, n. 464.
Svolgimento di attività sportive degli insegnanti di educazione fisica, atleti o tecnici di livello nazionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:89. Sport
Capitolo:89.2 federazioni e organizzazioni
Data:13/08/1980
Numero:464


Sommario
Art. unico.      Il Ministro della pubblica istruzione può mettere a disposizione del CONI, per una durata non superiore ad un anno, in relazione alle Olimpiadi, ai Campionati del mondo [...]


§ 89.2.9 - Legge 13 agosto 1980, n. 464.

Svolgimento di attività sportive degli insegnanti di educazione fisica, atleti o tecnici di livello nazionale.

(G.U. 22 agosto 1980, n. 230)

 

 

     Art. unico.

     Il Ministro della pubblica istruzione può mettere a disposizione del CONI, per una durata non superiore ad un anno, in relazione alle Olimpiadi, ai Campionati del mondo ovvero a manifestazioni internazionali ad essi comparabili, docenti di ruolo e non di ruolo di educazione fisica che siano atleti o preparatori tecnici di livello nazionale in quanto facenti parte di rappresentative nazionali, al fine di consentire loro la preparazione atletica e la partecipazione alle gare sportive. Durante tale periodo la retribuzione spettante ai predetti docenti è a carico del CONI.

     Il periodo trascorso nella posizione prevista nel precedente comma è valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

     Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di cui al precedente primo comma si applica nei limiti di durata della nomina.

     I posti che si rendono disponibili in applicazione della presente legge possono essere conferiti soltanto mediante supplenze temporanee.