§ 42.2.80 - Legge 16 gennaio 1967, n. 3.
Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:16/01/1967
Numero:3


Sommario
Art. 1.      E' riconosciuta personalità giuridica all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia.
Art. 2.      Esso si propone di assicurare la più completa ed ordinata documentazione di tale movimento dalle sue origini antifasciste alla Liberazione; di promuoverne lo studio storico e la conoscenza a [...]
Art. 3.      Sono membri dell'Istituto nazionale gli Istituti storici regionali, provinciali o locali, che svolgono nel rispettivo ambito analoghe attività di documentazione e di studio, e gli enti storici a [...]
Art. 4.      L'Istituto nazionale è retto da un Consiglio generale formato da rappresentanti degli Istituti storici associati, da rappresentanti dell'Amministrazione pubblica, da membri cooptati.
Art. 5.      Il Consiglio generale nomina gli organi direttivi dello Istituto, costituiti dal Consiglio direttivo, dal presidente, dal Collegio dei revisori dei conti.
Art. 6.      Gli Istituti associati devono essere formalmente costituiti; hanno statuto proprio e gestione autonoma.
Art. 7.      I Ministeri della pubblica istruzione e dell'interno (Archivi di Stato), su richiesta dell'Istituto nazionale, sono autorizzati a concedere comandi di personale particolarmente idoneo per [...]
Art. 8.      All'Istituto nazionale è concesso un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato di 50 milioni di lire. A tale contributo si provvederà con riduzione di pari importo del capitolo 2192 [...]
Art. 9.      L'Istituto nazionale è tenuto a presentare annualmente un rapporto sulla sua attività al Ministero della pubblica istruzione.
Art. 10.      Lo statuto dell'Istituto nazionale, redatto secondo i criteri fissati dalla presente legge, sarà approvato con decreto del Ministero per la pubblica istruzione.


§ 42.2.80 - Legge 16 gennaio 1967, n. 3. [1]

Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione.

(G.U. 26 gennaio 1967, n. 22).

 

     Art. 1.

     E' riconosciuta personalità giuridica all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia.

 

          Art. 2.

     Esso si propone di assicurare la più completa ed ordinata documentazione di tale movimento dalle sue origini antifasciste alla Liberazione; di promuoverne lo studio storico e la conoscenza a mezzo di periodici o di altre pubblicazioni a carattere scientifico, come di convegni e di altre iniziative di studio.

     L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 3.

     Sono membri dell'Istituto nazionale gli Istituti storici regionali, provinciali o locali, che svolgono nel rispettivo ambito analoghe attività di documentazione e di studio, e gli enti storici a carattere non territoriale che si propongono scopi analoghi.

     L'Istituto nazionale si pronuncia sulla loro accettazione in base alle norme previste dal suo statuto.

 

          Art. 4.

     L'Istituto nazionale è retto da un Consiglio generale formato da rappresentanti degli Istituti storici associati, da rappresentanti dell'Amministrazione pubblica, da membri cooptati.

     Lo statuto determina la composizione delle rappresentanze degli Istituti, e la misura delle cooptazioni ammesse.

     Rappresentano l'Amministrazione pubblica tre membri rispettivamente designati dai Ministeri della pubblica istruzione (Accademie e Biblioteche), dell'interno (Archivi di Stato), della difesa (Uffici storici).

 

          Art. 5.

     Il Consiglio generale nomina gli organi direttivi dello Istituto, costituiti dal Consiglio direttivo, dal presidente, dal Collegio dei revisori dei conti.

     I revisori dei conti sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della pubblica istruzione, dai principali enti sovventori.

 

          Art. 6.

     Gli Istituti associati devono essere formalmente costituiti; hanno statuto proprio e gestione autonoma.

     Spetta ad essi la conservazione del patrimonio documentario, bibliografico, museografico da essi raccolto. Essi possono costituirsi su base associativa, purchè regolata da precise norme statutarie. La loro attività scientifica è soggetta alla vigilanza dell'Istituto nazionale, al quale devono presentare un rapporto annuale e render conto dei contributi ad essi conferiti.

 

          Art. 7.

     I Ministeri della pubblica istruzione e dell'interno (Archivi di Stato), su richiesta dell'Istituto nazionale, sono autorizzati a concedere comandi di personale particolarmente idoneo per specifici incarichi di natura scientifica ed archivistica.

 

          Art. 8.

     All'Istituto nazionale è concesso un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato di 50 milioni di lire. A tale contributo si provvederà con riduzione di pari importo del capitolo 2192 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

     Una congrua parte di detto contributo sarà erogata a favore dell'attività archivistica o storica, svolta dagli Istituti associati, nella misura che sarà stabilita dal bilancio preventivo annualmente approvato dal Consiglio generale e dal Collegio dei revisori dei conti.

     L'Istituto nazionale è soggetto al controllo sugli enti sovvenzionati esercitato dalla Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

 

          Art. 9.

     L'Istituto nazionale è tenuto a presentare annualmente un rapporto sulla sua attività al Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 10.

     Lo statuto dell'Istituto nazionale, redatto secondo i criteri fissati dalla presente legge, sarà approvato con decreto del Ministero per la pubblica istruzione.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.