§ 98.1.31080 - D.P.R. 10 marzo 1989, n. 116.
Sostituzione dell'art. 7 delle norme di esecuzione dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvate con decreto del Presidente della [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:10/03/1989
Numero:116


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, di cui alle premesse, è sostituito dal seguente, ferma restando la rubrica
Art. 2.      1. Per i concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, le cui prove abbiano avuto già inizio, resta ferma la normativa preesistente


§ 98.1.31080 - D.P.R. 10 marzo 1989, n. 116.

Sostituzione dell'art. 7 delle norme di esecuzione dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, in materia di adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte.

(G.U. 1 aprile 1989, n. 76)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

     Visto l'art. 20 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

     Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, recante snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 1989;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     Art. 1.

     1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, di cui alle premesse, è sostituito dal seguente, ferma restando la rubrica:

     "Art. 7.

     Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

     Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, nè altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulle buste, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura o la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

     Al termine di ogni giorno di esame viene assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

     Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima prova di esame si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in una unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Tale operazione viene effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.

     I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova d'esame.

     Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.

     I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quella della commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi in plico raccomandato, per il tramite del capo dell'ufficio periferico dell'amministrazione interessata, al termine delle prove scritte".

 

          Art. 2.

     1. Per i concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, le cui prove abbiano avuto già inizio, resta ferma la normativa preesistente.