§ 50.3.34 – D.L. 23 ottobre 1996, n. 543.
Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.3 giurisdizione contabile
Data:23/10/1996
Numero:543


Sommario
Art. 1.  Sezioni giurisdizionali.
Art. 2.  Termini per l'esercizio del controllo.
Art. 3.  Azione di responsabilità.
Art. 4.  Sezioni riunite in sede non giurisdizionale.
Art. 5.  (Sezione centrale di controllo. Adunanza plenaria).
Art. 6.  Assegnazione di ufficio.
Art. 7.  Referendari e primi referendari.
Art. 8.  Poteri del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 9.  Abrogazione.
Art. 10.  Entrata in vigore.


§ 50.3.34 – D.L. 23 ottobre 1996, n. 543. [1]

Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti.

(G.U. 23 ottobre 1996, n. 249).

 

     Art. 1. Sezioni giurisdizionali.

     1. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis) [2].

     2. Le sezioni riunite di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, giudicano con sette magistrati.

     2 bis. In relazione agli appelli proposti dalla data di entrata in vigore del decreto legge 8 marzo 1993, n. 54, sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le sezioni giurisdizionali centrali possono riconoscere, per quanto concerne le modalità di presentazione dell'appello, l'errore scusabile e disporre la rimessione in termini [3].

     3. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è inserito il seguente:

     (Omissis).

     3 bis. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [4].

     3 ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è aggiunto il seguente:

     (Omissis) [5].

 

          Art. 2. Termini per l'esercizio del controllo.

     1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [6].

     2. Per il controllo della Corte dei conti nell'autorizzazione del Governo alla sottoscrizione dei contratti collettivi, di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, resta fermo il disposto di cui all'articolo 51, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

     2 bis. Nell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le parole: "può altresì pronunciarsi sulla legittimità di singoli atti delle amministrazioni dello Stato” sono soppresse [7].

 

          Art. 3. Azione di responsabilità.

     1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

     (Omissis) [8].

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis) [9].

     c bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [10].

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo sostituito dal presente articolo, si applicano anche ai giudizi in corso.

     2 bis. In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza [11].

     2 ter. L'azione di responsabilità per danno erariale non si esercita nei confronti degli amministratori locali per la mancata copertura minima del costo del servizio [12].

 

          Art. 4. Sezioni riunite in sede non giurisdizionale.

     1. Il numero minimo dei votanti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è elevato a quindici per l'esercizio, da parte delle sezioni riunite della Corte dei conti, di tutte le funzioni, comprese quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e quelle di cui agli articoli 3, comma 6, e 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, diverse dalle funzioni giurisdizionali. Le sezioni riunite sono presiedute dal presidente della Corte dei conti e sono composte per ciascuna delle dette funzioni da trentaquattro magistrati, designati all'inizio di ogni anno sulla base di predeterminati criteri di graduale rotazione dal consiglio di presidenza, in modo che siano rappresentati tutti i settori di attività e tutte le qualifiche dei magistrati. Ove il magistrato nominato relatore dal presidente della Corte dei conti non sia compreso tra quelli assegnati alle sezioni riunite, questi integra ad ogni effetto il collegio per la questione su cui riferisce.

 

          Art. 5. (Sezione centrale di controllo. Adunanza plenaria). [13]

     1. Il comma 10 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 6. Assegnazione di ufficio.

     1. Il periodo di tempo di cui all'articolo 1, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, termina alla data del 30 aprile 1996, successivamente alla quale si procede alle assegnazioni definitive. Le assegnazioni di ufficio non possono superare, in ogni caso, la durata di un anno.

 

          Art. 7. Referendari e primi referendari.

     1. La disposizione dell'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, continua ad applicarsi ai referendari e primi referendari della Corte dei conti in servizio alla data del 31 dicembre 1993 e non modifica l'ordine di anzianità del medesimo personale.

     2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in lire 160 milioni per l'anno 1995 e in lire 40 milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede a carico del capitolo 1275 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

 

          Art. 8. Poteri del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     1. I decreti di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sovrintende alla organizzazione e alla gestione amministrativa del Segretariato generale ed è responsabile, di fronte al Presidente del Consiglio dei Ministri, dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 19 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non attribuite ad un Ministro senza portafoglio o delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottando, anche mediante delega dei relativi poteri ai capi dei Dipartimenti e degli uffici, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento di incarichi e funzioni a personale diverso da quello di cui all'articolo 18 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

          Art. 9. Abrogazione.

     1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 441.

 

          Art. 10. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 20 dicembre 1996, n. 639.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversone 20 dicembre 1996, n. 639.

[3] Comma inserito dalla L. di conversione 20 dicembre 1996, n. 639.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione 20 dicembre 1996, n. 639.

[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione 20 dicembre 1996, n. 639.

[6] Comma così modificato dalla L. di conversione 20 dicembre 1996, n. 639.

[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione 20 dicembre 1996, n. 639.

[8] Lettera così sostituita dalla L. di conversione 20 dicembre 1996, n. 639.

[9] Lettera così sostituita dalla L. di conversione 20 dicembre 1996, n. 639.

[10] Lettera aggiunta dalla L. di conversione 20 dicembre 1996, n. 639.

[11] Comma aggiunto dalla L. di conversione 20 dicembre 1996, n. 639. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 10 bis del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

[12] Comma aggiunto dalla L. di conversione 20 dicembre 1996, n. 639.

[13] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 20 dicembre 1996, n. 639.