§ 98.1.28370 - D.L. 8 marzo 1993, n. 54 .
Disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa.


Settore:Normativa nazionale
Data:08/03/1993
Numero:54


Sommario
Art. 1.  Sezioni regionali della Corte dei conti
Art. 2.  Pubblico ministero presso la Corte dei conti
Art. 3.  Azione a tutela della legittimità amministrativa
Art. 4.  Prescrizione dell'azione di responsabilità
Art. 5.  Obblighi di denuncia
Art. 6.  Giudizi in materia pensionistica
Art. 7.  Oneri finanziari
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 98.1.28370 - D.L. 8 marzo 1993, n. 54 [1].

Disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa.

(G.U. 9 marzo 1993, n. 56)

 

     Art. 1. Sezioni regionali della Corte dei conti

     1. In tutte le regioni sono istituite sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio regionale e con sede nel capoluogo di regione.

     2. Nella Regione Trentino-Alto Adige sono istituite due sezioni giurisdizionali con sede in Trento e in Bolzano e con circoscrizione estesa al rispettivo territorio provinciale.

     3. A tutte le sezioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, primo comma, 5, 6, 9, 10 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.

     4. Le sezioni regionali previste al comma 1 e al comma 2, ove non già costituite, vengono insediate entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro venti giorni dall'insediamento, sono trasmessi a ciascuna sezione regionale i fascicoli dei processi sui quali le singole sezioni sono chiamate a giudicare.

     5. Contro le decisioni delle sezioni giurisdizionali regionali in materia di contabilità pubblica è ammesso l'appello, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica della decisione, alle sezioni giurisdizionali centrali, che giudicano con cinque magistrati.

     6. Le sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali ordinarie centrali o regionali, ovvero a richiesta del procuratore generale. Esse sono presiedute dal presidente della Corte dei conti o da un presidente di sezione e giudicano con sette magistrati. Ad esse sono assegnati due presidenti di sezione e un numero di consiglieri determinato dal consiglio di presidenza della Corte dei conti all'inizio dell'anno giudiziario.

     7. Dalla data di insediamento dell'ultima delle sezioni giurisdizionali regionali, sono soppresse la sezione III ordinaria per le pensioni civili, la sezione IV ordinaria per le pensioni militari, le cinque sezioni giurisdizionali speciali per le pensioni di guerra. Tali sezioni continuano a funzionare ai sensi dell'art. 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658. In ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 1994 le predette sezioni sono soppresse e i giudizi di competenza di sezioni giurisdizionali regionali non ancora insediate sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale per il Lazio.

     8. Alle esigenze di magistrati per le sezioni giurisdizionali regionali e per gli uffici del procuratore regionale di cui all'art. 3 provvede il consiglio di presidenza della Corte dei conti a mezzo di assegnazione su domanda degli interessati. Altri magistrati potranno essere assegnati, anche senza il loro consenso, per un periodo non superiore a tre anni. Nel primo impianto e per un periodo non inferiore a due anni, alle occorrenze delle sezioni e delle procure regionali si provvede provvisoriamente, almeno per la metà del fabbisogno, con magistrati assegnati d'ufficio, muniti di professionalità specifica.

     9. Alle segreterie delle sezioni giurisdizionali regionali e delle procure regionali sono preposti funzionari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

          Art. 2. Pubblico ministero presso la Corte dei conti

     1. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite ed alle sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale o da un vice procuratore da lui delegato.

     2. Presso le sezioni giurisdizionali regionali le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un vice procuratore generale con funzioni di procuratore regionale, o da un altro magistrato assegnato all'ufficio da lui delegato.

     3. Il procuratore generale e quello regionale competente per territorio possono proporre appello avverso le decisioni delle sezioni giurisdizionali regionali entro il termine di cui all'art. 1, comma 5.

     4. Il procuratore generale coordina l'attività dei procuratori regionali.

 

          Art. 3. Azione a tutela della legittimità amministrativa

     1. Il procuratore regionale presso la Corte dei conti può, in via autonoma, proporre ricorso innanzi al tribunale amministrativo regionale avverso atti e provvedimenti di pubbliche amministrazioni, in vista dell'interesse generale al buon andamento e all'imparzialità di esse, a tutela della legittimità dell'azione amministrativa; può altresì resistere e intervenire nei giudizi pendenti innanzi a detto tribunale. Il ricorso non è consentito contro gli atti concernenti assunzioni in servizio, inquadramento nei ruoli e svolgimento del rapporto di impiego del personale delle pubbliche amministrazioni.

     2. L'appello nei confronti delle sentenze del tribunale amministrativo regionale può essere proposto dal procuratore regionale che ha partecipato al giudizio, ovvero dal procuratore generale presso la Corte dei conti.

     3. Ove sia proposta azione a tutela della legittimità amministrativa, il tribunale amministrativo regionale decide in camera di consiglio entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine provvede il Consiglio di Stato in grado di appello.

     4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono al procuratore regionale competente, entro tre giorni dal verificarsi delle condizioni di efficacia o dalla data in cui sono stati dichiarati esecutivi, copia dei provvedimenti dai quali derivi per l'erario una spesa superiore a lire un miliardo e, in ogni caso, dei provvedimenti di pianificazione del territorio, di programmazione degli interventi industriali e di opere pubbliche, di rilascio delle concessioni edilizie e di approvazione di concessioni e contratti per l'esecuzione di opere, forniture e servizi.

     5. L'azione avverso gli atti e i provvedimenti diversi da quelli indicati al comma 4 è proposta nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui il procuratore regionale ne ha comunque avuto conoscenza.

     6. Il procuratore regionale può disporre l'acquisizione di atti e documenti, in possesso delle pubbliche amministrazioni, presupposti o comunque connessi rispetto a quelli trasmessi ai sensi del comma 5. Le amministrazioni pubbliche provvedono entro dieci giorni dalla richiesta.

     7. Le amministrazioni pubbliche trasmettono al procuratore regionale presso la Corte dei conti, entro cinque giorni dalla notifica, copia dei ricorsi giurisdizionali innanzi ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato ad esse notificati. Nello stesso modo provvede l'Avvocatura dello Stato per i ricorsi notificati presso di essa ad amministrazioni pubbliche.

     8. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1 e risulta già pendente il giudizio, il procuratore regionale vi interviene con atto da notificare a tutte le parti; in tali casi, il giudice amministrativo decide sulla legittimità dell'atto o del comportamento impugnato anche quando ritiene che il ricorso sia irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero quando il ricorrente ha dichiarato di voler rinunziare all'impugnazione. In ogni caso, i termini processuali sono ridotti della metà.

     9. Qualora nel corso di un giudizio amministrativo che sia promosso ai sensi del comma 1, ovvero si svolga ai sensi del comma 8, il giudice ravvisi fatti penalmente rilevanti, ne dà immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il giudice competente. Qualora, nel corso di un procedimento penale, l'ufficio giudiziario precedente ritenga che sussista l'illegittimità di atti o provvedimenti amministrativi dei quali abbia preso conoscenza, ne dà parimenti comunicazione immediata al procuratore regionale presso la Corte dei conti, fermo restando quanto previsto dall'art. 129, comma 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

     10. Nei procedimenti giurisdizionali amministrativi di cui al presente articolo si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

 

          Art. 4. Prescrizione dell'azione di responsabilità

     1. Agli amministratori e dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni dell'art. 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ,e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 5. Obblighi di denuncia

     1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di obbligo di denuncia del danno erariale, tutti gli organi che esercitano funzioni giurisdizionali o decisorie di ricorsi amministrativi, di vigilanza o di controllo sono tenuti a fare motivata denuncia, all'ufficio del pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, dei fatti dai quali è derivato o potrebbe derivare danno erariale, nonchè degli atti e dei comportamenti di cui rilevano l'illegittimità.

 

          Art. 6. Giudizi in materia pensionistica

     1. Per i giudizi in materia pensionistica pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data dell'insediamento della sezione giurisdizionale competente, la parte che vi ha interesse deve proporre al presidente della sezione istanza per la prosecuzione del giudizio.

     2. La mancata o non tempestiva proposizione della istanza di cui al comma 1 produce l'estinzione del giudizio, che viene dichiarata di ufficio.

     3. In ogni altro caso, il presidente della sezione fissa l'udienza per la trattazione, designando un magistrato relatore. La data dell'udienza viene comunicata, a cura della segreteria, con un preavviso di almeno sessanta giorni alle parti costituite, che possono produrre, con deposito in segreteria, memoria e documenti sino al decimo giorno precedente la data di udienza.

     4. L'amministrazione, ove non ritenga di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, può farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente.

     5. I ricorsi possono essere proposti anche senza patrocinio legale, ma i ricorrenti non possono svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese. L'assistenza legale dei ricorrenti può essere svolta da professionisti iscritti all'albo degli avvocati.

     6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono e disciplinano le conclusioni e l'intervento del procuratore generale nei giudizi in materia di pensioni civili, militari e di guerra; è fatto salvo il potere dello stesso di ricorrere in via principale nell'interesse della legge.

 

          Art. 7. Oneri finanziari

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 4.160 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 8. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 14 gennaio 1994, n. 19, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.