§ 46.8.456 - D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195.
Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:12/05/1995
Numero:195


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Provvedimenti.
Art. 3.  (Forze di polizia ad ordinamento civile)
Art. 4.  (Forze di polizia ad ordinamento militare)
Art. 5.  (Forze armate)
Art. 6.  Materie riservate alla legge.
Art. 7.  Procedimento.
Art. 8.  (Procedure di raffreddamento dei conflitti)
Art. 8 bis.  (Consultazione delle rappresentanze del personale)
Art. 9.  Norma finale.


§ 46.8.456 - D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195. [1]

Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

(G.U. 27 maggio 1995, n. 122, S.O.)

 

     Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili, gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori ed il personale di leva nonchè quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [2].

     2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.

 

          Art. 2. Provvedimenti.

     1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia è emanato:

     A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'articolo 7, commi 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo [3];

     B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'interno e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Le delegazioni delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono composte dai rappresentanti di ciascuna associazione professionale a carattere sindacale tra militari. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui alla presente lettera con rappresentanti appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono rappresentative [4].

     2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale delle Forze armate, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Le delegazioni delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono composte dai rappresentanti di ciascuna associazione professionale a carattere sindacale tra militari. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti appartenenti alla Forza armata di cui sono rappresentative [5].

     3. [Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate] [6].

 

          Art. 3. (Forze di polizia ad ordinamento civile) [7].

     1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), per il personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento civile sono oggetto di contrattazione:

     a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio;

     b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

     c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;

     d) i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;

     e) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;

     f) il congedo ordinario ed il congedo straordinario;

     g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

     h) i permessi brevi per esigenze personali;

     i) le aspettative, i distacchi ed i permessi sindacali;

     l) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;

     m) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;

     n) i criteri istitutivi degli organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per la gestione degli enti di assistenza del personale;

     o) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

     2. Le procedure di contrattazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), disciplinano le materie di cui al comma 1, le relazioni sindacali nonché la durata dei contratti collettivi nazionali di amministrazione, la struttura contrattuale ed i rapporti tra i diversi livelli. Ciascuna amministrazione attiva, mediante accordi, autonomi livelli di contrattazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie previste al comma 1 e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono. Essa può avere ambito territoriale. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata accordi in contrasto con i vincoli risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo derivante dalle predette procedure di contrattazione o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. Gli accordi decentrati sottoscritti, corredati da un'apposita relazione tecnico-finanziaria, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria.

     3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni.

     4. Nell'ambito territoriale la titolarità all'esercizio delle relazioni sindacali è riconosciuta sulla base della rappresentatività, individuata tenendo anche conto del dato elettorale secondo i criteri dettati nell'apposito accordo per la definizione delle modalità di espressione del dato elettorale e delle relative forme di rappresentanza. In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del predetto accordo continuano ad avere vigenza le previsioni dettate sulla materia della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 4. (Forze di polizia ad ordinamento militare) [8].

     1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare sono oggetto di contrattazione [9]:

     a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;

     b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'art. 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

     c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;

     d) le licenze;

     e) l'aspettativa per motivi privati e per infermità;

     f) i permessi brevi per esigenze personali;

     f-bis) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza di polizia a ordinamento militare, il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative, la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali [10];

     g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;

     h) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi di polizia;

     i) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;

     l) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

     2. Con riferimento alle materie oggetto di contrattazione di cui al comma 1, le procedure di informazione e consultazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [11].

     3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni [12].

 

          Art. 5. (Forze armate) [13].

     1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 2, per il personale appartenente alle Forze armate sono oggetto di contrattazione [14]:

     a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;

     b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

     c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;

     d) le licenze;

     e) l'aspettativa per motivi privati e per infermità;

     f) i permessi brevi per esigenze personali;

     f-bis) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata, il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative, la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali [15];

     g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;

     h) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;

     i) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

     2. Con riferimento alle materie oggetto di contrattazione di cui al comma 1, le procedure di informazione e consultazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [16].

     3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni [17].

 

          Art. 6. Materie riservate alla legge.

     1. Per il personale di cui all'art. 1, restano comunque riservate alla disciplina per legge, ovvero per atto normativo o amministrativo adottato in base alla legge secondo l'ordinamento delle singole amministrazioni, le materie indicate dall'art. 2, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216.

 

          Art. 7. Procedimento.

     1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 sono avviate dal Ministro per la pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile ovvero le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ciascuna per i profili riguardanti gli accordi sindacali di competenza possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse [18].

     1 bis. Le procedure di cui all'articolo 2 hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualità nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione delle ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene, rispettivamente, alle Forze di polizia ad ordinamento civile, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e alle Forze armate [19].

     2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per la pubblica amministrazione, in qualità di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, come individuate dall'articolo 2 [20].

     3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.

     3-bis. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia a ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), si svolgono in riunioni, alle quali partecipano i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai sensi della medesima disposizione e i rappresentanti dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale [21].

     3-ter. Le trattative di cui al comma 3-bis si svolgono attraverso due livelli di negoziazione:

     a) il primo livello disciplina le materie di cui all'articolo 4, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze di polizia a ordinamento militare;

     b) il secondo livello disciplina le materie di cui all'articolo 4, comma 1, per gli aspetti più caratteristici delle singole Forze di polizia a ordinamento militare, compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività, nei limiti stabiliti dalla negoziazione di primo livello di cui alla lettera a) del presente comma [22].

     3-quater. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze armate di cui all'articolo 2, comma 2, si svolgono in riunioni, alle quali partecipano i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai sensi della medesima disposizione e i rappresentanti dello Stato maggiore della difesa, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale [23].

     3-quinquies. Le trattative di cui al comma 3-quater si svolgono su due livelli:

     a) il primo livello disciplina le materie di cui all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze armate;

     b) il secondo livello disciplina le materie di cui all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate, compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività, nei limiti stabiliti dalla negoziazione di primo livello di cui alla lettera a) del presente comma [24].

     4. Le organizzazioni sindacali delle Forze di polizia a ordinamento civile ovvero le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate dissenzienti dalle ipotesi di accordo di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono le rispettive delegazioni di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo [25].

     5. [I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato] [26].

     6. [Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali] [27].

     7. [I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato] [28].

     8. [Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa] [29].

     9. [Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza] [30].

     10. Le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater sono corredate da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonchè la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità dei predetti atti, prevedendo, altresì, la possibilità di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospederne l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari firmatarie - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. Le ipotesi di accordo sindacale non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonchè nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime [31].

     11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 4, approva le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater, i cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato [32].

     11 bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sui decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni [33].

     12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi [34].

     13. Nel caso in cui gli accordi di cui al presente decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti [35].

 

          Art. 8. (Procedure di raffreddamento dei conflitti) [36].

     1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneità nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, le amministrazioni ed i Comandi generali interessati provvedono a reciproci scambi di informazione, anche attraverso apposite riunioni.

     2. Le procedure di contrattazione di cui all'articolo 2 disciplinano le modalità di raffreddamento dei conflitti che eventualmente insorgano nell'ambito delle rispettive amministrazioni in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui al medesimo articolo 2. Ai predetti fini in sede di contrattazione, per le Forze di polizia ad ordinamento civile, presso le singole amministrazioni vengono costituite commissioni aventi natura arbitrale [37].

     3. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato, i soggetti di cui al predetto articolo 2, ossia le amministrazioni, le organizzazioni sindacali e associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative possono ricorrere al Ministro per la pubblica amministrazione, formulando apposita e puntuale richiesta motivata per l'esame della questione interpretativa controversa. Il Ministro per la pubblica amministrazione entro trenta giorni dalla formale richiesta, dopo aver acquisito le risultanze delle procedure di cui ai commi 1 e 2, può fare ricorso alle delegazioni trattanti gli accordi nazionali di cui all'articolo 2. L'esame della questione interpretativa controversa di interesse generale deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro. Sulla base dell'orientamento espresso dalle citate delegazioni, il Ministro per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, n. 2), della legge 29 marzo 1983, n. 93, e della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad emanare conseguenti direttive contenenti gli indirizzi applicativi per tutte le amministrazioni interessate [38].

 

          Art. 8 bis. (Consultazione delle rappresentanze del personale) [39].

     1. Le organizzazioni sindacali delle Forze di polizia a ordinamento civile e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate di cui all'articolo 2 sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione della predisposizione del documento di programmazione economico-finanziaria e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere consultate.

 

          Art. 9. Norma finale.

     1. Sono abrogate le norme riguardanti le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e quelle riguardanti le Forze armate in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

 

 

 

 

D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195. [40]

Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

 

TESTO PREVIGENTE ALLE MODIFICHE APPORTATE DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2022, N. 206

 

     Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili, gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori ed il personale di leva nonchè quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [41].

     2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.

 

     Art. 2. Provvedimenti.

     1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia è emanato:

     A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'articolo 7, commi 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo [42];

     B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).

     2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica) [43].

     3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate.

 

     Art. 3. (Forze di polizia ad ordinamento civile) [44].

     1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), per il personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento civile sono oggetto di contrattazione:

     a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio;

     b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

     c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;

     d) i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;

     e) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;

     f) il congedo ordinario ed il congedo straordinario;

     g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

     h) i permessi brevi per esigenze personali;

     i) le aspettative, i distacchi ed i permessi sindacali;

     l) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;

     m) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;

     n) i criteri istitutivi degli organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per la gestione degli enti di assistenza del personale;

     o) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

     2. Le procedure di contrattazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), disciplinano le materie di cui al comma 1, le relazioni sindacali nonché la durata dei contratti collettivi nazionali di amministrazione, la struttura contrattuale ed i rapporti tra i diversi livelli. Ciascuna amministrazione attiva, mediante accordi, autonomi livelli di contrattazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie previste al comma 1 e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono. Essa può avere ambito territoriale. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata accordi in contrasto con i vincoli risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo derivante dalle predette procedure di contrattazione o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. Gli accordi decentrati sottoscritti, corredati da un'apposita relazione tecnico-finanziaria, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria.

     3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni.

     4. Nell'ambito territoriale la titolarità all'esercizio delle relazioni sindacali è riconosciuta sulla base della rappresentatività, individuata tenendo anche conto del dato elettorale secondo i criteri dettati nell'apposito accordo per la definizione delle modalità di espressione del dato elettorale e delle relative forme di rappresentanza. In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del predetto accordo continuano ad avere vigenza le previsioni dettate sulla materia della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 4. (Forze di polizia ad ordinamento militare) [45].

     1. Per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare, le materie oggetto di concertazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), riguardano:

     a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;

     b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'art. 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

     c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;

     d) le licenze;

     e) l'aspettativa per motivi privati e per infermità;

     f) i permessi brevi per esigenze personali;

     g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;

     h) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi di polizia;

     i) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;

     l) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

     2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui al codice dell'ordinamento militare [46].

     3. Fermo restando quanto richiamato al comma 2, le procedure di concertazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), individuano e disciplinano le modalità attraverso le quali si esercitano, nei confronti del COCER, l'informazione e le forme di partecipazione in ordine alle materie oggetto di concertazione.

 

     Art. 5. (Forze armate) [47].

     1. Per il personale appartenente alle Forze armate, le materie oggetto di concertazione di cui all'articolo 2, comma 2, riguardano:

     a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;

     b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

     c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;

     d) le licenze;

     e) l'aspettativa per motivi privati e per infermità;

     f) i permessi brevi per esigenze personali;

     g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;

     h) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;

     i) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

     2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui al codice dell'ordinamento militare [48].

     3. Fermo restando quanto richiamato al comma 2, le procedure di concertazione di cui all'articolo 2, comma 2, individuano e disciplinano le modalità attraverso le quali si esercitano, nei confronti del COCER, l'informazione e le forme di partecipazione in ordine alle materie oggetto di concertazione.

 

     Art. 6. Materie riservate alla legge.

     1. Per il personale di cui all'art. 1, restano comunque riservate alla disciplina per legge, ovvero per atto normativo o amministrativo adottato in base alla legge secondo l'ordinamento delle singole amministrazioni, le materie indicate dall'art. 2, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216.

 

     Art. 7. Procedimento.

     1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse. Il COCER Interforze può presentare nel termine predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al Ministro dell'economia e delle finanze , per il tramite dello stato maggiore della Difesa o del Comando generale corrispondente [49].

     1 bis Le procedure di cui all'articolo 2 hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualità nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della sottoscrizione dei relativi schemi di provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate [50].

     2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per la funzione pubblica, in qualità di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonchè delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art. 2 [51].

     3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.

     4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

     5. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato [52].

     6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.

     7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato [53].

     8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.

     9. Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza.

     10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonchè la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità dei predetti atti, prevedendo, altresì, la possibilità di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospederne l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonchè nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.

     11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato [54].

     11 bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sui decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni [55].

     12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi [56].

     13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti [57].

 

     Art. 8. (Procedure di raffreddamento dei conflitti) [58].

     1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneità nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, le amministrazioni ed i Comandi generali interessati provvedono a reciproci scambi di informazione, anche attraverso apposite riunioni.

     2. Le procedure di contrattazione e di concertazione di cui all'articolo 2 disciplinano le modalità di raffreddamento dei conflitti che eventualmente insorgano nell'ambito delle rispettive amministrazioni in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui al medesimo articolo 2. Ai predetti fini in sede di contrattazione, per le Forze di polizia ad ordinamento civile, presso le singole amministrazioni vengono costituite commissioni aventi natura arbitrale.

     3. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato, i soggetti di cui al predetto articolo 2, ossia le amministrazioni, le organizzazioni sindacali e le sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello stato maggiore della Difesa, possono ricorrere al Ministro per la funzione pubblica, formulando apposita e puntuale richiesta motivata per l'esame della questione interpretativa controversa. Il Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla formale richiesta, dopo aver acquisito le risultanze delle procedure di cui ai commi 1 e 2, può fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), ovvero alle delegazioni che partecipano alle concertazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), e comma 2. L'esame della questione interpretativa controversa di interesse generale deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro. Sulla base dell'orientamento espresso dalle citate delegazioni, il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, n. 2), della legge 29 marzo 1983, n. 93, e della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad emanare conseguenti direttive contenenti gli indirizzi applicativi per tutte le amministrazioni interessate.

 

     Art. 8 bis. (Consultazione delle rappresentanze del personale) [59].

     1. Le organizzazioni sindacali e le sezioni del COCER di cui all'articolo 2 sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione della predisposizione del documento di programmazione economico-finanziaria e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere consultate.

 

     Art. 9. Norma finale.

     1. Sono abrogate le norme riguardanti le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e quelle riguardanti le Forze armate in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

 

 


[1] Nel presente decreto, le denominazioni di «Ministro delle finanze, Ministro del tesoro e Ministro del bilancio», sono state sostituite con le parole «Ministro dell'economia e delle finanze» per effetto dell'art. 2148 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Comma già modificato dall'art. 2148 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94.

[3] Lettera sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 e così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, con la decorrenza ivi prevista. Per il testo previgente vedi in calce all'articolato.

[4] Lettera sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, con la decorrenza ivi prevista e così modificata dall'art. 2 del D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192. Per il testo previgente vedi in calce all'articolato.

[5] Comma sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, con la decorrenza ivi prevista e così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192. Per il testo previgente vedi in calce all'articolato.

[6] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, con la decorrenza ivi prevista.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129.

[8] Articolo sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129.

[9] Alinea così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, con la decorrenza ivi prevista. Per il testo previgente vedi in calce all'articolato.

[10] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, con la decorrenza ivi prevista.

[11] Comma sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, con la decorrenza ivi prevista e così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192. Per il testo previgente vedi in calce all'articolato.

[12] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, con la decorrenza ivi prevista. Per il testo previgente vedi in calce all'articolato.

[13] Articolo sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129.

[14] Alinea così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, con la decorrenza ivi prevista. Per il testo previgente vedi in calce all'articolato.

[15] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, con la decorrenza ivi prevista.

[16] Comma sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, con la decorrenza ivi prevista e così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192. Per il testo previgente vedi in calce all'articolato.

[17] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, con la decorrenza ivi prevista. Per il testo previgente vedi in calce all'articolato.

[18] Comma sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 e così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, con la decorrenza ivi prevista. Per il testo previgente vedi in calce all'articolato.

[19] Comma inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 e così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, con la decorrenza ivi prevista. Per il testo previgente vedi in calce all'articolato.

[20] Comma già modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, con la decorrenza ivi prevista. Per il testo previgente vedi in calce all'articolato.

[21] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, con la decorrenza ivi prevista.

[22] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, con la decorrenza ivi prevista.

[23] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, con la decorrenza ivi prevista.

[24] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, con la decorrenza ivi prevista.

[25] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, con la decorrenza ivi prevista. Per il testo previgente vedi in calce all'articolato.

[26] Comma sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, con la decorrenza ivi prevista.

[27] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, con la decorrenza ivi prevista.

[28] Comma sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, con la decorrenza ivi prevista.

[29] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, con la decorrenza ivi prevista.

[30] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, con la decorrenza ivi prevista.

[31] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, con la decorrenza ivi prevista. Per il testo previgente vedi in calce all'articolato.

[32] Comma sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 e così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, con la decorrenza ivi prevista. Per il testo previgente vedi in calce all'articolato.

[33] Comma inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129.

[34] Comma così sostituito dall'art. 63 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

[35] Comma sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 e così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, con la decorrenza ivi prevista. Per il testo previgente vedi in calce all'articolato.

[36] Articolo sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129.

[37] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, con la decorrenza ivi prevista. Per il testo previgente vedi in calce all'articolato.

[38] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, con la decorrenza ivi prevista. Per il testo previgente vedi in calce all'articolato.

[39] Articolo aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 e così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, con la decorrenza ivi prevista. Per il testo previgente vedi in calce all'articolato.

[40] Nel presente decreto, le denominazioni di «Ministro delle finanze, Ministro del tesoro e Ministro del bilancio», sono state sostituite con le parole «Ministro dell'economia e delle finanze» per effetto dell'art. 2148 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[41] Comma già modificato dall'art. 2148 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94.

[42] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129.

[43] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129.

[44] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129.

[45] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129.

[46] Comma così modificato dall'art. 2148 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[47] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129.

[48] Comma così modificato dall'art. 2148 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[49] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129.

[50] Comma inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129.

[51] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129.

[52] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129.

[53] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129.

[54] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129.

[55] Comma inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129.

[56] Comma così sostituito dall'art. 63 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

[57] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129.

[58] Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129.

[59] Articolo aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129.