§ 95.1.479 - D.L. 21 giugno 2022, n. 73.
Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:21/06/2022
Numero:73


Sommario
Art. 1.  Soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori
Art. 2.  Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d'imposta.
Art. 3.  Modifiche al calendario fiscale
Art. 3 bis.  Estensione dell'applicazione della disciplina in materia di versamento unitario
Art. 4.  Modifica domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione
Art. 5.  Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi
Art. 6.  Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata
Art. 6 bis.  Comunicazione di conclusione di attività istruttoria al contribuente
Art. 6 ter.  Vendita diretta, su proposta del debitore, di immobili privi di rendita catastale
Art. 7.  Modifica della validità dell'attestazione per i contratti di locazione a canone concordato
Art. 8.  Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia di errori contabili.
Art. 9.  Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica e dell'addizionale IRES di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7.
Art. 10.  Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP
Art. 11.  Rinvio dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa
Art. 12.  Modifica della disciplina in materia di esterometro
Art. 13.  Decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere.
Art. 14.  Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso
Art. 15.  Ampliamento del servizio telematico di pagamento dell'imposta di bollo
Art. 16.  Semplificazione del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori.
Art. 17.  Semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti
Art. 18.  Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati
Art. 19.  Semplificazione in materia di modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali
Art. 20.  Adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni dell'IRPEF
Art. 21.  Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione
Art. 22.  Proroga del meccanismo di inversione contabile
Art. 23.  Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione.
Art. 24.  Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale
Art. 25.  Contrassegno fiscale telematizzato sull'alcole e sulle bevande alcoliche
Art. 25 bis.  Modifica all'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di trasmigrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
Art. 26.  Disposizioni in materia di Terzo settore
Art. 26 bis.  Modifica all'articolo 101 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di adeguamento degli statuti degli enti del Terzo settore.
Art. 27.  Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 104, recante proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato
Art. 28.  Unificazione della Tesoreria provinciale e centrale dello Stato
Art. 29.  Modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche
Art. 30.  Modifiche alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
Art. 31.  Abrogazione della disciplina del vaglia cambiario della Banca d'Italia
Art. 32.  Modifiche alla disciplina dei controlli sui rendiconti amministrativi e sui conti giudiziali e standardizzazione informatica degli ordinativi di incasso e pagamento
Art. 33.  Semplificazioni degli adempimenti attuativi della legge 9 dicembre 2021, n. 220
Art. 34.  Commissariamento società SOGIN S.p.A.
Art. 35.  Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti, della presentazione della dichiarazione IMU anno di imposta 2021 e della Commissione [...]
Art. 35 bis.  Contratti di collaborazione coordinata e continuativa dell'Agenzia italiana del farmaco
Art. 36.  Disposizioni in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti e altre disposizioni in materia di personale delle pubbliche amministrazioni nonchè di conferimento di incarichi a [...]
Art. 36 bis.  Disposizioni in materia di massimale degli assistiti per i medici di medicina generale
Art. 37.  Termini del programma delle amministrazioni straordinarie
Art. 37 bis.  Modifiche all'articolo 25-novies del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
Art. 38.  Sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico
Art. 38 bis.  Assegni per situazioni di famiglia a favore del personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero
Art. 39.  Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa
Art. 39 bis.  Disposizioni in materia di svolgimento della sessione dell'anno 2022 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
Art. 40.  Disposizioni in materia di termini del procedimento di prenotazione degli incentivi auto
Art. 40 bis.  Contributi per l'acquisto di veicoli elettrici di categoria L1
Art. 40 ter.  Semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione
Art. 40 quater.  Modifiche alla disciplina dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale e della cessione del credito d'imposta o dello sconto in fattura
Art. 41.  Cooperazione internazionale
Art. 41 bis.  Semplificazione degli obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Art. 42.  Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro
Art. 43.  Ambito di applicazione delle procedure semplificate e loro effetti
Art. 44.  Semplificazione delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
Art. 45.  Rafforzamento delle strutture e disposizioni finanziarie
Art. 46.  Disposizioni finanziarie e finali
Art. 46 bis.  Clausola di salvaguardia
Art. 47.  Entrata in vigore


§ 95.1.479 - D.L. 21 giugno 2022, n. 73. [1]

Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.

(G.U. 21 giugno 2022, n. 143)

 

Titolo I

SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Capo I

Semplificazioni del rapporto fisco-contribuente

 

Art. 1. Soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori

     1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 68, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. Il controllo dei repertori previsti dall'articolo 67 è effettuato su iniziativa degli uffici dell'Agenzia delle entrate competenti per territorio. I soggetti indicati nell'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti trasmettono il repertorio entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate effettuano verifiche anche presso gli uffici dei soggetti roganti.

     2. L'ufficio dopo aver controllato la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonchè la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalità di cui all'articolo 16 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, comunica l'esito del controllo ai pubblici ufficiali.»;

     b) all'articolo 73, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Per l'omessa presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del primo comma dell'articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1.032,91 a euro 5.164,57».

     2. Alle attività di cui all'articolo 68, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come modificati dal comma 1, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2-bis. All'articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: «la tenuta» sono inserite le seguenti: «e la conservazione», le parole: «è, in ogni caso, considerata regolare» sono sostituite dalle seguenti: «sono, in ogni caso, considerate regolari» e dopo le parole: «nei termini di legge» sono inserite le seguenti: «o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» [2].

 

     Art. 2. Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d'imposta.

     1. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:

     a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;

     b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;

     c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro:

     1) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;

     2) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;

     3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;

     4) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;

     5) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre [3];

     c-bis) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro i termini previsti alla lettera c) [4];

     d) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro i termini previsti alla lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4-bis, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;

     e) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, nonchè le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.».

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Con la medesima decorrenza di cui al comma 2, l'articolo 17, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, cessa di avere applicazione.

 

     Art. 3. Modifiche al calendario fiscale

     1. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «16 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

     2. All'articolo 50, comma 6-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole «sono stabiliti le modalità ed i termini» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite le modalità»;

     b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli elenchi di cui al comma 6 sono presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento» [5].

     3. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e finanze 22 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010, è abrogato.

     4. All'articolo 17, comma 1-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole «250 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro».

     5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023.

     6. Il termine del 30 giugno previsto dagli articoli 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 è differito al 30 settembre 2022.

     6-bis. Fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio d'esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo [6].

 

     Art. 3 bis. Estensione dell'applicazione della disciplina in materia di versamento unitario [7]

     1. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, ai contribuenti è consentito effettuare versamenti unitari di qualsiasi imposta, tassa o contributo, comunque denominati, spettanti allo Stato, agli enti territoriali e agli enti previdenziali, secondo la disciplina dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

     2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della lettera h-ter) del comma 2 dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, sono individuate e disciplinate le tipologie dei versamenti di cui al comma 1 del presente articolo non già compresi nell'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo.

 

     Art. 4. Modifica domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione

     1. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al terzo comma le parole «l'intendente di finanza o il Ministro per le finanze» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle entrate» e le parole «provincia o in altra provincia» sono sostituite dalle seguenti: «regione o in altra regione»;

     b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

     «Quando il domicilio fiscale è stato modificato ai sensi del presente articolo, ogni successiva revoca ed eventuale ulteriore variazione del precedente provvedimento, anche richieste con istanza motivata del contribuente, sono stabilite con provvedimento dell'ufficio e hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui il provvedimento stesso viene notificato. Competente all'esercizio della sola revoca è l'organo che ha emanato l'originario provvedimento. Quando alla revoca consegue una contestuale variazione del domicilio fiscale, competente a emanare il nuovo e unico provvedimento è la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle entrate a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa regione o in altra regione.».

     2. All'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 5. Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi

     1. All'articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernente l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

     «6-bis. I rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all'eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l'eredità è devoluta per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all'eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di trasmissione della comunicazione di cui al primo periodo. Alle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

 

     Art. 6. Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata

     1. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o professionista, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all'articolo 3. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.»;

     a-bis) al comma 2, le parole: «lettera a),» sono soppresse [8];

     b) al comma 3 le parole «Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche,» sono sostituite dalle seguenti «Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche,»;

     c) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è richiesta la conservazione della documentazione. Ai fini del controllo il CAF o il professionista verifica, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata» [9].

     2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e alle stesse si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 6 bis. Comunicazione di conclusione di attività istruttoria al contribuente [10]

     1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

     «5-bis. In caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della procedura di controllo, l'esito negativo di quest'ultima. L'amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento, individua le modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata dell'applicazione "IO". Con il medesimo provvedimento sono definite le modalità con le quali il contribuente fornisce all'amministrazione finanziaria i propri dati al fine di consentire la suddetta comunicazione in forma semplificata. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle liquidazioni di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

     2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 6 ter. Vendita diretta, su proposta del debitore, di immobili privi di rendita catastale [11]

     1. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-quater, è aggiunto il seguente:

     «2-quinquies. Nel caso in cui il debitore intenda procedere direttamente, ai sensi del comma 2-bis, alla vendita di immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane, il medesimo debitore può procedere, con il consenso dell'agente della riscossione, alla vendita del bene pignorato o ipotecato, al valore determinato, in deroga al comma 2-bis, da perizia inoppugnabile effettuata dall'Agenzia delle entrate in base agli accordi stipulati con lo stesso agente della riscossione ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e nei termini ivi stabiliti, su richiesta presentata dal debitore all'agente. Il rimborso dei costi sostenuti per l'effettuazione della perizia è posto a carico del debitore ed è versato all'agente della riscossione unitamente al corrispettivo della vendita di cui al comma 2-bis, ovvero, in mancanza di vendita, entro il termine di novanta giorni dalla consegna della perizia. Decorso tale termine in assenza di pagamento, l'agente della riscossione può procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute unitamente alle spese esecutive di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».

     2. Le disposizioni del comma 2-quinquies dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotte dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

Capo II

Semplificazioni in materia di imposte dirette

 

     Art. 7. Modifica della validità dell'attestazione per i contratti di locazione a canone concordato

     1. L'attestazione di cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017, recante «Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonchè dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 62 del 15 marzo 2017, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce [12].

 

     Art. 8. Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia di errori contabili.

     1. All'articolo 83, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole «diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che» sono sostituite dalle seguenti: «diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali»;

     b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «I criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La disposizione di cui al quarto periodo non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.».

     1-bis. Le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili effettuato ai sensi dell'articolo 83, comma 1, quarto periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il primo periodo del presente comma non si applica ai componenti negativi del valore della produzione netta per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa prevista dall'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e, sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti [13].

     2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto [14].

 

     Art. 9. Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica e dell'addizionale IRES di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7.

     1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies sono abrogati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.

     2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, l'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, è abrogato.

     3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 17,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

     Art. 10. Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP

     1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, lettera a):

     1) al numero 1), prima delle parole «i contributi» sono inserite le seguenti: «in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato,»;

     2) i numeri 2) e 4) sono abrogati;

     3) al numero 5), prima delle parole: «le spese relative agli apprendisti» sono inserite le seguenti: «per i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli da 5 a 9, in relazione al personale dipendente diverso da quello a tempo indeterminato, e per i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli 10, comma 1 e 10-bis, comma 1,» [15];

     b) al comma 4-bis.1, dopo le parole «per ogni lavoratore dipendente» sono inserite le seguenti: «diverso da quelli a tempo indeterminato»;

     c) il comma 4-quater è abrogato;

     d) il comma 4-septies è sostituito dal seguente:

     «4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.»;

     e) il comma 4-octies è sostituito dal seguente:

     «4-octies. Per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. La deduzione di cui al primo periodo è altresì ammessa, nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.».

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando, per detto periodo, la possibilità, ove ritenuto più agevole, di compilare il modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte [16].

 

     Art. 11. Rinvio dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 1, le parole «entro il 31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio» e le parole «entro il 15 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio»;

     b) all'articolo 2, comma 3-bis, le parole «entro il 15 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio».

 

Capo III

Semplificazioni in materia di imposte dirette

 

     Art. 12. Modifica della disciplina in materia di esterometro

     1. L'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è sostituito dal seguente:

     «3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonchè quelle, purchè di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:

     a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

     b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.».

 

     Art. 13. Decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere.

     1. All'articolo 11, comma 2-quater, terzo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole «a partire dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° luglio 2022».

 

     Art. 14. Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso

     1. All'articolo 13, commi 1 e 4, e all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la parola «venti» è sostituita dalla seguente: «trenta».

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6,031 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

     Art. 15. Ampliamento del servizio telematico di pagamento dell'imposta di bollo

     1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 596 è inserito il seguente:

     «596-bis. Le modalità per il pagamento in via telematica dell'imposta di bollo individuate con il provvedimento di cui al comma 596 possono essere estese, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare, d'intesa con il Capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, agli atti, documenti e registri indicati nella tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.».

 

Capo IV

Altre misure di semplificazione fiscale

 

     Art. 16. Semplificazione del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori.

     1. All'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati di cui all'articolo 31, comma 2, del menzionato decreto relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021.

 

     Art. 17. Semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti

     1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, il primo comma è abrogato.

 

     Art. 18. Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 10, primo comma, il numero 18) è sostituito dal seguente:

     «18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;»;

     b) alla tabella A, parte terza, il numero 120) è sostituito dal seguente:

     «120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217; prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 18) e numero 19); prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19), e da case di cura non convenzionate; prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19);».

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 21 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

     Art. 19. Semplificazione in materia di modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali

     1. All'articolo 1, comma 770, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola «Ministro» è sostituita dalla seguente «Ministero».

 

     Art. 20. Adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni dell'IRPEF

     1. Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il termine di cui al comma 7 dello stesso articolo 1 è differito al 31 luglio 2022. In caso di approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di quella di determinazione dell'aliquota unica in data successiva all'adozione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

     2. Per i comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito e che non adottano la delibera di cui al secondo periodo del comma 1 nel rispetto del termine di cui al primo periodo del medesimo comma, o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno 2022 l'addizionale comunale all'IRPEF si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell'IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima.

 

     Art. 21. Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione

     1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 5-quater è inserito il seguente:

     «5-quinquies. Al fine di agevolare l'integrazione logistica dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione anche attraverso la gestione congiunta dei fabbisogni immobiliari, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi di tutte le soluzioni allocative individuate per l'Agenzia delle entrate, anche nel caso di utilizzo, di immobili demaniali oppure, previo rimborso della corrispondente quota di canone, di edifici appartenenti ai fondi pubblici di investimento immobiliare o oggetto di acquisto da parte degli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ove richiesto dall'Agenzia delle entrate, nell'assegnazione di tali tipologie di immobili, ovvero ai fini dell'attuazione delle previsioni dell'articolo 8, comma 4, sopra richiamato, l'Agenzia del demanio considera congiuntamente i fabbisogni espressi dall'Agenzia delle entrate stessa e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione».

 

Capo V

Ulteriori disposizioni fiscali

 

     Art. 22. Proroga del meccanismo di inversione contabile

     1. All'articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

 

     Art. 23. Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione.

     1. All'articolo 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, la parola «nuovi» è soppressa;

     b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. Per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 luglio 2020, n. 182.».

     2. Al fine di favorire l'applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio. Tale certificazione può essere richiesta anche per l'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonchè dai commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019. Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo periodo possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate con processo verbale di constatazione [17].

     3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità ed è istituito un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonchè i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura. Tra i soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2 sono compresi, in ogni caso, le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca [18].

     4. Ferme restando le attività di controllo previste dal comma 207 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, la certificazione di cui al comma 2 esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Fatto salvo quanto previsto nel primo periodo, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.

     5. La certificazione di cui al comma 2 è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.

     6. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dai commi da 2 a 5, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere un dirigente di livello non generale e 10 unità di personale non dirigenziale. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a conferire l'incarico dirigenziale di cui al presente comma anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     7. Per il reclutamento del personale non dirigenziale il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a bandire una procedura concorsuale pubblica e conseguentemente ad assumere il predetto personale con contratto di lavoro subordinato in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, da inquadrare nell'Area Terza del Comparto Funzioni Centrali, ovvero, nelle more dello svolgimento del concorso pubblico, ad acquisire il predetto personale mediante comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e del personale in servizio presso l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, nonchè del personale delle Forze armate e della Polizia di Stato, ovvero ad acquisire personale con professionalità equivalente proveniente da società e organismi in house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, con rimborso dei relativi oneri [19].

     8. Per l'attuazione dei commi 6 e 7 è autorizzata la spesa di euro 307.000 per l'anno 2022 ed euro 614.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

     8-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate a finalità e interventi per i quali il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base della vigente normativa, della Fondazione Enea Tech e Biomedical, sono accreditate su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla stessa Fondazione [20].

     8-ter. È autorizzata l'apertura di un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla società Arexpo S.p.A., su cui affluiscono le risorse rese disponibili in attuazione di accordi e nel quale la medesima società è autorizzata a effettuare operazioni di versamento e di prelevamento per le medesime finalità [21].

 

     Art. 24. Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale

     1. All'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) le parole «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2020, 2021 e 2022»;

     2) la lettera c) è abrogata;

     b) al comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.».

     2. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.».

 

     Art. 25. Contrassegno fiscale telematizzato sull'alcole e sulle bevande alcoliche [22]

     (Omissis)

 

     Art. 25 bis. Modifica all'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di trasmigrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. [23]

     1. All'articolo 54, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre 2022».

 

     Art. 26. Disposizioni in materia di Terzo settore [24]

     1. Al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 79:

     1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari»;

     2) al comma 2-bis, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento» e le parole: «e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi»;

     3) al comma 4, alinea, le parole: «di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di natura non commerciale ai sensi del comma 5»;

     4) al comma 5-bis, dopo le parole: «le quote associative dell'ente» sono aggiunte le seguenti: «, i proventi non commerciali di cui agli articoli 84 e 85»;

     5) al comma 5-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i due periodi d'imposta successivi al termine fissato dall'articolo 104, comma 2, il mutamento di qualifica, da ente del Terzo settore non commerciale a ente del Terzo settore commerciale e da ente del Terzo settore commerciale a ente del Terzo settore non commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica»;

     6) al comma 6:

     6.1) le parole: «familiari e conviventi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «familiari conviventi»;

     6.2) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-bis»;

     b) all'articolo 82:

     1) al comma 1, le parole: «salvo quanto previsto ai commi 4 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 6»;

     2) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale»;

     3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     «5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri, di cui al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;

     c) all'articolo 83:

     1) al comma 1, primo periodo, le parole: «enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1»;

     2) al comma 2:

     2.1) al primo periodo, le parole: «enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1»;

     2.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare»;

     3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1»;

     4) il comma 6 è abrogato;

     d) all'articolo 84:

     1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società»;

     2) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

     «2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli enti filantropici»;

     e) all'articolo 85:

     1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle società di mutuo soccorso»;

     2) al comma 1, le parole: «dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali»;

     3) al comma 4:

     3.1) alla lettera a), le parole: «degli associati e dei familiari conviventi degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «degli stessi soggetti indicati al comma 1»;

     3.2) alla lettera b), le parole: «diversi dagli associati» sono sostituite dalle seguenti: «diversi dai soggetti indicati al comma 1»;

     4) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società»;

     5) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

     «7-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle società di mutuo soccorso»;

     f) all'articolo 86, comma 10, le parole: «all'articolo 19-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 19-bis.2»;

     g) all'articolo 87:

     1) al comma 1, lettera b), le parole: «di cui agli articoli 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6 e 7»;

     2) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nè agli obblighi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi»;

     h) all'articolo 88, comma 1, le parole: «all'articolo 82, commi 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 82, commi 3, quarto periodo, 7 e 8,» e le parole: «e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale»;

     i) all'articolo 104, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro».

     2. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «possono destinare» sono sostituite dalla seguente: «destinano»;

     b) all'articolo 18, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

     a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

     b) quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 3,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

 

     Art. 26 bis. Modifica all'articolo 101 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di adeguamento degli statuti degli enti del Terzo settore. [25]

     1. All'articolo 101, comma 2, primo periodo, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «31 maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

 

Titolo II

PROCEDURE DI INCASSO E PAGAMENTO PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO E DISPOSIZIONI IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E SOCIALE [26]

Capo I

Ammodernamento delle procedure di incasso e pagamento della tesoreria dello Stato

 

     Art. 27. Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 104, recante proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato

     1. Alla legge 28 marzo 1991, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole «Ministero del tesoro» e «Ministro del tesoro», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze» e «Ministro dell'economia e delle finanze»;

     b) all'articolo 1:

     1) al comma 1 la parola «provinciale» è soppressa;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. La Banca d'Italia svolge il servizio di tesoreria dello Stato con l'osservanza delle disposizioni delle norme di legge e regolamentari, nonchè delle altre disposizioni emanate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.»;

     c) all'articolo 2:

     1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. In relazione a particolari esigenze, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono determinati i servizi, le operazioni o gli adempimenti compresi nell'ambito del servizio di tesoreria di cui all'articolo 1 che possono essere affidati a Poste Italiane S.p.A. o ad istituti di credito.»;

     2) il comma 3 è abrogato;

     d) all'articolo 3:

     1) al comma 1, dopo le parole «Cassa depositi e prestiti», è aggiunta la sigla: «S.p.A.»;

     2) il comma 2 è abrogato;

     e) all'articolo 4:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti derivanti dall'espletamento del servizio di tesoreria dello Stato, ivi comprese le modalità di comunicazione dei dati relativi alla gestione del servizio stesso.»;

     2) il comma 2 è abrogato;

     f) all'articolo 5:

     1) al comma 1, le parole «alla rendicontazione da parte delle sezioni di tesoreria, anche mediante l'impiego di strumenti informatici.» sono sostituite dalle seguenti: «alla relativa rendicontazione.»;

     2) il comma 2 è abrogato;

     3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

     «3-bis. Gli incassi e i pagamenti di somme per conto dello Stato, rispettivamente, ricevuti o effettuati dalla Banca d'Italia, nell'ambito del servizio di tesoreria, avvengono secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1.»;

     g) nel titolo, la parola «provinciale» è soppressa.

 

     Art. 28. Unificazione della Tesoreria provinciale e centrale dello Stato

     1. L'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, è abrogato.

 

     Art. 29. Modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche

     1. All'articolo 93 del decreto legislativo 18 gennaio 2016, n. 50, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.».

 

     Art. 30. Modifiche alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440

     1. Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 16-bis:

     1) al secondo comma, le parole «del disposto dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131»;

     2) al terzo comma, le parole «predisposte dal Provveditorato generale dello Stato e approvate con decreto del Ministro per il tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;

     3) il quarto comma è sostituito dal seguente:

     «Gli importi delle spese di cui al primo comma, nonchè quelle di cui al secondo comma, sono versati dal contraente, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del contratto, con imputazione, a seconda dell'amministrazione stipulante, agli appositi capitoli dello stato di Previsione dell'entrata del bilancio dello Stato o del bilancio delle amministrazioni autonome.»;

     4) al sesto comma, le parole «sul conto corrente postale» sono soppresse;

     b) all'articolo 16-ter:

     1) il primo comma è sostituito dal seguente:

     «Il pagamento delle spese di cui al primo e secondo comma dell'articolo 16-bis è eseguito con le modalità stabilite dal regolamento.»;

     2) il quarto comma è sostituito dal seguente:

     «I rendiconti delle spese di cui al primo comma, riferiti a contratti stipulati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, sono sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio di controllo di regolarità amministrativa e contabile e, secondo le modalità previste dalla legge, al controllo della Corte dei conti.».

     c) l'articolo 23 è abrogato;

     d) l'articolo 44 è sostituito dal seguente:

     «Art. 44. (Attribuzioni dei responsabili degli uffici centrali e periferici) - 1. I responsabili degli uffici centrali e periferici che hanno competenza in materia di entrate curano, nei limiti delle rispettive loro attribuzioni e sotto la personale loro responsabilità, che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.»;

     e) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

     «Art. 45. (Trasmissione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del conto degli incassi) - 1. L'istituto incaricato del servizio di tesoreria dello Stato trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il conto degli incassi e gli agenti della riscossione comunicano alle Amministrazioni da cui dipendono o da cui sono vigilati i conti debitamente giustificati degli accertamenti, delle riscossioni e dei versamenti effettuati alla tesoreria, con modalità e tempistiche definite dal regolamento.»;

     f) all'articolo 46, primo comma, le parole «nelle casse dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «alla tesoreria dello Stato»;

     g) l'articolo 47 è abrogato;

     h) l'articolo 48 è abrogato;

     i) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

     «Art. 50. (Impegno della spesa ) - 1. Quando l'impegno della spesa viene accertato all'atto stesso in cui occorra disporne il pagamento, il titolo di pagamento può valere altresì come atto di autorizzazione della spesa.» [27];

     l) l'articolo 54 è sostituito dal seguente:

     «Art. 54. (Disposizioni di pagamento) - 1. Il pagamento delle spese dello Stato si effettua secondo lo standard ordinativo informatico previsto dall'articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, direttamente a valere sugli stanziamenti di bilancio dello Stato o tramite l'utilizzo di fondi disponibili in tesoreria.

     2. Il pagamento a valere sugli stanziamenti del bilancio è effettuato attraverso le seguenti tipologie di disposizione:

     a) mandati informatici, emessi dagli ordinatori primari di spesa;

     b) ordinativi informatici, emessi dagli ordinatori secondari di spesa titolari di contabilità ordinaria sulle aperture di credito disposte dalle amministrazioni deleganti;

     c) buoni di prelevamento informatici, a valere sulle risorse messe a disposizione degli ordinatori secondari ai sensi della lettera b);

     d) spese fisse telematiche, per i pagamenti indicati nell'articolo 62;

     e) altre disposizioni di pagamento informatizzato previste dalla legge o dal regolamento.

     3. Il pagamento tramite l'utilizzo di risorse disponibili in tesoreria è effettuato:

     a) con ordinativi informatici a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali e dei conti aperti presso la tesoreria statale;

     b) con ordinativi informatici a titolo di anticipazione di tesoreria, nei casi previsti da norme di legge o regolamentari o da autorizzazione amministrativa da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

     4. Le disposizioni per i pagamenti del debito pubblico all'interno e all'estero, dei crediti documentari, nonchè dei rimborsi fiscali sono stabilite dal regolamento. Sui pagamenti di cui al presente articolo sono comunque effettuate, in sede di controllo, le attività di riscontro della Corte dei conti.

     5. Il pagamento di mutui, fitti e canoni, è effettuato mediante mandati informatici.

     6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Testo unico in materia di spese di giustizia, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.» [28];

     m) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

     «Art. 55. (Modalità di estinzione delle disposizioni di spesa) - 1. Le disposizioni effettuate ai sensi dell'articolo 54 a favore dei creditori non titolari di contabilità speciale o di altri conti aperti presso la tesoreria statale si estinguono, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, mediante accredito sul conto di pagamento indicato dal beneficiario e ad esso intestato, con altri strumenti di pagamento elettronici disponibili nel sistema dei pagamenti, o in contanti nel rispetto della normativa vigente.

     2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono stabiliti i casi e le modalità con cui le disposizioni emesse in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di condanna dell'Amministrazione sono estinte con assegni a copertura garantita, intestati a soggetti per i quali non sia stato possibile acquisire i riferimenti del conto di pagamento. Con la consegna al beneficiario dell'assegno a copertura garantita si estingue il debito per cui l'assegno è stato emesso e al debito estinto si sostituisce quello derivante dall'assegno stesso, secondo le disposizioni del regolamento. Sui fondi a garanzia della copertura degli assegni non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso terzi a pena di nullità rilevabile d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento presso terzi eventualmente notificati non determinano obblighi di accantonamento, nè sospendono l'emissione degli assegni. Non è ammessa l'estinzione dei titoli di spesa in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia.

     3. Nei casi previsti da disposizioni legislative o regolamentari, le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato provvedono, con mandati informatici da estinguersi mediante girofondi, a mettere risorse a disposizione dei funzionari delegati titolari di contabilità speciale.

     4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, i pagamenti a favore di titolari di contabilità speciale o di altri conti aperti presso la tesoreria statale si estinguono mediante operazioni di girofondi.

     5. Le disposizioni con cui si effettuano versamenti all'entrata del bilancio dello Stato si estinguono mediante girofondi, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;

     n) all'articolo 56 le parole «Per le spese di cui al numero 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro.» sono soppresse;

     o) all'articolo 57:

     1) al primo comma, primo periodo, le parole «soggetti alla stessa procedura stabilita per la emissione di assegni» sono soppresse; al secondo periodo, le parole «mediante assegni» sono sostituite dalle seguenti: «mediante buoni» e le parole «dovrà prelevarsi con assegni a favore dei creditori» sono sostituite dalle seguenti: «dovrà essere utilizzata con ordinativi informatici a favore dei creditori»;

     2) al secondo comma, le parole «L'istituto tiene un unico conto per tutte le» sono sostituite dalle seguenti: «L'Amministrazione delegante tiene apposite evidenze contabili di tutte le»;

     p) all'articolo 58:

     1) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati;

     2) al quinto comma le parole «la prelevazione» sono sostituite dalle seguenti: «il prelevamento»;

     q) all'articolo 61:

     1) al secondo comma le parole «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»;

     2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

     «Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato»;

     3) il quarto comma è abrogato;

     r) all'articolo 62, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

     «Il pagamento delle pensioni e delle indennità a carattere ricorrente riconosciute a titolo di risarcimento, nonchè delle competenze fisse e accessorie al personale dello Stato in servizio è effettuato con spese fisse telematiche. Sui predetti pagamenti sono comunque effettuate, in sede di controllo, le attività di riscontro della Corte dei Conti.

     La normativa di settore stabilisce i procedimenti da seguirsi per l'ordinazione dei pagamenti delle spese di cui al primo comma, le modalità e i limiti dei relativi controlli.»;

     s) l'articolo 63 è abrogato;

     t) l'articolo 65 è abrogato;

     u) l'articolo 66 è sostituito dal seguente:

     «Art. 66. (Non trasferibilità degli assegni a copertura garantita) - 1. Gli assegni a copertura garantita di cui all'articolo 55 sono sempre emessi con clausola di non trasferibilità.»;

     v) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:

     «Art. 67. (Esigibilità degli assegni a copertura garantita) - 1. Gli assegni a copertura garantita di cui all'articolo 55 sono esigibili secondo le disposizioni del Regolamento e secondo le norme che regolano la circolazione di tali titoli. Per gli aspetti non diversamente trattati, si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni sugli assegni bancari dettate dal Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni e integrazioni.»;

     z) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

     «Art. 68. (Mancata consegna ai creditori degli assegni a copertura garantita) - 1. In caso di mancata consegna al creditore degli assegni di cui all'articolo 55, i relativi fondi rimangono a disposizione, a garanzia del pagamento, fino al verificarsi della prescrizione prevista dalle norme in materia di titoli di credito. La comunicazione di giacenza dell'assegno, notificata al creditore con le modalità indicate dal regolamento, ha valore di offerta reale ai sensi dell'articolo 1209 del codice civile e solleva l'Amministrazione debitrice da qualsiasi responsabilità per il mancato incasso. Il regolamento determina le modalità di riemissione degli assegni non incassati, fermi restando i termini di prescrizione del diritto per il quale l'assegno era stato emesso»;

     aa) l'articolo 68-bis è abrogato;

     bb) l'articolo 72 è abrogato.

 

     Art. 31. Abrogazione della disciplina del vaglia cambiario della Banca d'Italia

     1. Al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, gli articoli da 87 a 97 sono abrogati.

 

     Art. 32. Modifiche alla disciplina dei controlli sui rendiconti amministrativi e sui conti giudiziali e standardizzazione informatica degli ordinativi di incasso e pagamento

     1. Al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 11:

     1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) rendiconti amministrativi, resi dai funzionari delegati titolari di contabilità ordinaria e speciale alimentate con fondi di provenienza dal bilancio dello Stato;»;

     2) al comma 1, lettera e-bis, le parole «ordini collettivi di pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «spese fisse telematiche»;

     3) al comma 3-bis, le parole «ordini collettivi di pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «spese fisse telematiche»;

     b) all'articolo 16:

     1) al comma 3 le parole «e li trasmettono alla Corte dei conti» sono soppresse;

     2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai conti giudiziali resi dagli agenti che svolgono l'attività di riscossione nazionale a mezzo ruolo, i quali rendono il conto della propria gestione, per ciascun ambito territoriale, in via principale e diretta.».

     2. La trasmissione degli incassi e dei pagamenti codificati delle pubbliche amministrazioni alla banca dati SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è effettuata esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE+, con le modalità e i tempi definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Capo II

Disposizioni in materia economico-finanziaria e sociale

 

     Art. 33. Semplificazioni degli adempimenti attuativi della legge 9 dicembre 2021, n. 220

     1. Alla legge 9 dicembre 2021, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2022, gli organismi»;

     b) all'articolo 3, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

     b-bis) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) "intermediari abilitati": le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, i gestori italiani, gli istituti di moneta elettronica italiani, gli istituti di pagamento italiani, i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico, ivi compresi i confidi, la società Poste italiane S.p.A. per l'attività di bancoposta, la società Cassa depositi e prestiti S.p.A., le succursali insediate in Italia di SIM, gestori, banche, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione europea o in un Paese terzo, le imprese di assicurazione, le imprese di riassicurazione e le sedi secondarie insediate in Italia delle imprese di assicurazione e delle imprese di riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Paese dell'Unione europea o in un Paese terzo, gli agenti di cambio, le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione»;

     b-ter) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     «Art. 4. - (Compiti degli intermediari) - 1. Per assicurare il rispetto del divieto di finanziamento delle società di cui all'articolo 1, comma 1, gli intermediari abilitati adottano, entro il 31 dicembre 2022, idonei presidi procedurali e consultano almeno gli elenchi pubblicamente disponibili di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo»;

     b-quater) all'articolo 5, comma 1, le parole: «, la Banca d'Italia può» sono sostituite dalle seguenti: «e delle istruzioni emanate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, gli organismi di vigilanza, secondo le rispettive competenze, possono» e le parole: «può effettuare verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «possono effettuare ispezioni»;

     b-quinquies) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

     «Art. 6. (Sanzioni) - 1. Agli intermediari abilitati i quali non osservino i divieti di cui all'articolo 1 e le istruzioni emanate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150.000 a euro 1.500.000, per i casi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo degli intermediari abilitati i quali non osservino i divieti di cui all'articolo 1 e le istruzioni emanate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000.

     3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta la cessazione temporanea dei requisiti di onorabilità necessari a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari abilitati, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, nonchè, per i revisori e i promotori finanziari e per i rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea di assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società.

     4. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli organismi di vigilanza in relazione agli intermediari abilitati da essi vigilati, secondo le rispettive procedure sanzionatorie. Le sanzioni di competenza della Banca d'Italia sono irrogate secondo la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» [29].

 

     Art. 34. Commissariamento società SOGIN S.p.A.

     1. In considerazione della necessità e urgenza di accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari italiani, la gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è disposto il commissariamento della società SOGIN S.p.A..

     2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede:

     a) alla nomina dell'organo commissariale, composto da un commissario e due vicecommissari, anche in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

     b) alla definizione della durata del mandato dell'organo commissariale, che può essere prorogata con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della transizione ecologica, in ragione del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1;

     c) all'attribuzione all'organo commissariale di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della SOGIN S.p.A., di ogni eventuale ulteriore potere di gestione della Società, ivi compresi poteri di riorganizzazione finalizzati ad assicurare maggior efficienza nella gestione e celerità nelle attività tenendo conto, in particolare, dei siti che presentano maggiori criticità, nonchè di ogni altro ulteriore potere di gestione anche in relazione all'attività di direzione e coordinamento delle società controllate;

     d) alla determinazione dei compensi del commissario e dei vicecommissari, anche in deroga al limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonchè alle disposizioni di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con oneri a carico della SOGIN S.p.A. [30].

     3. Al fine di esercitare le funzioni individuate dal presente articolo nonchè dal decreto di cui al comma 2, l'organo commissariale opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

     4. Il Consiglio di amministrazione di SOGIN S.p.A. decade alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si applica l'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. Il Collegio sindacale, in via transitoria, fino alla nomina dell'organo commissariale, assicura il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, nonchè degli atti urgenti e indifferibili.

     5. Alla data di nomina dell'organo commissariale, decadono il Collegio sindacale, nonchè i rappresentanti di SOGIN S.p.A. in carica negli organi amministrativi e di controllo delle società controllate. Non si applica l'articolo 2383, terzo comma, del codice civile.

     6. L'organo commissariale predispone con cadenza trimestrale una relazione sulle attività svolte, sullo stato di avanzamento dello smantellamento degli impianti nucleari con particolare riguardo ai siti di prioritaria importanza per ragioni di sicurezza. La relazione di cui al primo periodo è inviata al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro della transizione ecologica. I Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica possono, anche autonomamente, segnalare all'organo commissariale priorità e attività ritenute di particolare rilevanza anche in ragione degli impegni internazionali assunti.

 

     Art. 35. Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti, della presentazione della dichiarazione IMU anno di imposta 2021 e della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco, nonchè in materia di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale e in materia di durata in carica della Commissione tecnica del Fondo indennizzo risparmiatori [31]

     1. Con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, in scadenza:

     a) dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 settembre 2023;

     b) dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024;

     b-bis) dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024;

     b-ter) dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 settembre 2024 [32].

     2. La proroga di cui al comma 1 si applica alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti Stato, nonchè nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni.

     3. All'articolo 31-octies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

     4. Il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi 769 e 770, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno di imposta 2021 è prorogato al 30 giugno 2023 [33].

     5. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2022».

     5-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» [34].

     5-ter. Con riferimento all'esigenza di definire i procedimenti concernenti le istanze di indennizzo presentate ai sensi dell'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» [35].

 

     Art. 35 bis. Contratti di collaborazione coordinata e continuativa dell'Agenzia italiana del farmaco [36]

     1. L'Agenzia italiana del farmaco può rinnovare, fino al 31 dicembre 2023, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 luglio 2022, nonchè provvedere affinchè siano prorogati o rinnovati fino alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro la predetta data del 31 luglio 2022, fermi restando gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 760.720 euro per l'anno 2022 e di 1.395.561 euro per l'anno 2023 [37].

     2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 760.720 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 36. Disposizioni in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti e altre disposizioni in materia di personale delle pubbliche amministrazioni nonchè di conferimento di incarichi a personale sanitario in quiescenza [38]

     1. Ai fini dell'erogazione dell'indennità una tantum di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'individuazione dei beneficiari avviene mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel rispetto della normativa, europea e nazionale, in materia di protezione dei dati personali. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall'ultimo periodo del medesimo articolo 31, comma 1 [39].

     1-bis. Al fine di incrementare l'importo dell'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e alla Struttura tecnica di supporto presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della salute, la dotazione finanziaria destinata ai compensi previsti dall'articolo 9, comma 4, e dall'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, è incrementata di 50.180 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 50.180 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [40].

     2. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 30 giugno 2022, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

     3. La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, conferiti ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, per il personale in servizio alla data del 30 giugno 2022, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

     4. Per l'attuazione dei commi 2 e 3 è autorizzata la spesa di 6.298.685 euro per l'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 467, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, trasferite alla contabilità speciale, di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, assegnata al direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

     4-bis. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 31 dicembre 2024 [41].

 

     Art. 36 bis. Disposizioni in materia di massimale degli assistiti per i medici di medicina generale [42]

     1. Fino al 31 dicembre 2026, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei cui territori vi siano ambiti scoperti, in ragione della situazione di temporanea emergenza relativa alla disponibilità di medici di medicina generale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, per i medici di medicina generale con incarico a quota oraria del ruolo unico di assistenza primaria di 24 ore settimanali, la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 1.000 assistiti [43].

 

     Art. 37. Termini del programma delle amministrazioni straordinarie

     1. All'articolo 51 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «sono prorogati di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere prorogati, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sulla base di motivata richiesta dell'organo commissariale, e comunque non oltre il termine del 30 novembre 2022. Analoga proroga può essere concessa per le procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.».

 

     Art. 37 bis. Modifiche all'articolo 25-novies del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 [44]

     1. All'articolo 25-novies del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione viene in ogni caso inviata se il debito è superiore all'importo di euro 20.000»;

     b) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) dall'Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010»;

     c) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) con riferimento all'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 a decorrere da quelle relative al secondo trimestre 2022».

 

     Art. 38. Sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico

     1. Al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità, al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

     «c-bis) se nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.»;

     b) all'articolo 4:

     1) al comma 1, dopo le parole «Per ciascun figlio minorenne» sono aggiunte le seguenti: «e, limitatamente all'anno 2022 per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età,»;

     2) al comma 4, dopo la parola «minorenne» sono aggiunte le seguenti: «e, limitatamente all'anno 2022, anche fino al compimento del ventunesimo anno di età»;

     3) al comma 5, le parole «Per ciascun figlio» sono sostituite dalle seguenti «Dall'anno 2023, per ciascun figlio»;

     4) al comma 6, le parole «Per ciascun figlio» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2023, per ciascun figlio»;

     c) all'articolo 5, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

     «9-bis. Nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione di cui al comma 1 sono incrementati di 120 euro al mese per l'anno 2022.».

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022.

     3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere b) e c), e dal comma 2 del presente articolo, valutati in 136,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 [45].

 

     Art. 38 bis. Assegni per situazioni di famiglia a favore del personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero [46]

     1. L'articolo 157-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

     «Art. 157 bis. (Assegni per situazioni di famiglia) - 1. A decorrere dal 1° marzo 2022, al personale di cui al presente titolo, per il coniuge a carico o per la parte di unione civile a carico, non separati legalmente o di fatto, spetta un assegno pari al 4 per cento della retribuzione annua base stabilita, conformemente all'articolo 157, per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio. L'importo dell'assegno di cui al presente comma non è inferiore a 960 euro nè è superiore a 2.100 euro in ragione d'anno.

     2. A decorrere dal 1° marzo 2022, al personale di cui al presente titolo, per ciascun figlio a carico, spetta un assegno pari all'8 per cento della retribuzione annua base stabilita, conformemente all'articolo 157, per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio. L'importo dell'assegno di cui al presente comma non è inferiore a 960 euro nè è superiore a 2.100 euro in ragione d'anno per ciascun figlio a carico. L'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale.

     3. Agli effetti del comma 2, per figli si intendono:

     a) i nuovi nati a decorrere dal settimo mese di gravidanza;

     b) i figli fino al compimento di 18 anni di età;

     c) i figli di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti, per i quali ricorre una delle seguenti condizioni:

     1) frequentano un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;

     2) svolgono un tirocinio o un'attività lavorativa con una retribuzione annua inferiore all'importo di cui al comma 4;

     3) sono registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego del luogo di residenza;

     4) svolgono il servizio civile universale in Italia;

     d) i figli con disabilità, senza limiti di età.

     4. Agli effetti del presente articolo, il coniuge, la parte di unione civile e i figli sono considerati a carico quando possiedono un reddito complessivo annuo inferiore a un sesto della retribuzione annua base stabilita, conformemente all'articolo 157, per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio.

     5. In alternativa agli assegni di cui ai commi 1 e 2, per i familiari a carico alla data del 28 febbraio 2022, in relazione ai quali era in godimento l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, il dipendente può optare per un assegno ad personam non riassorbibile, di importo pari alla misura del predetto beneficio spettante alla medesima data. L'assegno ad personam spetta a decorrere dal 1° marzo 2022, per la medesima durata e con i medesimi presupposti previsti per l'assegno per il nucleo familiare dalla disciplina vigente alla data del 28 febbraio 2022. Per i familiari non a carico alla data del 28 febbraio 2022 l'opzione di cui al primo periodo non è consentita.

     6. Gli assegni di cui ai commi 1, 2 e 5 non sono cumulabili con gli aumenti per situazioni di famiglia di cui all'articolo 173 del presente decreto, con l'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, nè con l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

     7. Gli assegni di cui ai commi 1, 2 e 5 non concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

     8. È fatta salva l'applicazione della normativa locale, se più favorevole».

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 2,6 milioni per l'anno 2022 e in euro 3,3 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

 

     Art. 39. Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa

     1. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 58 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, anche attraverso la promozione dell'attività sportiva, nonchè quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori [47].

     2. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato l'elenco dei Comuni beneficiari, comprensivo di tutti i Comuni che non abbiano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia di non voler aderire all'iniziativa. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti ai singoli Comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne di cui all'ultimo censimento della popolazione residente e sono individuate le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 48 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, quanto a 2 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse trasferite nel 2022 al pertinente bilancio autonomo ai sensi del predetto articolo 19, comma 1, e quanto a 8 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 [48].

 

     Art. 39 bis. Disposizioni in materia di svolgimento della sessione dell'anno 2022 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato [49]

     1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2022, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.

     2. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per l'anno 2022 sono fornite le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle eventuali prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonchè alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Con il medesimo decreto vengono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonchè la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.

     3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

     4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

     5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 40. Disposizioni in materia di termini del procedimento di prenotazione degli incentivi auto

     1. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero dello sviluppo economico effettuate entro il 31 dicembre 2022, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonchè del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019, sono fissati in 270 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono termini inferiori [50].

 

     Art. 40 bis. Contributi per l'acquisto di veicoli elettrici di categoria L1 [51]

     1. Per l'anno 2022, le risorse assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, in attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono rimodulate. Conseguentemente, le risorse destinate per il medesimo anno alla concessione di incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di emissione 21-60 g, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono ridotte di 20 milioni di euro al fine di incrementare del medesimo ammontare la dotazione della misura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

     Art. 40 ter. Semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione [52]

     1. La procedura semplificata prevista dall'articolo 64-bis, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per i recipienti a pressione con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi si applica fino al 31 dicembre 2024 e può essere svolta dai soggetti abilitati ai sensi del decreto direttoriale dei Ministeri delle attività produttive, della salute e del lavoro e delle politiche sociali 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005, per i recipienti con capacità inferiore a 13 metri cubi, a condizione che il massimale assicurativo per anno e per sinistro di cui al punto 17 dell'allegato II annesso al citato decreto direttoriale 17 gennaio 2005 sia di importo non inferiore a 5 milioni di euro [53].

 

     Art. 40 quater. Modifiche alla disciplina dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale e della cessione del credito d'imposta o dello sconto in fattura [54]

     1. Al fine di semplificare l'erogazione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, spettanti ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonchè al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni relative alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura, il comma 3-ter dell'articolo 2 e il comma 3 dell'articolo 57 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022 sono abrogati.

 

     Art. 41. Cooperazione internazionale

     1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, le risorse finanziarie di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, sono incrementate di euro 70 milioni per l'anno 2022. Ai relativi oneri pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 30 maggio 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario.

 

     Art. 41 bis. Semplificazione degli obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali [55]

     1. All'articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Con decorrenza dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I dati di cui al primo periodo sono resi disponibili all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo, si applica la sanzione prevista dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»;

     b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

 

Titolo III

MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO E DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 30-BIS, COMMA 8, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1999, N. 394 E DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Capo I

Misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1999, n. 394

 

     Art. 42. Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro

     1. Per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, adottato per il 2021 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i lavoratori stagionali è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998.

     2. Il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui, nel termine indicato al comma 1, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e consente lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale. Al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.

     3. Il visto d'ingresso in Italia, richiesto sulla base dei nulla osta al lavoro subordinato e stagionale di cui al presente articolo, è rilasciato entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda.

     4. A seguito del rilascio del nulla osta e del visto d'ingresso, ove previsto, lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore di lavoro e lo straniero per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Nelle more della sottoscrizione, il datore di lavoro è tenuto ad assolvere agli impegni di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

     5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

     6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano anche in relazione alle procedure disciplinate dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, da emanarsi per il 2022. Per le procedure di cui al primo periodo, il termine di trenta giorni per il rilascio del nulla osta decorre dalla data di ricezione della domanda.

     7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato per il 2021, di cui al comma 1, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° maggio 2022. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

     a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

     b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.

     8. Il datore di lavoro, dopo il rilascio del nulla osta di cui al presente articolo può concludere il contratto di lavoro senza la necessità dell'accertamento delle condizioni di cui al comma 7. Tali condizioni sono verificate dallo sportello unico per l'immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. Al successivo accertamento negativo delle predette condizioni, consegue la revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato, qualora in corso di validità, nonchè la risoluzione di diritto del contratto di lavoro.

 

     Art. 43. Ambito di applicazione delle procedure semplificate e loro effetti

     1. Non sono ammessi alle procedure previste dall'articolo 42, comma 7, i cittadini stranieri:

     a) nei confronti dei quali sia emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

     b) che siano segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

     c) che siano condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

     d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.

     2. Non sono comunque ammessi alle procedure di cui all'articolo 42, comma 7, i cittadini stranieri nei confronti dei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che alla predetta data risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all'articolo 10-bis del citato decreto n. 286 del 1998.

     3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti relativi al rilascio del permesso di soggiorno in applicazione dell'articolo 42, comma 7, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

     4. La sospensione di cui al comma 3 cessa comunque in caso di diniego o revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato, ovvero nel caso in cui entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sia rilasciato il nulla osta.

     5. Nel periodo di sospensione di cui al comma 3, il cittadino straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti ai commi 1 e 2.

     6. Il rilascio del permesso di soggiorno determina per il cittadino straniero l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 3.

 

     Art. 44. Semplificazione delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394

     1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le annualità 2021, 2022 e 2023, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è demandata, in via esclusiva e fatto salvo quanto previsto al comma 6, ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato [56].

     2. Le verifiche di congruità di cui al comma 1 tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

     3. Per le domande già proposte per l'annualità 2021 l'asseverazione è presentata dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non trovano applicazione con riferimento alle domande dell'annualità 2021 in relazione alle quali le verifiche di cui al comma 1 sono già state effettuate dall'Ispettorato nazionale del lavoro. In tale ultimo caso i datori di lavoro richiedenti non sono tenuti a munirsi dell'asseverazione. Resta comunque ferma, per entrambe le annualità di cui al comma 1, l'applicazione dell'articolo 30-bis, comma 8, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

     5. L'asseverazione di cui al presente articolo non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

     6. In relazione agli ingressi di cui al presente articolo resta ferma la possibilità, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui al presente articolo.

 

     Art. 45. Rafforzamento delle strutture e disposizioni finanziarie

     1. Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui agli articoli 42, 43 e 44, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel limite massimo di spesa di 5.663.768 euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure menzionate.

     2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 42, 43 e 44, è autorizzata la spesa di euro 1.417.485 per l'anno 2022 per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; di euro 4.069.535 per l'anno 2022 per prestazioni di lavoro straordinario eccedente rispetto al monte ore previsto per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; di euro 818.902 per l'anno 2022 per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale, anche mediante apposite convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale operanti in ambito migratorio; di euro 484.000 per l'adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

     3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 12.453.690 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno [57].

     3-bis. Al fine di semplificare, razionalizzare e armonizzare le procedure di accertamento e di valutazione delle condizioni di invalidità, di disabilità, di inabilità e di inidoneità, le commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 7, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppresse a decorrere dal 1° giugno 2023 e tutte le funzioni da esse svolte sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). A decorrere dalla medesima data, l'INPS subentra al Ministero dell'economia e delle finanze nell'attività di coordinamento, organizzazione e segreteria delle commissioni mediche di verifica e nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite [58].

     3-ter. Tutti gli accertamenti di idoneità e inabilità lavorativa di cui all'articolo 71 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli articoli 16 e 56, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, all'articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, e all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nei confronti del personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli enti locali, a decorrere dal 1° giugno 2023, sono effettuati dall'INPS con le modalità di accertamento già in uso per l'assicurazione generale obbligatoria. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai procedimenti in corso al 31 maggio 2023, nè ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda [59].

     3-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro il 31 maggio 2023, sono stabilite le norme di coordinamento e le modalità attuative delle disposizioni dei commi da 3-bis a 3-septies, comprese le modalità di eventuale utilizzo degli immobili in uso alle Ragionerie territoriali dello Stato. Con il medesimo decreto sono accertate le somme allocate per le finalità di cui ai commi da 3-bis a 3-septies, a legislazione vigente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire all'INPS, a decorrere dal 1° giugno 2023, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [60].

     3-quinquies. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni del comma 3-bis, l'INPS è autorizzato, per il biennio 2022-2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a 100 unità da inquadrare nell'Area C, posizione economica C1, del comparto Funzioni centrali - sezione Enti pubblici non economici [61].

     3-sexies. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 3-quinquies, pari a euro 1.686.970 per l'anno 2022 e a euro 5.060.908 annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero [62].

     3-septies. L'INPS comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi del comma 3-quinquies e i relativi oneri [63].

     3-octies. Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anzichè al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. [L'applicazione delle disposizioni del primo periodo, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze] [64].

     3-novies. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni del comma 3-octies del presente articolo sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese di cui al primo periodo applicano le disposizioni del comma 3-octies previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo. Per le imprese diverse da quelle di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative contabili delle disposizioni del comma 3-octies sono stabilite dall'Organismo italiano di contabilità [65].

     3-decies. Le imprese indicate al comma 3-novies che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-octies destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni dei commi 3-octies e 3-novies e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-octies del presente articolo la determinazione della riserva indisponibile di cui al primo e secondo periodo è effettuata tenuto conto anche dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi [66].

     3-undecies. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-octies, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 3-duodecies. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-octies del presente articolo, l'applicazione delle disposizioni di cui al terzo periodo del comma 3-decies, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze [67].

     3-duodecies. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-octies del presente articolo, l'applicazione delle disposizioni di cui al terzo periodo del comma 3-decies, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze [68].

 

Capo II

Disposizioni finanziarie e finali

 

     Art. 46. Disposizioni finanziarie e finali

     1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

     2. Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m).

 

     Art. 46 bis. Clausola di salvaguardia [69]

     1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

 

     Art. 47. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 

Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73. (TESTO ORIGINALE)

Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la semplificazione in materia tributaria, al fine di assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese;

     Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure di ammodernamento delle procedure di incasso e pagamento presso la Tesoreria dello Stato e ulteriori misure di carattere sociale e finanziario;

     Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di semplificare, per gli anni 2021 e 2022, le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2022;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge

 

Titolo I

SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Capo I

Semplificazioni del rapporto fisco-contribuente

 

     Art. 1. Soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori

     1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 68, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. Il controllo dei repertori previsti dall'articolo 67 è effettuato su iniziativa degli uffici dell'Agenzia delle entrate competenti per territorio. I soggetti indicati nell'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti trasmettono il repertorio entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate effettuano verifiche anche presso gli uffici dei soggetti roganti.

     2. L'ufficio dopo aver controllato la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonchè la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalità di cui all'articolo 16 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, comunica l'esito del controllo ai pubblici ufficiali.»;

     b) all'articolo 73, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'omessa presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del primo comma dell'articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1.032,91 a euro 5.164,57.».

     2. Alle attività di cui all'articolo 68, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come modificati dal comma 1, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 2. Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d'imposta

     1. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:

     a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;

     b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;

     c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti di liquidazione e i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro:

     1) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;

     2) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;

     3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;

     4) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;

     5) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre;

     d) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro i termini previsti alla lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4-bis, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;

     e) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, nonchè le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.».

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Con la medesima decorrenza di cui al comma 2, l'articolo 17, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, cessa di avere applicazione.

 

     Art. 3. Modifiche al calendario fiscale

     1. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «16 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

     2. All'articolo 50, comma 6-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole «sono stabiliti le modalità ed i termini» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite le modalità»;

     b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli elenchi di cui al comma 6 sono presentati entro il mese successivo al periodo di riferimento.».

     3. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e finanze 22 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010, è abrogato.

     4. All'articolo 17, comma 1-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole «250 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro».

     5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023.

     6. Il termine del 30 giugno previsto dagli articoli 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 è differito al 30 settembre 2022.

 

     Art. 4. Modifica domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione

     1. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al terzo comma le parole «l'intendente di finanza o il Ministro per le finanze» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle entrate» e le parole «provincia o in altra provincia» sono sostituite dalle seguenti: «regione o in altra regione»;

     b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Quando il domicilio fiscale è stato modificato ai sensi del presente articolo, ogni successiva revoca ed eventuale ulteriore variazione del precedente provvedimento, anche richieste con istanza motivata del contribuente, sono stabilite con provvedimento dell'ufficio e hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui il provvedimento stesso viene notificato. Competente all'esercizio della sola revoca è l'organo che ha emanato l'originario provvedimento. Quando alla revoca consegue una contestuale variazione del domicilio fiscale, competente a emanare il nuovo e unico provvedimento è la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle entrate a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa regione o in altra regione.».

     2. All'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 5. Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi

     1. All'articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernente l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. I rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all'eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l'eredità è devoluta per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all'eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di trasmissione della comunicazione di cui al primo periodo. Alle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

 

     Art. 6. Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata

     1. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o professionista, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all'articolo 3. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.»;

     b) al comma 3 le parole «Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche,» sono sostituite dalle seguenti «Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche,»;

     c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. A tal fine il CAF o il professionista acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.».

     2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e alle stesse si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Capo II

Semplificazioni in materia di imposte dirette

 

     Art. 7. Modifica della validità dell'attestazione per i contratti di locazione a canone concordato

     1. L'attestazione di cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017, recante «Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonchè dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 62 del 15 marzo 2017, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.

 

     Art. 8. Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia di errori contabili

     1. All'articolo 83, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole «diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che» sono sostituite dalle seguenti: «diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali»;

     b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «I criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La disposizione di cui al quarto periodo non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.».

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 9. Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica e dell'addizionale IRES di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7

     1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies sono abrogati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.

     2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, l'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, è abrogato.

     3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 17,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

     Art. 10. Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP

     1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, lettera a):

     1) al numero 1), prima delle parole «i contributi» sono inserite le seguenti: «in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato,»;

     2) i numeri 2) e 4) sono abrogati;

     3) al numero 5), prima delle parole «le spese relative agli apprendisti» sono inserite le seguenti: «in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato,»;

     b) al comma 4-bis.1, dopo le parole «per ogni lavoratore dipendente» sono inserite le seguenti: «diverso da quelli a tempo indeterminato»;

     c) il comma 4-quater è abrogato;

     d) il comma 4-septies è sostituito dal seguente: «4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.»;

     e) il comma 4-octies è sostituito dal seguente: «4-octies. Per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. La deduzione di cui al primo periodo è altresì ammessa, nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.».

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 11. Rinvio dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 1, le parole «entro il 31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio» e le parole «entro il 15 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio»;

     b) all'articolo 2, comma 3-bis, le parole «entro il 15 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio».

 

Capo III

Semplificazioni in materia di imposte indirette

 

     Art. 12. Modifica della disciplina in materia di esterometro

     1. L'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è sostituito dal seguente: «3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonchè quelle, purchè di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:

     a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

     b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.».

 

     Art. 13. Decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere

     1. All'articolo 11, comma 2-quater, terzo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole «a partire dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° luglio 2022».

 

     Art. 14. Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso

     1. All'articolo 13, commi 1 e 4, e all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la parola «venti» è sostituita dalla seguente: «trenta».

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6,031 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

     Art. 15. Ampliamento del servizio telematico di pagamento dell'imposta di bollo

     1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 596 è inserito il seguente: «596-bis. Le modalità per il pagamento in via telematica dell'imposta di bollo individuate con il provvedimento di cui al comma 596 possono essere estese, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare, d'intesa con il Capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, agli atti, documenti e registri indicati nella tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.».

 

Capo IV

Altre misure di semplificazione fiscale

 

     Art. 16. Semplificazione del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori

     1. All'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati di cui all'articolo 31, comma 2, del menzionato decreto relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021.

 

     Art. 17. Semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti

     1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, il primo comma è abrogato.

 

     Art. 18. Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 10, primo comma, il numero 18) è sostituito dal seguente: «18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;»;

     b) alla tabella A, parte terza, il numero 120) è sostituito dal seguente: «120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217; prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 18) e numero 19); prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19), e da case di cura non convenzionate; prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19);».

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 21 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

     Art. 19. Semplificazione in materia di modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali

     1. All'articolo 1, comma 770, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola «Ministro» è sostituita dalla seguente «Ministero».

 

     Art. 20. Adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni dell'IRPEF

     1. Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il termine di cui al comma 7 dello stesso articolo 1 è differito al 31 luglio 2022. In caso di approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di quella di determinazione dell'aliquota unica in data successiva all'adozione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

     2. Per i comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito e che non adottano la delibera di cui al secondo periodo del comma 1 nel rispetto del termine di cui al primo periodo del medesimo comma, o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno 2022 l'addizionale comunale all'IRPEF si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell'IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima.

 

     Art. 21. Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione

     1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 5-quater è inserito il seguente: «5-quinques. Al fine di agevolare l'integrazione logistica dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione anche attraverso la gestione congiunta dei fabbisogni immobiliari, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi di tutte le soluzioni allocative individuate per l'Agenzia delle entrate, anche nel caso di utilizzo, di immobili demaniali oppure, previo rimborso della corrispondente quota di canone, di edifici appartenenti ai fondi pubblici di investimento immobiliare o oggetto di acquisto da parte degli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ove richiesto dall'Agenzia delle entrate, nell'assegnazione di tali tipologie di immobili, ovvero ai fini dell'attuazione delle previsioni dell'articolo 8, comma 4, sopra richiamato, l'Agenzia del demanio considera congiuntamente i fabbisogni espressi dall'Agenzia delle entrate stessa e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione».

 

Capo V

Ulteriori disposizioni fiscali

 

     Art. 22. Proroga del meccanismo di inversione contabile

     1. All'articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

 

     Art. 23. Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione

     1. All'articolo 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, la parola «nuovi» è soppressa;

     b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 luglio 2020, n. 182.».

     2. Al fine di favorire l'applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio. Analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonchè dai commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n 160 del 2019. La certificazione di cui al primo e secondo periodo può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

     3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità ed è istituito un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonchè i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura.

     4. Ferme restando le attività di controllo previste dal comma 207 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, la certificazione di cui al comma 2 esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Fatto salvo quanto previsto nel primo periodo, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.

     5. La certificazione di cui al comma 2 è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.

     6. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dai commi da 2 a 5, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere un dirigente di livello non generale e 10 unità di personale non dirigenziale. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a conferire l'incarico dirigenziale di cui al presente comma anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     7. Per il reclutamento del personale non dirigenziale il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a bandire una procedura concorsuale pubblica e conseguentemente ad assumere il predetto personale con contratto di lavoro subordinato in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, da inquadrare nell'Area Terza del Comparto Funzioni Centrali, ovvero, nelle more dello svolgimento del concorso pubblico, ad acquisire il predetto personale mediante comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e del personale in servizio presso l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, nonchè del personale delle Forze armate, ovvero ad acquisire personale con professionalità equivalente proveniente da società e organismi in house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, con rimborso dei relativi oneri.

     8. Per l'attuazione dei commi 6 e 7 è autorizzata la spesa di euro 307.000 per l'anno 2022 ed euro 614.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

 

     Art. 24. Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale

     1. All'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) le parole «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2020, 2021 e 2022»;

     2) la lettera c) è abrogata;

     b) al comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.».

     2. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.».

 

     Art. 25. Contrassegno fiscale telematizzato sull'alcole e sulle bevande alcoliche

     1. Al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le caratteristiche, il prezzo, le modalità di distribuzione, di applicazione del contrassegno fiscale, anche in forma dematerializzata, sono aggiornati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in relazione all'evoluzione delle tecnologie di anticontraffazione nonchè di tracciabilità dell'alcole e delle bevande alcoliche condizionati tramite i dati di contabilità presentati esclusivamente in forma telematica dai soggetti obbligati.».

 

     Art. 26. Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Terzo settore

     1. All'articolo 104, comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro.».

 

Titolo II

PROCEDURE DI INCASSO E PAGAMENTO PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E SOCIALE

Capo I

Ammodernamento delle procedure di incasso e pagamento della Tesoreria dello Stato

 

     Art. 27. Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 104, recante proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato

     1. Alla legge 28 marzo 1991, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole «Ministero del tesoro» e «Ministro del tesoro», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze» e «Ministro dell'economia e delle finanze»;

     b) all'articolo 1:

     1) al comma 1 la parola «provinciale» è soppressa;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La Banca d'Italia svolge il servizio di tesoreria dello Stato con l'osservanza delle disposizioni delle norme di legge e regolamentari, nonchè delle altre disposizioni emanate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.»;

     c) all'articolo 2:

     1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In relazione a particolari esigenze, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono determinati i servizi, le operazioni o gli adempimenti compresi nell'ambito del servizio di tesoreria di cui all'articolo 1 che possono essere affidati a Poste Italiane S.p.A. o ad istituti di credito.»;

     2) il comma 3 è abrogato;

     d) all'articolo 3:

     1) al comma 1, dopo le parole «Cassa depositi e prestiti», è aggiunta la sigla: «S.p.A.»;

     2) il comma 2 è abrogato;

     e) all'articolo 4:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti derivanti dall'espletamento del servizio di tesoreria dello Stato, ivi comprese le modalità di comunicazione dei dati relativi alla gestione del servizio stesso.»;

     2) il comma 2 è abrogato;

     f) all'articolo 5:

     1) al comma 1, le parole «alla rendicontazione da parte delle sezioni di tesoreria, anche mediante l'impiego di strumenti informatici.» sono sostituite dalle seguenti: «alla relativa rendicontazione.»;

     2) il comma 2 è abrogato;

     3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Gli incassi e i pagamenti di somme per conto dello Stato, rispettivamente, ricevuti o effettuati dalla Banca d'Italia, nell'ambito del servizio di tesoreria, avvengono secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1.»;

     g) nel titolo, la parola «provinciale» è soppressa.

 

     Art. 28. Unificazione della Tesoreria provinciale e centrale dello Stato

     1. L'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, è abrogato.

 

     Art. 29. Modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche

     1. All'articolo 93 del decreto legislativo 18 gennaio 2016, n. 50, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.».

 

     Art. 30. Modifiche alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440

     1. Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 16-bis:

     1) al secondo comma, le parole «del disposto dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131»;

     2) al terzo comma, le parole «predisposte dal Provveditorato generale dello Stato e approvate con decreto del Ministro per il tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;

     3) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Gli importi delle spese di cui al primo comma, nonchè quelle di cui al secondo comma, sono versati dal contraente, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del contratto, con imputazione, a seconda dell'amministrazione stipulante, agli appositi capitoli dello stato di Previsione dell'entrata del bilancio dello Stato o del bilancio delle amministrazioni autonome.»;

     4) al sesto comma, le parole «sul conto corrente postale» sono soppresse;

     b) all'articolo 16-ter:

     1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il pagamento delle spese di cui al primo e secondo comma dell'articolo 16-bis è eseguito con le modalità stabilite dal regolamento.»;

     2) il quarto comma è sostituito dal seguente: «I rendiconti delle spese di cui al primo comma, riferiti a contratti stipulati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, sono sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio di controllo di regolarità amministrativa e contabile e, secondo le modalità previste dalla legge, al controllo della Corte dei conti.».

     c) l'articolo 23 è abrogato;

     d) l'articolo 44 è sostituito dal seguente:

     «Art. 44 (Attribuzioni dei responsabili degli uffici centrali e periferici). - 1. I responsabili degli uffici centrali e periferici che hanno competenza in materia di entrate curano, nei limiti delle rispettive loro attribuzioni e sotto la personale loro responsabilità, che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.»;

     e) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

     «Art. 45 (Trasmissione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del conto degli incassi). - 1. L'istituto incaricato del servizio di tesoreria dello Stato trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il conto degli incassi e gli agenti della riscossione comunicano alle Amministrazioni da cui dipendono o da cui sono vigilati i conti debitamente giustificati degli accertamenti, delle riscossioni e dei versamenti effettuati alla tesoreria, con modalità e tempistiche definite dal regolamento.»;

     f) all'articolo 46, primo comma, le parole «nelle casse dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «alla tesoreria dello Stato»;

     g) l'articolo 47 è abrogato;

     h) l'articolo 48 è abrogato;

     i) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

     «Art. 50 (Impegno delle spesa). - 1. Quando l'impegno della spesa viene accertato all'atto stesso in cui occorra disporne il pagamento, il titolo di pagamento può valere altresì come atto di autorizzazione della spesa.»;

     l) l'articolo 54 è sostituito dal seguente:

     «Art. 54 (Disposizioni di pagamento). - 1. Il pagamento delle spese dello Stato si effettua secondo lo standard ordinativo informatico previsto dall'articolo 14, comma 8-bis, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, direttamente a valere sugli stanziamenti di bilancio dello Stato o tramite l'utilizzo di fondi disponibili in tesoreria.

     2. Il pagamento a valere sugli stanziamenti del bilancio è effettuato attraverso le seguenti tipologie di disposizione:

     a) mandati informatici, emessi dagli ordinatori primari di spesa;

     b) ordinativi informatici, emessi dagli ordinatori secondari di spesa titolari di contabilità ordinaria sulle aperture di credito disposte dalle amministrazioni deleganti;

     c) buoni di prelevamento informatici, a valere sulle risorse messe a disposizione degli ordinatori secondari ai sensi della lettera b);

     d) spese fisse telematiche, per i pagamenti indicati nell'articolo 62;

     e) altre disposizioni di pagamento informatizzato previste dalla legge o dal regolamento.

     3. Il pagamento tramite l'utilizzo di risorse disponibili in tesoreria è effettuato:

     a) con ordinativi informatici a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali e dei conti aperti presso la tesoreria statale;

     b) con ordinativi informatici a titolo di anticipazione di tesoreria, nei casi previsti da norme di legge o regolamentari o da autorizzazione amministrativa da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

     4. Le disposizioni per i pagamenti del debito pubblico all'interno e all'estero, dei crediti documentari, nonchè dei rimborsi fiscali sono stabilite dal regolamento. Sui pagamenti di cui al presente articolo sono comunque effettuate, in sede di controllo, le attività di riscontro della Corte dei conti.

     5. Il pagamento di mutui, fitti e canoni, è effettuato mediante mandati informatici.

     6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Testo unico in materia di spese di giustizia, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.»;

     m) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

     «Art. 55 (Modalità di estinzione delle disposizioni di spesa). - 1. Le disposizioni effettuate ai sensi dell'articolo 54 a favore dei creditori non titolari di contabilità speciale o di altri conti aperti presso la tesoreria statale si estinguono, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, mediante accredito sul conto di pagamento indicato dal beneficiario e ad esso intestato, con altri strumenti di pagamento elettronici disponibili nel sistema dei pagamenti, o in contanti nel rispetto della normativa vigente.

     2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono stabiliti i casi e le modalità con cui le disposizioni emesse in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di condanna dell'Amministrazione sono estinte con assegni a copertura garantita, intestati a soggetti per i quali non sia stato possibile acquisire i riferimenti del conto di pagamento. Con la consegna al beneficiario dell'assegno a copertura garantita si estingue il debito per cui l'assegno è stato emesso e al debito estinto si sostituisce quello derivante dall'assegno stesso, secondo le disposizioni del regolamento. Sui fondi a garanzia della copertura degli assegni non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso terzi a pena di nullità rilevabile d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento presso terzi eventualmente notificati non determinano obblighi di accantonamento, nè sospendono l'emissione degli assegni. Non è ammessa l'estinzione dei titoli di spesa in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia.

     3. Nei casi previsti da disposizioni legislative o regolamentari, le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato provvedono, con mandati informatici da estinguersi mediante girofondi, a mettere risorse a disposizione dei funzionari delegati titolari di contabilità speciale.

     4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, i pagamenti a favore di titolari di contabilità speciale o di altri conti aperti presso la tesoreria statale si estinguono mediante operazioni di girofondi.

     5. Le disposizioni con cui si effettuano versamenti all'entrata del bilancio dello Stato si estinguono mediante girofondi, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;

     n) all'articolo 56 le parole «Per le spese di cui al numero 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro.» sono soppresse;

     o) all'articolo 57:

     1) al primo comma, primo periodo, le parole «soggetti alla stessa procedura stabilita per la emissione di assegni» sono soppresse; al secondo periodo, le parole «mediante assegni» sono sostituite dalle seguenti: «mediante buoni» e le parole «dovrà prelevarsi con assegni a favore dei creditori» sono sostituite dalle seguenti: «dovrà essere utilizzata con ordinativi informatici a favore dei creditori»;

     2) al secondo comma, le parole «L'istituto tiene un unico conto per tutte le» sono sostituite dalle seguenti: «L'Amministrazione delegante tiene apposite evidenze contabili di tutte le»;

     p) all'articolo 58:

     1) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati;

     2) al quinto comma le parole «la prelevazione» sono sostituite dalle seguenti: «il prelevamento»;

     q) all'articolo 61:

     1) al secondo comma le parole «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»;

     2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato»;

     3) il quarto comma è abrogato;

     r) all'articolo 62, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

     «Il pagamento delle pensioni e delle indennità a carattere ricorrente riconosciute a titolo di risarcimento, nonchè delle competenze fisse e accessorie al personale dello Stato in servizio è effettuato con spese fisse telematiche. Sui predetti pagamenti sono comunque effettuate, in sede di controllo, le attività di riscontro della Corte dei Conti.

     La normativa di settore stabilisce i procedimenti da seguirsi per l'ordinazione dei pagamenti delle spese di cui al primo comma, le modalità e i limiti dei relativi controlli.»;

     s) l'articolo 63 è abrogato;

     t) l'articolo 65 è abrogato;

     u) l'articolo 66 è sostituito dal seguente:

     «Art. 66 (Non trasferibilità degli assegni a copertura garantita). - 1. Gli assegni a copertura garantita di cui all'articolo 55 sono sempre emessi con clausola di non trasferibilità.»;

     v) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:

     «Art. 67 (Esigibilità degli assegni a copertura garantita). - 1. Gli assegni a copertura garantita di cui all'articolo 55 sono esigibili secondo le disposizioni del Regolamento e secondo le norme che regolano la circolazione di tali titoli. Per gli aspetti non diversamente trattati, si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni sugli assegni bancari dettate dal Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni e integrazioni.»;

     z) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

     «Art. 68 (Mancata consegna ai creditori degli assegni a copertura garantita). - 1. In caso di mancata consegna al creditore degli assegni di cui all'articolo 55, i relativi fondi rimangono a disposizione, a garanzia del pagamento, fino al verificarsi della prescrizione prevista dalle norme in materia di titoli di credito. La comunicazione di giacenza dell'assegno, notificata al creditore con le modalità indicate dal regolamento, ha valore di offerta reale ai sensi dell'articolo 1209 del codice civile e solleva l'Amministrazione debitrice da qualsiasi responsabilità per il mancato incasso. Il regolamento determina le modalità di riemissione degli assegni non incassati, fermi restando i termini di prescrizione del diritto per il quale l'assegno era stato emesso»;

     aa) l'articolo 68-bis è abrogato;

     bb) l'articolo 72 è abrogato.

 

     Art. 31. Abrogazione della disciplina del vaglia cambiario della Banca d'Italia

     1. Al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, gli articoli da 87 a 97 sono abrogati.

 

     Art. 32. Modifiche alla disciplina dei controlli sui rendiconti amministrativi e sui conti giudiziali e standardizzazione informatica degli ordinativi di incasso e pagamento

     1. Al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 11:

     1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) rendiconti amministrativi, resi dai funzionari delegati titolari di contabilità ordinaria e speciale alimentate con fondi di provenienza dal bilancio dello Stato;»;

     2) al comma 1, lettera e-bis, le parole «ordini collettivi di pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «spese fisse telematiche»;

     3) al comma 3-bis, le parole «ordini collettivi di pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «spese fisse telematiche»;

     b) all'articolo 16:

     1) al comma 3 le parole «e li trasmettono alla Corte dei conti» sono soppresse;

     2) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai conti giudiziali resi dagli agenti che svolgono l'attività di riscossione nazionale a mezzo ruolo, i quali rendono il conto della propria gestione, per ciascun ambito territoriale, in via principale e diretta.».

     2. La trasmissione degli incassi e dei pagamenti codificati delle pubbliche amministrazioni alla banca dati SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è effettuata esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE+, con le modalità e i tempi definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Capo II

Disposizioni in materia economico-finanziaria e sociale

 

     Art. 33. Semplificazioni degli adempimenti attuativi della legge 9 dicembre 2021, n. 220

     1. All'articolo 3, comma 1, della legge 9 dicembre 2021, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli organismi»;

     b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una Commissione che, entro il 30 giugno 2023, elabora una proposta delle fonti informative da utilizzare, delle modalità e dei tempi per la redazione, la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle società di cui all'articolo 1, comma 1, e del soggetto competente a svolgere le predette attività. La Commissione è composta da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, che la presiede, e da un rappresentante per ciascuno nominato dal Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro della difesa, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'interno, da un componente nominato da ciascuno degli organismi di vigilanza, nonchè da un esperto del settore individuato anche tra estranei alla pubblica amministrazione, nominato da ciascuno dei Ministri sopra indicati. Per la partecipazione ai lavori della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».

 

     Art. 34. Commissariamento società SOGIN S.p.A.

     1. In considerazione della necessità e urgenza di accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari italiani, la gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è disposto il commissariamento della società SOGIN S.p.A..

     2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede:

     a) alla nomina dell'organo commissariale, composto da un commissario e due vicecommissari, anche in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

     b) alla definizione della durata del mandato dell'organo commissariale, che può essere prorogata con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della transizione ecologica, in ragione del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1;

     c) all'attribuzione all'organo commissariale di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della SOGIN S.p.A., di ogni eventuale ulteriore potere di gestione della Società, ivi compresi poteri di riorganizzazione finalizzati ad assicurare maggior efficienza nella gestione e celerità nelle attività tenendo conto, in particolare, dei siti che presentano maggiori criticità, nonchè di ogni altro ulteriore potere di gestione anche in relazione all'attività di direzione e coordinamento delle società controllate;

     d) alla determinazione dei compensi del commissario e dei vice commissari, fermo restando il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma l, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonchè alle disposizioni di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con oneri a carico della SOGIN S.p.A..

     3. Al fine di esercitare le funzioni individuate dal presente articolo nonchè dal decreto di cui al comma 2, l'organo commissariale opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

     4. Il Consiglio di amministrazione di SOGIN S.p.A. decade alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si applica l'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. Il Collegio sindacale, in via transitoria, fino alla nomina dell'organo commissariale, assicura il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, nonchè degli atti urgenti e indifferibili.

     5. Alla data di nomina dell'organo commissariale, decadono il Collegio sindacale, nonchè i rappresentanti di SOGIN S.p.A. in carica negli organi amministrativi e di controllo delle società controllate. Non si applica l'articolo 2383, terzo comma, del codice civile.

     6. L'organo commissariale predispone con cadenza trimestrale una relazione sulle attività svolte, sullo stato di avanzamento dello smantellamento degli impianti nucleari con particolare riguardo ai siti di prioritaria importanza per ragioni di sicurezza. La relazione di cui al primo periodo è inviata al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro della transizione ecologica. I Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica possono, anche autonomamente, segnalare all'organo commissariale priorità e attività ritenute di particolare rilevanza anche in ragione degli impegni internazionali assunti.

 

     Art. 35. Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti, della presentazione della dichiarazione IMU anno di imposta 2021 e della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco

     1. Con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, in scadenza:

     a) dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;

     b) dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.

     2. La proroga di cui al comma 1 si applica alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti Stato, nonchè nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni.

     3. All'articolo 31-octies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

     4. Il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno di imposta 2021 è differito al 31 dicembre 2022.

     5. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2022».

 

     Art. 36. Disposizioni in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

     1. Ai fini dell'erogazione dell'indennità una tantum di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'individuazione dei beneficiari avviene mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel rispetto della normativa, europea e nazionale, in materia di protezione dei dati personali. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall'ultimo periodo del medesimo articolo 31, comma 1.

     2. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 30 giugno 2022, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

     3. La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, conferiti ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, per il personale in servizio alla data del 30 giugno 2022, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

     4. Per l'attuazione dei commi 2 e 3 è autorizzata la spesa di 6.298.685 euro per l'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 467, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, trasferite alla contabilità speciale, di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, assegnata al direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

 

     Art. 37. Termini del programma delle amministrazioni straordinarie

     1. All'articolo 51 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «sono prorogati di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere prorogati, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sulla base di motivata richiesta dell'organo commissariale, e comunque non oltre il termine del 30 novembre 2022. Analoga proroga può essere concessa per le procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.».

 

     Art. 38. Sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico

     1. Al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità, al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

     «c-bis) se nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.»;

     b) all'articolo 4:

     1) al comma 1, dopo le parole «Per ciascun figlio minorenne» sono aggiunte le seguenti: «e, limitatamente all'anno 2022 per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età,»;

     2) al comma 4, dopo la parola «minorenne» sono aggiunte le seguenti: «e, limitatamente all'anno 2022, anche fino al compimento del ventunesimo anno di età»;

     3) al comma 5, le parole «Per ciascun figlio» sono sostituite dalle seguenti «Dall'anno 2023, per ciascun figlio»;

     4) al comma 6, le parole «Per ciascun figlio» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2023, per ciascun figlio»;

     c) all'articolo 5, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

     «9-bis. Nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione di cui al comma 1 sono incrementati di 120 euro al mese per l'anno 2022.».

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022.

     3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere b) e c), e dal comma 2 del presente articolo, valutati in 136,2 milioni euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

 

     Art. 39. Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa

     1. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 58 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonchè quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.

     2. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato l'elenco dei Comuni beneficiari, comprensivo di tutti i Comuni che non abbiano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia di non voler aderire all'iniziativa. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti ai singoli Comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne di cui all'ultimo censimento della popolazione residente e sono individuate le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 48 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, quanto a 2 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio delle Stato a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse trasferite nel 2022 al pertinente bilancio autonomo ai sensi del predetto articolo 19, comma 1, e quanto a 8 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

 

     Art. 40. Disposizioni in materia di termini del procedimento di prenotazione degli incentivi auto

     1. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero dello sviluppo economico effettuate entro il 31 dicembre 2022, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonchè del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, sono fissati in 270 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono termini inferiori.

 

     Art. 41. Cooperazione internazionale

     1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, le risorse finanziarie di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, sono incrementate di euro 70 milioni per l'anno 2022. Ai relativi oneri pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 30 maggio 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario.

 

Titolo III

MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO E DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 30-BIS, COMMA 8, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1999, N. 394 E DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Capo I

Misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394

 

     Art. 42. Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro

     1. Per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, adottato per il 2021 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i lavoratori stagionali è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998.

     2. Il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui, nel termine indicato al comma 1, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e consente lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale. Al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.

     3. Il visto d'ingresso in Italia, richiesto sulla base dei nulla osta al lavoro subordinato e stagionale di cui al presente articolo, è rilasciato entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda.

     4. A seguito del rilascio del nulla osta e del visto d'ingresso, ove previsto, lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore di lavoro e lo straniero per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Nelle more della sottoscrizione, il datore di lavoro è tenuto ad assolvere agli impegni di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

     5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

     6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano anche in relazione alle procedure disciplinate dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, da emanarsi per il 2022. Per le procedure di cui al primo periodo, il termine di trenta giorni per il rilascio del nulla osta decorre dalla data di ricezione della domanda.

     7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato per il 2021, di cui al comma 1, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° maggio 2022. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

     a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

     b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.

     8. Il datore di lavoro, dopo il rilascio del nulla osta di cui al presente articolo può concludere il contratto di lavoro senza la necessità dell'accertamento delle condizioni di cui al comma 7. Tali condizioni sono verificate dallo sportello unico per l'immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. Al successivo accertamento negativo delle predette condizioni, consegue la revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato, qualora in corso di validità, nonchè la risoluzione di diritto del contratto di lavoro.

 

     Art. 43. Ambito di applicazione delle procedure semplificate e loro effetti

     1. Non sono ammessi alle procedure previste dall'articolo 42, comma 7, i cittadini stranieri:

     a) nei confronti dei quali sia emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

     b) che siano segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

     c) che siano condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

     d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.

     2. Non sono comunque ammessi alle procedure di cui all'articolo 42, comma 7, i cittadini stranieri nei confronti dei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che alla predetta data risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all'articolo 10-bis del citato decreto n. 286 del 1998.

     3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti relativi al rilascio del permesso di soggiorno in applicazione dell'articolo 42, comma 7, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

     4. La sospensione di cui al comma 3 cessa comunque in caso di diniego o revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato, ovvero nel caso in cui entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sia rilasciato il nulla osta.

     5. Nel periodo di sospensione di cui al comma 3, il cittadino straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti ai commi 1 e 2.

     6. Il rilascio del permesso di soggiorno determina per il cittadino straniero l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 3.

 

     Art. 44. Semplificazione delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394

     1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le annualità 2021 e 2022, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è demandata, in via esclusiva e fatto salvo quanto previsto al comma 6, ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

     2. Le verifiche di congruità di cui al comma 1 tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

     3. Per le domande già proposte per l'annualità 2021 l'asseverazione è presentata dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non trovano applicazione con riferimento alle domande dell'annualità 2021 in relazione alle quali le verifiche di cui al comma 1 sono già state effettuate dall'Ispettorato nazionale del lavoro. In tale ultimo caso i datori di lavoro richiedenti non sono tenuti a munirsi dell'asseverazione. Resta comunque ferma, per entrambe le annualità di cui al comma 1, l'applicazione dell'articolo 30-bis, comma 8, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

     5. L'asseverazione di cui al presente articolo non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

     6. In relazione agli ingressi di cui al presente articolo resta ferma la possibilità, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui al presente articolo.

 

     Art. 45. Rafforzamento delle strutture e disposizioni finanziarie

     1. Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui agli articoli 42, 43 e 44, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel limite massimo di spesa di 5.663.768 euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure menzionate.

     2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 42, 43 e 44, è autorizzata la spesa di euro 1.417.485 per l'anno 2022 per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; di euro 4.069.535 per l'anno 2022 per prestazioni di lavoro straordinario eccedente rispetto al monte ore previsto per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; di euro 818.902 per l'anno 2022 per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale, anche mediante apposite convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale operanti in ambito migratorio; di euro 484.000 per l'adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 12.453.690 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

 

Capo II

Disposizioni finanziarie e finali

 

     Art. 46. Disposizioni finanziarie e finali

     1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

     2. Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m).

 

     Art. 47. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 4 agosto 2022, n. 122.

[2] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[3] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.

[4] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.

[5] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[6] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[7] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[8] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[9] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.

[10] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[11] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[13] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 1, comma 274, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[14] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[15] Numero così sostituito dalla L. di conversione.

[16] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[17] Comma già modificato dall'art. 38 del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito dalla L. 17 novembre 2022, n. 175 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 272, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[18] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[19] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[20] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[21] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[22] Articolo soppresso dalla L. di conversione.

[23] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[24] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.

[25] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[26] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[27] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[28] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[29] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[30] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.

[31] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[32] Comma così modificato dall'art. 22 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.

[33] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.

[34] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[35] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[36] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[37] Comma così modificato dall'art. 4 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.

[38] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[39] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[40] Comma inserito dalla L. di conversione.

[41] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 4 del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18.

[42] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[43] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 10 maggio 2023, n. 51, convertito dalla L. 3 luglio 2023, n. 87.

[44] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[45] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[46] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[47] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[48] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[49] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[50] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[51] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[52] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[53] Comma così modificato dall'art. 12 bis del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18.

[54] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[55] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[56] Comma così modificato dall'art. 9 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.

[57] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[58] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 13 bis del D.L. 11 novembre 2022, n. 173, convertito dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204.

[59] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 13 bis del D.L. 11 novembre 2022, n. 173, convertito dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204.

[60] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 13 bis del D.L. 11 novembre 2022, n. 173, convertito dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204.

[61] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[62] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[63] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[64] Comma aggiunto dalla L. di conversione. Il secondo periodo è stato soppresso dall'art. 5 del D.L. 29 settembre 2023, n. 131, convertito dalla L. 27 novembre 2023, n. 169.

[65] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[66] Comma aggiunto dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 14 quater del D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 del D.L. 29 settembre 2023, n. 131, convertito dalla L. 27 novembre 2023, n. 169.

[67] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.L. 29 settembre 2023, n. 131, convertito dalla L. 27 novembre 2023, n. 169.

[68] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.L. 29 settembre 2023, n. 131, convertito dalla L. 27 novembre 2023, n. 169.

[69] Articolo inserito dalla L. di conversione.