§ 40.3.47 - D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31.
Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonchè benefici economici, a norma dell'articolo 25 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.3 energia nucleare
Data:15/02/2010
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Documento programmatico).
Art. 4.  (Autorizzazione degli impianti nucleari)
Art. 5.  (Requisiti degli operatori)
Art. 6.  (Programmi di intervento degli operatori)
Art. 7.  (Disposizioni per la verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari)
Art. 8.  (Criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico
Art. 9.  (Valutazione ambientale strategica ed integrazione della Strategia nucleare)
Art. 10.  (Istanza per la certificazione dei siti)
Art. 11.  (Certificazione dei siti)
Art. 12.  (Attività preliminari)
Art. 13.  (Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione dell'operatore)
Art. 14.  (Sospensione e revoca dell'autorizzazione unica)
Art. 15.  (Responsabilità del titolare dell'autorizzazione unica in materia di controlli di sicurezza e di radioprotezione)
Art. 16.  (Rapporto annuale del titolare dell'autorizzazione unica
Art. 17.  (Strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa)
Art. 18.  (Sorveglianza e sospensione amministrativa degli impianti)
Art. 19.  (Disposizioni in materia di sistemazione dei rifiuti radioattivi)
Art. 20.  (Disposizioni in materia di decommissioning degli impianti)
Art. 21.  (Fondo per il "decommissioning")
Art. 22.  (Comitati di confronto e trasparenza)
Art. 23.  (Benefici economici diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio)
Art. 24.  (Decadenza e sospensione dai benefici
Art. 25.  (Deposito nazionale e Parco tecnologico)
Art. 26.  (Sogin S.p.A.)
Art. 27.  (Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico)
Art. 28.  (Istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica e attività istruttoria)
Art. 28 bis.  (Autorizzazione per la chiusura dell'impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi).
Art. 29.  (Corrispettivo del conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato)
Art. 30.  (Benefici economici
Art. 31.  (Campagna di informazione)
Art. 32.  (Realizzazione)
Art. 33.  (Sanzioni penali)
Art. 34.  (Sanzioni amministrative)
Art. 34 bis.  Disposizioni finali
Art. 35.  (Abrogazioni).


§ 40.3.47 - D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31. [1]

Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonchè benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99 [2].

(G.U. 8 marzo 2010, n. 55 - S.O. n. 45)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia" ed in particolare, l'articolo 25

     VISTA la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente "Impiego pacifico dell'energia nucleare", e successive modificazioni;

     VISTA la legge 2 agosto 1975, n. 393 recante "Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica";

     VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

     VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

     VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";

     VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2000 recante "Direttiva sul programma delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale delle Amministrazioni dello Stato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2000";

     VISTO il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi", e successive modificazioni;

     VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 di "Riordino del settore energetico nonchè delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

     VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

     VISTA la legge 16 dicembre 2005, n. 282, "Ratifica della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997";

     VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

     VISTO il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane";

     VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

     VISTO l'art. 7 del decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

     VISTA la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio del 25 giugno 2009 che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

     VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 22 dicembre 2009;

     VISTA la deliberazione, adottata nella riunione del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2010, relativa alla procedura in via di urgenza, a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

     PRESO ATTO che la seduta del 27 gennaio 2010 della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifiche e integrazioni, al cui ordine del giorno era iscritto il presente decreto legislativo, non si è tenuta;

     ACQUISITO il parere del Consiglio di Stato nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi dell' 8 febbraio 2010;

     RITENUTO di adeguare il testo alle osservazioni del Consiglio di Stato tenendo conto di quanto rappresentato in ordine all'attuazione dell'articolo 25 comma 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e compatibilmente con l'esigenza di non modificare gli assetti programmatici per le valutazioni ambientali strategiche a livello nazionale e considerate le peculiarità tecniche del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi;

     ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2010;

     SULLA PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della semplificazione normativa:

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

TITOLO I

(Disposizioni generali)

 

Art. 1. (Oggetto) [3]

     1. Con il presente decreto si disciplinano:

     a) la localizzazione del Deposito nazionale, incluso in un Parco Tecnologico comprensivo di un Centro di studi e sperimentazione, destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi provenienti da attività pregresse di impianti nucleari e similari, nel territorio nazionale;

     b) le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico;

     c) i benefici economici relativi alle attività di esercizio del Deposito nazionale, da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati.

 

     Art. 2. (Definizioni) [4]

     1. Fatte salve le definizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ai fini del presente decreto si definisce:

     a) "Agenzia": l'Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all'art. 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

     b) "Conferenza unificata": la Conferenza prevista all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

     c) "AIEA": l'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite, con sede a Vienna;

     d) "AEN-OCSE": l'Agenzia per l'energia nucleare presso l'OCSE, con sede a Parigi;

     e) "Deposito nazionale": il deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari;

     f) decommissioning: l'insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, fino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica;

     f-bis) chiusura: il completamento di tutte le operazioni ad un dato momento dopo la collocazione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in un impianto di smaltimento, compresi gli interventi tecnici finali o ogni altro lavoro necessario per rendere l'impianto sicuro a lungo termine [5];

     f-ter) periodo di controllo istituzionale: periodo di tempo in cui, dopo la chiusura di un impianto di smaltimento, continuano ad essere esercitati dei controlli da parte delle Autorità competenti. Tale periodo è funzione del carico radiologico, espresso sia in termini di concentrazione di attività che di tempi di dimezzamento dei radionuclidi principali presenti nel deposito. Per gli impianti di smaltimento superficiali di rifiuti radioattivi di bassa e media attività, tale periodo varia generalmente da 50 anni ad alcune centinaia di anni [6].

 

     Art. 3. (Documento programmatico). [7]

     [1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi dell'Agenzia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e di decommissioning degli impianti dismessi.]

 

TITOLO II

(Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla decommissioning degli impianti)

 

     Art. 4. (Autorizzazione degli impianti nucleari) [8]

     1. La costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari sono considerate attività di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica che viene rilasciata, su istanza dell'operatore, e sentito il Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 334 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, previa acquisizione del parere della regione sul cui territorio insiste l'impianto e dell'intesa con la Conferenza unificata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo. Il parere della regione, di carattere obbligatorio e non vincolante, è espresso entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, decorso il quale si prescinde dalla sua acquisizione e si procede a demandare la questione alla Conferenza unificata [9].

 

     Art. 5. (Requisiti degli operatori) [10]

     1. Gli operatori, anche in forma associata, devono essere in possesso delle capacità tecniche e professionali richieste dalle vigenti disposizioni, anche in materia di sicurezza, nonchè disporre di adeguate risorse umane e finanziarie. Tali requisiti dovranno essere comprovati in relazione alle attività da realizzare, comprese le attività di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti nucleari, stoccaggio e gestione dei rifiuti radioattivi, anche nel rispetto delle raccomandazioni formulate dall'AIEA [11].

     2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri esplicativi dei requisiti di cui al comma 1, nonchè le modalità per la dimostrazione del possesso dei requisiti stessi [12].

     3. Non possono comunque essere autorizzati allo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di decommissioning degli impianti i soggetti:

     a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

     b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il responsabile tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il responsabile tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il responsabile tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il responsabile tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

     c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del responsabile tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del responsabile tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del responsabile tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del responsabile tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

     d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

     e) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

     f) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti [13].

     4. L'operatore attesta l'insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 3 mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

     5. Ai fini degli accertamenti relativi alle condizioni ostative di cui al comma 3, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

     Art. 6. (Programmi di intervento degli operatori) [14]

     1. Gli operatori, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, presentano al predetto Ministero il proprio programma di intervento per la realizzazione di impianti nucleari, tenendo conto delle linee programmatiche individuate dal Governo ai sensi dell'articolo 3 e delle delibere CIPE di cui all'articolo 26 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette copia del programma al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al programma di intervento, che non riguarda la localizzazione e le caratteristiche tecniche specifiche degli impianti, si applicano le disposizioni in materia di accesso agli atti, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 [15].

 

     Art. 7. (Disposizioni per la verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari) [16]

     1. Gli operatori che intendono proporre la realizzazione di impianti nucleari, trasmettono all'Agenzia un rapporto relativo alla verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari stessi, richiedendo l'effettuazione delle verifiche sullo stesso e dandone contestuale informazione al Ministero dello sviluppo economico. L'Agenzia accerta la rispondenza degli impianti ai migliori standard di sicurezza internazionali definiti dall'AIEA, alle linee guida ed alle migliori pratiche raccomandate dall'AEN-OCSE; le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche di impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'AEN-OCSE o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, previa approvazione dell'Agenzia, sono considerate valide in Italia. Entro 90 giorni dalla trasmissione della richiesta, l'Agenzia effettua le verifiche richieste e trasmette le proprie determinazioni all'operatore richiedente e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico [17].

 

     Art. 8. (Criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico [18]) [19]

     1. I criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico, in linea con le migliori pratiche internazionali, sono volti ad assicurare adeguati livelli di sicurezza a tutela della salute della popolazione e della protezione dell'ambiente, oltre quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Entro sessanta giorni dall'adozione del documento programmatico di cui all'articolo 3 comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, con uno o più decreti da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, definisce, su proposta dell'Agenzia, formulata entro trenta giorni dall'adozione del suddetto documento programmatico, in coerenza con lo stesso e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le università, che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione degli impianti nucleari. Con decreto da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, definisce, su proposta dell'Agenzia, formulata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive del presente decreto, tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le università, che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione del Parco Tecnologico. I criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico fanno, in particolare, riferimento ai seguenti profili:

     a) popolazione e fattori socio-economici;

     b) idrologia e risorse idriche;

     c) fattori meteorologici;

     d) biodiversità;

     e) geofisica e geologia;

     f) valore paesaggistico;

     g) valore architettonico-storico;

     h) accessibilità;

     i) sismo-tettonica;

     l) distanza da aree abitate e da infrastrutture di trasporto;

     m) strategicità dell'area per il sistema energetico e caratteristiche della rete elettrica;

     n) rischi potenziali indotti da attività umane nel territorio circostante [20].

     2. [Lo schema di cui al comma 1 è pubblicato sui siti Internet del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Agenzia, dando contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale, affinchè, nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonchè i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia appositamente indicato. Le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indicano le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, le modalità, i termini, la forma e gli indirizzi per la formulazione delle osservazioni o proposte. La suddetta consultazione pubblica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241] [21].

     3. [Ai fini di quanto stabilito nell'articolo 9, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero per i beni e le attività culturali, adotta con proprio decreto—lo schema definitivo dei parametri di cui al comma 1. Tale decreto è adottato entro i trenta giorni successivi alla conclusione della consultazione di cui al comma 2, adeguando i parametri indicati nello schema iniziale, su proposta dell'Agenzia formulata tenendo conto delle osservazioni pervenute. L'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni stesse deve essere adeguatamente motivato. Gli esiti della consultazione sono pubblicati sui siti Internet di cui al comma 2] [22].

 

     Art. 9. (Valutazione ambientale strategica ed integrazione della Strategia nucleare) [23]

     1. La Strategia nucleare di cui all'articolo 3 e i parametri tecnici ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 per la localizzazione degli impianti nucleari nonchè del Parco tecnologico sono soggetti, distintamente per quanto riguarda il Parco Tecnologico, alle procedure di valutazione ambientale strategica, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonchè al rispetto del principio di giustificazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, di recepimento della direttiva 96/26/EURATOM del Consiglio, del 13 maggio 1996. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di valutazione ambientale strategica entro quattro mesi dalla adozione di ciascuno dei decreti di cui all'articolo 8, comma 1.

     2. Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascuna delle procedure di valutazione ambientale strategica, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il parere motivato, adottato di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministero per i beni e le attività culturali.

     3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per le parti di rispettiva competenza, sono adeguati, entro trenta giorni dal ricevimento del parere di cui al comma 3, la Strategia e i parametri di cui al comma 1 secondo le conclusioni della valutazione ambientale strategica. Gli atti così adeguati sono sottoposti entro quindici giorni all'approvazione del Consiglio dei Ministri. I testi approvati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Art. 10. (Istanza per la certificazione dei siti) [24]

     1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 9, comma 3, ciascun operatore interessato avvia il procedimento di autorizzazione unica con la presentazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'Agenzia dell'istanza per la certificazione di uno o più siti da destinare all'insediamento di un impianto nucleare [25].

     2. Ulteriori istanze possono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno.

     3. L'istanza di cui al comma 1 deve contenere per ciascun sito, a pena di irricevibilità, almeno i seguenti dati ed informazioni concernenti [26]:

     a) identificazione del soggetto istante, completa degli elementi sui requisiti richiesti dall'articolo 5;

     b) puntuale indicazione del sito destinato all'installazione dell'impianto e delle titolarità dei diritti che insistono su tale area;

     c) progetto preliminare dell'impianto, recante l'indicazione della tipologia dell'installazione, dei principi di funzionamento, della potenza installata e delle principali caratteristiche tecniche [27];

     d) cartografia con la localizzazione del perimetro dell'impianto nell'ambito del sito indicato;

     e) documentazione relativa alle indagini tecniche effettuate sul sito [28];

     f) documentazione relativa alle verifiche del rapporto di cui all'articolo 7 [29];

     g) documentazione relativa alla valutazione degli effetti ambientali;

     h) documentazione relativa agli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica;

     i) elenco delle servitù da costituire su beni immobili di terzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse;

     l) ogni altra documentazione tecnica necessaria a comprovare ed a verificare la rispondenza del sito prescelto alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento di cui all'articolo 8, comma 1, nonchè alla coerenza del progetto con la Strategia nucleare.

     3-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita l'Agenzia, possono essere integrati o specificati i dati e/o le informazioni di cui al comma 3 [30].

     3-ter. Sulla base dei parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 8, comma 1, l'operatore può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di effettuare indagini tecniche preliminari sui siti che intende sottoporre a certificazione. Il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, il Ministro delle infrastrutture e trasporti e l'Agenzia, rilascia l'autorizzazione, ferma restando la riduzione in pristino del sito al termine delle indagini e il risarcimento immediato dei danni arrecati dal momento dell'inizio delle indagini, in accordo con il proprietario dell'area interessata [31].

 

     Art. 11. (Certificazione dei siti) [32]

     1. Fatte salve le competenze degli organi preposti alla tutela dell'ambiente secondo la normativa vigente, l'Agenzia effettua l'istruttoria tecnica sulle singole istanze di cui all'articolo 10, comma 1, dopo aver completato la verifica della regolarità formale delle istanze medesime, complete di documentazione, entro trenta giorni dal ricevimento di ciascuna istanza [33].

     2. L'Agenzia può richiedere agli operatori una sola volta informazioni ed integrazioni in relazione ad ogni aspetto di carattere tecnico, indicando le modalità ed i termini per adeguarsi a quanto richiesto. La suddetta richiesta interrompe i termini di cui al comma 3 fino all'acquisizione degli elementi richiesti.

     3. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'Agenzia, tenuto conto delle determinazioni di cui all'articolo 7, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 ovvero dal ricevimento delle informazioni e integrazioni di cui al comma 2, rilascia la certificazione, anche con specifiche prescrizioni, per ciascun sito proposto, previa verifica della sua rispondenza [34]:

     a) alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento di cui all'articolo 8, comma 1, approvati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, [35]

     b) alle scelte tecniche relative all'interazione sito-impianto,

     c) alla strategia nucleare di cui all'articolo 3, con riguardo alla capacità produttiva dell'impianto, ai tempi di realizzazione ed entrata in esercizio previsti e alle tecnologie proposte.

     4. L'Agenzia trasmette le certificazioni dei siti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     5. Il Ministro dello sviluppo economico, entro quindici giorni, sottopone ciascuno dei siti certificati all'intesa della Regione interessata, che si esprime previa acquisizione del parere del comune o dei Comuni interessati, come individuati ai sensi dell'art. 23, comma 4 [36].

     6. In caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 5 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'intesa stessa, il Ministero dello sviluppo economico provvede entro i trenta giorni successivi alla costituzione di un Comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall'altro, che assicura la presenza di un rappresentante del comune interessato. Le modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite, previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro i sessanta giorni successivi; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti. Ove non si riesca a costituire il Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede all'intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata [37].

     7. L'intesa ovvero il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 6 operano anche in deroga ai Piani energetico ambientali delle Regioni interessate da ciascuna possibile localizzazione.

     8. Al termine della procedura di cui ai commi 4, 5 e 6, il Ministro dello sviluppo economico trasmette l'elenco dei siti certificati, sui quali è stata espressa l'intesa regionale o è intervenuto il decreto sostitutivo di intesa, alla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro i termini di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; in mancanza di intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata, secondo quanto disposto dallo stesso articolo 3, sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito o sulla base dei decreti sostitutivi di intesa.

     9. Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata ovvero la deliberazione motivata di cui al comma 8, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta entro trenta giorni il decreto di approvazione dell'elenco dei siti certificati. Con il medesimo decreto ciascun sito certificato ed approvato è dichiarato di interesse strategico nazionale, soggetto a speciali forme di vigilanza e protezione; il diritto di svolgere le attività di cui all'articolo 12 è attribuito in via esclusiva all'operatore richiedente. Il decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonchè nei siti Internet del Ministero dello sviluppo economico, dei Ministeri concertanti e dell'Agenzia.

     10. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, entro i dodici mesi dalla pubblicazione di cui al comma 9, la Regione interessata dalla presenza di un sito nucleare adegua il proprio Piano Energetico Ambientale tenendo conto dell'intesa ovvero del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 6 [38].

     11. Per ciascun sito certificato l'operatore interessato deve presentare l'istanza di cui all'articolo 13, comma 1, entro ventiquattro mesi dalla emanazione del decreto di cui al comma 9; salvo motivata richiesta di proroga da parte del medesimo operatore, da presentarsi prima della scadenza del termine, l'inutile decorso di tale termine rende inefficace la certificazione del singolo sito e si estingue il diritto di svolgere le attività di cui all'articolo 12. Da tale inefficacia consegue la responsabilità dell'operatore per i danni economici conseguenti all'avvenuta certificazione del sito.

     12. Il termine di cui al comma 11 può essere prorogato, con la procedura prevista dal presente articolo, una sola volta e per un periodo non superiore a 12 mesi.

 

     Art. 12. (Attività preliminari) [39]

     1. La certificazione del sito approvato, ai sensi dell'articolo 11 e su cui è stata acquisita l'intesa della Regione interessata ovvero è intervenuto il decreto sostitutivo di intesa costituisce titolo con il quale l'operatore può svolgere, prima del rilascio dell'autorizzazione unica, le seguenti attività [40]:

     a) effettuazione di rilievi;

     b) indagini geognostiche, incluse eventuali caratterizzazioni ambientali [41];

     c) indagini ambientali specifiche;

     d) allacci tecnologici di cantiere;

     e) recinzione delle aree;

     e-bis) predisposizione di opere di drenaggio per scavi [42];

     e-ter) opere di protezione del sito [43];

     e-quater) mobilizzazione del cantiere, inclusi laboratori, macchinari e infrastrutture residenziali di cantiere [44];

     e-quinquies) eventuali demolizioni [45];

     e-sexies) realizzazioni di scavi, riporti e rilevati [46].

     2. Le suddette attività devono essere comunicate o denunciate all'ente locale interessato o altra Amministrazione competente, secondo la normativa vigente, allegando una relazione dettagliata delle opere e attività da effettuare [47].

     3. Nel caso in cui il sito sul quale l'operatore è abilitato a svolgere le attività di cui al comma 1 non sia nella disponibilità dell'operatore medesimo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità". Al proprietario del sito è dovuta l'indennità di occupazione ai sensi dell'articolo 50 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. I relativi oneri sono a carico dell'operatore beneficiario dell'occupazione. L'operatore che, per qualsiasi motivo, non pervenga alla realizzazione dell'impianto nucleare, provvede alla riduzione in pristino del sito e, ove ciò non sia possibile, è tenuto a risarcire al proprietario il danno arrecato al bene [48].

 

     Art. 13. (Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione dell'operatore) [49]

     1. Entro il termine di cui all'articolo 11, comma 11, eventualmente prorogato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, l'operatore titolare del sito certificato presenta al Ministero dello sviluppo economico apposita istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto nucleare corredata dalla certificazione dell'operatore, ai sensi dell'articolo 5 [50].

     2. L'istanza deve contenere, a pena di irricevibilità, i seguenti dati ed informazioni, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia, concernenti [51]:

     a) denominazione e ragione sociale dell'istante o del consorzio, con i relativi assetti societari;

     b) documentazione comprovante la disponibilità delle capacità tecniche di cui all'articolo 5;

     c) documentazione comprovante la solidità finanziaria dell'operatore e la sussistenza di idonei strumenti di copertura finanziaria degli investimenti, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2 [52];

     d) documentazione relativa agli atti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica.

     e) progetto definitivo dell'impianto, rispondente, tra l'altro, ai dettami in tema di tutela ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e comprendente, tra l'altro, la natura, le caratteristiche e la vita operativa dell'impianto e delle opere connesse e delle eventuali opere di compensazione e mitigazione previste, le modalità operative per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi prodotti e le relative strutture ubicate nello stesso sito e connesse all'impianto nucleare [53];

     f) la documentazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni [54];

     g) rapporto di sicurezza [55];

     h) documentazione relativa al modello operativo per l'esercizio dell'impianto; in particolare:

     1) manuale per la gestione in qualità;

     2) schema di regolamento di esercizio, comprensivo dell'organigramma previsionale del personale preposto e addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneità;

     3) schema di manuale operativo;

     4) programma delle prove funzionali a freddo;

     5) programma generale di prove con il combustibile nucleare;

     6) proposte di prescrizioni tecniche [56];

     i) studio preliminare di decommissioning dell'impianto, inclusivo della valutazione, sulla base delle indicazioni delle direttive europee, del volume e del condizionamento, trasporto e conferimento al Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e con indicazione dei relativi costi previsti. Nei rifiuti radioattivi sono compresi il combustibile nucleare irraggiato per il quale non sia previsto altro utilizzo o i rifiuti derivanti dal suo riprocessamento [57];

     l) elenco delle servitù di pubblica utilità su beni circostanti che si rendono necessarie;

     m) idonea garanzia finanziaria ai fini di quanto previsto dalle vigenti normative nazionali - ai sensi del capo III della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 - ed internazionali in tema di responsabilità civile derivante dall'impiego pacifico dell'energia nucleare. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia, sono definite le modalità per l'estensione della garanzia alle attività di cui all'articolo 19, comma 2, del presente decreto legislativo [58];

     n) piano di protezione fisica dell'impianto [59];

     o) documentazione attestante l'ottemperanza alle prescrizioni del Trattato Euratom;

     p) stima aggiornata dell'ammontare dei contributi dovuti, ai sensi dell'articolo 23, a titolo di benefici economici per le persone residenti e le imprese operanti nel territorio circostante il sito e per gli enti locali interessati, con l'indicazione delle scadenze previste per il versamento degli stessi [60].

     3. L'istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per i beni e le attività culturali, anche ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), e la documentazione depositata presso gli enti interessati, secondo quanto disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ai fini dell'informazione e della partecipazione del pubblico, nonchè al Ministero delle infrastrutture e trasporti [61].

     4. L'istanza viene inoltrata dal Ministero dello sviluppo economico all'Agenzia, la quale provvede all'istruttoria tecnica, anche avvalendosi degli organi tecnici esistenti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonchè, per i profili di competenza, presso altre pubbliche amministrazioni; l'Agenzia si pronuncia con parere vincolante entro dodici mesi dalla ricezione dell'istanza stessa e della relativa documentazione da parte del Ministero dello sviluppo economico anche al fine di assicurare elevati livelli di sicurezza e di radioprotezione che soddisfino le esigenze di tutela della salute dei lavoratori e della popolazione e di tutela dell'ambiente [62].

     5. Nell'ambito dell'istruttoria, l'Agenzia richiede alle amministrazioni interessate, individuate sulla base dello specifico progetto da valutare, i pareri di competenza, che devono essere resi entro sessanta giorni dalla richiesta [63].

     6. L'Agenzia, ai fini della conclusione dell'istruttoria, acquisisce il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciato in sede statale, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e si adegua alle relative prescrizioni. Il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è effettuato ogni quindici anni, sentita l'Agenzia [64].

     7. In sede di espletamento delle procedure di VIA e di AIA di cui al comma 6 sono recepite le conclusioni della VAS di cui all'articolo 9 ed è esclusa ogni duplicazione delle relative valutazioni. Le valutazioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previste dal comma 6, fermo restando quanto disposto dal secondo periodo del medesimo comma, sono effettuate con le modalità ed entro e non oltre i termini ivi stabiliti. Sono fatte salve le valutazioni dell'Agenzia relativamente alla certificazione del sito rispetto ai criteri di localizzazione [65].

     8. L'Agenzia definisce le prescrizioni tecniche cui sarà soggetto l'impianto, anche sulla base delle informazioni fornite dall'operatore. Le prescrizioni tecniche costituiscono parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica. L'Agenzia definisce, inoltre, le eventuali prescrizioni ai fini della certificazione dell'operatore [66].

     9. Il Ministero dello sviluppo economico effettua, ai sensi del trattato Euratom, le notifiche all'Unione Europea ai fini dell'acquisizione dei previsti pareri della Commissione Europea.

     10. Al compimento dell'istruttoria, l'Agenzia, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto di compatibilità ambientale, rilascia parere vincolante al Ministero dello sviluppo economico che, sulla base di esso, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere stesso, indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 con l'Agenzia, i Ministeri concertanti, la Regione e gli enti locali interessati e con tutti gli altri soggetti e le amministrazioni coinvolti, da individuare sulla base dello specifico progetto, che non abbiano già espresso il proprio parere o la propria autorizzazione nell'ambito dell'istruttoria svolta dall'Agenzia [67].

     11. Qualora in sede di conferenza di servizi di cui al comma precedente, non venga raggiunta la necessaria intesa con un ente locale coinvolto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna all'ente interessato un congruo termine per esprimere l'intesa; decorso inutilmente tale termine, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri cui partecipa il Presidente della Regione interessata all'intesa, è adottato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sostitutivo dell'intesa.

     12. Nei trenta giorni successivi alla positiva conclusione dell'istruttoria, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rilascia con proprio decreto l'autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei siti Internet dei relativi Ministeri e dell'Agenzia. Il predetto decreto vale anche come certificazione del possesso dei requisiti da parte del titolare dell'autorizzazione unica.

     12-bis. A seguito di variazioni delle prescrizioni tecniche di cui al comma 8, stabilite dall'Agenzia e comunicate alle amministrazioni di cui al comma 12, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con proprio decreto alla modifica dell'autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione con le modalità di cui al comma 12 [68].

     13. L'autorizzazione unica indica:

     a) l'identità del titolare dell'autorizzazione;

     b) la tipologia e le caratteristiche dell'impianto e delle opere connesse [69];

     c) il perimetro dell'installazione;

     d) la sua decorrenza e durata, non inferiore alla vita operativa di cui al comma 2, lettera e) [70];

     e) [i criteri di accettabilità che assicurino la conformità dell'impianto e delle sue infrastrutture a quanto prescritto] [71];

     f) le ispezioni, i test e le analisi che il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad effettuare, con la specificazione delle modalità tecniche di svolgimento;

     g) le prescrizioni previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni in materia di sicurezza nucleare e protezione sanitaria;

     h) le prescrizioni e gli obblighi di informativa, comprensivi di modalità e termini, per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela dell'ambiente;

     i) le modalità della garanzia finanziaria per la responsabilità civile verso i terzi;

     l) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per la tutela dell'ambiente e della pubblica utilità.

     14. L'autorizzazione unica vale quale licenza per l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare, previa acquisizione da parte dell'operatore della certificazione comprovante l'esito positivo di collaudi, prove non nucleari e prove nucleari rilasciati dall'Agenzia, secondo le procedure previste dagli articoli da 42 a 45 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. A seguito di tale acquisizione, l'operatore trasmette alle amministrazioni di cui ai commi 1 e 3 e all'Agenzia il rapporto finale di sicurezza, prima dell'avvio dell'esercizio commerciale dell'impianto. L'autorizzazione unica certifica anche la qualifica di "operatore", secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2 [72].

     15. L'autorizzazione unica vale quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e, ove occorra, quale dichiarazione di inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi. L'autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici e sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire l'impianto, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), in conformità al progetto approvato [73].

     15-bis. La costruzione, l'avviamento e l'esercizio dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, avvengono sotto il controllo tecnico dell'Agenzia, che vigila sul rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'autorizzazione unica, fatti salvi le attività ed i poteri di controllo, di monitoraggio e sanzionatori disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per le parti non riguardanti il ciclo di funzionamento dell'impianto [74].

 

     Art. 14. (Sospensione e revoca dell'autorizzazione unica) [75]

     1. In caso di gravi o reiterate violazioni degli obblighi e delle prescrizioni impartite, accertate ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonchè in caso di commissione di taluno dei reati previsti dall'articolo 33, il Ministro dello sviluppo economico può disporre la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione unica [76].

 

     Art. 15. (Responsabilità del titolare dell'autorizzazione unica in materia di controlli di sicurezza e di radioprotezione) [77]

     1. Ferme restando le disposizioni in tema di verifiche sulla sicurezza nucleare e sulla radioprotezione, il titolare dell'autorizzazione unica è responsabile [78]:

     a) della sicurezza dell'impianto;

     b) della formazione dei lavoratori e dei responsabili dell'impianto, con particolare riguardo alla sicurezza e alla prevenzione dei rischi, legati alle attività di costruzione e di esercizio dell'impianto medesimo [79];

     c) dell'osservanza delle prescrizioni dell'Agenzia in materia di sicurezza ed, in particolare, di quelle attinenti alla costruzione ed all'esercizio degli impianti;

     d) dell'attuazione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per la realizzazione e la gestione dell'impianto nucleare oggetto dell'autorizzazione stessa.

     2. Gli oneri relativi ai controlli di sicurezza nucleare e di radioprotezione effettuati dall'Agenzia, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali interessate e devono essere svolti in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, sono a carico del titolare dell'autorizzazione unica [80].

     3. Il soggetto titolare dell'autorizzazione unica, sotto la supervisione dell'Agenzia, è obbligato:

     a) a valutare e verificare periodicamente nonchè a migliorare costantemente la sicurezza dell'impianto, in modo sistematico e verificabile;

     b) a garantire l'esistenza e l'attuazione di sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare e l'adozione di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze;

     c) a realizzare idonee barriere fisiche e procedure amministrative di protezione il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti;

     d) a prevedere e mantenere risorse finanziarie ed umane adeguate all'adempimento degli obblighi di cui alle lettere a), b) e c) [81].

 

     Art. 16. (Rapporto annuale del titolare dell'autorizzazione unica [82]) [83]

     1. Ferme restando le disposizioni di cui al Capo X del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il titolare dell'autorizzazione unica ha l'obbligo di trasmettere all'Agenzia in modo tempestivo le informazioni circa gli incidenti e gli accadimenti rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e la radioprotezione verificatisi all'interno del sito e le misure messe in atto per ripristinare il corretto funzionamento e limitare le conseguenze sulla salute delle persone e sull'ambiente [84].

     2. Il titolare dell'autorizzazione unica, entro la fine di ciascun anno solare di realizzazione e di esercizio dell'impianto nucleare, trasmette all'Agenzia un rapporto contenente:

     a) lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione, le cause di eventuali ritardi e le previsioni aggiornate sulla tempistica di realizzazione;

     b) le modalità adottate per il corretto adempimento a tutte le prescrizioni impartite con l'autorizzazione unica, anche relativamente alle fasi di cantiere e eventualmente al periodo di prova antecedente l'entrata a regime dell'impianto;

     c) le misure adottate a garanzia della sicurezza nucleare e della protezione dalle radiazioni ionizzanti;

     d) la natura ed i risultati delle rilevazioni di emissioni radioattive e non, rilasciate dall'Impianto Nucleare nell'ambiente;

     e) la natura e la quantità dei rifiuti radioattivi presenti sul sito dell'impianto nucleare, così come le misure adottate per limitarne la loro produzione e gli effetti sulla salute e sull'ambiente.

     3. Ferme restando le disposizioni di cui ai capi VIII e IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il rapporto è trasmesso altresì al Comitato di confronto e trasparenza di cui all'articolo 22, nel rispetto delle eccezioni previste dal comma 2 del medesimo articolo 22, ed è pubblicato sui siti internet del titolare dell'autorizzazione unica e dell'Agenzia [85].

 

     Art. 17. (Strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa) [86]

     1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa contro il rischio di ritardi nei tempi di costruzione e messa in esercizio degli impianti per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica, con esclusione per i rischi derivanti dai rapporti contrattuali con i fornitori che rimangono in capo al titolare stesso.

 

     Art. 18. (Sorveglianza e sospensione amministrativa degli impianti) [87]

     1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e degli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni per le parti non riguardanti il ciclo di funzionamento dell'impianto, l'Agenzia vigila sul corretto adempimento, da parte del titolare dell'autorizzazione unica, a tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa [88].

     2. Fermo restando quanto previsto per i casi di violazione delle disposizioni di legge e delle prescrizioni, se nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla costruzione e l'esercizio dell'impianto e le salvaguardie, l'Agenzia rileva la presenza di elementi di rischio indebito, emette prescrizioni tecniche e misure correttive atte alla sua eliminazione, assegnando un termine per l'esecuzione delle prescrizioni e delle misure previste.

     3. Il titolare dell'autorizzazione unica adotta senza indugio e comunque nei termini previsti, le misure di sicurezza indicate come indifferibili nelle prescrizioni dell'Agenzia; entro trenta giorni dalla emissione delle prescrizioni di cui al comma 2, il titolare dell'autorizzazione unica potrà proporre all'Agenzia, per l'approvazione, soluzioni tecniche e misure attuative idonee a garantire condizioni ulteriormente migliorative.

     4. Entro i successivi quindici giorni, l'Agenzia conferma la prescrizione adottata ovvero ne emette una nuova, definitiva, e fissa il termine perentorio entro cui il titolare dell'autorizzazione unica deve uniformarsi alle prescrizioni ed alle misure indicate. In caso di inosservanza delle medesime nel termine fissato, l'Agenzia dispone la sospensione delle attività relative alle prescrizioni non rispettate [89].

     5. I provvedimenti adottati dall'Agenzia vengono resi pubblici sul sito istituzionale e su quello del Ministero dello sviluppo economico.

 

     Art. 19. (Disposizioni in materia di sistemazione dei rifiuti radioattivi) [90]

     1. Il titolare dell'autorizzazione unica è responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi di esercizio e del combustibile nucleare per tutta la durata della vita dell'impianto, fino al trasferimento al deposito nazionale ovvero fino alla presa in carico dell'impianto da parte di Sogin ai sensi del successivo articolo 20. In attesa del loro conferimento al Deposito nazionale, possono essere stoccati temporaneamente nel sito dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni vigenti nonchè delle prescrizioni tecniche e di esecuzione impartite dall'Agenzia, sia i rifiuti di esercizio che il combustibile irraggiato. Per quest'ultimo, l'operatore può adottare l'opzione di un successivo riprocessamento presso strutture estere accreditate, nel rispetto della legislazione vigente [91].

     2. Il titolare dell'autorizzazione unica provvede, secondo la normativa vigente ed in particolare le disposizioni di cui al Capo VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Agenzia, al trattamento ed al condizionamento dei rifiuti di esercizio, al loro smaltimento presso il Deposito nazionale e al conferimento del combustibile irraggiato o dei rifiuti derivanti dal suo riprocessamento, presso il medesimo Deposito nazionale [92].

     3. I costi delle attività di cui al comma 2 sono a carico del titolare dell'autorizzazione unica.

 

     Art. 20. (Disposizioni in materia di decommissioning degli impianti) [93]

     1. All'attività di decommissioning degli impianti attende la Sogin S.p.A., in coerenza con gli scopi statutari e con le vigenti disposizioni in materia [94].

     2. La Sogin S.p.A., al termine della vita operativa dell'impianto, prende in carico la gestione in sicurezza del medesimo e svolge tutte le attività relative alla decommissioning dell'impianto stesso fino al rilascio del sito per altri usi, secondo gli indirizzi formulati ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 [95].

     2-bis. L'operatore notifica, con preavviso di sei mesi mediante atto scritto, il termine della vita operativa dell'impianto alla Sogin S.p.A., all'Agenzia, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonchè all'Autorità per l'energia elettrica e il gas [96].

     3. La Sogin S.p.A., al termine della vita operativa dell'impianto, effettua una valutazione dei costi di decommissioning in contraddittorio con l'operatore, richiedendo, se del caso, parere di congruità ad un qualificato organismo terzo, nominato d'intesa tra Sogin S.p.A. e operatore. In mancanza dell'intesa, la nomina è effettuata dall'Agenzia [97].

     4. Il finanziamento delle attività di decommissioning avviene per il tramite del fondo di cui all'articolo 21, alimentato con i contributi dei titolari dell'autorizzazione unica.

     5. Qualora, al termine della vita operativa di ciascun impianto, la valutazione dei relativi costi di decommissioning di cui al comma 3 risulti superiore rispetto a quanto versato dal titolare dell'autorizzazione unica, questi è tenuto ad integrare il Fondo con la relativa differenza [98].

     6. Si applicano alla Sogin S.p.a. le disposizioni di cui agli articoli 15, 18 e 22, in quanto compatibili.

     6-bis. I pareri riguardanti i progetti di cui agli articoli 55, 56 e 57 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, già presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno ventiquattro mesi, sono rilasciati dalle Autorità competenti entro centottanta giorni dalla suddetta data. Qualora tali pareri non vengano rilasciati entro il termine di cui al primo periodo, il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalità degli articoli 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di rilasciare le relative autorizzazioni entro i successivi centottanta giorni [99].

     6-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Sogin S.p.A. segnala al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità competenti, nell'ambito delle attività richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e del comma 1-bis dell'articolo 148 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, eventuali priorità per l'ottenimento delle relative autorizzazioni, secondo un criterio di efficienza realizzativa. Qualora, entro novanta giorni dall'avvenuta segnalazione, le autorità competenti non rilascino i pareri riguardanti le suddette attività, il Ministero dello sviluppo economico avvia il procedimento unico di cui all'articolo 25, comma 2, lettera h), della legge 23 luglio 2009, n. 99, che si conclude entro i successivi novanta giorni [100].

 

     Art. 21. (Fondo per il "decommissioning") [101]

     1. Il Fondo per il "decommissioning" di cui all'art. 25, comma 2, lettera n) della legge 23 luglio 2009, n. 99 è costituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico ed è alimentato dai titolari dell'autorizzazione unica attraverso il versamento di un contributo per ogni anno di esercizio dell'impianto. Il Fondo è articolato in tante sezioni per quanti sono gli impianti nucleari, a ciascuno dei quali afferiscono i contributi versati dai singoli titolari a decorrere dalla conclusione del primo anno di esercizio dei relativi impianti. La Cassa gestisce il Fondo e può effettuare investimenti fruttiferi, qualora gli stessi non pregiudichino la liquidità necessaria e abbiano un profilo di rischio non superiore ai titoli di Stato [102].

     2. La misura del contributo periodico di cui al comma 1 è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, su proposta della Sogin s.p.a. e previo parere vincolante dell'Agenzia, assumendo a parametro analoghe esperienze internazionali con la medesima tecnologia e comunque secondo criteri di efficienza, tenendo conto della stima delle operazioni per la decommissioning degli impianti presentata dagli operatori nella fase autorizzativa. L'importo è aggiornato ogni anno secondo gli indici definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sottoposto a nuova valutazione ogni cinque anni [103].

     3. La verifica ed il controllo delle risorse finanziarie che alimentano il Fondo è operata su base annuale dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che provvede mediante la Cassa Conguaglio di cui al comma 1 all'erogazione dei fondi per stato d'avanzamento dei relativi lavori, previo controllo e validazione dei progetti e costi di decommissioning degli impianti nucleari, condizionamento, trasporto e conferimento dei rifiuti radioattivi, presentati dagli operatori, secondo la normativa vigente [104].

 

     Art. 22. (Comitati di confronto e trasparenza) [105]

     1. Presso ciascuna Regione sul cui territorio ricada un sito certificato ai sensi dell'articolo 11, comma 9, e nella Regione in cui è situato il sito prescelto per la realizzazione del Deposito nazionale, è istituito un "Comitato di confronto e trasparenza", senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, finalizzato a garantire alla popolazione l'informazione, il monitoraggio ed il confronto pubblico sull'attività concernente il procedimento autorizzativo, la realizzazione, l'esercizio e la decommissioning del relativo impianto nucleare, nonchè sulle misure adottate per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione e la salvaguardia dell' ambiente [106].

     2. Ai fini di cui sopra, il titolare del sito è tenuto a corrispondere alle richieste del Comitato di confronto e trasparenza, fornendo allo stesso tutte le informazioni ed i dati richiesti, ad eccezione delle informazioni commerciali sensibili e di quelle relative alle misure di protezione fisica dell' impianto nucleare.

     3. Chiunque sia interessato ad ottenere informazioni sul progetto, sulle attività dell'impianto nucleare e sulle misure adottate per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, la prevenzione o la riduzione dei rischi e delle esposizioni, può rivolgersi al Comitato di confronto e trasparenza il quale è tenuto a comunicare le informazioni in suo possesso o acquisite all'uopo dal titolare dell'autorizzazione unica.

     4. Il Comitato di confronto e trasparenza, costituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con oneri a carico dell'operatore, è composto da:

     a) il Presidente della Regione interessata o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente del Comitato;

     b) il Presidente della Provincia interessata o suo delegato;

     c) il Sindaco del Comune o dei Comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione dell'impianto nonchè i Sindaci dei Comuni limitrofi, come definiti dall'articolo 23 comma 4;

     d) il Prefetto o suo delegato;

     e) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

     f) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

     g) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università;

     h) un rappresentante dell'ISPRA;

     i) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     l) un rappresentante dell'ARPA della Regione interessata;

     m) un rappresentante dell'Agenzia;

     n) un rappresentante del titolare del sito e, a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione unica, del titolare di quest'ultima;

     o) un rappresentante dell'associazione ambientalista maggiormente rappresentativa a livello regionale;

     p) un rappresentante dell'imprenditoria locale indicato dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale;

     q) un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello regionale;

     r) un esperto qualificato di radioprotezione designato dall'Agenzia.

     5. I componenti del Comitato durano in carica cinque anni, salvo quelli che sono tali in forza di una carica elettiva, che mantengono la funzione per tutta la durata di quest'ultima. Il Comitato di confronto e trasparenza è convocato in via ordinaria dal Presidente con frequenza almeno annuale ovvero ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o l'opportunità; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti.

     6. Il Comitato di confronto e trasparenza può richiedere eventuali analisi in ordine a particolari aspetti tecnici, radioprotezionistici ed ambientali a qualificati soggetti pubblici, quali le Università, gli Enti pubblici di ricerca, l'ISPRA o le ARPA, i cui oneri sono posti dall'operatore a detrazione dei contributi annuali di cui agli articoli 23 e 30.

 

     Art. 23. (Benefici economici diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio) [107]

     1. Il rilascio dell'autorizzazione unica deve essere contestuale all'assunzione del vincolo da parte dell'operatore alla corresponsione di benefici in favore delle persone residenti e delle imprese operanti nel territorio circostante il sito dell'impianto nucleare e degli enti locali interessati, con oneri a carico esclusivo delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle infrastrutture oggetto di autorizzazione unica.

     2. Il titolare dell'autorizzazione unica relativa agli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare riconosce, in solido con gli altri soggetti onerati di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari di cui al comma 4:

     a) a decorrere dall'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto, un beneficio economico omnicomprensivo, commisurato alla durata effettiva dei lavori, da corrispondere posticipatamente per ciascun anno solare, compreso nel programma di costruzione dell'impianto nucleare come assentito dall'autorizzazione unica; l'aliquota unitaria alla base del suddetto beneficio è commisurata alla potenza elettrica nominale dell'impianto in via di realizzazione ed è pari a 3.000 €/MW sino a 1600 MW realizzati nel sito, maggiorata del 20% per l'eventuale potenza installata eccedente il predetto livello [108];

     b) a decorrere dall'entrata in esercizio dell'impianto, un beneficio economico omnicomprensivo su base trimestrale da corrispondere posticipatamente per ciascun trimestre, o parte dello stesso, di esercizio dell'impianto nucleare, commisurato all'energia elettrica prodotta e immessa in rete, pari a 0,4 euro/MWh [109].

     3. Il titolare dell'autorizzazione unica relativa agli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare riconosce, in solido con gli altri soggetti onerati di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari di cui al comma 4 un beneficio economico da corrispondere posticipatamente per ciascun anno, o parte dello stesso, di esercizio dell'impianto, calcolato secondo criteri definiti con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

     4. I benefici economici di cui ai commi 2 lettera a) e 3 sono territorialmente ripartiti per il 10% alla Provincia o alle Province nel cui territorio è ubicato l'impianto, per il 55% al comune o ai comuni ove è ubicato l'impianto e per il 35% ai comuni limitrofi, intesi come quelli la cui superficie ricada in tutto o in parte all'interno di un'area compresa nei 25 km dal centro dell'edificio reattore dell'impianto di produzione di energia elettrica, o di 10 km nel caso di impianto per la produzione di combustibile nucleare. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente all'interno delle distanze indicate, tenendo conto, tra l'altro, di criteri di perequazione territoriale [110].

     5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza unificata è definito lo schema-tipo delle convenzioni da stipulare tra il titolare dell'autorizzazione unica e gli enti locali di cui al comma 4 con le quali sono stabiliti criteri e modalità di corresponsione del beneficio di cui al comma 2, lettera a), così suddiviso:

     a) per il 40% a favore degli enti locali;

     b) per il 60% a favore delle persone residenti e delle imprese operanti nel territorio circostante il sito dell'impianto nucleare mediante la riduzione della spesa energetica, della TARSU, delle addizionali IRPEF, dell'IRES e dell'ICI.

     6. Nell'ambito dei benefici economici di cui al comma 5 lettera a), le convenzioni di cui al medesimo comma possono prevedere uno o più interventi strutturali in tema di salute della popolazione, ambiente e patrimonio culturale, nonchè le modalità di conferimento delle opere realizzate agli enti locali.

     7. I benefici di cui al comma 2, lettera b) e di cui al comma 3 sono destinati alla riduzione della spesa per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti finali ubicati nei territori degli enti locali di cui al comma 4, secondo i criteri e le modalità fissati con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentiti gli enti locali interessati.

     8. I benefici di cui al comma 2 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per famiglie ed imprese a livello nazionale.

     9. Ai soggetti onerati è fatto divieto di trasferire sugli utenti finali i costi dei benefici di cui al presente articolo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sul rispetto di detto divieto.

 

     Art. 24. (Decadenza e sospensione dai benefici [111]) [112]

     1. Nel caso in cui la costruzione o l'esercizio dell'impianto subisca, per qualunque ragione, un arresto definitivo, i benefici riconosciuti alle persone residenti, agli enti locali ed alle imprese decadono automaticamente con effetto dal momento dell'arresto, senza eventuale ripetizione dei benefici erogati anticipatamente [113].

     1-bis. Nel caso in cui la costruzione o l'esercizio dell'impianto subiscano arresti temporanei non imputabili all'operatore, l'erogazione dei benefici è sospesa e i periodi di arresto non sono considerati ai fini della determinazione del beneficio [114].

 

TITOLO III

(Procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, del Parco Tecnologico e dei relativi benefici economici [115])

 

     Art. 25. (Deposito nazionale e Parco tecnologico)

     1. Sono soggetti alle disposizioni del presente Titolo la localizzazione, la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 2, lettera i), nell'ambito del Parco Tecnologico di cui al presente articolo, ferme restando le altre disposizioni normative e prescrizioni tecniche vigenti in materia.

     2. Il Parco Tecnologico è dotato di strutture comuni per i servizi e per le funzioni necessarie alla gestione di un sistema integrato di attività operative, di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, di infrastrutture tecnologiche per lo svolgimento di attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato, tra cui la caratterizzazione, il trattamento, il condizionamento, lo stoccaggio e lo smaltimento, nonchè lo svolgimento, secondo modalità definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di tutte le attività di ricerca, di formazione e di sviluppo tecnologico connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e alla radioprotezione o connesse agli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter) [116].

     3. La Sogin S.p.A. realizza il Parco Tecnologico, ed in particolare il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, con i fondi provenienti dalla componente tariffaria che finanzia le attività di competenza. Sulla base di accordi tra il Governo, la Regione, gli enti locali interessati, nonchè altre amministrazioni e soggetti privati, possono essere stabilite ulteriori e diverse fonti di finanziamento per la realizzazione di un Centro di studi e sperimentazione [117].

     3-bis. Nell'ambito del Parco Tecnologico, i programmi di ricerca e le azioni di sviluppo condotti da Sogin S.p.A e funzionali alle attività di decommissioning e alla gestione dei rifiuti radioattivi sono finanziati dalla componente tariffaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n 83 [118].

     3-ter. L'esercente del Parco Tecnologico, che può avvalersi dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e di altri enti di ricerca, presenta al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini dell'approvazione, un programma per attività di ricerca e sviluppo nel campo della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, in linea con le esigenze del Programma nazionale di cui all'articolo 11 della direttiva 2011/70/Euratom. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verificano i risultati conseguiti nonchè la corrispondenza degli stessi agli obiettivi prefissati nel Programma nazionale [119].

 

     Art. 26. (Sogin S.p.A.)

     1. La Sogin S.p.A. è il soggetto responsabile degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonchè della realizzazione e dell'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico di cui all'art. 25, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. A tal fine [120]:

     a) gestisce le attività finalizzate alla localizzazione del sito per il Parco Tecnologico, ai sensi dell'articolo 25;

     b) cura le attività connesse al procedimento autorizzativo relativo alla realizzazione ed esercizio del Parco Tecnologico e al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi;

     c) provvede alla realizzazione ed all'esercizio del Parco Tecnologico;

     d) eroga agli Enti locali le quote ad essi spettanti [121];

     e) promuove diffuse e capillari campagne di informazione e comunicazione alla popolazione in ordine alle attività da essa svolte [122];

     e-bis) Sulla base degli obiettivi e dei criteri di sicurezza fissati dall'autorità di regolamentazione competente, Sogin S.p.A. definisce le caratteristiche tecniche dei manufatti dei rifiuti radioattivi ai fini dell'accettazione al Deposito nazionale [123];

     e-ter) predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un programma degli interventi oggetto di misure premiali e delle relative misure premiali a vantaggio delle comunità territoriali ospitanti il Parco tecnologico e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che lo approva entro i successivi trenta giorni [124].

     1-bis. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 finalizzata al riconoscimento di misure premiali sulla base del programma approvato ai sensi del comma 1, lettera e-ter). Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 [125].

     2. Lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) ed e) del comma 1 è sottoposto al controllo ed alla vigilanza dell'Agenzia e, limitatamente a quelle di cui alla lettera d), anche al controllo ed alla vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

 

     Art. 27. (Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico)

     1. La Sogin S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e dall'Agenzia, definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico entro sette mesi dalla definizione dei medesimi criteri, proponendone contestualmente un ordine di idoneità sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle suddette aree, nonchè un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso [126].

     1-bis. Prima della pubblicazione di cui al comma 3 del presente articolo, Sogin S.p.A. trasmette la proposta di Carta nazionale di cui al comma 1, corredata dalla documentazione tecnica utilizzata e dalla descrizione delle procedure seguite per l'elaborazione della medesima Carta, all'autorità di regolamentazione competente che provvede alla validazione dei risultati cartografici e alla verifica della coerenza degli stessi con i criteri di cui al comma 1. L'autorità di regolamentazione competente trasmette, entro 60 giorni, una relazione in merito al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico che entro 30 giorni comunicano il proprio nulla osta a Sogin S.p.A., affinchè, recepiti gli eventuali rilievi contenuti nel nulla osta, provveda agli adempimenti previsti al medesimo comma 3 [127].

     2. Il progetto preliminare contiene gli elementi ed è corredato dalla documentazione di seguito indicata [128]:

     a) documentazione relativa alla tipologia di materiali radioattivi destinati al Deposito nazionale (criteri di accettabilità a deposito; modalità di confezionamento accettabili; inventario radiologico; ecc.);

     b) dimensionamento preliminare della capacità totale del Deposito nazionale, anche in funzione di uno sviluppo modulare del medesimo, e determinazione del fattore di riempimento [129];

     c) identificazione dei criteri di sicurezza posti alla base del progetto del deposito;

     d) indicazione delle infrastrutture di pertinenza del Deposito nazionale;

     e) criteri e contenuti per la definizione del programma delle indagini per la qualificazione del sito;

     f) indicazione del personale da impiegare nelle varie fasi di vita del Deposito nazionale, con la previsione dell'impiego di personale residente nei territori interessati, compatibilmente con le professionalità richieste e con la previsione di specifici corsi di formazione;

     g) indicazione delle modalità di trasporto del materiale radioattivo al Deposito nazionale e criteri per la valutazione della idoneità delle vie di accesso al sito;

     h) indicazioni di massima delle strutture del Parco Tecnologico e dei potenziali benefici per il territorio, anche in termini occupazionali;

     i) ipotesi di benefici diretti alle persone residenti, alle imprese operanti nel territorio circostante il sito ed agli enti locali interessati e loro quantificazione, modalità e tempi del trasferimento.

     3. La proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, con l'ordine della idoneità delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali, il progetto preliminare e la documentazione di cui ai commi precedenti sono tempestivamente pubblicati sul sito Internet della Sogin SpA la quale dà contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale, affinchè, nei centottanta giorni successivi alla pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonchè i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica della Sogin SpA appositamente indicato. Le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indicano le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, le modalità, i termini, la forma e gli indirizzi per la formulazione delle osservazioni o proposte. La suddetta consultazione pubblica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 [130].

     4. Entro i duecentoquaranta giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma 3, la Sogin S.p.A. promuove un Seminario nazionale, cui sono invitati, tra gli altri, oltre ai Ministeri interessati e l'Agenzia, le Regioni, le Province ed i Comuni sul cui territorio ricadono le aree interessate dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee di cui al comma 1, nonchè l'UPI, l'ANCI, le Associazioni degli Industriali delle Province interessate, le Associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, le Università e gli Enti di ricerca presenti nei territori interessati. Nel corso del Seminario sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico, con particolare riferimento alla piena e puntuale rispondenza delle aree individuate ai requisiti dell'AIEA e dell'Agenzia ed agli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, e sono illustrati i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione di tali opere ed ai benefici economici di cui all'articolo 30 [131].

     5. La Sogin SpA, sulla base delle osservazioni emerse a seguito della pubblicazione e del Seminario di cui ai commi precedenti e formalmente trasmesse alla stessa e al Ministero dello sviluppo economico entro il termine di 30 giorni dal Seminario medesimo, entro i sessanta giorni successivi al predetto termine, redige una versione aggiornata della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAI), ordinate secondo i criteri sopra definiti, e la trasmette al Ministero dello sviluppo economico [132].

     5-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica nel proprio sito internet istituzionale l'elenco delle aree presenti nella proposta di CNAI. Gli enti territoriali le cui aree non sono presenti nella proposta di CNAI, nonchè il Ministero della difesa per le strutture militari interessate, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al primo periodo, possono presentare la propria autocandidatura a ospitare sul proprio territorio il Parco tecnologico e chiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla Sogin S.p.A. di avviare una rivalutazione del territorio stesso, al fine di verificarne l'eventuale idoneità. Possono altresì presentare la propria autocandidatura ai sensi del secondo periodo gli enti territoriali le cui aree sono presenti nella proposta di CNAI [133].

     5-ter. Nel caso di presentazione, entro il termine previsto, di autocandidature ai sensi del comma 5-bis, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica redige un elenco delle autocandidature medesime e lo trasmette alla Sogin S.p.A. Entro i trenta giorni successivi, la Sogin S.p.A. procede alle valutazioni di competenza e trasmette le relative risultanze all'autorità di regolamentazione competente. In particolare, la Sogin S.p.A. accerta che eventuali aree autocandidate non presenti nella proposta di CNAI possano essere riconsiderate tenuto conto di vincoli territoriali nel frattempo decaduti o sostanzialmente modificati o per ragioni tecniche superabili con adeguate modifiche al progetto preliminare del Parco Tecnologico. Entro trenta giorni dalla ricezione delle risultanze di cui al secondo periodo, l'autorità di regolamentazione competente provvede a esprimere il proprio parere e a trasmetterlo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla Sogin S.p.A. [134].

     5-quater. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere di cui al comma 5-ter, la Sogin S.p.A., tenuto conto del parere medesimo, predispone una proposta di Carta nazionale delle aree autocandidate (CNAA), contenente l'ordine di idoneità delle aree ivi incluse, e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica [135].

     5-quinquies. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta di CNAA, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico della Sogin S.p.A., avvia, per la proposta stessa, la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In caso di mancata presentazione, entro il termine di cui al comma 5-bis, di autocandidature a ospitare il Parco tecnologico, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine stesso, avvia la procedura di VAS sulla proposta di CNAI di cui al comma 5 [136].

     5-sexies. La Sogin S.p.A., entro i trenta giorni successivi alla conclusione della procedura di VAS, aggiorna la proposta di CNAA o di CNAI e il relativo ordine di idoneità, tenendo conto delle risultanze della procedura medesima e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che richiede il parere tecnico all'autorità di regolamentazione competente.

     5-septies. L'autorità di regolamentazione competente, entro trenta giorni dalla richiesta ai sensi del comma 5-sexies, esprime il proprio parere tecnico sulla proposta di CNAA o di CNAI di cui al comma 5-sexies e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica [137].

     6. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, di concerto con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva la CNAA o la CNAI, con il relativo ordine di idoneità. La CNAA o la CNAI è pubblicata sui siti della Sogin SpA, dei suddetti Ministeri e dell'Agenzia [138].

     6-bis. Entro trenta giorni dall'approvazione della CNAA, la Sogin S.p.A. avvia con le regioni e gli enti locali delle aree incluse nella CNAA medesima, nonchè con il Ministero della difesa in relazione alle strutture militari, trattative bilaterali finalizzate all'insediamento del Parco tecnologico. Con specifico protocollo di accordo, sottoscritto nel corso delle trattative di cui al primo periodo, sono individuati gli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter), che beneficiano di misure premiali nel rispetto delle quantificazioni economiche di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 26. A conclusione del procedimento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce l'intesa delle regioni nel cui territorio ricadono le aree autocandidate ovvero del Ministero della difesa in relazione alle strutture militari [139].

     6-ter. Con riferimento a ciascuna area oggetto di intesa ai sensi del comma 6-bis, nell'ordine di idoneità di cui al comma 6 e fino all'individuazione dell'area ove ubicare il sito del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. effettua, entro quindici mesi dal perfezionamento dell'intesa, le indagini tecniche nel rispetto delle modalità definite dall'Agenzia. L'Agenzia vigila sull'esecuzione delle indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali ed esprime al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica parere vincolante sulla idoneità del sito proposto. In esito alle indagini tecniche, la Sogin S.p.A. formula una proposta di localizzazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica [140].

     7. In assenza di autocandidature di cui al comma 5-bis o nel caso che le medesime non siano risultate idonee ai sensi del comma 5-ter, entro cinque giorni dall'approvazione della CNAI, la Sogin S.p.A. invita le regioni e gli enti locali nel cui territorio ricadono le aree idonee alla localizzazione del Parco tecnologico a comunicare, entro i successivi sessanta giorni, il loro interesse a ospitare il Parco stesso e avvia trattative bilaterali finalizzate al suo insediamento. Con specifico protocollo di accordo, sottoscritto nel corso delle trattative di cui al primo periodo, sono individuati gli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter), che beneficiano di misure premiali nel rispetto delle quantificazioni economiche di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 26. La semplice manifestazione di interesse non comporta alcun impegno da parte delle regioni o degli enti locali. In caso di più protocolli, ciascuno di questi reca l'ordine di idoneità dell'area sulla scorta delle caratteristiche tecniche, economiche, ambientali e sociali della stessa, così come definito dalla Sogin SpA sulla base dei criteri indicati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e dall'Agenzia. In conclusione del procedimento, il Ministero dello sviluppo economico acquisisce l'intesa delle regioni nel cui territorio ricadono le aree idonee [141].

     8. In caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 7 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'intesa stessa, si provvede entro trenta giorni alla costituzione di un Comitato interistituzionale per tale intesa, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalle regioni coinvolte, dall'altro. Le modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite entro il medesimo termine con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti. Ove non si riesca a costituire il predetto Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi, si provvede all'intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata [142].

     9. Al termine della procedura di cui ai commi 7 e 8, il Ministro dello sviluppo economico trasmette la proposta di aree idonee sulle quali è stata espressa l'intesa regionale alla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che esprime la relativa intesa entro i termini di cui all'articolo 3 di tale ultimo decreto legislativo e, comunque, non oltre novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In mancanza di intesa, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata, secondo quanto disposto dallo stesso articolo 3 sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito [143].

     10. Con riferimento a ciascuna area oggetto di intesa, nell'ordine di idoneità di cui al comma 7 e fino all'individuazione di quella ove ubicare il sito del Parco Tecnologico, la Sogin SpA effettua, entro 15 mesi dal protocollo di cui al medesimo comma ovvero dal perfezionamento dell'intesa di cui al comma 8, le indagini tecniche nel rispetto delle modalità definite dall'Agenzia. L'Agenzia vigila sull'esecuzione delle indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali ed esprime al Ministero dello sviluppo economico parere vincolante sulla idoneità del sito proposto. In esito alle indagini tecniche, la Sogin SpA formula una proposta di localizzazione al Ministero dello sviluppo economico [144].

     11. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli aspetti relativi all'attività di ricerca, sulla base della proposta formulata dalla Sogin S.p.A e del parere vincolante dell'Agenzia, individua con proprio decreto il sito per la realizzazione del Parco Tecnologico e attribuisce il diritto di svolgere le attività ad esso relative, di cui al presente decreto legislativo, in via esclusiva alla stessa Sogin S.p.A., nel rispetto del diritto comunitario. Con il medesimo decreto, la relativa area viene dichiarata di interesse strategico nazionale e soggetta a speciali forme di vigilanza e protezione e vengono definite le relative misure compensative. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e contestualmente sui siti internet dei suddetti Ministeri, della Sogin SpA e dell'Agenzia [145].

     12. Nella regione in cui è situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. avvia entro trenta giorni una campagna di informazione diffusa e capillare volta a comunicare alla popolazione ed agli enti locali le necessarie informazioni sul Deposito nazionale; in tale campagna informativa si terrà conto, in particolare, dei temi della sicurezza, della salute dei lavoratori e della popolazione, della tutela ambientale, nonchè di quelli relativi alle ricadute socio-economiche, culturali e di sviluppo del territorio connesse alla realizzazione del Parco Tecnologico e ai benefici economici previsti, della loro quantificazione, modalità e tempi del trasferimento alla popolazione interessata [146].

     13. Entro sei mesi dalla pubblicazione di cui al comma 11, la Sogin S.p.A. presenta istanza al Ministero dello sviluppo economico per il rilascio dell'autorizzazione unica secondo modalità di cui all' articolo 28, per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e di tutte le altre opere connesse comprese nel Parco Tecnologico, la cui istruttoria è svolta dall'Agenzia entro e non oltre il termine di sei mesi dalla presentazione della istanza [147].

     13-bis. L'istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per i beni e le attività culturali, anche ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), e la documentazione depositata presso gli enti interessati, secondo quanto disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ai fini dell'informazione e della partecipazione del pubblico, nonchè al Ministero delle infrastrutture e trasporti [148].

     14. Al compimento dell'istruttoria, l'Agenzia, anche in base all'esito delle procedure di VIA, rilascia parere vincolante al Ministero dello sviluppo economico che, sulla base di esso, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere stesso, indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 con i Ministeri concertanti, la Regione e gli enti locali interessati e con tutti gli altri soggetti e le amministrazioni coinvolti, da individuare sulla base dello specifico progetto, che non abbiano già espresso il proprio parere o la propria autorizzazione nell'ambito dell'istruttoria svolta dall'Agenzia.

     15. Qualora in sede di conferenza di servizi di cui al comma 14, non venga raggiunta la necessaria intesa con un ente locale coinvolto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna all'ente interessato un congruo termine per esprimere l'intesa; decorso inutilmente tale termine, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri cui partecipa il Presidente della Regione interessata all'intesa, è adottato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sostitutivo dell'intesa.

     16. Nei trenta giorni successivi alla positiva conclusione dell'istruttoria, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rilascia con proprio decreto l'autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei siti Internet dei relativi Ministeri e dell'Agenzia.

     17. Nell'autorizzazione unica sono definiti:

     a) le caratteristiche del Deposito nazionale e delle altre opere connesse ricomprese nel Parco Tecnologico;

     b) il perimetro dell'installazione;

     c) le ispezioni, i test e le analisi che la Sogin S.p.A., a seguito del rilascio dell'autorizzazione unica, è tenuta ad effettuare;

     d) i criteri di accettabilità che assicurino che il Parco Tecnologico, le opere connesse e le relative pertinenze siano costruiti ed eserciti in conformità con quanto indicato nella documentazione posta a corredo dell'istanza per l'autorizzazione di cui all'articolo 28, specificando inoltre le modalità tecniche di svolgimento delle ispezioni, dei test e delle analisi;

     e) le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico della Sogin S.p.A. al fine di garantire la salvaguardia e la tutela della popolazione e dell'ambiente, nonchè il termine entro il quale le opere devono essere realizzate.

     17-bis. L'autorizzazione unica vale quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e, ove occorra, quale dichiarazione di inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi. L'autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici e sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato [149].

 

     Art. 28. (Istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica e attività istruttoria)

     1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico e delle opere connesse deve contenere la seguente documentazione:

     a) progetto definitivo del Parco Tecnologico;

     b) studio di impatto ambientale ai fini della procedura di VIA;

     c) rapporto preliminare di sicurezza [150];

     d) documentazione da cui risulta il modello operativo per l'esercizio del Deposito nazionale, in particolare:

     1) schema di regolamento di esercizio;

     2) schema di manuale operativo;

     3) programma generale di prove per la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi;

     4) organigramma previsionale del personale preposto ed addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneità [151].

     e) elenco delle servitù da costituire su beni immobili di terzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse;

     f) idonea garanzia finanziaria ai sensi dell'art. 22 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

     g) documentazione attestante l'ottemperanza alle prescrizioni del Trattato Euratom;

     2. Nell'ambito dell'istruttoria, l'Agenzia:

     a) valuta la documentazione allegata all'istanza, anche al fine della definizione delle prescrizioni tecniche a cui sarà soggetto il Deposito nazionale;

     b) richiede alle amministrazioni interessate i pareri di competenza, da rilasciarsi entro il termine di 60 giorni dalla relativa richiesta;

     c) acquisisce l'esito della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), condotta nel rispetto dalle norme vigenti;

     d) promuove le notifiche previste dal Trattato Euratom, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione Europea.

     3. All'esito dell'istruttoria, l'Agenzia formula il proprio parere vincolante al Ministro dello sviluppo economico ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 27.

 

     Art. 28 bis. (Autorizzazione per la chiusura dell'impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi). [152]

     1. L'esecuzione delle operazioni connesse alla chiusura dell'impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi di cui al Deposito nazionale è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, la regione o provincia autonoma interessata e l'autorità di regolamentazione competente, su istanza del titolare della licenza. Detta autorizzazione è rilasciata, ove necessario, per singole fasi intermedie rispetto allo stato di chiusura e post chiusura.

     2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, sentite la regione o provincia autonoma interessata e l'autorità di regolamentazione competente, è stabilita la procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla chiusura di cui al comma 1.

     3. Al termine delle operazioni di chiusura di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione trasmette all'autorità di regolamentazione competente uno o più rapporti atti a documentare le operazioni eseguite e lo stato dell'impianto e del sito.

     4. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le amministrazioni interessate e l'autorità di regolamentazione competente, emette, con proprio decreto, le eventuali prescrizioni connesse con il periodo di controllo istituzionale.

 

     Art. 29. (Corrispettivo del conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato) [153]

     [1. Le tariffe per il conferimento, al Deposito nazionale, dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato provenienti da impianti nucleari e dal ciclo del combustibile, sono determinate annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 secondo criteri aggiornati ogni quattro anni, sulla base della stima dei costi di sistemazione in sicurezza dei rifiuti stessi effettuata dalla Sogin SpA che tengano conto tra l'altro degli eventuali servizi aggiuntivi richiesti, quali la caratterizzazione, il condizionamento, il riconfezionamento, e dei benefici economici di cui all'articolo 30 [154].]

 

     Art. 30. (Benefici economici [155])

     1. Al fine di massimizzare le ricadute socioeconomiche, occupazionali e culturali conseguenti alla realizzazione del Parco Tecnologico, è riconosciuto al territorio circostante il relativo sito un contributo di natura economica. Il contributo di cui al presente comma è destinato per il 10 per cento alla provincia o alle province nel cui territorio è ubicato il sito, per il 55 per cento al comune o ai comuni nel cui territorio è ubicato il sito e per il 35 per cento ai comuni limitrofi, intesi come quelli il cui territorio ricada in tutto o in parte all'interno di un'area compresa nei 25 chilometri dal centro dell'edificio Deposito [156].

     2. [Per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo, il contributo di cui al comma 1 è posto a carico della Sogin S.p.A. secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e finanze che tiene conto del volume complessivo e del contenuto di radioattività. Tale contributo è ripartito secondo quanto previsto all'articolo 23 comma 4] [157].

     3. [La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attività già esaurite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per i quali rimane ferma la disciplina di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, così come modificato dall'art. 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13] [158].

     4. Le modalità di trasferimento dei contributi agli enti locali interessati sono regolate da una specifica convenzione da stipulare con la Sogin S.p.A.

     5. Gli enti locali beneficiari dei contributi di cui ai precedenti commi sono tenuti a riversare una quota percentuale degli stessi, secondo criteri e modalità trasparenti e predeterminati, alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito in un ambito territoriale di 20 chilometri, attraverso una corrispondente riduzione del tributo comunale sui rifiuti o attraverso misure analoghe [159].

 

TITOLO IV

(Campagna di informazione)

 

     Art. 31. (Campagna di informazione) [160]

     1. Il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, promuove un programma per la definizione e la realizzazione di una "Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare", avvalendosi, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, tramite stipula di un'apposita convenzione, dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A e prevedendo, nell'ambito di detta convenzione, il coinvolgimento di un rappresentante dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare, dell'ISPRA, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e del soggetto di particolare competenza di cui al comma 2 [161].

     2. Il programma di cui al comma 1, da approvare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e finanze, entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa acquisizione del parere del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, definisce l'obiettivo, il fabbisogno finanziario, le risorse utilizzabili, il contenuto dei messaggi, i destinatari ed i soggetti coinvolti nella realizzazione della campagna di informazione; la relativa strategia di diffusione, unitamente alle modalità, ai mezzi ed agli strumenti ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione, sono definiti da un soggetto di particolare competenza nel settore, individuato nell'ambito della convenzione di cui al comma 1, al quale sono altresì affidate l'ideazione, la programmazione e la realizzazione della campagna medesima.

     3. La campagna di informazione di cui al comma 1 è condotta avvalendosi dei migliori e più moderni mezzi di comunicazione di massa disponibili, come la creazione di un adeguato portale internet di riferimento e approfondimento con modalità di interazione con l'utenza, e ricorrendo altresì al supporto del sistema tecnico-scientifico e industriale nazionale.

     4. La campagna di informazione di cui al comma 1 è avviata entro i 90 giorni successivi all'approvazione di cui al comma 2.

 

     Art. 32. (Realizzazione) [162]

     1. In considerazione dei particolari profili di necessità ed urgenza, la campagna di informazione è realizzata mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 

TITOLO V

(Norme finali)

 

     Art. 33. (Sanzioni penali) [163]

     1. Chiunque costruisce o pone in esercizio un impianto di produzione di energia elettrica di origine nucleare ovvero un impianto di fabbricazione del combustibile nucleare, senza avere ottenuto l'autorizzazione unica di cui all'articolo 13, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da cinquecentomila a 5 milioni di euro. La presente disposizione non si applica alle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 13, comma 14, agli impianti per il trattamento e la utilizzazione dei minerali, materie grezze, materie fissili speciali, uranio arricchito e materie radioattive, in relazione alle quali continua a trovare applicazione l'articolo 30 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.

     2. Chiunque non ottempera alle prescrizioni impartite dall'Agenzia nell'autorizzazione unica di cui all'articolo 13, ad eccezione di quelle indicate al comma 13, lettera f), è punito con le pene previste dal comma 1, diminuite della metà.

     3. Il titolare dell'autorizzazione unica che non ottempera alle prescrizioni relative al trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti operazionali di cui all'articolo 19, comma 2, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da cinquantamila a cinquecentomila euro; alla stessa pena soggiace il produttore o detentore di rifiuti radioattivi generati da attività industriali e medicali che non ottempera alle prescrizioni di cui all'articolo 18 comma 4.

 

     Art. 34. (Sanzioni amministrative) [164]

     1. Il titolare dell'autorizzazione unica che non trasmette il rapporto di cui all'articolo 16, comma 2 o lo trasmette incompleto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 1.000.000 di euro.

     2. Il titolare dell'autorizzazione unica che omette di effettuare le ispezioni, i test e le analisi di cui all'articolo 13, comma 13, lettera f) ovvero non le effettua secondo le modalità stabilite, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500.000 euro a 50.000.000 di euro.

     3. I soggetti tenuti alla corresponsione dei benefici compensativi di cui all'articolo 23 che non ottemperano agli obblighi di versamento dei benefici stessi entro i termini previsti dalle convenzioni di cui al comma 5 del predetto articolo e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 7 dell'articolo medesimo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 10 milioni di euro.

     4. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti dai commi 1 e 2, le sanzioni amministrative pecuniarie sono determinate nella loro entità, tenendo conto, oltre che dei criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonchè del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce.

     5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     6. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede l'Agenzia, con ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     7. Nei casi di maggiore gravità, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi precedenti, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo di tempo da uno a sei mesi, ovvero della revoca dell'autorizzazione.

     8. I ricorsi avverso le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono proposti avanti il tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Agenzia.

 

     Art. 34 bis. Disposizioni finali [165]

     1. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto legislativo, ogni riferimento al CNEN, all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT o al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico ed industriale dell'ISPRA è da intendersi all'Agenzia e ogni riferimento al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico e al Ministero o al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è da intendersi al Ministero o al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica [166].

     2. [Agli impianti nucleari di cui al presente decreto non si applicano gli articoli 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 50 e 58 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230] [167].

     3. Le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, si applicano in quanto compatibili con il presente decreto.

     4. Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

     5. Ai fini della tutela delle informazioni, i dati e le informazioni oggetto del presente decreto recanti una classifica di segretezza sono gestiti in conformità alle disposizioni che regolano la materia.

 

     Art. 35. (Abrogazioni). [168]

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) articoli 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

     b) art. 1, comma 100, della legge 23 agosto 2004, n. 239.


[1] Nel presente decreto, la parola: "disattivazione" è stata sostituita dalla seguente: "decommissioning" per effetto dell'art. 32 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[2] Titolo già modificato dall'art. 32 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[3] Articolo modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41 e così sostituito dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[4] Articolo modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41 e sostituito dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 4 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 45.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 4 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 45.

[7] Articolo modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41, sostituito dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75 e abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 45.

[8] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75. La Corte costituzionale, con sentenza 2 febbraio 2011, n. 33, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevedeva che la Regione interessata, anteriormente all’intesa con la Conferenza unificata, esprimesse il proprio parere in ordine al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari.

[9] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[10] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[11] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[12] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[13] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[14] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[15] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[16] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[17] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[18] Rubrica così sostituita dall'art. 8 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[19] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[20] Comma così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[21] Comma abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[22] Comma abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[23] Articolo sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41 e abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[24] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[25] Comma così modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[26] Alinea così modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[27] Lettera così sostituita dall'art. 10 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[28] Lettera così modificata dall'art. 10 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[29] Lettera così modificata dall'art. 10 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[30] Comma aggiunto dall'art. 10 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[31] Comma aggiunto dall'art. 10 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[32] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[33] Comma così modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[34] Alinea così modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[35] Lettera così modificata dall'art. 11 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[36] Comma così modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[37] Comma così modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[38] Comma così modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[39] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[40] Alinea così modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[41] Lettera così modificata dall'art. 12 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[42] Lettera aggiunta dall'art. 12 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[43] Lettera aggiunta dall'art. 12 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[44] Lettera aggiunta dall'art. 12 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[45] Lettera aggiunta dall'art. 12 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[46] Lettera aggiunta dall'art. 12 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[47] Comma così sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[48] Comma così modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[49] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[50] Comma così sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[51] Alinea così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[52] Lettera così modificata dall'art. 13 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[53] Lettera così sostituita dall'art. 13 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[54] Lettera così sostituita dall'art. 13 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[55] Lettera così modificata dall'art. 13 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[56] Lettera così sostituita dall'art. 13 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[57] Lettera così sostituita dall'art. 13 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[58] Lettera così modificata dall'art. 13 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[59] Lettera così sostituita dall'art. 13 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[60] Lettera così modificata dall'art. 13 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[61] Comma così sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[62] Comma così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[63] Comma così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[64] Comma così sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[65] Comma così sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[66] Comma così sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[67] Comma così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[68] Comma inserito dall'art. 13 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[69] Lettera così modificata dall'art. 13 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[70] Lettera così modificata dall'art. 13 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[71] Lettera abrogata dall'art. 13 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[72] Comma così sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[73] Comma così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[74] Comma aggiunto dall'art. 13 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[75] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[76] Comma così modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[77] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[78] Alinea così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[79] Lettera così modificata dall'art. 15 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[80] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[81] Comma così sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[82] Rubrica così sostituita dall'art. 16 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[83] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[84] Comma così modificato dall'art. 16 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[85] Comma così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[86] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[87] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[88] Comma così modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[89] Comma così modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[90] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[91] Comma così sostituito dall'art. 18 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[92] Comma così sostituito dall'art. 18 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[93] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[94] Comma così sostituito dall'art. 19 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[95] Comma così modificato dall'art. 19 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[96] Comma inserito dall'art. 19 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[97] Comma così modificato dall'art. 19 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[98] Comma così modificato dall'art. 19 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[99] Comma aggiunto dall'art. 19 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[100] Comma aggiunto dall'art. 19 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41, con la decorrenza ivi prevista.

[101] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[102] Comma così modificato dall'art. 20 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[103] Comma così modificato dall'art. 20 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[104] Comma così modificato dall'art. 20 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[105] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[106] Comma così modificato dall'art. 21 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[107] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[108] Lettera così modificata dall'art. 22 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[109] Lettera così modificata dall'art. 22 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[110] Comma così modificato dall'art. 22 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[111] Rubrica così sostituita dall'art. 23 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[112] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[113] Comma così modificato dall'art. 23 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[114] Comma aggiunto dall'art. 23 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[115] Rubrica così modificata dall'art. 24 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41.

[116] Comma così modificato dall'art. 11 del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11.

[117] Comma così modificato dall'art. 24 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41.

[118] Comma aggiunto dall'art. 24 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41.

[119] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 45.

[120] Alinea modificato dall'art. 25 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41 e così sostituito dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[121] Lettera già modificata dall'art. 25 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41 e così ulteriormente modificata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[122] Lettera così modificata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[123] Lettera aggiunta dall'art. 4 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 45.

[124] Lettera aggiunta dall'art. 11 del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11.

[125] Comma inserito dall'art. 11 del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11.

[126] Comma già sostituito dall'art. 26 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41, ulteriormente sostituito dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75 e così modificato dall'art. 24 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

[127] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 45.

[128] Alinea così modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41.

[129] Lettera così modificata dall'art. 26 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41.

[130] Comma già modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 bis del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.

[131] Comma già modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41, dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75, dall'art. 9 del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 bis del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.

[132] Comma già modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11.

[133] Comma inserito dall'art. 11 del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11.

[134] Comma inserito dall'art. 11 del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11.

[135] Comma inserito dall'art. 11 del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11.

[136] Comma inserito dall'art. 11 del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11.

[137] Comma inserito dall'art. 11 del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11.

[138] Comma già modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11.

[139] Comma inserito dall'art. 11 del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11.

[140] Comma inserito dall'art. 11 del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11.

[141] Comma già modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11.

[142] Comma così modificato dall'art. 11 del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11.

[143] Comma così modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41.

[144] Comma già modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41, dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 45.

[145] Comma così modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41.

[146] Comma così sostituito dall'art. 26 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41.

[147] Comma così modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41.

[148] Comma inserito dall'art. 26 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41.

[149] Comma aggiunto dall'art. 26 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41.

[150] Lettera così sostituita dall'art. 27 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41.

[151] Lettera così sostituita dall'art. 27 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41.

[152] Articolo inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 45.

[153] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[154] Comma così modificato dall'art. 28 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41.

[155] Rubrica così sostituita dall'art. 29 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41.

[156] Comma modificato dall'art. 29 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41 e così sostituito dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[157] Comma abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[158] Comma abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[159] Comma così modificato dall'art. 29 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41.

[160] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[161] Comma così modificato dall'art. 32 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[162] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[163] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[164] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[165] Articolo inserito dall'art. 30 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41. L'art. 30, D.Lgs. 41/2011 è stato abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[166] Comma così modificato dall'art. 11 del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11.

[167] Comma abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 45.

[168] Articolo modificato dall'art. 31 del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41 e così sostituito dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75. Il testo previgente recava: " Art. 35. (Abrogazioni) 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393; b) articoli 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; c) articolo 1, comma 100, della legge 23 agosto 2004, n. 239."