§ 80.5.395 – L. 8 agosto 1991, n. 274.
Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:08/08/1991
Numero:274


Sommario
Art. 1.  Servizi militari.
Art. 2.  Requisito per il diritto a pensione.
Art. 3.  Arrotondamento.
Art. 4.  Iscrizioni.
Art. 5.  Opzioni.
Art. 6.  Bilanci tecnici e commissioni di studio.
Art. 7.  Riscatti.
Art. 8.  Periodi riscattabili.
Art. 9.  Ricongiunzione.
Art. 10.  Modalità di pagamento dei contributi di riscatto e di ricongiunzione.
Art. 11.  Oneri per riscatti e ricongiunzioni.
Art. 12.  Comitato tecnico per le pensioni privilegiate.
Art. 13.  Trattamento per inabilità.
Art. 14.  Trattamenti privilegiati.
Art. 15.  Trattamento provvisorio di pensione.
Art. 16.  Indennità integrativa speciale.
Art. 17.  Orfani.
Art. 18.  Pensioni indirette o di reversibilità.
Art. 19.  Indennità una tantum e cumulo dei servizi.
Art. 20.  Ricorsi amministrativi.
Art. 21.  Contratti di locazione.
Art. 22.  Articolazione del lavoro per progetti.
Art. 23.  Convenzioni.
Art. 24.  Riordinamento strutturale e funzionale degli istituti di previdenza.
Art. 25.  Ruolo periferico, servizio ispettivo e servizio statistico-attuariale.
Art. 26.  Sovvenzioni ed altri interventi a favore degli iscritti.
Art. 27.  Impieghi dei fondi patrimoniali.
Art. 28.  Anticipazioni fra le Casse.
Art. 29.  Consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza.
Art. 30.  Comitato esecutivo.
Art. 31.  Patronato sindacale.


§ 80.5.395 – L. 8 agosto 1991, n. 274.

Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi.

(G.U. 26 agosto 1991, n. 199, S.O.).

 

     Art. 1. Servizi militari.

     1. Ai fini del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, i periodi di servizio militare di leva e quelli considerati sostitutivi ed equiparati ai sensi delle disposizioni vigenti sono computati, a domanda, ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 958 del 1986, con onere a carico delle predette Casse pensioni. A tali fini viene considerato equiparato al servizio militare di leva il corrispondente periodo di servizio di volontariato prestato non in costanza di rapporto d'impiego nei Paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, e successive modificazioni.

     2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per i servizi militari che siano stati già utilizzati ai fini della liquidazione di assegni di quiescenza a carico dello Stato o di altri istituti di previdenza o che siano già altrimenti utili a pensione.

     3. Restano ferme le vigenti norme sulla ricongiunzione dei servizi previste dalla legge 22 giugno 1954, n. 523, e successive modificazioni, dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, nonchè dalla legge 5 marzo 1990, n. 45.

 

          Art. 2. Requisito per il diritto a pensione.

     1. Nei confronti degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, che contraggano matrimonio nello stato di quiescenza, si applicano le norme di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.

     2. La cittadinanza italiana non costituisce, per gli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza e per i loro superstiti, un requisito per l'acquisto o il mantenimento del diritto al trattamento di quiescenza diretto, indiretto o di riversibilità.

     3. Ai titolari di trattamenti di quiescenza a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza si applica la disposizione prevista dall'art. 1 della legge 7 marzo 1985, n. 82.

 

          Art. 3. Arrotondamento.

     1. Per le cessazioni dal servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione della quota del trattamento di quiescenza di cui al primo comma, lettera a), dell'art. 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965, il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore.

 

          Art. 4. Iscrizioni.

     1. L'art. 21 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41, è abrogato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni contenute nel citato art. 21 restano operanti per le iscrizioni facoltative già verificatesi alla predetta data.

     2. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza è estesa ai dipendenti, a qualunque titolo assunti, anche se adibiti a servizi di carattere eccezionale o straordinario ancorchè l'assunzione sia a tempo determinato o a titolo di supplenza o per attività non istituzionali.

     3. Il dipendente laureato in medicina e chirurgia, in odontoiatria o in veterinaria, in servizio presso uno degli enti o istituti tenuti ad iscrivere il proprio personale alle Casse pensioni di categoria degli istituti di previdenza, è obbligatoriamente iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, purchè la laurea costituisca requisito per il posto occupato nella carriera.

     4. Dal primo giorno dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nei confronti degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari si applicano le disposizioni previste dal terzo comma dell'art. 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

     5. Il personale delle scuole materne equiparate della provincia autonoma di Trento, di cui alla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni, è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con ricongiunzione del servizio pregresso ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

 

          Art. 5. Opzioni.

     1. Possono optare per il mantenimento dell'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza:

     a) i dipendenti degli enti che perdono la natura giuridica pubblica che consente l'iscrizione alle Casse predette;

     b) i dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili che transitano a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende.

     2. I dipendenti degli enti indicati dall'art. 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non si siano avvalsi in tempo utile della facoltà di iscrizione alle Casse pensioni di cui al comma 1, sono iscritti, a domanda, alle Casse predette.

     3. La domanda, per le ipotesi di opzione o di iscrizione rispettivamente previste dai commi 1 e 2, deve essere presentata alle Casse pensioni di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data della modifica del rapporto previdenziale, se posteriore.

     4. L'iscrizione alle Casse pensioni di cui al comma 1 decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il riconoscimento del servizio pregresso avviene mediante trasferimento alle Casse pensioni di cui al comma 1 dei contributi già versati all'INPS, con le modalità previste dall'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

     5. Per tutte le iscrizioni previste dal comma 1 si assume quale retribuzione annua contributiva la somma degli emolumenti pensionabili a norma degli ordinamenti delle Casse pensioni di cui al comma 1, nella misura prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

     6. La facoltà di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, prevista dall'art. 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, è estesa all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed ai consorzi regionali degli Istituti autonomi delle case popolari.

     7. Le norme contenute nei primi cinque commi dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, continuano a trovare applicazione, per quanto concerne la facoltà data agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico ed agli enti morali di iscrivere alle Casse pensioni di cui al comma 1 le rispettive categorie di personale da essi dipendenti, soltanto nei casi in cui la deliberazione di massima prevista dal secondo comma del citato art. 39 sia stata o venga adottata dall'ente entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

 

          Art. 6. Bilanci tecnici e commissioni di studio.

     1. I bilanci tecnici delle Casse pensioni degli istituti di previdenza sono compilati ogni due anni a cura del servizio statistico-attuariale di cui all'art. 25.

     2. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza di cui all'art. 29, vengono nominate commissioni per l'esame delle risultanze di detti bilanci tecnici e per le eventuali proposte di variazione degli ordinamenti delle Casse pensioni. Il decreto predetto stabilisce i compensi spettanti ai componenti delle commissioni.

 

          Art. 7. Riscatti.

     1. La domanda di riscatto deve essere presentata, alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, in costanza del rapporto di impiego ovvero entro il limite perentorio di novanta giorni dalla data di cessazione definitiva dal servizio.

     2. Sono revocati d'ufficio i provvedimenti di rigetto adottati alla data di entrata in vigore della presente legge motivati con riferimento alla circostanza che la domanda di riscatto è stata presentata durante il periodo di aspettativa per motivi di famiglia.

     3. In caso di morte dell'iscritto, che avvenga entro il termine di cui al comma 1, la domanda può essere presentata dai superstiti aventi diritto a pensione, o dagli eredi, entro novanta giorni dalla data di morte.

     4. I dipendenti non di ruolo possono presentare la domanda di riscatto di cui al comma 1 dopo almeno un anno di iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza.

     5. Nel caso di domanda presentata a mezzo lettera raccomandata, come data di presentazione si considera quella di spedizione.

     6. Le domande di riscatto sono documentate a cura del richiedente.

     7. L'iscritto che non trasmette la documentazione richiesta è diffidato ad adempiere entro il termine perentorio di novanta giorni. In caso di inadempienza, la domanda di riscatto è respinta.

 

          Art. 8. Periodi riscattabili.

     1. Sono ammessi a riscatto, a domanda, purchè il relativo diploma sia prescritto per l'ammissione al posto ricoperto:

     a) gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali;

     b) i periodi, non inferiori ad un anno, corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale, seguiti dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore e riconosciuti dallo Stato, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

     2. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i servizi resi in qualità di assistente volontario nelle università, per l'intera durata del periodo di servizio prestato.

     3. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i periodi di iscrizione ad albi professionali, esclusivamente per il numero di anni esplicitamente richiesti come condizione necessaria per l'ammissione al posto ricoperto.

     4. Gli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, che siano stati collocati nella posizione di aspettativa per motivi sindacali, senza retribuzione e con interruzione dell'iscrizione alle Casse stesse, sono ammessi, a domanda, a riscattare tale periodo di aspettativa ai fini del trattamento di quiescenza.

     5. Gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate sono ammessi, a domanda, a riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale di corsi speciali di perfezionamento il cui diploma sia stato richiesto, in aggiunta al diploma ovvero alla laurea, quale condizione necessaria per l'ammissione ad uno dei posti ricoperti durante la carriera.

     6. Sono altresì ammessi a riscatto i periodi di tirocinio pratico per i sanitari ed i farmacisti, previsti dagli articoli 71, 74 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, come sostituiti rispettivamente dagli articoli 6, 9 e 26 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

 

          Art. 9. Ricongiunzione.

     1. La facoltà di ricongiunzione di periodi assicurativi, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza esercitata in costanza di servizio e di assicurazione presso altre gestioni previdenziali, è attribuita ai dipendenti già iscritti per almeno otto anni alle Casse stesse, che per effetto della trasformazione dell'azienda municipalizzata o del servizio già tenuto in gestione diretta dagli enti, passino alle dipendenze di privati o di enti, esercenti la medesima attività, non iscrivibili alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, nonchè ai dipendenti appartenenti all'area pubblica.

     2. Per le domande di ricongiunzione, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presentate alle Casse pensioni degli istituti di previdenza a mezzo lettera raccomandata, come data di presentazione si considera quella della spedizione.

     3. Per la ricongiunzione di cui al comma 1 il calcolo della riserva matematica di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299, si effettua, per i dipendenti di sesso femminile, con i coefficienti di cui al decreto ministeriale indicato nell'articolo stesso, già concernenti i dipendenti di sesso maschile.

     4. I dipendenti non di ruolo possono presentare alle Casse pensioni degli istituti di previdenza la domanda di ricongiunzione, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, dopo almeno un anno di iscrizione alle Casse medesime.

 

          Art. 10. Modalità di pagamento dei contributi di riscatto e di ricongiunzione.

     1. Nei casi di domanda di riscatto presentata dai superstiti aventi diritto al trattamento di quiescenza, il relativo contributo in unica soluzione è pari alla metà di quello determinato qualora la domanda fosse presentata dall'iscritto alla data di cessazione dal servizio.

     2. Il contributo di riscatto o di ricongiunzione, definito sul domanda dell'iscritto o dei superstiti, può essere versato alla Cassa pensioni competente in rate mensili determinate al saggio annuo applicato per le sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, per un numero di anni pari al doppio del periodo oggetto del riconoscimento, ed in ogni caso non superiore a quindici.

     3. Nei casi di cessazione dal servizio si determina il debito residuo del contributo di riscatto o di ricongiunzione in misura pari:

     a) al contributo in unica soluzione qualora l'iscritto cessi dal servizio prima di aver iniziato il pagamento rateale; qualora la cessazione sia avvenuta per morte, detto contributo viene ridotto a metà;

     b) al valore capitale delle rate residue, determinato al saggio di rateazione, qualora l'iscritto cessi dal servizio durante il pagamento rateale; se la cessazione avviene per morte, il debito residuo si considera estinto.

     4. Il debito residuo di cui al comma 3 viene recuperato in unica soluzione mediante incameramento delle intere prime rate di pensione, ovvero con ritenute mensili sul trattamento di pensione nella stessa misura risultante dall'applicazione del comma 2. Nel caso di morte del titolare di pensione diretta, il debito residuo, per le rate non ancora scadute, si considera estinto.

     5. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con i commi 1, 2, 3, 4, ed in particolare, con riferimento al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, l'art. 62 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312; il secondo e il terzo comma dell'art. 73 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41; il secondo, il terzo e il quarto comma dell'art. 67 della legge 6 luglio 1939, n. 1035; il primo e il secondo comma dell'art. 81 della legge 6 febbraio 1941, n. 176; nonchè l'art. 15 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

     6. Il presente articolo si applica ai provvedimenti emessi dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 11. Oneri per riscatti e ricongiunzioni.

     1. Nei casi di domande di riscatto o di ricongiunzione presentate dagli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza dopo l'entrata in vigore della presente legge, il corrispondente onere viene determinato sulla base della retribuzione annua contributiva.

     2. Le tabelle dei coefficienti attuariali concernenti il calcolo di valori capitali di quote di pensione a carico di enti nonchè la determinazione dei contributi di riscatto e di ricongiunzione per gli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza previste dalla vigente normativa, possono essere modificate, per adeguarle all'andamento dei fenomeni demografico-finanziari, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza.

 

          Art. 12. Comitato tecnico per le pensioni privilegiate.

     1. Per le domande di pensione privilegiata, il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza delibera sentito il parere di un comitato tecnico istituito con apposita deliberazione del consiglio stesso, resa esecutiva con provvedimento del direttore generale degli istituti di previdenza.

     2. Il comitato tecnico è costituito dal direttore generale degli istituti di previdenza o, per sua delega, da un dirigente superiore, con funzione di presidente; da due dirigenti degli istituti stessi; da tre sanitari del profilo professionale medici, con qualifica non inferiore ad aiuto corresponsabile ospedaliero, designati dal Ministro della sanità, e da un rappresentante del consiglio di amministrazione di cui al comma 1. Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un funzionario degli istituti di previdenza appartenente ad un livello non inferiore all'ottavo.

     3. I compensi dovuti ai componenti ed al segretario del comitato sono stabiliti con la deliberazione del consiglio di amministrazione di cui al comma 1, e corrisposti a carico del bilancio delle Casse pensioni degli istituti di previdenza.

 

          Art. 13. Trattamento per inabilità.

     1. Le domande di pensione che richiedano la sussistenza delle condizioni di inabilità non derivante da causa di servizio, debbono essere corredate del verbale di visita medico-collegiale, effettuata presso le Unità sanitarie locali, che attesti, a compendio dell'esame obbiettivo e della conseguente diagnosi, la sussistenza o meno della condizione di inabilità, assoluta e permanente, a qualsiasi proficuo lavoro.

     2. Il collegio medico chiamato ad esprimere il proprio giudizio è integrato da un medico in rappresentanza della Cassa pensioni cui il lavoratore risulta iscritto, nonchè da un medico di fiducia del lavoratore, se questi lo richieda assumendone l'onere a proprio carico.

 

          Art. 14. Trattamenti privilegiati.

     1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la domanda di trattamento privilegiato diretto, indiretto o di riversibilità deve essere presentata alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, direttamente agli sportelli delle Casse medesime che ne rilasciano ricevuta, nel termine perentorio di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego o dalla morte dell'iscritto o del pensionato. Nel caso di domanda presentata a mezzo lettera raccomandata, come data di presentazione si considera quella della spedizione. La stessa disposizione si applica anche alle domande di trattamento privilegiato che risultino presentate alla data sopraindicata e per le quali la seconda sezione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, sostituita ai sensi dell'art. 29 dal consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza, non abbia ancora deliberato [1].

     2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, al coniuge e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti di servizio ovvero del titolare di trattamento privilegiato di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è attribuito, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima categoria, oltre agli aumenti di integrazione di cui all'art. 13 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, relativi ai figli minorenni, qualunque sia la causa del decesso.

     3. Il trattamento speciale previsto dal comma 2 spetta anche agli orfani maggiorenni, purchè sussistano le condizioni stabilite dall'art. 40 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni. Se la domanda è presentata dopo due anni dalla data di morte del dante causa, il trattamento speciale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione ed è corrisposto non oltre il restante periodo di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di morte del dante causa.

     4. Scaduto il termine di tre anni, di cui ai commi 2 e 3, decorre la pensione privilegiata di riversibilità.

     5. La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, sono parificati, a tutti gli effetti, al coniuge superstite e agli orfani di caduto per servizio.

     6. In favore del coniuge superstite e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata diretta di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, il trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilità sono liquidati d'ufficio, senza l'adozione di formale provvedimento, dalla Direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione diretta.

     7. Il trattamento speciale e la pensione privilegiata, di cui al comma 6, sono liquidati, a domanda, a favore degli orfani maggiorenni dalla competente Direzione provinciale del tesoro con l'adozione di formale provvedimento.

     8. Ai titolari di pensioni privilegiate di prima categoria a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza sono estesi gli assegni accessori al trattamento stesso, con le modalità, misure e decorrenze previste dalla legge 29 gennaio 1987, n. 13.

     9. Ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio, titolari di pensioni privilegiate a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, sono estese le provvidenze previste dalla legge 11 febbraio 1980, n. 19.

 

          Art. 15. Trattamento provvisorio di pensione.

     1. Il trattamento provvisorio di pensione previsto dall'art. 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3; dall'art. 28 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153; e dall'art. 30 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è attribuito nella misura del cento per cento della pensione spettante.

     2. I periodi assicurativi, per i quali non sia ancora intervenuto il provvedimento di ricongiunzione, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, sono valutati ai fini della misura della pensione provvisoria al settanta per cento di quelli ricongiungibili.

 

          Art. 16. Indennità integrativa speciale.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, che prevedono la misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere in aggiunta alla pensione in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio utile a pensione, devono intendersi non applicabili nei confronti dei lavoratori che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e dall'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età e che successivamente chiedono il collocamento a riposo prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età.

 

          Art. 17. Orfani.

     1. Hanno diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità gli orfani minorenni del dipendente iscritto alle Casse pensioni degli istituti di previdenza o del pensionato, nonchè gli orfani maggiorenni assolutamente e permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti.

     2. Ai fini del trattamento previsto dal presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età.

     3. Sono equiparati ai figli legittimi i figli naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, gli affiliati, qualora non vi siano figli legittimi o legittimati aventi diritto al trattamento di quiescenza, ed i figli adottivi, semprechè la domanda di affiliazione o di adozione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del compimento del sessantesimo anno di età.

 

          Art. 18. Pensioni indirette o di reversibilità.

     1. Le condizioni soggettive previste per il diritto al trattamento indiretto o di riversibilità debbono sussistere alla morte del dipendente o del pensionato e debbono permanere.

     2. Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche richieste per il conseguimento del diritto alla pensione indiretta o di riversibilità, si applicano le norme del primo comma dell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

     3. E' fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente Direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno alimentare, nonchè il verificarsi di qualsiasi evento che comporta variazione della misura della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori.

     4. La inabilità fisica richiesta per il diritto a pensione a favore dei fratelli e sorelle superstiti dell'iscritto o del pensionato è presunta se gli interessati hanno un'età superiore a sessanta anni.

     5. La pensione spettante al genitore del dante causa si consolida, in caso di sua morte, in favore del genitore superstite. Il consolidamento si attua anche in caso di morte del genitore, al quale spettava per ultimo la pensione, in favore dei fratelli e delle sorelle del dante causa, purchè le condizioni stabilite per l'acquisto del diritto alla riversibilità in favore di detti collaterali risultino sussistenti dal momento della morte del dante causa a quello della morte dell'altro genitore.

 

          Art. 19. Indennità una tantum e cumulo dei servizi.

     1. Gli articoli 25 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive modificazioni; 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379; e 7 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, che disciplinano l'istituto della indennità una tantum in luogo di pensione, sono abrogati. Rimane ferma l'applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, con riferimento a tutti i servizi utili ai fini del trattamento di quiescenza a carico delle Casse pensioni. Le disposizioni contenute nei predetti articoli restano operanti per le cessazioni dal servizio decorrenti da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

     2. E' abrogato, altresì, l'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, e successive integrazioni e modificazioni, in tema di cumulo dei servizi precedenti all'obbligo assicurativo della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. La predetta normativa resta salva per i casi di avvenuta cessazione dal servizio o di ricongiunzione già definita a termini della legge 7 febbraio 1979, n. 29, alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 20. Ricorsi amministrativi.

     1. Gli enti o gli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza hanno facoltà di inoltrare ricorso al consiglio di amministrazione degli istituti medesimi per questioni concernenti l'iscrizione e la retribuzione annua contributiva.

     2. Il ricorso non sospende l'obbligo del versamento dei contributi e deve essere presentato, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla notifica dell'estratto dell'elenco generale dei contributi o dalla data di ricezione della lettera raccomandata relativa alla comunicazione di merito della Direzione generale.

     3. La deliberazione del consiglio di amministrazione è provvedimento definitivo.

     4. Sono abrogati gli articoli 19 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, approvato con decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295; 28 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41; 20 della legge 6 luglio 1939, n. 1035; nonchè 23 della legge 6 febbraio 1941, n. 176.

 

          Art. 21. Contratti di locazione.

     1. I contratti attivi di locazione di immobili urbani di proprietà delle Casse pensioni degli istituti di previdenza sono sottoposti al preventivo parere del Consiglio di Stato qualora l'importo complessivo del canone, riferito alla durata contrattuale, sia di valore non inferiore a lire seicento milioni.

     2. Tale limite di somma si adeguerà al 1° gennaio di ogni anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, e accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

 

          Art. 22. Articolazione del lavoro per progetti.

     1. L'attività della Direzione generale degli istituti di previdenza, anche in relazione a particolari esigenze organizzative sia ai fini dell'erogazione delle prestazioni che per la riscossione dei contributi, oltre che per il ripristino ed il mantenimento della situazione di correntezza in rapporto ai compiti di istituto, può essere organizzata per progetti a termine.

     2. Con la contrattazione articolata di ente sono stabiliti i criteri per la corresponsione di compensi incentivanti la produttività al personale e ai dirigenti che partecipano alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui al comma 1.

     3. Il personale comunque addetto ai servizi della citata Direzione generale è autorizzato in deroga alle disposizioni vigenti ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario sulla base di criteri deliberati dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale degli istituti di previdenza, previo accordo con le organizzazioni sindacali, che tengano conto dei progetti specifici in relazione al settore di attività.

     4. La spesa relativa alle prestazioni di cui ai commi 2 e 3 è posta a carico dei bilanci delle Casse pensioni degli istituti di previdenza.

 

          Art. 23. Convenzioni.

     1. Le Casse pensioni degli istituti di previdenza e l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) possono stipulare convenzioni per lo svolgimento delle attività di competenza delle Casse stesse al fine di accelerare il disbrigo delle pratiche di pensione.

     2. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno.

 

          Art. 24. Riordinamento strutturale e funzionale degli istituti di previdenza.

     1. Entro il 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono istituiti appositi uffici periferici della Direzione generale degli istituti di previdenza.

     2. Gli uffici periferici di cui al comma 1 svolgono attività concernenti i compiti istituzionali della Direzione generale, ivi compresi quelli già demandati ad altri uffici statali centrali e periferici da disposizioni di legge o di regolamento rimanendo escluse le attività connesse al pagamento dei trattamenti di quiescenza provvisori e definitivi. Con decreti del Ministro del tesoro, previa delibera del consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza, sono disciplinati i procedimenti per il trasferimento delle funzioni, eventualmente di concerto con i Ministri preposti ai dicasteri interessati.

     3. Agli uffici di cui al comma 1 è assegnato:

     a) personale delle direzioni provinciali del tesoro già addetto ai servizi degli istituti di previdenza;

     b) personale assegnato alla Direzione generale degli istituti di previdenza comunque in servizio presso uffici provinciali;

     c) personale che si avvalga delle procedure di mobilità secondo le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325;

     d) personale della scuola, docente e non docente, in soprannumero, iscritto in elenchi provinciali appositamente istituiti con decreto interministeriale dei Ministri del tesoro e della pubblica istruzione;

     e) personale del ruolo centrale che, con provvedimento del Ministro del tesoro, transiti nei ruoli provinciali entro il limite massimo delle unità assegnate ai servizi degli istituti di previdenza ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1985, n. 428.

     4. Agli uffici periferici di cui al comma 1 viene preposto un funzionario di livello non inferiore al nono.

     5. Le autorizzazioni previste dai commi primo e terzo dell'art. 20 della legge 26 luglio 1965, n. 965, sono estese alle esigenze del sistema informativo nonchè alle attività concernenti l'acquisizione, la gestione e la manutenzione del patrimonio immobiliare delle Casse pensioni degli istituti di previdenza. Il contingente numerico massimo del personale di cui al presente comma è stabilito dal consiglio di amministrazione.

     6. Agli addetti al sistema informativo degli istituti di previdenza si applica la normativa vigente in materia per la Ragioneria generale dello Stato e per la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro.

     7. La Direzione generale degli istituti di previdenza è autorizzata a gestire forme di previdenza integrative nell'ambito delle disposizioni generali derivanti da leggi o regolamenti.

     8. Il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza di cui all'art. 29, può, con proprie delibere, modificare la disciplina vigente nelle materie previste dal comma 1 dell'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, con esclusione delle questioni che incidono su diritti soggettivi e delle materie di trattamento giuridico ed economico del personale statale dipendente e di organizzazione dei servizi. Le delibere, assunte con la maggioranza assoluta dei componenti in carica, sono rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro, previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

     9. E' elevato a settecento milioni di lire l'importo dei lavori, provviste e servizi che possono essere eseguiti per cottimi fiduciari previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433. Si applica il comma 2 dell'art. 21.

     10. Il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433, si applica alle spese generali di amministrazione, all'acquisizione di prodotti hardware e software nonchè dei servizi per la realizzazione di software applicativo.

     11. Il Ministro del tesoro nomina, su proposta del direttore generale degli istituti di previdenza, limitatamente agli investimenti e disinvestimenti immobiliari, una commissione con funzioni analoghe a quella prevista dal quarto comma dell'art. 61 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696. La commissione è composta da cinque membri, uno dei quali con funzioni di presidente, scelti tra professionisti di chiara fama. I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Con lo stesso decreto del Ministro del tesoro sono determinati i compensi spettanti ai membri della commissione. Qualora si proceda alla stima degli immobili, gli oneri sono a carico delle società offerenti.

     12. Il consiglio di amministrazione di cui all'art. 29 delibera, ai fini della gestione e della manutenzione degli immobili di proprietà delle Casse pensioni, la partecipazione a società azionarie ai sensi dell'art. 2458 del codice civile, ovvero l'affidamento a ditte o società specializzate, con le modalità previste dal comma 9 del presente articolo, ferma restando la vigilanza degli istituti di previdenza.

     13. Il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza di cui all'art. 29 può deliberare, nell'interesse delle Casse proprietarie, la alienazione degli immobili anche con pagamento in forma rateale con il saggio di interesse previsto per i mutui ipotecari all'art. 26.

     14. Dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è istituito presso la Direzione generale degli istituti di previdenza il servizio legale, costituito da avvocati appositamente comandati dall'Avvocatura generale dello Stato per la rappresentanza della Direzione stessa innanzi alle giurisdizioni ordinaria e amministrativa. Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 13 della legge 3 aprile 1979, n. 103, sono estese a tutte le materie di competenza della Direzione generale degli istituti di previdenza.

     15. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del bilancio delle Casse pensioni degli istituti di previdenza.

 

          Art. 25. Ruolo periferico, servizio ispettivo e servizio statistico-attuariale.

     1. Al fine di adeguare le strutture e l'organizzazione ad un rapido ed efficiente espletamento dei compiti attribuiti alla Direzione generale degli istituti di previdenza, è istituito il ruolo degli uffici periferici degli istituti di previdenza di cui al comma 1 dell'art. 24.

     2. L'organico di tali uffici provinciali è costituito da milleseicento unità, delle quali venti con qualifica dirigenziale, che vanno ad incrementare le dotazioni organiche cumulative del personale e dei dirigenti dei ruoli dell'amministrazione centrale e periferica del tesoro.

     3. Gli uffici periferici degli istituti di previdenza situati nelle città sedi delle direzioni provinciali del tesoro rette da dirigenti superiori, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1985, sono organizzati in divisioni alle quali sono preposti primi dirigenti.

     4. Nell'ambito della Direzione generale degli istituti di previdenza vengono altresì istituiti, alle dirette dipendenze del direttore generale, il servizio ispettivo ed il servizio statistico-attuariale, ai quali sono conferiti gli attuali posti di qualifica dirigenziale con funzioni, rispettivamente, ispettive e di attuario della Direzione generale medesima.

     5. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono stabiliti:

     a) il numero, i compiti e l'articolazione organizzativa degli uffici centrali e periferici della Direzione generale degli istituti di previdenza, provvedendo alle conseguenti modifiche dell'ordinamento dell'amministrazione centrale e periferica del tesoro;

     b) le attribuzioni del servizio ispettivo e del servizio statistico-attuariale e le relative modalità di esercizio;

     c) i criteri e le modalità per l'indizione di concorsi pubblici, anche su base regionale e interregionale, per la copertura dei posti disponibili dopo l'assegnazione del personale ai sensi del comma 3 dell'art. 24 con esclusione, comunque, dei posti di qualifica dirigenziale;

     d) i contingenti di personale, ripartiti per qualifiche funzionali e relativi profili professionali, da assegnare ai diversi uffici centrali e periferici della Direzione generale degli istituti di previdenza, compresi il servizio ispettivo e il servizio statistico-attuariale;

     e) l'autorizzazione ad istituire sedi distaccate al fine di articolare la presenza sul territorio nazionale in relazione alle esigenze dell'utenza.

     5. Gli oneri finanziari derivanti dal presente articolo rimangono a carico del bilancio delle Casse pensioni degli istituti di previdenza.

 

          Art. 26. Sovvenzioni ed altri interventi a favore degli iscritti.

     1. Il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza, su proposta del direttore generale, varia il saggio di interesse delle sovvenzioni contro cessione del quinto dello stipendio di cui alla legge 19 ottobre 1956, n. 1224, con le modalità previste dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 442, e successive modificazioni, nonchè le modalità di riscossione della quota mensile ceduta dal mutuatario.

     2. Le Casse pensioni degli istituti di previdenza sono autorizzate ad erogare a favore dei propri iscritti:

     a) piccoli prestiti d'importo corrispondente al doppio della retribuzione contributiva mensile;

     b) mutui ipotecari a tassi agevolati;

     c) mutui e prestiti a tassi agevolati per finalità di interesse sociale.

     3. Modalità, condizioni, saggi d'interesse ed importi massimi da destinare alle suddette operazioni sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, su deliberazione del consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza.

 

          Art. 27. Impieghi dei fondi patrimoniali.

     1. Alle forme di impiego consentite per i fondi patrimoniali degli istituti di previdenza sono aggiunte le seguenti:

     a) obbligazioni in lire o in valuta estera emesse da organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano;

     b) obbligazioni convertibili in azioni ed obbligazioni con allegato "buono facoltà di acquisto azioni" (warrant) emesse dagli enti di cui all'art. 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855, e dall'ENEL;

     c) quote di partecipazione al capitale degli Istituti di credito di diritto pubblico, nonchè eventuali buoni del tesoro con allegato warrant per l'acquisto di azioni dei medesimi istituti di credito;

     d) mutui ad enti di diritto pubblico, il cui personale risulti iscritto alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, purchè assistiti da garanzia regionale o da altra adeguata garanzia da sottoporsi all'approvazione del Ministro del tesoro.

     2. I mutui di cui al punto 8 del primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, come sostituito dal primo comma dell'art. 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855, possono essere assistiti anche da contributo regionale.

     3. Il sesto comma dell'art. 14 della legge 13 giugno 1962, n. 855, è così sostituito:

     "Sulle somministrazioni parziali o totali dei prestiti, effettuate dopo l'inizio dell'ammortamento, vengono liquidati, a carico della Cassa pensioni mutuante ed a favore dell'ente mutuatario, gli interessi semplici dalla data d'inizio dell'ammortamento alla data dei mandati di pagamento, al saggio di interesse determinato con il decreto del Ministro del tesoro di cui all'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887".

     4. Il nono comma dell'art. 14 della legge 13 giugno 1962, n. 855, è così sostituito:

     "Sulle somministrazioni relative ai mutui di cui al precedente comma, effettuate dopo l'inizio dell'ammortamento, vengono liquidati a carico della Cassa pensioni mutuante ed a favore dell'ente mutuatario, gli interessi semplici dalla data d'inizio dell'ammortamento alla data dei mandati di pagamento, al tasso di concessione del mutuo, diminuito di un punto per concorso alle spese generali e di amministrazione, ed il loro ammontare diminuito dello sconto, calcolato allo stesso saggio e nel modo indicato al precedente comma settimo, è corrisposto con il capitale di cui si opera il pagamento".

 

          Art. 28. Anticipazioni fra le Casse.

     1. Fra le Casse pensioni degli istituti di previdenza sono consentite anticipazioni di somme al saggio annuo pari a quello medio lordo di rendimento dei capitali investiti dagli istituti di previdenza risultante dagli ultimi rendiconti per i quali sia intervenuto giudizio di regolarità della Corte dei conti.

 

          Art. 29. Consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza.

     1. Il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza è presieduto dal Ministro del tesoro o da un suo delegato ed è composto nel seguente modo:

     a) dal direttore generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

     b) dal vice direttore generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

     c) dal Ragioniere generale dello Stato;

     d) dal direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno;

     e) dal direttore generale dell'istruzione elementare del Ministero della pubblica istruzione;

     f) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali del Ministero di grazia e giustizia;

     g) da sei consiglieri in rappresentanza dell'Associazione nazionale comuni italiani, dell'Unione province d'Italia, dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani, delle regioni e delle aziende municipalizzate. I rappresentanti delle regioni sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     h) da dodici consiglieri scelti tra nominativi di lavoratori in attività di servizio e di pensionati iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a carattere nazionale;

     i) da due esperti in materia degli ordinamenti degli istituti di previdenza non dipendenti dagli istituti stessi.

     2. Le funzioni di segretario capo e di segretario sono esercitate da due funzionari della direzione generale degli istituti di previdenza, aventi qualifica dirigenziale.

     3. I consiglieri di cui alle lettere da c) a f) del comma 1 possono farsi rappresentare, in caso di assenza o di impedimento, da un funzionario della rispettiva amministrazione con qualifica dirigenziale.

     4. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     5. I consiglieri di cui alle lettere g), h) e i) del comma 1 sono nominati ogni quadriennio con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro.

     6. Il Ministro del tesoro nomina, su proposta del direttore generale, il segretario capo ed il segretario. Stabilisce, inoltre, a carico del bilancio degli istituti di previdenza, le spese di qualsiasi specie necessarie per il funzionamento del consiglio di amministrazione, ivi comprese quelle relative ai compensi spettanti ai consiglieri di cui alle lettere g), h), i) del comma 1 ed ai segretari.

 

          Art. 30. Comitato esecutivo.

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito un comitato esecutivo del consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza.

     2. Il comitato esecutivo è presieduto dal Ministro del tesoro e coordinato dal direttore generale degli istituti di previdenza, ed è composto, oltre che dal Ministro e dal direttore generale, dal vice direttore generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, dal Ragioniere generale dello Stato, nonchè dai seguenti membri eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno:

     a) da un consigliere scelto tra i rappresentanti delle associazioni degli enti locali presenti nel consiglio di amministrazione;

     b) da quattro consiglieri in rappresentanza degli iscritti e dei pensionati.

     3. Per la determinazione dei compensi per i componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, si provvede con le modalità stabilite per i componenti del consiglio di amministrazione.

     4. Le funzioni di segreteria sono esercitate dai segretari del consiglio di amministrazione.

     5. Il comitato esecutivo delibera:

     a) sulla concessione di mutui per importi inferiori a un miliardo, che potranno essere periodicamente elevati con delibera del consiglio di amministrazione;

     b) sulla concessione di pensioni ad onere ripartito con lo Stato;

     c) sui provvedimenti formali di rigetto per pensioni e riscatti.

     6. Il comitato esecutivo ratifica le spese ordinarie e straordinarie per la manutenzione degli immobili delle Casse pensioni e le spese di funzionamento degli uffici della Direzione generale effettuate entro i limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni.

     7. Il comitato esercita tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal consiglio di amministrazione.

 

          Art. 31. Patronato sindacale.

     1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività di tutela all'interno degli uffici della Direzione generale degli istituti di previdenza, secondo le modalità da stabilirsi con accordi sindacali.

     2. Ai rappresentanti degli istituti di patronato di cui al comma 1 devono essere assicurati locali per lo svolgimento delle attività di tutela, le informazioni necessarie e la tempestività delle risposte, anche destinando a tali compiti unità di personale qualificato dipendente dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 19 marzo 2015, n. 43, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia, contratta per causa di servizio, insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l’inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell’ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa.