§ 29.4.2 – L. 15 dicembre 1971, n. 1222.
Cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.4 cooperazione scientifica e tecnologica
Data:15/12/1971
Numero:1222


Sommario
Art. 1.      Nella presente legge con la denominazione semplificata di cooperazione tecnica sono identificate e disciplinate le iniziative dirette a favorire e promuovere il [...]
Art. 2.      Il Ministero degli affari esteri sovraintende al coordinamento, nell'ambito del settore pubblico e tra questo e il settore privato, delle iniziative e dei programmi [...]
Art. 3.      Per la determinazione degli indirizzi di coordinamento, ai sensi dell'art. 2, il Ministero degli affari esteri si avvale di un Comitato consultivo misto, composto di
Art. 4.      Il Comitato consultivo di cui all'articolo precedente, può anche formulare proposte di revisione dei programmi di cooperazione tecnica, suggerendo modelli ottimali di [...]
Art. 5.      Il Ministero degli affari esteri, per il raggiungimento delle finalità della presente legge e sulla base degli indirizzi di coordinamento di cui al primo comma dell'art. [...]
Art. 6.      All'approvazione dei programmi operativi elaborati dal Servizio di cui all'art. 7, alla ripartizione dei mezzi finanziari tra le diverse iniziative di cooperazione [...]
Art. 7.      Nell'ambito della direzione generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri, che assume la denominazione di Direzione generale per la cooperazione [...]
Art. 8.      I fondi stanziati con la presente legge sono gestiti dal Servizio per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo in conformità dei programmi allo scopo [...]
Art. 9.      Previo parere della sezione speciale del Comitato consultivo misto, di cui all'ultimo comma dell'art. 5, il capo del Servizio può stipulare convenzioni con enti e [...]
Art. 10.      Il Ministro per gli affari esteri presenta annualmente al Parlamento, unitamente allo stato di previsione della spesa, una relazione sull'attuazione della presente [...]
Art. 11.      Il Ministero degli affari esteri invia nei Paesi in via di sviluppo, ai sensi dell'art. 5, lettere a) ed f), esperti, tecnici, consiglieri ed istruttori appartenenti [...]
Art. 12.      Il personale inviato in servizio all'estero ai sensi dell'articolo precedente o dell'art. 14 è tenuto ad assolvere le mansioni affidategli in modo conforme alla dignità [...]
Art. 13.      Per speciali esigenze di servizio, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dal quale l'impiegato dipende o che esercita la vigilanza sull'ente di [...]
Art. 14.      Il Ministero degli affari esteri può disporre l'invio nei Paesi in via di sviluppo di esperti e tecnici dipendenti da associazioni, istituti, società ed imprese private [...]
Art. 15.      Salvo il caso contemplato nell'art. 13, il personale di cui alle lettere a) e b) dell'art. 11 non può percepire nel Paese di impiego, senza specifica autorizzazione del [...]
Art. 16.      Il Ministero degli affari esteri può svolgere, direttamente od a mezzo degli enti ed istituti specializzati di cui all'art. 9, speciali corsi preparatori di orientamento [...]
Art. 17.      Alla cessazione delle prestazioni di servizio il Ministero degli affari esteri rilascia su domanda degli interessati, ai fini della valutazione nella partecipazione a [...]
Art. 18.      Il personale indicato nell'art. 11, lettera a), può essere utilizzato nei limiti dei contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il [...]
Art. 19.      Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri preposti alla rispettiva vigilanza, sono determinati gli enti pubblici nel cui [...]
Art. 20.      Salve diverse disposizioni particolari della presente legge, il servizio prestato in Paesi in via di sviluppo dal personale civile di cui alla lettera a) dell'art. 11 è [...]
Art. 21.      Il personale civile e militare di cui alla lettera a) dell'art. 11, percepisce durante il servizio all'estero, oltre allo stipendio ed agli assegni fissi e continuativi [...]
Art. 22.      Al personale civile e militare di cui all'art. 11, lettera a), spetta un congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque non inferiore a [...]
Art. 23.      Il personale civile e militare di cui all'art. 11, lettera a), può essere inviato all'estero in temporanea missione di durata non superiore a tre mesi per la finalità di [...]
Art. 24.      Il contingente del personale di cui all'art. 11, lettera b), assunto direttamente con contratto di diritto privato è stabilito con decreto del Ministro per gli affari [...]
Art. 25.      Il contratto di cui all'art. 24 deve prevedere, oltre al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale
Art. 26.      Sono considerati volontari in servizio civile, agli effetti della presente legge, i cittadini italiani di età non inferiore ai venti anni che, in possesso delle [...]
Art. 27.      Il contratto di lavoro di cui all'articolo precedente deve prevedere
Art. 28.      In via eccezionale quando le condizioni di cui al n. 2) del primo comma dell'art. 27 siano giudicate inadeguate, l'onere per l'integrazione nel trattamento economico può [...]
Art. 29.      La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con la registrazione del contratto di cui all'art. 27 presso il competente Servizio del Ministero degli affari [...]
Art. 30.      Gli enti pubblici o privati, le associazioni e gli organismi che operano nei settori della formazione, dell'addestramento o della selezione dei volontari in servizio [...]
Art. 31.      Coloro ai quali sia riconosciuto, con la registrazione di cui all'articolo 29, la qualifica di volontario in servizio civile, hanno diritto
Art. 32.      I volontari in servizio civile sono soggetti alla vigilanza del capo della rappresentanza italiana competente per territorio, al quale devono denunziare l'inizio della [...]
Art. 33.      I volontari in servizio civile, che prestino la loro opera in Paesi extra europei ai sensi dell'art. 26 e che debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio [...]
Art. 34.      Per essere ammessi al rinvio di cui al primo comma del precedente articolo, gli interessati devono, entro il trentesimo giorno che precede l'inizio delle operazioni di [...]
Art. 35.      Per ottenere la definitiva dispensa dal servizio di leva gli interessati devono, entro sessanta giorni dal compimento del servizio civile in base al quale è stato [...]
Art. 36.      Il numero complessivo dei rinvii è determinato ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con quello [...]
Art. 37.      Nel quadro della presente legge e nelle forme da essa previste, per la cooperazione con lo Stato somalo è fissato un volume di interventi di 2.720 milioni per ciascuno [...]
Art. 38.      Limitatamente all'esercizio finanziario 1971, lo stanziamento di 2 miliardi e 440 milioni previsti dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1967, numero 1376, iscritto nello [...]
Art. 39.      Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge sono autorizzate le seguenti spese: milioni 7.500 per l'anno 1972, milioni 8.500 per l'anno 1973, milioni 10.000 [...]
Art. 40.      Salvo quanto disposto nell'art. 38, sono abrogate le disposizioni della legge 23 dicembre 1967, n. 1376, della legge 28 marzo 1968, n. 380, della legge 2 aprile 1968, n. [...]
Art. 41.      Ai giovani che si trovino in servizio di volontariato civile alla data del 1° gennaio 1972, è attribuita la qualifica di volontario civile dal Ministero degli affari [...]
Art. 42.      La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1972


§ 29.4.2 – L. 15 dicembre 1971, n. 1222.

Cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo.

(G.U. 21 gennaio 1972, n. 18).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1.

     Nella presente legge con la denominazione semplificata di cooperazione tecnica sono identificate e disciplinate le iniziative dirette a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale dei Paesi in via di sviluppo.

     I programmi italiani di cooperazione tecnica devono armonizzarsi, sulla base delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nel più vasto quadro della collaborazione italiana con i Paesi in via di sviluppo, comprendente anche la cooperazione finanziaria e quella commerciale; devono altresì adeguarsi agli accordi bilaterali e multilaterali e agli impegni derivanti dalla partecipazione italiana ai programmi promossi per la medesima finalità da enti e organismi internazionali.

 

          Art. 2.

     Il Ministero degli affari esteri sovraintende al coordinamento, nell'ambito del settore pubblico e tra questo e il settore privato, delle iniziative e dei programmi operativi di cooperazione tecnica.

     A tal fine gli enti ed istituti pubblici e le società ed aziende a partecipazione statale, nonchè le associazioni, gli enti, le società e le imprese private sono tenuti a comunicare al Ministero degli affari esteri le proprie iniziative ed i propri programmi di cooperazione tecnica.

     In mancanza della suddetta comunicazione o nel caso in cui si verifichi difformità dei programmi dagli indirizzi di coordinamento proposti ed approvati dal Ministero degli affari esteri, le iniziative promosse dagli organismi di cui al precedente comma non vengono considerate iniziative di cooperazione tecnica agli effetti dell'applicazione della presente legge.

 

          Art. 3.

     Per la determinazione degli indirizzi di coordinamento, ai sensi dell'art. 2, il Ministero degli affari esteri si avvale di un Comitato consultivo misto, composto di:

     a) dodici rappresentanti di amministrazioni statali;

     b) dodici rappresentanti scelti tra le persone designate dagli enti ed organismi pubblici e privati di cui al secondo comma dell'art. 2, in ragione di metà per il settore pubblico e di metà per quello privato;

     c) nove esperti in materie tecniche, economiche e sociologiche, di cui tre designati da enti ed organizzazioni, riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 30, operanti nel settore del servizio di volontariato civile, e tre designati dalle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

     Il Comitato è costituito nelle forme previste dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

     Esso è presieduto dal Ministro per gli affari esteri o dal Sottosegretario da lui delegato e può articolarsi in sottocomitati; in seno al Comitato sono costituite le sezioni speciali di cui all'ultimo comma dell'art. 5 e al primo comma dell'art. 30.

     I membri del Comitato sono nominati per la durata di un quadriennio; le funzioni di segretario sono esercitate dal capo del servizio previsto dall'art. 7.

     Ai lavori del Comitato possono essere chiamati di volta in volta a partecipare rappresentanti di organismi internazionali e di operatori pubblici o privati, interessati a particolari iniziative di cooperazione tecnica.

 

          Art. 4.

     Il Comitato consultivo di cui all'articolo precedente, può anche formulare proposte di revisione dei programmi di cooperazione tecnica, suggerendo modelli ottimali di ripartizione delle disponibilità finanziarie tra le diverse iniziative, tenuto conto:

     a) delle esigenze dei singoli Paesi o gruppi di Paesi tra i quali sia realizzabile un processo d'integrazione regionale delle rispettive economie;

     b) della necessità di fissare programmi di cooperazione a carattere prioritario, con riferimento sia ai settori sia alle aree di intervento;

     c) dell'esigenza di favorire, nell'opportuna diversificazione delle iniziative, la realizzazione di progetti integrati di cooperazione tecnica.

     Il Comitato può inoltre formulare pareri e proposte in ordine:

     1) all'unificazione o all'integrazione complementare di iniziative anche di diversa competenza, pubblica o privata, nazionale o multilaterale, al fine del potenziamento degli interventi di cooperazione tecnica;

     2) a linee di programmazione a lungo termine, sollecitando l'adozione di misure, amministrative o legislative, idonee a realizzarle;

     3) al graduale raggiungimento, rispettivamente da parte del settore pubblico o privato, dei livelli di cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo indicati e concordati nelle competenti sedi internazionali;

     4) ad ogni altra questione avente diretta od indiretta connessione con i problemi della cooperazione tecnica, sulla quale il Ministro per gli affari esteri ritenga di dover sentire il comitato stesso.

     Il Comitato può infine collaborare nello studio di iniziative rivolte: a promuovere nell'opinione pubblica interna l'interesse ai problemi della cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo e a diffondere in detti Paesi aggiornate conoscenze sulle prospettive di sviluppo della cooperazione tecnica italiana; a promuovere la partecipazione dei volontari in servizio civile all'attuazione dei programmi di cooperazione tecnica; ad assicurare il regolare svolgimento di detto servizio.

 

          Art. 5.

     Il Ministero degli affari esteri, per il raggiungimento delle finalità della presente legge e sulla base degli indirizzi di coordinamento di cui al primo comma dell'art. 3, adotta le seguenti iniziative:

     a) invia nei Paesi in via di sviluppo, d'intesa con i Paesi interessati esperti, consiglieri, tecnici ed istruttori dipendenti da amministrazioni statali, da enti pubblici o da privati, oppure assunti con contratto a termine di diritto privato, secondo le disposizioni del titolo II della presente legge;

     b) cura la formazione e l'addestramento di volontari in servizio civile, sia direttamente, sia mediante la stipula di apposite convenzioni con enti e organizzazioni riconosciuti idonei ai sensi dell'art. 30 della presente legge; favorisce l'impiego dei volontari nell'attuazione dei programmi di cooperazione tecnica e ne tutela l'attività secondo le disposizioni del titolo III della presente legge;

     c) favorisce la formazione tecnico-scientifica e professionale dei cittadini dei Paesi in via di sviluppo promuovendo, mediante convenzioni con università, enti ed organizzazioni qualificati, corsi di studio, di specializzazione, di addestramento, seminari di ricerca e di sperimentazione, da attuarsi in linea di massima in detti Paesi; allo stesso scopo può anche concedere borse di studio o di tirocinio e, occorrendo, altri sussidi idonei a favorire la frequenza degli studi in Italia o nel Paese di appartenenza, o anche in altri Paesi nei quali funzionino adeguate istituzioni e può altresì concorrere all'istituzione e al potenziamento di facoltà di studi, di istituti, di scuole e di centri di formazione e di addestramento professionale;

     d) favorisce, su richiesta dei Paesi interessati, l'organizzazione di programmi di formazione specifica in particolare per il personale dei servizi statali o degli enti pubblici di detti Paesi. A tal fine, d'intesa con le amministrazioni interessate, oltre ad inviare missioni nei citati Paesi, agevola anche mediante la concessione di borse di studio o di tirocinio e di altri sussidi la frequenza del suddetto personale ad istituti o scuole di amministrazioni dello Stato italiano. Si applicano allo scopo le disposizioni della legge 3 dicembre 1970, n. 995, le quali vengono estese alle amministrazioni statali interessate. La relativa spesa fa carico sugli stanziamenti autorizzati dalla presente legge;

     e) concorre, d'intesa con i Paesi interessati, alla promozione di iniziative volte all'ammodernamento e potenziamento delle strutture organizzative, ambientali, sanitarie e sociali e allo sviluppo dei Paesi stessi.

     A tal fine, provvede, quando ciò sia previsto dall'intesa, alla fornitura di installazioni, attrezzature, materiali o servizi a condizioni agevolate o, in casi particolari, gratuite.

     Il Ministero degli affari esteri può acquistare direttamente i beni suindicati o avvalersi della cessione di essi da parte di enti pubblici ed operatori privati. I beni destinati alla cessione gratuita ai Paesi in via di sviluppo possono essere forniti anche da altre amministrazioni statali, per il tramite e d'intesa con il Ministero degli affari esteri mediante contestuale rimborso da parte di quest'ultimo del relativo importo, che verrà versato ad apposito capitolo dell'entrata, per essere riassegnato con decreti del Ministro per il tesoro ai bilanci delle amministrazioni cedenti;

     f) concorre, su richiesta dei Paesi interessati, alla realizzazione di studi di programmazione generale e specifica o riguardanti le prospettive di sviluppo e di diversificazione delle singole economie, alla predisposizione di piani regionali di sviluppo interessanti più Paesi, mediante l'invio di esperti e consiglieri o, in casi particolari, mediante la concessione di contributi in denaro agli enti specializzati a ciò incaricati;

     g) promuove, incoraggia e, ove necessario, sovvenziona su richiesta dei Paesi interessati, studi e progettazioni di esperti, tecnici, società ed imprese italiane o a prevalente partecipazione italiana interessanti lo sviluppo di detti Paesi;

     h) promuove o favorisce la partecipazione italiana a programmi di cooperazione tecnica realizzati da enti ed organismi internazionali;

     i) concede contributi in denaro ad enti, associazioni ed organismi nazionali riconosciuti idonei e che perseguano finalità di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;

     l) attua le misure necessarie per realizzare quanto previsto nel terzo comma dell'art. 4; assolve ad ogni altro compito di cooperazione tecnica determinato dalla legge.

     Alla concessione delle borse e dei sussidi contemplati nelle precedenti lettere c) e d), delle forniture gratuite di cui alla lettera e), delle sovvenzioni di cui alla lettera g), nonchè all'approvazione, alla revoca, alla conferma o alla modifica delle convenzioni di cui al primo comma dell'art. 9, il Ministero degli affari esteri provvede sentita una sezione speciale del Comitato consultivo misto, costituita con decreto del Ministro per gli affari esteri e composta di sette membri, tra i quali è compreso di diritto il rappresentante, in seno al Comitato, del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; gli altri componenti sono scelti in ragione di due per ciascuna delle categorie di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 3, primo comma.

 

          Art. 6.

     All'approvazione dei programmi operativi elaborati dal Servizio di cui all'art. 7, alla ripartizione dei mezzi finanziari tra le diverse iniziative di cooperazione tecnica, alle deliberazioni concernenti la concessione di finanziamenti e contributi, alle determinazioni concernenti la stipula, la modifica e la revoca di convenzioni da parte del Servizio predetto, ed all'approvazione di consuntivi di spese del Servizio stesso, provvede un Comitato direzionale costituito nelle forme previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     Il Comitato direzionale è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario delegato e, in assenza, dal titolare della Direzione generale di cui al successivo art. 7; esercita le funzioni di segretario il capo del Servizio indicato nello stesso articolo.

 

          Art. 7.

     Nell'ambito della direzione generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri, che assume la denominazione di Direzione generale per la cooperazione culturale, scientifica e tecnica, è istituito un apposito Servizio per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo. Il Servizio esplica le attività di competenza del Ministero stesso nella materia oggetto della presente legge; vigila, anche mediante l'invio in missione di propri funzionari, sull'attività di cooperazione tecnica per assicurarne il regolare svolgimento; esercita il controllo sulle attività affidate ad enti e istituti specializzati ai sensi dell'art. 9.

     Al Servizio è preposto un funzionario di grado non inferiore a quello di inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di seconda classe. Per esigenze eccezionali può essere incaricato di reggere in via temporanea il Servizio un consigliere d'ambasciata.

     L'ordinamento del Servizio è stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri nei modi previsti dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     Possono essere addetti al Servizio, con decreto del Ministro per gli affari esteri, previo parere della sezione speciale del Comitato consultivo misto di cui all'ultimo comma dell'art. 5, dipendenti statali o di enti pubblici od estranei all'amministrazione dello Stato, nel limite massimo di venticinque unità, per attendere ad incarichi di consulenza, di studio, di ricerca e di documentazione, da svolgere anche all'estero, nonchè per attendere a mansioni amministrative e tecniche.

     Al personale di cui al precedente comma e attribuito il trattamento economico nella misura e con i criteri previsti dall'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Se trattasi di dipendenti dall'amministrazione dello Stato o da enti pubblici, tale personale è posto a disposizione del Ministero degli affari esteri, a carico del quale è posto il relativo trattamento economico che verrà corrisposto sui fondi di cui all'art. 39 della presente legge, in deroga all'art. 57, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quale risulta modificato dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

 

          Art. 8.

     I fondi stanziati con la presente legge sono gestiti dal Servizio per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo in conformità dei programmi allo scopo predisposti.

     Il capo del Servizio assume gli impegni di spesa fino al limite d'importo che sarà stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.

     In deroga al disposto dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, possono essere effettuate singole aperture di credito in favore del capo del Servizio, nel limite di lire due miliardi.

 

          Art. 9.

     Previo parere della sezione speciale del Comitato consultivo misto, di cui all'ultimo comma dell'art. 5, il capo del Servizio può stipulare convenzioni con enti e istituti, forniti di personalità giuridica, per la realizzazione di iniziative a carattere preferenzialmente specializzato previste nei programmi di cooperazione tecnica.

     Gli enti ed istituti specializzati di cui al comma precedente sono tenuti alla presentazione del rendiconto. Nessuna maggiore somma può essere concessa agli enti e istituti convenzionati, neppure a titolo di rimborso di maggiori spese sostenute per l'assolvimento dei compiti affidati, presumendosi di diritto, quando l'ente o l'istituto non si siano avvalsi della facoltà di recesso, che la relativa convenzione deve prevedere, la volontaria assunzione a loro carico delle maggiori spese sostenute.

     I risultati della gestione degli enti ed istituti convenzionati sono annualmente sottoposti all'esame del Comitato consultivo misto.

 

          Art. 10.

     Il Ministro per gli affari esteri presenta annualmente al Parlamento, unitamente allo stato di previsione della spesa, una relazione sull'attuazione della presente legge, inquadrata in un'informativa generale sulla collaborazione italiana con i Paesi in via di sviluppo, comprensiva delle forme di intervento contemplate nel secondo comma dell'art. 1.

 

Titolo II

PERSONALE IN SERVIZIO DI COOPERAZIONE TECNICA

 

Capo I

DISPOSIZIONI COMUNI

 

          Art. 11.

     Il Ministero degli affari esteri invia nei Paesi in via di sviluppo, ai sensi dell'art. 5, lettere a) ed f), esperti, tecnici, consiglieri ed istruttori appartenenti alle seguenti categorie:

     a) personale civile di ruolo dipendente dal Ministero stesso o da qualsiasi altra amministrazione statale o da enti pubblici, e personale militare in servizio permanente o delle categorie in congedo, richiamato o trattenuto in servizio, ovvero volontario in ferma o rafferma;

     b) personale assunto a tal fine dal Ministero stesso, o dagli enti e istituti specializzati di cui all'art. 9, con contratto di diritto privato a tempo determinato.

     Al personale suindicato può essere fornita, quando necessario, l'attrezzatura tecnico-strumentale indispensabile per l'adempimento dei propri compiti, nei modi indicati alla lettera e) dell'art. 5.

 

          Art. 12.

     Il personale inviato in servizio all'estero ai sensi dell'articolo precedente o dell'art. 14 è tenuto ad assolvere le mansioni affidategli in modo conforme alla dignità del proprio compito, astenendosi da ogni manifestazione suscettibile di nuocere alle buone relazioni tra l'Italia ed il Paese che lo ospita. Esso non può in alcun caso essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

     Detto personale dipende dal capo della rappresentanza italiana competente per territorio ai fini amministrativi e disciplinari, fatta salva la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che resta regolata dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza.

     Il capo della rappresentanza vigila altresì sull'attività e sul comportamento nel Paese ospitante del personale italiano autorizzato, ai sensi degli articoli 13 e 14, ultimo comma, della presente legge e di altre disposizioni legislative vigenti, ad assumere servizio alle dipendenze del Paese predetto, o degli enti e organismi internazionali operanti nel Paese medesimo.

 

          Art. 13.

     Per speciali esigenze di servizio, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dal quale l'impiegato dipende o che esercita la vigilanza sull'ente di appartenenza, può autorizzare il personale civile e militare, di cui alla lettera a) dell'art. 11, ed il personale con contratto di diritto privato, di cui alla lettera b) del medesimo articolo, ad assumere temporaneo impiego alle dirette dipendenze dei Paesi in via di sviluppo, o di enti ed organismi internazionali operanti per il progresso tecnico, economico, culturale e sociale di detti Paesi.

     Durante il servizio retribuito alle dipendenze del Paese straniero o degli enti ed organismi internazionali di cui sopra, cessa la corresponsione del trattamento a carico dello Stato o dell'ente italiano. Qualora il trattamento economico corrisposto dal Paese straniero o dall'ente od organismo internazionale sia inferiore al trattamento che spetterebbe al dipendente a carico dell'Amministrazione in base alle disposizioni della presente legge, è attribuito al dipendente stesso un assegno integrativo pari alla differenza tra i suddetti trattamenti. Tale assegno è riassorbito con gli eventuali miglioramenti disposti dal Paese straniero. Il personale suddetto conserva altresì il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali inerenti al rapporto contemplato rispettivamente nelle lettere a) e b) dell'art. 11, quando secondo la legislazione locale o in base al rapporto d'impiego con l'ente od organismo internazionale non abbia diritto a prestazioni corrispondenti per specie ed entità a quelle suindicate.

 

          Art. 14.

     Il Ministero degli affari esteri può disporre l'invio nei Paesi in via di sviluppo di esperti e tecnici dipendenti da associazioni, istituti, società ed imprese private in base a convenzioni appositamente stipulate, e sempre che vi sia l'espressa adesione del dipendente.

     Il Ministero può contribuire alle spese per l'invio e l'utilizzazione del personale indicato al precedente comma nella misura stabilita nella convenzione. Tale misura non può essere superiore per ciascun dipendente alla metà dell'indennità di servizio all'estero ed alla metà delle spese di viaggio e di trasporto, cui avrebbe diritto il personale di corrispondente qualificazione assunto dal Ministero con contratto di diritto privato.

     Il Ministero può inoltre assumere a proprio carico l'onere per assicurare al personale suddetto idonee prestazioni assistenziali e previdenziali.

     L'assunzione d'impiego o l'esercizio di funzioni da parte del personale di cui al primo comma, alle dirette dipendenze di Paesi in via di sviluppo o degli enti od organizzazioni internazionali operanti per il progresso tecnico, economico, culturale e sociale di detti Paesi, è subordinata ad autorizzazione del Ministero degli affari esteri, il quale può, con decorrenza dal momento in cui il nuovo rapporto ha inizio, rivedere la misura del contributo previsto dal precedente secondo comma, senza superare i limiti massimi ivi fissati.

 

          Art. 15.

     Salvo il caso contemplato nell'art. 13, il personale di cui alle lettere a) e b) dell'art. 11 non può percepire nel Paese di impiego, senza specifica autorizzazione del Ministero degli affari esteri, alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto dall'Amministrazione italiana, fuorchè il rimborso delle spese di trasferta per servizio ed il compenso per incarichi aggiuntivi di insegnamento o per prestazioni di lavoro straordinario.

     Ogni altra retribuzione aggiuntiva, ancorchè autorizzata dal Ministero, è computata in detrazione del trattamento corrisposto.

 

          Art. 16.

     Il Ministero degli affari esteri può svolgere, direttamente od a mezzo degli enti ed istituti specializzati di cui all'art. 9, speciali corsi preparatori di orientamento o di avviamento ai compiti di collaborazione tecnica per il personale da inviare presso i Paesi in via di sviluppo.

     I corsi possono essere organizzati di intesa con associazioni, enti, società a partecipazione statale, società ed imprese italiane che collaborino, nei modi previsti dalla presente legge, ai programmi di sviluppo dei Paesi ospitanti.

 

          Art. 17.

     Alla cessazione delle prestazioni di servizio il Ministero degli affari esteri rilascia su domanda degli interessati, ai fini della valutazione nella partecipazione a pubblici concorsi o per l'assunzione di impieghi privati, un attestato sulla durata del servizio all'estero, sulle mansioni ivi esercitate e sulla qualificazione di "ottimo", o "buono", o "normale" del servizio prestato.

     Con regolamento da emanare in attuazione della presente legge verranno specificati i benefici attribuiti ai fini suindicati, sentito il parere del Comitato consultivo misto.

     Il servizio d'insegnamento prestato in un Paese in via di sviluppo da docenti universitari e da cultori della materia assunti con contratto di diritto privato è considerato come titolo valutabile ad ogni effetto di legge ed ai fini dei concorsi universitari, secondo l'ordinamento dell'istruzione superiore.

 

Capo II

PERSONALE CIVILE DIPENDENTE

DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

E DA ENTI PUBBLICI E PERSONALE MILITARE

 

          Art. 18.

     Il personale indicato nell'art. 11, lettera a), può essere utilizzato nei limiti dei contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministeri interessati e vigilanti, nonchè gli enti pubblici per il personale da essi dipendente. I contingenti possono essere modificati nelle medesime forme.

     Nei limiti dei contingenti suindicati, il personale suddetto è messo a disposizione del Ministero degli affari esteri - Servizio per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo - con decreto del Ministro interessato o vigilante, di concerto con quello per gli affari esteri; per il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri, l'assegnazione al predetto Servizio è disposta con decreto del Ministro. La destinazione dei magistrati ordinari a disposizione del Ministero degli affari esteri è disposta dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, previo concerto con il Ministro per gli affari esteri e il Ministro per il tesoro. Il relativo provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Repubblica.

     Durante il collocamento a disposizione detto personale continua a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'interno, a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia, dell'indennità integrativa speciale, delle indennità inerenti a specifiche funzioni ed incarichi ovvero connesse a determinate condizioni ambientali, e comunque degli emolumenti legati all'effettiva prestazione di servizio.

     Le amministrazioni e gli enti suddetti provvederanno ad accreditare il relativo importo su un conto speciale intestato al capo del Servizio per la cooperazione tecnica del Ministero degli affari esteri.

     Nel decreto di collocamento a disposizione deve essere stabilita la durata dell'incarico, che non può essere inferiore a tre mesi, nè superiore a quattro anni.

     Il personale civile di ruolo è posto in soprannumero nei ruoli dell'amministrazione di appartenenza, trascorso un anno dal collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri. Il personale militare in servizio permanente effettivo è posto in soprannumero all'organico con il 1° gennaio dell'anno successivo alla data del collocamento a disposizione, quando nel relativo decreto la durata dell'incarico sia stabilita in misura non inferiore ad un anno. I posti in soprannumero sono riassorbiti, dopo la cessazione della causa che li ha determinati, con le prime vacanze disponibili nelle qualifiche cui si riferiscono.

 

          Art. 19.

     Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri preposti alla rispettiva vigilanza, sono determinati gli enti pubblici nel cui ordinamento del personale è introdotta di diritto la facoltà di collocamento a disposizione, ai sensi del precedente articolo, del personale dipendente, per incarichi di cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo.

     Gli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, possono altresì, compatibilmente con le esigenze di servizio, collocare in aspettativa per un periodo non superiore a tre anni personale medico e tecnico, da essi autorizzato a prestare attività in Paesi in via di sviluppo per compiti di cooperazione tecnica.

     Il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare docenti delle università italiane a usufruire di un congedo con assegni per la durata di 6 mesi, rinnovabile per non oltre un biennio, per esercitare l'insegnamento presso le facoltà di studi di cui alla lettera c) dell'art. 5.

 

          Art. 20.

     Salve diverse disposizioni particolari della presente legge, il servizio prestato in Paesi in via di sviluppo dal personale civile di cui alla lettera a) dell'art. 11 è equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera ed al trattamento di quiescenza, al servizio di istituto prestato nell'ambito delle rispettive amministrazioni di appartenenza.

     Al personale civile e militare di cui alla lettera a) dell'art. 11 si applica inoltre la disposizione dell'art. 144, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativa al computo del servizio prestato in residenze disagiate e particolarmente disagiate ai fini del trattamento di quiescenza. Per la determinazione delle predette residenze si fa riferimento al decreto di cui al primo comma del predetto art. 144, integrato, per i Paesi che non siano stati presi in considerazione nel decreto stesso, in quanto non vi risieda una Rappresentanza italiana, da successivi decreti emanati nelle medesime forme. Ai fini degli aumenti periodici di stipendio ogni trimestre completo di servizio prestato all'estero è valutato con la maggiorazione di un terzo.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli insegnanti e al personale docente di ruolo di ogni ordine e grado, che sia destinato a prestare servizio in scuole che funzionino nei Paesi suddetti o che dipendano da tali Paesi e da organismi o enti internazionali.

     Al personale militare continuano ad essere applicate le disposizioni vigenti, ai fini del primo comma del presente articolo e dell'ultimo comma dell'art. 24.

 

          Art. 21.

     Il personale civile e militare di cui alla lettera a) dell'art. 11, percepisce durante il servizio all'estero, oltre allo stipendio ed agli assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, un'indennità di servizio all'estero, costituita:

     a) dall'indennità-base di cui all'allegata tabella A

     b) da eventuali maggiorazioni determinate, per singoli Paesi o per singoli incarichi, secondo i coefficienti fissati per il personale delle Rappresentanze diplomatiche e consolari o, in mancanza di questi, secondo coefficienti da determinare ai sensi dell'art. 171, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     Al personale suindicato spetta anche un'indennità di prima sistemazione pari a una mensilità dell'indennità di servizio all'estero, semprechè la durata effettiva del servizio non sia inferiore a sei mesi. Se il servizio è di durata inferiore, l'indennità predetta è ridotta alla metà.

     Si applicano inoltre al predetto personale le disposizioni dei seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:

     1) art. 173, sugli aumenti per situazione di famiglia;

     2) art. 178, sul contributo spese per l'abitazione;

     3) art. 179, sulle provvidenze scolastiche;

     4) art. 207, sul decesso durante il servizio all'estero;

     5) art. 208, sull'indennizzo per danni;

     6) art. 209, sulle modalità di pagamento delle competenze e conguagli;

     7) art. 211, sull'assistenza sanitaria.

 

          Art. 22.

     Al personale civile e militare di cui all'art. 11, lettera a), spetta un congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque non inferiore a trentasei giorni all'anno. La durata del congedo ordinario è aumentata rispettivamente di quindici o di venti giorni per il personale impiegato in sedi disagiate o in sedi particolarmente disagiate.

     Durante il congedo ordinario è corrisposta al predetto personale l'indennità di servizio di cui all'art. 21.

     Al personale civile e militare di cui sopra spetta il pagamento delle spese di viaggio e di trasporto degli effetti, nei limiti ed alle condizioni di cui all'allegata tabella B.

     Il dipendente che sia destinato a prestare servizio in uno o più Paesi in via di sviluppo per un periodo non inferiore ad un anno, ha diritto al pagamento delle spese di cui al precedente comma, nei limiti e condizioni ivi previsti, anche per i familiari a carico.

     Ogni due anni di servizio continuativo spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio per congedo, per e dall'Italia, secondo le modalità di cui alla tabella B. Il diritto è acquisito dopo diciotto mesi, ancorchè i viaggi siano stati effettuati prima.

     La tabella B surrichiamata può essere revisionata con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 23.

     Il personale civile e militare di cui all'art. 11, lettera a), può essere inviato all'estero in temporanea missione di durata non superiore a tre mesi per la finalità di cui all'art. 1, dall'amministrazione od ente di appartenenza, d'intesa col Ministero degli affari esteri, sentito il parere della sezione speciale del Comitato consultivo misto di cui all'ultimo comma dell'art. 5.

     A detto personale è corrisposta dal Ministero degli affari esteri una indennità pari ad un trentesimo del trattamento economico previsto nel primo comma dell'art. 21 per ogni giorno di missione, oltre al rimborso delle spese di viaggio per sè, nei limiti ed alle condizioni di cui alla tabella B.

 

Capo III

PERSONALE A CONTRATTO

 

          Art. 24.

     Il contingente del personale di cui all'art. 11, lettera b), assunto direttamente con contratto di diritto privato è stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Nella medesima forma è stabilito il trattamento economico spettante per le diverse qualificazioni del suddetto personale, distinguendosi la retribuzione fondamentale dall'indennità di servizio all'estero, articolata come previsto nell'art. 21.

     Tale trattamento deve essere equiparato, per quanto possibile, al trattamento del personale di corrispondente qualificazione tecnica, inviato dalla amministrazione a prestare servizio nel medesimo Paese ai sensi dell'art. 11, lettera a).

     Il personale suddetto è iscritto, a carico del Ministero degli affari esteri, alle assicurazioni per la tubercolosi, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonchè all'assicurazione per le malattie - limitatamente alle prestazioni sanitarie - gestite dai competenti istituti previdenziali.

     I rapporti assicurativi di cui al precedente comma sono regolati da apposite convenzioni concluse con gli istituti assicuratori dal Ministero degli affari esteri, previa intesa col Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     I contributi per le assicurazioni sono commisurati ad apposite retribuzioni convenzionali, da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro.

     Con apposita convenzione da stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, il Ministero degli affari esteri provvede inoltre ad assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni dell'integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio o per causa di servizio, nonchè di un'indennità per il caso di morte durante il servizio o per causa di servizio, da corrispondere al coniuge non legalmente separato per sua colpa ed ai figli minori, o - in mancanza di essi - ad altra persona designata dal dipendente a contratto.

 

          Art. 25.

     Il contratto di cui all'art. 24 deve prevedere, oltre al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale:

     a) il pagamento delle spese di trasferimento e di rimpatrio;

     b) il godimento di ferie annuali retribuite;

     c) la corresponsione di un'indennità di prima sistemazione nella misura prevista nel secondo comma dell'art. 21;

     d) la corresponsione, nei casi di durata superiore a tre mesi, di un'indennità di fine contratto, in misura non inferiore a un dodicesimo dell'intero trattamento mensile per ogni mese di servizio prestato.

     Le condizioni generali del contratto sono determinate con deliberazione del Comitato direzionale, sentito il parere della sezione speciale del Comitato, di cui all'ultimo comma dell'art. 5.

 

Titolo III

PERSONALE IN SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVILE

 

          Art. 26.

     Sono considerati volontari in servizio civile, agli effetti della presente legge, i cittadini italiani di età non inferiore ai venti anni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie, oltre che di un'adeguata formazione e di idoneità fisica, assumono contrattualmente - prescindendo da fini di lucro o di carriera - un impegno di lavoro in Paesi in via di sviluppo per la durata di almeno due anni per l'esercizio di attività dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione tecnica:

     a) con i Paesi interessati, nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali conclusi dallo Stato italiano;

     b) con enti, associazioni od organismi italiani riconosciuti idonei ai sensi dell'art. 30, a condizione che i programmi da essi predisposti siano specificamente approvati dal Ministero degli affari esteri;

     c) con enti od organismi internazionali ai cui programmi lo Stato italiano partecipi o possa concorrere.

     Le qualificazioni professionali o di mestiere e le modalità di selezione, di formazione e di addestramento dei volontari verranno determinate con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il parere della sezione speciale del Comitato consultivo misto di cui all'art. 30.

 

          Art. 27.

     Il contratto di lavoro di cui all'articolo precedente deve prevedere:

     1) il programma di cooperazione tecnica nel quale si inserisce l'impegno di lavoro del volontario;

     2) il trattamento economico, che deve essere conforme allo spirito e alle finalità del volontariato e adeguato alle condizioni di vita del Paese ospitante;

     3) il godimento di ferie annuali retribuite che non possono superare la durata di 45 giorni nel biennio per i volontari di cui all'art. 33;

     4) il trattamento previdenziale ed assistenziale almeno per i casi di malattia, infortunio o morte. Per i volontari di cui alla lettera b) dell'art. 26 tali trattamenti previdenziali devono essere assicurati con l'iscrizione alle assicurazioni per la tubercolosi, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonchè all'assicurazione per le malattie - limitatamente alle prestazioni sanitarie - gestite dai competenti istituti previdenziali e con la stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale delle assicurazioni per la liquidazione dell'indennizzo e dell'indennità previsti nell'ultimo comma dell'art. 24. Ai suddetti rapporti assicurativi si applica il disposto del quinto e sesto comma del citato art. 24.

 

          Art. 28.

     In via eccezionale quando le condizioni di cui al n. 2) del primo comma dell'art. 27 siano giudicate inadeguate, l'onere per l'integrazione nel trattamento economico può essere assunto dallo Stato italiano con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro, sentito il parere della sezione speciale del Comitato consultivo misto di cui all'ultimo comma dell'art. 5.

     Nelle medesime forme può essere autorizzata l'assunzione a carico del Ministero degli affari esteri degli oneri per assicurare ai volontari di cui alle lettere a) e c) dell'art. 26, le prestazioni previdenziali ed assistenziali di cui all'art. 27, n. 4), per i casi di malattia, infortunio o morte, quando secondo la legislazione locale ed in base all'impegno di lavoro non abbiano diritto a prestazioni equivalenti.

     Il Ministero degli affari esteri può assumere a proprio carico l'onere contributivo per l'iscrizione dei volontari di cui alla lettera b) dell'art. 26 presso i competenti istituti previdenziali ed il premio per l'assicurazione con l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

 

          Art. 29.

     La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con la registrazione del contratto di cui all'art. 27 presso il competente Servizio del Ministero degli affari esteri.

     A tal fine il Servizio deve verificare la conformità del contratto alle prescrizioni indicate nell'art. 27, nonchè la ricorrenza delle condizioni e dei requisiti prescritti nell'art. 26. Per quanto riguarda la formazione, le modalità d'accertamento verranno definite con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentita la sezione speciale del Comitato consultivo misto, di cui al successivo articolo.

     Copia del contratto registrato è trasmessa dal Ministero degli affari esteri alla Rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'art. 32.

 

          Art. 30.

     Gli enti pubblici o privati, le associazioni e gli organismi che operano nei settori della formazione, dell'addestramento o della selezione dei volontari in servizio civile o che intendano realizzare propri programmi di cooperazione tecnica possono ottenere il riconoscimento di idoneità con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il parere di una speciale sezione del Comitato consultivo misto, costituita con decreto del Ministro per gli affari esteri e composta da nove membri, dei quali due sono scelti tra i membri del Comitato designati dalle associazioni o enti indicati nella lettera c) dell'art. 3 ed altri due tra quelli designati dalle Confederazioni sindacali ai sensi della stessa norma. Gli altri componenti sono i rappresentanti, in seno al Comitato, dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della pubblica istruzione, della difesa e del lavoro e previdenza sociale. Il riconoscimento di idoneità agli enti, associazioni ed organismi di cui sopra può essere dato a condizione che i medesimi risultino costituiti ai sensi degli articoli da 14 a 42 del codice civile, non perseguano finalità di lucro, diano adeguate garanzie in ordine alla formazione, all'addestramento ed alla selezione dei volontari o all'attuazione dei propri programmi, ed accettino i controlli che saranno all'uopo stabiliti dal Ministero degli affari esteri.

     Quando non trovi applicazione il disposto dell'art. 9, agli enti, associazioni ed organismi suindicati possono essere concessi, a sensi dell'art. 5, lettera i), sentito il parere della sezione speciale di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, contributi per l'informazione, la formazione, l'addestramento, la selezione, l'impiego dei volontari e per l'erogazione a favore di questi di sovvenzioni per spese di viaggio e di equipaggiamento.

     Quando i programmi di cooperazione tecnica predisposti dagli enti, associazioni ed organismi di cui al primo comma prevedono interventi pluriennali con l'impiego esclusivo o prevalente di volontari in servizio civile, può essere accordato, sentito il parere della sezione speciale del Comitato di cui all'ultimo comma dell'art. 5, un contributo fino al cinquanta per cento del costo complessivo del programma.

 

          Art. 31.

     Coloro ai quali sia riconosciuto, con la registrazione di cui all'articolo 29, la qualifica di volontario in servizio civile, hanno diritto:

     a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti da amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti del contingente stabilito con decreto di cui al primo comma dell'art. 18. Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza;

     b) ad un'indennità di reinserimento pari a lire 20.000 per ogni mese di servizio prestato, fino ad un ammontare complessivo non superiore a lire 500.000, escluso il caso previsto nella precedente lettera a) e quello previsto nell'art. 33. La misura dell'indennità ed il limite massimo complessivo di essa possono essere variati con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, sentito il parere della sezione speciale del Comitato consultivo misto di cui all'ultimo comma dell'art. 5.

     Quando l'indennità suddetta non sia prevista nel contratto o sia prevista in misura inferiore, essa è dovuta interamente o parzialmente dallo Stato italiano. In tal caso il competente Servizio del Ministero degli affari esteri provvede mensilmente all'accantonamento delle relative somme su un conto bancario vincolato, intestato ai singoli aventi diritto.

     I volontari in servizio civile che beneficiano del rinvio del servizio militare ai sensi dell'art. 33 hanno diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 309 e successive norme integrative, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva.

 

          Art. 32.

     I volontari in servizio civile sono soggetti alla vigilanza del capo della rappresentanza italiana competente per territorio, al quale devono denunziare l'inizio della loro attività di lavoro e comunicarne la cessazione, ai fini della convalida della qualifica conseguita con la registrazione di cui all'art. 29.

     Essi devono assolvere alle proprie mansioni con zelo e diligenza conformi all'impegno morale della loro missione, astenendosi da ogni manifestazione suscettibile di nuocere alle buone relazioni tra l'Italia e il Paese ospitante. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.

     In caso di inosservanza di quanto disposto nel primo comma o di grave mancanza, accertata nelle debite forme, ai doveri di cui al secondo comma, i volontari decadono dai diritti previsti nell'art. 26 e non possono fruire dei benefici previsti negli articoli 33 e 34; possono inoltre essere rimpatriati a cura della competente rappresentanza [1].

     Il Ministero degli affari esteri può inoltre disporre il rimpatrio dei volontari in servizio civile:

     a) quando amministrazioni od organismi, associazioni, enti per i quali essi prestano la loro opera in un determinato Paese cessino la propria attività o la riducano tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;

     b) quando le condizioni del Paese nel quale essi prestano la loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di essa.

     Si applica ai volontari in servizio civile il disposto dell'art. 17.

 

          Art. 33.

     I volontari in servizio civile, che prestino la loro opera in Paesi extra europei ai sensi dell'art. 26 e che debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva, possono in tempo di pace chiederne il rinvio al Ministero della difesa, il quale è autorizzato a concederlo per la durata del servizio all'estero nei limiti del contingente di cui all'art. 36 ed alla condizione che il richiedente sia stato sottoposto a visita medica ed arruolato.

     Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei Paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio militare hanno diritto ad ottenerne in tempo di pace la definitiva dispensa dal Ministero della difesa.

     La definitiva dispensa dal servizio militare è equiparata, agli effetti previsti dall'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, alla prestazione del servizio militare.

 

          Art. 34.

     Per essere ammessi al rinvio di cui al primo comma del precedente articolo, gli interessati devono, entro il trentesimo giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del proprio contingente o scaglione, presentare al Ministero della difesa, direttamente o per il tramite del competente Servizio del Ministero degli affari esteri, una domanda, corredata di copia del contratto di lavoro o di impiego di durata non inferiore ad un biennio, registrato dal Ministero degli affari esteri ai sensi dell'art. 29.

     Il Ministero della difesa, esaminati i titoli ed i requisiti di ogni richiedente, provvede in ordine alle domande di rinvio nei limiti dei contingenti di cui all'art. 36, dandone comunicazione al Ministero degli affari esteri.

     Entro sei mesi dall'accoglimento della domanda, l'interessato deve raggiungere il Paese di destinazione ed iniziarvi le proprie prestazioni, sotto pena di decadenza dal beneficio del rinvio.

 

          Art. 35.

     Per ottenere la definitiva dispensa dal servizio di leva gli interessati devono, entro sessanta giorni dal compimento del servizio civile in base al quale è stato accordato il rinvio, presentare al Ministero della difesa una domanda corredata da un certificato, rilasciato dalla rappresentanza competente per territorio o dal Ministero degli affari esteri, attestante il regolare espletamento del servizio di volontariato civile per la durata di almeno un biennio.

     Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si è impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di servizio, decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia, se l'interruzione avviene per i motivi di cui al quarto comma dell'art. 32 o per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione è proporzionalmente computato ai fini del compimento della ferma militare obbligatoria.

     Durante il periodo di sospensione dell'attività scolastica che ecceda la durata delle ferie consentita ai sensi dell'art. 27, n. 3), gli insegnanti in servizio di volontariato civile devono essere applicati, per il compimento del biennio prescritto nel secondo comma dell'art. 33, a compiti di cooperazione tecnica adeguati alla loro qualificazione, stabiliti d'intesa fra l'autorità presso la quale prestano la loro opera e la rappresentanza italiana competente per territorio.

 

          Art. 36.

     Il numero complessivo dei rinvii è determinato ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con quello per gli affari esteri, sentito il parere del Comitato consultivo misto di cui all'art. 3.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA SOMALIA

 

          Art. 37.

     Nel quadro della presente legge e nelle forme da essa previste, per la cooperazione con lo Stato somalo è fissato un volume di interventi di 2.720 milioni per ciascuno degli esercizi 1972, 1973 e 1974.

     I programmi concernenti la cooperazione tecnica con lo Stato somalo possono prevedere contribuzioni in denaro, da versare direttamente a favore del bilancio di detto Stato per le finalità di cui alla presente legge.

 

          Art. 38.

     Limitatamente all'esercizio finanziario 1971, lo stanziamento di 2 miliardi e 440 milioni previsti dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1967, numero 1376, iscritto nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'attuazione delle disposizioni della citata legge, è elevato a 2 miliardi e 940 milioni.

     Al maggiore onere di 500 milioni si provvede con riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1971.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 39.

     Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge sono autorizzate le seguenti spese: milioni 7.500 per l'anno 1972, milioni 8.500 per l'anno 1973, milioni 10.000 per l'anno 1974, milioni 11.000 per l'anno 1975, milioni 13.000 per l'anno 1976.

     Con lo stanziamento di cui sopra si provvede altresì alle spese per il funzionamento del Comitato consultivo misto di cui all'art. 3, per l'attrezzatura del Servizio di cui all'art. 7 e per la partecipazione e l'eventuale contribuzione italiana a congressi, conferenze e seminari sulla cooperazione tecnica e sul volontariato civile.

     Alla copertura della spesa di milioni 7.500 relativa all'anno 1972 si provvede mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Le somme non impegnate negli anni di competenza saranno utilizzate negli anni successivi.

 

          Art. 40.

     Salvo quanto disposto nell'art. 38, sono abrogate le disposizioni della legge 23 dicembre 1967, n. 1376, della legge 28 marzo 1968, n. 380, della legge 2 aprile 1968, n. 465, della legge 8 novembre 1966, n. 1033, della legge 21 aprile 1969, n. 168, e della legge 19 febbraio 1970, n. 75, nonchè ogni altra disposizione in materia di cooperazione tecnica contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

     Fino a quando non saranno emanate le norme di esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con la nuova disciplina, le norme emanate in esecuzione delle leggi di cui al precedente comma.

 

          Art. 41.

     Ai giovani che si trovino in servizio di volontariato civile alla data del 1° gennaio 1972, è attribuita la qualifica di volontario civile dal Ministero degli affari esteri in base all'accertamento del possesso dei requisiti e della ricorrenza delle condizioni previste dalle disposizioni che anteriormente regolavano detto servizio.

     A seguito dell'attribuzione della qualifica di volontario civile, agli interessati sono applicabili, a partire dalla data della sua entrata in vigore, i benefici della presente legge.

 

          Art. 42.

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1972.


[1] Comma così rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 7 marzo 1972, n. 63.