§ 46.11.20 - D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237.
Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.11 servizio di leva
Data:14/02/1964
Numero:237


Sommario
Art. 1.  Soggezione alla leva
Art. 2.  Soggezione alla leva di mare
Art. 3.  Formazione dei contingenti aeronautici di leva
Art. 4.  Riflessi nelle ammissioni a pubblici uffici
Art. 5.  Classi di leva
Art. 6.  Esclusione dal fare parte delle Forze armate
Art. 7.  Arruolamento degli idonei
Art. 8.  Iscrizione nei ruoli militari
Art. 9.  Obblighi di servizio
Art. 10.  Modalità per il soddisfacimento degli obblighi di servizio
Art. 11.  Dispensa dal compiere la ferma di leva
Art. 12.  Cancellazione dalle liste di leva di terra degli iscritti nelle liste della leva di mare
Art. 13.  Ripristino nella leva di terra degli iscritti nelle liste della leva di mare
Art. 14.  Ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi - Trasferimento dai ruoli di una Forza armata a quelli di altra Forza armata o Corpo armato dello Stato e viceversa
Art. 15.  Iscrizione nei ruoli dell'Esercito degli arruolati nei Corpi armati dello Stato
Art. 16.  Validità del servizio prestato presso i Corpi armati dello Stato
Art. 17.  Espatrio dei soggetti alla leva
Art. 18.  Espatrio dei militari in congedo
Art. 19.  Sospensione della facoltà di espatriare
Art. 20.  Imbarco su navi battenti bandiera estera dopo l'apertura della leva
Art. 21.  Imbarco di iscritti e di militari in congedo della Marina militare su navi battenti bandiera estera
Art. 22.  Concessione di nulla osta per l'espatrio ai soggetti alla leva ed agli obblighi di servizio militare
Art. 23.  Autorità che sopraintende alla leva
Art. 24.  Organi del servizio della leva
Art. 25.  Competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria
Art. 26.  Competenza dei Consigli di leva
Art. 27.  Dislocazione, composizione e votazione dei Consigli di leva di terra
Art. 28.  Composizione e votazione del Consiglio di leva di mare
Art. 29.  Oneri gravanti sulle Amministrazioni comunali per il funzionamento dei Consigli di leva di terra
Art. 30.  Commissione consultiva di appello
Art. 31.  Uffici di leva
Art. 32.  Stato giuridico dei commissari di leva
Art. 33.  Organizzazione degli Uffici di leva di mare
Art. 34.  Obbligo di iscrizione sulle liste di leva
Art. 35.  Domicilio legale
Art. 36.  Accertamento dell'età
Art. 37.  Compilazione delle liste di leva
Art. 38.  Aggiornamento delle liste di leva
Art. 39.  Invio della lista di leva al commissario capo dell'Ufficio di leva
Art. 40.  Successivo aggiornamento delle liste di leva
Art. 41.  Aggiunzioni sulle liste della leva in corso da parte dei commissari di leva
Art. 42.  Note preparatorie
Art. 43.  Formazione delle liste di leva di mare - Reclami per la indebita inclusione
Art. 44.  Chiamata delle classi alla leva
Art. 45.  Sessione di leva
Art. 46.  Apertura della leva e provvedimenti relativi
Art. 47.  Pubblicazione del manifesto di chiamata alla leva
Art. 48.  Pubblicazione dell'elenco alfabetico degli iscritti chiamati alla leva
Art. 49.  Viaggio gratuito per gli iscritti di leva
Art. 50.  Sospensione dell'esame degli iscritti impediti
Art. 51.  Dilazioni da accordarsi agli iscritti marittimi
Art. 52.  Iscritti non idonei in modo permanente alla prestazione del servizio militare
Art. 53.  Annullabilità e revocabilità delle decisioni dei Consigli di leva
Art. 54.  Ricorsi alla magistratura ordinaria sulla regolarità degli arruolamenti
Art. 55.  Giudizio della magistratura ordinaria
Art. 56.  Iscritti di leva residenti all'estero
Art. 57.  Presentazione degli iscritti al Consiglio di leva
Art. 58.  Somministrazione di vitto e alloggio agli iscritti di leva
Art. 59.  Verifica della lista di leva
Art. 60.  Aggiornamento delle liste di leva
Art. 61.  Decisioni del Consiglio di leva - Obblighi dei militari in congedo illimitato provvisorio - Arruolamento senza visita per gli ammessi a dispensa, ritardi e rinvii
Art. 62.  Riforma senza visita degli iscritti affetti da imperfezioni infermità gravi e permanenti
Art. 63.  Presentazione degli iscritti al Consiglio di leva di mare
Art. 64.  Esame personale degli iscritti - Deliberazioni del Consiglio di leva di mare
Art. 65.  Computo nella leva dei volontari in servizio nel C.E.M.M.
Art. 66.  Avviamento alle armi degli arruolati
Art. 67.  Riforme
Art. 68.  Riforma senza esame personale
Art. 69.  Rivedibilità
Art. 70.  Invio in osservazione degli iscritti di leva
Art. 71.  Limite di statura per l'idoneità
Art. 72.  Dichiarazione di riforma o di rivedibilità
Art. 73.  Eventuale ratifica dei giudizi di riforma o di rivedibilità
Art. 74.  Riforma e inabilità temporanea dei militari alle armi od in congedo
Art. 75.  Revocabilità delle decisioni di riforma dei militari alle armi od in congedo
Art. 76.  Chiamata a visita di revisione dei riformati
Art. 77.  Ferme di leva e conservazione del posto di lavoro
Art. 78.  Periodo di tempo in cui ha luogo la chiamata alle armi
Art. 79.  Chiamata alle armi dei riformati in seguito a visita di revisione
Art. 80.  Definizione della ferma di leva
Art. 81.  Durata della ferma di leva
Art. 82.  Decorrenza della ferma di leva
Art. 83.  Tempo non computabile nella ferma di leva
Art. 84.  Obbligo di volo per i militari dell'Aeronautica
Art. 85.  Studenti e laureati delle Università e degli Istituti di istruzione superiore o equipollente
Art. 86.  Studenti di Istituti di istruzione di secondo grado
Art. 86 bis. 
Art. 87.  Cessazione del titolo al ritardo della prestazione del servizio
Art. 88.  Rinvio della prestazione del servizio militare agli addetti al governo di aziende agricole industriali e commerciali
Art. 89.  Rinvio della prestazione del servizio militare agli arruolatiche abbiano un fratello alle armi
Art. 90.  Rinvio della prestazione del servizio militare di fratelli che debbano presentarsi contemporaneamente alle armi
Art. 91.  Situazioni particolari che danno luogo alla eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva
Art. 92.  Norme particolari per gli arruolati che si trovano nelle condizioni previste per ottenere l'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva nei casi indicati nel primo comma dell'art. 91
Art. 93.  Persone da considerarsi inesistenti in famiglia
Art. 94.  Figli naturali
Art. 95.  Figli adottivi ed affiliati
Art. 96.  Condizioni per la concessione dell'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva
Art. 97.  Termine per comprovare i titoli
Art. 98.  Revoca dell'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva
Art. 99.  Persona che deve richiedere l'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva
Art. 100.  Dispensa per gli arruolati in particolari posizioni
Art. 101.  Dispensa per gli stranieri che acquistano la cittadinanza italiana
Art. 102.  Dispensa dal presentarsi alle armi per i militari residenti all'estero
Art. 103.  Rimpatrio definitivo di militari residenti all'estero
Art. 104.  Temporaneo rimpatrio dei militari dispensati perché residenti all'estero
Art. 105.  Congedo anticipato a domanda
Art. 106.  Congedo anticipato di autorità
Art. 107.  Riduzione di servizio agli ufficiali ed agli aspiranti in servizio di leva
Art. 108.  Riduzione di servizio ai militari già allievi delle Accademie militari
Art. 109.  Disposizioni speciali in materia ecclesiastica
Art. 110.  Trattenimenti e riassunzioni in servizio
Art. 111.  Ferme volontarie e rafferme
Art. 112.  Validità della ferma volontaria ai fini della ferma di leva
Art. 113.  Congedo illimitato e congedo assoluto
Art. 114.  Ritardo del congedo ai militari che scontano punizioni disciplinari
Art. 115.  Ritardi nei congedamenti - Maggiori vincoli di servizio per i militari
Art. 116.  Sospensione dell'invio in congedo o del ripristino nella leva di terra in occasione della mobilitazione
Art. 117.  Obblighi dei sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato di notificare i cambiamenti di residenza e gli espatrii
Art. 118.  Matrimonio dei militari in congedo
Art. 119.  Richiamo in servizio dei militari di truppa in congedo illimitato
Art. 120.  Militari di truppa che prestarono servizionei Corpi armati dello Stato
Art. 121.  Esclusione dal richiamo dei militari in particolari condizioni di famiglia
Art. 122.  Esenzioni o ritardi dal richiamo
Art. 123.  Ritardi nella presentazione alle armi di militari imbarcati
Art. 124.  Chiamata di controllo della forza in congedo
Art. 125.  Arruolamenti eccezionali all'estero
Art. 126.  Determinazione della quarta parte degli equipaggi mercantili
Art. 127.  Congedamento dei marinai arruolati eccezionalmente. Indennità e rimborsi
Art. 128.  Omissione dalle liste di leva
Art. 129.  Omissione, indebita cancellazione dalle note preparatorie per la formazione delle liste di leva di mare o indebita inclusione nelle stesse
Art. 130.  Pene per omissione o indebita cancellazione dalle liste di leva
Art. 131.  Pene per omissione, indebita cancellazione o indebita inclusione delle note preparatorie per la formazione delle liste di leva
Art. 132.  Pene per i soggetti alla leva omessi, indebitamente cancellati o indebitamente inclusi nelle liste di leva e nelle note preparatorie
Art. 133.  Fraudolenta sostituzione di persona
Art. 134.  Reati commessi per sottrarsi agli obblighi del servizio militare
Art. 135.  Renitenza
Art. 136.  Liste dei renitenti
Art. 137.  Esame personale, eventuale denuncia, incorporazione dei renitenti
Art. 138.  Pene per i renitenti
Art. 139.  Ammissione dei renitenti all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva
Art. 140.  Esclusione dal beneficio dell'eventuale ammissione a dispensa dal compiere la ferma di leva
Art. 141.  Pene per i favoreggiatori dei renitenti
Art. 142.  Prescrizione
Art. 143.  Pene per i periti sanitari
Art. 144.  Responsabilità dei funzionari dello Stato per azioni contrastanti col presente decreto
Art. 145.  Punibilità dell'iscritto e del favoreggiatore colpevole di reati, ancorché non si trovi nel territorio della Repubblica
Art. 146.  Competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria
Art. 147.  Mancanza alla chiamata
Art. 148.  Militare in congedo che si sottrae all'arruolamento eccezionale
Art. 149.  Militari mancanti alla chiamata in attesa di giudizio
Art. 150.  Contravvenzioni per inadempienze circa le dichiarazioni di residenza e le chiamate di controllo o per imbarco non autorizzato su navi di bandiera estera
Art. 151.  Conversione dell'ammenda in pena detentiva
Art. 152.  Cognizione delle contravvenzioni
Art. 153.  Contravvenzioni per coloro che ostacolino o traggano in inganno i Comandanti di porto e gli ufficiali designati alle operazioni di indagine e di controllo per l'inclusione nelle liste di leva di mare [...]
Art. 154.  Applicazione delle disposizioni delle leggi penali ordinarie
Art. 155.  Decorrenza per l'applicazione del presente decreto
Art. 156.  Durata della ferma di leva per i militari incorporati fino al 31 dic. 1964
Art. 157.  Proroga della legge sulla composizione dei Consigli di leva di terra
Art. 158.  Regolamento di esecuzione


§ 46.11.20 - D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237. [1]

Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica

(G.U. 5 maggio 1964, n. 110, S.O.)

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Soggezione alla leva

     Sono soggetti alla leva:

     a) i cittadini maschi dello Stato, anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età;

     b) coloro che, sebbene abbiano perduto la cittadinanza italiana, sono rimasti obbligati al servizio militare a tenore delle leggi vigenti in materia di cittadinanza [2];

     c) gli apolidi che abbiano stabilito la residenza nella Repubblica anche dopo la chiamata alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età.

     I giovani di cui alle precedenti lett. a), b) e c) sono soggetti alla leva di terra, salvo che si trovino nelle condizioni di cui al successivo art. 2, nel qual caso sono soggetti alla leva di mare.

 

          Art. 2. Soggezione alla leva di mare [3]

     Sono soggetti alla leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.) della Marina militare i giovani in possesso dei seguenti requisiti:

     1a) siano stati o siano iscritti tra il personale marittimo e della navigazione interna in base al codice della navigazione;

     1b) abbiano svolto o svolgano attività lavorativa nell'ambito del demanio marittimo quali titolari o dipendenti di imprese concessionarie di beni demaniali marittimi o di servizi portuali o di operazioni portuali o, comunque, soggetti alla vigilanza dei comandanti di porto - ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione - nell'esplicazione delle loro attività;

     1c) siano stati o siano iscritti a società o enti di sport nautici o di pesca subacque;

     2) abbiano appartenuto o appartengano a personale di qualsiasi categoria in servizio negli arsenali, nei cantieri e negli stabilimenti di lavoro e negli uffici di qualsiasi genere della Marina militare;

     3) siano stati o siano dipendenti da ditte che provvedono:

     a) alla costruzione, allestimento, arredamento e riparazione di navi e galleggianti di qualsiasi tipo;

     b) agli armamenti navali militari;

     c) alla costruzione, riparazione o forniture di caldaie, macchinari e in genere di materiale per l'allestimento od arredamento delle navi e galleggianti di qualsiasi tipo;

     4) siano stati o siano dipendenti da stabilimenti meccanici o industriali compresi nelle città o paesi costieri la cui produzione sia di preminente interesse marinaresco;

     5) abbiano lavorato o lavorino in tonnare o altri impianti di pesca fissi a terra, ovvero siano stati o siano dipendenti da industrie che producono materiale ed attrezzature di pesca di qualsiasi tipo;

     6) siano arruolati con ferma volontaria nel Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.) compresi gli arruolati volontari della guardia di finanza - contingente di mare;

     7) siano stati prosciolti dall'arruolamento volontario precedentemente contratto nella Marina militare o nella guardia di finanza - contingente di mare, salvo i casi di proscioglimento d'ufficio a seguito di condanna escludente dal servizio militare;

     8-a) siano diplomati aspiranti al comando di navi mercantili o aspiranti alla direzione macchine di navi mercantili, navalmeccanici, meccanici o costruttori navali;

     8-b) siano stati o siano iscritti a corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica, discipline nautiche o scienze economiche e marittime oppure negli istituti tecnici nautici o nelle scuole di avviamento professionale a tipo marinaro;

     9) siano stati o siano marinaretti di navi scuole;

     10) siano stati o siano allievi di scuole marittime, pescherecce o professionali per la maestranza marittima o di scuole a carattere marinaresco;

     11) siano stati o siano iscritti a corsi professionali dell'Associazione nazionale marinai d'Italia;

     12) abbiano richiesto o richiedano di prestare servizio militare in Marina;

     13) siano iscritti nelle liste dei comuni costieri.

     Fermo restando quanto previsto al numero 13) del precedente comma, la Marina militare forma i propri contingenti in misura proporzionale alla consistenza dei militari di leva autorizzati annualmente con legge di bilancio attingendo prioritariamente alle regioni Liguria, Toscana, Lazio, Sardegna, Puglia, Calabria e Sicilia ed iniziando dagli iscritti più anziani di ciascun mese di ogni trimestre di chiamata; per soddisfare le esigenze delle capitanerie di porto possono essere chiamati alla leva anche i cittadini residenti nei comuni costieri di regioni diverse da quelle precedentemente elencate. [4]

     Le operazioni di indagine e di controllo per l'individuazione di tutti coloro che, a norma del presente articolo, sono tenuti a prestare servizio militare di leva in Marina sono affidate, nelle varie giurisdizioni, ai rispettivi comandanti di porto oppure ad ufficiali appositamente designati dal Ministero della difesa.

 

          Art. 3. Formazione dei contingenti aeronautici di leva

     Per la formazione dei contingenti aeronautici di leva sarà osservata la seguente procedura fino a quando l'Aeronautica militare si avvarrà, per il reclutamento dei propri contingenti di leva, dell'organizzazione dell'Esercito e della Marina.

     Una percentuale degli arruolati della leva di terra viene assegnata annualmente all'Aeronautica militare per le proprie esigenze, in base a criteri fisio-psico-attitudinali ed a titoli di interesse aeronautico.

     (Omissis) [5].

     Le operazioni di formazione quantitativa e qualitativa dei contingenti aeronautici, nonché la designazione nominativa degli arruolati della leva di terra destinati a prestare il servizio militare in aeronautica, saranno svolte a cura di ufficiali periti selettori dell'Aeronautica militare.

     La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale è conferita dal Ministro per la difesa ad ufficiali che abbiano superato apposito corso.

     Per sopperire alle necessità dell'Aeronautica di elementi pratici del mare da adibirsi al servizio dei motoscafi ed ai servizi marinareschi in genere, la Marina militare fornirà annualmente all'Aeronautica, scegliendoli dal contingente di reclute della propria leva, un quantitativo di marinai, idonei allo scopo, che sarà determinato anno per anno, in relazione alle necessità dei servizi.

 

          Art. 4. Riflessi nelle ammissioni a pubblici uffici

     Nessun cittadino italiano soggetto all'obbligo della leva può essere ammesso a pubblico ufficio se non provi di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

 

          Art. 5. Classi di leva

     Ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno in cui nacque e perciò ciascuna classe comprende tutti i maschi nati dal primo all'ultimo giorno dell'anno cui la classe si riferisce.

     Il Ministro per la difesa ha però facoltà di disporre che siano iscritti nelle liste di una data classe, in tutti i Comuni della Repubblica o in parte di essi, sulla base delle segnalazioni dell'Istituto centrale di statistica, i cittadini nati nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello della classe cui si riferiscono le liste.

 

          Art. 6. Esclusione dal fare parte delle Forze armate

     Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte delle Forze armate coloro che, in applicazione della legge penale, sono incorsi nella interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera alla quale sia stato dato riconoscimento nello Stato.

 

          Art. 7. Arruolamento degli idonei

     Coloro che, nel concorso alla leva, siano stati riconosciuti, per condizioni fisiche, idonei al servizio alle armi, debbono essere arruolati nell'Esercito, nella Marina o nell'Aeronautica.

     Coloro che, all'atto del concorso alla leva della loro classe, risultano in servizio in una delle Forze armate, quali arruolati volontari, sono computati nel numero degli arruolati della classe stessa.

 

          Art. 8. Iscrizione nei ruoli militari

     Tutti gli arruolati sono iscritti nei ruoli militari della classe dell'anno in cui sono nati, anche se, in virtù della facoltà di cui al secondo comma dell'art. 5, siano stati iscritti nelle liste della classe dell'anno precedente.

 

          Art. 9. Obblighi di servizio

     Gli iscritti di leva arruolati sono personalmente obbligati al servizio militare dal giorno dell'arruolamento sino al:

     31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età, per l'Esercito;

     31 dicembre dell'anno in cui compiono il trentanovesimo anno di età, per la Marina; successivamente essi vengono trasferiti di autorità nei ruoli della forza in congedo dell'Esercito per seguire la sorte della loro classe di nascita;

     31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età, per l'Aeronautica, se trattasi di elementi nominati aiuto specialisti o aiuto specializzati. Tutti gli altri sono trasferiti nella forza in congedo dell'Esercito al 31 dic. dell'anno in cui compiono il venticinquesimo anno di età o dopo il compimento della ferma di leva, se trattasi di militari collocati in congedo illimitato dopo la data suddetta.

     Fanno eccezione gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa vincolati ad obblighi speciali, per i quali si applicano le leggi che particolarmente li riguardano.

 

          Art. 10. Modalità per il soddisfacimento degli obblighi di servizio

     L'obbligo del servizio militare si soddisfa parte sotto le armi, salvo le dispense dal compiere la ferma o le esenzioni dai richiami previste dal presente decreto e parte rimanendo a disposizione in congedo illimitato.

 

          Art. 11. Dispensa dal compiere la ferma di leva

     Non è ammessa dispensa dal compiere la ferma di leva se non nei casi determinati dalla legge e in quelli per i quali la legge dà espressa facoltà al ministro per la difesa.

 

          Art. 12. Cancellazione dalle liste di leva di terra degli iscritti nelle liste della leva di mare [6]

     Nelle liste di leva è apposta apposita annotazione a fianco dei nominativi dei giovani che, in possesso dei requisiti prescritti dal precedente articolo 4, sono soggetti alla leva per l'arruolamento nel C.E.M.M.. Tali giovani sono iscritti nelle note definitive di cui al successivo articolo 13.

 

          Art. 13. Ripristino nella leva di terra degli iscritti nelle liste della leva di mare [7]

     Sono cancellati dalle note definitive dei giovani soggetti alla leva per l'arruolamento nel C.E.M.M., con conseguente annullamento della relativa annotazione nelle liste di leva, gli iscritti:

     1) già arruolati nell'Esercito, nell'Aeronautica, nella guardia di finanza - contingente ordinario, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, o comunque incorporati in altri Corpi il cui servizio sia equiparato, per legge, a quello obbligatorio di leva;

     2) specialisti della montagna o soci della Federazione italiani sport invernali, del Club alpino italiano, dell'Alpenverein tesserati da almeno un anno, sempre che sia gli uni che gli altri abbiano svolto specifica attività agonistica o professionale nel settore della montagna, comprovata da idonea documentazione, e facciano domanda prima dell'arruolamento al competente ufficio di leva delle capitanerie di porto di prestare servizio nelle truppe alpine e ne siano riconosciuti idonei;

     3) in possesso dei titoli preferenziali per l'assegnazione ai contingenti aeronautici di cui all'art. 3 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (3);

     4) che, all'atto della chiamata alla leva, siano riformati;

     5) per i quali sia dimostrato il difetto di requisito per l'assoggettamento alla leva per l'Arruolamento nel C.E.M.M., o che comunque non siano ritenuti atti, per ragioni fisiche o professionali, a prestare servizio nella Marina militare;

     6) per i quali, per motivi di carattere eccezionale, il Ministro per la difesa determini la cancellazione dalle note definitive.

 

          Art. 14. Ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi - Trasferimento dai ruoli di una Forza armata a quelli di altra Forza armata o Corpo armato dello Stato e viceversa

     Sono compresi nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi:

     1) gli arruolati volontariamente nel Corpo stesso, prima dell'apertura della leva della loro classe di nascita, compresi gli arruolati volontari nella Guardia di finanza - contingente di mare;

     2) gli arruolati della leva di mare nel C.E.M.M.[8].

     Sono cancellati dai ruoli dell'Esercito e trasferiti nei ruoli del C.E.M.M.:

     1) gli iscritti ai corsi di laurea ed i laureati in ingegneria navale e meccanica; i reiscritti ai corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica provenienti da altri corsi di laurea; gli iscritti ai corsi e i laureati in discipline nautiche o scienze economiche e marittime presso l'Istituto superiore navale di Napoli, che risultino già arruolati di leva senza avere ancora prestato servizio di leva alle armi. I rettori delle Università e il direttore dell'Istituto predetto debbono fornire, sessione per sessione, alla Marina militare, su richiesta delle Capitanerie di porto, i nomi e le generalità dei giovani iscritti ai corsi delle Facoltà sopraindicate;

     2) coloro i quali, dopo il concorso alla leva di terra per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica, ottengono di prestare servizio nella Marina o nella Guardia di finanza - contingente di mare, ovvero conseguono il requisito di cui al titolo 1-a) del precedente articolo 4.[9].

     Sono cancellati dai ruoli del C.E.M.M. e trasferiti nei ruoli delle forze armate dello Stato:

     1) gli arruolati di leva di mare che, pur essendo riconosciuti idonei, non sono ritenuti atti, per ragioni fisiche o professionali, a prestare servizio nella Marina militare; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito;

     2) i militari di leva del C.E.M.M. quali, ottengono, ai sensi delle norme previste dall'ordinamento del C.E.M.M. e dello stato giuridico dei sottufficiali, il trasferimento nelle altre Forze armate per intraprendervi una carriera;

     3) i militari di leva C.E.M.M.i quali siano riformati, dopo aver prestato servizio per un periodo inferiore a tre mesi; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito;

     4) gli arruolati di leva e i militari in congedo illimitato eccedenti ai bisogni della Marina militare; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito;

     5) i militari in congedo, forniti di brevetto di pilota civile di secondo e terzo grado, i quali siano trasferiti, previo nulla osta del Ministero, nella forza in congedo dell'Aeronautica;

     6) i militari in servizio nella Guardia di finanza-contingente di mare, che ottengono il passaggio nel contingente ordinario del Corpo; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito;

     7) i militari in congedo illimitato i quali cessino di avere obblighi di servizio militare marittimo, in base alla disposizione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237[10].

     Può essere concesso ai militari in congedo del C.E.M.M. il nulla osta per il temporaneo arruolamento in altre Forze armate o Corpi armati dello Stato.

     I militari di cui al precedente comma restano iscritti nei ruoli del C.E.M.M., a disposizione della Marina militare, fino al compimento del trentaduesimo anno di età, se arruolati nei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza o degli agenti di custodia; fino al compimento del trentanovesimo anno di età, se arruolati nelle altre Forze armate.

     Può essere concesso ai militari in congedo del C.E.M.M., già appartenenti alla Guardia di finanza - contingente di mare, il nulla osta per l'arruolamento nel Corpo della guardia di finanza - contingente di mare o ordinario.

     Quelli che ottengono il nulla osta per l'arruolamento della Guardia di finanza - contingente di mare, restano iscritti nei ruoli del C.E.M.M.; quelli invece che ottengono il nulla osta per l'arruolamento nel contingente ordinario di detto Corpo sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito.

     Ai militari in congedo che aspirano a conseguire il grado di ufficiale di complemento in altre Forze armate dello Stato, oppure ad intraprendere la carriera in altra Forza armata o nei Corpi armati dello Stato, può essere concesso il nulla osta per la presentazione delle relative domande. Detti militari, qualora ottengano la nomina ad ufficiale o l'ammissione in carriera, sono trasferiti nei ruoli delle rispettive Forze armate o Corpi armati.

 

          Art. 15. Iscrizione nei ruoli dell'Esercito degli arruolati nei Corpi armati dello Stato

     Coloro che si arruolano nella Guardia di finanza - contingente ordinario, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e nel Corpo degli agenti di custodia, sono iscritti nei ruoli matricolari dell'Esercito, previa cancellazione, ove del caso, dalla lista di leva di mare.

 

          Art. 16. Validità del servizio prestato presso i Corpi armati dello Stato

     Il servizio prestato nella Guardia di finanza, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e nel Corpo degli agenti di custodia è considerato, per ogni effetto, come servizio militare, salvo quanto disposto dal successivo art. 83.

     Il servizio prestato quale allievo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 1 della legge 13 ott. 1950, n. 913, vale, a tutti gli effetti, come servizio militare di leva.

 

          Art. 17. Espatrio dei soggetti alla leva [11]

     A nessuna restrizione è soggetta la concessione del passaporto:

     a) ai giovani che espatriano per qualsiasi motivo, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui compiono il diciassettesimo anno di età, i quali regoleranno poi la loro posizione di leva nei modi stabiliti dal successivo art. 56;

     b) ai giovani che espatriano dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il diciassettesimo anno di età fino all'apertura della leva sulla loro classe di nascita, a scopo di lavoro, ovvero per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno degli Istituti cattolici all'estero, a tal uopo riconosciuti, ovvero in qualità di missionari cattolici.

     Analogo trattamento viene concesso agli iscritti che si recano all'estero nel periodo anzidetto per compiere un corso di studi presso Istituti superiori a carattere universitario. In proposito valgono le disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica per gli studenti universitari.

     Nei casi previsti dalla lettera b), la concessione del passaporto importa di per se stessa l'arruolamento dell'espatriato all'atto del suo concorso alla leva sempre quando egli si trovi di fatto ancora all'estero. Le autorità incaricate per il rilascio del passaporto debbono quindi avvertire il titolare che, laddove non si avvalga della facoltà di cui all'art. 56 per far constare una sua eventuale inabilità al servizio militare, sarà senz'altro, arruolato durante le operazioni di leva sulla propria classe.

     Non appena l'iscritto sia partito per l'estero, le autorità preposte alla sorveglianza degli espatrii nelle stazioni di confine, nei porti e negli aeroporti d'imbarco debbono subito notificare al competente Ufficio di leva, per gli iscritti alla leva di terra, ovvero all'Ufficio di leva di mare della Capitaneria di porto competente, per gli iscritti nelle note preparatorie delle liste di leva di mare e per gli iscritti nelle liste di leva di mare, le generalità dell'espatriato e la località verso cui è diretto.

     La concessione del passaporto ai giovani che intendono recarsi all'estero dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il diciassettesimo anno di età per scopi diversi da quelli indicati nella precedente lettera b) e nel secondo comma, oppure dopo l'apertura della leva sulla loro classe, per qualsiasi scopo, è soggetta alle restrizioni determinate dal regolamento.

 

          Art. 18. Espatrio dei militari in congedo

     E' libero l'espatrio dei militari che abbiano compiuto la ferma di leva o siano stati dispensati dal compierla.

     L'autorità che sopraintende all'espatrio, non appena il militare sia partito per l'estero, è tenuta a notificare al competente comando del Distretto militare, se trattasi di militare dell'Esercito, al comando della Capitaneria di porto competente, se trattasi di militare della Marina, ovvero al competente comando di Regione aerea, se trattasi di militare dell'Aeronautica, le generalità, la data di partenza e la località verso la quale è diretto l'espatriato.

 

          Art. 19. Sospensione della facoltà di espatriare

     La facoltà di espatriare, consentita agli iscritti di leva ed ai militari in congedo per effetto delle disposizioni contenute negli articoli precedenti, può, in circostanze eccezionali, essere temporaneamente sospesa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro per la difesa.

 

          Art. 20. Imbarco su navi battenti bandiera estera dopo l'apertura della leva

     Il ministro per la difesa può:

     a) autorizzare l'imbarco su navi battenti bandiera estera degli iscritti, dopo l'apertura della leva della loro classe, e degli arruolati che non abbiano iniziato o completato la ferma di leva;

     b) delegare le Capitanerie di porto per il rilascio dei relativi permessi.

     Per gli iscritti suddetti imbarcati su navi battenti bandiera estera valgono le disposizioni di cui al quarto e quinto comma del precedente art. 17.

 

          Art. 21. Imbarco di iscritti e di militari in congedo della Marina militare su navi battenti bandiera estera

     Gli iscritti nelle note preparatorie o nelle liste della leva di mare ed i militari in congedo della Marina militare, per potersi imbarcare su navi battenti bandiera estera, debbono ottenere il nulla osta delle autorità marittime.

     Le autorità portuarie (Capitanerie di porto ed Uffici circondariali marittimi), in Patria, e quelle consolari, all'estero, possono rilasciare, per delegazione del Ministro per la difesa, permessi d'imbarco su navi di bandiera estera.

     Tali permessi hanno la durata di due anni e sono rinnovabili.

     Le autorità che rilasciano o rinnovano il nulla osta di cui sopra, debbono comunicare alle competenti Capitanerie di porto le notizie relative al rilascio o al rinnovo del nulla osta stesso, nonché il domicilio, la residenza o il recapito della famiglia degli interessati.

     I militari in congedo del C.E.M.M. che non si imbarchino entro sei mesi dalla data di concessione del permesso avuto, devono darne comunicazione all'autorità che rilasciò il nulla osta.

     I trasgressori saranno passibili delle sanzioni di cui all'art. 150.

 

          Art. 22. Concessione di nulla osta per l'espatrio ai soggetti alla leva ed agli obblighi di servizio militare

     L'espatrio degli iscritti dopo l'apertura della loro leva, ovvero dopo l'arruolamento, come pure l'espatrio dei militari che non abbiano ancora compiuto la ferma di leva, può essere autorizzato per determinazione del ministro per la difesa o delle autorità dipendenti all'uopo delegate.

 

Titolo I

LA LEVA MILITARE

 

Capo I

ORGANI DEL SERVIZIO DELLA LEVA

 

Sezione I

GENERALITA'

 

          Art. 23. Autorità che sopraintende alla leva [12]

     [Il ministro della difesa provvede a sopraintendere a tutte le operazioni della leva militare, avvalendosi, quale organo di amministrazione diretta, della Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari.]

 

          Art. 24. Organi del servizio della leva [13]

     1. Sono organi del servizio della leva nel territorio della Repubblica gli uffici di leva ed i consigli di leva, che dipendono, per quanto riguarda le funzioni ad essa demandate dal presente decreto, dalla Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari.

     2. All'estero il servizio di leva è demandato alle autorità diplomatiche e consolari.

 

          Art. 25. Competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria

     Spetta all'autorità giudiziaria ordinaria:

     a) conoscere delle infrazioni al presente decreto per le quali si possa far luogo ad applicazione di pena e che non siano espressamente attribuite all'autorità giudiziaria militare;

     b) definire le questioni di controversa cittadinanza, di domicilio e di età;

     c) pronunciare su contesi diritti civili o di filiazione.

 

          Art. 26. Competenza dei Consigli di leva

     Le operazioni della leva e le decisioni che non siano di competenza dell'autorità giudiziaria in conformità del precedente art. 25 sono attribuite ai Consigli di leva competenti per territorio, per quanto concerne la leva di terra, ed ai Consigli di leva di mare, in ciascun capoluogo di Compartimento, per quanto concerne la leva di mare.

 

Sezione II

I CONSIGLI DI LEVA

 

          Art. 27. Dislocazione, composizione e votazione dei Consigli di leva di terra [14]

     Il numero, le sedi ed il territorio di competenza dei consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica sono quelli stabiliti nella tabella A allegata al D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237.

     Tali consigli sono composti:

     a) da un commissario di leva, presidente;

     b) ha due ufficiali in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, periti selettori attitudinali, membri;

     c) dal sindaco del comune degli iscritti che debbono presentarsi o da un suo delegato, assistito dal segretario comunale;

     d) da un ufficiale con funzioni di relatore e segretario senza voto.

     Il consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia[15].

     In tempo di guerra, o in contingenze straordinarie, il Ministro per la difesa ha facoltà di disporre che la presidenza del consiglio di leva sia assunta da personale non appartenente al ruolo organico dei commissari di leva.

     Il consiglio, con l'assistenza di un gruppo di periti selettori attitudinali, accerta il grado di idoneità somatico-funzionale e psico-attitudinale dei giovani all'impiego in incarichi del servizio militare.

     Fanno parte di detto gruppo di periti ufficiali medici ed ufficiali delle varie armi e dei servizi, nel numero che sarà determinato dal Ministro per la difesa in relazione alla entità del contingente che ogni consiglio di leva deve annualmente esaminare.

     Il capo nucleo selettore è il perito sanitario del consiglio di leva.

     La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale è conferita dal Ministro per la difesa agli ufficiali che abbiano superato apposito corso.

     Il consiglio di leva decide a maggioranza di voti. A parità di voti prevale il voto del presidente, salvo che la decisione riguardi l'idoneità fisica al servizio militare, nel qual caso prevale il voto conforme al parere del perito sanitario. L'intervento di tre membri, compreso tra questi il presidente, rende valide le decisioni.

     Le sedute dei consigli di leva sono pubbliche e vi partecipa, con funzione consultiva, un ufficiale dei carabinieri.

 

          Art. 28. Composizione e votazione del Consiglio di leva di mare [16]

     Il numero, le sedi ed il territorio di competenza dei consigli di leva per l'arruolamento nel C.E.M.M. sono quelli stabiliti nella tabella allegata alla presente legge.

     I consigli di leva sono composti:

     a) da un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto, designato dal Ministro della difesa, presidente[17];

     b) da un ufficiale di porto del compartimento marittimo, di grado non inferiore a tenente di vascello, perito selettore attitudinale, membro;

     c) da un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, perito selettore attitudinale, membro;

     d) da un ufficiale del compartimento marittimo, con funzioni di relatore e segretario senza voto.

     Il consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia[18].

     Il consiglio di leva, assistito da un ufficiale medico della Marina militare quale perito sanitario e da un gruppo di ufficiali periti selettori della stessa forza armata, sulla base di apposite prove ed esami preventivamente stabiliti, accerta il grado di idoneità somatico-funzionale e psico-attitudinale degli iscritti di leva e predesigna i giovani riconosciuti idonei ed atti a prestare servizio nella Marina militare per le varie categorie, specialità ed abilitazioni del C.E.M.M.. I giovani riconosciuti idonei ma non atti per ragioni fisiche o professionali all'arruolamento nella predetta forza armata, previa selezione effettuata da ufficiali periti selettori dell'Esercito, sono predesignati per le varie armi, servizi e gruppi d'incarichi dell'Esercito.

     Il numero dei peeriti selettori è determinato dal Ministro per la difesa in relazione all'entità del contingente che ogni consiglio di leva deve esaminare annualmente. La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale è conferita dal Ministro per la difesa agli ufficiali che abbiano superato apposito corso.

     Le decisioni del consiglio di leva sono prese a maggioranza di voti.

     Le sedute del consiglio di leva sono pubbliche.

 

          Art. 29. Oneri gravanti sulle Amministrazioni comunali per il funzionamento dei Consigli di leva di terra

     Le Amministrazioni comunali delle città ove hanno sede i Consigli di leva di terra provvedono a fornire i locali per le sedute dei Consigli stessi, gli oggetti di cancelleria e quanto è necessario per l'arredamento, la pulizia, il riscaldamento e l'illuminazione dei locali comunali suddetti.

     Le spese relative, comprese quelle del personale all'uopo occorrente, sono a carico delle Amministrazioni comunali.

 

Sezione III

RICORSI CONTRO LE DECISIONI DEI CONSIGLI DI LEVA

 

          Art. 30. Commissione consultiva di appello

     Contro le decisioni dei Consigli di leva è ammesso il ricorso al Ministro per la difesa entro novanta giorni dalla notifica delle decisioni stesse.

     Il Ministro può annullare o modificare le decisioni dei Consigli di leva, dopo sentito il parere di una Commissione così composta:

     a) il presidente della corte militare d'appello, presidente[19];

     b) un consigliere di Stato, membro;

     c) un magistrato con qualifica non superiore a quella di consigliere di Corte d'appello, membro;

     d) due ufficiali superiori dell'Esercito, membri, e un ufficiale inferiore dell'Esercito, segretario, per i ricorsi riguardanti l'Esercito;

     e) un ufficiale superiore della Marina, membro, ed un ufficiale inferiore della Marina, membro e segretario, per i ricorsi riguardanti la Marina;

     f) un ufficiale superiore dell'Aeronautica, membro, ed un ufficiale inferiore dell'Aeronautica, membro e segretario, per i ricorsi riguardanti l'Aeronautica.

     Per il caso di assenza o di impedimento dei componenti di cui al precedente comma, sono rispettivamente nominati supplenti:

     a) il magistrato militare di Cassazione più anziano fra i giudici della corte militare d'appello[20];

     b) un consigliere di Stato;

     c) un magistrato con qualifica non superiore a quella di consigliere di Corte d'appello;

     d) un ufficiale superiore designato in rappresentanza di ciascuna delle tre Forze armate.

     Per la validità dei pareri della Commissione è necessaria la presenza del presidente, del consigliere di Stato, del magistrato e degli ufficiali della Forza armata alla quale appartiene il ricorrente.

     Alle sedute della Commissione può intervenire, senza voto deliberativo, un consulente per ciascuna Forza armata.

     I ricorsi al Ministro non sospendono gli effetti delle decisioni impugnate.

     Ai componenti della Commissione, al segretario ed al consulente spetta, per ogni seduta, il gettone di presenza, in conformità delle disposizioni in vigore.

 

Sezione IV

GLI UFFICI DI LEVA ED I COMMISSARI DI LEVA PER LA LEVA DI TERRA

 

          Art. 31. Uffici di leva [21]

 

          Art. 32. Stato giuridico dei commissari di leva

     I ruoli organici dei commissari di leva, il loro reclutamento ed il loro trattamento economico e di carriera sono determinati dalle leggi relative a tale personale.

 

Sezione V

UFFICI DI LEVA DI MARE DELLE CAPITANERIE DI PORTO

 

          Art. 33. Organizzazione degli Uffici di leva di mare [22]

 

Capo II

FORMAZIONE DELLE LISTE DI LEVA

 

Sezione I

FORMAZIONE DELLE LISTE DI LEVA DA PARTE

DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

 

          Art. 34. Obbligo di iscrizione sulle liste di leva [23]

     Il 1° gennaio di ogni anno i capi delle Amministrazioni comunali devono, con apposito manifesto, render noto:

     ai giovani che nell'anno stesso compiono il diciassettesimo anno di età, il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati;

     ai genitori e tutori dei giovani predetti, l'obbligo di curarne l'iscrizione nella lista suddetta.

 

          Art. 35. Domicilio legale

     Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:

     1) i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune;

     2) i giovani ammogliati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro Comune;

     3) i giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio;

     4) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;

     5) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune;

     6) i giovani stranieri, anche se tali di origine, naturalizzati o no, residenti nel Comune.

     Agli effetti della iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il Comune dove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di siffatta designazione, il comune di Roma.

 

          Art. 36. Accertamento dell'età

     I giovani domiciliati nel Comune la cui data di nascita non possa accertarsi con documenti autentici e che siano reputati notoriamente di età che li renda soggetti alla leva debbono ugualmente essere iscritti sulle liste. Parimenti vi sono iscritti i giovani che, per età presunta, si presentano spontaneamente alla iscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore.

     I giovani di cui al presente articolo debbono però essere cancellati dalle liste, ed eventualmente anche dai ruoli, se, prima della loro incorporazione, venga a risultare che hanno età minore di quella presunta.

 

          Art. 37. Compilazione delle liste di leva

     La lista di leva è compilata a cura del capo dell'Amministrazione comunale, entro il mese di gennaio, sulle segnalazioni di cui all'art. 34 e sulle indagini da farsi sui registri dello stato civile, come pure in dipendenza di altri documenti ed informazioni.

     I giovani sono iscritti nelle liste di leva secondo l'ordine cronologico di nascita. A corredo della lista, le Amministrazioni comunali compilano altresì un elenco alfabetico dei giovani iscritti nella lista facendo riferimento al numero dell'iscrizione.

     Il primo del successivo mese di febbraio è pubblicato, a cura del capo dell'Amministrazione comunale, l'elenco dei giovani iscritti nella lista, elenco che dovrà rimanere per quindici giorni consecutivi.

 

          Art. 38. Aggiornamento delle liste di leva

     Nel corso dello stesso mese di febbraio il capo dell'Amministrazione comunale deve registrare tutte le osservazioni, le dichiarazioni e i reclami che gli vengono fatti per omissioni, per false indicazioni o per errori, quali che siano.

     Nel corso del mese di marzo la lista di leva deve essere posta al corrente con le nuove iscrizioni e cancellazioni che siano necessarie e debbono essere in essa introdotte tutte le modificazioni derivanti dalle osservazioni e reclami di cui al comma precedente.

     Tali operazioni sono compiute a cura del capo dell'Amministrazione comunale.

 

          Art. 39. Invio della lista di leva al commissario capo dell'Ufficio di leva [24]

     Compiute le operazioni di cui all'articolo 38 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, la lista è firmata dal capo dell'amministrazione comunale che ne fece l'esame e trasmessa per copia autentica, nei primi dieci giorni del mese di aprile, al capo dell'ufficio di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica competente per territorio, nonché, per i comuni costieri, anche al capo dell'ufficio di leva della capitaneria di porto competente per territorio.

 

          Art. 40. Successivo aggiornamento delle liste di leva [25]

     Dal momento della trasmissione della lista di leva di cui all'articolo precedente sino a quello della verifica cui all'art. 59 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, il capo dell'amministrazione comunale tiene conto, ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 41 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica e 12 della presente legge, tutte le modifiche relative alla situazione dei singoli iscritti, prende nota di ogni altra variazione cui possa andare soggetta la lista e provvede all'iscrizione degli omessi che si presentino spontaneamente, o vengano scoperti o denunciati.

 

          Art. 41. Aggiunzioni sulle liste della leva in corso da parte dei commissari di leva

     Sulle liste della leva in corso debbono aggiungersi:

     1) i rimandati per rivedibilità o per legali motivi alla leva in corso;

     2) gli omessi, appartenenti alla classe di cui è in corso la leva o a classi precedenti, in qualunque modo sia venuta a constare la loro omissione;

     3) i renitenti presentatisi spontaneamente od arrestati;

     4) i cancellati o riformati in leve anteriori, la cui cancellazione o riforma sia stata annullata ai sensi del successivo art. 53;

     5) coloro che acquistino la cittadinanza italiana dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età;

     6) gli apolidi i quali stabiliscano la residenza nel territorio della Repubblica dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età.

 

Sezione II

FORMAZIONE DELLE LISTE DI LEVA DI MARE DA PARTE

DEGLI UFFICI DI LEVA DI MARE DELLE CAPITANERIE DI PORTO

 

          Art. 42. Note preparatorie [26]

     Nel mese di febbraio di ciascun anno gli Uffici di leva di mare delle Capitanerie di porto iniziano la compilazione delle note preparatorie dei giovani soggetti alla leva di mare, a norma dell'art. 2 del presente decreto, regolarmente domiciliati nei comuni di propria giurisdizione, che nello stesso anno compiono il diciassettesimo anno di età.

 

          Art. 43. Formazione delle liste di leva di mare - Reclami per la indebita inclusione [27]

     A partire dal mese di maggio dell'anno in cui i giovani compiono il diciassettesimo anno di età, gli uffici di leva delle capitanerie di porto devono chiedere agli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica che nelle liste di leva, a fianco ai nominativi dei giovani iscritti nelle quote preparatorie, sia apposta l'annotazione indicante la soggezione degli stessi alla leva per l'arruolamento nel C.E.M.M..

     Effettuata tale annotazione, gli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica trasmettono agli uffici di leva delle capitanerie di porto la documentazione personale degli iscritti di cui al comma precedente.

 

Capo III

CHIAMATA ALLA LEVA, ESAME PERSONALE

ED ARRUOLAMENTO DEGLI ISCRITTI

 

Sezione I

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE TRE FORZE ARMATE

 

          Art. 44. Chiamata delle classi alla leva [28]

     (Omissis) [29]

     L'inizio delle operazioni di leva può essere anticipato in modo da rendere possibile l'applicazione del secondo o penultimo comma del successivo articolo 3.

     Quando contingenze straordinarie lo esigano, le classi possono essere chiamate alla leva anche prima dei termini suddetti.

 

          Art. 45. Sessione di leva [30]

     Le operazioni di leva per ogni singola classe si svolgono in un'unica sessione che ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

     Durante tale sessione, i consigli di leva ammettono, dopo esame delle relative domande, all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'articolo 22 della presente legge gli iscritti che vi abbiano titolo, previo arruolamento senza visita medica, qualora il Ministro per la difesa si avvalga della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'articolo 14.

     I distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto ammettono al ritardo o rinvio della prestazione del servizio militare, ai sensi degli artt. 19 e 20 della presente legge e 88, 89 e 90 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, gli arruolati che vi abbiano titolo.

     I giovani di cui al secondo comma che, ritenendosi inabili al servizio militare, desiderano essere sottoposti all'esame personale, debbono farne esplicita documentata richiesta.

     Per tutti gli altri che non hanno presentato domanda di ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva, i consigli di leva precedono al loro esame personale.

     Gli arruolati senza visita ai sensi del secondo comma del presente articolo saranno sottoposti a visita fisio-psico-attitudinale all'atto della loro chiamata alle armi, qualora siano tenuti a compiere la ferma di leva.

 

          Art. 46. Apertura della leva e provvedimenti relativi

     I presidenti dei Consigli di leva provvedono perché i rispettivi Consigli si riuniscano per proclamare l'apertura della leva, per determinare i giorni in cui gli iscritti dei vari Comuni compresi nella giurisdizione debbono presentarsi e per adottare quegli altri provvedimenti che possono assicurare il rapido svolgimento delle operazioni di leva.

 

          Art. 47. Pubblicazione del manifesto di chiamata alla leva

     I Consigli di leva fanno pubblicare in tutti i Comuni interessati compresi nel territorio della rispettiva giurisdizione, a mezzo degli Uffici di leva, di terra o di mare, ed a cura dei Comuni stessi, il manifesto, firmato dal presidente del Consiglio di leva, con il quale si ordina la leva e si indicano il luogo, il giorno e l'ora in cui si eseguiranno le varie operazioni.

 

          Art. 48. Pubblicazione dell'elenco alfabetico degli iscritti chiamati alla leva

     A cura del capo dell'Amministrazione comunale è pubblicato nell'albo pretorio l'elenco alfabetico degli iscritti chiamati alla leva negli stessi giorni di cui all'articolo precedente.

 

          Art. 49. Viaggio gratuito per gli iscritti di leva

     Gli iscritti residenti fuori del Comune ove ha sede il Consiglio di leva sono muniti, a cura dell'Ufficio di leva di terra o di mare competente, di apposita cartolina precetto che consente loro il viaggio gratuito di andata e ritorno sulle Ferrovie dello Stato e in concessione, sugli autoservizi di linea, nonché sui servizi extraurbani di navigazione interna e sulle linee marittime, dal luogo di residenza alla sede del Consiglio di leva.

 

          Art. 50. Sospensione dell'esame degli iscritti impediti

     Gli iscritti che, per qualsiasi legale motivo, non possono presentarsi all'esame personale prima della chiusura della leva, sono rimandati alle leve successive fino a che non sia cessato il motivo che dette luogo al loro rimando.

 

          Art. 51. Dilazioni da accordarsi agli iscritti marittimi

     Nel caso di legittimo impedimento a comprovare il diritto di passaggio alla leva di terra, i Consigli di leva di mare possono concedere agli iscritti dilazioni estensibili fino al termine della sessione di leva.

 

          Art. 52. Iscritti non idonei in modo permanente alla prestazione del servizio militare

     Prima dell'apertura della leva della loro classe, i giovani iscritti i quali comprovino di essere affetti da evidenti e gravi imperfezioni o da infermità gravi e permanenti, accertate da organi sanitari pubblici, possono ottenere in anticipo la definizione della loro posizione rispetto all'obbligo del servizio militare.

     All'uopo i giovani iscritti debbono rivolgere domanda all'ufficio di leva di terra o di mare competente, tramite l'Amministrazione comunale, entro novanta giorni dalla data della pubblicazione delle liste di leva.

     La domanda dovrà essere compilata secondo le modalità stabilite dal ministro per la difesa e corredata dei documenti prescritti.

 

          Art. 53. Annullabilità e revocabilità delle decisioni dei Consigli di leva

     Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva sono annullabili sino alla chiusura della leva; trascorso tale termine sono annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate in base a documenti falsi od infedeli o per corruzione.

     Le decisioni di riforma, pronunciate dai Consigli di leva sul conto di iscritti di leva, sono revocabili per determinazione del ministro per la difesa entro il termine di due anni, quando, in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che le motivarono non sussistono o siano cessate.

     Dopo tale termine, le decisioni di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili dietro esplicita richiesta dell'interessato, fino a quando egli abbia compiuto il quarantacinquesimo anno di età, se trattasi di riformato della leva di terra e fino al trentanovesimo anno di età, se trattasi di riformato della leva di mare.

     Le decisioni di riforma pronunciate per corruzione o per reati di procurata e simulata infermità, di cui all'art. 134, sono revocabili in ogni tempo.

     Le decisioni di ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva sono annullabili per determinazione del ministro per la difesa, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 30, fino alla chiusura della leva successiva a quella in cui furono pronunciate. Trascorso tale termine, oltre ai casi di revoca di cui all'art. 140, sono annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate in base a documenti falsi o infedeli o per corruzione.

 

          Art. 54. Ricorsi alla magistratura ordinaria sulla regolarità degli arruolamenti

     Allorquando gli iscritti, nei dieci giorni successivi al loro arruolamento, presentino ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria sulla legalità del medesimo per motivo di cittadinanza, di domicilio, di età, di diritti civili o di filiazione, sono tenuti sospesi, nei loro confronti, gli effetti dell'arruolamento sino all'emanazione della sentenza.

     Se il giudizio venga protratto oltre la chiusura della leva in corso i ricorrenti sono rimandati alla leva successiva in attesa dell'esito del giudizio stesso.

 

          Art. 55. Giudizio della magistratura ordinaria

     Le questioni di cui al precedente art. 54 sono giudicate con procedura di urgenza dal Tribunale nella cui giurisdizione siede il Consiglio di leva, in contraddittorio del presidente del Consiglio di leva.

     La decisione del Tribunale ha immediata esecuzione agli effetti dell'arruolamento. Contro la stessa è ammesso il ricorso in appello e contro la pronuncia della Corte di appello è ammesso il ricorso per Cassazione.

 

          Art. 56. Iscritti di leva residenti all'estero [31]

     Gli iscritti di leva residenti all'estero sono arruolati dal Consiglio di leva senza visita in base alle notifiche di cui all'art. 17, o in base a loro richiesta da farsi, durante la leva sulla loro classe, alle autorità diplomatiche o consolari.

     Essi hanno però facoltà di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le dette autorità diplomatiche o consolari, le quali, ove accertino la loro inabilità al servizio militare, ne danno notizia, pel tramite del ministero della difesa, ai Consigli di leva, al comando del Distretto militare o alla Capitaneria di porto competente, secondo che si tratti di iscritti di leva o di già arruolati.

     Gli iscritti di leva residenti all'estero, ivi nati o espatriati prima del diciassettesimo anno di età, possono, in tempo di pace, chiedere in qualsiasi momento di regolare la loro posizione di leva, o contraendo l'arruolamento senza visita, o sottoponendosi alla visita con le modalità e gli effetti di cui al comma precedente; in tali casi sono prosciolti in via amministrativa dalla nota di renitenza, nella quale siano eventualmente incorsi.

     Quelli di essi che rimpatriano sono prosciolti dalla nota di renitenza eventualmente pronunciata sul loro conto, soltanto se si presentino agli organi di leva entro trenta giorni dal loro rimpatrio.

     Gli iscritti di leva residenti all'estero, in caso di mobilitazione, sono obbligati a regolare la loro posizione all'estero o nella Repubblica con le modalità di cui sopra, entro trenta giorni dalla indetta mobilitazione; trascorso tale termine la dichiarazione di renitenza pronunciata a loro riguardo diviene definitiva a tutti gli effetti di legge.

 

Sezione II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA LEVA DI TERRA

 

          Art. 57. Presentazione degli iscritti al Consiglio di leva

     Alle sedute dei Consigli di leva hanno l'obbligo di intervenire, nei giorni designati, tutti gli iscritti, fatta eccezione:

     a) per coloro già riformati a seguito della definizione anticipata della loro posizione rispetto all'obbligo del servizio militare ai sensi degli articoli 52 e 62, lett. a);

     b) per coloro che si trovino nelle condizioni previste dal successivo art. 68;

     c) per coloro che debbono essere rimandati, giusta il precedente art. 50;

     d) per i residenti all'estero, per i quali valgono le disposizioni che particolarmente li riguardano;

     e) per coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma del successivo art. 61, ove il Ministro per la difesa si avvalga della facoltà ivi prevista.

     I non intervenuti senza legittimo motivo sono dichiarati renitenti, giusta il successivo art. 137.

 

          Art. 58. Somministrazione di vitto e alloggio agli iscritti di leva

     Gli iscritti sottoposti alle operazioni di leva ricevono il vitto da parte dell'Amministrazione militare, nonché una indennità ragguagliata alla paga giornaliera del soldato; a quelli di essi che provengono da località diversa da quella dove si svolgono le operazioni di leva, viene assicurato l'alloggio a cura dell'Amministrazione militare.

 

          Art. 59. Verifica della lista di leva

     All'inizio delle operazioni relative a ciascun Comune il Consiglio di leva procede alla verifica della lista di leva del Comune stesso.

 

          Art. 60. Aggiornamento delle liste di leva

     Il Consiglio di leva aggiunge sulla lista di ciascun Comune i nomi di coloro che i capi delle Amministrazioni comunali hanno ulteriormente iscritto e cancella i nomi di coloro la cui iscrizione riconosca irregolare.

     Il Consiglio di leva cancella, inoltre, gli iscritti che debbono concorrere alla leva di mare ai sensi del presente decreto.

 

          Art. 61. Decisioni del Consiglio di leva - Obblighi dei militari in congedo illimitato provvisorio - Arruolamento senza visita per gli ammessi a dispensa, ritardi e rinvii [32]

     Il consiglio di leva, dopo aver effettuato le operazioni di cui agli artt. 59 e 60 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237:

     a) cancella dalle liste di leva i deceduti;

     b) pronuncia l'esclusione di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica citato;

     c) [33]

     d) pronuncia la riforma senza visita di coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 52 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

     e) pronuncia la riforma o la rivedibilità di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal capo IV del citato decreto del Presidente della Repubblica;

     f) pronuncia l'arruolamento nell'Esercito di tutti coloro che risultino idonei al servizio militare, comprendendo fra gli idonei i già arruolati volontariamente;

     g) pronuncia l'arruolamento senza visita per gli iscritti che abbiano ottenuto l'ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'articolo 22 della presente legge qualora il Ministro per la difesa si avvalga della facoltà prevista dall'ultimo comma del presente articolo, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 13;

     h) pronuncia la dichiarazione di renitenza sia per gli iscritti che non si siano presentati senza giustificato motivo, sia per coloro che, pur essendosi presentati innanzi al consiglio di leva, rifiutano di sottoporsi all'esame personale; per questi ultimi pronuncerà altresì il loro arruolamento senza visita;

     i) invita pubblicamente i presenti, alla fine della seduta, a dichiarare se loro consti la omissione nelle liste di giovani che debbono concorrere alla leva e, sulle osservazioni o denunce ricevute, decide in conseguenza;

     l) fornisce al comandante del distretto militare, per gli arruolati nell'Esercito, gli elementi che debbono servire alla formazione dei ruoli matricolari e dei contingenti da chiamare alle armi.

     Gli iscritti di leva sono, dopo l'arruolamento, collocati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamate alle armi; possono però anche essere immediatamente avviati alle armi.

     Debbono, in ogni caso, essere avviati alle armi, subito dopo l'arruolamento, i renitenti arruolati e denunciati all'autorità giudiziaria i quali appartengono a classe o contingente o scaglione già chiamato alle armi, purché non abbiano titolo a dispensa, esenzione, rinvio o ritardo della prestazione del servizio.

     Il Ministro per la difesa ha la facoltà di dispensare dall'esame personale gli iscritti per i quali dal consiglio di leva sia stata accertata l'esistenza dei titoli idonei ad ottenere l'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva.

 

          Art. 62. Riforma senza visita degli iscritti affetti da imperfezioni infermità gravi e permanenti

     Durante le operazioni di leva per comune o per gruppi di comuni, il Consiglio di leva procede anche all'esame delle domande inoltrate, ai sensi del precedente art. 52, dai giovani degli stessi comuni appartenenti alla successiva classe di leva, pronunciando:

     a) la riforma senza esame personale di quelli che sulla base della documentazione presentata ai sensi del precitato art. 52 vengono riconosciuti affetti da evidenti e gravi imperfezioni o da infermità gravi e permanenti accertate da organi sanitari pubblici. Tali imperfezioni o infermità sono descritte nell'elenco di cui all'art. 67;

     b) il rinvio alla chiamata alla leva della loro classe in tutti gli altri casi.

 

Sezione III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA LEVA DI MARE

 

          Art. 63. Presentazione degli iscritti al Consiglio di leva di mare [34]

     Gli iscritti nelle note definitive hanno l'obbligo di presentarsi alla data e al consiglio di leva indicati nel precetto personale di chiamata alla leva; ai predetti iscritti si applicano le disposizioni di cui all'art. 58 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237.

     Gli iscritti che sono imbarcati su navi all'estero che fanno periodicamente ritorno nella Repubblica hanno l'obbligo di sbarcare al primo approdo nello Stato e di presentarsi al consiglio di leva per l'arruolamento nel C.E.M.M. più vicino al predetto approdo, nel termine di venti giorni dalla data di arrivo della nave.

     Le autorità diplomatiche o consolati all'estero possono impedire il passaggio da una nave all'altra di iscritti chiamati alla leva.

     I pescatori imbarcati su navi spedite e partite per campagne di pesca periodica possono ritardare la loro presentazione fino al termine della campagna stessa.

     Gli iscritti che non si presentano per giustificati motivi nel termine stabilito hanno l'obbligo di darne subito notizia all'ufficio di leva della capitaneria di porto competente e di regolare la propria posizione entro la data di chiusura della sessione di leva.

     Sono dispensati dal presentarsi al consiglio di leva per l'arruolamento nel C.E.M.M. gli iscritti che si trovano nelle condizioni stabilite dall'articolo 57 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237.

 

          Art. 64. Esame personale degli iscritti - Deliberazioni del Consiglio di leva di mare [35]

     Il consiglio di leva per l'arruolamento nel C.E.M.M., dopo aver verificato e chiuso le note definitive, prende in esame la posizione di ogni iscritto e delibera relativamente agli argomenti indicati nel precedente art. 14, escluse le lettere a), f) ed l), e nell'art. 62 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237.

     Inoltre delibera:

     a) la cancellazione dei deceduti dalle note definitive, dandone comunicazione all'ufficio di leva della capitaneria di porto competente, per i successivi adempimenti;

     b) la cancellazione dalle note definitive, con conseguente annullamento della relativa annotazione nelle liste di leva;

     1) degli iscritti di cui ai numeri 1), 4) 5) e 6 del precedente articolo 6;

     2) degli iscritti di cui ai numeri 2) e 3) del precedente articolo 6, previo esame di documentata domanda;

     c) il computo nella leva dei già arruolati volontariamente nel C.E.M.M. e nella guardia di finanza contingente di mare, ai sensi dell'articolo 65 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237;

     d) l'arruolamento nel C.E.M.M. degli idonei ed atti per la Marina militare ovvero l'arruolamento dei restanti idonei nell'Esercito.

     Il presidente del consiglio di leva, sulla base dei documenti in suo possesso, dispone la compilazione del documento matricolare dell'arruolato nel C.E.M.M. da parte dell'ufficio di leva della capitaneria di porto competente e fornisce al comandante del distretto militare, per gli arruolati nell'Esercito, gli elementi necessari alla formazione dei ruoli matricolari e dei contingenti da chiamare alle armi.

 

          Art. 65. Computo nella leva dei volontari in servizio nel C.E.M.M.

     Gli iscritti che all'atto della chiamata alla leva della loro classe siano in servizio quali arruolati volontariamente nel C.E.M.M. o nella Guardia di finanza - contingente di mare, in qualità di ufficiali, allievi dell'Accademia navale e militare del C.E.M.M. o della Guardia di finanza - contingente di mare, sono considerati come aventi soddisfatto l'obbligo della leva, salvo gli eventuali obblighi di servizio militare.

 

          Art. 66. Avviamento alle armi degli arruolati [36]

     Il numero degli arruolati di leva nel C.E.M.M. e la data del loro avviamento alle armi vengono determinati dal Ministro in relazione alle esigenze della Marina.

     Alla chiamata ed all'avviamento alle armi provvedono gli uffici di leva delle capitanerie di porto.

     I predetti arruolati, alla data fissata, vengono presi in forza dai centri addestramento reclute della Marina militare.

 

Capo IV

RIFORME E RIVEDIBILITA'

 

          Art. 67. Riforme

     Sono riformati gli iscritti che, per imperfezione od infermità, risultino non idonei in modo permanente all'impiego in incarichi del servizio militare, ovvero siano stati riconosciuti di bassa statura.

     Apposito elenco approvato con decreto del Presidente della Repubblica specifica le imperfezioni e le infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.

 

          Art. 68. Riforma senza esame personale

     Il Consiglio di leva può riformare senza esame personale i giovani i quali comprovino di essere affetti da deformità che possano, senza che occorra il giudizio medico, dichiararsi evidentemente insanabili, o da infermità gravi e permanenti, ovvero da mutilazioni, accertate da organi sanitari pubblici.

     Tali deformità, mutilazioni od infermità sono descritte nell'elenco di cui al precedente art. 67.

     Nei casi dubbi e tutte le volte che sorga il sospetto di frode, il Consiglio di leva deve procedere all'esame personale dell'iscritto, oppure al suo invio in osservazione in un ospedale militare.

 

          Art. 69. Rivedibilità

     Gli iscritti che risultino affetti da imperfezioni o infermità presunte sanabili sono rinviati, quali rivedibili, alla successiva leva; qualora risultassero ancora inabili, sono riformati.

     Gli iscritti rinviati alla successiva leva per infermità non possono essere sottoposti a nuovo esame prima che siano trascorsi sei mesi da quello precedente.

 

          Art. 70. Invio in osservazione degli iscritti di leva

     Per accertare l'esistenza o l'incurabilità di una malattia, è in facoltà del Consiglio di leva di inviare gli iscritti in osservazione presso un ospedale militare, anche nei casi in cui l'osservazione non sia prescritta dall'elenco di cui al precedente art. 67.

 

          Art. 71. Limite di statura per l'idoneità

     Il limite di statura per l'idoneità al servizio militare è di metri 1,50.

 

          Art. 72. Dichiarazione di riforma o di rivedibilità

     I Consigli di leva rilasciano, ad ogni iscritto riformato o rimandato quale rivedibile, la dichiarazione di riforma o quella di rivedibilità.

 

          Art. 73. Eventuale ratifica dei giudizi di riforma o di rivedibilità

     I giudizi di riforma e rivedibilità pronunciati dai Consigli di leva possono essere sottoposti all'approvazione o controllo dell'autorità sanitaria centrale, o di altra autorità sanitaria militare periferica all'uopo delegata.

 

          Art. 74. Riforma e inabilità temporanea dei militari alle armi od in congedo

     Nei riguardi dei militari alle armi o di quelli in congedo illimitato provvisorio o in congedo illimitato o dispensati dal presentarsi alle armi quali residenti all'estero, spetta all'autorità militare pronunciare in decisione di riforma in base all'elenco di cui al precedente art. 67.

     Spetta alla stessa autorità di concedere il rinvio ad una chiamata successiva, e comunque per non oltre un anno, agli arruolati i quali, prima della incorporazione, siano stati riconosciuti temporaneamente non idonei.

     Ai fini del presente articolo, l'arruolato è considerato incorporato: per l'Esercito e l'Aeronautica dal momento della presentazione all'autorità militare per essere avviato a compiere il servizio di leva, per la Marina dal momento in cui abbia superato le prove di idoneità di cui al precedente art. 66.

 

          Art. 75. Revocabilità delle decisioni di riforma dei militari alle armi od in congedo

     Le decisioni di riforma, pronunciate dall'autorità sanitaria militare sul conto dei militari alle armi od in congedo, sono revocabili per determinazione del ministro per la difesa entro il termine di due anni, quando, in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che le motivarono non sussistano o siano cessate.

     Dopo tale termine, le dette decisioni di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili dietro esplicita richiesta dell'interessato, fino a quando egli abbia compiuto il quarantacinquesimo anno di età, se dell'Esercito o dell'Aeronautica, o il trentanovesimo, se della Marina.

     Le decisioni di riforma pronunciate dall'autorità militare per corruzione o per i reati di procurata o simulata infermità di cui all'art. 134 sono revocabili in ogni tempo.

 

          Art. 76. Chiamata a visita di revisione dei riformati

     Nel caso di esigenze straordinarie, i riformati possono, con decreto del Presidente della Repubblica, essere chiamati a visita di revisione. Questa si effettua con le stesse norme stabilite per la chiamata a visita delle classi di leva.

 

Titolo II

IL SERVIZIO MILITARE

 

Capo V

DELL'OBBLIGO DEL SERVIZIO ALLE ARMI

 

          Art. 77. Ferme di leva e conservazione del posto di lavoro [37]

     Gli arruolati di leva sono tenuti a compiere la ferma di leva per la durata prevista dalla normativa vigente.

     La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.

     Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto.

     Per l'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni e per le assunzioni in impieghi, servizi e attività in uffici pubblici e privati, non deve essere imposta la condizione di aver soddisfatto gli obblighi militari di leva o di esserne esente.

     L'interessato è comunque tenuto a comprovare di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

     Per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata.

     I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

     Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

     Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.

     (Omissis) [38].

 

Capo VI

CHIAMATA ALLE ARMI

 

          Art. 78. Periodo di tempo in cui ha luogo la chiamata alle armi [39]

     (Omissis) [40]

     E' però in facoltà del Ministro per la difesa di anticipare o ritardare di un anno la chiamata stessa, quando speciali circostanze lo esigano.

     Inoltre è in facoltà del Ministro per la difesa di chiamare alle armi le classi per contingenti o scaglioni.

     In contingenze straordinarie, i giovani arruolati possono essere chiamati alle armi anche prima dei termini suddetti.

     L'età minima per chiedere di adempiere anticipatamente gli obblighi di leva, ai sensi della legge 31 marzo 1966, n. 259, è fissata al compimento del diciassettesimo anno di età.

 

          Art. 79. Chiamata alle armi dei riformati in seguito a visita di revisione

     La chiamata alle armi dei riformati arruolati in seguito a visita di revisione, ai sensi dell'art. 76, è fatta d'ordine del ministro per la difesa.

     Essi debbono seguire le sorti della loro classe di nascita.

 

Capo VII

FERME DI LEVA

 

          Art. 80. Definizione della ferma di leva

     La ferma di leva è quella parte dell'obbligo del servizio militare che si compie sotto le armi per chiamata d'autorità, allo scopo di acquisire la necessaria istruzione militare.

 

          Art. 81. Durata della ferma di leva [41]

     La durata della ferma di leva per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare è di dodici mesi.

     La ferma di leva comprende un periodo di addestramento ed uno di attività operativa.

     Per coloro che conseguono, a domanda, la nomina ad ufficiale di complemento, la durata della ferma di leva è di quindici mesi.

 

          Art. 82. Decorrenza della ferma di leva

     La ferma di leva decorre dal giorno in cui ha inizio la prestazione del servizio alle armi.

 

          Art. 83. Tempo non computabile nella ferma di leva

     Per gli allievi non sottoposti a vincoli di ferma volontaria e per i militari che siano stati prosciolti dalla ferma volontariamente contratta presso le forze armate o corpi dello Stato, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio, il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle forze armate o corpi armati dello Stato non è cumulabile nella ferma di leva[42].

     Non è computabile altresì nella ferma di leva il tempo trascorso dai militari in stato di diserzione o di allontanamento illecito o scontando la pena loro inflitta dai tribunali militari o dai magistrati ordinari, né quello trascorso in carcerazione preventiva o in detenzione ordinata in via disciplinare dall'Autorità militare in attesa del giudizio, se questo fu seguito da condanna.

     Nei casi di interruzione di servizio di cui al secondo comma, i militari debbono compiere alle armi tanto tempo in più quanto ne occorra per completare la ferma di leva cui sono obbligati.

 

          Art. 84. Obbligo di volo per i militari dell'Aeronautica

     I militari dell'Aeronautica hanno obbligo di volo, ognuno nell'ambito del proprio impiego e delle proprie attribuzioni, secondo le norme particolari di detta Forza armata.

 

Capo VIII

RITARDI E RINVII DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO ALLE ARMI

 

          Art. 85. Studenti e laureati delle Università e degli Istituti di istruzione superiore o equipollente [43]

 

          Art. 86. Studenti di Istituti di istruzione di secondo grado [44]

 

          Art. 86 bis. [45]

     (Omissis) [46]

     I giovani che acquisiscono titolo di studio idoneo per ottenere l'ammissione al ritardo dal servizio militare di leva dopo il predetto termine del 31 dicembre e prima della chiamata alle armi alla quale sono interessati, possono presentare le instanze documentate di ritardo del servizio di leva non oltre il 10° giorno successivo a quello di inizio delle operazioni di chiamata.

 

          Art. 87. Cessazione del titolo al ritardo della prestazione del servizio [47]

     Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa con il termine degli studi, salvo il disposto dei precedenti articoli 17 e 18, ovvero con l'abbandono definitivo di essi; cessa poi in ogni caso al compimento dell'età prescritta dal primo comma del precedente articolo 19 e dall'articolo 20.

     (Omissis) [48]

 

          Art. 88. Rinvio della prestazione del servizio militare agli addetti al governo di aziende agricole industriali e commerciali

     In tempo di pace può essere concesso il rinvio di anno in anno, e per un massimo di due anni, della prestazione del servizio militare agli arruolati indispensabili al governo di una azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale al quale attendano per conto proprio o della famiglia.

 

          Art. 89. Rinvio della prestazione del servizio militare agli arruolatiche abbiano un fratello alle armi

     Gli arruolati che, all'atto della chiamata alle armi, abbiano un fratello in servizio di leva o volontario possono, in tempo di pace, ottenere il rinvio della prestazione del servizio fino al termine della ferma di leva, nel primo caso, e finché il fratello si trova alle armi con la propria classe, nell'altro caso.

 

          Art. 90. Rinvio della prestazione del servizio militare di fratelli che debbano presentarsi contemporaneamente alle armi

     Qualora due fratelli debbano presentarsi contemporaneamente alle armi per fatto di leva, uno di essi, su richiesta e designazione del genitore o di chi ne fa le veci, può, in tempo di pace, ottenere il rinvio della prestazione del servizio fino al termine della ferma di leva dell'altro.

 

Capo IX

DISPENSE DAL SERVIZIO ALLE ARMI E RIDUZIONI DI SERVIZIO

 

Sezione I

EVENTUALE DISPENSA A DOMANDA DAL COMPIERE LA FERMA DI LEVA

 

          Art. 91. Situazioni particolari che danno luogo alla eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva [49]

 

          Art. 92. Norme particolari per gli arruolati che si trovano nelle condizioni previste per ottenere l'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva nei casi indicati nel primo comma dell'art. 91 [50]

     L'ammissione ad eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'articolo precedente è consentita quando nessun fratello vivente dell'iscritto, di età inferiore a quaranta anni, abbia fruito di riduzione o dispensa della ferma di leva.

     Tale disposizione non è applicabile nell'ipotesi di cui ai numeri 7) ed 8) del primo comma dell' e della dispensa di cui al secondo comma dell'articolo stesso.

     Ai fini articolo precedentedel riconoscimento del titolo di cui al numero 6) del precedente articolo, i figli che non abbiano potuto ultimare la ferma di leva perché dichiarati non idonei al servizio sono considerati come se avessero soddisfatto gli obblighi del servizio militare.

 

          Art. 93. Persone da considerarsi inesistenti in famiglia

     Allo scopo di costituire titolo all'eventuale ammissione alla dispensa dal compiere la ferma di leva nei casi previsti dal precedente art. 91, debbono considerarsi non esistenti in famiglia:

     1) gli affetti da imperfezioni o deformità fisiche ascrivibili alla prima e alla seconda categoria di pensione, di cui alla legge 10 ag. 1950, n. 648;

     2) coloro che, per sopraggiunte infermità permanenti o insanabili, abbiano dovuto abbandonare la loro abituale attività lavorativa e non si siano potuti dedicare ad altra proficua attività;

     3) gli irreperibili dei quali non si siano avute notizie da almeno tre anni dopo la partenza o scomparsa dall'ultimo luogo di residenza, purché ciò risulti debitamente comprovato da atto notorio giudiziale e da idonea dichiarazione rilasciata dall'Arma dei carabinieri, e, per i residenti all'estero, da apposita dichiarazione rilasciata dalla competente autorità diplomatica o consolare;

     4) i religiosi che abbiano pronunciato voti per i quali non possono provvedere al mantenimento della famiglia di origine;

     5) il genitore che abbia abbandonato il tetto coniugale senza più provvedere da almeno cinque anni al mantenimento dei propri figli, purché ciò risulti documentato da atto notorio giudiziale e da apposita dichiarazione rilasciata dall'Arma dei carabinieri;

     6) i detenuti per espiazione di una pena detentiva non inferiore ad anni cinque, a condizione che la pena stessa non venga a scadere nel periodo in cui l'iscritto dovrebbe compiere la ferma di leva; in tal caso, l'iscritto stesso dovrà essere avviato alle armi con la prima chiamata che avrà luogo dopo che il detenuto sia stato dimesso dal carcere.

 

          Art. 94. Figli naturali

     I figli naturali legalmente riconosciuti possono ottenere l'ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva per titoli relativi al padre o alla madre, nonché per quelli di cui al precedente art. 91, nn. 3), 4) e 5), alla condizione che non esistano figli legittimi o legittimati del genitore rispetto al quale sorge il titolo dell'ammissione all'eventuale dispensa e sempreché facciano parte dello stesso nucleo familiare; per i titoli relativi alla madre, occorre che essa sia nubile o vedova.

 

          Art. 95. Figli adottivi ed affiliati

     I figli adottivi e gli affiliati possono ottenere l'ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva per i titoli relativi alla loro famiglia di origine.

     Ove questa non sia conosciuta, l'eventuale dispensa può essere concessa anche per i titoli relativi alla famiglia dell'adottante o dell'affiliante, purché, in quest'ultimo caso, il rapporto di affiliazione sia intervenuto non oltre la data di compimento del dodicesimo anno di età e non esistano figli legittimi o legittimati dell'adottante o dell'affiliante.

     Lo stesso beneficio può essere concesso nel caso che, essendo deceduti i genitori della famiglia di origine, non esista altro fratello vivente cui possa derivare il titolo.

 

          Art. 96. Condizioni per la concessione dell'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva [51]

     I titoli all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva possono essere invocati:

     1) quando sussistano perfetti entro la data di chiusura della sessione della leva alla quale l'iscritto concorra per ragioni di età o per legittimo rimando;

     2) quando si verifichino tra la data di chiusura della sessione della leva alla quale l'iscritto concorre ed il giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del contingente o scaglione al quale l'iscritto stesso è interessato, purché derivino da modificazioni sopravvenute alla situazione di famiglia, non determinate dalla volontà degli interessati.

     (Omissis) [52].

 

          Art. 97. Termine per comprovare i titoli [53]

 

          Art. 98. Revoca dell'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva

     L'ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva, nel caso di cui al n. 6) dell'art. 91, è soggetta a revoca fino al normale congedamento dei militari della classe cui appartiene l'iscritto, se per qualsiasi motivo il fratello o i fratelli non compiano la ferma cui sono vincolati, a meno che il mancato compimento della ferma di leva non sia dovuto a decesso o a sopravvenuta inidoneità fisica[54].

 

          Art. 99. Persona che deve richiedere l'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva [55]

 

Sezione II

DISPENSE DALLA FERMA DI LEVA DI AUTORITA'

 

          Art. 100. Dispensa per gli arruolati in particolari posizioni [56]

 

          Art. 101. Dispensa per gli stranieri che acquistano la cittadinanza italiana

     Gli stranieri che acquistano la cittadinanza italiana sono dispensati dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe, quando, per compierla, dovrebbero iniziare il servizio dopo il compimento del trentesimo anno di età.

 

Sezione III

MILITARI RESIDENTI ALL'ESTERO

 

          Art. 102. Dispensa dal presentarsi alle armi per i militari residenti all'estero [57]

 

          Art. 103. Rimpatrio definitivo di militari residenti all'estero [58]

     Coloro che, dispensati dal presentarsi alle armi perché nati o residenti all'estero o espatriati anteriormente al diciassettesimo anno di età, ovvero con le modalità di cui agli artt. 17 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, rimpatriano prima del compimento del ventiseiesimo anno di età, sono obbligati a presentarsi alle armi, con il primo contingente o scaglione che sia chiamato, per compiere la ferma di leva, a meno che, avendo acquisito per nascita la cittadinanza di uno Stato estero, provino di aver prestato nelle Forze armate di detto Stato un periodo effettivo di servizio alle armi non inferiore a sei mesi, salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni stipulate con altri Stati.

     Coloro che rimpatriano dopo il raggiungimento dell'età indicata nel comma precedente sono dispensati definitivamente dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe.

 

          Art. 104. Temporaneo rimpatrio dei militari dispensati perché residenti all'estero

     Gli italiani nati all'estero, o espatriati nei termini e nelle condizioni previste dalle lett. a) e b) dell'art. 17 e dall'art. 20, non perdono il diritto ad ottenere l'arruolamento con dispensa dal presentarsi alle armi ai sensi dell'art. 102 o il diritto alla dispensa ottenuta, se già arruolati, qualora si rechino nel territorio della Repubblica:

     a) per compiere un regolare corso di studi, di qualsiasi natura e durata;

     b) per giustificati motivi, per un periodo non eccedente, rispettivamente i dodici mesi per i provenienti dai Paesi europei o dal bacino mediterraneo, i ventiquattro mesi per i provenienti dagli altri Paesi.

     Chi non torni all'estero al termine degli studi per i quali è rimpatriato, o prima della scadenza dei termini di cui alla predetta lettera b), perde i benefici che gli spettavano per la sua qualità di residente all'estero, salvo la possibilità di riacquistarli, qualora un nuovo espatrio si verifichi nelle condizioni previste dalle lettere a) e b) del precedente art. 17.

 

Sezione IV

RIDUZIONI DI SERVIZIO PER I MILITARI ALLE ARMI

 

          Art. 105. Congedo anticipato a domanda [59]

     Il ministro per la difesa ha facoltà di anticipare l'invio in congedo illimitato dei militari in servizio alle armi che, per sopravvenute modificazioni nelle situazioni di famiglia non determinate dalla volontà degli interessati, vengano a trovarsi in una delle condizioni previste dal n. 1) al n. 8) dell'articolo 22, oppure determinate ai sensi dell'ultimo comma del predetto articolo sempre che detta condizione sia stata inserita nel manifesto di chiamata alla leva della classe la cui leva è in corso al momento della domanda.

     L'ammissione all'eventuale congedo anticipato è pronunciata dai consigli di leva.

 

          Art. 106. Congedo anticipato di autorità

     Il ministro per la difesa ha facoltà di anticipare l'invio in congedo illimitato, con provvedimento di carattere generale, dei militari alle armi quando, per diminuite esigenze, la forza alle armi risulti esuberante.

     Il congedamento può essere totale o parziale e, ove sia parziale, può essere disposto per contingenti o scaglioni di classe, oppure per Armi, Corpi, servizi, specialità, categorie e specializzazioni.

 

          Art. 107. Riduzione di servizio agli ufficiali ed agli aspiranti in servizio di leva

     Il ministro per la difesa può, in relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, concedere una riduzione del servizio alle armi agli ufficiali ed agli aspiranti del servizio permanente o di complemento, con obblighi di leva.

 

          Art. 108. Riduzione di servizio ai militari già allievi delle Accademie militari

     È in facoltà del ministro per la difesa di accordare una riduzione del servizio alle armi ai militari con obblighi di leva già allievi delle Accademie militari.

 

Capo X

DISPOSIZIONI SPECIALI IN MATERIA ECCLESIASTICA

 

          Art. 109. Disposizioni speciali in materia ecclesiastica

     I militari che si trovino come allievi interni in Istituti cattolici della Repubblica per compiere gli studi preparatori per le missioni possono ottenere il ritardo della prestazione del servizio alle armi, in tempo di pace, fino al ventiseiesimo anno di età.

     I militari che si trovino come allievi interni in Istituti cattolici all'estero per compiere gli studi preparatori per le missioni o che, compiuti gli studi preparatori per le missioni in Istituti cattolici all'estero o nella Repubblica, si rechino o si trovino all'estero, in qualità di missionari cattolici, in quelle località e sotto quelle condizioni che saranno prescritte dal Ministero degli affari esteri, sono ammessi a fruire delle facilitazioni previste dalla Sezione III del Capo IX per gli iscritti residenti all'estero.

     Uguali facilitazioni sono concesse ai militari che siano chierici ordinati in sacris o religiosi con voti, i quali si rechino o si trovino nelle località predette per compiere gli studi preparatori per le missioni, qualora non preferiscano chiedere l'esenzione dal servizio militare (salvo il caso di mobilitazione generale) a norma dell'art. 3 del Concordato con la Santa Sede, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810.

     Fuori dei casi previsti nei commi precedenti, il soddisfacimento dell'obbligo del servizio alle armi, la concessione in tempo di pace del ritardo della presentazione alle armi o l'eventuale esonero dal servizio in caso di richiami per mobilitazione sono regolati, in materia ecclesiastica, da speciali disposizioni.

 

Capo XI

VOLONTARIE PRESTAZIONI DI SERVIZIO

ALLE ARMI E FERME VOLONTARIE

 

          Art. 110. Trattenimenti e riassunzioni in servizio

     I militari i quali abbiano compiuto la ferma di leva possono, a domanda, essere trattenuti o riassunti in servizio a tempo determinato o indeterminato, sempre che siano riconosciuti utili al servizio, secondo le disposizioni vigenti per ciascuna Forza armata.

 

          Art. 111. Ferme volontarie e rafferme

     Le ferme volontarie e le rafferme sono quei periodi di servizio militare che si compiono alle armi per propria elezione.

     Il militare in ferma volontaria o in rafferma è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per periodo di tempo determinato.

     Le modalità e la durata delle ferme volontarie e delle rafferme sono stabilite dalle norme relative al reclutamento dei volontari.

 

          Art. 112. Validità della ferma volontaria ai fini della ferma di leva

     Il servizio prestato alle armi in ferma volontaria è considerato valido a tutti gli effetti ai fini dell'adempimento della ferma di leva, salvo quanto disposto dal precedente art. 83.

 

Capo XII

CONGEDI - OBBLIGHI DEI MILITARI IN CONGEDO

- RICHIAMI - DISPENSE DAI RICHIAMI - CHIAMATE DI CONTROLLO

 

          Art. 113. Congedo illimitato e congedo assoluto

     Il congedo illimitato spetta ai militari di qualunque ferma che, all'atto in cui cessano dal servizio alle armi o ne sono dispensati, conservano l'obbligo del servizio militare.

     Il congedo assoluto spetta ai militari alle armi o in congedo illimitato che, per età o per inidoneità fisica, sono prosciolti da ogni obbligo di servizio militare.

 

          Art. 114. Ritardo del congedo ai militari che scontano punizioni disciplinari

     Il militare cui spetterebbe il congedo illimitato, il quale si trovi a scontare una punizione disciplinare, non può essere congedato se non dopo ultimata la punizione.

     Il congedamento del militare alle armi per l'adempimento della ferma di leva, ove il militare sia stato punito di camera di punizione, può essere ritardato per un numero di giorni non superiore a quelli complessivamente trascorsi in tale punizione durante la seconda metà del servizio prestato.

     Il militare alle armi per l'adempimento della ferma di leva, il quale si sia a suo tempo presentato con ritardo non giustificato al Distretto militare, o alla Capitaneria di porto o al Corpo, è trattenuto alle armi, dopo il termine del suo servizio computato ai sensi dell'art. 82, altrettanti giorni quanti furono quelli della ritardata presentazione.

 

          Art. 115. Ritardi nei congedamenti - Maggiori vincoli di servizio per i militari

     I militari imbarcati sulle navi dello Stato in navigazione possono essere congedati anche dopo aver compiuto la loro ferma ed all'arrivo della nave nel primo porto della Repubblica.

     I militari in servizio all'estero o su navi stazionarie all'estero possono essere congedati anche dopo aver compiuto la loro ferma, qualora per esigenze di servizio il rimpatrio abbia dovuto subire ritardo.

 

          Art. 116. Sospensione dell'invio in congedo o del ripristino nella leva di terra in occasione della mobilitazione [60]

     L'invio in congedo illimitato o in congedo assoluto per ragioni di età, è sospeso non appena emanato l'ordine di mobilitazione.

 

          Art. 117. Obblighi dei sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato di notificare i cambiamenti di residenza e gli espatrii

     I sottufficiali e i militari di truppa inviati in congedo illimitato hanno l'obbligo di presentarsi, entro otto giorni dall'arrivo nel Comune di residenza, se appartenenti all'Esercito e all'Aeronautica, al capo dell'amministrazione comunale, se appartenenti alla Marina militare all'autorità portuaria o in mancanza al capo dell'Amministrazione comunale, per far vistare il foglio di congedo e dare il proprio recapito; successivamente essi debbono notificare i cambiamenti della loro residenza, anche temporanei, entro quindici giorni dalla partenza, all'autorità di cui sopra.

     I militari in congedo illimitato che espatriano, all'atto dell'arrivo nel paese estero, sono tenuti a presentarsi all'autorità diplomatica o consolare per comunicare la loro residenza. Qualora nella località manchi il rappresentante diplomatico o consolare, sono tenuti a comunicare la loro residenza al consolato più prossimo, oppure direttamente al Distretto militare, alla Capitaneria di porto o alla Regione aerea nella cui forza in congedo sono iscritti.

     I militari in congedo illimitato che rimpatriano definitivamente debbono presentarsi per dichiarare la loro residenza:

     se appartenenti all'Esercito e all'Aeronautica, all'autorità comunale;

     se appartenenti alla Marina militare, alla Capitaneria di porto di iscrizione o, in mancanza, all'autorità comunale.

     Le autorità comunali e quelle diplomatiche o consolari di cui sopra sono tenute a notificare ai competenti Distretti per i militari dell'Esercito, alle Capitanerie di porto per quelli della Marina militare e ai comandi di Regione aerea per gli appartenenti all'Aeronautica, nel termine di quindici giorni dalla data della dichiarazione, le denuncie ricevute dai militari in congedo illimitato, nonché in genere, tutte le notizie e le variazioni ad essi relative.

 

          Art. 118. Matrimonio dei militari in congedo

     I sottufficiali ed i militari in congedo illimitato possono contrarre matrimonio senza alcuna autorizzazione da parte dell'autorità militare.

 

          Art. 119. Richiamo in servizio dei militari di truppa in congedo illimitato

     I militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in congedo illimitato possono essere richiamati in servizio in totalità, ovvero in parte, per classi, per aliquote di classi, per Arma di provenienza, per Corpo, per specializzazione, per incarico, per Distretto militare, o per Compartimento marittimo o per Regione aerea.

     Tali richiami devono aver luogo per decreto del Presidente della Repubblica, ma i militari, se invitati a presentarsi con precetto personale, hanno l'obbligo di rispondere nel termine loro assegnato, anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto presidenziale di richiamo.

     Col consenso degli interessati possono essere richiamati dal congedo anche singoli militari di truppa.

     Questi ultimi richiami possono essere disposti dal Ministro per la difesa, previo assenso del Tesoro, senza che occorra decreto presidenziale.

     Per la conservazione del posto di lavoro ai richiamati alle armi, si applicano le norme della legge 3 maggio 1955, n. 370.

 

          Art. 120. Militari di truppa che prestarono servizionei Corpi armati dello Stato

     I militari di truppa in congedo illimitato iscritti nei ruoli dell'Esercito che prestarono servizio nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e nel Corpo degli agenti di custodia, in caso di richiamo alle armi per qualsiasi motivo, possono essere destinati a prestare servizio nei predetti Corpi.

 

          Art. 121. Esclusione dal richiamo dei militari in particolari condizioni di famiglia

     E' in facoltà del ministro per la difesa di escludere dall'obbligo di rispondere ad eventuale richiamo alle armi i militari delle classi più anziane, che abbiano figli in servizio alle armi o morti in servizio militare e quelli che abbiano non meno di quattro figli conviventi ed a carico.

 

          Art. 122. Esenzioni o ritardi dal richiamo [61]

     Il ministro della difesa ha facoltà di concedere esenzioni o ritardi in caso di richiamo per mobilitazione a coloro che ricoprano determinati impieghi o esercitino determinati mestieri o attività o si trovino in speciali condizioni stabilte dalla legge o fissate in apposito regolamento.

 

          Art. 123. Ritardi nella presentazione alle armi di militari imbarcati

     I militari in congedo illimitato imbarcati su navi nazionali in navigazione all'estero o su navi spedite o partite per campagne di pesca periodica, in caso di richiamo in servizio, possono ritardare la presentazione alla competente autorità fino al loro arrivo in un porto o rada dello Stato.

 

          Art. 124. Chiamata di controllo della forza in congedo

     Il ministro per la difesa ha facoltà di ordinare, con manifesto o con precetto personale, speciali chiamate dei militari di truppa in congedo illimitato per il controllo della forza in congedo.

     I predetti militari sono obbligati a rispondere a tali chiamate che avranno luogo normalmente in giorno festivo, attenendosi alle modalità indicate nel manifesto o nel precetto personale.

     Essi non hanno diritto ad alcun assegno o indennità, sono rilasciati in libertà nello stesso giorno di presentazione e sono considerati, ad ogni altro effetto diverso dall'applicazione della legge penale militare, come militari in servizio.

     Se la chiamata obbliga il militare a presentarsi ad una località diversa da quella di residenza, egli ha diritto al viaggio gratuito.

 

Capo XIII

ARRUOLAMENTI ECCEZIONALI ALL'ESTERO NELLA MARINA MILITARE

 

          Art. 125. Arruolamenti eccezionali all'estero

     In tempo di guerra possono essere effettuati dai comandanti di navi militari arruolamenti eccezionali tra i componenti l'equipaggio di navi mercantili nazionali in porti esteri, quando l'assoluta deficienza del proprio equipaggio comprometta la missione loro affidata.

     Sono soggetti a tale arruolamento, fino alla concorrenza di un quarto dei componenti l'equipaggio di ogni nave, gli appartenenti alla gente di mare di prima categoria.

     Nei porti ove ha sede un ufficio diplomatico-consolare dello Stato, gli arruolamenti eccezionali di cui sopra debbono essere effettuati pel tramite del rappresentante diplomatico-consolare prepostovi, il quale emanerà gli ordini in base alle richieste dei comandanti delle navi militari.

 

          Art. 126. Determinazione della quarta parte degli equipaggi mercantili

     Il quarto dell'equipaggio delle navi mercantili è calcolato, ai fini degli arruolamenti eccezionali, escludendo dal totale dell'equipaggio il personale marittimo graduato, quello non appartenente alla gente di mare di prima categoria ed i mozzi.

     Gli arruolamenti sono effettuati in relazione alle categorie necessarie per l'equipaggio della nave militare secondo il seguente ordine di precedenza:

     1) sottufficiali, graduati e militari del C.E.M.M. in congedo, a cominciare dalla classe più giovane;

     2) sottufficiali, graduati e militari in congedo delle altre Forze armate dello Stato, a cominciare dalla classe più giovane;

     3) personale di bordo, di età superiore ai diciassette anni, che non abbia assolto, per qualsiasi motivo, gli obblighi di leva o di servizio alle armi.

 

          Art. 127. Congedamento dei marinai arruolati eccezionalmente. Indennità e rimborsi

     Il personale arruolato in base ai precedenti articoli 125 e 126 viene congedato al ritorno della nave militare in un porto della Repubblica o prima, se sono giunti a bordo militari del C.E.M.M. destinati a coprire le deficienze organiche.

     Al personale predetto vengono forniti, a spese dell'Amministrazione militare, i mezzi per far ritorno nel luogo di domicilio.

     Le maggiori spese eventualmente incontrate dagli armatori per la sostituzione sulle loro navi del personale arruolato a norma dei precedenti articoli 125 e 126 sono a carico dell'Amministrazione militare.

 

Capo XIV

SANZIONI PENALI, AMMINISTRATIVE, DISCIPLINARI

 

          Art. 128. Omissione dalle liste di leva

     Colui che, essendo soggetto alla leva, fu omesso nella formazione delle liste della sua classe e non si presentò spontaneamente per concorrere alla leva della classe stessa, rimanendo in tale posizione fino alla chiusura della leva medesima, è ritenuto reo di essersi sottratto alla leva.

 

          Art. 129. Omissione, indebita cancellazione dalle note preparatorie per la formazione delle liste di leva di mare o indebita inclusione nelle stesse

     Chiunque, con frode o con raggiri, si renda responsabile di omissione o indebita cancellazione di giovani soggetti alla leva di mare, dalle note preparatorie della medesima, oppure di indebita inclusione nelle note stesse di giovani senza i requisiti per appartenere alla leva di mare, è ritenuto reo di omissione, indebita cancellazione dalle note preparatorie o indebita inclusione nelle note stesse.

 

          Art. 130. Pene per omissione o indebita cancellazione dalle liste di leva

     Chiunque ometta o cancelli indebitamente un giovane dalle liste di leva, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a L. 240.000[62].

 

          Art. 131. Pene per omissione, indebita cancellazione o indebita inclusione delle note preparatorie per la formazione delle liste di leva

     I colpevoli di omissione o di indebita cancellazione dalle note preparatorie o di indebita inclusione nelle note stesse sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a L. 60.000[63].

 

          Art. 132. Pene per i soggetti alla leva omessi, indebitamente cancellati o indebitamente inclusi nelle liste di leva e nelle note preparatorie

     I giovani soggetti alla leva che si siano resi colpevoli dei reati contemplati nei precedenti articoli sono passibili delle pene ivi previste.

 

          Art. 133. Fraudolenta sostituzione di persona

     I colpevoli di fraudolenta sostituzione di persona sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni.

 

          Art. 134. Reati commessi per sottrarsi agli obblighi del servizio militare

     Gli iscritti di leva o i militari in congedo che, al fine di sottrarsi permanentemente o temporaneamente all'obbligo del servizio militare o ad un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità, o comunque di menomare la loro incondizionata idoneità al servizio militare, commettono alcuno dei reati previsti negli articoli da 157 a 163 del Cod. pen. mil. di pace e dall'art. 115 del Cod. pen. mil. di guerra, sono puniti secondo le disposizioni di detti articoli.

     I reati di cui al comma precedente appartengono alla cognizione della autorità giudiziaria militare[64].

 

          Art. 135. Renitenza

     È considerato renitente:

     a) l'iscritto che senza legittimo motivo, nel giorno prefisso, non si presenti all'esame personale ed arruolamento o alla nuova visita disposta agli effetti di cui al secondo e quarto comma dell'art. 53 e al primo e terzo comma dell'art. 75 o che trovandosi all'estero non regoli la sua posizione di leva nei termini all'uopo fissati;

     b) l'iscritto che, pur essendosi presentato al Consiglio di leva, non adempia all'obbligo di sottoporsi all'esame personale;

     c) l'iscritto che, trovandosi in navigazione o impegnato in campagne di pesca periodica, non regoli la sua posizione di leva nei termini fissati dall'art. 63, quarto comma[65];

     d) il marinaio mercantile, non militare in congedo, che si sottragga all'arruolamento eccezionale previsto dai precedenti articoli 125 e 126.

     La dichiarazione di renitenza è pronunciata dal Consiglio di leva per tutti gli iscritti alla leva.

     Per gli arruolati eccezionalmente nella Marina militare, di cui alla lettera d), la dichiarazione di renitenza è pronunciata, all'estero, dalle autorità diplomatico-consolari o dai comandanti delle navi militari.

 

          Art. 136. Liste dei renitenti

     Subito dopo la chiusura della sessione di leva, gli Uffici di leva di terra e di mare compilano la lista dei renitenti.

     Dieci giorni dopo la chiusura di detta sessione, i presidenti dei Consigli di leva provvedono perché sia pubblicata la lista medesima nell'albo pretorio dei comuni interessati.

     I renitenti possono essere fermati e tradotti innanzi ai Consigli di leva dagli agenti della forza pubblica non appena sia avvenuta tale pubblicazione, od anche prima, per ordine scritto del presidente del Consiglio di leva, quando si tratti di renitenti la cui residenza sia nota.

     Dalla lista vengono successivamente cancellati i deceduti e quelli che, dopo il fermo o la spontanea presentazione, siano stati arruolati od abbiano altrimenti definito la loro posizione.

 

          Art. 137. Esame personale, eventuale denuncia, incorporazione dei renitenti

     I renitenti che si presentino spontaneamente, o che vengano fermati e tradotti, debbono essere esaminati dal Consiglio di leva nella seduta eventualmente in corso o in quella successiva alla loro presentazione o fermo per essere arruolati, se riconosciuti idonei al servizio militare.

     Per i renitenti che, pur essendosi presentati, non adempiono all'obbligo di sottoporsi all'esame personale, il Consiglio di leva procede all'arruolamento senza visita.

     E' facoltà del Consiglio di leva di annullare - nei casi e nei limiti previsti dal regolamento - la dichiarazione di renitenza.

     Il renitente per il quale non sia intervenuto tale annullamento, è denunciato, dal presidente del Consiglio di leva, all'autorità giudiziaria ordinaria, la quale procede in conformità dei seguenti articoli 138 e 141.

     I renitenti che siano arruolati ed appartengano a classe o contingente o scaglione già chiamato alle armi debbono essere incorporati con la chiamata eventualmente in corso o con quella successiva all'arruolamento, a meno che non abbiano titolo all'ammissione all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva, o al ritardo od al rinvio ai sensi del presente decreto.

     Essi seguono le sorti della classe, contingente o scaglione con il quale sono stati incorporati.

     Per i renitenti residenti all'estero, valgono le disposizioni di cui al precedente art. 56.

 

          Art. 138. Pene per i renitenti

     Il reato di renitenza è punito con la pena della reclusione da uno a due anni. I limiti minimo e massimo di detta pena sono ridotti:

     a due e a sei mesi per coloro che si presentano spontaneamente prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza;

     a sei mesi e ad un anno per coloro che si presentano spontaneamente dopo il suddetto limite di tempo;

     a un mese e ad un anno per coloro che, fermati e tradotti davanti al Consiglio di leva, siano stati giudicati inabili al servizio militare;

     a un mese e a tre mesi, ovvero a un mese e a sei mesi per coloro che, presentatisi spontaneamente entro un anno dalla dichiarazione di renitenza, ovvero dopo trascorso l'anno dalla dichiarazione stessa, siano stati giudicati inabili al servizio militare.

     Le pene stabilite dal presente articolo sono aumentate fino al doppio in tempo di guerra.

     La pena a cui sono condannati i renitenti che non abbiano titolo alla eventuale dispensa o alla esenzione dalla prestazione del servizio viene scontata quando essi sono inviati in congedo illimitato.

 

          Art. 139. Ammissione dei renitenti all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva

     Il renitente per il quale sia intervenuto l'annullamento della dichiarazione di renitenza ai sensi del terzo comma del precedente art. 137, o che sia stato assolto dall'autorità giudiziaria, è considerato, ai fini dell'ammissione all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva, alla stessa stregua degli iscritti regolarmente presentatisi.

     La stessa norma si applica al renitente denunciato fino a che non sia intervenuta sentenza di condanna. Ove intervenga la condanna, l'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva è revocata, a meno che il titolo esistente prima dell'arruolamento sussista anche dopo la condanna.

     Il renitente condannato può utilmente invocare il beneficio dell'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva, per uno dei titoli previsti dal precedente art. 91, purché il titolo sia sorto dopo l'arruolamento.

 

          Art. 140. Esclusione dal beneficio dell'eventuale ammissione a dispensa dal compiere la ferma di leva

     Non possono essere ammessi all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva di cui all'art. 91, né rimanere in tale posizione:

     1) gli iscritti ed i militari che siano incorsi nelle sanzioni penali previste dal presente Capo, salvo quanto dispone il precedente art. 139 per i renitenti;

     2) gli iscritti che scientemente abbiano prodotto documenti falsi o infedeli, senza pregiudizio delle pene stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di falsità;

     3) i militari che, ai termini del Cod. penale militare, siano incorsi nel reato di diserzione o di allontanamento illecito o di mancanza alla chiamata;

     4) coloro che siano stati riconosciuti rei di essersi sottratti alla leva, a meno che il titolo non sia sorto dopo il loro arruolamento.

 

          Art. 141. Pene per i favoreggiatori dei renitenti

     Chiunque occulti o ammetta al suo servizio un renitente è punito con la reclusione fino a sei mesi.

     Chiunque cooperi alla fuga di un renitente è punito con la reclusione da un mese a un anno.

     La stessa pena si applica a coloro che con artifizi o raggiri impediscano o ritardino la presentazione all'esame personale di un iscritto.

     Se il colpevole è pubblico ufficiale, ministro di culto, agente o impiegato dello Stato, la pena è elevata fino a due anni di reclusione ed è comminata la multa estensibile fino a L. 240.000[66].

 

          Art. 142. Prescrizione

     I reati di omissione dolosa o cancellazione indebita dalle note preparatorie della leva di mare o dalle liste di leva di terra e di mare, nonché il reato di renitenza, si estinguono per prescrizione.

     Tale prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui il renitente sarebbe stato collocato in congedo assoluto per età.

 

          Art. 143. Pene per i periti sanitari

     I medici-chirurghi chiamati ad assistere i Consigli di leva in qualità di periti sanitari, ovvero incaricati di effettuare particolari perizie, i quali ricevano doni od accettino promesse per usare favori ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti con la reclusione da due mesi a due anni.

     La pena è applicata tanto se i doni o le promesse furono da essi accettati dopo essere stati chiamati ad assistere il Consiglio di leva o dopo aver ricevuto l'incarico della perizia, quanto se l'accettazione ebbe luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.

     Si fa luogo all'applicazione della pena qualunque sia l'esito della decisione del Consiglio di leva.

 

          Art. 144. Responsabilità dei funzionari dello Stato per azioni contrastanti col presente decreto

     Il pubblico ufficiale, l'agente o l'impiegato dello Stato che sotto qualsiasi pretesto abbia, in opposizione al disposto della legge, autorizzato o consentito passaggio dalla leva di mare alla leva di terra o effettuato trasferimenti di ruoli o deliberatamente omesso di attuare i provvedimenti previsti dal n. 1 del secondo comma dell'art. 14 del presente decreto, ovvero autorizzato od ammesso all'eventuale dispensa o esenzione dal compimento della ferma di leva, consentito riforme, esclusioni dal servizio militare, ovvero autorizzato od ammesso alla dispensa od ai benefici previsti nel Capo IX o abbia dato arbitraria estensione sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari, è punito con le pene previste dall'art. 323 del Cod. pen., senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge.

 

          Art. 145. Punibilità dell'iscritto e del favoreggiatore colpevole di reati, ancorché non si trovi nel territorio della Repubblica

     L'iscritto che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commetta in territorio estero reati previsti dal presente decreto o dal Codice penale è punito secondo la legge italiana, ancorché non si trovi nel territorio della Repubblica.

     Il cittadino o lo straniero che in territorio estero concorra, in qualsiasi modo, nel reato commesso dall'iscritto è punito secondo la legge italiana, ancorché non si trovi nel territorio della Repubblica. Se sia stato giudicato all'estero per il medesimo fatto, è giudicato nuovamente nella Repubblica, qualora il ministro per la giustizia ne faccia richiesta.

 

          Art. 146. Competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria

     I reati di cui ai precedenti articoli spettano alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, da chiunque siano commessi.

 

          Art. 147. Mancanza alla chiamata

     Gli iscritti arruolati o i militari in congedo che commettono i reati di mancanza alla chiamata prevista dal codice penale militare di pace o dal codice penale militare di guerra o da altre leggi penali militari sono puniti con le pene ivi stabilite.

     I reati di cui al comma precedente appartengono alla cognizione dell'autorità giudiziaria militare.

 

          Art. 148. Militare in congedo che si sottrae all'arruolamento eccezionale

     Il militare in congedo che si sottragga all'arruolamento eccezionale previsto dagli articoli 125 e 126 è punito con la reclusione militare non inferiore a due anni.

     La cognizione del reato di cui al comma precedente appartiene all'autorità giudiziaria militare.

 

          Art. 149. Militari mancanti alla chiamata in attesa di giudizio

     I militari i quali siano in attesa di giudizio perché imputati di mancanza alla chiamata alle armi della loro classe, contingente o scaglione o perché imputati di mancanza alla chiamata per istruzione, invece di essere detenuti nel carcere militare preventivo, sono assegnati ed avviati ad un Corpo.

 

          Art. 150. Contravvenzioni per inadempienze circa le dichiarazioni di residenza e le chiamate di controllo o per imbarco non autorizzato su navi di bandiera estera

     I militari in congedo illimitato provvisorio o in congedo illimitato i quali omettano di notificare il cambiamento della propria residenza ed abitazione, oppure manchino, senza giustificato motivo, alle chiamate di controllo, sono puniti, a richiesta dell'autorità militare, con la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 225.000[67].

     In tempo di guerra o di mobilitazione, totale o parziale, la misura della sanzione amministrativa stabilita nel comma precedente può essere aumentata fino a L. 720.000 [68].

     Non si fa luogo alla richiesta, da parte dell'Autorità militare, qualora il contravventore paghi, entro un mese dalla data di notificazione del processo verbale di accertamento della contravvenzione, una somma equivalente al quinto del massimo dell'ammenda.

     La richiesta, in ogni caso, non può essere più proposta decorsi i tre mesi dal giorno in cui l'autorità militare ha avuto notizia dell'omissione.

 

          Art. 151. Conversione dell'ammenda in pena detentiva

     In caso di insolvibilità del condannato, la pena dell'ammenda prevista dal precedente articolo si converte in pena detentiva, col ragguaglio di un giorno per ogni lire cinquemila o frazione di lire cinquemila.

     Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita pagando l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla pena detentiva sofferta, col ragguaglio stabilito dal precedente comma.

     La pena detentiva può essere sostituita dalla prestazione di un'opera determinata a servizio dell'Amministrazione militare, ragguagliandosi due giorni di lavoro ad un giorno di pena.

 

          Art. 152. Cognizione delle contravvenzioni

     Le cognizione delle contravvenzioni all'obbligo di notificare il cambiamento di residenza e di abitazione appartiene alla magistratura ordinaria; quella relativa all'obbligo della presentazione alle chiamate di controllo spetta alla magistratura militare.

     Nei procedimenti per la contravvenzione all'obbligo della presentazione alla chiamata di controllo può senza procedersi a dibattimento, pronunciarsi condanna con decreto, secondo le norme stabilite dall'art. 382 del Cod. pen. mil. di pace.

     Il contravventore è ammesso a pagare, a titolo di oblazione, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma pari alla terza parte del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per il reato commesso, oltre le spese di procedimento.

 

          Art. 153. Contravvenzioni per coloro che ostacolino o traggano in inganno i Comandanti di porto e gli ufficiali designati alle operazioni di indagine e di controllo per l'inclusione nelle liste di leva di mare di coloro che vi sono soggetti in base all'art. 2 del presente decreto

     I dirigenti di cantieri navali o di stabilimenti meccanici od industriali o di qualsiasi altro ente o società tenuti a segnalare i giovani soggetti alla leva di mare, che ostacolino o traggano in inganno i Comandanti di porto o gli ufficiali appositamente designati negli accertamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2, sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 240.000 a L. 1.200.000 [69].

 

          Art. 154. Applicazione delle disposizioni delle leggi penali ordinarie

     In quanto non è previsto dalle disposizioni contenute nel presente Capo, si applicano le disposizioni delle leggi penali ordinarie.

 

          Art. 155. Decorrenza per l'applicazione del presente decreto

     Le disposizioni contenute nel presente decreto troveranno applicazione a decorrere dalla chiamata alla leva e dalla chiamata alle armi della classe successiva a quella presentatasi alla leva o alle armi nell'anno d'entrata in vigore del decreto stesso.

     Nei confronti dei giovani già chiamati alla leva o alle armi, si applicano le norme in vigore alla data del presente decreto contenute nei testi unici approvati con r.d. 24 febbraio 1938, n. 329, e con r.d. 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni.

 

          Art. 156. Durata della ferma di leva per i militari incorporati fino al 31 dic. 1964

     La durata della ferma di leva per i militari incorporati fino al 31 dic. 1964, è quella determinata dalla legge 18 febbr. 1963, n. 164.

 

          Art. 157. Proroga della legge sulla composizione dei Consigli di leva di terra

     Fino alla chiamata alla leva di cui al precedente art. 155, continuano ad avere vigore, per l'Esercito, le norme previste dalla legge 25 apr. 1957, n. 308, e successiva proroga.

 

          Art. 158. Regolamento di esecuzione

     Fino a quando non sarà emanato il regolamento di esecuzione del presente decreto, saranno applicate, in quanto compatibili, le norme esecutive attualmente in vigore per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica.

 

 

ALLEGATO A

Sede e giurisdizione dei Consigli di Leva [70]

 

Numero d'ordine

Sedi

Giurisdizione Territoriale

1

Torino

Distretti militari di Torino e Cuneo

2

Alessandria

Distretti militari di Alessandria e Vercelli

3

Genova

Distretti militari di Genova e Savona

4

Milano I

Distretti militari di Milano e Sondrio

5

Milano II

Distretti militari di Monza e Como

6

Brescia

Distretti militari di Brescia

7

Pavia

Distretti militari di Pavia e Cremona

8

Verona

Distretti militari di Verona e Vicenza

9

Trento

Distretti militari di Trento e Bolzano

10

Padova

Distretti militari di Padova

11

Treviso

Distretti militari di Treviso, Venezia e Belluno

12

Udine

Distretti militari di Udine e Trieste

13

Firenze

Distretti militari di Firenze

14

Bologna

Distretti militari di Bologna

15

Piacenza

Distretti militari di Modena e Piacenza

16

Forlì

Distretti militari di Forlì e Ancona

17

Pisa

Distretti militari di Pisa, Massa Carrara, Grosseto e Siena

18

Perugia

Distretti militari di Perugia, Viterbo, Ascoli Piceno e Macerata

19

Roma I

Distretti militari di Roma

20

Roma II

Distretti militari di Frosinone e Latina

21

Chieti

Distretti militari di Chieti, Teramo e L'Aquila

22

Cagliari

Distretti militari di Cagliari, Oristano e Sassari

23

Napoli

Distretti militari di Napoli

24

Caserta

Distretti militari di Caserta e Benevento

25

Salerno

Distretti militari di Salerno e Avellino

26

Foggia

Distretti militari di Foggia e Campobasso

27

Bari I

Distretti militari di Bari

28

Bari II

Distretti militari di Potenza

29

Lecce

Distretti militari di Lecce

30

Catanzaro

Distretti militari di Catanzaro e Cosenza

31

Messina

Distretti militari di Messina e Reggio Calabria

32

Catania

Distretti militari di Catania e Siracusa

33

Palermo I

Distretti militari di Caltanissetta e Agrigento

34

Palermo II

Distretti militari di Palermo

 

 

ALLEGATO B

Sedi di zone di competenza territoriale dei Consigli di leva [71]

 

Numero d'ordine

Sedi

Zone di competenza territoriale

1

La Spezia

Quelle delle capitanerie di porto di Ancona, Cagliari, Chioggia, Civitavecchia, Gaeta, Genova, Imperia, La Spezia, Livorno, Monfalcone, Napoli, Olbia, Porto Ferraio, Porto Torres, Ravenna, Rimini, Roma, Savona, Torre del Greco, Trieste, Venezia, Viareggio.

2

Taranto

Quelle delle capitanerie di porto di Augusta, Bari, Brindisi, Castellammare di Stabia, Catania, Crotone, Gallipoli, Manfredonia, Messina, Molfetta, Palermo, Pescara, Porto Empedocle, Reggio Calabria, Salerno, Siracusa, Taranto, Trapani, Vibo Valentia.

 


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 19 ottobre 1988, n. 974, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera nella parte in cui non prevede che siano esentati dall'obbligo del servizio militare coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di un altro Stato nel quale abbiano già prestato servizio militare. La stessa Corte, con sentenza 17 giugno 1992, n. 278, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della stessa lettera nella parte in cui non prevede che siano esentati dagli obblighi di leva coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di un altro Stato nel quale siano tenuti a prestare il servizio militare. La Corte Costituzionale, con sentenza 15 maggio 2001, n. 131, ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 1, primo comma, lettera b), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), e 8, ultimo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui non prevedono che siano esentati dagli obblighi di leva coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di altro Stato, a norma dell'art. 8, primo comma, numero 1), della legge n. 555 del 1912.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 31 maggio 1975, n. 191.

[4] Comma così sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504.

[5] Comma abrogato dall'art. 50 della L. 24 dicembre 1986, n. 958.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 5 dall'art. 40 della L. 31 maggio 1975, n. 191.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L. 31 maggio 1975, n. 191.

[8] Comma così sostituito dall'art. 7 della L. 31 maggio 1975, n. 191.

[9] Comma così sostituito dall'art. 7 della L. 31 maggio 1975, n. 191.

[10] Comma così sostituito dall'art. 7 della L. 31 maggio 1975, n. 191.

[11] Articolo così modificato dall'art. 40 della L. 31 maggio 1975, n. 191.

[12] Articolo sostituito dall'art. 1 della L. 31 gennaio 1992, n. 64 e abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 6 ottobre 2006, n. 275.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 31 gennaio 1992, n. 64.

[14] Articolo così sostituito dall’art. 9 della L. 31 maggio 1975, n. 191.

[15] Comma aggiunto dall'art. 9 della L. 24 dicembre 1986, n. 958.

[16] Articolo così sostituito dall’art. 8 della L. 31 maggio 1975, n. 191.

[17] Lettera così sostituita dall'art. 9 della L. 24 dicembre 1986, n. 958.

[18] Comma aggiunto dall'art. 9 della L. 24 dicembre 1986, n. 958.

[19] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.L. 22 maggio 1981, n. 233.

[20] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.L. 22 maggio 1981, n. 233.

[21] Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 31 gennaio 1992, n. 64.

[22] Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 31 gennaio 1992, n. 64.

[23] Articolo così modificato dall'art. 40 della L. 31 maggio 1975, n. 191.

[24] Articolo così sostituito dall’art. 10 della L. 31 maggio 1975, n. 191.

[25] Articolo così sostituito dall’art. 11 della L. 31 maggio 1975, n. 191.

[26] Articolo così modificato dall'art. 40 della L. 31 maggio 1975, n. 191.

[27] Articolo così sostituito dall’art. 12 della L. 31 maggio 1975, n. 191.

[28] Articolo così sostituito dall’art. 2 della L. 31 maggio 1975, n. 191.

[29] Comma abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504.

[30] Articolo così sostituito dall’art. 13 della L. 31 maggio 1975, n. 191.

[31] Articolo così modificato dall'art. 40 della L. 31 maggio 1975, n. 191.

[32] Articolo così sostituito dall’art. 14 della L. 31 maggio 1975, n. 191.

[33] Lettera abrogata dall'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504.

[34] Articolo così sostituito dall’art. 15 della L. 31 maggio 1975, n. 191.

[35] Articolo così sostituito dall’art. 16 della L. 31 maggio 1975, n. 191.

[36] Articolo così sostituito dall’art. 17 della L. 31 maggio 1975, n. 191.

[37] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L. 24 dicembre 1986, n. 958.

[38] Comma abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

[39] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 31 maggio 1975, n. 191.

[40] Comma abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504.

[41] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L. 31 maggio 1975, n. 191, nel testo stabilito dall'art. 3 della L. 24 dicembre 1986, n. 958.

[42] Comma così sostituito dall'art. 18 della L. 31 maggio 1975, n. 191.

[43] Articolo sostituito dall’art. 19 della L. 31 maggio 1975, n. 191 ed abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504.

[44] Articolo sostituito dall’art. 20 della L. 31 maggio 1975, n. 191 ed abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504.

[45] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. 2 aprile 1968, n. 485.

[46] Comma abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504.

[47] Articolo così sostituito dall’art. 21 della L. 31 maggio 1975, n. 191.

[48] Comma abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504.

[49] Articolo sostituito dall’art. 22 della L. 31 maggio 1975, n. 191 ed abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504.

[50] Articolo così sostituito dall’art. 23 della L. 31 maggio 1975, n. 191.

[51] Articolo così sostituito dall’art. 24 della L. 31 maggio 1975, n. 191.

[52] Comma abrogato dall'art. 11 della L. 24 dicembre 1986, n. 958.

[53] Articolo sostituito dall’art. 25 della L. 31 maggio 1975, n. 191 ed abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504.

[54] Comma così modificato dall'art. 40 della L. 31 maggio 1975, n. 191.

[55] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504.

[56] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504, con effetto a decorrere dal 31 dicembre 1998.

[57] Articolo abrogato dall'art. 12, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504, a decorrere dal 31 dicembre 1998.

[58] Articolo così sostituito dall’art. 27 della L. 31 maggio 1975, n. 191.

[59] Articolo così sostituito dall’art. 26 della L. 31 maggio 1975, n. 191.

[60] Articolo modificato dall'art. 40 della L. 31 maggio 1975, n. 191.

[61] Articolo così sostituito dall'art. 44 della L. 24 dicembre 1986, n. 958.

[62] Comma così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[63] Comma così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[64] La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile 1986, n. 112, ha dichiarato l'illegittimita costituzionale del presente comma, nella parte in cui stabilisce che i reati previsti dagli artt. da 157 a 163 del codice penale militare di pace appartengono alla cognizione dell'autorità giudiziaria militare quando siano commessi da iscritti di leva.

[65] Lettera così modificata dall'art. 40 della L. 31 maggio 1975, n. 191.

[66] Comma così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[67] Comma così modificato dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[68] Comma così modificato dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[69] Comma così modificato dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689

[70] Allegato così modificato dal D.P.R. 13 ottobre 1987, n. 579, dal D.P.R. 1 giugno 1990, n. 204, dal D.P.R. 14 ottobre 1991, n. 355 e dalla L. 31 gennaio 1992, n. 64.

[71] Allegato aggiunto dalla L. 31 maggio 1975, n. 191 e così sostituito dal D.P.R. 30 ottobre 1984, n. 913.