§ 46.11.1 - R.D. 28 luglio 1932, n. 1365.
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.11 servizio di leva
Data:28/07/1932
Numero:1365


Sommario
Art. 1.  Parte dell'art. 2, legge 3 aprile 1928, n. 919, modificato - Finalità
Art. 2.  Art. 2, legge 3 aprile 1928, n. 919, parte; art. 3, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato dall'art. 3, legge 3 aprile 1928, n. 919, parte; art. 7, legge 23 giugno 1927, n. 1066, ultimo comma, [...]
Art. 3.  Riflessi nelle ammissioni a pubblici uffici
Art. 4.  Art. 5, legge 23 giugno 1927, n. 1066 - Classi di leva
Art. 5.  Art. 14, primo e secondo comma, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Chiamata delle classi alla leva
Art. 6.  Art. 2, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Esclusi dal far parte della Regio marina
Art. 7.  Art. 3, legge 23 giugno 1927, n. 1066, ultimo comma; art. 30, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato dall'art. 6, legge 3 aprile 1928, n. 919, secondo e terzo comma, modificati - Arruolamento [...]
Art. 8.  Art. 30, legge 23 giugno 1927, n. 1066, primo comma; art. 61, legge 23 giugno 1927, n. 1066, secondo comma; art. 14, legge 3 aprile 1928, n. 919, ultimo comma; art. 12, legge 13 luglio 1911, n. 748, [...]
Art. 9.  Legge 23 giugno 1927, n. 1066; art. 6, primo e secondo comma; art. 55, primo e secondo comma; art. 59, parte primo comma; legge 3 aprile 1928, n. 919; art. 2, secondo comma, modificati - Obbligo di [...]
Art. 10.  Emigrazione dei soggetti alla leva marittima
Art. 11.  Art. 6, legge 23 giugno 1927, n. 1066, terzo comma, modificato - Espatrio dei militari in congedo
Art. 12.  Art. 6, legge 23 giugno 1927, n. 1066, ultimo comma, modificato - Sospensione della facoltà di espatriare prima dell'apertura della leva o dopo il congedamento
Art. 13.  Art. 4, legge 3 aprile 1928, n. 919 - Espatrio e imbarco dopo l'apertura della leva
Art. 14.  Articoli 6, 7, 9 e 10, legge 13 luglio 1911, n. 748, modificati - Imbarco di inscritti e di militari in congedo su navi di bandiera estera
Art. 15.  Art. 7, legge 23 giugno 1927, n. 1066, primo e secondo comma, modificato - Autorità preposte alle operazioni della leva marittima
Art. 16.  Art. 8, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria
Art. 17.  Art. 9, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Competenza dei consigli di leva marittima
Art. 18.  Art. 10, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato dall'art. 5, legge 3 aprile 1928, n. 919; art. 11, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificati - Composizione e votazione del consiglio di leva [...]
Art. 19.  Art. 12, legge 23 giugno 1927, n. 1066 - Sedute del consiglio di leva
Art. 20.  Art. 13, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Ricorso contro le decisioni del consiglio di leva
Art. 21.  Note preparatorie
Art. 22.  Art. 4, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Formazione delle liste di leva marittima. Reclami per mancata od indebita inclusione nelle stesse
Art. 23.  Art. 14, legge 23 giugno 1927, n. 1066, terzo comma, modificato - Chiamata alla leva
Art. 24.  Art. 15, legge 23 giugno 1927, n. 1066, quarto e quinto comma, modificato - Sessioni di leva
Art. 25.  Legge 23 giugno 1927, n. 1066; art. 15, primo, secondo e terzo comma; art. 16 e art. 18, modificati - Presentazione degli inscritti al Consiglio di leva
Art. 26.  Art. 19, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Esame personale degli inscritti. Deliberazioni del consiglio di leva
Art. 27.  Art. 22, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Sospensione dell'esame degli inscritti impediti
Art. 28.  Art. 21, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Dilazioni da accordarsi agli inscritti
Art. 29.  Computo nella leva dei volontari in servizio nel C.R.E.M.
Art. 30.  Art. 23, legge 23 giugno 1927, n. 1066; art. 34, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato dall'art. 8, legge 3 aprile 1928, n. 919, modificati - Revocabilità delle decisioni del consiglio di leva
Art. 31.  Art. 24, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Ricorsi di magistrato ordinario sulla legalità dell'arruolamento
Art. 32.  Art. 25, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Giudizio della magistratura ordinaria
Art. 33.  Art. 17, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Inscritti di leva residenti all'estero
Art. 34.  Art. 26, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Arruolamento ed invio alle armi degli inscritti
Art. 35.  Art. 31, legge 23 giugno 1927, n. 1066, secondo comma, modificato - Elenchi delle infermità e delle imperfezioni
Art. 36.  Art. 31, legge 23 giugno 1927, n. 1066, primo comma, modificato - Riforme
Art. 37.  Art. 7, legge 3 aprile 1928, n. 919, modificato - Rivedibilità
Art. 38.  Art. 29, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Assegnazione ai servizi sedentari
Art. 39.  Art. 33, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Osservazione degli inscritti
Art. 40.  Decisioni del Ministero sui giudizi di cui agli articoli 36, 37 e 38
Art. 41.  Dichiarazione di riforma o di rivedibilità
Art. 42.  Riforma, inabilità temporanea, ed idoneità limitata dei militari alle armi od in congedo
Art. 43.  Art. 34, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Revocabilità delle riforme e delle assegnazioni ai servizi sedentari dei militari alle armi od in congedo. Revisione dei riformati e degli [...]
Art. 44.  Legge 23 giugno 1927, n. 1066; art. 56, parte 1 e secondo comma; art. 55, primo comma; art. 57, modificati - Ferme (di leva e volontarie): loro durata
Art. 45.  Art. 58, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Commutazione delle ferme
Art. 46.  Art. 56, legge 23 giugno 1927, n. 1066, parte primo comma, modificato - Decorrenza della ferma di leva
Art. 47.  Art. 60, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Tempo non computabile nella ferma
Art. 48.  Art. 53, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Arruolamenti volontari per la durata della guerra
Art. 49.  Art. 51, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Proscioglimento dalle ferme volontarie
Art. 50.  Prestazioni volontarie di servizio
Art. 51.  Articoli 66 e 67, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificati - Riammissioni in servizio
Art. 52.  Legge 23 giugno 1927, n. 1066; art. 43, primo comma; art. 44, comma primo, modificati - Concessioni agli studenti universitari e di istituti assimilati
Art. 53.  Legge 23 giugno 1927, n. 1066; art. 40, lettera b; art. 43, terzo comma, modificati - Concessioni agli studenti di scuole medie
Art. 54.  Art. 45, legge 23 giugno 1927, n. 1066, primo comma, modificato - Concessione agli allievi degli istituti cattolici
Art. 55.  Primo comma e lettera a) dell'art. 40, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato dall'art. 10, legge 3 aprile 1928, n. 919 - Concessione agli addetti al governo di aziende agricole, industriali e [...]
Art. 56.  Art. 41, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Concessione agli arruolati che abbiano un fratello sotto le armi
Art. 57.  Concessione ai fratelli consanguinei che debbano presentarsi contemporaneamente alle armi
Art. 58.  Legge 23 giugno 1927, n. 1066, art. 43, secondo e quarto comma; art. 44, ultimo comma, modificati - Cessazione del titolo al ritardo della prestazione del servizio
Art. 59.  Art. 56, legge 23 giugno 1927, n. 1066, parte ultimo comma, modificato – Riduzioni di servizio agli ufficiali ed agli aspiranti in servizio di leva
Art. 60.  Art. 46, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Riduzione di servizio ai militari già allievi della Regio accademia navale
Art. 61.  Art. 56, legge 23 giugno 1927, n. 1066, parte terzo comma, modificato - Riduzione di servizio ai militari della classe anziana od in determinate condizioni di famiglia
Art. 62.  Art. 54, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Eventuale anticipato congedo dei militari di leva o volontari che vengano a trovarsi in determinate condizioni di famiglia
Art. 63.  Riduzione di servizio ai militari che dimostrino di dover riespatriare
Art. 64.  Riduzione del servizio delle ferme volontarie
Art. 65.  Art. 42, legge 23 giugno 1927, n. 1066, decimo comma, modificato - Facilitazioni agli studenti che hanno superato i corsi di cultura militare
Art. 66.  Dispense dalla ferma di leva agli arruolati
Art. 67.  Licenze eccezionali agli addetti al governo di aziende o stabilimenti agricoli, industriali o commerciali delle colonie italiane
Art. 68.  Dispense provvisorie e definitive dal servizio alle armi degli arruolati residenti all'estero
Art. 69.  Permessi di permanenze in patria e nelle colonie ai militari dispensati perché residenti all'estero
Art. 70.  Passaggio nei ruoli del Regio esercito dei dispensati che chiedano di fruire della speciale ferma
Art. 71.  Art. 45, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato dall'art. 11, comma secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, legge 3 aprile 1928, n. 919, modificato - Dispense e permessi ai missionari cattolici [...]
Art. 72.  Regio decreto-legge 17 marzo 1924, n. 383, articoli 2, 3, 4, 5, modificato - Disposizioni speciali in materia ecclesiastica
Art. 73.  Art. 19, legge 23 giugno 1927, n. 1066, parte primo comma; art. 14, legge 3 aprile 1928, n. 919, primo comma, modificato - Congedo illimitato e congedo assoluto
Art. 74.  Art. 63, legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato - Ritardi nei congedamenti - Maggiori vincoli di servizio
Art. 75.  Art. 64, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Ritardo del congedo ai militari che scontano punizioni disciplinari
Art. 76.  Art. 65, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Sospensiva dell'invio in congedo e dell'abbandono alla leva di terra in occasione della mobilitazione
Art. 77.  Art. 85, legge 23 giugno 1927, n. 1066; articoli 5, 8, 11, 12, legge 13 luglio 1911, n. 748, modificato e legge 27 marzo 1930, n. 460 - Doveri dei sottufficiali e dei militari in congedo illimitato. [...]
Art. 78.  Art. 61, legge 23 giugno 1927, n. 1066, comma primo modificato dall'art. 15, legge 3 aprile 1928, n. 919, comma terzo, modificato - Richiamo in servizio dei militari in congedo illimitato
Art. 79.  Art. 62, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Ritardi nella presentazione per richiami
Art. 80.  Art. 61, legge 23 giugno 1927, n. 1066, quarto comma, modificato - Dispense dal richiamo in servizio
Art. 81.  Art. 61, legge 23 giugno 1927, n. 1066, ultimo comma; articoli 1, 3, 4, legge 13 luglio 1911, n. 748; legge 27 marzo 1930, n. 460, modificati - Chiamate per il controllo della forza in congedo
Art. 82.  Art. 82, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Arruolamenti eccezionali all'estero
Art. 83.  Art. 83, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Determinazione della quarta parte degli equipaggi mercantili
Art. 84.  Art. 84, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Congedamento dei marinai arruolati eccezionalmente. Indennità e rimborsi
Art. 85.  Legge 23 giugno 1927, n. 1066, articoli 94 e 104, modificati - Renitenza - Omissione o sottrazione alla leva. Dichiarazioni di renitenza
Art. 86.  Art. 96, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Lista dei renitenti
Art. 87.  Art. 98, legge 23 giugno 1927, n. 1066, primo e secondo comma, modificati - Arruolamento e denuncia dei renitenti
Art. 88.  Art. 98, legge 23 giugno 1927, n. 1066, terzo e quarto comma, modificati - Passaggio alla leva di terra dei renitenti e degli omessi per sottrazione alla leva o degli inscritti che presentarono [...]
Art. 89.  Art. 95, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Diserzione - Mancanza ai richiami per istruzione
Art. 90.  Art. 101, legge 23 giugno 1927, n. 1066 - Precedenza delle cause per i reati di renitenza
Art. 91.  Art. 97, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Pene pei renitenti
Art. 92.  Art. 99, legge 23 giugno 1927, n. 1066 - Pene pei favoreggiatori dei renitenti
Art. 93.  Pene per i disertori e per i favoreggiatori dei disertori
Art. 94.  Pene pei mancanti ai richiami per istruzione
Art. 95.  Art. 86, legge 23 giugno 1927, n. 1066, primo comma, modificato - Pene per l'omissione o l'indebita cancellazione dalle note preparatorie e per l'indebita inclusione nelle stesse
Art. 96.  Art. 87, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Pene per l'omissione o per l'indebita cancellazione dalle liste di leva di mare
Art. 97.  Art. 88, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Applicazione degli articoli 95 e 96 ai soggetti alla leva colpevoli dei reati ivi contemplati
Art. 98.  Art. 90, legge 23 giugno 1927, n. 1066 - Pene agli inscritti che producano documenti falsi od infedeli
Art. 99.  Art. 89, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Pene per fraudolenta sostituzione di persone
Art. 100.  Art. 92, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Pene per le infermità procacciate
Art. 101.  Art. 93, legge 23 giugno 1927, n. 1066 - Pene per le infermità od imperfezioni simulate
Art. 102.  Art. 102, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato
Art. 103.  Art. 13, legge 13 luglio 1911, n. 748, modificato e legge 27 marzo 1930, n. 460 - Contravvenzioni per inadempienze circa le chiamate di controllo o le dichiarazioni di residenza o per imbarco non [...]
Art. 104.  Art. 86, legge 23 giugno 1927, n. 1066, secondo comma - Contravvenzioni pei dirigenti cantieri navali e stabilimenti industriali e meccanici
Art. 105.  Art. 103, legge 23 giugno 1927, n. 1066 - Responsabilità dei funzionari dello Stato per azioni contrastanti con il presente testo unico
Art. 106.  Art. 91, legge 23 giugno 1927, n. 1066 - Punibilità dell'inscritto colpevole di reati previsti dal presente testo unico ancorchè non si trovi nel regno
Art. 107.  Art. 100, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Mancata prescrizione di alcuni reati militari
Art. 108.  Art. 105, legge 23 giugno 1927, n. 1066 - Applicazione delle leggi penali ordinarie
Art. 109.  Art. 59, legge 23 giugno 1927, n. 1066, secondo comma, modificato - Eccezione per i militari delle classi anteriori al 1895
Art. 110.  Regolarizzazione della posizione dei renitenti residenti all'estero
Art. 111.  Applicazione della riduzione di servizio per i militari alle armi in determinate condizioni di famiglia
Art. 112.  Delega di alcune attribuzioni al comando superiore del C.R.E.M.


§ 46.11.1 - R.D. 28 luglio 1932, n. 1365. [1]

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima.

(G.U. 27 ottobre 1931, n. 250)

 

     È approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, visto, d'ordine nostro, dal Ministro per la marina.

     Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente testo unico o con esso incompatibili.

     Le disposizioni ora vigenti relative alle rassegne ed alle imperfezioni ed infermità di cui all'art. 35 del presente testo unico rimangono in vigore fino a quando non saranno espressamente sostituite con decreto Reale su proposta del Ministro per la marina.

     Il presente testo unico sarà applicato con le operazioni di leva sulla classe 1912, fatta eccezione per le parti seconda e terza, le quali entrano in vigore dal 1° novembre 1932. Continueranno nel frattempo ad essere applicate le corrispondenti disposizioni ora vigenti.

 

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI

LEGISLATIVE SULLA LEVA MARITTIMA

 

Disposizioni generali

 

     Art. 1. Parte dell'art. 2, legge 3 aprile 1928, n. 919, modificato - Finalità

     La leva marittima fornisce alla marina da guerra gli uomini particolarmente adatti al servizio militare marittimo, prelevandoli dalla massa dei cittadini inscritti nelle liste di leva di terra perchè soggetti alla leva in genere.

 

          Art. 2. Art. 2, legge 3 aprile 1928, n. 919, parte; art. 3, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato dall'art. 3, legge 3 aprile 1928, n. 919, parte; art. 7, legge 23 giugno 1927, n. 1066, ultimo comma, modificati - Soggezione alla leva marittima

     Sono soggetti alla leva di mare i cittadini che al momento della chiamata della leva di mare (se questa avvenga prima della chiamata della leva di terra), oppure al momento della chiamata della leva di terra (se questa avvenga prima della chiamata della leva di mare), siansi trovati o si trovino nelle seguenti condizioni:

     1. a) Inscritti fra la gente di mare di 1ª e 2ª categoria in base al codice della marina mercantile con le aggiunte ed eccezioni di cui alle seguenti lettere b), c) e d);

     b) esercenti comunque la navigazione o la pesca in alto mare o costiera, nei porti, nei laghi, nelle lagune od all'estero;

     c) barcaroli e battellanti (qualunque sia la denominazione data a questo mestiere) nei porti, nelle spiaggie, nei laghi, nelle lagune. Addetti normalmente alle tonnare per la manovra delle reti;

     d) maestri d'ascia, calafati, carpentieri in ferro od in legno di galleggianti di mare, laghi o lagune, scaricatori di porto [2] .

     2. Personale di qualsiasi categoria in servizio negli arsenali, cantieri e stabilimenti di lavoro di qualunque specie della Regio marina [3] .

     3. Personale addetto:

     a) alla costruzione od all'allestimento di navi;

     b) agli armamenti navali guerreschi;

     c) alla costruzione o alla riparazione di macchine, caldaie, macchinari ausiliari od, in genere, di materiali per l'allestimento delle navi [4] .

     4. Personale addetto:

     a) in qualità di fuochisti, macchinisti, meccanici od elettricisti presso gli stabilimenti meccanici od industriali compresi nelle città o paesi costieri;

     b) al servizio di apparecchi generatori o motori dei galleggianti in mare, sui laghi o sulle lagune;

     c) al servizio, sotto qualsiasi titolo, presso i fari e segnalamenti marittimi [5] .

     5. Radiotelegrafisti navali.

     6. Arruolati con ferma volontaria nel corpo Reale equipaggi marittimi, tuttora alle armi compresi gli arruolati volontari della Regio guardia di finanza, ramo mare.

     7. Prosciolti da arruolamento volontario precedentemente contratto nella Regio marina o nella Regio guardia di finanza, ramo mare (salvo i casi di proscioglimento di ufficio, in seguito a condanna escludente dal servizio militare).

     b) iscritti ed ex iscritti nelle facoltà di ingegneria, ramo navale, negli istituti tecnici nautici e nelle scuole di avviamento professionale a tipo marinaro [6] .

     9. Ex marinaretti delle navi scuola marinaretti dell'opera nazionale Balilla e giovani appartenenti ad analoghe istituzioni italiane o da istituirsi all'estero.

     10. Allievi ed ex allievi per almeno sei mesi di scuole marittime, peschereccie o professionali per la maestranza marittima o di scuole a carattere marinaresco.

     11. Avanguardisti dell'O.N.B. - premarinara - i quali, al compimento del 16 anno, abbiano chiesto di rimanere nella specialità marinara.

     12. Individui che domandino l'inscrizione nelle liste della leva di mare e che siano riconosciuti in possesso di particolari requisiti per il servizio militare marittimo (avanguardisti marinai, ecc.).

     Le operazioni di indagine e di controllo per la inclusione nella leva marittima di tutti coloro che, a termine del presente articolo, hanno obbligo di farne parte, sono affidate, nelle varie giurisdizioni, ai rispettivi comandanti di porto oppure ad ufficiali appositamente designati dal Ministero difesa-Marina [7] .

 

          Art. 3. Riflessi nelle ammissioni a pubblici uffici

     Nessun cittadino italiano, soggetto all'obbligo della leva marittima, può essere ammesso a pubblico ufficio se non provi di aver soddisfatto l'obbligo stesso, ovvero (qualora la sua classe non sia stata ancora chiamata) di aver chiesto la inscrizione sulle liste di leva.

 

          Art. 4. Art. 5, legge 23 giugno 1927, n. 1066 - Classi di leva

     Gli inscritti della leva di mare sono distinti per classe di nascita.

     Ciascuna classe comprende i maschi nati dal primo all'ultimo giorno dell'anno cui la classe si riferisce.

 

          Art. 5. Art. 14, primo e secondo comma, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Chiamata delle classi alla leva

     Le classi sono chiamate alla leva nell'anno in cui i giovani che vi appartengono compiono il ventesimo dell'età loro. Le operazioni di leva possono essere però anticipate in maniera da rendere possibile la chiamata alle armi nei primi mesi dell'anno in cui i giovani compiono il ventesimo dell'età loro.

     Quando poi lo esigano contingenze straordinarie, le classi possono essere chiamate alla leva ed alle armi anche prima dei termini suddetti.

 

          Art. 6. Art. 2, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Esclusi dal far parte della Regio marina

     Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte della Regia Marina coloro che, in applicazione del Codice penale comune, sono incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera, alla quale sia stato dato riconoscimento nello Stato, nonchè i condannati a pene infamanti, a norma dei codici penali militari.

 

          Art. 7. Art. 3, legge 23 giugno 1927, n. 1066, ultimo comma; art. 30, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato dall'art. 6, legge 3 aprile 1928, n. 919, secondo e terzo comma, modificati - Arruolamento degli idonei. Ripristino nella leva di terra di iscritti in determinate condizioni [8]

     Gli iscritti della leva di mare, riconosciuti, per condizioni fisiche, idonei, pienamente o limitatamente, al servizio alle armi, debbono essere arruolati nel corpo Reale equipaggi marittimi, o computati alla leva, se già arruolati volontariamente, come stabilito dal primo comma, lettera c, del successivo art. 26.

     Fanno eccezione alla norma di cui sopra e sono restituiti alla leva di terra, previa cancellazione dalle liste di leva marittima:

     1) gli iscritti già arruolati nel Regio esercito, nella Regio aeronautica, nella Regio guardia di finanza, ramo terra, nelle truppe coloniali, negli agenti di pubblica sicurezza, nella milizia forestale, portuale o stradale, nelle legioni libiche della M.V.S.N., o comunque siano o siano già stati incorporati in altri corpi, il cui servizio sia equiparato, per legge, a quello obbligatorio di leva, o vi abbiano grado di ufficiale;

     2) gli iscritti residenti all'estero che chiedano di fruire della speciale ferma adottata dal Regio esercito prevista dal successivo art. 70;

     3) gli iscritti che, all'atto della chiamata della leva di mare della propria classe di nascita, siano residenti o domiciliati in colonia;

     4) gli iscritti in possesso del brevetto del corso premilitare di pilotaggio aereo o di motorista di aviazione;

     5) gli iscritti in possesso del certificato di specializzazione aeronautica o del brevetto di pilota civile di aeroplano, o che abbiano frequentato i corsi di volo a vela presso le scuole regolarmente costituite, nonché gli iscritti che comprovino di aver lavorato per almeno sei mesi presso ditte dell'industria aeronautica;

     6) gli iscritti per i quali sia dimostrato il difetto di requisiti per appartenere alla leva di mare, o che comunque non siano ritenuti atti, per ragioni fisiche o professionali, a prestar servizio nella Regio marina;

     7) gli iscritti che, all'atto della chiamata alle armi, siano riformati;

     8) gli iscritti per i quali, in via eccezionale, il ministero della marina, di concerto con quello della guerra, determini il trasferimento alla leva di terra.

     Possono essere ripristinati alla leva di terra, previo assentimento del ministero della marina:

     1) gli iscritti il cui padre, o la persona a cui favore il titolo è costituito, dimostri al consiglio di leva marittima, prima della visita medica dell'iscritto, che questi, fin dal giorno dell'apertura della leva, si trova nelle condizioni di famiglia di cui al successivo art. 62, per uno dei titoli indicati nel manifesto di chiamata della leva;

     2) gli iscritti che, all'atto della chiamata alle armi, siano assegnati ai servizi sedentari.

 

          Art. 8. Art. 30, legge 23 giugno 1927, n. 1066, primo comma; art. 61, legge 23 giugno 1927, n. 1066, secondo comma; art. 14, legge 3 aprile 1928, n. 919, ultimo comma; art. 12, legge 13 luglio 1911, n. 748, secondo comma, modificati - Ruoli del C.R.E.M. Trasferimento dai ruoli del C.R.E.M. in quelli delle altre forze armate e viceversa [9]

     Sono compresi nei ruoli del corpo Reale equipaggi marittimi:

     1) gli arruolati volontariamente nel corpo stesso, prima dell'apertura della leva della loro classe di nascita, compresi gli arruolati volontari nella Regio guardia di finanza, ramo mare:

     2) gli arruolati di leva marittima.

     Sono cancellati dai ruoli del Regio esercito e trasferiti in quelli del corpo Reale equipaggi marittimi:

     1) i laureati in ingegneria navale e meccanica ed i laureati in discipline nautiche o in scienze economico-marittime presso l'istituto superiore navale di Napoli, i quali, all'atto della chiamata alle armi, risultassero già arruolati nella leva di terra.

     I comandi dei distretti provvedono per essi al trasferimento nei ruoli del C.R.E.M.

     I rettori delle università e il direttore dell'istituto predetto, hanno l'obbligo di fornire, sessione per sessione, al comando superiore del C.R.E.M., su richiesta delle capitanerie di porto, i nomi e le generalità dei giovani che conseguono le lauree sopra indicate;

     2) coloro i quali, dopo il concorso alla leva di terra, ottengano di prestar servizio nella Regio marina o nella Regio guardia di finanza (ramo mare).

     Sono cancellati dai ruoli del corpo Reale equipaggi marittimi e trasferiti in quelli delle forze armate dello Stato:

     1) gli arruolati di leva marittima che, a giudizio delle commissioni sanitarie, pur essendo riconosciuti idonei al servizio militare, non sono ritenuti atti a prestar servizio nella Regio marina; essi compiono il servizio militare nel Regio esercito con la propria classe di leva;

     2) i militari di leva del C.R.E.M. i quali, dopo un anno di effettivo servizio, ottengano dal ministero della marina, ai sensi dell'art. 29 del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, il trasferimento nel Regio esercito, nella Regio aeronautica o nelle altre forze armate, per intraprendervi una carriera;

     3) gli arruolati di leva marittima, i quali siano riformati, dopo aver prestato servizio militare per un periodo inferiore a tre mesi: essi sono trasferiti nei ruoli del Regio esercito;

     4) gli arruolati di leva marittima residenti all'estero, ai quali sia concessa la speciale forma prevista dalle leggi sul reclutamento del Regio esercito e di cui al successivo art. 70: essi trasferiti nei ruoli del Regio esercito;

     5) i militari in congedo illimitato eccedenti ai bisogni della Regio marina che il Ministro per la marina, di concerto col Ministro per la guerra, credesse di trasferire al Regio esercito;

     6) i militari in congedo, forniti del brevetto di pilota civile di 2° o 3° grado, i quali siano trasferiti, col consenso del Ministro per la marina, nelle forze in congedo della Regio aeronautica;

     7) i militari in servizio del ramo mare del corpo della Regio guardia di finanza che ottengano dal comandante generale del corpo il passaggio nel ramo terra del corpo stesso;

     8) i militari in congedo illimitato i quali cessino di avere obblighi di servizio militare marittimo, in base al disposto del successivo art. 9.

     Possono essere trasferiti nella forza di terra, previo assentimento del ministero della marina, gli arruolati di leva marittima assegnati ai servizi sedentari, i quali abbiano prestato servizio per un periodo inferiore a tre mesi.

     Ai militari del C.R.E.M. in congedo (volontari o di leva) può essere concesso ad insindacabile giudizio del Ministro della marina, il nulla osta per il temporaneo arruolamento in altre forze armate dello Stato, nei corpi degli agenti di pubblica sicurezza o di custodia ed in tutte le varie specialità della M.V.S.N.; non è necessario il nulla osta per la sola iscrizione ordinaria nella M.S.V.N. che non comporta un effettivo arruolamento.

     I militari di cui al precedente comma restano iscritti nei ruoli della leva di mare, a disposizione della Regio marina, fino al compimento del 32° anno di età, se arruolati nei corpi degli agenti di pubblica sicurezza o di custodia, o fino al compimento del 39° anno di età, se arruolati nelle altre forze armate e nelle varie specialità della M.V.S.N.

     Ai militari del C.R.E.M. in congedo, già apparenti alla Regio guardia di finanza, ramo mare, può essere concesso il nulla osta per l'arruolamento nel corpo della Regio guardia di finanza, ramo mare o terra. Quelli che ottengono il nulla osta per l'arruolamento nel ramo mare restano iscritti nei ruoli del C.R.E.M.; quelli invece che ottengono il nulla osta per l'arruolamento nel ramo terra passano, a tutti gli effetti, nei ruoli del Regio esercito, e cessano di essere comunque a disposizione della Regio marina.

     Ai militari in congedo della Regio marina i quali aspirino a conseguire il grado di ufficiale di complemento in altre forze armate dello Stato, oppure ad intraprendere la carriera nelle forze stesse, può essere concesso dal ministero della marina il nulla osta per la presentazione delle relative domande alle competenti amministrazioni. Detti militari, qualora ottengano la nomina ad ufficiale o l'ammissione in carriera, sono contemporaneamente trasferiti nei ruoli delle forze armate.

 

          Art. 9. Legge 23 giugno 1927, n. 1066; art. 6, primo e secondo comma; art. 55, primo e secondo comma; art. 59, parte primo comma; legge 3 aprile 1928, n. 919; art. 2, secondo comma, modificati - Obbligo di servizio

     Gli inscritti di leva marittima arruolati sono obbligati al servizio militare marittimo dal giorno dell'arruolamento fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° anno di età. Con tale data essi vengono trasferiti di autorità, nei ruoli della forza in congedo del Regio esercito per seguire la sorte della loro classe di nascita. Fanno eccezione a questa disposizione gli ufficiali ed i sottufficiali il cui obbligo al servizio è disciplinato da particolari norme di legge [10] .

     L'obbligo di servizio si soddisfa, dai militari, parte sotto le armi (salvo le dispense dal compiere la ferma di cui ai successivi articoli 66, 67, 68, 69, 71 e 72) e parte rimanendo a disposizione in congedo illimitato.

 

          Art. 10. Emigrazione dei soggetti alla leva marittima

     I giovani inscritti nelle note preparatorie e nelle liste di leva marittima, di cui agli articoli 21 e 22, possono espatriare fino all'apertura della leva della propria classe, a scopo di lavoro, ovvero per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno degli istituti cattolici italiani all'estero, a tal uopo riconosciuti, ovvero in qualità di missionari cattolici, per avere già compiuto gli studi medesimi.

     La concessione del passaporto ai giovani soggetti alla leva marittima, che si recano all'estero per altri scopi, è subordinata alle restrizioni determinate dal regolamento.

     La concessione del passaporto importa di per se stessa l'arruolamento dell'espatriato all'atto del suo concorso alla leva, sempre quando egli si trovi di fatto ancora all'estero. Le autorità incaricate del rilascio di tale documento debbono quindi avvertire il titolare dello stesso che, laddove egli non si avvalga della facoltà di cui all'art. 33, ultima parte, per far constare una sua eventuale inabilità al servizio militare, sarà, senz'altro, arruolato nel C.R.E.M. durante le operazioni di leva sulla propria classe.

     Le autorità di frontiera sono tenute a notificare, con le modalità stabilite dal regolamento, alle competenti capitanerie di porto la data di partenza, nonchè le generalità e la località verso cui si è diretto l'inscritto.

 

          Art. 11. Art. 6, legge 23 giugno 1927, n. 1066, terzo comma, modificato - Espatrio dei militari in congedo

     Per quanto riguarda il servizio militare marittimo non vi sono vincoli alla libertà di emigrazione per i militari congedati dopo aver soddisfatto l'obbligo di servizio alle armi o dispensati dal compierlo.

     L'autorità di frontiera è tenuta a notificare alla competente Capitaneria di porto, insieme alla generalità dei militari predetti, la data della loro partenza e la località verso la quale sono diretti.

 

          Art. 12. Art. 6, legge 23 giugno 1927, n. 1066, ultimo comma, modificato - Sospensione della facoltà di espatriare prima dell'apertura della leva o dopo il congedamento

     La facoltà di emigrare, consentita con gli articoli 10 ed 11 agli inscritti di leva ed ai militari in congedo, può essere temporaneamente sospesa con decreto Reale, su proposta, secondo i casi, dal Ministro per la guerra, di concerto con quello per la marina e con quello per l'aeronautica, o di ciascuno di questi ultimi di concerto col primo.

 

          Art. 13. Art. 4, legge 3 aprile 1928, n. 919 - Espatrio e imbarco dopo l'apertura della leva [11]

     Quando le esigenze della Marina lo consentano, il Ministro per la difesa può autorizzare l'espatrio o l'imbarco su navi di bandiera estera degli iscritti dopo l'apertura della leva della loro classe e degli arruolati che non abbiano iniziato o completato la ferma di leva.

     Il Ministro suddetto può delegare le Capitanerie di porto per il rilascio dei permessi d'espatrio e d'imbarco agli iscritti e agli arruolati in congedo illimitato provvisorio.

     La concessione del passaporto importa di per se stessa l'arruolamento, all'atto del suo espatrio, dell'iscritto che non sia stato ancora sottoposto all'esame personale davanti al Consiglio di leva.

     Le autorità incaricate del rilascio del passaporto debbono fare al titolare di esso gli stessi avvertimenti di cui al terzo comma dell'art. 10.

     Le autorità di frontiera sono tenute ad effettuare alle competenti Capitanerie di porto le notifiche previste dal quarto comma dell'art. 10.

 

          Art. 14. Articoli 6, 7, 9 e 10, legge 13 luglio 1911, n. 748, modificati - Imbarco di inscritti e di militari in congedo su navi di bandiera estera

     Gli inscritti nelle note preparatorie della leva marittima, o nelle liste di leva, ed i militari in congedo, per poter imbarcare su navi di bandiera estera, debbono ottenere il nulla osta delle autorità marittime.

     Le autorità portuarie (capitanerie e uffici circondariali di porto) in Patria, e quelle consolari, all'estero, possono rilasciare, per delegazione del Ministro per la marina, permessi di imbarco su navi di bandiera estera. Tali permessi hanno durata di due anni e sono rinnovabili.

     L'autorità, che rilascia o rinnova il nulla osta di imbarco su nave di bandiera estera, fa denunciare all'interessato il domicilio, la residenza od il recapito della famiglia e comunica tali dati, insieme alle notizie relative al rilascio od al rinnovamento del nulla osta di cui sopra, alla competente capitaneria di porto.

     Il congedato, che rinunci comunque a valersi del permesso di imbarco su nave di bandiera estera, deve darne comunicazione all'autorità che gli rilasciò il nulla osta, entro sei mesi dalla data di concessione.

     I trasgressori saranno passibili delle sanzioni di cui all'art. 103.

 

Parte Prima

DELLA LEVA E DEL SERVIZIO MILITARE MARITTIMO

 

Titolo I

LA LEVA MARITTIMA

 

Capo I

ORGANI DEL SERVIZIO DELLA LEVA MARITTIMA

 

          Art. 15. Art. 7, legge 23 giugno 1927, n. 1066, primo e secondo comma, modificato - Autorità preposte alle operazioni della leva marittima

     Il Ministro per la marina provvede e sovraintende a tutte le operazioni della leva di mare.

     Sono organi del servizio della leva marittima le Capitanerie di porto ed i Consigli di leva marittima.

     All'estero il servizio della leva marittima è affidato alle Regie autorità diplomatiche e consolari.

 

          Art. 16. Art. 8, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria

     Spetta all'autorità giudiziaria ordinaria:

     a) conoscere delle contravvenzioni al presente testo unico per le quali si possa far luogo ad applicazione di pene non avente carattere disciplinare e che non siano espressamente attribuite all'autorità giudiziaria militare;

     b) definire le questioni di controversa cittadinanza, di domicilio e di età;

     c) pronunciare su contesi diritti civili o di figliazione.

 

          Art. 17. Art. 9, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Competenza dei consigli di leva marittima

     Le operazioni della leva e le decisioni ad esse relative, escluse quelle di competenza dell'autorità giudiziaria, sono attribuite, in ciascun capoluogo di compartimento marittimo, ad un consiglio di leva marittima.

 

          Art. 18. Art. 10, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato dall'art. 5, legge 3 aprile 1928, n. 919; art. 11, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificati - Composizione e votazione del consiglio di leva marittima

     Il consiglio di leva marittima è composto:

     a) del comandante di porto, o in sua assenza, dell'ufficiale di porto più anziano della capitaneria, presidente;

     b) di un ufficiale di porto del compartimento marittimo, membro;

     c) di un capitano della marina mercantile nominato dal ministero, membro;

     d) di un ufficiale subalterno, od in mancanza, di un sottufficiale od impiegato d'ordine della capitaneria, segretario, senza voto.

     Nelle sedute per l'esame degli inscritti un ufficiale medico della Regia Marina o del Regio Esercito, od in mancanza un medico-chirurgo civile, assiste il Consiglio di leva in qualità di perito sanitario.

     Il Consiglio di leva marittima decide a maggioranza di voti.

     L'intervento di due membri, compreso fra questi il presidente, basta per renderne legali le decisioni.

     A parità di voti prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci, salvo che la decisione non rifletta idoneità fisica al servizio militare, nel qual caso prevale il voto conforme al parere del medico.

 

          Art. 19. Art. 12, legge 23 giugno 1927, n. 1066 - Sedute del consiglio di leva

     Le sedute del Consiglio di leva marittima sono pubbliche.

 

          Art. 20. Art. 13, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Ricorso contro le decisioni del consiglio di leva

     Contro le decisioni del Consiglio di leva è ammesso il ricorso al Ministro per la marina, osservate le prescrizioni del regolamento.

     Il Ministro decide sul ricorso dopo sentito il parere di una Commissione così composta:

     a) un ufficiale ammiraglio, presidente;

     b) due consiglieri di Stato, membri;

     c) due ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore della Regia Marina, membri;

     d) un funzionario della carriera amministrativa del ministero della marina, segretario senza voto.

     Alle sedute della Commissione interviene, senza voto deliberativo e solo come consulente, il capo della Divisione reclutamento presso il Comando superiore del C.R.E.M., o chi per esso.

     I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni impugnate.

 

Capo II

FORMAZIONE DELLE LISTE DI LEVA MARITTIMA

 

          Art. 21. Note preparatorie

     Nel mese di febbraio di ciascun anno le capitanerie di porto iniziano, con le modalità indicate nel regolamento, la compilazione di una nota preparatoria dei giovani soggetti alla leva di mare legalmente domiciliati nei comuni della propria giurisdizione che nell'anno stesso compiono il 18° anno di età. Le capitanerie di porto compilano altra nota preparatoria comprendente i giovani avanguardisti marinai che compiono il 16° anno di età e che abbiano chiesto di rimanere nella specialità marinara [12] .

     Il regolamento per l'applicazione del presente testo unico stabilisce la giurisdizione delle capitanerie di porto ai fini delle operazioni della leva marittima.

 

          Art. 22. Art. 4, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Formazione delle liste di leva marittima. Reclami per mancata od indebita inclusione nelle stesse

     Il regolamento per l'applicazione del presente testo unico detta le norme e stabilisce le modalità per la formazione e la pubblicazione delle liste di leva marittima.

     Il termine per far valere il diritto di appartenere alla leva di mare o per avanzare reclamo contro indebita inclusione nelle liste della stessa leva è, ferme le disposizioni del successivo art. 31, fissato al ventesimo giorno dopo quello della pubblicazione dell'ordine per la leva terrestre alla quale, per ragione di età, gli inscritti dovrebbero concorrere ed in ogni caso prima della visita medica presso il Consiglio di leva marittima.

 

Capo III

CHIAMATA ALLA LEVA DI MARE - ESAME PERSONALE

ED ARRUOLAMENTO DEGLI INSCRITTI

 

          Art. 23. Art. 14, legge 23 giugno 1927, n. 1066, terzo comma, modificato - Chiamata alla leva

     I comandanti di porto, ricevuti gli ordini dal ministero, fanno pubblicare in tutti i comuni della rispettiva giurisdizione, il manifesto di chiamata alla leva e l'elenco degli inscritti che vi debbono concorrere indicando anche il luogo, il giorno e l'ora in cui si eseguiranno, dal consiglio di leva, le operazioni per l'esame degli inscritti.

     Nel manifesto di chiamata debbono essere indicati quali dei titoli di cui al successivo art. 62 danno la possibilità all'eventuale ripristino nelle liste di leva di terra previsto dal terzo comma, n. 2, del precedente art. 7 [13] .

     I titoli di cui sopra sono tutti quelli che danno diritto nel Regio esercito all'assegnazione alla ferma minore di 3° grado e gli altri, tra quelli che danno diritto alla ferma minore di 2° grado e di 1° grado, che il Ministro per la marina ogni anno indica, secondo l'ordine in cui sono elencati nella legge sul reclutamento del Regio esercito, partendo dalla ferma minore di 2° grado, con lo scopo di ripristinare alla leva di terra il numero di inscritti che eccederebbero il fabbisogno di reclute, in relazione alla forza del corpo Reale equipaggi marittimi da tenere sotto le armi.

 

          Art. 24. Art. 15, legge 23 giugno 1927, n. 1066, quarto e quinto comma, modificato - Sessioni di leva

     La leva marittima si opera in due periodi di tempo.

     Nel primo periodo, la cui durata è stabilita dal Ministero della marina, ha luogo la sessione ordinaria, nella quale i Consigli di leva procedono all'esame personale degli inscritti ed alle operazioni di cui al successivo art. 26.

     Nel secondo periodo (sessione complementare), che dura fino all'apertura della leva successiva, i Consigli di leva, convocati in sedute straordinarie, procedono all'esame personale ed alle operazioni, di cui al successivo art. 26, nei confronti degli inscritti pei quali tali operazioni non poterono aver luogo durante la sessione ordinaria.

     Con il termine della sessione complementare, le operazioni di leva vengono chiuse definitivamente.

     Il Ministro per la marina può, a richiesta del presidente del Consiglio di leva, prolungare la sessione ordinaria allorchè le operazioni relative non siansi potute compiere nel termine stabilito.

 

          Art. 25. Legge 23 giugno 1927, n. 1066; art. 15, primo, secondo e terzo comma; art. 16 e art. 18, modificati - Presentazione degli inscritti al Consiglio di leva

     Gli inscritti che trovansi nel proprio compartimento marittimo hanno obbligo di presentarsi al Consiglio di leva nei giorni indicati nel manifesto di cui all'art. 23.

     Gli inscritti che trovansi nel Regno, ma fuori del proprio compartimento marittimo, possono presentarsi al Consiglio di leva del compartimento più vicino alla loro residenza, nel termine di venti giorni dalla data della prima seduta del Consiglio di leva.

     Gli inscritti che trovansi imbarcati su bastimenti all'estero, i quali fanno periodicamente ritorno nel Regno, hanno obbligo di sbarcare al primo approdo nello Stato e di presentarsi al Consiglio di leva del compartimento dove il bastimento approda, o del proprio compartimento, nel termine di giorni venti dalla data di arrivo del bastimento.

     Gli ufficiali consolari all'estero possono impedire il passaggio da un bastimento all'altro di inscritti chiamati alla leva.

     I pescatori di corallo, spugne e tonno o addetti alle altre pesche periodiche indicate annualmente dal Ministero della marina, possono, se impegnati nella campagna di pesca, ritardare la loro presentazione fino al termine della campagna stessa.

     Gli inscritti impediti a presentarsi, per legittimi e giustificati motivi, nel termine di tempo stabilito, hanno obbligo di darne subito notizia alle capitanerie di porto e di regolare la propria posizione entro la data di chiusura della sessione ordinaria.

     I non intervenuti senza legittimo motivo sono dichiarati renitenti in conformità dell'art. 85.

 

          Art. 26. Art. 19, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Esame personale degli inscritti. Deliberazioni del consiglio di leva

     Il Consiglio di leva, dopo aver verificata e chiusa la lista di leva, prende in esame la posizione di ogni singolo inscritto di leva e delibera:

     a) la esclusione dal servizio militare di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 6;

     b) la cancellazione dalle liste di leva dei deceduti;

     c) la restituzione alla leva di terra, previa cancellazione dalle liste di leva marittima, degli inscritti di cui ai numeri 1° , 3° , 4° , 5° , 6° , 7° e 8° del secondo comma del precedente art. 7 [14] ;

     d) la cancellazione, su domanda documentata, dalle liste di leva marittime ed il conseguente passaggio alla leva di terra:

     1) degli iscritti al n. 2 del secondo comma del precedente art. 7.

     2) previa disposizione del ministero della marina, degli iscritti di cui al n. 1 del terzo comma del precedente art. 7 [15] ;

     e) il computo nella leva dei già arruolati volontariamente nel C.R.E.M. e nella Regio guardia di finanza, ramo mare (vedi successivo art. 29);

     f) la riforma o la rivedibilità o l'assegnazione ai servizi sedentari di coloro che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 36, 37 e 38;

     g) l'arruolamento per la ferma obbligatoria degli idonei ad incondizionato servizio;

     h) l'ammissione a rinvio od a ritardo alla prestazione del servizio militare;

     i) la dispensa temporanea o definitiva dalla prestazione del servizio militare;

     l) le dichiarazioni e le revoche di renitenza alle leve ordinaria e straordinaria.

     Il consiglio di leva provvede altresì con le modalità stabilite dal regolamento, a regolare la posizione di leva degli inscritti espatriati o dei connazionali residenti all'estero.

 

          Art. 27. Art. 22, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Sospensione dell'esame degli inscritti impediti

     Gli inscritti, che per qualsiasi legale motivo non possano presentarsi all'esame personale prima della chiusura della leva, sono rimandati alle leve susseguenti fino a che non sia cessato il motivo che dette luogo al loro rimando.

 

          Art. 28. Art. 21, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Dilazioni da accordarsi agli inscritti

     Nel caso di legittimi impedimenti a comprovare il diritto per passaggio alla leva di terra, il consiglio accorda all'inscritto dilazioni, estensibili fino al termine della sessione complementare.

 

          Art. 29. Computo nella leva dei volontari in servizio nel C.R.E.M.

     Gli inscritti arruolatisi volontariamente nel C.R.E.M. o nella Regia Guardia di finanza, ramo mare, prima del concorso alla leva e tuttora in servizio alla chiamata della loro classe in qualità di ufficiali, allievi della Regia accademia navale e militari nel C.R.E.M. della Regia Guardia di finanza (ramo mare), sono considerati come aventi soddisfatto l'obbligo della leva, salvo gli eventuali obblighi di servizio militare.

 

          Art. 30. Art. 23, legge 23 giugno 1927, n. 1066; art. 34, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato dall'art. 8, legge 3 aprile 1928, n. 919, modificati - Revocabilità delle decisioni del consiglio di leva

     Le decisioni pronunciate dai consigli di leva in base a documenti falsi od infedeli, o per corruzione, o per il reato di procacciata infermità di cui all'art. 100, sono sempre annullabili sin da parte del Ministro per la marina, sin da parte dello stesso consiglio di leva.

     Il Ministro per la marina, può, inoltre, annullare, entro il termine di due anni, le deliberazioni di riforma o di assegnazione ai servizi sedentari, anche se approvate a termini del successivo art. 40, quando sia accertato che le cause che motivano la riforma o l'assegnazione ai servizi sedentari non sussistano o siano cessate [16] .

 

          Art. 31. Art. 24, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Ricorsi di magistrato ordinario sulla legalità dell'arruolamento

     E' consentito agli inscritti di presentare, nei 10 giorni posteriori all'arruolamento, ricorso al magistrato ordinario sulla legalità dell'arruolamento medesimo, per motivi di cittadinanza, di domicilio, di età, di diritti civili o di figliazione.

     In tale caso gli effetti dell'arruolamento sono tenuti sospesi sino all'emanazione della sentenza.

     Se il giudizio viene protratto oltre la chiusura della leva in corso, i ricorrenti sono, in attesa dell'esito del giudizio, rimandati alla leva successiva.

 

          Art. 32. Art. 25, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Giudizio della magistratura ordinaria

     Le questioni di cui al precedente articolo sono giudicate in via d'urgenza dal Tribunale ed, in secondo grado, dalla Corte di appello del luogo ove ha sede l'ufficio dell'aAvvocatura di Stato nel cui distretto ha domicilio il reclamante, in contraddittorio del presidente del Consiglio di leva.

     Contro la sentenza della Corte di appello è ammesso il ricorso in Cassazione.

 

          Art. 33. Art. 17, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Inscritti di leva residenti all'estero

     Gli inscritti di leva nati e residenti all'estero o espatriati prima del 18° anno di età, possono, in tempo di pace, chiedere in qualsiasi momento di regolare la loro posizione di leva, o contraendo l'arruolamento senza visita, o subendo la visita con le modalità e gli effetti di cui all'ultimo comma del presente articolo. In tali casi essi vengono prosciolti, in via amministrativa, dalla renitenza, nella quale fossero eventualmente incorsi.

     Quelli di essi che rimpatriano vengono invece prosciolti dalla eventuale renitenza, soltanto se si presentano alla competente capitaneria di porto entro trenta giorni dal loro rimpatrio.

     In caso di mobilitazione, gli inscritti di cui sopra sono obbligati a regolare la loro posizione all'estero o nel regno con le modalità anzi indicate entro trenta giorni dalla indetta mobilitazione. Trascorso tale termine, la dichiarazione di renitenza pronunciata a loro riguardo diviene definitiva a tutti gli effetti di legge.

     Gli iscritti di leva espatriati prima dell'apertura della leva della loro classe ai sensi dell'art. 10 e quelli espatriati dopo l'apertura della leva medesima ai sensi dell'art. 13 e non ancora sottoposti all'esame personale di cui all'art. 26 sono arruolati dal Consiglio di leva senza visita in base alla notificazione fatta alle Capitanerie ai termini degli articoli 10 e 13 [17] .

     I connazionali espatriati come sopra hanno facoltà di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le autorità diplomatiche o consolari. Queste possono valersi, per gli accertamenti, degli ospedali locali e, qualora sia riscontrata la loro inabilità al servizio militare, ne danno notizia, per il tramite del ministero della marina, ai consigli di leva marittima od al comando superiore del C.R.E.M. secondo che si tratti di inscritti di leva o di individui già arruolati.

 

          Art. 34. Art. 26, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Arruolamento ed invio alle armi degli inscritti

     Gli inscritti di leva sono, dopo l'arruolamento, inviati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi; possono, però, anche essere immediatamente inviati sotto le armi.

 

Capo IV

RIFORME, RIVEDIBILITA' E ASSEGNAZIONE AI SERVIZI SEDENTARI

 

          Art. 35. Art. 31, legge 23 giugno 1927, n. 1066, secondo comma, modificato - Elenchi delle infermità e delle imperfezioni

     Appositi elenchi specificano le imperfezioni e le infermità che sono causa di:

     a) inabilità assoluta al servizio militare;

     b) inabilità temporanea al servizio militare;

     c) idoneità limitata al servizio militare.

 

          Art. 36. Art. 31, legge 23 giugno 1927, n. 1066, primo comma, modificato - Riforme

     Gli inscritti non idonei neppure limitatamente al servizio militare per le infermità ed i difetti fisici od intellettuali descritti negli elenchi di cui alla lettera a) dell'art. 35, vengono riformati.

     Il Consiglio di leva può riformare senza esame personale i giovani che dimostrino, nei modi determinati dal regolamento, di essere affetti dalle deformità evidentemente insanabili indicate negli elenchi di cui sopra.

 

          Art. 37. Art. 7, legge 3 aprile 1928, n. 919, modificato - Rivedibilità

     Gli inscritti di debole costituzione od affetti dalle infermità presunte sanabili di cui alla lettera b) dell'art. 35, sono rimandati, quali rivedibili, alle successive leve, e non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 22° anno di età. Se, dopo ciò, risultino tuttora inabili, sono riformati. Gli inscritti affetti da infermità presunte sanabili in breve spazio di tempo possono, peraltro, essere rimandati ad altre sedute del Consiglio di leva.

     Gli inscritti rinviati alla successiva leva per infermità non debbono essere sottoposti a nuovo esame prima che siano trascorsi sei mesi da quello precedente.

 

          Art. 38. Art. 29, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Assegnazione ai servizi sedentari

     Gli inscritti limitatamente idonei al servizio militare per le infermità o le imperfezioni alle quali si riferisce la lettera c) dell'art. 35 ed i rivedibili che all'esame della successiva leva non raggiungano gli estremi di inabilità per essere riformati, nè risultino idonei incondizionatamente, vengono arruolati con assegnazione ai servizi sedentari (destinazioni a terra).

 

          Art. 39. Art. 33, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Osservazione degli inscritti

     Per accertare la sussistenza o l'incurabilità di una malattia è in facoltà del Consiglio di leva di mandare l'inscritto in osservazione presso un ospedale militare anche nei casi in cui l'osservazione non sia prescritta dagli elenchi di cui al precedente art. 35.

 

          Art. 40. Decisioni del Ministero sui giudizi di cui agli articoli 36, 37 e 38

     I giudizi di riforma, rivedibilità ed assegnazione ai servizi sedentari pronunciati dai Consigli di leva debbono essere sottoposti alla approvazione del Ministero della marina.

 

          Art. 41. Dichiarazione di riforma o di rivedibilità

     Le Capitanerie di porto rilasciano, ad ogni inscritto riformato o rimandato quale rivedibile, la dichiarazione di riforma o quella di rivedibilità.

 

          Art. 42. Riforma, inabilità temporanea, ed idoneità limitata dei militari alle armi od in congedo

     L'autorità militare marittima ha facoltà di pronunciare, la riforma o la dichiarazione di idoneità limitata in base agli elenchi di cui all'art. 35, per i militari sotto le armi, o in congedo o dispensati dal presentarsi alle armi, quali residenti all'estero, come pure nei riguardi dei militari sotto le armi, che risultino temporaneamente inabili, può pronunciare, in base ai citati elenchi e nei limiti di cui all'art. 37, la rivedibilità ovvero l'invio in licenza straordinaria, per il tempo necessario.

 

          Art. 43. Art. 34, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Revocabilità delle riforme e delle assegnazioni ai servizi sedentari dei militari alle armi od in congedo. Revisione dei riformati e degli assegnati ai servizi sedentari [18]

     La riforma e l'assegnazione ai servizi sedentari pronunciate dall'autorità militare marittima nei riguardi di militari alle armi od in congedo sono revocabili, al pari di quelle pronunciate dai consigli di leva e di cui al precedente art. 30, nel termine di anni due, per decisione del Ministro per la marina, quando, in seguito a nuova visita, si accerti che le cause che le motivarono non sussistano, o siano cessate.

     Nel caso di esigenze straordinarie, può, con Regio decreto, disporsi che i riformati e gli assegnati ai servizi sedentari siano chiamati a revisione. Questa si effettua con le stesse norme stabilite dalla legge per la chiamata a visita delle classi di leva.

 

Titolo II

SERVIZIO MILITARE MARITTIMO

 

Capo I

FERMA DI LEVA E FERME VOLONTARIE – PRESTAZIONI

VOLONTARIE DI SERVIZIO - RIAMMISSIONI IN SERVIZIO

 

          Art. 44. Legge 23 giugno 1927, n. 1066; art. 56, parte 1 e secondo comma; art. 55, primo comma; art. 57, modificati - Ferme (di leva e volontarie): loro durata

     La ferma è quella parte dell'obbligo del servizio militare che si compie sotto le armi e per chiamata di autorità (ferma di leva) o per propria elezione (ferma volontaria).

     La ferma di leva è di 28 mesi.

     La durata e le decorrenze delle ferme volontarie sono stabilite, per gli ufficiali del servizio permanente effettivo dall'ordinamento dei corpi militari della Regia Marina, per gli ufficiali di complemento dalla legge sugli ufficiali di complemento della Regio marina, per i sottufficiali ed i militari del C.R.E.M., dall'ordinamento del C.R.E.M. e stato giuridico dei sottufficiali della Regia Marina e, per i volontari della Regio guardia di finanza, ramo mare, dalla legge di ordinamento del corpo stesso.

     L'espletamento delle ferme volontarie è considerato, a tutti gli effetti, valido a soddisfare il servizio obbligatorio di leva.

 

          Art. 45. Art. 58, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Commutazione delle ferme

     La legge sull'ordinamento del C.R.E.M., prevede i casi e stabilisce le modalità per il passaggio dei militari dalla ferma di leva a quelle volontarie.

 

          Art. 46. Art. 56, legge 23 giugno 1927, n. 1066, parte primo comma, modificato - Decorrenza della ferma di leva

     La ferma di leva decorre dal giorno in cui ha inizio la prestazione del servizio alle armi.

 

          Art. 47. Art. 60, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Tempo non computabile nella ferma

     Non è computato nella ferma il tempo trascorso dal militare in istato di diserzione, o di assenza arbitraria, o scontando la pena inflitta dai tribunali militari o da magistrati ordinari, nè quello passato in attesa di giudizio, se questo fu seguìto da condanna: nè il tempo trascorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.

     Nei casi d'interruzione di servizio di cui sopra, i militari debbono prestare, sotto le armi, tanto tempo in più quanto ne occorre per completare il tempo prestato sotto le armi dalla classe di leva cui sono, soltanto a tale scopo, trasferiti.

     I trasferimenti di cui sopra sono fatti in ragione degli anni d'interruzione di servizio computando per anno intero la frazione superiore ai sei mesi di servizio.

 

          Art. 48. Art. 53, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Arruolamenti volontari per la durata della guerra

     All'infuori di quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del C.R.E.M., possono essere contratti, in tempo di guerra, arruolamenti volontari nel C.R.E.M., per la sola durata della guerra stessa, dai giovani di almeno 18 anni compiuti, fisicamente idonei.

     Possono essere altresì ammessi ai predetti arruolamenti volontari i militari in congedo illimitato del C.R.E.M. non ancora richiamati alle armi, nonchè quelli in congedo assoluto.

 

          Art. 49. Art. 51, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Proscioglimento dalle ferme volontarie

     I militari del C.R.E.M. e della Regia Guardia di finanza, ramo mare, gli allievi ufficiali e gli ufficiali di complemento, nonchè gli allievi della Regia accademia navale, comunque prosciolti, in base alle speciali disposizioni, dalle ferme volontarie contratte, prima di aver concorso alla leva, hanno obbligo di concorrere alla leva di mare della propria classe, salvo le eccezioni di passaggi alla leva di terra e di minor durata di servizio contemplati rispettivamente dall'ordinamento del C.R.E.M. e nel presente testo unico.

     Gli ufficiali dispensati a loro domanda dal servizio permanente effettivo, ove non abbiano prestato servizio almeno per un tempo corrispondente alla ferma di leva nella qualità di ufficiale o come sottufficiale o militare del C.R.E.M., sono tenuti ad ultimare la ferma medesima nella qualità di ufficiale di complemento.

 

          Art. 50. Prestazioni volontarie di servizio

     L'ordinamento del C.R.E.M. prevede i casi e stabilisce le modalità per il mantenimento in servizio temporaneo od indeterminato, al compimento della ferma di leva, dei sottufficiali e dei militari del C.R.E.M.

 

          Art. 51. Articoli 66 e 67, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificati - Riammissioni in servizio

     L'ordinamento del C.R.E.M., disciplina la riammissione in servizio dei sottufficiali della Regio marina in congedo. Ad eccezione di quelle conseguenti agli arruolamenti volontari non sono ammesse riammissioni in servizio di sottocapi e comuni del C.R.E.M. in congedo.

 

Capo II

RITARDI DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO ALLE ARMI

 

          Art. 52. Legge 23 giugno 1927, n. 1066; art. 43, primo comma; art. 44, comma primo, modificati - Concessioni agli studenti universitari e di istituti assimilati

     Il Ministro per la marina può concedere, in tempo di pace, il ritardo della prestazione del servizio alle armi, di anno in anno, fino al 26° anno di età agli arruolati che siano:

     a) studenti di Università o di Istituti assimilati ad Università;

     b) studenti degli Istituti superiori di belle arti, musicali e navali, e delle Scuole superiori agrarie, industriali e commerciali designate dal regolamento.

     Gli studenti di cui al presente articolo possono, a domanda, continuare, sempre fino al 26° anno di età, a fruire del ritardo della prestazione del servizio anche quando siano venuti a trovarsi in una delle seguenti condizioni:

     a) abbiano dovuto sospendere per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;

     b) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea od il diploma finale nel numero di anni fissato per la Facoltà, Scuola universitaria od Istituto cui appartengono, ovvero siano studenti fuori corso per non aver superato i prescritti esami di passaggio al corso superiore, purchè, in entrambi i casi, continuino ad attendere agli studi intrapresi;

     c) abbiano fatto passaggio, prima o dopo di aver conseguita la laurea o il diploma finale, ad altra Facoltà o scuola Universitaria, o ad altro Istituto superiore;

     d) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessità di rimanere ancora in congedo, per migliorare, comunque, la loro preparazione culturale o professionale.

 

          Art. 53. Legge 23 giugno 1927, n. 1066; art. 40, lettera b; art. 43, terzo comma, modificati - Concessioni agli studenti di scuole medie

     Il Ministro per la marina può concedere, in tempo di pace, il ritardo della prestazione del servizio, di anno in anno, fino alla chiamata alle armi della seconda classe successiva alla loro, agli arruolati che siano:

     a) alunni dell'ultima classe delle scuole medie di grado superiore od assimilate;

     b) candidati agli esami di maturità, di abilitazione o di licenza delle stesse scuole caduti in non più di due materie o che abbiano riportato esito equivalente in conformità delle determinazioni del regolamento;

     c) canditati esterni agli esami di licenza di un Regio istituto nautico in possesso del titolo di ammissione al 4° anno di corso o già presentatisi agli esami di licenza in tutte le prove prescritte e caduti in non più di due materie;

     d) i licenziati dalle sezioni capitani dei Regi istituti nautici inscritti al corso pratico di cui al Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 129.

 

          Art. 54. Art. 45, legge 23 giugno 1927, n. 1066, primo comma, modificato - Concessione agli allievi degli istituti cattolici

     Possono inoltre ottenere il ritardo alla prestazione del servizio alle armi in tempo di pace, fino al 26° anno di età, i militari che si trovino come allievi interni in Istituti cattolici del Regno o delle Colonie italiane o in Istituti cattolici italiani all'estero a compiere gli studi preparatorii per le missioni.

 

          Art. 55. Primo comma e lettera a) dell'art. 40, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato dall'art. 10, legge 3 aprile 1928, n. 919 - Concessione agli addetti al governo di aziende agricole, industriali e commerciali

     In tempo di pace può essere concesso di rinviare, di anno in anno, la prestazione del servizio militare fino alla chiamata alle armi della seconda classe successiva alla loro, agli arruolati indispensabilmente necessari per il governo di un'azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attendano per conto proprio o della famiglia.

 

          Art. 56. Art. 41, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Concessione agli arruolati che abbiano un fratello sotto le armi

     Gli arruolati che all'atto della chiamata alle armi abbiano un fratello consanguineo in servizio di leva o volontario, possono, in tempo di pace, ottenere il ritardo della prestazione del servizio fino al termine della ferma di leva nel primo caso e finchè il fratello trovasi alle armi con la propria classe nell'altro caso.

 

          Art. 57. Concessione ai fratelli consanguinei che debbano presentarsi contemporaneamente alle armi

     Qualora due fratelli consanguinei debbano presentarsi contemporaneamente alle armi per fatto di leva, uno di essi, su richiesta e designazione della famiglia, può, in tempo di pace, ottenere il ritardo della prestazione del servizio fino al termine della ferma di leva dell'altro.

 

          Art. 58. Legge 23 giugno 1927, n. 1066, art. 43, secondo e quarto comma; art. 44, ultimo comma, modificati - Cessazione del titolo al ritardo della prestazione del servizio

     Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa con il terminare degli studi, salvo il disposto dell'art. 52, secondo comma, lettera d), ovvero con l'abbandono definitivo di essi; cessa poi, in ogni caso, al compimento del 26° anno di età.

     Cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti ad iniziare il servizio militare con la prima classe chiamata alle armi per compiere la ferma di leva ad eccezione dei militari di cui all'articolo precedente che debbono iniziarlo subito e dei rimpatriati dall'estero che possono domandare di prestare subito servizio.

     Agli arruolati muniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai corsi ufficiali di complemento della Regio marina, i quali abbiano seguito i prescritti corsi premarinari, è accordata una riduzione di servizio alle armi da 28 a 14 mesi, da compiersi due col grado di aspirante e dodici col grado di ufficiale [19] .

     Di tale riduzione beneficiano solo i laureati che abbiano compiuto il tirocinio da aspirante con esito favorevole, ferme restando le disposizioni relative al passaggio del C.R.E.M. nel caso di esito sfavorevole di detto tirocinio [20] .

 

Capo III

RIDUZIONI E FACILITAZIONI DI SERVIZIO - DISPENSE DELLA

FERMA DI LEVA - DISPENSE ED ESENZIONI PROVVISORIE

E DEFINITIVE DAL SERVIZIO ALLE ARMI

 

          Art. 59. Art. 56, legge 23 giugno 1927, n. 1066, parte ultimo comma, modificato – Riduzioni di servizio agli ufficiali ed agli aspiranti in servizio di leva

     Il Ministro per la marina, può, in relazione alle esigenze del servizio, concedere una riduzione del servizio alle armi, anche individualmente, agli ufficiali ed agli aspiranti del servizio permanente effettivo o di complemento con obblighi di leva.

 

          Art. 60. Art. 46, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Riduzione di servizio ai militari già allievi della Regio accademia navale

     E' in facoltà del Ministro per la marina di accordare una riduzione del servizio alle armi, ai militari del C.R.E.M. già allievi della Regia accademia navale.

 

          Art. 61. Art. 56, legge 23 giugno 1927, n. 1066, parte terzo comma, modificato - Riduzione di servizio ai militari della classe anziana od in determinate condizioni di famiglia

     Il Ministro per la marina può, in relazione alle esigenze di servizio, concedere una riduzione del servizio alle armi, ai militari del C.R.E.M. della classe anziana di leva anche per categorie o per specialità o limitatamente a quelli nelle condizioni di famiglia di volta in volta determinate; come può concedere agli stessi licenza illimitata in attesa del congedamento.

 

          Art. 62. Art. 54, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Eventuale anticipato congedo dei militari di leva o volontari che vengano a trovarsi in determinate condizioni di famiglia [21]

     Il Ministro per la marina ha facoltà di inviare in congedo anticipato, dopo almeno tre mesi di effettivo servizio, i militari di leva che per sopraggiunte condizioni di famiglia risultino trovarsi in una delle seguenti condizioni:

     1) primogenito di famiglia che abbia a carico dieci o più figli di nazionalità italiana, o di famiglia che abbia avuto dodici o più figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico;

     2) figlio di genitori che abbiano procreato altri cinque figli maschi o femmine, nati vivi e vitali, di nazionalità italiana, anche se siano deceduti, a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino servizio militare;

     3) unico figlio maschio di padre vivente inabile al lavoro proficuo, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età o di madre vedova [22] ;

     4) primogenito di padre vivente inabile a lavoro proficuo o di oltre 64 anni di età, oppure primogenito di madre vedova;

     5) nipote unico o primogenito di avo inabile a lavoro proficuo o di oltre 64 anni di età, oppure nipote unico o primogenito di ava vedova, purché l'avo o l'ava non abbiano figli o nipoti maschi maggiorenni, né figlie o nipoti nubili maggiorenni;

     6) primogenito di orfani di entrambi i genitori oppure orfano di entrambi i genitori che abbia un fratello maggiore inabile a lavoro proficuo, purché in tutti e due i casi non esistano in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggiorenni;

     7) fratello unico di sorelle orfane di entrambi i genitori, minorenni nubili o se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia;

     8) orfano di entrambi i genitori che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto di padre, a condizione che i maschi siano minorenni e che le femmine siano minorenni nubili, o, se maggiorenni e vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia;

     9) figlio o fratello di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite o infermità contratte a causa di servizio militare;

     10) figlio o fratello di militare mutilato o pensionato a causa di servizio militare.

     Agli effetti dei titoli di cui ai numeri 9° e 10° sono equiparati ai morti e mutilati per cause di servizio militare, i morti e mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

     Il riconoscimento dei titoli anzidetti è subordinato al possesso del requisito dell'istruzione premarinara.

     Se il servizio prestato è inferiore ai tre mesi, il beneficio di cui sopra può essere concesso dal Regio esercito al quale il militare, previo assenso del ministero della marina, può essere trasferito, con definitiva cancellazione dai ruoli del C.R.E.M.

     I militari volontari, la cui classe è stata già chiamata alla leva, i quali dopo l'arruolamento si vengano a trovare in una delle condizioni suddette, possono, a loro domanda, ottenere senz'altro il proscioglimento della ferma volontaria e il passaggio a quella di leva, salvo a invocare poi l'anticipato congedamento che può essere eventualmente concesso ai militari di leva.

 

          Art. 63. Riduzione di servizio ai militari che dimostrino di dover riespatriare

     Agli arruolati rimpatriati dall'estero prima del compimento del 32° anno di età ed obbligati a compiere la ferma di leva può, quando dimostrino di dover riespatriare, essere concessa una riduzione di servizio fino al massimo di sedici mesi sulla ferma obbligatoria di leva.

 

          Art. 64. Riduzione del servizio delle ferme volontarie

     In nessun caso la riduzione del servizio volontario, contratto in base alle disposizioni dell'ordinamento dei Corpi militari della Regia marina, della legge sugli ufficiali di complemento della Regia marina e dell'ordinamento del C.R.E.M. e, per i volontari della Regia Guardia di finanza, ramo di mare, in base alla legge di ordinamento del corpo stesso, può diminuire l'obbligo del servizio militare di leva, salve le successive riduzioni di servizio che, nelle ferma di leva, sono consentite dagli articoli precedenti.

 

          Art. 65. Art. 42, legge 23 giugno 1927, n. 1066, decimo comma, modificato - Facilitazioni agli studenti che hanno superato i corsi di cultura militare

     Il Ministro per la marina può concedere, con suo decreto, speciali facilitazioni di servizio agli arruolati che abbiano seguìto almeno due corsi di cultura militare previsti dal Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e sue successive modificazioni, e superati i relativi esami.

 

          Art. 66. Dispense dalla ferma di leva agli arruolati [23]

     Il Ministro per la difesa ha, in tempo di pace, la facoltà di dispensare dal compiere la ferma di leva tutti o parte degli arruolati nelle condizioni fisiche di limitata idoneità al servizio militare di cui al precedente art. 38, gli arruolati in licenza di convalescenza di durata complessiva superiore a novanta giorni, nonché gli arruolati dispensati temporaneamente dalla chiamata alle armi, o rinviati a chiamata in epoca da determinarsi, in dipendenza delle limitate necessità di personale da tenere alle armi.

 

          Art. 67. Licenze eccezionali agli addetti al governo di aziende o stabilimenti agricoli, industriali o commerciali delle colonie italiane

     Il Ministro per la marina, può, in tempo di pace e su richiesta del rispettivo Governo della Colonia, concedere agli arruolati indispensabilmente necessari per il governo di aziende o stabilimenti agricoli, industriali o commerciali situati in località remote o periferiche delle colonie italiane, una licenza eccezionale per tutta la durata della ferma di leva. I militari predetti sono tenuti a rispondere, fino alla data di congedamento, a qualsiasi ordine o chiamata delle autorità militari e rimarranno soggetti alle leggi penali militari marittime, nonchè alla giurisdizione militare marittima.

 

          Art. 68. Dispense provvisorie e definitive dal servizio alle armi degli arruolati residenti all'estero [24]

     I connazionali residenti all'estero, ed arruolati a termini del primo comma dell'art. 33, nonché quelli espatriati a norma dell'art. 10 ed arruolati dal Consiglio di leva senza visita sono, in tempo di pace e finché duri la loro permanenza all'estero, dispensati dal presentarsi alle armi per il servizio di leva.

     Quando le esigenze della Marina lo consentano, il Ministro per la difesa può dispensare, in tempo di pace e finché duri la loro permanenza all'estero, dal compimento della ferma di leva i giovani espatriati dopo l'apertura della leva della loro classe od arruolati dal Consiglio di leva senza visita nonché gli espatriati dopo l'arruolamento.

     Sempre che le esigenze della Marina lo consentano, gli arruolati di cui sopra possono, dopo il congedamento della loro classe di nascita, essere definitivamente dispensati dal compiere la ferma di leva anche se rimpatriati, salvo l'obbligo per essi di rispondere, quando si trovino in Patria, ai richiami ed alle chiamate di controllo della loro classe.

     Fermo restando l'obbligo predetto, gli arruolati suindicati sono in ogni caso, dopo il compimento del 32° anno di età, definitivamente dispensati dal compiere la ferma di leva, anche se rimpatrino.

     Gli arruolati di cui ai commi precedenti sono, invece, obbligati a presentarsi alle armi con la prima classe chiamata in servizio di leva, quando il loro rimpatrio sia avvenuto prima del congedamento della loro classe di nascita, salvo che, essendo nati all'estero ed investiti per nascita della cittadinanza estera locale, non provino di aver prestato, nelle Forze armate regolari del Paese di nascita, un adeguato periodo di effettivo servizio sotto le armi.

 

          Art. 69. Permessi di permanenze in patria e nelle colonie ai militari dispensati perché residenti all'estero

     I militari dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'articolo precedente possono ottenere, dalle Regie autorità diplomatiche o consolari all'estero e dalle competenti autorità militari marittime del Regno, la facoltà di permanere in Patria, senza obbligo di prestar servizio militare, se comprovino di dover compiere un regolare corso di studi ovvero di dovervisi trattenere per ragione di salute, di famiglia o di commercio, purché la loro permanenza nel regno, e salvo casi eccezionali, non superi la durata del corso nel primo caso e i periodi di tempo previsti per i militari del Regio Esercito negli altri casi.

     La permanenza nei territori coloniali italiani degli arruolati residenti all'estero dispensati dal presentarsi alle armi può, per decisione del Ministro per la marina su proposta del rispettivo governo coloniale, non importare decadenza alla dispensa qualunque sia la durata della permanenza stessa.

 

          Art. 70. Passaggio nei ruoli del Regio esercito dei dispensati che chiedano di fruire della speciale ferma

     I residenti all'estero dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'art. 68, possono, in seguito a domanda, essere trasferiti nei ruoli del Regio Esercito per fruire della speciale ferma di sei mesi prevista dall'art. 6 della legge 24 dicembre 1928, n. 2959.

 

          Art. 71. Art. 45, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato dall'art. 11, comma secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, legge 3 aprile 1928, n. 919, modificato - Dispense e permessi ai missionari cattolici all'estero e nelle colonie

     Il Ministro per la marina ha facoltà, in tempo di pace, di concedere, d'accordo col Ministro per gli affari esteri o con quello per le colonie, ed alle condizioni dagli stessi stabilite, le dispense e le facilitazioni previste dagli articoli 68 e 69 a tutti od a parte degli arruolati che, avendo compiuto gli studi preparatorii per le missioni, si rechino o si trovino all'estero od in territorio di diretto dominio dell'Italia ovvero nelle Colonie italiane in qualità di missionari cattolici.

 

          Art. 72. Regio decreto-legge 17 marzo 1924, n. 383, articoli 2, 3, 4, 5, modificato - Disposizioni speciali in materia ecclesiastica

     Il soddisfacimento dell'obbligo di servizio alle armi, la concessione, in pace, del ritardo alla presentazione alle armi o l'eventuale esonerazione dal servizio in caso di richiamo per mobilitazione sono regolati, per quanto riguarda gli ecclesiastici, oltre che dagli articoli 54 e 71, del presente testo unico, da speciali disposizioni.

 

Capo IV

CONGEDI - OBBLIGHI DEI MILITARI IN CONGEDO - RICHIAMI

- DISPENSE DAI RICHIAMI - CHIAMATE DI CONTROLLO

 

          Art. 73. Art. 19, legge 23 giugno 1927, n. 1066, parte primo comma; art. 14, legge 3 aprile 1928, n. 919, primo comma, modificato - Congedo illimitato e congedo assoluto

     Il congedo illimitato spetta ai militari di qualunque ferma, soggetti ancora, all'atto in cui cessano dal servizio alle armi o ne sono dispensati, all'obbligo del servizio militare.

     Il congedo assoluto spetta ai militari in congedo illimitato o sotto le armi prosciolti, per età o per inidoneità fisica, da ogni obbligo di servizio militare.

 

          Art. 74. Art. 63, legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato - Ritardi nei congedamenti - Maggiori vincoli di servizio

     I militari imbarcati sulle navi dello Stato in navigazione possono essere congedati anche dopo aver compiuta la loro ferma ed all'arrivo del bastimento nel primo porto del Regno.

     I militari destinati a terra o su navi stazionarie all'estero possono essere congedati anche dopo aver compiuta la loro ferma qualora per esigenze di servizio il rimpatrio abbia dovuto subire ritardo.

     E' in facoltà del ministero della marina, in conformità di quanto prevede il testo unico delle leggi sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia Marina, di trattenere in servizio militari di leva che al compimento della ferma di leva rinunzino spontaneamente all'invio in congedo illimitato, impegnandosi a prestare ulteriore servizio.

 

          Art. 75. Art. 64, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Ritardo del congedo ai militari che scontano punizioni disciplinari

     Il militare cui spetterebbe il congedo illimitato o quello assoluto, e che si trovi a scontare una punizione disciplinare inflittagli, non può essere congedato se non dopo ultimata la punizione.

 

          Art. 76. Art. 65, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Sospensiva dell'invio in congedo e dell'abbandono alla leva di terra in occasione della mobilitazione [25]

     Il diritto di essere inviato in congedo illimitato od in congedo assoluto per ragioni di età, nonché l'eventuale passaggio alla leva di terra in base all'art. 7, secondo comma, n. 1, sono sospesi appena emanato l'ordine di mobilitazione.

 

          Art. 77. Art. 85, legge 23 giugno 1927, n. 1066; articoli 5, 8, 11, 12, legge 13 luglio 1911, n. 748, modificato e legge 27 marzo 1930, n. 460 - Doveri dei sottufficiali e dei militari in congedo illimitato. Comunicazioni alle capitanerie di porto

     I sottufficiali ed i militari del C.R.E.M. inviati in congedo illimitato hanno obbligo di presentarsi, entro gli 8 giorni dall'arrivo nel paese di residenza, all'Autorità portuaria o, in mancanza di questa, al capo dell'Amministrazione comunale per far vistare la dichiarazione di congedo e dare il proprio recapito. Successivamente hanno obbligo, in caso di trasferimento anche temporaneo, di notificare, entro quindici giorni dalla partenza, il nuovo domicilio alle autorità di cui sopra.

     I congedati espatriati hanno obbligo, arrivando in paese estero, di presentarsi all'Autorità consolare del Governo italiano per denunciare la residenza; qualora nella località prescelta manchi il rappresentante consolare sono tenuti a comunicare la residenza al consolato più prossimo oppure direttamente alla capitaneria di porto di ascrizione.

     I congedati che rientrino in Patria per rimanervi debbono presentarsi all'autorità portuaria del luogo od in mancanza di questa all'Autorità comunale.

     Le autorità comunali e consolari sono tenute a notificare alle competenti Capitanerie di porto, nel termine di quindici giorni da quello della dichiarazione, le denunce loro fatte dai militari in congedo illimitato nonché, in genere, tutte le notizie e le variazioni a questi relative.

 

          Art. 78. Art. 61, legge 23 giugno 1927, n. 1066, comma primo modificato dall'art. 15, legge 3 aprile 1928, n. 919, comma terzo, modificato - Richiamo in servizio dei militari in congedo illimitato

     I graduati ed i comuni del C.R.E.M. in congedo illimitato possono essere richiamati in servizio in totalità ovvero in parte per compartimento marittimo, per classi, per contingente di classi, come per semplici specialità di più classi, senza riguardo all'ordine progressivo delle varie classi, tanto per istruzione come per mobilitazione od altre eventualità.

     I richiami in servizio dei graduati e dei comuni del C.R.E.M. hanno luogo per decreto Reale; ma i militari di cui sopra invitati a presentarsi con precetto personale hanno obbligo di rispondere nel termine loro assegnato, anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto Reale di richiamo.

     Per il richiamo in servizio degli ufficiali e dei sottufficiali valgono le speciali disposizioni di legge per essi vigenti.

 

          Art. 79. Art. 62, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Ritardi nella presentazione per richiami

     I militari in congedo illimitato imbarcati sopra bastimenti nazionali in navigazione all'estero o su barche addette alla pesca del corallo all'estero od addette ovunque alle pesche periodiche di cui all'art. 25, in caso di richiamo in servizio, hanno la facoltà di ritardare a presentarsi alla competente autorità fino al loro arrivo in un porto o rada dello Stato.

 

          Art. 80. Art. 61, legge 23 giugno 1927, n. 1066, quarto comma, modificato - Dispense dal richiamo in servizio

     Il Ministro per la marina ha facoltà di concedere dispense dai richiami a coloro che coprano gli impieghi o si trovino nelle condizioni stabilite dall'apposito regolamento.

 

          Art. 81. Art. 61, legge 23 giugno 1927, n. 1066, ultimo comma; articoli 1, 3, 4, legge 13 luglio 1911, n. 748; legge 27 marzo 1930, n. 460, modificati - Chiamate per il controllo della forza in congedo

     Il Ministro per la marina ha facoltà di ordinare, con manifesto o con precetto personale, speciali chiamate dei sottufficiali della Regia Marina e dei militari del C.R.E.M. in congedo illimitato, per il controllo della forza in congedo.

     I predetti militari in congedo sono obbligati a rispondere a tali chiamate di controllo, che avranno luogo normalmente in giorno festivo.

 

Parte seconda

DEGLI ARRUOLAMENTI ECCEZIONALI

 

          Art. 82. Art. 82, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Arruolamenti eccezionali all'estero

     I comandanti delle Regie navi all'estero possono, in tempo di guerra, levare personale di coperta e di macchina dai bastimenti mercantili nazionali ancorati nei porti esteri fino alla concorrenza del quarto dell'equipaggio dei medesimi, quando l'assoluta deficienza del proprio equipaggio compromettesse la missione loro affidata.

     Nei porti ove ha sede un Ufficio consolare dello Stato gli arruolamenti eccezionali di cui sopra debbono compiersi pel tramite del Regio Console prepostovi il quale emanerà gli ordini in base alle richieste dei comandanti delle Regie navi.

 

          Art. 83. Art. 83, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Determinazione della quarta parte degli equipaggi mercantili

     Il quarto dell'equipaggio delle navi mercantili viene calcolato, ai fini degli arruolamenti eccezionali di cui all'art. 82, deducendo dal totale degli uomini di bordo i graduati, il carpentiere, il personale di cucina e di camera ed i mozzi.

     La sorte designa quelli che debbono essere assunti in servizio.

 

          Art. 84. Art. 84, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Congedamento dei marinai arruolati eccezionalmente. Indennità e rimborsi

     Il personale arruolato in base al precedente art. 82 viene congedato al ritorno della Regia nave in un porto del Regno o prima se sono giunti a bordo i militari del C.R.E.M. destinati a coprire le deficienze di tabella.

     Al personale predetto vengono forniti, a spese dello Stato, i mezzi per far ritorno nel luogo del rispettivo domicilio.

     Le maggiori spese eventualmente incontrate dagli armatori per la sostituzione del personale levato dalle loro navi sono a carico dello Stato.

 

Parte Terza

RENITENZA, SOTTRAZIONE ALLA LEVA E DISERZIONE -

SANZIONI PENALI, AMMINISTRATIVE E DISCIPLINARI

 

Titolo I

RENITENZA E DISERZIONE

 

          Art. 85. Legge 23 giugno 1927, n. 1066, articoli 94 e 104, modificati - Renitenza - Omissione o sottrazione alla leva. Dichiarazioni di renitenza

     L'inscritto di leva che, senza legittimo motivo, non si presenti, nel giorno prefisso, all'esame personale ed arruolamento o che, trovandosi all'estero od in navigazione od impegnato in campagna di pesca, non regoli la sua posizione di leva nei termini fissati dall'art. 25, è considerato e punito come renitente.

     E' altresì considerato e punito come renitente il marinaio mercantile non militare in congedo del C.R.E.M. che chiamato all'arruolamento eccezionale di cui all'art. 82 riesca a sottrarvisi.

     La dichiarazione di renitenza è pronunciata dal Consiglio di leva per gli inscritti alla leva; dagli ufficiali consolari o dai comandanti le Regie navi all'estero, per gli arruolati eccezionalmente.

     Colui che essendo soggetto alla leva marittima fu omesso nella formazione delle liste della sua classe di nascita e non si presentò spontaneamente per concorrere alla leva della classe stessa, rimanendo in tale posizione fino alla chiusura della leva medesima, è ritenuto reo di essersi sottratto alla leva.

 

          Art. 86. Art. 96, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Lista dei renitenti

     Alla chiusura del secondo periodo della leva i comandanti di porto pubblicano la lista dei renitenti.

     Dalla lista stessa vengono, successivamente, cancellati i deceduti e quelli che, dopo l'arresto o la spontanea presentazione, siano stati arruolati od abbiano altrimenti regolata la loro posizione.

 

          Art. 87. Art. 98, legge 23 giugno 1927, n. 1066, primo e secondo comma, modificati - Arruolamento e denuncia dei renitenti

     I renitenti arrestati o presentatisi spontaneamente vengono esaminati dal consiglio di leva e, se riconosciuti idonei al servizio militare ed arruolati, vengono subito avviati alle armi, a meno che non ottengano di fruire del trattamento di cui al numero 1 del terzo comma del precedente art. 7 od abbiano titolo alla dispensa di cui all'art. 68. E' in facoltà del consiglio di leva, nei casi e nei limiti previsti dal regolamento, di cancellare in via amministrativa la nota di renitenza [26] .

     Il renitente per il quale non sia intervenuta tale cancellazione è denunciato dal consiglio di leva all'autorità giudiziaria, la quale procede in conformità degli articoli 91 e 92.

 

          Art. 88. Art. 98, legge 23 giugno 1927, n. 1066, terzo e quarto comma, modificati - Passaggio alla leva di terra dei renitenti e degli omessi per sottrazione alla leva o degli inscritti che presentarono documenti falsi o infedeli, in determinate condizioni di famiglia

     Gli iscritti di cui al precedente art. 87, aventi uno dei titoli di cui al precedente art. 62, compresi nel manifesto di chiamata, se assoluti e tuttora nelle condizioni che conferiscono tale diritto, trasferiti alla leva di terra, previo assenso del ministero della marina [27] .

     Gli omessi, ritenuti rei di essersi sottratti alla leva, nonchè i renitenti condannati, non avranno invece diritto ad essere ammessi al passaggio di cui sopra, ma potranno beneficiare per eventuali circostanze di famiglia sopraggiunte all'arruolamento, delle disposizioni di cui all'art. 62.

     Gli inscritti, che scientemente abbiano prodotto documenti falsi od infedeli, non potranno del pari ottenere l'abbandono alla leva di terra, nè beneficiare delle disposizioni di cui all'art. 62, senza pregiudizio delle pene stabilite dalla legge, qualora siano incorsi nel reato di falsità.

 

          Art. 89. Art. 95, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Diserzione - Mancanza ai richiami per istruzione

     Gli arruolati che senza legittimo impedimento non obbediscano all'ordine di chiamata alle armi sono dichiarati disertori e denunciati come tali all'Autorità giudiziaria militare marittima, trascorsi cinque giorni da quello nel quale avrebbe dovuto aver luogo la loro presentazione al corpo.

     Sono parimenti dichiarati disertori e denunciati come tali i militari in congedo illimitato che, senza legittimo impedimento, non obbediscano all'ordine di arruolamento eccezionale di cui all'art. 82 od a quello di richiamo alle armi, salvo i richiami per istruzione per i quali sono applicabili le sanzioni penali e disciplinari di cui al successivo art. 94.

     I militari imputati di diserzione o di mancanza ai richiami per istruzione sono, durante le more del giudizio, avviati alle armi.

 

          Art. 90. Art. 101, legge 23 giugno 1927, n. 1066 - Precedenza delle cause per i reati di renitenza

     Le cause pei reati di renitenza alla leva debbono essere portate a giudizio con precedenza sulle altre.

 

Titolo II

SANZIONI PENALI, AMMINISTRATIVE E DISPLINARI

 

          Art. 91. Art. 97, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Pene pei renitenti

     Ai renitenti presentatisi spontaneamente prima dello scadere del primo anno dal giorno della dichiarazione di renitenza viene, in tempo di pace, inflitta la pena della reclusione da 2 a 6 mesi se il Consiglio di leva li abbia giudicati idonei al servizio militare; quella della reclusione fino a tre mesi se li abbia ritenuti inabili al servizio.

     I renitenti presentatisi spontaneamente dopo il termine di un anno incorrono, in tempo di pace, nella pena della reclusione da sei mesi ad un anno se giudicati idonei alle armi; in quella della reclusione da uno a sei mesi, se dichiarati inabili al servizio.

     Ai renitenti arrestati vengono, in tempo di pace, inflitte le seguenti pene: da uno a due anni di reclusione se idonei al servizio militare: da un mese ad un anno di reclusione se giudicati inabili.

     Tutte le pene di cui sopra sono raddoppiate in tempo di guerra.

     I renitenti condannati scontano all'atto dell'invio in congedo illimitato la pena loro inflitta.

 

          Art. 92. Art. 99, legge 23 giugno 1927, n. 1066 - Pene pei favoreggiatori dei renitenti

     Chiunque scientemente abbia nascosto, od ammesso al suo servizio un renitente, è punito colla reclusione estensibile a sei mesi.

     Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente è punito colla reclusione da un mese ad un anno.

     La stessa pena si applica a chi abbia con colpevoli maneggi impedita o ritardata la presentazione all'esame personale ed all'arruolamento di un inscritto.

     Se il colpevole è un ufficiale pubblico, Ministro del culto, agente od impiegato dello Stato, la pena può essere estesa a due anni di reclusione con l'aggiunta di una multa estensibile a lire 400.000 [28] .

 

          Art. 93. Pene per i disertori e per i favoreggiatori dei disertori

     Ai disertori ed ai favoreggiatori dei disertori vengono inflitte le pene previste dal codice penale militare marittimo.

 

          Art. 94. Pene pei mancanti ai richiami per istruzione

     Nei casi di richiami alle armi per istruzione i militari in congedo illimitato che senza giustificato motivo non si presentano prima dello spirare dell'ottavo giorno successivo a quello fissato sono puniti dai tribunali militari con il carcere militare.

     Quelli presentatisi in ritardo, entro l'ottavo giorno, sono soggetti a castighi disciplinari.

     Tuttavia il comandante del corpo, al quale il militare deve presentarsi, ha facoltà, ove ricorrano particolari circostanze, di dichiararlo mancante alla chiamata per istruzione, dopo due giorni di assenza se trattasi di ufficiale, e dopo ventiquattro ore di assenza se trattasi di altri militari [29] .

 

          Art. 95. Art. 86, legge 23 giugno 1927, n. 1066, primo comma, modificato - Pene per l'omissione o l'indebita cancellazione dalle note preparatorie e per l'indebita inclusione nelle stesse

     Chiunque con frodi o con raggiri si renda responsabile di omissione o di indebita cancellazione di giovani soggetti alla leva di mare dalle note preparatorie della medesima, oppure di indebita inclusione, nelle note stesse, di giovani senza i requisiti per appartenere alla leva marittima, è punito con la reclusione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 100.000 [30] , salvo, se vi è luogo, le pene maggiori per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati dello Stato.

 

          Art. 96. Art. 87, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Pene per l'omissione o per l'indebita cancellazione dalle liste di leva di mare

     Chiunque scientemente ometta o cancelli indebitamente dalle liste della leva di mare un giovane già cancellato dalle liste della leva di terra quale soggetto alla leva marittima, è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa estensibile a lire 400.000 [31] , salvo le pene maggiori, se vi è luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati dello Stato.

 

          Art. 97. Art. 88, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Applicazione degli articoli 95 e 96 ai soggetti alla leva colpevoli dei reati ivi contemplati

     Alle pene stabilite nei precedenti articoli 95 e 96 sono pure sottoposti i giovani soggetti alla leva resisi in qualsiasi modo colpevoli dei reati nei medesimi articoli contemplati.

 

          Art. 98. Art. 90, legge 23 giugno 1927, n. 1066 - Pene agli inscritti che producano documenti falsi od infedeli

     Gli inscritti di leva od i relativi congiunti che ai fini della leva abbia contraffatto o falsificato documenti oppure abbiano scientemente prodotto i predetti documenti falsi o contraffatti, saranno soggetti alle pene stabilite dalla legge, oltre la perdita dei diritti di cui all'ultimo capoverso dell'art. 88.

 

          Art. 99. Art. 89, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Pene per fraudolenta sostituzione di persone

     I colpevoli di fraudolenta sostituzione di persona sono puniti con la reclusione dai tre ai dieci anni.

 

          Art. 100. Art. 92, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Pene per le infermità procacciate

     Gli inscritti colpevoli di essersi procacciate infermità temporanee o permanenti, allo scopo di esimersi dal servizio militare marittimo, sono puniti con la reclusione estensibile ad un anno. Qualora risultino abili al servizio militare marittimo, sono arruolati dopo che abbiano scontata la pena, ed avviati subito alle armi.

     I medici, chirurghi e farmacisti che abbiano procurato le suddette infermità od in qualsiasi modo agevolato il fatto preveduto nella prima parte di questo articolo, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a lire 2000: qualora tali infermità siano procurate od agevolate da cittadini non compresi nelle predette categorie, essi sono puniti con la reclusione da tre mesi ad un anno, oltre ad una multa estensibile a lire 200.000 [32] .

 

          Art. 101. Art. 93, legge 23 giugno 1927, n. 1066 - Pene per le infermità od imperfezioni simulate

     Gli inscritti di leva che, al fine di esimersi dal servizio militare marittimo, abbiano simulato infermità od imperfezioni con atti tali da indurre in errore l'autorità competente sono puniti colla reclusione da uno a tre mesi.

 

          Art. 102. Art. 102, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato

     I medici o chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti dal presente testo unico, che abbiano ricevuto doni od accettato promesse per usare favore ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti con la reclusione da due mesi a due anni.

     La pena è loro applicata tanto se i doni o le promesse furono, da essi, accettati dopo aver ricevuto l'incarico della perizia quanto se l'accettazione ebbe luogo soltanto nella previsione di tale incarico.

     La pena è applicata anche nel caso di riforma giustamente pronunciata.

 

          Art. 103. Art. 13, legge 13 luglio 1911, n. 748, modificato e legge 27 marzo 1930, n. 460 - Contravvenzioni per inadempienze circa le chiamate di controllo o le dichiarazioni di residenza o per imbarco non autorizzato su navi di bandiera estera

     I sottufficiali della Regia Marina ed i militari del C.R.E.M. in congedo illimitato, che manchino, senza giustificato motivo, alle chiamate di controllo di cui all'art. 81 od omettano di notificare, entro i limiti di tempo fissati dall'art. 77, i cambiamenti della loro residenza sono puniti con una sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 120.000 se sottufficiali e da lire 20.000 a lire 60.000 se graduati e comuni [33].

     Quando per le condizioni economiche dei contravventori le sanzioni amministrative stesse possano presumersi inefficaci anche se applicate al massimo, il giudice ha facoltà di aumentarle al doppio [34].

     In caso di non eseguito pagamento, entro due mesi dal giorno dell'intimazione del precetto o di insolvibilità del condannato, la sanzione amministrativa è convertibile in carcere militare col ragguaglio di un giorno per ogni lire 30, senza tener conto della frazione di lire 30 della somma non pagata [35].

     Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita pagando la sanzione amministrativa, dedotta la parte corrispondente al carcere militare sofferto col ragguaglio stabilito dal precedente comma [36].

     Al carcere militare può essere sostituita la prestazione di un'opera determinata a servizio dell'Amministrazione militare, e due giorni di lavoro sono ragguagliati ad un giorno di carcere militare.

     Il reato rimane estinto, qualora il contravventore paghi prima del procedimento penale, e non oltre un mese dalla data di notificazione del processo verbale di accertamento, una somma equivalente alla metà del massimo della sanzione amministrativa [37].

     La cognizione delle contravvenzioni di cui sopra è deferita ai Tribunali militari marittimi, i quali provvedono con decreto penale, secondo le norme stabilite dal Regio decreto-legge 5 ottobre 1920, n. 1417 [38] .

     Le disposizioni del primo e secondo comma sono applicabili anche a coloro che non ottemperino agli obblighi di cui all'art. 14.

 

          Art. 104. Art. 86, legge 23 giugno 1927, n. 1066, secondo comma - Contravvenzioni pei dirigenti cantieri navali e stabilimenti industriali e meccanici

     I dirigenti di cantieri navali o di stabilimenti meccanici od industriali che ostacolino o traggano in inganno i comandanti di porto negli accertamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2 sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.000.000 [39] .

 

          Art. 105. Art. 103, legge 23 giugno 1927, n. 1066 - Responsabilità dei funzionari dello Stato per azioni contrastanti con il presente testo unico

     Qualunque ufficiale pubblico, agente od impiegato dello Stato che sotto qualsiasi pretesto abbia autorizzato o consentito passaggio alla leva di terra, riforme od esclusioni in opposizione al disposto del presente testo unico, ovvero abbia data arbitraria estensione sia alla durata del servizio, sia alle regole e condizioni della chiamata alle leve marittime o degli arruolamenti volontari, è punito come reo di abuso dei poteri inerenti alle proprie funzioni a norma del Codice penale.

 

          Art. 106. Art. 91, legge 23 giugno 1927, n. 1066 - Punibilità dell'inscritto colpevole di reati previsti dal presente testo unico ancorchè non si trovi nel regno

     L'inscritto che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commetta in territorio estero dei reati preveduti nel presente testo unico o nel Codice penale è punito secondo la legge italiana, ancorchè non si trovi nel territorio dello Stato.

     Il cittadino o lo straniero che in territorio estero concorra in qualsiasi modo nel reato commesso dall'inscritto, soggiace alle pene stabilite dalle leggi italiane, ancorchè non si trovi nel territorio dello Stato.

     Se sia stato giudicato all'estero pel medesimo fatto, può essere giudicato nello Stato se il Ministro per la giustizia ne faccia richiesta.

 

          Art. 107. Art. 100, legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato - Mancata prescrizione di alcuni reati militari

     Il reato di omissione o cancellazione indebita dalle note preparatorie o dalle liste di leva, ed il reato di renitenza non si estinguono per prescrizione.

 

          Art. 108. Art. 105, legge 23 giugno 1927, n. 1066 - Applicazione delle leggi penali ordinarie

     In tutti i casi non preveduti dalle disposizioni contenute nella parte terza del presente testo unico, il disposto delle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alla leva marittima.

     Le disposizioni delle stesse leggi, concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione, sono egualmente applicabili ai casi contemplati nel presente testo unico.

 

Disposizioni finali e transitorie

 

          Art. 109. Art. 59, legge 23 giugno 1927, n. 1066, secondo comma, modificato - Eccezione per i militari delle classi anteriori al 1895

     I militari appartenenti alle classi anteriori al 1895 continueranno a far parte dei ruoli della forza in congedo del Regio Esercito nei quali furono trasferiti anteriormente alla emanazione della legge 23 giugno 1927, n. 1066, ad eccezione di quelli provenienti dagli inscritti di prima categoria della gente di mare, i quali dovranno essere restituiti alla Regia Marina.

 

          Art. 110. Regolarizzazione della posizione dei renitenti residenti all'estero

     I renitenti ed i mancanti alla chiamata alle armi, residenti all'estero, che non abbiano regolata in via amministrativa la loro posizione, a mente dell'art. 5 della legge 25 marzo 1926, n. 551, possono farlo con le modalità previste dal precedente art. 33 sempre che soddisfino alle condizioni di cui al numero stesso e non siano incorsi nelle inadempienze suddette nel tempo della mobilitazione generale.

 

          Art. 111. Applicazione della riduzione di servizio per i militari alle armi in determinate condizioni di famiglia [40]

     La disposizione di cui al precedente art. 62 si applica agli iscritti delle classi di leva 1917 e seguenti.

 

          Art. 112. Delega di alcune attribuzioni al comando superiore del C.R.E.M.

     Le attribuzioni e le facoltà conferite dal presente testo unico al Ministero od al Ministro per la marina possono essere delegate, con decreto Ministeriale, al Comando superiore od al comandante superiore del C.R.E.M.

 


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Numero così modificato dall'art. 1 della L. 2 agosto 1962, n. 1331.

[3] Numero così modificato dall'art. 1 della L. 2 agosto 1962, n. 1331.

[4] Numero così modificato dall'art. 1 della L. 2 agosto 1962, n. 1331.

[5] Numero così modificato dall'art. 1 della L. 2 agosto 1962, n. 1331.

[6] Numero così sostituito dall'art. 2 del R.D.L. 19 dicembre 1936, n. 2509.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 2 agosto 1962, n. 1331.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 3 del R.D.L. 19 dicembre 1936, n. 2509.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 4 del R.D.L. 19 dicembre 1936, n. 2509.

[10] Comma così modificato dall'art. 5 del R.D.L. 19 dicembre 1936, n. 2509.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 29 luglio 1949, n. 839.

[12] Comma così sostituito dall'art. 6 del R.D.L. 19 dicembre 1936, n. 2509.

[13] Comma così sostituito dall'art. 7 del R.D.L. 19 dicembre 1936, n. 2509.

[14] Lettera così modificata dall'art. 8 del R.D.L. 19 dicembre 1936, n. 2509.

[15] Lettera così sostituita dall'art. 8 del R.D.L. 19 dicembre 1936, n. 2509.

[16] Comma così sostituito dall'art. 9 del R.D.L. 19 dicembre 1936, n. 2509.

[17] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 29 luglio 1949, n. 839.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 10 del R.D.L. 19 dicembre 1936, n. 2509.

[19] Comma aggiunto dall'art. 11 del R.D.L. 19 dicembre 1936, n. 2509.

[20] Comma aggiunto dall'art. 11 del R.D.L. 19 dicembre 1936, n. 2509.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 12 del R.D.L. 19 dicembre 1936, n. 2509.

[22] Numero così sostituito dall'art. unico della L. 4 aprile 1957, n. 238.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 29 luglio 1949, n. 839.

[24] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 29 luglio 1949, n. 839.

[25] Articolo così sostituito dall'art. 13 del R.D.L. 19 dicembre 1936, n. 2509.

[26] Comma così modificato dall'art. 14 del R.D.L. 19 dicembre 1936, n. 2509.

[27] Comma così sostituito dall'art. 15 del R.D.L. 19 dicembre 1936, n. 2509.

[28] Importo così elevato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[29] Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 6 luglio 1940, n. 1082.

[30] Importo così elevato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[31] Importo così elevato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[32] Importo così elevato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[33] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e dagli articoli 32 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[34] Comma così modificato dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[35] Comma così modificato dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[36] Comma così modificato dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[37] Comma così modificato dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[38] Comma parzialmente abrogato dall'art. 10 della L. 23 marzo 1956, n. 167.

[39] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e dagli articoli 32 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[40] Articolo così sostituito dall'art. 16 del R.D.L. 19 dicembre 1936, n. 2509.