§ 46.11.47 - Legge 31 gennaio 1992, n. 64.
Norme sugli organi del servizio della leva militare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.11 servizio di leva
Data:31/01/1992
Numero:64


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. L'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. Il numero, le sedi e il territorio di competenza degli uffici di leva e dei consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica corrispondono, di norma, a quelli dei [...]
Art. 4.      1. La Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari esercita le funzioni di direzione, coordinamento e [...]
Art. 5.      1. L'art. 41 della legge 31 maggio 1975, n. 191 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      1. Gli articoli 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e successive modificazioni, sono abrogati.


§ 46.11.47 - Legge 31 gennaio 1992, n. 64. [1]

Norme sugli organi del servizio della leva militare.

(G.U. 8 febbraio 1992, n. 32)

 

     Art. 1.

     1. L'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 23. (Autorità che sopraintende alla leva).

     1. Il Ministro della difesa provvede a sopraintendere a tutte le operazioni della leva militare, avvalendosi, quale organo di amministrazione diretta, della Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari".

 

          Art. 2.

     1. L'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 24. (Organi del servizio della leva).

     1. Sono organi del servizio della leva nel territorio della Repubblica gli uffici di leva ed i consigli di leva, che dipendono, per quanto riguarda le funzioni ad essi demandate dal presente decreto, dalla Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari.

     2. All'estero il servizio della leva è demandato alle autorità diplomatiche e consolari".

 

          Art. 3.

     1. Il numero, le sedi e il territorio di competenza degli uffici di leva e dei consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica corrispondono, di norma, a quelli dei distretti militari aventi funzioni di reclutamento.

     2. La tabella "Allegato A" del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

     3. I consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica sono composti da personale della carriera direttiva dei commissari di leva o, temporaneamente, in loro mancanza da ufficiali superiori dell'Esercito o dell'Aeronautica, dal sindaco del comune di volta in volta interessato o da un suo delegato, eventualmente assistito dal segretario comunale, e da altro personale come previsto dall'art. 9 della legge 31 maggio 1975, n. 191, modificato dall'art. 9, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

     4. Gli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica sono composti da personale civile della carriera direttiva dei commissari di leva e da altro personale civile o militare, secondo le tabelle organiche dei distretti militari di cui al comma 1. L'incarico di capo ufficio è assunto dal commissario più anziano nel ruolo, il quale è responsabile del regolare andamento dell'ufficio nei confronti degli organi sovraordinati. In mancanza di commissari di leva, le relative funzioni sono conferite ad ufficiali superiori dell'Esercito o dell'Aeronautica.

     5. Il numero, le sedi e il territorio di competenza dei consigli di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi sono stabiliti dalla tabella "Allegato B" al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e successive modificazioni.

     6. Il numero, le sedi e il territorio di competenza degli uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi corrispondono, di norma, a quelli delle capitanerie di porto aventi funzioni di reclutamento attribuite dal Ministero della difesa.

     7. Gli uffici di leva e i consigli di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi sono composti da ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare e da altro personale militare o civile, secondo le tabelle organiche delle capitanerie di porto e del dipartimento militare marittimo presso il quale hanno rispettivamente sede.

 

          Art. 4.

     1. La Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari esercita le funzioni di direzione, coordinamento e vigilanza nei confronti degli uffici di leva e dei consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica tramite i comandi di leva, reclutamento e mobilitazione delle regioni militari territorialmente competenti.

     2. Gli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica dipendono amministrativamente e disciplinarmente dai distretti militari.

     3. Gli uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi dipendono amministrativamente e disciplinarmente dalle capitanerie di porto.

 

          Art. 5.

     1. L'art. 41 della legge 31 maggio 1975, n. 191 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 41.

     1. Il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei consigli di leva e degli uffici di leva possono essere variati con decreto del Ministro della difesa, in relazione alle esigenze di servizio".

 

          Art. 6.

     1. Gli articoli 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e successive modificazioni, sono abrogati.

     2. E' abrogata altresì ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

 

 

     Tabella (prevista dall'art. 3, comma 2)

     Sede e competenza dei consigli di leva (per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica) [2]

 

Numero d'ordine

Sedi

Competenza territoriale relativa alle sottostanti province amministrative

1

Torino

Torino, Aosta, Cuneo, Novara , Vercelli, Verbania e Biella

2

Genova

Genova, Alessandria, Asti, Savona, Imperia e La Spezia

3

Milano

Milano , Pavia e Lodi

4

Como

Como, Sondrio , Varese e Lecco

5

Brescia

Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova

6

Trento

Trento e Bolzano

7

Padova

Padova, Venezia (area occidentale), Vicenza, Rovigo, Treviso e Belluno

8

Verona

Verona

9

Udine

Udine, Trieste, Gorizia, Pordenone e Venezia (area orientale)

10

Bologna

Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Ferrara, Ravenna , Forlì e Rimini

11

Firenze

Firenze, Massa-Carrara, Lucca, Pistoia, Pisa, Livorno, Siena, Arezzo e Grosseto

12

Perugia

Perugia, Terni e Viterbo

13

Ancona

Ancona, Pesaro-Urbino, Macerata e Ascoli Piceno

14

Roma (A e B) (*)

Roma, Rieti, Latina e Frosinone

15

Chieti

Chieti, L'Aquila, Teramo e Pescara

16

Napoli

Napoli

17

Salerno

Salerno, Avellino e Potenza

18

Caserta

Caserta, Benevento, Campobasso e Isernia

19

Bari (A e B) (**)

Bari, Foggia, Matera, Brindisi, Lecce e Taranto

20

Catanzaro

Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia

21

Palermo

Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta

22

Catania

Catania, Messina, Enna, Ragusa e Siracusa

23

Cagliari

Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano

 

(*) Nella sede della città di Roma viene istituito il consiglio di leva di Roma A con competenza territoriale relativa alla provincia di Roma e il consiglio di leva di Roma B con competenza territoriale relativa alle province di Rieti, Latina e Frosinone.

(**) Sono istituite due sedi del consiglio di leva di Bari: il consiglio di leva di Bari A, con sede in Bari e con competenze territoriali inerenti alle province di Bari e Foggia; il consiglio di leva di Bari B, con sede in Lecce, con competenze territoriali inerenti alle province di Lecce, Brindisi e Taranto.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Tabella già sostituita dall’art. 1 del D.M. 9 gennaio 1995, n. 91 e così ulteriormente sostituita dall’art. 1 del D.M. 27 giugno 1996, n. 453.