§ 46.1.40 - Legge 3 dicembre 1970, n. 995.
Ammissione di militari stranieri alla frequenza di corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari delle forze armate italiane.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.1 accademie e scuole
Data:03/12/1970
Numero:995


Sommario
Art. 1.      Il Ministero della difesa è autorizzato ad ammettere militari stranieri a frequentare corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari, assumendo a proprio carico, [...]
Art. 2.      All'onere annuo di lire 200.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte negli anni finanziari 1970 e 1971 mediante corrispondente riduzione [...]


§ 46.1.40 - Legge 3 dicembre 1970, n. 995. [1]

Ammissione di militari stranieri alla frequenza di corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari delle forze armate italiane.

(G.U. 16 dicembre 1970, n. 317)

 

 

     Art. 1.

     Il Ministero della difesa è autorizzato ad ammettere militari stranieri a frequentare corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari, assumendo a proprio carico, in tutto o in parte, le spese per la frequenza, il mantenimento, il vestiario, l'equipaggiamento ed il materiale didattico, nonchè le spese per il viaggio dal paese di provenienza alla sede designata, e viceversa, e per gli eventuali spostamenti connessi con lo svolgimento dei corsi.

     Il numero dei militari stranieri da ammettere ai corsi ed il trattamento da praticare agli stessi, nei limiti di cui al comma precedente, sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro.

 

          Art. 2.

     All'onere annuo di lire 200.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte negli anni finanziari 1970 e 1971 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.