§ 29.1.230 - Legge 23 dicembre 1967, n. 1376.
Assistenza tecnica, culturale, economica e finanziaria alla Somalia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.1 cooperazione economica
Data:23/12/1967
Numero:1376


Sommario
Art. 1.      Per il quinquennio 1967-1971 allo scopo di provvedere alle esigenze derivanti dai programmi di collaborazione con la Repubblica somala il Ministero degli affari esteri è autorizzato, entro i [...]
Art. 2.      Qualora il Governo somalo ne faccia richiesta i Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze sono autorizzati, entro i limiti di spese di cui al successivo art. 4:
Art. 3.      Il personale utilizzato a norma dell'art. 1, lettera a), non potrà superare il contingente massimo di 200 unità.
Art. 4.      Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge saranno iscritte negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri le seguenti somme:
Art. 5.      Sono altresì autorizzate le spese di lire 1.700 milioni e di lire 700 milioni rispettivamente per la concessione alla Repubblica somala di un contributo per il pareggio del bilancio per l'anno [...]
Art. 6.      Agli oneri di lire 2.620.000.000 e lire 2.400.000.000 di cui, rispettivamente, ai precedenti articoli 4 e 5 per l'anno finanziario 1967 si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo [...]
Art. 7.      Alle spese occorrenti per la concessione di borse di studio di cui all'art. 1, lettera b) sarà provveduto a carico degli stanziamenti del bilancio del Ministero degli affari esteri relativi ai [...]
Art. 8.      Le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge saranno emanate previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della [...]
Art. 9.      Il Ministro per gli affari esteri presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione del suo Ministero, una relazione sull'attuazione della presente legge.
Art. 10.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa avrà effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1967, [...]


§ 29.1.230 - Legge 23 dicembre 1967, n. 1376. [1]

Assistenza tecnica, culturale, economica e finanziaria alla Somalia.

(G.U. 2 febbraio 1967, n. 29)

 

     Art. 1.

     Per il quinquennio 1967-1971 allo scopo di provvedere alle esigenze derivanti dai programmi di collaborazione con la Repubblica somala il Ministero degli affari esteri è autorizzato, entro i limiti di spesa di cui al successivo art. 4:

     a) ad inviare in Somalia personale tecnico di particolare competenza appartenente alle seguenti categorie:

     1) personale di ruolo del Ministero degli affari esteri ovvero altro personale civile di ruolo dello Stato collocato in posizione di comando presso il Ministero degli affari esteri;

     2) d'intesa con i Ministeri interessati, personale militare in servizio permanente o continuativo e delle categorie in congedo, richiamato o trattenuto;

     3) personale assunto a tal fine con contratto di diritto privato a tempo determinato;

     b) a provvedere in Italia a corsi di specializzazione ed addestramento tecnico-professionale per studenti, tecnici ed altro personale somalo, concedendo borse di studio;

     c) a concedere contributi alle istituzioni scolastiche ed educative somale o di interesse somalo;

     d) a contribuire - se necessario - al pareggio del bilancio dello Stato somalo, indirettamente, mediante la fornitura a quel Governo di materiale ed attrezzature di produzione italiana o di servizi da parte di imprese italiane, ed eventualmente, mediante la concessione di erogazioni dirette al bilancio di detto Stato;

     e) a concedere contributi a favore di cittadini italiani, di enti, società o imprese italiane o a prevalente partecipazione italiana per l'esecuzione di studi, progettazioni e lavori nonchè per l'acquisto di installazioni e materiali destinati ai piani di sviluppo economico e sociale della Somalia.

     I contributi di cui al presente articolo sono concessi nei limiti della spesa ritenuta ammissibile e secondo criteri generali stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge.

 

          Art. 2.

     Qualora il Governo somalo ne faccia richiesta i Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze sono autorizzati, entro i limiti di spese di cui al successivo art. 4:

     a) a provvedere all'addestramento in Italia di cittadini somali mediante la frequenza di corsi di formazione, di specializzazione o di perfezionamento professionale presso le accademie o scuole delle forze armate, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dei Servizi di protezione civile ed antincendi e della Guardia di finanza.

     L'assistenza comprende oltre alle spese di viaggio, di frequenza e di mantenimento - incluse anche l'assegnazione di effetti di vestiario e di equipaggiamento - la concessione ai frequentatori dei vari corsi di un contributo individuale in denaro in misura non superiore a lire 36.000 mensili;

     b) ad inviare in Somalia personale esperto delle amministrazioni suddette con compiti di organizzazione, di istruzione e di consulenza tecnica;

     c) a cedere gratuitamente al Governo somalo, anche previ appositi acquisti, materiali di produzione italiana, oppure a reintegrare alle forze armate, all'Amministrazione di pubblica sicurezza, ai Servizi di protezione civile ed antincendi, nonchè alla Guardia di finanza i materiali in loro dotazione ceduti ai Corpi armati somali, ammettendosi il reintegro anche con materiali analoghi;

     d) a provvedere alle spese occorrenti per la spedizione dei materiali di cui alla precedente lettera c) comprensiva degli imballaggi speciali, dei trasporti, del nolo e della relativa assicurazione.

 

          Art. 3.

     Il personale utilizzato a norma dell'art. 1, lettera a), non potrà superare il contingente massimo di 200 unità.

     Al personale di cui all'Art. 1, lettera a), è corrisposto il trattamento già previsto dalla legge 29 dicembre 1961, n. 1528.

 

          Art. 4.

     Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge saranno iscritte negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri le seguenti somme:

     Ministero degli affari esteri:

     milioni 2.300 per il 1967;

     milioni 2.710 per il 1968;

     milioni 2.610 per il 1969;

     milioni 2.540 per il 1970;

     milioni 2.440 per il 1971.

     Ministero dell'interno.:

     milioni 100 per il 1967;

     milioni 100 per il 1968;

     milioni 100 per il 1969;

     milioni 90 per il 1970;

     milioni 90 per il 1971.

     Ministero della difesa:

     milioni 190 per il 1967;

     milioni 180 per il 1968;

     milioni 180 per il 1969;

     milioni 170 per il 1970;

     milioni 170 per il 1971.

     Ministero delle finanze:

     milioni 30 per il 1967;

     milioni 30 per il 1968;

     milioni 30 per il 1969;

     milioni 20 per il 1970;

     milioni 20 per il 1971.

 

          Art. 5.

     Sono altresì autorizzate le spese di lire 1.700 milioni e di lire 700 milioni rispettivamente per la concessione alla Repubblica somala di un contributo per il pareggio del bilancio per l'anno 1966 e per la partecipazione ai piani di sviluppo economico e sociale della Somalia per lo stesso anno 1966, da attuarsi con le modalità di cui al precedente art. 1, lettera d) e e).

 

          Art. 6.

     Agli oneri di lire 2.620.000.000 e lire 2.400.000.000 di cui, rispettivamente, ai precedenti articoli 4 e 5 per l'anno finanziario 1967 si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     All'onere di lire 3.020.000.000 relativo all'anno finanziario 1968 si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo corrispondente a quello n. 3523 sopraindicato.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     Alle spese occorrenti per la concessione di borse di studio di cui all'art. 1, lettera b) sarà provveduto a carico degli stanziamenti del bilancio del Ministero degli affari esteri relativi ai premi, sussidi e borse di studio da concedersi a cittadini stranieri.

 

          Art. 8.

     Le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge saranno emanate previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la difesa, per il tesoro, per le finanze e per la pubblica istruzione.

 

          Art. 9.

     Il Ministro per gli affari esteri presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione del suo Ministero, una relazione sull'attuazione della presente legge.

 

          Art. 10.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa avrà effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1967, salvo per quanto riguarda la materia regolata dalla legge 29 dicembre 1961, n. 1528, che rimane in vigore fino al 31 dicembre 1967 secondo quanto disposto dalla legge 9 agosto 1967, numero 735.

     Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge, si provvede sulla base delle norme di attuazione delle leggi 9 marzo 1961, n. 157, e 29 dicembre 1961, n. 1528, in quanto applicabili.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 40 della L. 15 dicembre 1971, n. 1222.