§ 77.4.49 - Legge 26 luglio 1965, n. 965.
Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.4 enti previdenziali
Data:26/07/1965
Numero:965


Sommario
Art. 1.      Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1965, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti [...]
Art. 2.      Tra gli emolumenti costitutivi della retribuzione annua contributiva degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di [...]
Art. 3.      Nei casi di cessazione dal servizio contemplati dall'art. 1, il trattamento annuo diretto di quiescenza nella forma della pensione è costituito
Art. 4.      Il trattamento di quiescenza risultante dall'applicazione dell'art. 3 in nessun caso può essere inferiore a lire 208.000 annue lorde. L'eventuale integrazione è attribuita alla quota di pensione [...]
Art. 5.      Per le cessazioni dal servizio contemplate dall'art. 1, il trattamento di quiescenza nella forma dell'indennità una volta tanto, nei casi previsti dall'art. 28 della legge 11 aprile 1955, n. [...]
Art. 6.      Il trattamento diretto di quiescenza risultante dall'applicazione degli articoli 3 e 4, è riversibile, con riferimento al gruppo dei superstiti compartecipi, in base alle seguenti aliquote
Art. 7.      Il trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità, risultante dall'applicazione dell'articolo precedente, in nessun caso può essere inferiore a lire 156.000 annue lorde
Art. 8.      In aggiunta al trattamento di quiescenza spettante in applicazione degli articoli 3, 4, 6 e 7 è dovuta l'indennità integrativa speciale concessa con l'art. 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646
Art. 9.      Per le cessazioni dal servizio contemplate dall'art. 1, i servizi ed i periodi ammessi a riscatto od a riconoscimento sono valutati in aumento al periodo utile al trattamento di quiescenza [...]
Art. 10.      Con effetto dal 1° luglio 1965, per quanto concerne la determinazione dell'importo dei contributi dovuti alle Casse pensioni indicate all'art. 1, nonchè la determinazione degli anni e mesi utili [...]
Art. 11.      Le norme contenute nella legge 22 aprile 1964, n. 307, concernente la concessione di una indennità una volta tanto, sono estese ai titolari di pensione della Cassa per le pensioni agli [...]
Art. 12.      A favore dei titolari di pensioni a carico delle Casse pensioni contemplate dall'art. 1, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1964 al 30 giugno 1965, è concesso un assegno annuo lordo. Tale [...]
Art. 13.      Le pensioni dirette, indirette e di riversibilità, corrisposte dalle Casse pensioni contemplate all'art. 1, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1965, sono maggiorate, con [...]
Art. 14.      Nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1965 degli iscritti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro in cui trovino [...]
Art. 15.      Nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole [...]
Art. 16.      Per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, la [...]
Art. 17.      Per i casi di morte di iscritti o di titolari di pensioni dirette degli Istituti di previdenza a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'accertamento del [...]
Art. 18.      La dipendente, coniugata o che abbia prole a carico, iscritta alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali o alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole [...]
Art. 19.      Nei casi di continuazione facoltativa di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali con il pagamento del contributo proprio e di quello dell'ente previsti dall'ultimo [...]
Art. 20.      Gli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, nei limiti numerici stabiliti dal Consiglio di amministrazione degli Istituti stessi, sono autorizzati a stipulare contratti di [...]
Art. 21.      Per quanto concerne il requisito richiesto dalla lettera d) dell'art. 3 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, per la concessione della sovvenzione, come servizi resi con iscrizione agli Istituti [...]
Art. 22.      Il secondo ed il terzo comma dell'art. 13 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, sono sostituiti dai seguenti
Art. 23.      L'art. 16 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, è sostituito dal seguente
Art. 24.      Nei casi di ricongiunzione dei servizi previsti dalla legge 22 giugno 1954, n. 523, ai fini della determinazione della maggiorazione del trattamento di quiescenza da apportarsi per le campagne [...]
Art. 25.      L'indennità speciale per l'accompagnatore, l'assegno suppletivo, l'indennità speciale annua e l'assegno integratore per i figli, nonchè l'indennità integrativa speciale corrisposti dalle Casse [...]
Art. 26.      E' data facoltà all'Ordine Mauriziano di stipulare convenzioni con le Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, al fine di attuare, nei confronti di tutto il personale [...]
Art. 27.  [5]


§ 77.4.49 - Legge 26 luglio 1965, n. 965.

Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

(G.U. 16 agosto 1965, n. 204)

 

Titolo I

MIGLIORAMENTI AI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA

 

     Art. 1.

     Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1965, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, sia esso nella forma della pensione oppure nella forma dell'indennità una volta tanto, la retribuzione annua contributiva, attribuita in conformità alle vigenti disposizioni a ciascun iscritto per ogni anno solare dell'intera carriera di servizio, viene considerata distintamente nelle parti a) e b) definite dai commi seguenti.

     La parte a) è costituita:

     1) dagli emolumenti contemplati dall'art. 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, dal comma secondo dell'art. 16 della legge stessa e dal primo comma del successivo art. 2 oppure, qualora si tratti di segretari comunali e provinciali, dall'art. 17 della legge citata, nonchè dal comma primo e dal n. 1) del comma secondo del successivo art. 2.

     La parte b) è costituita:

     1) dagli eventuali assegni riguardati dal comma primo dell'art. 16 della citata legge 5 dicembre 1959, n. 1077;

     2) dagli interi emolumenti corrisposti per servizi resi simultaneamente a quello principale;

     3) dagli interi emolumenti corrisposti nei periodi di continuazione di iscrizione o di reiscrizione che diano luogo al trattamento nella forma della pensione aggiuntiva prevista dall'art. 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610;

     4) dai compensi mensili corrisposti ai segretari comunali e provinciali contemplati al n. 2) del secondo comma del successivo art. 2.

     Per il periodo di continuazione di iscrizione o reiscrizione che non superi i cinque anni, qualora la parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di definitiva cessazione dal servizio risulti superiore a quella riferita alla data della prima cessazione intervenuta nei cinque anni predetti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza si assume quale ultima retribuzione annua contributiva la media ponderata dell'ultimo quinquennio di servizio, tra le due retribuzioni relative alle cessazioni predette. Tali retribuzioni si considerano percepite, rispettivamente, l'una, per l'intero periodo di continuazione di iscrizione o di reiscrizione, l'altra, per il restante periodo del quinquennio [1].

     Il precedente comma non trova applicazione per il personale riguardato dall'art. 9 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nonchè nei casi di modifica del rapporto di impiego per legge, di trasferimento del servizio ad altro ente iscrivibile o di passaggio del dipendente ad altro ente, il cui personale è disciplinato dalla stessa normativa giuridica ed economica dell'ente di provenienza [2] .

     Per gli assegni di cui al n. 1) del comma terzo, in godimento al 1° gennaio 1958 oppure al 1° gennaio 1964, la retribuzione annua contributiva costante con riferimento ai servizi resi anteriormente al 1° gennaio 1958 è attribuita per un numero di anni solari pari agli anni utili a pensione a tale data computati comprendendovi i servizi o periodi ammessi a riscatto o a riconoscimento su domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge. La predetta retribuzione annua contributiva costante è pari:

     nel caso in cui gli assegni stessi non risultino goduti al 1° gennaio 1964, al prodotto dell'ammontare annuo degli assegni in godimento al 1° gennaio 1958 per il coefficiente della tabella E unita alla legge 11 aprile 1955, n. 379, corrispondente agli anni considerati utili nel senso suindicato;

     nel caso in cui gli assegni stessi non risultino goduti al 1° gennaio 1958, al prodotto dell'ammontare annuo degli assegni in godimento al 1° gennaio 1964, derivanti da deliberazioni adottate anteriormente a tale data, per il coefficiente fisso 0,695 e per il predetto coefficiente della tabella E

     nel caso in cui gli assegni risultino goduti al 1° gennaio 1958 e al 1° gennaio 1964, al più favorevole dei due prodotti dianzi indicati.

     Le parti b) della retribuzione annua contributiva attribuita a ciascun iscritto in applicazione dei commi precedenti sono maggiorate, per gli anni solari anteriori al 1964, del 35 per cento.

 

          Art. 2.

     Tra gli emolumenti costitutivi della retribuzione annua contributiva degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate è da comprendere, con effetto dal 1° luglio 1965, l'indennità integrativa speciale eventualmente concessa con l'estensione delle norme contenute nell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, limitatamente, però, ad un importo in nessun caso eccedente lire 50.000.

     Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva dei segretari comunali e provinciali riguardati dall'art. 17 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, sono computabili con effetto dal 1° gennaio 1963:

     1) gli assegni di cui alle leggi 28 febbraio 1963, n. 316 e 28 gennaio 1963, n. 20;

     2) i compensi mensili previsti dall'art. 39 della legge 8 giugno 1962, n. 604, per i casi di segretari che prestino servizio nelle sedi di reggenza.

 

          Art. 3.

     Nei casi di cessazione dal servizio contemplati dall'art. 1, il trattamento annuo diretto di quiescenza nella forma della pensione è costituito:

     a) dalla quota di pensione determinata sulla parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio e diminuita di lire 50.000 con l'applicazione dell'aliquota indicata nell'allegato A della presente legge in corrispondenza agli anni e mesi utili;

     b) dall'eventuale quota di pensione determinata sulle parti b) della retribuzione annua contributiva attribuite all'iscritto per ogni anno solare dell'intera carriera di servizio con l'applicazione delle norme in vigore alla data di pubblicazione della presente legge.

     Nel caso di periodo di continuazione di iscrizione o di reiscrizione non superiore a cinque anni influente per il conseguimento del diritto a pensione, qualora il dipendente abbia goduto, per la parte a) definita all'art. 1, di retribuzione inferiore a quella goduta alla data della precedente cessazione dal servizio, la determinazione della quota di pensione di cui alla lettera a) del comma primo si effettua prendendo a base, in luogo della retribuzione riferita alla data della definitiva cessazione, quella media computata sul triennio di servizio terminante con la parte del periodo suddetto che abbia determinato il raggiungimento della anzianità minima richiesta per il diritto a pensione.

     Ai fini della determinazione del trattamento previsto dal comma primo, le campagne di guerra sono valutate aumentando l'aliquota indicata alla lettera a) di 0,02200 per ogni campagna.

     Nel caso di pensione diretta di privilegio:

     l'aliquota indicata alla lettera a) è considerata con la maggiorazione di un decimo ed, in nessun caso, inferiore a 0,66667;

     la quota di pensione prevista dalla lettera b) è maggiorata di un decimo.

     Ai fini della determinazione della quota di pensione di cui alla lettera a) l'aliquota risultante dall'applicazione delle maggiorazioni previste dai commi terzo e quarto in nessun caso può essere considerata superiore ad 1.

 

          Art. 4.

     Il trattamento di quiescenza risultante dall'applicazione dell'art. 3 in nessun caso può essere inferiore a lire 208.000 annue lorde. L'eventuale integrazione è attribuita alla quota di pensione riguardata dalla lettera b) del comma primo dell'articolo predetto.

 

          Art. 5.

     Per le cessazioni dal servizio contemplate dall'art. 1, il trattamento di quiescenza nella forma dell'indennità una volta tanto, nei casi previsti dall'art. 28 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è costituito:

     a) dalla quota di indennità determinata sulla parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio e diminuita di lire 50.000 con l'applicazione del coefficiente moltiplicativo indicato nell'allegato B della presente legge in corrispondenza agli anni e mesi utili;

     b) dall'eventuale quota di indennità che si ottiene moltiplicando la quota di pensione teorica di cui alla lettera b) dell'art. 3 per il coefficiente fisso 7,85.

     Ai fini della determinazione del trattamento previsto dal comma primo, le campagne di guerra sono valutate aumentando il coefficiente moltiplicativo indicato alla lettera a) di 0,10000 per ogni campagna.

     Nei casi di cessazione dal servizio contemplati dal comma secondo dell'art. 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379, l'indennità una volta tanto è pari alla metà di quella risultante dall'applicazione dei commi precedenti [3] .

 

          Art. 6.

     Il trattamento diretto di quiescenza risultante dall'applicazione degli articoli 3 e 4, è riversibile, con riferimento al gruppo dei superstiti compartecipi, in base alle seguenti aliquote:

     vedova: senza prole il 50 per cento; con un orfano, il 60 per cento; con due orfani, il 70 per cento; con tre orfani, l'80 per cento; con quattro o più orfani, il 90 per cento;

     orfani soli: un orfano, il 40 per cento; due orfani, il 50 per cento; tre orfani, il 60 per cento; quattro o più orfani, il 70 per cento;

     genitori: il 50 per cento;

     collaterali: un fratello o una sorella, il 40 per cento; due o più fratelli o sorelle, il 50 per cento.

     Rimangono ferme le norme concernenti la riversibilità per casi che diano luogo a pensione di privilegio.

 

          Art. 7.

     Il trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità, risultante dall'applicazione dell'articolo precedente, in nessun caso può essere inferiore a lire 156.000 annue lorde.

 

          Art. 8.

     In aggiunta al trattamento di quiescenza spettante in applicazione degli articoli 3, 4, 6 e 7 è dovuta l'indennità integrativa speciale concessa con l'art. 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

     Per le pensioni dirette di privilegio di prima categoria rimangono fermi i benefici concessi con l'art. 44 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

     A decorrere dal 1° luglio 1965, la rendita vitalizia costante di cui all'art. 10 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni è soppressa.

 

          Art. 9.

     Per le cessazioni dal servizio contemplate dall'art. 1, i servizi ed i periodi ammessi a riscatto od a riconoscimento sono valutati in aumento al periodo utile al trattamento di quiescenza unicamente ai fini della determinazione della parte del trattamento stesso indicata alla lettera a) degli articoli 3 e 5.

     Il contributo di riscatto è determinato con l'applicazione delle norme riportate nell'allegato A della presente legge, nel caso di domanda presentata posteriormente al 30 giugno 1965.

     I servizi militari resi anteriormente alla iscrizione oppure resi con interruzione di iscrizione, che non siano già utili a trattamento di quiescenza, sono, a domanda, ammessi a riscatto. Il relativo contributo è pari agli otto decimi di quello previsto al comma precedente. Le vigenti norme concernenti i casi e le condizioni per il riconoscimento dei servizi predetti si applicano con limitazione alle domande presentate anteriormente al 1° luglio 1965.

 

          Art. 10.

     Con effetto dal 1° luglio 1965, per quanto concerne la determinazione dell'importo dei contributi dovuti alle Casse pensioni indicate all'art. 1, nonchè la determinazione degli anni e mesi utili ai fini della misura del trattamento di quiescenza, non trovano applicazione le norme contenute nei commi primo, secondo e quarto dell'art. 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379. Il servizio complessivo effettivamente reso dal 1° luglio 1965 fino alla data di cessazione è computato, come utile, in anni e mesi interi, trascurando o calcolando per un mese la frazione di esso, a seconda che la frazione stessa non superi oppure superi i quindici giorni.

 

          Art. 11.

     Le norme contenute nella legge 22 aprile 1964, n. 307, concernente la concessione di una indennità una volta tanto, sono estese ai titolari di pensione della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

 

          Art. 12.

     A favore dei titolari di pensioni a carico delle Casse pensioni contemplate dall'art. 1, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1964 al 30 giugno 1965, è concesso un assegno annuo lordo. Tale assegno è pagabile in 12 rate mensili anticipate ai titolari di pensione in atto all'inizio del mese ed è computato prendendo a base il trattamento di pensione considerato con esclusione della rendita vitalizia costante e dell'indennità integrativa speciale.

     Per le pensioni dirette, l'assegno annuo lordo è pari al 25 per cento del trattamento di cui al comma precedente per la parte di esso non eccedente lire 600.000 e al 20 per cento per l'eventuale parte residuale. In nessun caso l'assegno può essere inferiore a lire 104.000.

     Per le pensioni indirette e di riversibilità l'assegno annuo lordo è determinato sulla corrispondente pensione diretta ed è dovuto per l'aliquota prevista per il gruppo dei compartecipi dalle norme contenute nell'art. 6. In nessun caso, per le pensioni indirette e di riversibilità, l'assegno annuo può essere inferiore a lire 78.000.

     L'assegno di cui ai commi precedenti non va considerato ai fini della determinazione delle ritenute erariali che gravano sulle pensioni.

     Ai titolari di più pensioni a carico delle Casse pensioni indicate al comma primo spetta un solo assegno nella misura che risulta più favorevole.

     Nei casi di pensione ad onere ripartito tra le Casse pensioni indicate al comma primo ed Enti locali, la spesa per la corresponsione dell'assegno suindicato è ripartita per quote proporzionali identiche a quelle attribuite per il riparto della pensione.

 

          Art. 13.

     Le pensioni dirette, indirette e di riversibilità, corrisposte dalle Casse pensioni contemplate all'art. 1, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1965, sono maggiorate, con effetto dalla data stessa, in base alle norme contenute nei seguenti commi.

     Nel caso di pensione diretta, l'importo annuo del trattamento spettante al 30 giugno 1965, con esclusione della rendita vitalizia costante, dell'indennità integrativa speciale e dell'assegno di cui all'articolo precedente, è aumentato applicando, rispettivamente, le seguenti percentuali di maggiorazione alle parti dell'importo stesso considerato per le prime lire 320.000, per l'eccedenza fino a lire 450.000, per l'ulteriore eccedenza fino a lire 600.000 e per la parte residuale:

     40, 35, 30 e 25 per cento per le cessazioni anteriori al 31 dicembre 1953;

     35, 30, 25 e 20 per cento per le cessazioni dal 31 dicembre 1953 al 31 dicembre 1957;

     30, 25, 25 e 20 per cento per le cessazioni dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1965.

     L'importo annuo lordo del nuovo trattamento diretto si ottiene aggiungendo lire 104.000 a quello risultante dall'applicazione delle suindicate maggiorazioni.

     Nel caso di pensione indiretta o di riversibilità, si considera il corrispondente trattamento diretto e sull'importo annuo di esso si effettuano le operazioni indicate al comma secondo.

     L'importo annuo lordo del nuovo trattamento indiretto o di riversibilità si ottiene aggiungendo lire 78.000 a quello risultante dall'applicazione delle maggiorazioni suindicate e considerato, però, per l'aliquota prevista per il gruppo dei compartecipi dalle norme contenute nell'art. 6.

     Le norme contenute negli articoli 4, 7 e 8 trovano applicazione anche per le pensioni contemplate dal presente articolo.

     Il trattamento di pensione spettante dal 1° luglio 1965 in nessun caso potrà essere inferiore a quello risultante in base alle norme preesistenti alla data suddetta e con la maggiorazione dell'assegno di cui all'articolo precedente.

 

Titolo II

MODIFICHE AGLI ORDINAMENTI DELLE CASSE PENSIONI FACENTI PARTE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA PRESSO IL MISTERO DEL TESORO

 

          Art. 14.

     Nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1965 degli iscritti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro in cui trovino applicazione le norme sulla ricongiunzione previste per i servizi resi con iscrizione a due o più delle Casse stesse, il diritto al trattamento di quiescenza, la forma di esso, la sua misura, le modalità di corresponsione del trattamento stesso, le quote da attribuire alle Casse concorrenti al cumulo, nonchè il sistema di rivalsa dei rispettivi valori capitali da parte della Cassa erogatrice dell'intero trattamento si stabiliscono in base alle norme contenute negli articoli 3, 5, 6 e 7 della legge 22 giugno 1954, n.523.

 

          Art. 15.

     Nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, l'accertamento dei contributi relativi all'assegno mensile pari a lire 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio, all'assegno temporaneo di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 20, all'assegno temporaneo mensile previsto dalla legge 9 febbraio 1963, n. 78, e all'indennità di studio di cui alla legge 19 febbraio 1963, n. 355 e successive modificazioni è effettuato in sede di liquidazione dei rispettivi trattamenti di quiescenza. L'eventuale sistemazione contributiva in sede di liquidazione dei trattamenti di quiescenza, riferita agli emolumenti predetti, non deve essere effettuata qualora si tratti di cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1966. Per i segretari comunali e provinciali e per il personale riguardato dall'art. 11 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, riferibilmente al periodo dal 1° gennaio 1963 al 28 febbraio 1966, la maggiorazione della retribuzione annua contributiva che derivi esclusivamente dall'applicazione delle norme contenute nel comma secondo dell'art. 2 non è soggetta a contributo.

 

          Art. 16.

     Per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, la eventuale sistemazione contributiva con le modalità previste dal comma primo dell'art. 30 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, si effettua limitatamente al periodo non anteriore al 1° gennaio 1948.

     Le norme contenute nel primo comma del citato art. 30 e modificate dal comma precedente si applicano anche nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

     La facoltà di iscrivere il personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali già concessa con l'art. 39, primo e secondo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379, può ulteriormente esercitarsi, dagli Enti ivi indicati, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità stabilite dall'articolo stesso.

 

          Art. 17.

     Per i casi di morte di iscritti o di titolari di pensioni dirette degli Istituti di previdenza a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'accertamento del diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità, è considerato come sussistente il requisito della inabilità permanente a qualsiasi lavoro richiesto per gli orfani maggiorenni, quello dell'inabilità a proficuo lavoro richiesto per il vedovo e quello dell'inabilità permanente a qualsiasi proficuo lavoro richiesto per i collaterali qualora i predetti superstiti, alla data di morte dell'iscritto o del titolare di pensione diretta, abbiano superato i 65 anni di età.

 

          Art. 18.

     La dipendente, coniugata o che abbia prole a carico, iscritta alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali o alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate ovvero alla Cassa per le pensioni ai sanitari, che cessi dal servizio per una delle cause contemplate, rispettivamente, dalla lettera c) dell'art. 7 della legge 11 aprile 1955, n. 379, oppure dalla lettera d) dell'art. 26 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, consegue il diritto al trattamento di quiescenza:

     nella forma della pensione, qualora abbia almeno 20 anni di servizio utile;

     nella forma dell'indennità una volta tanto nella misura intera, qualora non raggiunga i 20 anni ma abbia almeno un anno compiuto di servizio utile.

 

          Art. 19.

     Nei casi di continuazione facoltativa di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali con il pagamento del contributo proprio e di quello dell'ente previsti dall'ultimo comma dell'art. 23 della legge 24 maggio 1952, n. 610 e dal comma primo dell'art. 9 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, il contributo predetto, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, deve essere commisurato alla retribuzione effettivamente percetta.

 

          Art. 20.

     Gli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, nei limiti numerici stabiliti dal Consiglio di amministrazione degli Istituti stessi, sono autorizzati a stipulare contratti di locazione di opere per il fabbisogno dei propri servizi relativo alla codifica dei dati ed alla perforazione di schede meccanografiche.

     La spesa complessiva derivante dalla applicazione del comma precedente è ripartita tra le Casse pensioni facenti parte degli Istituti medesimi in base alle aliquote stabilite dall'art. 17 della legge 24 ottobre 1962, n. 1593.

     Per la gestione del patrimonio immobiliare delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, l'autorizzazione di stipulare contratti di locazioni di opere, secondo le modalità e le procedure contemplate dall'art. 7 della legge 13 giugno 1962, n. 855, è concessa agli Istituti stessi per tutte le opere concernenti l'assistenza tecnica e la manutenzione relative ai predetti beni immobiliari.

     Il termine previsto dall'art. 18 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, concernente prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, è prorogato dal 31 dicembre 1965 fino al 31 dicembre 1968 [4] .

 

          Art. 21.

     Per quanto concerne il requisito richiesto dalla lettera d) dell'art. 3 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, per la concessione della sovvenzione, come servizi resi con iscrizione agli Istituti di previdenza si considerano anche i servizi ricongiungibili in applicazione della legge 22 giugno 1954, n. 523.

     Nei casi di applicazione della citata legge n. 1224, la corresponsione dell'importo netto della sovvenzione, su richiesta dell'interessato, può essere effettuata, oltre che nella forma stabilita dal primo comma dell'art. 9 della legge stessa anche, in quella contemplata dalla lettera c) dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71.

 

          Art. 22.

     Il secondo ed il terzo comma dell'art. 13 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, sono sostituiti dai seguenti:

     "Qualora nel corso dell'estinzione del prestito il mutuatario cessi dal servizio per morte, il debito residuo verso la Cassa pensioni mutuante si considera estinto.

     Qualora nel corso dell'estinzione del prestito il mutuatario cessi dal servizio per causa diversa dalla morte, il debito residuo verso la Cassa pensioni mutuante, che si determina nel modo indicato al comma primo, viene recuperato applicando le norme contenute negli articoli 14, 15 e 16".

 

          Art. 23.

     L'art. 16 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, è sostituito dal seguente:

     "Qualora la cessazione dal servizio comporti il diritto al trattamento di quiescenza nella forma della indennità una volta tanto a favore del mutuatario, tale trattamento è corrisposto per la parte pari alla differenza tra l'importo spettante e quello del debito insoluto.

     Qualora la cessazione dal servizio comporti al mutuatario il diritto al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, il debito insoluto si trasforma in quota annua vitalizia il cui importo in nessun caso può superare il quinto del complessivo trattamento predetto. Tale quota, da detrarsi ratealmente sulle tredici mensilità del trattamento diretto annuo dovuto, si determina con l'applicazione della Tabella B allegata alla legge 11 aprile 1955, n. 379".

 

          Art. 24.

     Nei casi di ricongiunzione dei servizi previsti dalla legge 22 giugno 1954, n. 523, ai fini della determinazione della maggiorazione del trattamento di quiescenza da apportarsi per le campagne di guerra non trovano applicazione le norme contenute nel comma secondo dell'art. 2 della legge stessa.

 

          Art. 25.

     L'indennità speciale per l'accompagnatore, l'assegno suppletivo, l'indennità speciale annua e l'assegno integratore per i figli, nonchè l'indennità integrativa speciale corrisposti dalle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, in applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, sono dovuti, in ogni caso, nella misura intera tanto per le pensioni a totale carico delle Casse stesse quanto per quelle ad onere ripartito con altri Enti. In tale ultimo caso, l'onere derivante dalla corresponsione delle indennità e degli assegni predetti è ripartito tra Cassa pensioni ed altri Enti per quote in base ai criteri adottati per il riparto della pensione.

     La norma contenuta nel presente articolo ha valore di interpretazione autentica.

 

          Art. 26.

     E' data facoltà all'Ordine Mauriziano di stipulare convenzioni con le Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, al fine di attuare, nei confronti di tutto il personale dipendente, l'iscrizione alle Casse stesse prevista dal decreto interministeriale 30 novembre 1963 emanato in applicazione dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

     Dette convenzioni, intese a rendere valutabili in pensione i servizi precedentemente resi alle dipendenze dell'Ordine, devono essere stipulate alle condizioni e nei modi stabiliti dall'art. 20 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, riferibilmente a quel personale che, in servizio al 30 novembre 1963, data di emanazione del predetto decreto, abbia fatto domanda all'Ordine di valutazione dei precedenti servizi con le norme delle menzionate Casse pensioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 27. [5]

     Le orfane nubili o vedove hanno diritto alla pensione di riversibilità anche se lo stato di invalidità al lavoro proficuo e la nullatenenza non sussistevano alla data di morte dell'iscritto o del pensionato, purchè le condizioni stesse siano accertate come sussistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana . É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

     Allegato A - Aliquote per il calcolo della quota di pensione di cui alla lettera a) dell'art. 3 e del contributo di riscatto di cui al comma secondo dell'art. 9 - (Omissis)

 

     Allegato B - Coefficienti per il calcolo della quota di indennità una volta tanto di cui alla lettera a) dell'art. 5 - (Omissis)


[1]  Comma così sostituito dall'art. 29 del D.L. 28 febbraio 1981, n. 38.

[2]  Comma inserito dall'art. 29 del D.L. 28 febbraio 1981, n. 38.

[3]  La Corte costituzionale, con sentenza 27 dicembre 1973, n. 184, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui riduce alla metà la misura delle indennità per il personale cessato dal servizio per dimissioni volontarie.

[4] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1976 dall'art. 21 del D.L. 30 giugno 1972, n. 267.

[5]  La Corte costituzionale, con sentenza 15 marzo 1972, n. 46, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui esclude gli orfani maggiorenni dal trattamento ivi previsto in favore delle orfane.