§ 80.5.244 – L. 28 gennaio 1963, n. 20.
Attribuzione di un assegno temporaneo al personale civile delle Amministrazioni dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:28/01/1963
Numero:20


Sommario
Art. 1.      Al personale civile delle Amministrazioni statali, il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione è previsto dalla tabella unica allegata al decreto del [...]
Art. 2.      L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo
Art. 3.      Con decreti dei Ministri interessati, di concerto con quello per il Tesoro, saranno disciplinate, sulla base dei criteri e nei limiti stabiliti dalla presente legge, [...]
Art. 4.      La presente legge non si applica nei confronti
Art. 5.      All'onere di lire 27.000.000.000 recato dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1962-1963 si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 399 dello [...]
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 80.5.244 – L. 28 gennaio 1963, n. 20.

Attribuzione di un assegno temporaneo al personale civile delle Amministrazioni dello Stato.

(G.U. 5 febbraio 1963, n. 33).

 

     Art. 1.

     Al personale civile delle Amministrazioni statali, il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione è previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e successive modificazioni, è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1963, un assegno temporaneo, nelle misure mensili lorde indicate nella unita tabella. Per i coefficienti di stipendio non contemplati in tale tabella, vale la misura indicata nella tabella stessa per il coefficiente immediatamente inferiore.

 

          Art. 2.

     L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo:

     a) è ridotto, nella stessa proporzione, in tutti i casi di riduzione dello stipendio, paga o retribuzione, ed è sospeso nei casi di sospensione delle competenze stesse;

     b) è ridotto, in proporzione, nei casi in cui le prestazioni del personale siano ridotte rispetto all'orario normale;

     c) non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento, nè va considerato per la determinazione della gratificazione a titolo di tredicesima mensilità e di qualsiasi altro emolumento, a qualunque titolo, commisurato allo stipendio, paga o retribuzione;

     d) non comporta il riassorbimento degli assegni personali pensionabili o non pensionabili eventualmente in godimento;

     e) è soggetto alle sole ritenute erariali, salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo.

     In caso di cumulo d'impieghi consentito dalle norme in vigore, non può percepirsi più di un assegno temporaneo.

     Per il personale salariato la misura ragguagliata a giornata dell'assegno temporaneo si considera in aggiunta alla paga, agli effetti dell'art. 10, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e dell'art. 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

 

          Art. 3.

     Con decreti dei Ministri interessati, di concerto con quello per il Tesoro, saranno disciplinate, sulla base dei criteri e nei limiti stabiliti dalla presente legge, l'attribuzione e la misura dell'assegno temporaneo di cui ai precedenti articoli, nei riguardi dei sottoindicati personali non previsti dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e successive modificazioni:

     a) ricevitori del lotto ed altro personale statale retribuito ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni;

     b) ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari;

     c) personale aggregato delle carceri;

     d) incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

     e) personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con la tabella unica richiamata nel presente articolo.

 

          Art. 4.

     La presente legge non si applica nei confronti:

     a) dei dipendenti dall'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, dalla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

     b) delle categorie di personale previste dall'art. 8, lettera c), del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato con legge 4 maggio 1951, n. 583, e dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, tabella A

     c) dei professori e degli assistenti universitari, del personale direttivo e docente delle scuole e degli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, degli ispettori scolastici e del personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica istruzione, al quale a norma delle disposizioni vigenti, sia attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per le categorie anzidette.

 

          Art. 5.

     All'onere di lire 27.000.000.000 recato dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1962-1963 si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

     Per l'Azienda nazionale autonoma delle strade e per l'Azienda monopolio banane si provvede con variazioni da apportarsi ai rispettivi bilanci, su proposta delle Aziende medesime.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Assegno temporaneo spettante dal 1° gennaio 1963

 

Coefficienti di stipendio o qualifica

Misure mensili lorde dell'assegno

a) impiegati:

 

1070

85.000

1040

80.000

970

75.000

900

70.000

670

52.000

500

39.000

402

31.500

325

24.650

271

23.350

dal 187 al 229

18.000

dal 152 al 180

14.000

dal 131 al 151

12.000

b) operai:

 

Capo operaio

18.000

Operaio specializzato

15.000

Operaio qualificato

13.500

Operaio comune, operaia comune e manovale

12.000

Apprendista

10.000