§ 77.4.4a - Legge 24 ottobre 1962, n. 1593.
Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.4 enti previdenziali
Data:24/10/1962
Numero:1593


Sommario
Art. 1.      Nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari, per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° gennaio 1961, ai fini della rendita vitalizia [...]
Art. 2.      Per le cessazioni dal servizio contemplate dal precedente articolo
Art. 3.      Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, l'effetto retroattivo fino al 1° [...]
Art. 4.      Nel caso di domanda di riscatto presentata a partire dalla data di pubblicazione della presente legge, qualora il periodo da riscattare sia anteriore al 1° gennaio 1958, [...]
Art. 5.      Gli assistenti e gli aiuti degli Istituti ospedalieri contemplati dal comma secondo dell'art. 34 della legge 11 aprile 1955, n. 379, sono iscritti obbligatoriamente alla [...]
Art. 6.      Le pensioni dirette, indirette e di riversibilità della Cassa per le pensioni ai sanitari relative a cessazioni dal servizio avvenute dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre [...]
Art. 7.      Le pensioni dirette, indirette, e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai sanitari, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1958, sono [...]
Art. 8.      Per tutte le pensioni contemplate dal comma primo dell'art. 7, ai fini della determinazione della rendita vitalizia differenziale di cui alla lettera b) dell'art. 4 [...]
Art. 9.      Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1958, il nuovo trattamento annuo lordo di pensione diretta reale o virtuale, da attribuire con effetto dal 1° [...]
Art. 10.      Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni ai sanitari ed altri enti, i nuovi importi annui lordi determinati in applicazione degli articoli 6, 7, [...]
Art. 11.      Per le pensioni ad onere ripartito contemplate dall'art. 33 della legge 11 giugno 1954, n. 409, i miglioramenti del trattamento disposti con legge 4 febbraio 1958, n. [...]
Art. 12.      I maggiori oneri conseguenti all'applicazione dei precedenti articoli saranno coperti con le disponibilità risultanti al 1° gennaio 1961 dal bilancio tecnico della Cassa [...]
Art. 13.      Con effetto dal 1° gennaio 1952, come sanitari dipendenti dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) contemplati dall'art. 36 della legge [...]
Art. 14.      La Fondazione "Centro internazionale radio medico" (C.I.R.M.) eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 553, è da comprendersi [...]
Art. 15.      Tra i personali laureati in medicina e chirurgia riguardati dal comma terzo dell'art. 35 della legge 11 aprile 1955, n. 379, in nessun caso sono da comprendere i [...]
Art. 16.      La Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto del catasto e dei servizi tecnici di finanza, istituita con regio decreto 18 gennaio 1903, n. 16, è soppressa [...]
Art. 17.      A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, le spese di amministrazione previste per gli Istituti di previdenza [...]


§ 77.4.4a - Legge 24 ottobre 1962, n. 1593.

Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

(G.U. 27 novembre 1962, n. 302).

 

 

     Art. 1.

     Nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari, per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° gennaio 1961, ai fini della rendita vitalizia differenziale e della integrazione di tale rendita previste, rispettivamente, dalla lettera b) dell'art. 4 e dal comma secondo dell'art. 9 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, la retribuzione annua differenziale costante di cui all'art. 6 della legge stessa si attribuisce considerando la retribuzione al 1° gennaio 1958 ed applicando i coefficienti della tabella E unita alla presente legge per i servizi resi anteriormente alla data predetta, ancorchè si tratti di periodi ammessi a riscatto o di servizi militari riconosciuti, in relazione a domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.

 

          Art. 2.

     Per le cessazioni dal servizio contemplate dal precedente articolo:

     a) la rendita vitalizia differenziale di cui alla lettera b) dell'art. 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, qualora sussista il diritto a pensione, in nessun caso può essere considerata in un importo inferiore a quello indicato, in relazione agli anni di servizio utile, nella tabella F unita alla presente legge;

     b) per i casi di pensioni indirette di privilegio e di riversibilità di pensione diretta di privilegio, quando il sanitario sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che abbia dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, la rendita vitalizia di cui alla lettera a) del citato art. 4 è riversibile nella sua interezza;

     c) il complessivo trattamento di pensione indiretta o di riversibilità in nessun caso può essere inferiore a lire 195.000 annue oppure a lire 263.800 annue qualora si tratti di riversibilità di pensione di privilegio nei casi di morte del sanitario per evento diverso da quello indicato alla lettera b).

 

          Art. 3.

     Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, l'effetto retroattivo fino al 1° gennaio 1958 o a data anteriore, eventualmente previsto da deliberazioni concernenti miglioramenti del trattamento economico adottate dagli enti a partire dal 1° luglio 1958 in poi, si considera efficace purchè le variazioni del trattamento economico derivino da promozioni al grado o categoria superiore o da leggi o da contratti collettivi di lavoro oppure da regolamenti organici.

 

          Art. 4.

     Nel caso di domanda di riscatto presentata a partire dalla data di pubblicazione della presente legge, qualora il periodo da riscattare sia anteriore al 1° gennaio 1958, ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 13 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, si considera come retribuzione annua differenziale quella determinata ai sensi del precedente art. 1.

 

          Art. 5.

     Gli assistenti e gli aiuti degli Istituti ospedalieri contemplati dal comma secondo dell'art. 34 della legge 11 aprile 1955, n. 379, sono iscritti obbligatoriamente alla Cassa per le pensioni ai sanitari a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

     La riduzione ad un terzo del contributo di riscatto prevista dall'ultimo comma del citato art. 34 è estesa ai servizi resi dal 1° giugno 1955 al 31 dicembre dell'anno di pubblicazione della presente legge in qualità di medico assistente od aiuto degli Istituti ospedalieri.

 

          Art. 6.

     Le pensioni dirette, indirette e di riversibilità della Cassa per le pensioni ai sanitari relative a cessazioni dal servizio avvenute dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1960 sono riliquidate, con effetto dal 1° gennaio 1961, in base alle norme contenute negli articoli 1 e 2.

 

          Art. 7.

     Le pensioni dirette, indirette, e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai sanitari, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1958, sono riliquidate, con effetto dal 1° gennaio 1961, con l'attribuzione del trattamento stabilito per i casi di cessazione dal servizio a partire da quest'ultima data risultante dall'applicazione delle norme contenute nella legge 4 febbraio 1958, n. 87, e nei precedenti articoli 1 e 2.

     Nei casi di cessazione dal servizio anteriori al 1° gennaio 1961, la riliquidazione prevista dall'art. 6 e dal precedente comma, qualora si tratti di pensione indiretta o di riversibilità, si effettua in base al nuovo importo virtuale della corrispondente pensione diretta.

 

          Art. 8.

     Per tutte le pensioni contemplate dal comma primo dell'art. 7, ai fini della determinazione della rendita vitalizia differenziale di cui alla lettera b) dell'art. 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, si considera come data di cessazione dal servizio del sanitario quella del 1° gennaio 1958 e si attribuisce come retribuzione annua contributiva a tale data quella risultante dall'applicazione delle norme contenute nei commi seguenti.

     Per ogni sanitario, si considerano gli stipendi annui pensionabili riferiti alla data di effettiva cessazione, al 1° gennaio dell'anno di cessazione, al 1° gennaio dei due anni precedenti la cessazione ed inoltre al 1° gennaio 1953 qualora la cessazione sia avvenuta nel biennio 1956-57. Nel caso di temporanea assenza dal servizio, agli stipendi predetti si sostituiscono quelli riferiti alle date di presenza in servizio immediatamente anteriori.

     In luogo dello stipendio annuo pensionabile, si considera la retribuzione annua contributiva definita dalla prima parte del comma primo dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, qualora occorra riferirsi ai sensi del comma precedente a date che cadano nell'anno 1957.

     Per ogni sanitario, gli stipendi annui pensionabili di cui al comma secondo che siano anteriori al 1° gennaio 1957, considerati in nessun caso superiori agli importi massimi previsti, in relazione all'epoca di riferimento degli stipendi stessi, dalla tabella G unita alla presente legge, si moltiplicano per i relativi coefficienti di adeguamento indicati nella medesima tabella G in corrispondenza alla menzionata epoca ed al servizio utile a pensione.

     Ad ogni sanitario si attribuisce come retribuzione annua contributiva al 1° gennaio 1958 contemplata dal primo comma l'importo che risulta più elevato tra gli stipendi annui pensionabili adeguati ai sensi del comma precedente e le eventuali retribuzioni annue contributive di cui al comma terzo, considerato, però, con l'applicazione delle norme più favorevoli contenute nella seconda parte del comma primo dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87.

 

          Art. 9.

     Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1958, il nuovo trattamento annuo lordo di pensione diretta reale o virtuale, da attribuire con effetto dal 1° gennaio 1961 in applicazione degli articoli 7 e 8, in nessun caso può essere inferiore al corrispondente trattamento spettante o riferito al 31 dicembre 1960 considerato con l'aumento della somma fissa di lire 32.500.

     L'eventuale maggiorazione derivante dall'applicazione del comma precedente è attribuita alla parte del nuovo trattamento annuo lordo di pensione diretta reale o virtuale costituita dalla rendita vitalizia differenziale di cui alla lettera b) dell'art. 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 87.

 

          Art. 10.

     Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni ai sanitari ed altri enti, i nuovi importi annui lordi determinati in applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 9 sono ripartiti per quote proporzionali a quelle che risultavano attribuite al 31 dicembre 1960.

 

          Art. 11.

     Per le pensioni ad onere ripartito contemplate dall'art. 33 della legge 11 giugno 1954, n. 409, i miglioramenti del trattamento disposti con legge 4 febbraio 1958, n. 87, e con i precedenti articoli 7, 8 e 9 sono, a partire dalle date delle rispettive decorrenze, a totale carico della Cassa per le pensioni ai sanitari.

 

          Art. 12.

     I maggiori oneri conseguenti all'applicazione dei precedenti articoli saranno coperti con le disponibilità risultanti al 1° gennaio 1961 dal bilancio tecnico della Cassa per le pensioni ai sanitari.

 

          Art. 13.

     Con effetto dal 1° gennaio 1952, come sanitari dipendenti dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) contemplati dall'art. 36 della legge 11 aprile 1955, n. 379, devono essere considerati anche i sanitari adibiti ai servizi di revisione, ispettivi e ambulatoriali riguardanti da apposito contratto a tempo indeterminato.

 

          Art. 14.

     La Fondazione "Centro internazionale radio medico" (C.I.R.M.) eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 553, è da comprendersi tra gli Enti contemplati dal comma primo dell'art. 12 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel comma stesso.

 

          Art. 15.

     Tra i personali laureati in medicina e chirurgia riguardati dal comma terzo dell'art. 35 della legge 11 aprile 1955, n. 379, in nessun caso sono da comprendere i sanitari non ospedalieri dipendenti dagli enti indicati alle lettere a), b), h) ed i) dell'art. 5 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.

     Le norme contenute negli articoli 12 e 13 e nel comma precedente hanno valore di interpretazione autentica.

 

          Art. 16.

     La Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto del catasto e dei servizi tecnici di finanza, istituita con regio decreto 18 gennaio 1903, n. 16, è soppressa con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge. I compiti, nonchè le attività e le passività della predetta Cassa di previdenza vengono attribuiti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

 

          Art. 17.

     A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, le spese di amministrazione previste per gli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, con esclusione delle spese di gestione del patrimonio immobiliare, sono ripartite tra le Casse pensioni facenti parte degli Istituti stessi in base alle seguenti aliquote:

     Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, 94 per cento;

     Cassa per le pensioni ai sanitari, 3,25 per cento;

     Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, 2,25 per cento;

     Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, 0,50 per cento.

 

 

     Tabella E

     Coefficienti moltiplicativi da applicare alla retribuzione annua differenziale riferita al 1° gennaio 1958 ai fini della determinazione della retribuzione annua differenziale costante da attribuire ai servizi utili anteriori a tale data, ai sensi dell'art. 1

     (Omissis)

 

     Tabella F

     Importi minimi della rendita vitalizia differenziale contemplati dalla lettera a) dell'art. 2

     (Omissis)

 

     Tabella G

     Importi massimi e coefficienti di adeguamento degli stipendi annui pensionabili di cui al comma dell'art. 8

     (Omissis)