§ 86.4.20 – L. 11 giugno 1954, n. 409.
Riforma del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, modifiche all'ordinamento della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:11/06/1954
Numero:409


Sommario
Art. 1.      Il trattamento di quiescenza stabilito dall'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari -- amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di [...]
Art. 2.      Il trattamento di pensione diretta è costituito dalle seguenti tre parti
Art. 3.      Per le cessazioni dal servizio in età non inferiore ad anni 65, il minimo di anni 20 previsto dalla lettera a) dell'art. 26 e dalle lettere a) e b) dell'art. 31 della [...]
Art. 4.      Il trattamento di pensione indiretta o di riversibilità è calcolato su quello diretto come segue
Art. 5.      Il trattamento di indennità una volta tanto, diretta o indiretta, è costituito dalle seguenti due parti
Art. 6.      Il minimo di cinque anni previsto dagli articoli 25 e 39 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, per il diritto al conseguimento della indennità una volta tanto, è ridotto [...]
Art. 7.      Il diritto all'indennità una volta tanto è esteso al sanitario che, con almeno cinque anni di servizio utile e prima dei venticinque, cessi dal servizio in condizioni o [...]
Art. 8.      L'indennità indiretta una volta tanto spettante nel caso di morte del sanitario che avvenga entro il triennio dalla cessazione del rapporto d'impiego, ai sensi del comma [...]
Art. 9.      Nei casi di pensione diretta di privilegio contemplati dalla lettera c) dell'art. 26 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, il trattamento è costituito dalle seguenti parti
Art. 10.      Il trattamento di pensione indiretta di privilegio, e quello di riversibilità di pensione diretta di privilegio quando il sanitario sia morto in conseguenza dell'evento [...]
Art. 11.      In tutti i casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito tra Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, altre Casse di previdenza amministrate dalla [...]
Art. 12.      Nei casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito contemplati dal precedente art. 11, quando il pagamento del trattamento stesso è fatto dalla Cassa di previdenza [...]
Art. 13.      Nei casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito contemplati dal precedente art. 11, quando il pagamento della pensione è fatto dalla Cassa di previdenza per le [...]
Art. 14.      Il trattamento di pensione diretta o indiretta di privilegio e quello di riversibilità di pensione diretta di privilegio di cui ai precedenti articoli 9 e 10, compete, [...]
Art. 15.      La ritenuta sulle pensioni dirette prevista dal comma primo dell'art. 23 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, è ridotta all'uno per cento e si applica sul trattamento [...]
Art. 16.      Le disposizioni di cui ai precedenti articoli dal 2 al 15 si applicano per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge. [...]
Art. 17.      Il minimo di lire 1000 di stipendio annuo stabilito dall'art. 6, commi primo e secondo, e dalla lettera a) dell'art. 8 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, per [...]
Art. 18.      Per l'iscrizione facoltativa prevista dalla lettera c) dell'art. 8 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, nei riguardi dei sanitari dipendenti dalle Istituzioni pubbliche [...]
Art. 19.      I contributi ordinari dovuti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari sono stabiliti, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, nelle [...]
Art. 20.      Nei casi di iscrizione facoltativa previsti dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035, quando il sanitario è tenuto a corrispondere il contributo complessivo personale e [...]
Art. 21.      Nei casi di sanitari iscritti alla Cassa di previdenza alla data di pubblicazione della presente legge o successivamente, i servizi utili che saranno prestati [...]
Art. 22.      Gli interessi annuali sui conti individuali relativi ai depositi volontari previsti dall'art. 18 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, sono computati, a decorrere dalla [...]
Art. 23.      I sanitari iscritti alla Cassa di previdenza alla data di pubblicazione della presente legge o successivamente possono ottenere, oltre il riscatto dei servizi di cui [...]
Art. 24.      Il contributo in una sola volta dovuto dal sanitario per ottenere il riscatto dei servizi o periodi di cui agli articoli 61 e 62 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, e al [...]
Art. 25.      Nei casi di pensioni a carico totale o parziale della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari relative a cessazione dal servizio anteriori alla data da cui ha [...]
Art. 26.      Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari ed altri enti (Enti locali, Stato), se il pagamento è effettuato dalla Cassa [...]
Art. 27.      Nei casi di pensioni a carico totale o parziale della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha [...]
Art. 28.      Nei casi di pensioni ad onere ripartito contemplati dal precedente art. 11 relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, si [...]
Art. 29.      A favore del titolare di pensione diretta o indiretta di privilegio oppure di riversibilità di pensione diretta di privilegio, relativa a cessazione dal servizio [...]
Art. 30.      Il complessivo trattamento di pensione diretta relativo ai casi di cessazione dal servizio anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge, che, a decorrere [...]
Art. 31.      Nei casi di sanitari iscritti alla Cassa di previdenza alla data di pubblicazione della presente legge, i servizi prestati simultaneamente che, in applicazione delle [...]
Art. 32.      A favore dei titolari di duplice trattamento di quiescenza a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, i miglioramenti previsti dai precedenti [...]
Art. 33.      Nei casi contemplati dal comma quarto dell'art. 47 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, quando la pensione è ad onere ripartito tra Cassa di previdenza per le pensioni [...]
Art. 34.      Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con gli altri Ministri competenti, udito il parere del Consiglio di [...]
Art. 35.      La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1954, fatta eccezione per gli articoli 17, 18, 21, 23, 24, 31, e 34 che si applicano dal giorno successivo a quello della sua [...]


§ 86.4.20 – L. 11 giugno 1954, n. 409.

Riforma del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati.

(G.U. 12 luglio 1954, n. 156).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

CONCERNENTI LA RIFORMA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

 

     Art. 1.

     Il trattamento di quiescenza stabilito dall'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari -- amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro -- di cui alla legge 6 luglio 1939, n. 1035, e successive disposizioni, viene modificato dalle norme contenute nella presente legge.

 

          Art. 2.

     Il trattamento di pensione diretta è costituito dalle seguenti tre parti:

     a) dalla rendita vitalizia calcolata con il sistema dei capitali accumulati i cui valori sono fissati dalla tabella A annessa alla presente legge, che sostituisce la tabella A S. allegata alla legge 21 novembre 1949, n. 914;

     b) dalla rendita vitalizia di importo pari a tante volte lire 7600 annue quanti sono gli anni utili a pensione, fino ad un massimo di lire 304.000 annue corrispondente ad anni 40 utili;

     c) dalla rendita vitalizia costante di lire 72.000 annue.

     La rendita di cui alla lettera b) assorbe e sostituisce l'assegno supplementare di cui all'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni. La rendita di cui alla lettera c) assorbe e sostituisce l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e successive modificazioni, e l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, ferma rimanendo la sospensione del pagamento della predetta rendita vitalizia di cui alla lettera c) nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 143.

 

          Art. 3.

     Per le cessazioni dal servizio in età non inferiore ad anni 65, il minimo di anni 20 previsto dalla lettera a) dell'art. 26 e dalle lettere a) e b) dell'art. 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, rispettivamente per il diritto al conseguimento del trattamento di pensione diretta e di quello di pensione indiretta, è ridotto ad anni 15 di servizio utile.

     Nei casi di diritto a pensione previsti dal comma precedente e dall'art. 72 della legge predetta, quando il servizio utile ai fini della determinazione della misura del trattamento non raggiunge gli anni 20, la rendita vitalizia costante di cui alla lettera c) del precedente art. 2 è concessa in ragione di tanti ventesimi quanti sono gli anni di servizio utile.

 

          Art. 4.

     Il trattamento di pensione indiretta o di riversibilità è calcolato su quello diretto come segue:

     1) per le parti indicate alle lettere a) e b) del precedente art. 2, in base alle aliquote previste dall'art. 32 della legge 6 luglio 1939, n. 1035;

     2) per la parte di cui alla lettera c) del predetto art. 2, in base all'aliquota fissa di cinque sesti.

 

          Art. 5.

     Il trattamento di indennità una volta tanto, diretta o indiretta, è costituito dalle seguenti due parti:

     a) dai tre quarti del valore capitale della rendita vitalizia di cui alla lettera a) del precedente art. 2, calcolato in base ai valori delle annualità vitalizie stabiliti dalla tabella B annessa alla presente legge, che sostituisce la tabella B allegata alla legge 6 luglio 1939, n. 1035;

     b) dalla metà del valore capitale medio della rendita vitalizia di cui alla lettera b) del precedente art. 2. Tale valore capitale è calcolato in lire 12 per ogni lira di rendita.

 

          Art. 6.

     Il minimo di cinque anni previsto dagli articoli 25 e 39 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, per il diritto al conseguimento della indennità una volta tanto, è ridotto ad un anno compiuto di servizio utile.

 

          Art. 7.

     Il diritto all'indennità una volta tanto è esteso al sanitario che, con almeno cinque anni di servizio utile e prima dei venticinque, cessi dal servizio in condizioni o per cause diverse da quelle contemplate dall'art. 25 e dalla lettera c) dell'art. 26 della legge 6 luglio 1939, n. 1035.

     Nei casi previsti dal comma precedente la misura dell'indennità è pari alla metà dell'importo risultante dall'applicazione della lettera b) del precedente art. 5.

 

          Art. 8.

     L'indennità indiretta una volta tanto spettante nel caso di morte del sanitario che avvenga entro il triennio dalla cessazione del rapporto d'impiego, ai sensi del comma primo dell'art. 30 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, viene calcolata detraendo dall'importo risultante dall'applicazione del precedente art. 5 quello eventuale corrisposto al sanitario ai sensi del precedente art. 7.

     Nel caso di cui al comma precedente, quando sussistano le condizioni di servizio previste dalla lettera b) dell'art. 31 della legge predetta per la concessione del trattamento di pensione indiretta, il titolare di essa ha facoltà di chiedere che la eventuale indennità già corrisposta al sanitario ai sensi del precedente art. 7 venga rifusa, anziché in unica soluzione, mediante detrazione dalla pensione della quota annua vitalizia corrispondente alla indennità stessa, da determinarsi con l'applicazione delle tabelle di annualità vitalizie a favore di vedove e orfani attualmente in vigore.

 

          Art. 9.

     Nei casi di pensione diretta di privilegio contemplati dalla lettera c) dell'art. 26 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, il trattamento è costituito dalle seguenti parti:

     a) dalle rendite vitalizie di cui alle lettere a) e c) del precedente art. 2;

     b) dalla rendita vitalizia prevista dalla lettera b) del predetto art. 2, calcolata considerando gli anni utili con l'aumento di cinque anni e la cui misura non sarà in nessun caso inferiore a lire 114.000 annue.

     Quando si tratti di lesione od infermità ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, la rendita vitalizia di cui alla lettera b) è stabilita nella misura fissa di lire 304.000 annue.

 

          Art. 10.

     Il trattamento di pensione indiretta di privilegio, e quello di riversibilità di pensione diretta di privilegio quando il sanitario sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che abbia dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, sono calcolati, con la applicazione delle aliquote stabilite dal precedente articolo 4, su quello che sarebbe spettato o è stato liquidato al sanitario ai sensi del precedente art. 9, prendendo a base però, per la parte di trattamento commisurata ai soli anni di servizio, in ogni caso, la rendita vitalizia di lire 304.000 annue stabilita dall'ultimo comma del predetto art. 9.

     Il trattamento di riversibilità di pensione diretta di privilegio nei casi non contemplati dal precedente comma si calcola, pure con la applicazione delle aliquote stabilite dal precedente art. 4, su quello liquidato al sanitario ai sensi del precedente art. 9. La parte del predetto trattamento di riversibilità commisurata ai soli anni di servizio non sarà, in nessun caso, inferiore a lire 114.000 annue.

 

          Art. 11.

     In tutti i casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito tra Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, Stato ed Enti locali, o tra Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e solo alcuni degli altri Enti predetti, ai fini della determinazione della quota a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari della parte del trattamento di cui alla lettera a) del precedente art. 2 e di quello ad esso corrispondente di cui al punto 1) dell'art. 4, alla lettera a) dell'art. 5 e all'art. 8 della presente legge, si applicano le norme stabilite dall'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari concernenti la determinazione della quota dell'assegno calcolato con il sistema dei capitali accumulati.

 

          Art. 12.

     Nei casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito contemplati dal precedente art. 11, quando il pagamento del trattamento stesso è fatto dalla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, al fine di stabilire la misura della parte del trattamento di cui alla lettera b) dell'art. 2 e le misure ad esso corrispondenti previste dal punto 1) dell'art. 4, dalla lettera b) dell'art. 5, dal comma secondo dell'art. 7 e dall'art. 8 della presente legge, si determinano, in base all'intero servizio utile, ivi compreso quello reso allo Stato, i relativi importi complessivi che risulterebbero, rispettivamente, dall'applicazione delle norme di cui ai predetti articoli, riferibilmente alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e agli enti locali, e dalla applicazione delle norme riguardanti l'assegno supplementare istituito con l'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, riferibilmente alle altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

     Gli importi complessivi calcolati per ciascuna Cassa di previdenza ed Ente locale, ai sensi del precedente comma, si attribuiscono per quote proporzionali alle durate dei rispettivi servizi. La misura della parte del trattamento di quiescenza spettante, di cui al comma precedente, è costituita dalla somma delle singole quote, senza attribuzione di quota a carico dello Stato.

     Per la determinazione delle quote di cui al precedente comma, si considerano le durate dei servizi di ciascun Ente espresse in mesi, trascurando le frazioni di mese. I servizi che sono utili in pensione secondo gli ordinamenti di più Enti, ivi compresi quelli simultanei, si attribuiscono per quote proporzionali alle durate degli altri servizi utili soltanto in base alle norme di ciascuno dei predetti Enti.

     Nei predetti casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito, quando il pagamento è fatto dalle altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza oppure dallo Stato, agli effetti della determinazione della quota, per la parte, del trattamento di cui al precedente primo comma, da porsi a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, si applicano le norme contenute nei precedenti commi secondo e terzo.

 

          Art. 13.

     Nei casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito contemplati dal precedente art. 11, quando il pagamento della pensione è fatto dalla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, compete al titolare l'intera parte del trattamento di cui alla lettera c) dell'art. 2, o di quelle corrispondenti di cui al comma secondo dell'art. 3 e al punto 2 dell'art. 4.

     L'intera parte del trattamento di cui al comma precedente è a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari che ha diritto di rivalsa solo per le eventuali quote attribuibili agli Enti locali, da determinarsi con l'applicazione delle norme di cui ai commi secondo e terzo del precedente art. 12.

     Nei casi di cui al primo comma del presente articolo, quando il pagamento della pensione è fatto da una delle altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, al titolare compete, in luogo della parte del trattamento indicata nello stesso primo comma, l'intero assegno di caroviveri temporaneo previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e successive modificazioni.

     L'intero assegno di caroviveri temporaneo di cui al comma precedente è a carico della Cassa di previdenza che provvede al pagamento della pensione, la quale ha diritto di rivalsa solo per le eventuali quote attribuibili agli Enti locali, da determinarsi nel modo indicato al comma secondo del presente articolo.

     Nei casi in cui al primo comma del presente articolo, quando il pagamento della pensione è fatto dallo Stato, al titolare compete, in luogo della parte del trattamento indicata al primo comma del presente articolo, l'assegno di caroviveri previsto a favore dei pensionati dello Stato, senza diritto da parte dello Stato stesso a rivalsa alcuna verso le Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

 

          Art. 14.

     Il trattamento di pensione diretta o indiretta di privilegio e quello di riversibilità di pensione diretta di privilegio di cui ai precedenti articoli 9 e 10, compete, nella misura prevista dagli articoli stessi per il servizio complessivo, anche nei casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito di cui al precedente articolo 11 quando il pagamento della pensione è effettuato dalla Cassa di previdenza, per le pensioni dei sanitari. Tale Cassa si rivale soltanto delle eventuali quote a carico degli Enti locali, da determinarsi con la applicazione delle norme di cui ai commi secondo e terzo del precedente art. 12. La rimanente parte di trattamento è a totale carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, senza diritto di rivalsa verso le altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza e verso lo Stato.

     Nei casi di pensioni di privilegio di cui al precedente comma, quando il pagamento è effettuato da una delle altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza o dallo Stato, ai fini della determinazione della misura della pensione, si applicano le relative norme previste dal rispettivo ordinamento, tenendo conto del complessivo servizio. La rivalsa viene effettuata soltanto per le eventuali quote a carico degli Enti locali che sono da determinarsi con l'applicazione delle norme di cui ai commi secondo e terzo del precedente art. 12, mentre nessuna rivalsa è da effettuarsi tra le Casse di previdenza e lo Stato, restando la rimanente parte di pensione a totale carico della Cassa di previdenza o dello Stato che effettua il pagamento.

 

          Art. 15.

     La ritenuta sulle pensioni dirette prevista dal comma primo dell'art. 23 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, è ridotta all'uno per cento e si applica sul trattamento totale di cui ai precedenti articoli 2 e 9.

 

          Art. 16.

     Le disposizioni di cui ai precedenti articoli dal 2 al 15 si applicano per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge. Per i predetti casi sono abrogate le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'art. 25, nell'art. 27, nel quarto comma dell'art. 30, nell'ultimo comma dell'art. 32, nel primo periodo del comma quarto dell'articolo 33 e nell'art. 76 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, e le rispettive successive modificazioni, nonché quelle contenute nel comma quinto dell'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767.

 

Titolo II

DISPOSIZIONI GENERALI

CONCERNENTI MODIFICHE DELL'ORDINAMENTO

 

          Art. 17.

     Il minimo di lire 1000 di stipendio annuo stabilito dall'art. 6, commi primo e secondo, e dalla lettera a) dell'art. 8 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, per l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, è elevato a lire 84.000 di retribuzione annua comprensiva, oltre che dello stipendio, di ogni altra indennità, assegno o provento, anche in natura, la cui corresponsione abbia carattere continuativo.

     Per i sanitari iscritti obbligatoriamente alla data di pubblicazione della presente legge, l'obbligatorietà dell'iscrizione permane anche nel caso che la retribuzione di cui al comma precedente sia inferiore a lire 84.000 annue.

 

          Art. 18.

     Per l'iscrizione facoltativa prevista dalla lettera c) dell'art. 8 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, nei riguardi dei sanitari dipendenti dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, il limite di lire 25.000 delle entrate effettive ordinarie delle Istituzioni stesse è elevato a lire 1.500.000.

     Per i sanitari di cui al comma precedente, iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza alla data di pubblicazione della presente legge, l'obbligatorietà della iscrizione permane anche nel caso che le entrate effettive annue non raggiungano le lire 1.500.000.

     L'esonero dal versamento del contributo per i posti vacanti o coperti da sanitari non iscritti previsto dall'art. 10 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, si intende applicabile per tutte le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza qualunque sia l'importo delle loro entrate effettive ordinarie.

 

          Art. 19.

     I contributi ordinari dovuti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari sono stabiliti, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, nelle seguenti misure annue:

     contributo ordinario dell'iscritto, lire 52.000;

     contributo ordinario dell'ente, lire 117.000.

 

          Art. 20.

     Nei casi di iscrizione facoltativa previsti dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035, quando il sanitario è tenuto a corrispondere il contributo complessivo personale e dell'ente, la misura di tale contributo complessivo è stabilita, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, in lire 84.000 annue.

 

          Art. 21.

     Nei casi di sanitari iscritti alla Cassa di previdenza alla data di pubblicazione della presente legge o successivamente, i servizi utili che saranno prestati simultaneamente presso due o più enti contemplati dagli articoli 1, 6, 7 e 12 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, non potranno in nessun caso dar luogo a duplicità di iscrizione e a duplicità di trattamento di quiescenza da parte della Cassa predetta. Tali servizi si valutano una sola volta agli effetti del computo del complessivo servizio utile al trattamento di quiescenza.

     Per i casi contemplati dal precedente comma sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 46 della legge 6 luglio 1939, n. 1035.

 

          Art. 22.

     Gli interessi annuali sui conti individuali relativi ai depositi volontari previsti dall'art. 18 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, sono computati, a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge, al saggio del 4,75 per cento.

 

          Art. 23.

     I sanitari iscritti alla Cassa di previdenza alla data di pubblicazione della presente legge o successivamente possono ottenere, oltre il riscatto dei servizi di cui all'art. 61 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, anche il riscatto, limitatamente a due anni, dei servizi effettivamente prestati in qualità di sanitario assistente volontario presso ospedali di Comuni, di Provincie, di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o presso altri Enti di diritto pubblico.

     Oltre il riscatto degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi universitari, previsto dal comma primo dell'art. 62 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, ai sanitari di cui al comma precedente è anche consentito di riscattare il periodo corrispondente alla durata legale di un corso di specializzazione per il quale sia stato conseguito il relativo diploma.

 

          Art. 24.

     Il contributo in una sola volta dovuto dal sanitario per ottenere il riscatto dei servizi o periodi di cui agli articoli 61 e 62 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, e al precedente art. 23, si determina con le norme di cui all'allegato n. 1 della presente legge. La trasformazione del contributo unico in annualità da pagarsi a rate mensili di cui all'art. 66 della legge predetta si effettua mediante l'applicazione della tabella C allegata alla presente legge.

     Quando la domanda di riscatto risulti presentata alla Prefettura o alla Cassa di previdenza in data non posteriore a quella di pubblicazione della presente legge, il contributo di riscatto e le relative ratizzazioni si calcolano in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda stessa.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 25.

     Nei casi di pensioni a carico totale o parziale della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari relative a cessazione dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, esclusi quelli contemplati dal successivo art. 29, l'importo annuo lordo dell'assegno supplementare diretto, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni, è stabilito, a decorrere dalla data predetta, in tante volte lire 4000 annue quanti sono gli anni di servizio utile, fino ad un massimo di lire 160.000 annue. L'assegno supplementare indiretto o di riversibilità è calcolato sulla predetta misura del corrispondente assegno diretto in base alle aliquote di cui all'art. 32 della legge 6 luglio 1939, n. 1035.

     Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari ed altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, quando il pagamento è effettuato dalla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, questa continua a corrispondere, a totale suo carico, l'intero assegno supplementare nella misura risultante dall'applicazione del comma precedente.

 

          Art. 26.

     Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari ed altri enti (Enti locali, Stato), se il pagamento è effettuato dalla Cassa predetta, l'assegno supplementare, nella sua misura stabilita dal precedente art. 25 per le cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, è dovuto in proporzione alle sole quote, della pensione complessiva originaria, a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e a carico degli Enti locali, senza attribuzione di quota a carico dello Stato.

     Quando il pagamento è, invece, effettuato dallo Stato, al titolare della pensione compete la quota di assegno supplementare a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari dovuta in proporzione alla sola quota, della pensione complessiva originaria, a carico della Cassa stessa.

 

          Art. 27.

     Nei casi di pensioni a carico totale o parziale della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, esclusi quelli contemplati dal successivo art. 29, l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e alle successive modificazioni, è stabilito, a decorrere dalla data predetta, nelle stesse misure previste, per la rendita vitalizia costante, dai precedenti articoli 2 lettera c), 3 comma secondo, e 4 punto 2). Nella nuova misura dell'assegno di caroviveri temporaneo è conglobata l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, restando tale indennità soppressa come emolumento a sé stante nei riguardi dei titolari di pensioni a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

     L'eventuale differenza tra l'ammontare spettante ai titolari di pensioni anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge a titolo di assegno di caroviveri temporaneo e di indennità di caropane, e il nuovo importo dell'assegno di caroviveri temporaneo previsto dal precedente comma, viene conservata quale assegno personale, non riversibile, da riassorbire in occasione di successivi aumenti.

     L'assegno personale di cui al comma precedente è ridotto della stessa misura già stabilita per l'indennità di caropane allorché si verificano le condizioni che avrebbero comportato la decadenza dal diritto alle quote della indennità medesima per le persone di famiglia, ai sensi del citato decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433. Resta fermo l'obbligo per i pensionati di denunziare al competente Ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni predette.

     Si applica per l'assegno personale di cui ai due precedenti commi l'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143.

 

          Art. 28.

     Nei casi di pensioni ad onere ripartito contemplati dal precedente art. 11 relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, si applicano, ai fini della determinazione dell'assegno di caroviveri temporaneo di cui al precedente art. 27 e del riparto del relativo onere, le disposizioni contenute nel precedente art. 13 con la variante, però, che le eventuali quote attribuibili agli Enti locali, di cui al comma secondo dello stesso art. 13, sono da determinarsi in proporzione delle relative quote di pensione originaria.

 

          Art. 29.

     A favore del titolare di pensione diretta o indiretta di privilegio oppure di riversibilità di pensione diretta di privilegio, relativa a cessazione dal servizio anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge compete, a decorrere da tale data, il corrispondente trattamento di privilegio nelle identiche misure previste, per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data predetta, dai precedenti articoli 9, 10 e 14. Ai fini dell'eventuale applicazione del comma secondo dell'articolo 9, si ha riguardo alla lesione o infermità esistente alla data di cessazione dal servizio.

     Nei casi di cui al comma precedente di pensioni ad onere ripartito, ai fini della determinazione delle quote a carico degli Enti locali, si applicano le relative norme previste dal precedente art. 14. Rimane ferma, però, l'eventuale quota a carico dello Stato nella misura di essa risultante al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge.

 

          Art. 30.

     Il complessivo trattamento di pensione diretta relativo ai casi di cessazione dal servizio anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge, che, a decorrere dalla data predetta, risulterà dall'applicazione dei precedenti articoli 25 e 27, non sarà in nessun caso superiore a lire 570.000. A tale fine, la eventuale eccedenza, lasciando inalterati l'assegno supplementare e l'assegno di caroviveri temporaneo, viene decurtata dalla pensione.

 

          Art. 31.

     Nei casi di sanitari iscritti alla Cassa di previdenza alla data di pubblicazione della presente legge, i servizi prestati simultaneamente che, in applicazione delle disposizioni previste dai commi primo e terzo dell'articolo 46 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 abbiano dato luogo a duplicità di iscrizione alla Cassa predetta non potranno in nessun caso dar luogo a duplicità di trattamento di quiescenza. Tali servizi si valutano una sola volta agli effetti del computo del complessivo servizio utile per il predetto trattamento.

     Nei casi contemplati dal precedente comma, a favore del sanitario viene accreditato, con effetto dalla data di pubblicazione della presente legge, sul proprio conto individuale dei depositi volontari di cui all'art. 18 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, l'importo del capitale accumulato relativo al numero degli anni di servizio simultanei assistiti da duplice iscrizione.

     Ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera il valore della tabella A.S. allegata alla legge 21 novembre 1949, n. 914, corrispondente all'età del sanitario alla data di pubblicazione della presente legge e al numero degli anni di servizi simultanei assistiti da duplice iscrizione. L'importo da accreditarsi sul conto individuale si ottiene moltiplicando il predetto valore per il corrispondente coefficiente della tabella B annessa alla legge 6 luglio 1939, n. 1035, ed aumentando del 15 per cento il prodotto così ottenuto.

 

          Art. 32.

     A favore dei titolari di duplice trattamento di quiescenza a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, i miglioramenti previsti dai precedenti articoli dal 25 al 30 si applicano solo sul trattamento di quiescenza più elevato oppure, nel caso di più trattamenti uguali, su uno solo di essi.

 

          Art. 33.

     Nei casi contemplati dal comma quarto dell'art. 47 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, quando la pensione è ad onere ripartito tra Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari ed ente compreso nel territorio della Venezia Tridentina ed è relativa a cessazione dal servizio anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge, rimane ferma a carico dell'Ente la quota del trattamento di quiescenza stabilita a suo carico all'atto del conferimento della pensione originaria, mentre i successivi aumenti e miglioramenti del trattamento stesso disposti fino a quelli di cui alla presente legge sono, a partire dalle date delle rispettive decorrenze, a totale carico della Cassa di previdenza.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 34.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con gli altri Ministri competenti, udito il parere del Consiglio di Stato, e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno riunite in testo unico, nel termine di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, tutte le disposizioni legislative riguardanti la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, con facoltà di introdurvi le modificazioni ed integrazioni che si rendessero necessarie ai fini del coordinamento della legislazione vigente in materia.

 

          Art. 35.

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1954, fatta eccezione per gli articoli 17, 18, 21, 23, 24, 31, e 34 che si applicano dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

 

Allegati

(Omissis)