§ 41.9.39 - Legge 22 giugno 1954, n. 523.
Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli Enti locali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:22/06/1954
Numero:523


Sommario
Art. 1.      Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene effettuata, ai fini del trattamento di quiescenza, la ricongiunzione [...]
Art. 2.      La valutazione dei servizi ricongiungibili di cui al precedente art. 1 si effettua con l'applicazione delle norme dei rispettivi ordinamenti
Art. 3.      Il diritto al trattamento di quiescenza diretto o indiretto, la forma di esso - pensione o indennità una volta tanto - e la sua misura si stabiliscono applicando le [...]
Art. 4.      Nei casi in cui la misura della pensione o della indennità una volta tanto sia da determinarsi con l'applicazione dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le [...]
Art. 5.      L'importo del trattamento di quiescenza calcolato ai sensi dei precedenti articoli si attribuisce per quote, a ciascun Ente concorrente alla ricongiunzione di cui [...]
Art. 6.      Il trattamento di quiescenza spettante è corrisposto integralmente dall'Amministrazione statale, dall'Ente o dall'Istituto presso il quale il dipendente prestava [...]
Art. 7.      Il trattamento di quiescenza stabilito con le norme contenute nei precedenti articoli, salva la rivalsa di cui all'art. 6, è considerato, a tutti gli effetti, a totale [...]
Art. 8.  [1]
Art. 9.      Per il personale cessato o che cessi dal servizio presso una Amministrazione dello Stato o presso uno degli altri Enti di cui all'art. 1 al quale con apposito [...]
Art. 10.      Con la domanda di cui all'articolo precedente cessa il godimento della pensione già conseguita; l'interessato deve rifondere l'indennità una volta tanto già riscossa o [...]
Art. 11.      Nulla è innovato nei casi di passaggio dal servizio dello Stato a quello di altro Ente, quando dalle vigenti disposizioni sia prevista la liquidazione del trattamento di [...]
Art. 12.      Ai fini dell'indennità di buonuscita corrisposta dall'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed [...]
Art. 13.      Nei casi di ricongiunzione previsti dal precedente art. 12, il diritto all'indennità di buonuscita o all'indennità premio di servizio si stabilisce, tenendo conto della [...]
Art. 14.      Per stabilire la misura dell'indennità di buonuscita e della indennità premio di servizio di cui ai precedenti articoli 12 e 13, si determinano i relativi due importi [...]
Art. 15.      Nei casi di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14, l'Opera di previdenza e l'Istituto che concorrono alla concessione dell'indennità di buonuscita e della indennità [...]
Art. 16.      La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 41.9.39 - Legge 22 giugno 1954, n. 523.

Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli Enti locali.

(G.U. 30 luglio 1954, n. 172)

 

 

     Art. 1.

     Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene effettuata, ai fini del trattamento di quiescenza, la ricongiunzione del servizio reso nelle categorie dei personali di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Ferrovie dello Stato e delle altre Aziende autonome statali, con il servizio prestato alle dipendenze di Enti locali con iscrizione agli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, oppure a Casse, fondi, regolamenti o convenzioni speciali di pensione esistenti presso gli Enti predetti, nonchè con il servizio comunque prestato con iscrizione ai su menzionati Istituti di previdenza.

     Nei casi in cui ricorre l'applicazione del comma precedente, la ricongiunzione si effettua altresì per i servizi non contemplati dal comma stesso, quando essa sia prevista dagli ordinamenti dello Stato, degli Istituti di previdenza o degli altri Enti che concorrono alla ricongiunzione medesima.

 

          Art. 2.

     La valutazione dei servizi ricongiungibili di cui al precedente art. 1 si effettua con l'applicazione delle norme dei rispettivi ordinamenti.

     Qualora uno stesso servizio sia utile in base a più di uno degli ordinamenti dello Stato, degli Istituti di previdenza e degli altri Enti che concorrono alla ricongiunzione, esso si valuta per una sola volta, nella misura prevista dall'ordinamento più favorevole. Analogo criterio si adotta nel caso di più servizi utili simultaneamente resi.

 

          Art. 3.

     Il diritto al trattamento di quiescenza diretto o indiretto, la forma di esso - pensione o indennità una volta tanto - e la sua misura si stabiliscono applicando le norme che regolano il trattamento medesimo presso l'Ente al quale il dipendente presta servizio o è iscritto al momento della cessazione definitiva, tenendo conto della totalità dei servizi valutati ai sensi del precedente art. 2.

 

          Art. 4.

     Nei casi in cui la misura della pensione o della indennità una volta tanto sia da determinarsi con l'applicazione dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali oppure di quello della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, si applicano le seguenti norme:

     a) per i periodi di servizio non coperti da iscrizione resi da militari non provvisti di stipendio e per quelli di servizio non di ruolo riconosciuti o riscattati con le norme di quiescenza statali, si attribuisce il primo stipendio o assegno pensionabile successivamente goduto;

     b) per i servizi simultaneamente resi alle dipendenze dello Stato e con iscrizione alle Casse o alla Sezione predetta, si attribuisce lo stipendio o assegno pensionabile più favorevole.

 

          Art. 5.

     L'importo del trattamento di quiescenza calcolato ai sensi dei precedenti articoli si attribuisce per quote, a ciascun Ente concorrente alla ricongiunzione di cui all'art. 1, in proporzione alle durate dei rispettivi servizi utili.

     Per la determinazione delle quote di cui al precedente comma, si considerano le durate dei servizi di ciascun Ente espresse in mesi, trascurando le frazioni di mese. I periodi dei servizi utili in pensione, secondo gli ordinamenti di più Enti, di cui al comma secondo dell'art. 2, si attribuiscono per quote proporzionali alle durate degli altri servizi che sono utili soltanto in base alle norme di ciascuno dei predetti Enti.

     Quando gli Istituti di previdenza concorrano alla ricongiunzione, nei casi in cui gli ordinamenti degli Istituti stessi stabiliscano che il trattamento di quiescenza sia ad onere ripartito con Enti locali, le quote da attribuirsi a questi Enti si calcolano applicando le disposizioni contenute nei precedenti commi, prendendo a base l'importo del trattamento di quiescenza determinato ai sensi dei precedenti articoli.

 

          Art. 6.

     Il trattamento di quiescenza spettante è corrisposto integralmente dall'Amministrazione statale, dall'Ente o dall'Istituto presso il quale il dipendente prestava servizio o era iscritto al momento della cessazione definitiva, salvo rivalsa delle quote non a proprio carico da determinarsi nel modo indicato al precedente art. 5.

     La rivalsa, quando il trattamento di quiescenza abbia la forma della pensione, viene effettuata una sola volta mediante recupero del valore capitale delle quote non a proprio carico, in base ai relativi importi costituenti parti del trattamento diretto o indiretto originario.

     I valori capitali delle quote di cui al comma precedente sono determinati, tenendo conto anche dell'onere relativo all'eventuale successiva riversibilità della pensione, mediante l'applicazione delle tabelle, con le relative norme, allegate alla presente legge.

     Le Amministrazioni statali e gli Istituti di previdenza, nei casi di rivalsa di quote a carico di Enti locali, possono consentire che il recupero dei relativi valori capitali sia effettuato, anzichè in unica soluzione, mediante pagamento di corrispondenti rate annuali posticipate costanti, non superiori a dodici, comprensive degli interessi al saggio del 4,25 per cento.

 

          Art. 7.

     Il trattamento di quiescenza stabilito con le norme contenute nei precedenti articoli, salva la rivalsa di cui all'art. 6, è considerato, a tutti gli effetti, a totale carico dell'Amministrazione statale, dell'Ente o dell'Istituto che lo corrisponde ai sensi del comma primo del predetto art. 6, come se a tale Amministrazione, Ente o Istituto il dipendente avesse prestato servizio o fosse stato iscritto per l'intero servizio utile.

     Il trattamento di riversibilità, sia per il diritto sia per la misura di esso, si stabilisce con l'applicazione delle norme previste dall'ordinamento dello Stato, dell'Istituto di previdenza o dell'Ente che, ai sensi del citato comma primo dell'art. 6, ha corrisposto il relativo trattamento di quiescenza originario.

 

          Art. 8. [1]

     Il trattamento di quiescenza diretto o indiretto spettante in applicazione della presente legge è liquidato dall'Amministrazione statale competente. Qualora però il diritto al trattamento di quiescenza, la forma di esso e la sua misura debbano, ai sensi dell'art. 3, essere stabiliti applicando l'ordinamento di una delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, la liquidazione è effettuata dalla Direzione generale degli Istituti stessi.

     Nei casi in cui il trattamento di quiescenza sia stato liquidato dall'Amministrazione statale competente, l'accettazione dell'onere a carico delle Casse pensioni è deliberata dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Sezione seconda - in base alla relazione di un consigliere all'uopo delegato qualora la Direzione generale degli Istituti di previdenza e il relatore si uniformino alla liquidazione effettuata dalla predetta Amministrazione statale, oppure dal Consiglio di amministrazione nei casi di dissenso.

     I provvedimenti concernenti i trattamenti di quiescenza che in applicazione del comma primo debbano essere liquidati dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza sono deliberati dal Consiglio di amministrazione di cui al comma precedente. Il direttore generale degli Istituti di previdenza, in conformità alle deliberazioni adottate, nel caso concessivo emette il decreto di conferimento ed ordina il pagamento del trattamento di quiescenza, provvedendo quindi ad inviare copia degli atti di liquidazione alla Amministrazione statale competente che, con un apposito decreto, provvederà all'accettazione dell'onere per il valore capitale della quota a carico dello Stato.

     Le pensioni di riversibilità sono liquidate dall'Amministrazione statale competente, dall'Istituto di previdenza o dall'Ente che ha corrisposto il relativo trattamento di quiescenza originario salva in ogni caso la competenza della Corte dei conti in sede di ricorso.

 

          Art. 9.

     Per il personale cessato o che cessi dal servizio presso una Amministrazione dello Stato o presso uno degli altri Enti di cui all'art. 1 al quale con apposito provvedimento sia stato riconosciuto il diritto a trattamento di quiescenza e che abbia riassunto o riassuma servizio pensionabile presso altra Amministrazione o Ente di cui allo stesso art. 1, la ricongiunzione dei servizi si effettua su domanda dell'interessato.

     La domanda di ricongiunzione deve essere presentata all'Amministrazione od all'Ente presso cui ha avuto luogo la riassunzione entro il termine perentorio di due anni dalla riassunzione stessa o, se più favorevole, entro sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di liquidazione della pensione o della indennità.

     Per coloro che già abbiano riassunto servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di due anni decorre dalla data predetta.

     La domanda di cui al comma precedente è comunicata d'ufficio alla Amministrazione o all'Ente tenuto a corrispondere il trattamento di quiescenza per il precedente servizio.

 

          Art. 10.

     Con la domanda di cui all'articolo precedente cessa il godimento della pensione già conseguita; l'interessato deve rifondere l'indennità una volta tanto già riscossa o le rate di pensione riscosse riferibilmente al periodo decorrente della data della riassunzione. La rifusione si effettua in unica soluzione oppure ratealmente, con trattenute sullo stipendio, per un periodo non superiore a dieci anni. La rifusione della indennità una volta tanto, ove sia fatta ratealmente, ha luogo con la applicazione dell'interesse al saggio legale. Le rate non rifuse prima della cessazione definitiva dal servizio vengono detratte dal nuovo trattamento di quiescenza diretto, indiretto o di riversibilità, con ritenute non superiori al quinto della pensione.

     Nel caso di cessazione dal servizio prima della scadenza del termine di cui al secondo comma del precedente art. 9, la domanda, se non ancora presentata, dev'essere prodotta dal dipendente o dagli altri aventi diritto entro il termine perentorio di sei mesi dalla data della cessazione stessa.

 

          Art. 11.

     Nulla è innovato nei casi di passaggio dal servizio dello Stato a quello di altro Ente, quando dalle vigenti disposizioni sia prevista la liquidazione del trattamento di quiescenza, per la totalità dei servizi, in base alle norme di Stato. è fatto salvo agli interessati il diritto di chiedere la liquidazione in base alle norme contenute nella presente legge, qualora sia consentita la ricongiunzione di altri servizi in applicazione del precedente art. 1.

 

          Art. 12.

     Ai fini dell'indennità di buonuscita corrisposta dall'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e dall'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato e della indennità premio di servizio corrisposta dall'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali, per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene effettuata la ricongiunzione dei servizi resi con iscrizione alle predette Opere di previdenza con i servizi prestati con iscrizione all'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali - Sezione previdenza.

     Nei casi in cui ricorre l'applicazione del precedente comma, si ricongiungono anche i servizi che comunque siano riconosciuti utili dai singoli ordinamenti delle Opere di previdenza e dall'Istituto predetto.

 

          Art. 13.

     Nei casi di ricongiunzione previsti dal precedente art. 12, il diritto all'indennità di buonuscita o all'indennità premio di servizio si stabilisce, tenendo conto della totalità dei servizi valutabili, in base alle norme che regolano il trattamento di previdenza del dipendente al momento della sua cessazione definitiva dal servizio prestato con iscrizione agli Enti di cui al citato art. 12.

 

          Art. 14.

     Per stabilire la misura dell'indennità di buonuscita e della indennità premio di servizio di cui ai precedenti articoli 12 e 13, si determinano i relativi due importi complessivi che risulterebbero dall'applicazione delle norme dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, o dall'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato nel caso in cui l'ultimo servizio di Stato sia stato reso alle dipendenze delle Ferrovie, e di quelle dell'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali - Sezione previdenza - in base all'intero servizio utile, applicando per la valutazione dei singoli servizi le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

     Ciascuno dei due importi complessivi calcolati per l'Opera e per l'Istituto predetti si attribuiscono per quote proporzionali alle durate dei rispettivi servizi nel modo indicato al secondo comma del precedente art. 5.

     Qualora anteriormente alla data della cessazione definitiva dal servizio, l'Opera di previdenza o l'Istituto abbia già provveduto a corrispondere l'indennità di buonuscita o l'indennità premio di servizio, spetta all'interessato soltanto la quota proporzionale di cui al comma precedente relativa ai servizi resi con iscrizione all'altro Istituto od Opera di previdenza.

 

          Art. 15.

     Nei casi di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14, l'Opera di previdenza e l'Istituto che concorrono alla concessione dell'indennità di buonuscita e della indennità premio di servizio si comunicano reciprocamente i dati relativi alla misura delle retribuzioni base della liquidazione e ai servizi valutabili da parte di ciascuno degli Enti predetti.

     Ciascun Ente provvede poi al conferimento della quota a proprio carico ai sensi del precedente art. 14 e al relativo pagamento.

 

          Art. 16.

     La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 44 della L. 22 novembre 1962, n. 1646.