§ 41.9.48 - Legge 5 dicembre 1959, n. 1077.
Miglioramento del trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:05/12/1959
Numero:1077


Sommario
Art. 1.      Per ciascun iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, già in servizio alla data da cui ha effetto la presente legge, si determina la quota di [...]
Art. 2.      Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, la retribuzione pensionabile annua costante determinata nel modo previsto dall'articolo stesso, nei casi contemplati dalla tabella [...]
Art. 3.      A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, per i casi di cessazione dal servizio degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti [...]
Art. 4.      Per l'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali avente servizio utile anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge, ai servizi o [...]
Art. 5.      Le pensioni dirette, indirette e di riversibilità a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, relative a cessazioni dal servizio anteriori alla [...]
Art. 6.      Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente, all'intero servizio utile che ha dato luogo alla pensione, considerato, in ogni caso, in anni interi ed entro il [...]
Art. 7.      Nel caso di servizi simultanei ancora in atto alla data di cessazione che ha dato luogo alla pensione originaria, qualora i servizi stessi influiscano sulla misura del [...]
Art. 8.      Qualora ai fini della determinazione dell'importo della pensione originaria sia ricorsa la valutazione delle campagne di guerra o di analoghe maggiorazioni di cui al [...]
Art. 9.      Qualora il trattamento di pensione spettante al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge sia comprensivo di pensione aggiuntiva prevista dall'art. [...]
Art. 10.      L'importo annuo lordo della pensione diretta riliquidata è pari alla pensione teorica determinata in applicazione delle norme contenute nei precedenti articoli dal 5 al [...]
Art. 11.      Ai fini della riliquidazione delle pensioni indirette e di riversibilità, il nuovo importo annuo lordo si determina in base al nuovo importo virtuale della [...]
Art. 12.      La pensione riliquidata in applicazione degli articoli dal 5 all'11 è comprensiva della relativa quota della tredicesima mensilità. Il nuovo importo annuo lordo della [...]
Art. 13.      A favore del titolare di pensione riliquidata in applicazione dei precedenti articoli, spetta, a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge, la rendita [...]
Art. 14.      Nel caso di pensione ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed Ente locale, il nuovo trattamento risultante in applicazione degli [...]
Art. 15.      La retribuzione annua contributiva definita dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è la risultante degli emolumenti fissi e continuativi o [...]
Art. 16.      L'assegno fisso e ricorrente corrisposto dall'Ente, alla cui dipendenza è l'iscritto, per speciale mansione espletata presso l'Ente medesimo oppure per conto di esso [...]
Art. 17.      Per i segretari comunali e provinciali, la retribuzione annua contributiva è unicamente costituita
Art. 18.      Per ciascun dipendente, la retribuzione annua contributiva riferita al servizio reso a Comune o Provincia in nessun caso può superare quella del rispettivo segretario [...]
Art. 19.      I criteri concernenti prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza previsti fino al 31 dicembre 1959 dall'art. 26 [...]
Art. 20.      La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1958


§ 41.9.48 - Legge 5 dicembre 1959, n. 1077.

Miglioramento del trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali facente parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

(G.U. 21 dicembre 1959, n. 308)

 

 

     Art. 1.

     Per ciascun iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, già in servizio alla data da cui ha effetto la presente legge, si determina la quota di pensione teorica riferibile al servizio utile anteriore a tale data con l'applicazione dei criteri stabiliti dagli articoli 17 e 18 della legge 11 aprile 1955, n. 379, sostituendo, però, la data predetta a quella del 1° gennaio 1954, indicata negli articoli stessi, ai fini dell'attribuzione della retribuzione annua contributiva, della corrispondente retribuzione pensionabile annua costante, del servizio utile, nonché dell'accertamento dei servizi simultanei considerati dal citato art. 18.

 

          Art. 2.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, la retribuzione pensionabile annua costante determinata nel modo previsto dall'articolo stesso, nei casi contemplati dalla tabella I unita alla presente legge, deve essere maggiorata secondo le norme annesse alla tabella medesima.

     Per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge rimangono abrogate le norme contenute nell'articolo 20 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

     Rimane ferma la valutazione dei servizi simultanei che abbiano avuto termine nel periodo dal 1° gennaio 1954 al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge con una maggiorazione della pensione teorica risultante dall'applicazione degli articoli 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19 della citata legge 11 aprile 1955, n. 379.

 

          Art. 3.

     A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, per i casi di cessazione dal servizio degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, l'importo annuo lordo della rendita vitalizia costante prevista dall'art. 10 della legge 11 aprile 1955, n. 379, comprensivo della relativa quota per la tredicesima mensilità, è elevato con effetto dalla data predetta:

     a lire 78.000, per i titolari di pensione diretta di età non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensione diretta privilegiata;

     a lire 59.800, per i titolari di pensione diretta non privilegiata di età inferiore a 60 anni;

     a lire 53.300, per i titolari di pensione indiretta o di riversibilità.

 

          Art. 4.

     Per l'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali avente servizio utile anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge, ai servizi o periodi anteriori a tale data per i quali sia stato o sia concesso il riscatto su domanda presentata non prima della data medesima, ai fini della determinazione della pensione teorica di cui all'art. 19 della legge 11 aprile 1955, n. 379, si attribuisce una retribuzione pensionabile annua pari a quella presa o da prendersi a base per il calcolo del relativo contributo.

 

          Art. 5.

     Le pensioni dirette, indirette e di riversibilità a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, sono riliquidate, con effetto dalla data medesima, prendendo per base la pensione teorica determinata con l'applicazione delle disposizioni contenute nel n. 3) delle norme annesse alla tabella A unita alla legge 11 aprile 1955, n. 379, come se la retribuzione annua pensionabile fosse stata costante per l'intera durata del servizio utile.

 

          Art. 6.

     Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente, all'intero servizio utile che ha dato luogo alla pensione, considerato, in ogni caso, in anni interi ed entro il limite massimo di anni cinquanta, è attribuita la retribuzione annua pensionabile costante risultante dall'applicazione delle norme annesse alla tabella II unita alla presente legge, prendendo per base le retribuzioni annue contributive, ovvero, per il periodo anteriore al 1° gennaio 1954, gli stipendi o salari pensionabili, riferiti alle date di cessazione, del 1° gennaio dell'anno di cessazione e del 1° gennaio dell'anno precedente la cessazione. Nel caso di temporanea assenza dal servizio ad una o a due delle date predette, si prendono per base solo le retribuzioni o la retribuzione riferita alle due o all'unica data rimanenti. Nel caso di temporanea assenza dal servizio a tutte le tre date predette, si prende per base la retribuzione riferita alla data di presenza in servizio immediatamente anteriore.

 

          Art. 7.

     Nel caso di servizi simultanei ancora in atto alla data di cessazione che ha dato luogo alla pensione originaria, qualora i servizi stessi influiscano sulla misura del trattamento spettante al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge a causa della valutazione di essi come parte della pensione originaria oppure come parte della pensione aggiuntiva di cui all'art. 25 della legge 24 maggio 1952, n. 610, la pensione teorica da attribuire per i complessivi servizi, ai fini della riliquidazione prevista dall'art. 5, è determinata applicando le norme annesse alla tabella III unita alla presente legge.

 

          Art. 8.

     Qualora ai fini della determinazione dell'importo della pensione originaria sia ricorsa la valutazione delle campagne di guerra o di analoghe maggiorazioni di cui al regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, oppure il computo degli anni di abbuono nei casi di esodo volontario previsti dalla legge 19 maggio 1950, n. 319, e dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1225, o di mancato giuramento di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 837, ai fini della riliquidazione, la pensione teorica risultante dall'applicazione degli articoli precedenti è maggiorata di una aliquota pari alla frazione avente per numeratore il numero di campagne di guerra o di anni di abbuono e per denominatore quello degli anni di servizio utile, con l'avvertenza, però, che in nessun caso la pensione teorica così maggiorata può superare quella che si otterrebbe dall'attribuzione del limite massimo di anni cinquanta di servizio utile previsto dall'art. 6.

 

          Art. 9.

     Qualora il trattamento di pensione spettante al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge sia comprensivo di pensione aggiuntiva prevista dall'art. 25 della legge 24 maggio 1952, n. 610, ai fini della riliquidazione, la pensione teorica risultante dall'applicazione degli articoli precedenti con riferimento alla data di cessazione che ha dato luogo alla pensione originaria deve essere maggiorata della pensione teorica relativa alla parte di pensione aggiuntiva riferita ai servizi di reiscrizione o di continuazione di iscrizione da determinarsi con l'applicazione degli articoli 5 e 6, attribuendo, però, come retribuzione annua pensionabile costante di cui all'art. 6, la retribuzione annua contributiva costante definita al n. 3) delle norme annesse alla tabella II unita alla presente legge.

 

          Art. 10.

     L'importo annuo lordo della pensione diretta riliquidata è pari alla pensione teorica determinata in applicazione delle norme contenute nei precedenti articoli dal 5 al 9 nel caso di pensione normale e alla predetta pensione teorica aumentata di un decimo nel caso di pensione di privilegio.

     L'importo annuo lordo della pensione diretta di privilegio riliquidata non può essere inferiore ai due terzi della pensione teorica che si otterrebbe dall'applicazione degli articoli 5, 6 e 7, attribuendo come servizio utile quello massimo di anni cinquanta previsto dall'art. 6.

     In nessun caso l'importo annuo lordo della pensione diretta riliquidata, normale o di privilegio, può essere inferiore a quello spettante complessivamente per pensione e assegno supplementare al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge, aumentato della somma fissa di lire 26.000.

 

          Art. 11.

     Ai fini della riliquidazione delle pensioni indirette e di riversibilità, il nuovo importo annuo lordo si determina in base al nuovo importo virtuale della corrispondente pensione diretta, applicando le norme stabilite in materia dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e successive modificazioni.

 

          Art. 12.

     La pensione riliquidata in applicazione degli articoli dal 5 all'11 è comprensiva della relativa quota della tredicesima mensilità. Il nuovo importo annuo lordo della pensione riliquidata è arrotondato, per eccesso, a centinaia di lire.

 

          Art. 13.

     A favore del titolare di pensione riliquidata in applicazione dei precedenti articoli, spetta, a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge, la rendita vitalizia costante nella nuova misura prevista, per il corrispondente caso o condizione di età, dall'art. 3.

     Il nuovo trattamento costituito dalla pensione riliquidata e dalla rendita vitalizia costante assorbe gli emolumenti eventualmente goduti al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge nelle forme di assegno supplementare di cui all'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni, e di assegno di caroviveri temporaneo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e successive modificazioni.

 

          Art. 14.

     Nel caso di pensione ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed Ente locale, il nuovo trattamento risultante in applicazione degli articoli dal 5 al 13 è ripartito per quote proporzionali a quelle che risultano attribuite al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge.

 

          Art. 15.

     La retribuzione annua contributiva definita dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è la risultante degli emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno che costituiscono la parte fondamentale della retribuzione corrisposta, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari ovvero dei contratti collettivi di lavoro, come remunerazione per la normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto.

     Gli assegni in natura, le indennità sostitutive di detti assegni, nonché gli aggi, costitutivi della parte fondamentale della retribuzione e previsti dalle disposizioni o dai contratti di cui al comma precedente, sono da considerarsi ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva.

 

          Art. 16.

     L'assegno fisso e ricorrente corrisposto dall'Ente, alla cui dipendenza è l'iscritto, per speciale mansione espletata presso l'Ente medesimo oppure per conto di esso presso altri Enti, è da comprendersi nella retribuzione annua contributiva qualora, ai sensi delle norme di legge o regolamentari, l'espletamento della predetta mansione rientri tra i compiti esclusivi pertinenti al posto ricoperto dall'iscritto.

     Le eventuali mensilità oltre la tredicesima corrisposte a titolo di gratifiche annuali o altrimenti periodiche, anche se erogate, interamente od in parte, con il sistema degli acconti a quote mensili, sono da comprendersi nella retribuzione annua contributiva soltanto per gli iscritti con trattamento economico di attività di servizio regolato da contratto collettivo di lavoro e comunque limitatamente alla parte di esse corrisposte obbligatoriamente ai sensi del rispettivo contratto di lavoro.

     In nessun caso sono da comprendersi nella retribuzione annua contributiva:

     i compensi per lavoro straordinario anche se corrisposti in forma forfettaria fissa;

     i compensi per lavori di carattere eccezionale;

     le quote o assegni aggiuntivi dovuti per i familiari a carico;

     le indennità comunque corrisposte in relazione ai diritti di segreteria previsti dall'art. 205 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, successive modificazioni;

     le indennità di carica o di grado;

     le eventuali indennità invernali;

     le indennità o gli assegni corrisposti, interamente od in parte, a titolo di rimborso spese oppure in relazione ai disagi o ai rischi connessi a particolari attività lavorative dell'iscritto;

     gli altri assegni analoghi a quelli sopra indicati.

 

          Art. 17.

     Per i segretari comunali e provinciali, la retribuzione annua contributiva è unicamente costituita:

     a) dalla retribuzione conglobata ai sensi di legge e considerata con gli eventuali aumenti periodici dovuti in base all'anzianità di qualifica ovvero, per il periodo dal 1° gennaio 1954 al 30 giugno 1956, dagli emolumenti che hanno concorso alla formazione della retribuzione stessa;

     b) dalla tredicesima mensilità;

     c) dall'eventuale assegno personale di sede di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, o dal corrispondente importo compreso nella quota di aggiunta di famiglia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7;

     d) dall'eventuale indennità mensile prevista dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 9 agosto 1954, n. 748;

     e) dagli eventuali assegni in natura o indennità sostitutive degli assegni stessi che rientrino tra quelli contemplati dal comma secondo dell'art. 15.

 

          Art. 18.

     Per ciascun dipendente, la retribuzione annua contributiva riferita al servizio reso a Comune o Provincia in nessun caso può superare quella del rispettivo segretario determinata in applicazione dell'articolo precedente. A tal fine, si considera un'anzianità di qualifica del segretario pari a quella del dipendente nella qualifica o grado rivestito. Nel caso di Comune di classe terza, si considera, per il segretario, la qualifica di segretario capo di prima classe e nel caso di Comune di classe quarta quella di segretario capo di terza classe [1] .

     Le disposizioni contenute negli articoli 15, 16 e 17 e nel precedente comma hanno valore di interpretazione autentica.

 

          Art. 19.

     I criteri concernenti prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza previsti fino al 31 dicembre 1959 dall'art. 26 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, si applicano fino al 31 dicembre 1960 [2] .

 

          Art. 20.

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1958.

 

 

Allegato

(Omissis)


[1]  La Corte costituzionale, con sentenza 10 ottobre 1983, n. 302, ha dichiarato la illegittimità del presente comma.

[2]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1976 dall'art. 21 del D.L. 30 giugno 1972, n. 267.