§ 46.8.391 - Legge 29 aprile 1976, n. 177.
Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:29/04/1976
Numero:177


Sommario
Art. 1.  Perequazione automatica delle pensioni.
Art. 2.  Indice delle retribuzioni.
Art. 3.  Perequazione delle pensioni per gli anni 1976 e 1977.
Art. 4.  Criteri di applicazione dell'indice.
Art. 5.  Costituzione della posizione assicurativa.
Art. 6.  Trasferimento degli assegni vitalizi al fondo sociale.
Art. 7.  Diritto all'indennità di buonuscita.
Art. 8.  Adeguamento delle pensioni del personale che non ha fruito dell'assegno perequativo o di indennità analoghe.
Art. 9.  Rivalutazione delle pensioni tabellari.
Art. 10.  Estensione dei miglioramenti al personale postelegrafonico e telefonico.
Art. 11.  Effetti dei miglioramenti.
Art. 12.  Collegamento alla perequazione automatica delle pensioni anteriori alla concessione dell'assegno perequativo ed indennità analoghe.
Art. 13.  Ritenute in conto entrate Tesoro.
Art. 14.  Contributi di riscatto.
Art. 15.  Base pensionabile personale civile.
Art. 16.  Base pensionabile personale militare.
Art. 17.  Indennità mensili per servizio d'istituto e di servizio penitenziario.
Art. 18.  Ufficiali in ausiliaria.
Art. 19.  Personale militare richiamato.
Art. 20.  Limite della pensione.
Art. 21.  Ritenute per il Fondo pensioni.
Art. 22.  Base pensionabile per il personale ferroviario.
Art. 23.  Cessazioni dal servizio non anteriori al 1° gennaio 1976.
Art. 24.  Limiti della pensione.
Art. 25.  Miglioramenti pensioni anteriori al 1° gennaio 1975.
Art. 26.  Minimi di pensione e di contribuzione.
Art. 27.  Diritto al trattamento normale di quiescenza.
Art. 28.  Servizi ammessi a riscatto.
Art. 29.  Soppressione dell'assegno di caroviveri.
Art. 30.  Sussistenza e cessazione delle condizioni previste.
Art. 31.  Liquidazione della pensione in caso di morte del pensionato.
Art. 32.  Trattamento speciale.
Art. 33.  Comunicazione del decreto di pensione.
Art. 34.  Pagamento delle pensioni e degli assegni.
Art. 35.  Arrotondamento
Art. 36.  Copertura finanziaria.
Art. 37.      In nessun caso il livello del trattamento pensionistico considerato dalla presente legge può superare il 100% della retribuzione goduta di fatto, ivi incluse le indennità particolari


§ 46.8.391 - Legge 29 aprile 1976, n. 177.

Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza.

(G.U. 7 maggio 1976, n. 120)

 

Capo I

COLLEGAMENTO DELLE PENSIONI ALLA DINAMICA DELLE RETRIBUZIONI

 

     Art. 1. Perequazione automatica delle pensioni.

     Le pensioni ordinarie, sia normali sia privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato e dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato Commissariato per l'emigrazione, sono soggette alla perequazione automatica secondo le disposizioni dei successivi articoli 2, 3 e 4 [1] .

     La perequazione automatica prevista dal precedente comma si applica anche sulle pensioni a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, del Fondo per il trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto, nonchè delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. Il relativo onere è a carico dei fondi e delle casse predette.

 

          Art. 2. Indice delle retribuzioni.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, saranno stabiliti i criteri per la determinazione annuale dell'indice di incremento delle retribuzioni da applicare sulle pensioni avendo riguardo al confronto tra due periodi consecutivi di dodici mesi ciascuno dei trattamenti economici fondamentali ed accessori, fissi e continuativi, dovuti con carattere di generalità per le categorie del personale in attività di servizio.

     Sino a quando non sarà determinato l'indice di cui al precedente comma e comunque non oltre l'anno 1978, sarà applicato sulle pensioni l'indice valevole per l'aggancio alla dinamica salariale del settore privato.

 

          Art. 3. Perequazione delle pensioni per gli anni 1976 e 1977.

     Per l'anno 1976 le misure annue lorde delle pensioni di cui al precedente art. 1 sono aumentate del 6,9%, come stabilito per la perequazione automatica delle pensioni della previdenza sociale dall'art. 2 del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro in data 29 novembre 1975.

     Per l'anno 1977, le misure annue delle pensioni saranno ulteriormente aumentate in relazione alla percentuale di variazione che sarà accertata ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.

     Gli aumenti di cui ai precedenti commi non operano sulle pensioni relative a cessazioni dal servizio con effetto posteriore al 31 dicembre 1975.

 

          Art. 4. Criteri di applicazione dell'indice.

     Le variazioni percentuali di aumento dell'indice delle retribuzioni di cui al precedente art. 3 sono applicate direttamente dagli uffici che amministrano le partite di pensione.

 

Capo II

TRASFERIMENTO ASSEGNI VITALIZI AL FONDO SOCIALE E COSTITUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA.

 

          Art. 5. Costituzione della posizione assicurativa.

     A decorrere dal 1° gennaio 1976, per le cessazioni dal servizio senza diritto a pensione per raggiungimento del limite di età, per infermità e per morte, nei confronti dei dipendenti statali si fa luogo alla costituzione della posizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le disposizioni di cui all'art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

     A partire dalla stessa data, la posizione assicurativa di cui al precedente comma è costituita anche nei confronti del personale iscritto all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e all'Istituto postelegrafonici, per i casi di cessazione dal servizio che in base agli ordinamenti degli istituti stessi davano luogo alla concessione di assegni vitalizi.

     Sono abrogate tutte le disposizioni sulla concessione degli assegni vitalizi a carico del Fondo di previdenza dei dipendenti statali, dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e dell'Istituto postelegrafonici.

 

          Art. 6. Trasferimento degli assegni vitalizi al fondo sociale.

     Gli assegni vitalizi, liquidati o da liquidarsi, per cessazione dal servizio fino al 31 dicembre 1975, dal Fondo di previdenza dei dipendenti statali, dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e dall'Istituto postelegrafonici, a decorrere dal 1° gennaio 1976 sono posti a carico, con l'eccezione di cui al comma seguente, del fondo sociale presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e sono equiparati a tutti gli effetti alla pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di assegni vitalizi erogati dagli enti sopra indicati, possono optare per il mantenimento degli assegni in godimento. L'opzione è irretrattabile.

     Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma e per la regolamentazione dei rapporti finanziari sulla base del trasferimento al fondo sociale delle riserve matematiche.

     Fino a quando non sarà effettuato il passaggio dei predetti assegni vitalizi al fondo sociale, gli enti previdenziali di cui al primo comma continueranno a corrispondere gli assegni stessi nelle attuali misure, salvo conguaglio da effettuarsi all'atto del conferimento della pensione sociale.

 

          Art. 7. Diritto all'indennità di buonuscita.

     Il primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è sostituito dal seguente (Omissis).

     Il primo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è sostituito dal seguente (Omissis).

     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le cessazioni dal servizio con decorrenza dal 1° gennaio 1976 e successive.

 

Capo III

RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI ANTERIORI ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO PEREQUATIVO O DI INDENNITA' ANALOGHE.

 

          Art. 8. Adeguamento delle pensioni del personale che non ha fruito dell'assegno perequativo o di indennità analoghe.

     Le pensioni ordinarie, sia normali sia privilegiate - escluse quelle di cui al successivo art. 9 - e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, della Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato Commissariato per l'emigrazione, relativi a cessazioni dal servizio anteriori alla data di decorrenza dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli altri assegni similari di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 16 novembre 1973, n. 728, 27 dicembre 1973, numero 851 e 16 febbraio 1974, n. 57, sono maggiorate in ragione del 9% a decorrere dal 1° gennaio 1976 e di un ulteriore 9% a decorrere dal 1° gennaio 1977.

     Ai fini dell'attribuzione degli aumenti percentuali di cui al precedente comma si considera la pensione annua lorda in godimento alle singole date da cui hanno avuto effetto le disposizioni di legge istitutive dell'assegno perequativo e degli altri assegni similari ivi indicati. Per i personali che fruiscono della quota pensionabile delle indennità mensili d'istituto e penitenziaria di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, le maggiorazioni percentuali previste dal presente articolo sono calcolate sul 90% della pensione o assegno in godimento.

     Ai titolari delle pensioni e assegni indicati nel presente articolo è concessa, a decorrere dal 1° gennaio 1978, un'integrazione mensile di L. 18.000 per le pensioni dirette e di L 9.000 per le pensioni di riversibilità.

     Alla corresponsione dei benefici previsti dal presente articolo provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione e le amministrazioni competenti per le pensioni provvisorie.

     I benefici di cui ai precedenti commi spettano, nelle stesse percentuali e misure, anche alle categorie di pensionati previste dagli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081, secondo i criteri indicati negli articoli stessi.

 

          Art. 9. Rivalutazione delle pensioni tabellari.

     Le pensioni di cui alle tabelle 2 e 3 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono maggiorate del 30% a decorrere dal 1° gennaio 1976 e di un ulteriore 30% a decorrere dal 1° gennaio 1977.

     Con effetto dal 1° gennaio 1978 le tabelle 2 e 3 indicate nel precedente comma sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

     Le pensioni di cui al presente articolo non sono soggette alla perequazione automatica prevista dai precedenti articoli 2 e 3.

 

          Art. 10. Estensione dei miglioramenti al personale postelegrafonico e telefonico.

     Il precedente art. 8 si applica anche ai titolari di pensione a carico del fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonchè ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134. Il relativo onere è a carico del fondo e della cassa predetti.

 

          Art. 11. Effetti dei miglioramenti.

     Gli aumenti di pensione derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 8 e 9 non vanno computati:

     ai fini di quanto disposto dall'art. 7 della legge 10 febbraio 1962, numero 66;

     per la determinazione del limite di reddito previsto dall'art. 6 della legge 25 novembre 1964, n. 1266.

 

          Art. 12. Collegamento alla perequazione automatica delle pensioni anteriori alla concessione dell'assegno perequativo ed indennità analoghe.

     Ai fini previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, le pensioni di cui al precedente art. 8 si considerano negli importi definitivamente spettanti a completamento della rivalutazione stabilita nello stesso art. 8.

 

Titolo I

PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

 

          Art. 13. Ritenute in conto entrate Tesoro.

     A decorrere dal 1° gennaio 1976, i dipendenti dello Stato sono sottoposti alla ritenuta in conto entrate Tesoro del 7 % [2] :

     1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilità;

     2) dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli analoghi assegni o indennità di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 16 novembre 1973, n. 728 e 27 dicembre 1973, n. 851;

     3) dell'indennità di funzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed alla legge 10 dicembre 1973, n. 804;

     4) dell'assegno personale di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

     5) dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilità;

     6) dei restanti assegni pensionabili non considerati ai fini della maggiorazione della base pensionabile di cui agli articoli 15 e 16.

     Agli effetti del precedente comma, gli assegni imponibili si considerano integralmente anche se dovuti in misura ridotta.

     A decorrere dal 1° gennaio 1976 è soppresso il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

 

          Art. 14. Contributi di riscatto.

     A decorrere dal 1° gennaio 1976, per le domande di riscatto presentate dalla data stessa, il contributo del 6% previsto dall'art. 13, primo comma, e dall'art. 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, o da altre analoghe disposizioni di legge, è elevato al 7 per cento [3] .

     Restano salve le diverse misure del contributo di riscatto previste dalle norme in vigore.

 

          Art. 15. Base pensionabile personale civile.

     L'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976, dal seguente (Omissis).

 

          Art. 16. Base pensionabile personale militare.

     L'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976, dal seguente (Omissis).

 

          Art. 17. Indennità mensili per servizio d'istituto e di servizio penitenziario.

     A partire dal 1° gennaio 1976 la quota pensionabile dell'indennità mensile per servizi d'istituto e dell'indennità mensile penitenziaria previste dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, concorre ad aumentare la pensione normale o privilegiata, secondo le aliquote di pensionabilità previste dalle vigenti disposizioni.

     Nulla è innovato alla disciplina relativa al computo delle indennità di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

 

          Art. 18. Ufficiali in ausiliaria. [4]

     Nei confronti degli ufficiali che, a decorrere dal 1° gennaio 1976, vengono collocati nelle posizioni di stato di cui all'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, la riliquidazione della pensione ivi prevista, si effettua secondo le disposizioni sulla base pensionabile di cui all'art. 16 della presente legge. Dalla suddetta data, sul trattamento economico di ausiliaria va disposta la ritenuta in conto entrate Tesoro di cui all'art. 13.

 

          Art. 19. Personale militare richiamato.

     Nei confronti degli ufficiali richiamati dalla posizione di ausiliaria nonchè degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa provvisti di pensione normale e richiamati in servizio, la riliquidazione del trattamento di quiescenza prevista dagli articoli 55 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si effettua secondo le disposizioni sulla base pensionabile di cui all'art. 16 per i casi di collocamento in congedo o in congedo assoluto disposti con decorrenza 1° gennaio 1976. Dalla stessa data sul trattamento di attività di servizio va disposta la ritenuta in conto entrate Tesoro di cui all'art. 13 della presente legge.

 

          Art. 20. Limite della pensione.

     In nessun caso la pensione può superare la base pensionabile di cui agli articoli 15 e 16, aumentata degli altri assegni utili a pensione.

 

Titolo II

PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

 

          Art. 21. Ritenute per il Fondo pensioni.

     L'art. 211, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'art. 1 della legge 12 febbraio 1974, n. 22, a decorrere dal 1° gennaio 1976 è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 22. Base pensionabile per il personale ferroviario.

     L'art. 220, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'art. 2 della legge 12 febbraio 1974, n. 22, è sostituito per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976, dal seguente (Omissis).

 

          Art. 23. Cessazioni dal servizio non anteriori al 1° gennaio 1976.

     Le disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1974, n. 22, non trovano applicazione nei confronti del personale ferroviario per le cessazioni dal servizio non anteriori al 1° gennaio 1976.

 

          Art. 24. Limiti della pensione.

     In nessun caso la pensione può superare la base pensionabile di cui all'art. 22.

 

Capo V

PENSIONI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

 

          Art. 25. Miglioramenti pensioni anteriori al 1° gennaio 1975.

     Con decorrenza 1° gennaio 1975, l'importo annuo lordo al 31 dicembre 1974 delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1975, è aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo stesso considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, delle quote di aggiunta di famiglia per i familiari a carico e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione di privilegio, rispettivamente per le prime L. 3.000.000, per l'eccedenza fino a L. 6.000.000, e per l'ulteriore eccedenza:

     del 40, del 27 e del 13% per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1965;

     del 30, del 20 e del 10% per le cessazioni dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1970;

     del 20, del 13 e del 7% per le cessazioni dal 1° luglio 1970 al 30 giugno 1973;

     del 15, del 10 e del 3% per le cessazioni dal 1° luglio 1973 al 31 dicembre 1974.

     In nessun caso l'aumento annuo lordo risultante dall'applicazione del comma precedente si considera inferiore alle lire duecentomila.

     Gli importi annui lordi delle pensioni risultanti dall'applicazione dei commi precedenti si arrotondano, per eccesso, a multipli di lire cinquecento.

     Gli importi di cui ai commi precedenti sono concessi direttamente dalle direzioni provinciali del Tesoro per le rispettive pensioni in pagamento relative a ruoli emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Tutti i provvedimenti di variazione delle pensioni a carico delle casse pensioni degli istituti di previdenza sono assoggettati, dai competenti organi, al controllo successivo.

 

          Art. 26. Minimi di pensione e di contribuzione.

     Con effetto dal 1° gennaio 1976, l'importo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità, a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per gli insegnanti in nessun caso si considera inferiore a lire 520.000 annue. L'importo minimo predetto è adeguato ogni anno ai sensi del precedente art. 2.

     Analogamente ogni anno sono adeguati, ai fini della liquidazione delle pensioni decorrenti da data non anteriore all'anno considerato, gli importi di L. 195.000 e di L. 156. 000 di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1968, n. 85.

     Con effetto dal 1° gennaio 1976, per gli iscritti alla Cassa pensioni dipendenti enti locali ed alla Cassa pensioni insegnanti, la retribuzione annua contributiva in nessun caso può essere considerata inferiore a lire 400.000, aumentata dell'importo dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni. L'ente si rivale verso il dipendente per il contributo personale riferito alla effettiva retribuzione annua percepita.

 

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 27. Diritto al trattamento normale di quiescenza.

     L'art. 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente (Omissis).

     L'art. 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano per le cessazioni dal servizio successive all'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 28. Servizi ammessi a riscatto.

     I servizi comunque prestati anteriormente al 1° giugno 1974 nelle categorie di personale di cui all'art. 2, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sprovvisti di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o a fondi sostitutivi di essa sono computati a domanda mediante riscatto, per il periodo di effettiva prestazione, secondo le disposizioni contenute nell'art. 14, secondo comma, del decreto medesimo, così come modificato dall'art. 14 della presente legge.

 

          Art. 29. Soppressione dell'assegno di caroviveri.

     A decorrere dal 1° gennaio 1976 l'assegno di caroviveri di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, numero 1092, è soppresso.

     Gli assegni di caroviveri spettanti sulle pensioni liquidate o da liquidarsi fino al 31 dicembre 1975 continuano ad essere corrisposti aumentando la pensione del relativo importo.

 

          Art. 30. Sussistenza e cessazione delle condizioni previste.

     L'ultimo comma dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 31. Liquidazione della pensione in caso di morte del pensionato.

     All'art. 160 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono aggiunti i seguenti commi (Omissis).

 

          Art. 32. Trattamento speciale.

     All'art. 188 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono aggiunti i seguenti commi (Omissis).

 

          Art. 33. Comunicazione del decreto di pensione.

     Il primo comma dell'art. 193 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

 

          Art. 34. Pagamento delle pensioni e degli assegni.

     All'art. 197 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono aggiunti i seguenti commi (Omissis).

 

          Art. 35. Arrotondamento [5].

 

          Art. 36. Copertura finanziaria.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1976 in 182.540 milioni di lire, si provvede con il maggior gettito contributivo comportato dalla legge stessa e quanto a lire 15.000 milioni mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 37.

     In nessun caso il livello del trattamento pensionistico considerato dalla presente legge può superare il 100% della retribuzione goduta di fatto, ivi incluse le indennità particolari.

 

     Tabella A - Pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo.

     1. - Caporali e soldati dell'Esercito.

 

Gradi

Minimo a 20 anni di servizio

Aumento per ogni anno di servizio utile oltre il 20°

Massimo a 35 anni di servizio utile

Caporal maggiore e caporale

396.500

6.766

498.000

Soldato

339.500

6.766

441.000

 

     2. - Sottocapi e comuni della Marina e avieri dell'Aeronautica.

 

Gradi

Minimo a 20 anni di servizio

Aumento per ogni anno di servizio utile oltre il 20°

Massimo a 35 anni di servizio utile

Sottocapo del CEMM, primo aviere e aviere scelto

396.500

8.458

498.000

Comuni di 1a, 2a e 3a classe del CEMM, aviere

339.500

8.458

441.000

 

     3. - Allievi carabinieri, allievi guardie di finanza, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia delle carceri e allievi guardie forestali.

 

Gradi

Minimo a 20 anni di servizio

Aumento per ogni anno di servizio utile oltre il 20°

Massimo a 35 anni di servizio utile

Allievo carabiniere, allievo guardia di finanza, allievo guardia di pubblica sicurezza, allievo agente di custodia delle carceri e allievo guardia forestale

373.500

10.200

475.500

 

     Tabella B - Pensioni privilegiate ordinarie tabellari.

 

 

Gradi

1a Cat.

2a Cat.

3a Cat.

4a Cat.

Caporal maggiore e caporale, sottocapo e comune di I classe del CEMM, primo aviere e aviere scelto

829.500

746.500

664.000

581.000

Allievo carabiniere, allievo guardia di finanza, allievo guardia di pubblica sicurezza, allievo agente di custodia delle carceri e allievo guardia forestale

792.500

713.500

634.000

555.000

Soldato, comune di II classe del CEMM, aviere

735.000

661.500

588.000

514.500

Gradi

5a Cat.

6a Cat.

7a Cat.

8a Cat.

Caporal maggiore e caporale, sottocapo e comune di I classe del CEMM, primo aviere e aviere scelto

498.000

415.000

332.000

249.000

Allievo carabiniere, allievo guardia di finanza, allievo guardia di pubblica sicurezza, allievo agente di custodia delle carceri e allievo guardia forestale

475.500

396.500

317.000

238.000

Soldato, comune di II classe del CEMM, aviere

441.000

367.500

294.000

220.500

 


[1] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3 della L. 17 aprile 1985, n. 141.

[2] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.L. 2 marzo 1989, n. 65. La ritenuta di cui al presente alinea è stata elevata, da ultimo, al 7,15 per cento, dall’art. 1 del D.L. 2 marzo 1989, n. 65 a decorrere dal 1° gennaio 1991.

[3] Il contributo di cui al presente comma è stato elevato, da ultimo, al 7,15 per cento dall'art. 1 del D.L. 2 marzo 1989, n. 65 per le domande di riscatto presentate a decorrere dal 1° gennaio 1991.

[4] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[5] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138.