§ 80.5.369 – D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138.
Parziale attuazione della delega di cui alle lettere a), b) e d) del secondo comma dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, in materia di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:19/04/1986
Numero:138


Sommario
Art. 1.  Corresponsione del trattamento economico ai dipendenti statali.
Art. 2.  Controllo di legittimità della Corte dei conti e riscontro pagamenti.
Art. 3.  Pagamento delle pensioni con accreditamento in conto corrente bancario.
Art. 4.  Attribuzione dell'aggiunta di famiglia al personale statale in attività di servizio e in quiescenza.
Art. 5.  Cessazione dal servizio per limiti di età e liquidazione del trattamento di quiescenza a favore dei dipendenti dello Stato.
Art. 6.  Liquidazione della pensione di riversibilità a favore del coniuge e degli orfani minorenni del pensionato statale.
Art. 7.  Liquidazione della pensione provvisoria.
Art. 8.  Liquidazione del trattamento speciale e della pensione privilegiata di riversibilità a favore del coniuge e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata di prima categoria.
Art. 9.  Periodicità del pagamento di pensioni e assegni a carico del bilancio statale.
Art. 10.  Periodicità dei pagamenti delle pensioni di guerra, di quelle non a carico del bilancio statale, nonchè di altri assegni.
Art. 11.  Arrotondamento dell'importo annuo della pensione.
Art. 12.  Comunicazioni agli organi di controllo.
Art. 13.  Modificazioni e integrazioni.


§ 80.5.369 – D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138.

Parziale attuazione della delega di cui alle lettere a), b) e d) del secondo comma dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, in materia di semplificazione delle procedure relative al pagamento di stipendi e pensioni.

(G.U. 3 maggio 1986, n. 101).

 

     Art. 1. Corresponsione del trattamento economico ai dipendenti statali.

     1. Le nomine e le promozioni del personale statale e l'attribuzione del trattamento economico relativo alla qualifica sono disposte, ove non ostino particolari motivi, con unico provvedimento. Copia di tale provvedimento è trasmessa al competente ufficio centrale o periferico ovvero alla direzione provinciale del tesoro per i successivi adempimenti.

     2. La direzione provinciale del tesoro, ricevuta copia del provvedimento di nomina, procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa sulla quale dispone il pagamento del trattamento economico sulla base di quanto previsto dal provvedimento stesso.

 

          Art. 2. Controllo di legittimità della Corte dei conti e riscontro pagamenti.

     1. I titoli di spesa emessi dalle amministrazioni centrali dello Stato, per la corresponsione al personale da esse amministrato dello stipendio e degli altri assegni fissi continuativi nonchè delle pensioni provvisorie, sono trasmessi, a cura delle rispettive ragionerie centrali, direttamente alle competenti tesorerie dello Stato o ad altro ufficio designato dal Ministro del tesoro. Copia dell'elenco di trasmissione è inviato alla Direzione generale del tesoro.

     2. I dati relativi ai medesimi titoli di spesa sono, dalle ragionerie centrali, resi disponibili per la Corte dei conti, attraverso il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

     3. Il controllo di legittimità della Corte dei conti sui titoli di spesa di cui al comma 1, è esercitato in via successiva. Nel caso in cui, a seguito di un rilievo della stessa Corte dei conti, i pagamenti disposti in base a tali titoli risultino errati, si fa luogo al conguaglio a credito o a debito.

     4. I dati occorrenti per il riscontro della Corte dei conti sui pagamenti eseguiti in base a disposizioni delle direzioni provinciali del tesoro sono resi disponibili per la Corte medesima attraverso il sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro.

 

          Art. 3. Pagamento delle pensioni con accreditamento in conto corrente bancario.

     1. I titolari di pensioni provvisorie e definitive nonchè di assegni congeneri a carico delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, possono richiedere ai competenti uffici ordinatori della spesa che il pagamento avvenga mediante accreditamento al proprio conto corrente bancario.

     2. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite la data da cui diviene operativo il sistema di accreditamento e le procedure di attuazione della modalità di pagamento di cui al comma 1, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 3 febbraio 1951, n. 38, in relazione alla possibilità di utilizzazione dei flussi informativi.

 

          Art. 4. Attribuzione dell'aggiunta di famiglia al personale statale in attività di servizio e in quiescenza.

     1. Le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, i figli e le altre persone a carico nonché le maggiorazioni delle quote stesse per i figli minorenni sono attribuite al personale statale in servizio e in quiescenza ed agli altri pensionati amministrati dalle direzioni provinciali del tesoro senza adozione di formale provvedimento, anche in attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423.

     2. Per l'attribuzione agli aventi diritto del trattamento di cui al comma 1, la documentazione di rito va integrata dalla dichiarazione attestante il reddito familiare, prevista dal comma 1 dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

     3. Analoga dichiarazione deve essere prodotta, entro il 30 giugno 1986, dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo già in godimento dell'aggiunta di famiglia o delle maggiorazioni, ai fini del mantenimento del beneficio dopo tale data. Successivamente, la dichiarazione va rinnovata con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo ogni qualvolta si verificano cambiamenti nelle condizioni familiari e di reddito che comportano comunque modifiche del trattamento di famiglia.

 

          Art. 5. Cessazione dal servizio per limiti di età e liquidazione del trattamento di quiescenza a favore dei dipendenti dello Stato.

     1. L'art. 155 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

     "Art. 155. (Cessazione dal servizio per limiti di età). - La cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età e la liquidazione del trattamento di quiescenza sono disposte, ove non ostino particolari motivi, con unico decreto.

     Nello stesso decreto di liquidazione sono indicate, ai fini della riversibilità della pensione, le generalità del coniuge e dei figli minorenni.

     Il provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo almeno sei mesi prima del raggiungimento del limite di età.

     Entro trenta giorni dal ricevimento, la competente ragioneria invia copia del decreto di cui ai precedenti commi alla direzione provinciale del tesoro per il puntuale inizio dei pagamenti, indicandovi il numero di iscrizione da attribuire alla partita di pensione.

     La medesima ragioneria trasmette altresì alla Corte dei conti, per il controllo di competenza, il provvedimento di cui al precedente terzo comma unitamente alla relativa documentazione.

     La direzione provinciale del tesoro, ricevuta copia del decreto di concessione della pensione, procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa sulla quale dispone il pagamento del trattamento economico sulla base di quanto previsto nel provvedimento stesso. Nel caso in cui i pagamenti disposti in base a tali atti risultino errati, si fa luogo al conguaglio a credito o a debito.

     All'atto della cessazione dal servizio, copia del decreto di liquidazione è consegnata dal capo dell'ufficio al titolare, che ne rilascia ricevuta.

     Qualora non sia possibile per eccezionali motivati impedimenti predisporre il provvedimento nei termini stabiliti dal terzo comma del presente articolo, è autorizzata la corresponsione del trattamento provvisorio con le procedure di cui al successivo art. 162".

     2. Al secondo comma dell'art. 156 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, la parola "quinto" è sostituita con l'altra "ottavo".

     3. Al primo comma dell'art. 193 del sopracitato testo unico, come modificato dall'art. 33 della legge 29 aprile 1976, n. 177, la parola "quarto" è sostituita con l'altra "settimo".

 

          Art. 6. Liquidazione della pensione di riversibilità a favore del coniuge e degli orfani minorenni del pensionato statale.

     1. Il secondo comma dell'art. 160 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

     "Senza provvedimento formale si procede anche in favore degli orfani in caso di decesso o di passaggio ad altre nozze del coniuge superstite titolare di pensione di riversibilità, nonchè in favore del coniuge superstite e degli orfani minori del pensionato, nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato stesso compisse il sessantacinquesimo anno di età, ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni suddette".

 

          Art. 7. Liquidazione della pensione provvisoria.

     1. L'art. 162 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

     "Art. 162. (Liquidazione provvisoria). - Dalla data di cessazione dal servizio e sino all'inizio del pagamento della pensione diretta, la competente direzione provinciale del tesoro corrisponde al pensionato un trattamento provvisorio, determinato in relazione ai servizi risultanti dalla documentazione prodotta ovvero in possesso dell'amministrazione, purchè sussistano i presupposti per il loro riconoscimento a norma di legge, da recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva.

     Il trattamento di cui al precedente comma spetta anche al coniuge ed agli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio o del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio.

     La concessione del trattamento provvisorio di cui al primo comma è disposta medianta apposita comunicazione, a cura dell'amministrazione centrale o periferica competente a liquidare il trattamento definitivo a norma delle disposizioni vigenti, contenente anche l'indicazione del numero di iscrizione da assegnare alla relativa partita. Lo stesso numero sarà attribuito alla pensione definitiva che verrà successivamente liquidata.

     Detta comunicazione, unitamente a un documento sottoscritto dall'interessato contenente le indicazioni ritenute necessarie e le dichiarazioni previste dalle norme vigenti, è trasmessa, almeno tre mesi prima della data della cessazione dal servizio, alla direzione provinciale del tesoro territorialmente competente, la quale procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa. Nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal compimento del limite di età o per morte del dante causa, la comunicazione riguardante l'attribuzione della pensione provvisoria deve essere trasmessa con il documento suddetto alla direzione provinciale del tesoro entro trenta giorni dalla cessazione dal servizio o dalla morte. La direzione provinciale del tesoro dispone, con precedenza assoluta sugli affari correnti, l'immediato pagamento della pensione spettante.

     La comunicazione di cui al terzo comma è estesa alla Corte dei conti per il riscontro successivo sui pagamenti. A tal fine gli occorrenti dati sono resi disponibili per la Corte medesima attraverso il sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro.

     In caso di decesso del pensionato, la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la relativa partita, qualora non trovi applicazione l'art. 160, primo, secondo e quarto comma, procede, in attesa della registrazione del provvedimento, alla corresponsione in via provvisoria al coniuge ed agli orfani minori della pensione che ad essi compete ai sensi del presente testo unico.

     Qualora l'importo della pensione definitiva diretta o di riversibilità risultante dal decreto di concessione registrato alla Corte dei conti non sia uguale a quello attribuito in via provvisoria, la direzione provinciale del tesoro provvede alle necessarie variazioni, facendo luogo al conguaglio a credito o a debito.

     I dirigenti e il personale degli uffici competenti per le liquidazioni di cui al presente articolo nonchè quelli preposti all'ordinazione dei relativi pagamenti sono responsabili dei ritardi nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e passibili delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 78 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai dirigenti degli uffici tenuti all'espletamento di adempimenti comunque connessi con la liquidazione e il pagamento del trattamento di pensione".

     2. Il Ministro del tesoro con proprio decreto, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, stabilisce l'attuazione, anche graduale, di quanto disposto dal primo e terzo comma dell'art. 162 del sopracitato testo unico nei confronti del personale non amministrato dalle direzioni provinciali del tesoro.

 

          Art. 8. Liquidazione del trattamento speciale e della pensione privilegiata di riversibilità a favore del coniuge e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata di prima categoria.

     1. All'art. 188 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, quale risulta modificato dall'art. 32 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "La liquidazione del trattamento speciale e della pensione privilegiata di riversibilità in favore del coniuge e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria, nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato compisse il sessantacinquesimo anno di età ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, è effettuata dalla direzione provinciale del tesoro senza l'adozione di provvedimento formale, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni suddette".

 

          Art. 9. Periodicità del pagamento di pensioni e assegni a carico del bilancio statale.

     1. L'art. 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

     "Art. 197. (Pagamento delle pensioni e degli assegni). - Le pensioni e gli assegni rinnovabili sono pagati a rate mensili o bimestrali scadenti, rispettivamente, alla fine del mese o del bimestre. La tredicesima mensilità viene pagata unitamente all'ultima rata dell'anno. La periodicità dei pagamenti è stabilita con decreto del Ministro del tesoro.

     I pagamenti delle rate vengono effettuati nel corso del mese o del bimestre alle date stabilite dal Ministro del tesoro con proprio decreto.

     Tutte le ritenute non erariali, che in atto vengono versate mensilmente, sono effettuate e versate agli enti creditori con la stessa periodicità stabilita per il pagamento della rata di pensione, anche in deroga a pattuizioni ed obblighi degli interessati.

     In caso di decesso del titolare prima del giorno di scadenza della rata di pensione o di assegno non si richiede la restituzione della quota di pensione o di assegno relativa al periodo intercorrente tra la data di morte del titolare e la scadenza della rata e si fa luogo alla corresponsione del rateo della tredicesima mensilità soltanto per la parte eccedente la predetta quota.

     Le pensioni e gli assegni pagabili all'estero sono corrisposti a trimestre intero maturato, alla data che sarà stabilita dal Ministro del tesoro con il decreto di cui al secondo comma.

     Nel caso di cessazione del diritto da parte di un compartecipe della pensione di riversibilità, la riduzione della misura della pensione si effettua, ai fini del pagamento, dal primo del mese successivo all'evento che determina la cessazione del diritto stesso".

     2. L'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423, è sostituito dal seguente:

     "Si applica il disposto di cui al secondo e quarto comma dell'art. 1 del presente decreto".

 

          Art. 10. Periodicità dei pagamenti delle pensioni di guerra, di quelle non a carico del bilancio statale, nonchè di altri assegni.

     1. Le disposizioni dell'art. 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nel testo di cui all'art. 9 del presente decreto, si applicano anche ai trattamenti pensionistici erogati dalle direzioni provinciali del tesoro diversi da quelli contemplati nel citato testo unico, compresi quelli di guerra e quelli a carico delle casse pensioni della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, delle amministrazioni e aziende autonome di Stato e di altri enti pubblici.

     2. Il pagamento degli assegni vitalizi di importo non superiore a L. 120.000 annue e quello degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare e civile viene effettuato con periodicità annuale alla data stabilita con decreto del Ministro del tesoro, fatta eccezione per il pagamento degli assegni annessi alle medaglie d'oro, che avviene con la stessa periodicità ed alle date stabilite per le pensioni di guerra.

     3. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, come modificato dall'art. 2 della legge 4 novembre 1979, n. 563.

 

          Art. 11. Arrotondamento dell'importo annuo della pensione.

     1. L'importo annuo della pensione o dell'assegno rinnovabile è arrotondato per eccesso a lire cento, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Dalla stessa data è abrogato l'art. 35 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

 

          Art. 12. Comunicazioni agli organi di controllo.

     1. Nel caso in cui, ai sensi delle vigenti disposizioni, i trattamenti di attività o pensionistici vengono concessi o modificati senza provvedimento formale, dell'avvenuta concessione o modifica viene data comunicazione entro tre mesi alla Corte dei conti e alla competente ragioneria.

 

          Art. 13. Modificazioni e integrazioni.

     1. Le disposizioni contenute nel presente decreto riguardanti le procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni possono essere modificate o integrate con norme regolamentari, nel rispetto dei criteri indicati nell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428.