§ 80.5.304 – D.P.R. 30 giugno 1972, n. 423.
Semplificazione e snellimento di procedure relative ai trattamenti di attività e di quiescenza dei dipendenti dello Stato, comprese le aziende autonome.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:30/06/1972
Numero:423


Sommario
Art. 1.  (Quote di aggiunta di famiglia ai dipendenti statali).
Art. 2.  (Aumenti anticipati di stipendio per nascita di figli).
Art. 3.  (Attribuzione a determinate categorie di personale coniugato delle maggiori misure delle indennità per servizi speciali).
Art. 4.  (Trattamento economico dell'ultimo mese di servizio).
Art. 5.  (Quote di aggiunta di famiglia al personale cessato dal servizio).
Art. 6.  (Trattamento provvisorio di pensione).
Art. 7.  (Aumento a titolo di integrazione a favore dei titolari di pensione o assegno privilegiato di prima categoria).
Art. 8.  (Pagamento delle pensioni).
Art. 9.  (Archivio generale delle spese fisse).
Art. 10.  (Missioni all'estero e all'interno di estranei all'Amministrazione dello Stato).
Art. 11.  (Organi collegiali operanti nell'Amministrazione dello Stato).
Art. 12.      Le disposizioni incompatibili o in contrasto con quelle dei precedenti articoli sono abrogate


§ 80.5.304 – D.P.R. 30 giugno 1972, n. 423.

Semplificazione e snellimento di procedure relative ai trattamenti di attività e di quiescenza dei dipendenti dello Stato, comprese le aziende autonome.

(G.U. 16 agosto 1972, n. 212).

 

     Art. 1. (Quote di aggiunta di famiglia ai dipendenti statali).

     Le quote di aggiunta di famiglia per la moglie e i figli a carico, spettanti ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, sono attribuite dagli uffici amministrativi centrali e periferici aventi competenza in materia, senza l'adozione di provvedimento formale. Di tali attribuzioni le direzioni provinciali del tesoro, gli uffici amministrativi periferici ed i funzionari delegati sono tenuti a dare comunicazione periodica alle amministrazioni interessate e agli organi di controllo.

     L'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia di cui al precedente comma nonchè di quelle spettanti per altre persone a carico ha inizio, ai fini del pagamento, dal primo giorno del mese in cui sorge il diritto e cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica il compimento del ventunesimo anno di età, il matrimonio o il decesso dei figli, il compimento del 26° anno di età per i figli studenti universitari o il decesso del coniuge o dei genitori.

     Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai fini della maggiorazione delle quote di aggiunta di famiglia per i figli che abbiano superato il 14° anno di età, ai sensi dell'art. 4 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, nonchè ai fini della variazione della misura delle quote stesse ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni.

     Per ogni altro effetto rimane ferma la decorrenza o la cessazione del beneficio dalla data in cui è sorto o cessato il diritto.

 

          Art. 2. (Aumenti anticipati di stipendio per nascita di figli).

     Gli aumenti anticipati di stipendio, paga o retribuzione per la nascita di figli, spettanti ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono attribuiti dagli uffici amministrativi centrali e periferici aventi competenza in materia, senza l'adozione di provvedimento formale. Di tali attribuzioni le direzioni provinciali del Tesoro, gli uffici amministrativi periferici ed i funzionari delegati sono tenuti a dare comunicazione periodica alle amministrazioni interessate ed agli organi di controllo.

     La documentazione occorrente per il conseguimento del beneficio previsto dal precedente comma del presente articolo è esente da imposta di bollo.

 

          Art. 3. (Attribuzione a determinate categorie di personale coniugato delle maggiori misure delle indennità per servizi speciali).

     La maggiorazione per il personale coniugato delle indennità mensili per servizi speciali previste dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni, è attribuita direttamente dagli uffici centrali e periferici che ordinano il pagamento degli assegni di attività, senza l'adozione di provvedimento formale. Di tale attribuzione le direzioni provinciali del Tesoro, per il personale da esse amministrato, danno comunicazione periodica alla competente amministrazione centrale ed agli organi di controllo.

     Si applica il disposto di cui al secondo e quarto comma dell'art. 1 del presente decreto.

 

          Art. 4. (Trattamento economico dell'ultimo mese di servizio).

     In caso di decesso di dipendente statale in attività di servizio è corrisposta al coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai figli, con le modalità di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, l'intera mensilità del trattamento economico spettante alla data di morte.

     Nel caso previsto dal precedente comma la decorrenza della pensione, ai fini del pagamento, ha inizio dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

 

          Art. 5. (Quote di aggiunta di famiglia al personale cessato dal servizio).

     Le quote di aggiunta di famiglia a favore del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, cessato dal servizio, sono attribuite - senza l'adozione di provvedimento formale - dalla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione, su domanda dell'interessato, salvo quanto è previsto nel successivo comma.

     Nei confronti del dipendente cessato dal servizio l'attribuzione è effettuata d'ufficio in base all'indicazione, contenuta nel ruolo di pensione, delle generalità delle persone per le quali era corrisposta l'aggiunta di famiglia all'atto della cessazione dal servizio ovvero, qualora trattisi di personale già amministrato dalla direzione provinciale del Tesoro, in base alle risultanze degli atti in possesso della direzione stessa.

     Si applica il disposto di cui al secondo e quarto comma dell'art. 1 del presente decreto [1].

 

          Art. 6. (Trattamento provvisorio di pensione).

     All'art. 23 della legge 29 aprile 1949, n. 221, è aggiunto il seguente comma:

     "Con le modalità previste dal comma precedente si provvede anche nei confronti della vedova e degli orfani minori del dipendente deceduto in attività di servizio ovvero del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio di pensione; in quest'ultimo caso occorre la domanda degli aventi diritto".

 

          Art. 7. (Aumento a titolo di integrazione a favore dei titolari di pensione o assegno privilegiato di prima categoria).

     Il beneficio previsto dall'art. 7 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, a favore degli invalidi per servizio è attribuito dalle direzioni provinciali del Tesoro senza l'adozione di provvedimento formale. Di tale attribuzione le direzioni medesime danno comunicazione periodica alla competente amministrazione centrale ed agli organi di controllo.

     Si applica il disposto di cui al secondo e quarto comma dell'art. 1 del presente decreto, tenendo conto della data di decorrenza e di quella di scadenza della rata di pensione.

 

          Art. 8. (Pagamento delle pensioni).

     Le rate di pensioni o assegni diretti, indiretti o di riversibilità a carico del bilancio dello Stato e delle amministrazioni autonome scadono l'ultimo giorno del mese.

     Il Ministro per il tesoro può disporre che il pagamento delle pensioni e degli assegni sia effettuato nel corso del mese di scadenza con le modalità che saranno determinate con suo decreto.

     Restano ferme le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nell'art. 7 della legge 3 febbraio 1951, n. 38, e nell'art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263.

     Il primo comma del presente articolo avrà effetto dalla data che sarà stabilita con decreto del Ministro per il tesoro.

     Con effetto dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto è soppresso l'art. 6 della legge 7 luglio 1876, n. 3212.

 

          Art. 9. (Archivio generale delle spese fisse).

     Presso il servizio del sistema informativo dipendente dalla direzione generale del Tesoro è istituito l'archivio generale delle spese fisse per indagini di carattere contabile e statistico.

     Con decreto del Ministro per il tesoro saranno date le istruzioni per l'attuazione di quanto previsto nel comma precedente.

 

          Art. 10. (Missioni all'estero e all'interno di estranei all'Amministrazione dello Stato).

     L'art. 5 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, è sostituito dal seguente:

     "Le diarie per missioni all'estero a favore di estranei all'Amministrazione dello Stato sono stabilite con decreto del Ministro competente in misure non superiori a quelle spettanti ai dipendenti dello Stato con la qualifica di direttore generale. In casi speciali le singole amministrazioni, sentito il Ministero del tesoro, potranno attribuire ai predetti estranei le diarie previste per i dipendenti dello Stato con qualifiche superiori a quella di direttore generale".

     L'art. 25 della legge 15 aprile 1961, n. 291, è sostituito dal seguente:

     "Per le missioni all'interno compiute, per conto dello Stato, dagli estranei alle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e dal personale a riposo, il trattamento relativo è stabilito nei limiti della misura prevista per i dipendenti dello Stato in attività di servizio con qualifica non superiore a quella di direttore generale o equiparata".

 

          Art. 11. (Organi collegiali operanti nell'Amministrazione dello Stato).

     Per la sostituzione di uno o più componenti e segretari di commissioni, consigli, comitati o collegi istituiti ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e per l'eventuale variazione dell'impegno della spesa per i gettoni di presenza non è più richiesto il concerto del Ministro per il tesoro.

 

          Art. 12.

     Le disposizioni incompatibili o in contrasto con quelle dei precedenti articoli sono abrogate.


[1] Comma sostituito dall'art. 9, comma 2, D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138.