§ 80.5.1 – R.D. 3 giugno 1926, n. 941.
Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:03/06/1926
Numero:941


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.      Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno
Art. 3.  [2]
Art. 4.      In caso di spedizioni aeree internazionali, la misura della indennità, a decorrere dal giorno della partenza, sarà ragguagliata, tappa per tappa, a quella stabilita per la località di partenza [...]
Art. 5.  [4]
Art. 6.      Ai funzionari che godono di assegni o di indennità, nella qualità di addetti ad enti od uffici all'estero o incaricati di servizi all'estero, le indennità giornaliere che loro spetterebbero, ai [...]
Art. 7.      L'indennità giornaliera per le missioni all'estero è ridotta a tre quarti della misura stabilita, qualora la permanenza su territorio estero si protragga oltre i 180 giorni
Art. 8.      In aggiunta alle diarie stabilite dal presente decreto è ammesso soltanto il rimborso delle spese postali e telegrafiche, di passaporto, e delle spese di viaggio, aumentate, queste ultime, di [...]
Art. 9.      Il personale che, alla data di applicazione del presente decreto, si trovi in missione all'estero, conserva per tutto il quadrimestre successivo il trattamento stabilito a norma delle precedenti [...]
Art. 10.      Per le missioni all'estero, spetta il rimborso delle spese di viaggio in prima classe al personale appartenente ai gruppi A, B, C, ed a quello non di ruolo oppure estraneo all'amministrazione, [...]
Art. 11.      L'art. 180 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, integrato con l'art. 113 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, è sostituito dal seguente
Art. 12.      La decorrenza retroattiva nelle promozioni di grado e nelle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi per missioni compiute sia all'interno del [...]
Art. 13.      Per il personale della regia marina il trattamento previsto dall'art. 1 del presente decreto deve considerarsi come limite massimo, soggetto a revisione da parte del relativo ministero, in [...]
Art. 14.      Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli addetti militari, navali ed aeronautici in servizio presso le regie rappresentanze all'estero, nonchè al personale ferroviario per il [...]
Art. 15.      Il presente decreto avrà vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno


§ 80.5.1 – R.D. 3 giugno 1926, n. 941.

Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero.

(G.U. 11 giugno 1926, n. 134).

 

Art. 1. [1]

     a) ai personali civili e militari dello Stato, destinati in missione all'estero, sono corrisposte le seguenti indennità giornaliere, coll'aumento del relativo aggio sull'oro:

 

Caporali, soldati e gradi equiparati

lire

12

Sottufficiali (esclusi i marescialli), e gradi equiparati

"

20

Marescialli dei tre gradi, maestri d'arme e capi maniscalchi delle tre classi, e gradi equiparati

"

25

Personale subalterno civile ed equiparato

"

25

Personale dal 13° al 10° grado

"

30

Personale del 9° grado

"

35

Personale dell'8° e 7° grado

"

40

Personale del 6° e 5° grado

"

45

Personale del 4° grado

"

50

Personale del 3° e 2° grado

"

60

Personale del 1° grado

"

70

 

     Le indennità di cui sopra valgono anche per il personale non di ruolo, che a tale effetto è parificato ai gradi del personale di ruolo, cui sia assegnato uno stipendio e un supplemento di servizio attivo non inferiori, nel complesso all'importo della retribuzione di cui il detto personale non di ruolo è provvisto, escluse le indennità temporanee mensili (caro-viveri) anche se conglobate nella retribuzione medesima.

     In ogni caso la indennità, di cui al precedente comma, non può essere inferiore a quella assegnata al personale di ruolo dei gradi dal 13° al 10° , ovvero al personale subalterno, a seconda delle funzioni disimpegnate.

     b) Nei paesi la cui valuta legale sia quotata sopra o alla pari con l'oro, ovvero non perda rispetto all'oro più del 2 per cento, nonchè nelle regioni della Cina, le diarie suddette sono aumentate come segue:

     per i gradi dal 1° all'8° incluso, lire 18 giornaliere oro;

     per i gradi dal 9° al 13° incluso, lire 13 giornaliere oro;

     pei marescialli e personale subalterno, lire 10 giornaliere oro;

     gradi inferiori, lire 6 giornaliere oro.

     Tale aumento non si applica per il soggiorno negli Stati che non hanno sistema monetario proprio; e qualora in essi si faccia prevalentemente uso di valuta a corso inferiore alla pari, o con aggio rispetto alla lira non superiore al 50 per cento, si applicano le riduzioni del comma seguente.

     c) Nei paesi a valuta deprezzata rispetto alla lira (esclusa la Turchia, pel quale Stato il trattamento di missione è quello di cui alla lettera a) o con un aggio rispetto alla lira non superiore al 50 per cento, le diarie base suindicate sono diminuite di:

     lire 10 oro per il personale dal 1° all'8° grado;

     lire 8 oro per il personale del 9° grado;

     lire 5 oro per il personale dal 10° al 13° grado e per i subalterni civili e sottufficiali;

     lire 5 oro per i caporali e soldati.

     d) Agli effetti dei precedenti comma il corso dell'oro è ragguagliato, per la liquidazione dell'indennità relativa a ciascun mese, alla media dei corsi del mese precedente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del regno.

 

     Art. 2.

     Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno.

     Durante i giorni di navigazione competono, oltre il doppio decimo del prezzo del biglietto del viaggio aumentato delle spese di vitto:

     a) il rimborso della spesa relativa al vitto normale di bordo inerente al passaggio, qualora non sia compreso nel prezzo del biglietto;

     b) l'indennità di cui al primo comma del precedente art. 1 ridotta a un terzo, senza l'aumento dell'aggio sull'oro.

     Sono inoltre dovute le indennità stabilite per le missioni all'interno del regno per i giorni decorsi dalla partenza dall'abituale residenza di ufficio e di servizio fino a quello, escluso, in cui si passa il confine o si prende imbarco per l'estero, nonchè per il periodo compreso dal giorno successivo a quello in cui si ripassa il confine o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza.

 

     Art. 3. [2]

     [Ai componenti le delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni, spetta sulle indennità ai termini del precedente art. 1 e per un periodo non superiore ai 30 giorni, l'aumento del 30 per cento. Eguale aumento e per lo stesso periodo di tempo spetta ai personali di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechino all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale.

     [Il trattamento indicato spetta altresì ai funzionari del gruppo A del ministero degli affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero] [3].]

 

     Art. 4.

     In caso di spedizioni aeree internazionali, la misura della indennità, a decorrere dal giorno della partenza, sarà ragguagliata, tappa per tappa, a quella stabilita per la località di partenza di ciascuna tappa.

     Ove la spedizione aerea tocchi tre o più continenti, e sempre quando il relativo percorso non si svolga prevalentemente nel Mediterraneo, le indennità di cui sopra saranno corrisposte con l'aumento del 50 per cento.

     Ove, infine, la spedizione sia destinata a sorvolare regioni polari, verranno corrisposte, per l'intero percorso, le indennità previste per i paesi a valuta aurea (art. 1, lettera b) con l'aumento del 60 per cento.

 

     Art. 5. [4]

     Le diarie per missioni all'estero a favore di estranei all'Amministrazione dello Stato sono stabilite con decreto del Ministro competente in misure non superiori a quelle spettanti ai dipendenti dello Stato con la qualifica di direttore generale. In casi speciali le singole amministrazioni, sentito il Ministero del tesoro, potranno attribuire ai predetti estranei le diarie previste per i dipendenti dello Stato con qualifiche superiori a quella di direttore generale.

 

     Art. 6.

     Ai funzionari che godono di assegni o di indennità, nella qualità di addetti ad enti od uffici all'estero o incaricati di servizi all'estero, le indennità giornaliere che loro spetterebbero, ai sensi del presente decreto, sono ridotte alla metà.

     Se l'incarico viene adempiuto nello stesso luogo ove ha sede l'ufficio o si svolga il servizio, le indennità anzidette, ove consentite da disposizioni ministeriali, sono ridotte ad un quarto.

     Sono pure ridotte ad un quarto le diarie di soggiorno in territorio estero previste nel presente decreto, quando il personale sia ospite di governi esteri, o quando sia destinato al seguito di sovrani, di principi reali, o, comunque, fruisca di trattamento gratuito.

     Se il personale fruisce soltanto dell'alloggio gratuito le indennità sono ridotte di un quarto.

 

     Art. 7.

     L'indennità giornaliera per le missioni all'estero è ridotta a tre quarti della misura stabilita, qualora la permanenza su territorio estero si protragga oltre i 180 giorni.

     Agli effetti di tale riduzione il periodo suindicato è, per le missioni in corso, computato dal loro inizio; ma la riduzione non si applica se non dopo un mese dalla entrata in vigore del presente decreto, salvo che sia già stabilita da disposizione vigente o da determinazione ministeriale.

     Quando la missione debba, per cause di servizio, essere interrotta per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni, la sua continuazione nella stessa località è considerata, agli effetti delle indennità, come nuova missione.

 

     Art. 8.

     In aggiunta alle diarie stabilite dal presente decreto è ammesso soltanto il rimborso delle spese postali e telegrafiche, di passaporto, e delle spese di viaggio, aumentate, queste ultime, di due decimi. Nessun rimborso è dovuto per spese personali di trasporto sostenute entro il luogo ov'è la sede della missione.

     Al personale del gruppo A di grado superiore al 7° quando deve viaggiare durante una intera notte è consentito l'uso del vagone letto.

     Tale uso è consentito al personale del gruppo A del Ministero degli affari esteri anche se di grado inferiore al 6°, nonché, nel caso di viaggi in comune con esso, all'analogo personale delle altre Amministrazioni [5]

 

     Art. 9.

     Il personale che, alla data di applicazione del presente decreto, si trovi in missione all'estero, conserva per tutto il quadrimestre successivo il trattamento stabilito a norma delle precedenti disposizioni, se più favorevole.

 

     Art. 10.

     Per le missioni all'estero, spetta il rimborso delle spese di viaggio in prima classe al personale appartenente ai gruppi A, B, C, ed a quello non di ruolo oppure estraneo all'amministrazione, che venga ad esso parificato ai fini dell'assegnazione delle diarie di soggiorno.

     Al rimanente personale civile e militare, inviato in missione all'estero, sono rimborsate le spese di viaggio in seconda classe, fatta eccezione per quello autorizzato a viaggiare in prima classe, in accompagnamento dei ministri e dei sottosegretari di Stato, ovvero dei capi di missioni politiche.

 

     Art. 11.

     L'art. 180 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, integrato con l'art. 113 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, è sostituito dal seguente:

     "Il rimborso delle spese di viaggio in prima classe e il compenso di lire una per chilometro sulle vie ordinarie, ai sensi delle vigenti disposizioni sulle indennità per spese di viaggio o di soggiorno spetta al personale civile e militare che giusta la classificazione di cui all'allegato I annesso al presente decreto, appartiene ai gradi non inferiori al 10° .

     "Nei viaggi per via di mare spetta il rimborso in prima classe al personale di qualsiasi grado dei ruoli appartenenti ai gruppi A e B nonchè al personale di grado non inferiore al 10° dei ruoli inscritti al gruppo C".

 

     Art. 12.

     La decorrenza retroattiva nelle promozioni di grado e nelle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi per missioni compiute sia all'interno del regno, sia all'estero, e per periodi di missioni già decorsi alla data del decreto di promozione o sistemazione.

 

     Art. 13.

     Per il personale della regia marina il trattamento previsto dall'art. 1 del presente decreto deve considerarsi come limite massimo, soggetto a revisione da parte del relativo ministero, in quelle sole località ove per effetto della diversa applicazione del cambio fra le varie competenze di bordo e quelle di terra, e delle oscillazioni del cambio stesso, si rendesse necessario proporzionare il trattamento del personale in missione a terra con quello del personale imbarcato sulle regie navi nel senso di ridurre il trattamento del personale a terra, in modo che non superi gli assegni del personale imbarcato. In tal caso non si applica il primo capoverso dell'art. 7 del presente decreto.

     E' data facoltà a tutti i ministeri di ridurre per i dipendenti personali le diarie stabilite nel presente decreto quando la limitata importanza della missione od il luogo ove essa si svolge giustifichino la riduzione.

 

     Art. 14.

     Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli addetti militari, navali ed aeronautici in servizio presso le regie rappresentanze all'estero, nonchè al personale ferroviario per il quale il trattamento di missione all'estero sarà uniformato alle disposizioni stesse con decreto ministeriale da emanarsi di concerto colla finanza a sensi del regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, sulle competenze accessorie del personale stesso.

 

     Art. 15.

     Il presente decreto avrà vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.

     Per il personale dell'aeronautica le anzidette disposizioni avranno effetto, in quanto più favorevoli, dal 1° ottobre 1925, salvo che debbano applicarsi a spedizioni aeree toccanti tre o più continenti, nel qual caso avranno effetto dal 1° aprile 1925.


[1] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 39 vicies semel del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[2] Articolo abrogato dall'art. 28 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 del R.D. 18 dicembre 1927, n. 2799 e abrogato dall'art. 1, comma 217, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 423.

[5] Comma aggiunto dall'art. 2 del R.D. 18 dicembre 1927, n. 2799.