§ 70.2.19 - Legge 4 novembre 1979, n. 563.
Aumento dell'assegno annuo vitalizio in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.2 ordini
Data:04/11/1979
Numero:563


Sommario
Art. 1.      Con effetto dal 1° gennaio 1979, nel primo comma dell'art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, sono soppresse le parole: "che alla data del 1° gennaio 1968 non godano di un reddito superiore al [...]
Art. 2.      L'assegno annuo vitalizio, non riversibile, di cui all'art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto, a decorrere dal 1° gennaio 1979, è [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1979, valutato in lire 23 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 70.2.19 - Legge 4 novembre 1979, n. 563.

Aumento dell'assegno annuo vitalizio in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto.

(G.U. 8 novembre 1979, n. 305).

 

     Art. 1.

     Con effetto dal 1° gennaio 1979, nel primo comma dell'art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, sono soppresse le parole: "che alla data del 1° gennaio 1968 non godano di un reddito superiore al minimo imponibile previsto ai fini dell'imposta complementare".

 

          Art. 2.

     L'assegno annuo vitalizio, non riversibile, di cui all'art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto, a decorrere dal 1° gennaio 1979, è elevato da L. 60.000 a L. 120.000 e a decorrere dal 1° gennaio 1980 a L. 150.000.

     L'assegno di cui al precedente comma è corrisposto in due rate semestrali scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Il pagamento delle rate è anticipato al 31 gennaio ed al 31 luglio, ferma restando la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1979, valutato in lire 23 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando per lire 16 miliardi lo specifico accantonamento e per lire 7 miliardi la voce "Istituzione di nuove università statali".

     All'onere di lire 35 miliardi relativo all'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando per lire 16 miliardi lo specifico accantonamento e per lire 19 miliardi la voce "Censimenti ISTAT generali".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.