§ 77.6.150 - Legge 26 gennaio 1980, n. 9.
Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:26/01/1980
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Classificazione delle infermità.
Art. 2.  Assegno di superinvalidità dal 1° gennaio 1979.
Art. 3.  Indennità di assistenza e di accompagnamento dal 1° gennaio 1979.
Art. 4.  Pensione, assegno o indennità.
Art. 5.  Norme generali sull'assegno rinnovabile dal 1° gennaio 1979.
Art. 6.  Proroga dell'assegno rinnovabile dal 1° gennaio 1979.
Art. 7.  Grandi invalidi per servizio.
Art. 8.      Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di prima categoria per coesistenza di infermità o mutilazioni dipendenti da causa di servizio dal 1° gennaio 1979.
Art. 9.  Trattamento complessivo e assegni di cumulo dovuti agli invalidi per coesistenza di infermità o mutilazioni, di categorie inferiori alla prima, dipendenti da causa di servizio, dal 1° gennaio 1979.
Art. 10.  Criteri per la valutazione complessiva nei casi di coesistenza di più di due infermità.
Art. 11.  Perdita totale o parziale dell'organo superstite.
Art. 12.  Assegno di incollocabilità.
Art. 13.  Aumenti di integrazione per gli invalidi di prima categoria dal 1° gennaio 1979.
Art. 14.  Aggravamento dell'invalidità per servizio.
Art. 15.  Pensione o assegno privilegiato tabellare dal 1° gennaio 1979.
Art. 16.  Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici privilegiati ordinari.
Art. 17.  Ricovero degli invalidi per infermità mentale in istituti ospedalieri con spese a carico dello Stato.
Art. 18.  Assegni soppressi dal 1° gennaio 1979.
Art. 19.  Destinatari della legge.
Art. 20.  Entrata in vigore.
Art. 21.  Salvaguardia dei diritti acquisiti.
Art. 22.  Revisione dei provvedimenti emanati in base alle norme anteriori. Decorrenza degli effetti della revisione.
Art. 23.  Abrogazione di disposizioni contrarie.
Art. 24.  Oneri di bianco e copertura finanziaria.


§ 77.6.150 - Legge 26 gennaio 1980, n. 9.

Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

(G.U. 31 gennaio 1980, n. 30).

 

     Art. 1. Classificazione delle infermità.

     Dal 1° gennaio 1979, la classificazione delle mutilazioni ed infermità dipendenti da causa di servizio ordinario, si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle A, B, E, F ed F-1 nonché i "Criteri per l'applicazione delle tabelle A e B" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

 

          Art. 2. Assegno di superinvalidità dal 1° gennaio 1979.

     Dal 1° gennaio 1979 gli importi degli assegni di superinvalidità previsti dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, numero 1092, sono fissati nelle seguenti misure:

lettera A

annue

L.

6.000.000

lettera A-bis

"

"

5.100.000

lettera B

"

"

4.500.000

lettera C

"

"

3.900.000

lettera D

"

"

3.300.000

lettera E

"

"

2.700.000

lettera F

"

"

2.100.000

lettera G

"

"

1.800.000

lettera H

"

"

1.200.000

     Agli invalidi affetti da lesioni o infermità o da un complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla prima categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete, in aggiunta alla pensione od all'assegno rinnovabile, un assegno integrativo, non riversibile, in misura pari alla metà dell'assegno di superinvalidità previsto nella lettera H della tabella E sopraccitata.

 

          Art. 3. Indennità di assistenza e di accompagnamento dal 1° gennaio 1979.

     Ai mutilati ed agli invalidi per servizio affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è liquidata d'ufficio una indennità per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

     L'indennità è concessa, a decorrere dal 1° gennaio 1979, nelle seguenti misure mensili:

lettera A

L.

384.000

lettera A-bis n. 1, n. 2 comma, secondo, e n. 3

"

288.000

lettera A-bis n. 2, comma primo

"

188.000

lettera B

"

249.600

lettera C

"

211.200

lettera D

"

172.800

lettera E

"

134.400

lettera F

"

96.000

lettera G

"

76.800

lettera H

"

57.600

     I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alla lettera A A-bis numeri 1), 2), comma secondo, 3); B numeri 1), 3), 4); C D E n. 1) della succitata tabella, possono ottenere a richiesta l'accompagnatore militare.

     In tale ipotesi, l'indennità di cui al presente articolo è ridotta di L. 20.000 mensili. Nessuna riduzione è operata sull'indennità spettante agli invalidi di cui alle lettere A e A-bis n. 1), nel caso di assegnazione di accompagnatore militare.

     Per la particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi ascritti alla lettera A e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis n. 1), n. 2), comma secondo, e n. 3), possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di questi, possono, a domanda, ottenere la liquidazione, per ciascuno di essi, di un assegno, a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento.

     La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, è stabilita in L. 300.000 mensili per gli ascritti alla lettera A n. 1), in quanto affetti da cecità bilaterale accompagnata da mancanza di due arti superiori o inferiori o da sordità bilaterale, e n. 2); in L. 250.000 mensili per gli invalidi ascritti al punto 1) della lettera A, in quanto, oltre che da cecità bilaterale, sono affetti da una invalidità ascrivibile ad una delle prime cinque categorie dell'annessa tabella A in L. 200.000 mensili per gli ascritti alla lettera A-bis n. 1), A-bis n. 2), comma secondo, e n. 3).

     Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera B, n. 3), i quali, in luogo del secondo accompagnatore, possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione della indennità di assistenza e di accompagnamento, nella misura di L. 150.000 mensili.

     L'indennità, comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi sesto e settimo, è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedale o in altri luoghi di cura.

     Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennità, comprese le integrazioni eventualmente spettanti per il secondo e per il terzo accompagnatore, è devoluto, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero è avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.

     Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato.

 

          Art. 4. Pensione, assegno o indennità.

     Dal 1° gennaio 1979 il militare che, per effetto di ferite, lesioni od infermità riportate o aggravate per causa di servizio, abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ha diritto a pensione vitalizia se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento o ad assegno rinnovabile se la menomazione ne sia suscettibile.

     Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nella tabella B allegata al sopracitato decreto del Presidente della Repubblica, è corrisposta una indennità per una volta tanto, in una misura pari ad una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità secondo la gravità della menomazione fisica. Quando sussistano più menomazioni che diano titolo ciascuna ad indennità per una volta tanto, il trattamento spettante all'invalido è determinato in base alla riduzione della capacità lavorativa generica risultante dal complesso delle menomazioni stesse, fermo restando il limite massimo di cinque annualità ove, per il complesso delle invalidità, non spetti pensione o assegno rinnovabile.

     Le infermità non esplicitamente elencate nelle suddette tabelle A e B debbono ascriversi alle categorie che comprendono infermità equivalenti tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle tabelle A e B.

     Qualora ad uno stesso soggetto siano pertinenti una pensione o un assegno rinnovabile ai sensi della tabella A ed una indennità per una volta tanto ai sensi della tabella B, le due attribuzioni si effettuano distintamente e sono cumulabili. L'ammontare dei due trattamenti non potrà in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le infermità classificate alla tabella B fossero state ascritte alla ottava categoria della tabella A.

 

          Art. 5. Norme generali sull'assegno rinnovabile dal 1° gennaio 1979.

     Dal 1° gennaio 1979 l'assegno rinnovabile di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è liquidato per un periodo di tempo non inferiore a due anni nè superiore a quattro.

     Entro i sei mesi anteriori alla scadenza dell'assegno il mutilato o l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari e, secondo l'esito di questi, l'assegno stesso viene convertito in pensione, se l'invalidità sia ancora ascrivibile ad una delle categorie prevista dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ovvero in indennità per una volta tanto, qualora l'invalidità risulti invece ascrivibile alla tabella B annessa al decreto stesso. Ove la menomazione non venga più riscontrata, ovvero risulti non classificabile, non compete, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, ulteriore trattamento.

     L'invalido affetto da lesioni o infermità per le quali abbia fruito di assegno rinnovabile ha diritto a conseguire trattamento vitalizio qualora dette lesioni o infermità siano riconosciute, anche in epoca successiva alla scadenza, ascrivibili ad una delle categorie previste dalla tabella A.

     Il provvedimento da adottare alla scadenza dell'assegno rinnovabile deve essere emanato entro due anni dalla data della scadenza medesima o da quella di emissione del provvedimento di liquidazione dell'assegno stesso, qualora tale ultima data sia posteriore a quella della scadenza.

     Qualora l'assegno rinnovabile sia stato conferito per lesioni o infermità previste dalla tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed alla scadenza dell'assegno l'invalidità sia riconosciuta migliorata sì da dar luogo alla liquidazione di un trattamento inferiore a quello precedentemente attribuito, cui non acceda assegno di superinvalidità, all'invalido viene conservato immutato il trattamento economico precedente per un biennio e la pensione nella misura inferiore decorre dalla data di scadenza del biennio medesimo, salvo che all'invalido sia riconosciuto il diritto a più favorevole assegnazione a seguito degli ulteriori accertamenti sanitari da effettuarsi dopo la predetta data.

 

          Art. 6. Proroga dell'assegno rinnovabile dal 1° gennaio 1979.

     Dal 1° gennaio 1979, qualora alla scadenza del periodo di assegno rinnovabile non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione dell'invalidità, il pagamento dell'assegno è prorogato a cura della competente direzione provinciale del Tesoro per un periodo massimo di tre anni in base agli atti della relativa liquidazione. Trascorso un biennio dalla scadenza dell'assegno rinnovabile, la direzione provinciale del Tesoro deve inviare apposita segnalazione all'Amministrazione avente in carico la partita di pensione che, ove non possa farsi luogo alla tempestiva emanazione dell'ulteriore provvedimento, autorizza il pagamento dell'assegno a titolo di proroga anche oltre il predetto termine triennale.

     Nei casi di mutamento di categoria con assegnazione di categoria inferiore, la somma corrisposta per proroga è imputata al nuovo trattamento economico limitatamente, però, all'importo delle rate maturate della minore categoria. Oltre tale limite non si fa luogo a recupero.

     Nel caso in cui all'invalido non venga liquidato, per conseguita guarigione, ulteriore trattamento, la somma corrisposta a titolo di proroga non è ripetibile.

 

          Art. 7. Grandi invalidi per servizio.

     Ai titolari di pensione o di assegno rinnovabile privilegiati ordinari per lesioni od infermità ascritte alla prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è attribuita la qualifica di grandi invalidi per servizio.

 

          Art. 8.

     Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di prima categoria per coesistenza di infermità o mutilazioni dipendenti da causa di servizio dal 1° gennaio 1979.

     Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla prima categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto, dal 1° gennaio 1979, un assegno per cumulo di infermità, non riversibile, secondo quanto stabilito e nella misura indicata dalla tabella F annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

     Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano due o più infermità, l'assegno di cumulo, di cui al comma precedente, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

     L'eventuale differenza in decimi di cui al primo comma del successivo articolo, derivante dall'applicazione dei criteri della predetta tabella F-1, dovrà essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella F rispettivamente per coesistenza di una infermità di prima categoria e per coesistenza di una infermità di seconda categoria.

     Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano una o più invalidità ugualmente ascrivibili alla prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, dovrà tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermità che si aggiungono a quella che dà titolo alla pensione privilegiata ordinaria, secondo gli importi stabiliti dalla tabella F.

     L'assegno per cumulo si aggiunge a quello per superinvalidità quando anche la superinvalidità derivi da cumulo di infermità, sempreché si tratti di invalidità diverse da quelle che danno titolo all'assegno di superinvalidità. Il presente comma costituisce interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

 

          Art. 9. Trattamento complessivo e assegni di cumulo dovuti agli invalidi per coesistenza di infermità o mutilazioni, di categorie inferiori alla prima, dipendenti da causa di servizio, dal 1° gennaio 1979.

     Dal 1° gennaio 1979, qualora con una invalidità di seconda categoria coesistano altre infermità minori, senza però che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto dalla tabella F-1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, un'invalidità di prima categoria, è corrisposto un assegno per cumulo, non riversibile, non superiore ai cinque decimi nè inferiore ai due decimi della differenza fra il trattamento economico della prima categoria e quello della seconda categoria di cui l'invalido fruisce in relazione alla gravità delle minori infermità coesistenti tenendo conto dei criteri informatori della predetta tabella F-1.

     Qualora con un'invalidità di seconda categoria coesista altra infermità ascrivibile alla quinta categoria, è liquidato il trattamento pensionistico di prima categoria secondo quanto previsto dalla tabella F-1.

     Ove con un'invalidità di seconda categoria coesista altra infermità ascrivibile alle categorie quarta, terza e seconda, all'invalido compete, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1, la pensione di prima categoria più un assegno per cumulo nella misura prevista dalla tabella F, rispettivamente per la coesistenza di un'infermità di ottava, settima e sesta categoria.

     Nel caso di coesistenza di due infermità o mutilazioni ascrivibili a categorie dalla terza alla ottava della tabella A, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle invalidità medesime, secondo quanto previsto dalla tabella F-1.

 

          Art. 10. Criteri per la valutazione complessiva nei casi di coesistenza di più di due infermità.

     In tutti i casi in cui debba procedersi alla valutazione complessiva di più di due infermità, ciascuna delle quali ascrivibile a categoria prevista dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, la valutazione medesima è effettuata aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l'invalidità più grave quella risultante dal cumulo delle altre invalidità, a partire dalle infermità meno gravi, determinato in base ai criteri di cui alla tabella F-1.

 

          Art. 11. Perdita totale o parziale dell'organo superstite.

     Quando il militare o il civile, già affetto per causa estranea al servizio da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, perda in tutto o in parte per causa di servizio l'organo superstite, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente all'invalidità complessiva risultante dalla lesione dei due organi.

     Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver conseguito pensione privilegiata ordinaria per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari per causa di servizio, venga a perdere, per causa estranea al servizio, in tutto o in parte l'organo superstite.

     Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti viene considerato alla stregua degli organi pari anche quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica [1].

     Nel caso di perdita di arti, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando si tratti di arti omolaterali o controlaterali di diversa funzione, tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

     Le indennità dovute all'invalido da enti pubblici, da istituti o da privati per le lesioni non di servizio di cui ai commi precedenti sono detratte dall'importo dell'assegno nei modi stabiliti dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

     Nei casi di cui al secondo comma del presente articolo l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Uguale decorrenza viene stabilita per le liquidazioni effettuate in applicazione del terzo comma del presente articolo, quando la perdita totale o parziale dell'arto per causa estranea al servizio avvenga posteriormente alla decorrenza dalla quale è stato liquidato o spetti il trattamento pensionistico per la menomazione riportata a causa di servizio.

 

          Art. 12. Assegno di incollocabilità.

     Ai mutilati e agli invalidi per servizio, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla seconda all'ottava, che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno rinnovabile per servizio, e fino al compimento del 65° anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento corrispondente a quello previsto per gli invalidi ascritti alla prima categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera h), esclusa l'indennità di assistenza e di accompagnamento, e quello complessivo di cui sono titolari.

     Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità, e per la durata di questo, vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla prima categoria. Resta impregiudicata la facoltà di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento delle invalidità per servizio, ai sensi del successivo art. 14.

     Il trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti commi è attribuito, sospeso o revocato, secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra. Ove a seguito della revisione per aggravamento l'invalido sia ascritto alla prima categoria senza assegni di superinvalidità, viene conservato, se più favorevole, sempreché ne ricorrano le condizioni e, in particolare, permanga l'effettivo stato di incollocamento, il trattamento di cui al primo comma [2].

 

          Art. 13. Aumenti di integrazione per gli invalidi di prima categoria dal 1° gennaio 1979.

     Dal 1° gennaio 1979 gli invalidi provvisti di pensione o di assegno di prima categoria hanno diritto di conseguire, a domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:

     a) di L. 144.000 per il coniuge convivente;

     b) di L. 144.000 per ciascuno dei figli finché minorenni.

     L'aumento di cui alla lettera b) del comma precedente spetta anche per i figli che abbiano superato la minore età purché siano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e risultino conviventi con l'invalido.

     Nel caso di inabilità temporanea l'aumento è accordato nei termini e con le modalità stabilite dai primi tre commi dell'articolo 5 della presente legge. L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro è da considerarsi presunta al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

     L'aumento di integrazione di cui alla lettera b) del primo comma compete anche per i figli maggiorenni qualora siano iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, sempreché risultino conviventi con l'invalido.

     Si prescinde dalla condizione della convivenza quando questa sia interrotta per motivi di forza maggiore, quale l'adempimento degli obblighi di servizio, le esigenze di studio o l'internamento in luoghi di cura o in altri istituti.

     Agli effetti del presente articolo, sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio.

     L'aumento di integrazione spetta anche per i figli legittimati con provvedimento del giudice competente, per i figli naturali riconosciuti nonché per i figli adottati nelle forme di legge e per gli affiliati, purché la domanda di adozione o di affiliazione sia stata presentata prima del compimento del sessantesimo anno di età da parte dell'invalido, ovvero anteriormente alla data dell'evento che ne cagionò l'invalidità.

     L'aumento di integrazione di cui al primo comma è liquidato a decorrere dalla data dell'insorgenza del diritto. Se la domanda è prodotta oltre il termine di un anno dalla predetta data, l'aumento di integrazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

     Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla donna provvista di pensione o di assegno di prima categoria.

     I titolari di più pensioni possono conseguire, per ciascun figlio, un solo aumento di integrazione. Se entrambi i genitori siano titolari di pensione o assegno di prima categoria con o senza assegno di superinvalidità, l'aumento di integrazione, di cui alla lettera b) del primo comma, è concesso ad uno solo di essi.

     Qualora l'invalido fruisca già del trattamento pensionistico, alla liquidazione degli aumenti di integrazione di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.

     Nei casi in cui il diritto agli aumenti di integrazione di cui al presente articolo sorga posteriormente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, la liquidazione degli aumenti stessi ha effetto, ai fini del pagamento, dalla data di decorrenza della rata di pensione in corso di maturazione all'atto in cui sorge il diritto a percepire gli aumenti medesimi. Nel caso di cessazione del diritto agli aumenti di integrazione di cui al presente articolo, la soppressione degli aumenti stessi si effettua, ai fini del pagamento, dal giorno di decorrenza della rata successiva alla data in cui si è verificato l'evento che ne ha determinato la cessazione. Per ogni altro effetto rimane ferma la decorrenza e la cessazione del beneficio dalle date stabilite nei provvedimenti di liquidazione in relazione a quelle in cui è sorto o cessato il diritto a norma del presente articolo.

 

          Art. 14. Aggravamento dell'invalidità per servizio.

     Quando l'interessato ritenga che sia sopravvenuto aggravamento delle infermità per le quali sia stata liquidata pensione od assegno rinnovabile od indennità per una volta tanto, o per le quali sia stato emesso provvedimento negativo perché le infermità non erano valutabili ai fini della classificazione, può chiedere, in ogni tempo, la revisione dei relativi provvedimenti.

     Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, siano state respinte per la stessa infermità tre domande consecutive per non riscontrato aggravamento, le ulteriori istanze sono ammesse purché ciascuna di esse sia prodotta trascorso un decennio dall'anno di presentazione dell'ultima domanda di revisione definita con provvedimento negativo.

     Si prescinde dal termine decennale di cui al precedente comma nei casi di particolare urgenza dovuta alla gravità delle condizioni di salute dell'interessato da comprovarsi con certificato rilasciato a cura dell'ufficiale sanitario o degli enti ospedalieri previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132.

     La domanda deve essere presentata all'amministrazione centrale che ha in carico la partita di pensione. Nell'ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo, l'interessato deve dichiarare, nella domanda, che sono trascorsi dieci anni da quello in cui fu presentata all'istanza in precedenza respinta ovvero, ove ricorrano i casi di urgenza, deve allegare all'istanza stessa la certificazione richiesta dal comma precedente.

     Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando si accerti che l'invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata.

     In caso di aggravamento o di rivalutazione, la nuova pensione o il nuovo assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Nel caso di decesso dell'invalido prima della data da cui dovrebbe decorrere il nuovo trattamento, la pensione o l'assegno sono liquidati a decorrere dal giorno di presentazione della domanda di revisione.

     La corresponsione della nuova pensione o del nuovo assegno viene effettuata con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile, eventualmente già riscosse dall'interessato per periodi successivi alle date di decorrenza previste nel precedente comma.

     Qualora all'invalido spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione o assegno rinnovabile per periodi in cui sia stata già liquidata indennità per una volta tanto, l'importo dell'indennità stessa, limitatamente a detti periodi, viene recuperato mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito dell'interessato, il recupero è effettuato sui ratei successivi, secondo le norme contemplate nell'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

     Nel caso di una nuova liquidazione di indennità per una volta tanto, quest'ultima è attribuita in aggiunta a quella precedentemente fruita e con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, fermo restando il limite massimo di cui al secondo comma dell'articolo 4 della presente legge.

     Se l'indennità per una volta tanto sia stata corrisposta per invalidità diversa da quella il cui aggravamento o la cui rivalutazione dà titolo al conferimento della pensione od assegno rinnovabile, la liquidazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal quarto comma dell'art. 4 della presente legge.

 

          Art. 15. Pensione o assegno privilegiato tabellare dal 1° gennaio 1979.

     Le pensioni di cui alla tabella B, annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, sono maggiorate del 50 per cento dal 1° gennaio 1979, e di un ulteriore 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1981, considerando per tutti i gradi le misure previste per il caporale maggiore e caporale, sottocapo e comune di 1 classe del CEMM, primo aviere e aviere scelto.

     Per gli altri dipendenti militari, a decorrere dal 1° gennaio 1979, lo stipendio o paga che concorre a costituire la base pensionabile non può essere inferiore all'importo previsto per la prima categoria della tabella di cui al precedente comma. Le percentuali della base pensionabile, ai fini della liquidazione delle pensioni o assegni privilegiati ordinari, relative ad infermità diverse dalla prima categoria, sono quelle previste dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

 

          Art. 16. Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici privilegiati ordinari.

     A decorrere dal 1° gennaio 1980 e con effetto dal 1°gennaio di ciascun anno successivo, le pensioni di cui all'articolo precedente sono soggette alla perequazione automatica prevista per le pensioni di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

     Alla liquidazione dell'assegno aggiuntivo di cui al presente articolo, provvedono, d'ufficio, le competenti direzioni provinciali del tesoro.

 

          Art. 17. Ricovero degli invalidi per infermità mentale in istituti ospedalieri con spese a carico dello Stato.

     L'onere per le spese di degenza degli invalidi, militari o civili, ammessi in istituti ospedalieri e sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale contratta a causa di servizio è a carico dello Stato.

     Al rimborso delle rette di degenza alle amministrazioni e agli enti interessati provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro con i fondi stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

     Durante il periodo di degenza, nei confronti degli invalidi di cui al primo comma del presente articolo verrà effettuata, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, una ritenuta non superiore ad un terzo del trattamento pensionistico complessivo.

     Gli istituti che ricoverino gli invalidi di cui al primo comma del presente articolo sono tenuti a dare immediata notizia dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro, che ha in carico la partita di pensione dell'invalido, per gli adempimenti di competenza.

 

          Art. 18. Assegni soppressi dal 1° gennaio 1979.

     A decorrere dal 1° gennaio 1979, l'assegno speciale annuo previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 361, è soppresso ai titolari di pensione o di assegno privilegiati ordinari, militari e civili, in quanto conglobato nell'assegno di superinvalidità di cui all'art. 2 della presente legge.

     A decorrere dal 1° gennaio 1981 per i titolari di pensione o di assegno privilegiati ordinari sono soppressi i seguenti assegni:

     assegno complementare di cui all'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni;

     assegno di incollocamento di cui all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

     assegno di previdenza di cui all'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

 

          Art. 19. Destinatari della legge.

     Le norme della presente legge si applicano alle pensioni privilegiate ordinarie liquidate o da liquidarsi dallo Stato nonché dagli altri fondi e casse richiamati nell'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

 

          Art. 20. Entrata in vigore.

     La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     A favore dei titolari di pensioni ed assegni liquidati ai sensi della legislazione anteriore, i più favorevoli trattamenti, corrispondenti alle pensioni ed agli assegni stessi stabiliti dalla presente legge, sono corrisposti d'ufficio dalle direzioni provinciali del Tesoro, salvo i casi in cui la liquidazione dei trattamenti medesimi sia subordinata a condizioni in precedenza non richieste. In tali ipotesi, il trattamento più favorevole è conferito, in presenza dei prescritti requisiti, su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati alla competente direzione provinciale del tesoro.

     Le più favorevoli assegnazioni delle invalidità di cui alle tabelle A, E ed F-1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono effettuate a domanda.

     L'applicazione di ogni altro beneficio derivante da disposizioni più favorevoli introdotte dalla presente legge deve essere richiesta, con apposita domanda, all'amministrazione che ha liquidato il trattamento di pensione o assegno privilegiato ordinario ovvero alla direzione provinciale del tesoro, nel caso in cui i relativi provvedimenti debbano essere adottati, a termine della presente legge, dalle direzioni provinciali del tesoro.

     Se la domanda di cui ai precedenti commi sia presentata oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le più favorevoli disposizioni hanno applicazione dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

 

          Art. 21. Salvaguardia dei diritti acquisiti.

     In tutti i casi in cui le disposizioni contenute nella presente legge richiedano, ai fini del riconoscimento del diritto ai trattamenti da esse previsti, condizioni non prescritte dalla precedente legislazione, resta comunque salvo il diritto a tali trattamenti a termini della legislazione anteriore, quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima della data di entrata in vigore della presente legge.

     Ai soggetti che non si trovino nelle condizioni richieste dalla presente legge ed a favore dei quali trovi applicazione il comma precedente, sono liquidati o conservati i corrispondenti assegni nella misura stabilita dalla legislazione anteriore.

     Ove ricorra l'ipotesi di cui al secondo comma, nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano titolari, in aggiunta alla pensione o all'assegno privilegiato ordinario, dell'aumento di integrazione di cui all'articolo 13, nonché a favore dei soggetti che abbiano diritto a conseguire detto aumento con decorrenza anteriore alla data suindicata, l'aumento di integrazione, in deroga a quanto stabilito dallo stesso secondo comma e dal secondo comma del precedente articolo, viene attribuito d'ufficio, nella maggiore misura prevista dalla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 1979.

     Ai mutilati ed agli invalidi, ai quali, in applicazione di disposizioni anteriormente in vigore, sia stato attributo un trattamento pensionistico in base a classificazioni più favorevoli di quelle previste dalla presente legge, è conservato il diritto al trattamento corrispondente alle classificazioni già effettuate. Ove si tratti di assegno rinnovabile, la disposizione di cui al presente comma si applica fino alla data di scadenza dell'assegno stesso.

     Quando la misura del trattamento complessivo fruito in base alla legislazione anteriore sia superiore a quella stabilita dalla presente legge, la differenza tra i due trattamenti viene conservata a titolo di assegno personale da riassorbirsi sugli eventuali futuri miglioramenti economici a qualsiasi titolo attribuiti.

 

          Art. 22. Revisione dei provvedimenti emanati in base alle norme anteriori. Decorrenza degli effetti della revisione.

     I provvedimenti emanati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge in base a disposizioni modificate dalla legge medesima sono sottoposti a revisione, su richiesta degli interessati, anche se sia intervenuta in proposito decisione della Corte dei conti.

     Qualora la domanda sia presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'eventuale liquidazione ha decorrenza da tale data. Trascorso questo termine la liquidazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, sempreché questa sia prodotta entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, se più favorevole per l'interessato, dalla data di insorgenza del diritto.

 

          Art. 23. Abrogazione di disposizioni contrarie.

     Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa incompatibili.

 

          Art. 24. Oneri di bianco e copertura finanziaria.

     All'onere derivante dall'attuazione della presenta legge, valutato per l'anno 1980 in lire 27 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 2 maggio 1984, n. 111.

[2] Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 2 maggio 1984, n. 111.