§ 77.6.157 - Legge 2 maggio 1984, n. 111.
Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra del decreto del Presidente [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:02/05/1984
Numero:111


Sommario
Art. 1.  Classificazione delle lesioni ed infermità.
Art. 2.  Assegno di superinvalidità.
Art. 3.  Indennità di assistenza e di accompagnamento.
Art. 4.  Assegno di cumulo.
Art. 5.  Adeguamento automatico degli assegni accessori.
Art. 6.  Assegno di incollocabilità.
Art. 7.  Perdita totale o parziale dell'organo superstite.
Art. 8.  Pensione o assegno privilegiato tabellare.
Art. 9.  Esonero dal servizio militare.
Art. 10.  Decorrenza dei nuovi benefici.
Art. 11.  Mutilati ed invalidi che prestano opera retribuita.
Art. 12.  Ambito di applicazione della legge.
Art. 13.  Onere finanziario.


§ 77.6.157 - Legge 2 maggio 1984, n. 111.

Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

(G.U. 7 maggio 1984, n. 124).

 

     Art. 1. Classificazione delle lesioni ed infermità.

     Dal 1° gennaio 1984 la classificazione delle mutilazioni ed infermità dipendenti da causa di servizio si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle A, B, E ed F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

 

          Art. 2. Assegno di superinvalidità.

     Dal 1° gennaio 1984 gli importi degli assegni di superinvalidità non reversibili, previsti dall'art. 100 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificato dall'art. 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, sono fissati nelle misure annue:

1)

lettera A

L.

7.200.000

2)

lettera A-bis

"

6.480.000

3)

lettera B

"

5.760.000

4)

lettera C

"

5.040.000

5)

lettera D

"

4.320.000

6)

lettera E

"

3.600.000

7)

lettera F

"

2.880.000

8)

lettera G

"

2.160.000

9)

lettera H

"

1.440.000

 

          Art. 3. Indennità di assistenza e di accompagnamento.

     Ai mutilati e agli invalidi per servizio affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è liquidata d'ufficio, con decorrenza dal 1° gennaio 1984, una indennità mensile per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato, pari a:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

 

     Gli invalidi di guerra e per servizio affetti dalle invalidità specificate nella tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, nelle lettera A, numeri 1, 2, 3 e 4, comma secondo; A-bis; B, numero 1; C D E, numero 1, possono ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore militare.

     Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1, 2, 3 e 4, secondo comma, e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis, numero 1, della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi, possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento. La competente autorità militare, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, darà immediatamente comunicazione di tale adempimento alla direzione provinciale del Tesoro che ha incarico la partita dell'invalido beneficiario per i provvedimenti di competenza.

     La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, è stabilita:

     1) in L. 900.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, numero 1, della tabella E allega al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, che abbiano riportato per causa di servizio anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordità bilaterale, ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico privilegiato ordinario, ed in L. 900.000 per gli ascritti al numero 2 della predetta lettera A

     2) in L. 600.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1, 3 e 4, secondo comma, lettera A

     3) in L. 400.000 mensili per gli ascritti al numero 1della lettera A-bis.

     Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, numero 2, i quali, in luogo del secondo accompagnatore, possono chiedere la liquidazione di un assegno, a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, nella misura di L. 200.000 mensili.

     Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennità, comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore, è devoluto, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero è avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.

     Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'eventuale ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato.

 

          Art. 4. Assegno di cumulo.

     L'assegno per cumulo di infermità si aggiunge a quello di superinvalidità, sempre che si tratti di invalidità diverse da quelle che diano titolo all'assegno di superinvalidità. Al mutilato o invalido è dovuto un assegno di cumulo di cui alla tabella F del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

 

          Art. 5. Adeguamento automatico degli assegni accessori.

     (Omissis) [1].

     L'adeguamento automatico non compete ad assegni ed indennità diversi da quelli sopra mensionati. La quota di adeguamento sarà determinata ogni triennio con decreto del Ministro del tesoro.

 

          Art. 6. Assegno di incollocabilità.

     L'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, è sostituito dal seguente:

     “Il trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti commi è attribuito, sospeso o revocato, secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra. Ove a seguito della revisione per aggravamento l'invalido sia ascritto alla prima categoria senza assegni di superinvalidità, viene conservato, se più favorevole, semprechè ne ricorrano le condizioni e, in particolare, permanga l'effettivo stato di incollocamento, il trattamento di cui al primo comma”.

 

          Art. 7. Perdita totale o parziale dell'organo superstite.

     Dopo il secondo comma dell'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

     “Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti viene considerato alla stregua degli organi pari anche quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica”.

 

          Art. 8. Pensione o assegno privilegiato tabellare.

     Le pensione di cui la tabella B, allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, aggiornata al 31 dicembre 1981, per effetto della legge 29 gennaio 1980, n. 9, sono maggiorate del 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1985, considerando per tutti i gradi le misure previste da caporale maggiore a soldato e gradi equiparati.

     Per tutti gli altri dipendenti militari, a decorrere dal 1° gennaio 1984, lo stipendio o paga che concorre a costituire la base pensionabile non può essere inferiore all'importo previsto per la prima categoria della tabella B citata nel precedente comma.

     Le percentuali della base pensionabile, ai fini della liquidazione delle pensioni o assegni privilegiati ordinari, relative ad infermità diverse dalla prima categoria, sono quelle previste dall'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

 

          Art. 9. Esonero dal servizio militare. [2]

 

          Art. 10. Decorrenza dei nuovi benefici.

     Le nuove maggiori misure degli assegni di indennità di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge e l'adeguamento di cui all'articolo 5 hanno decorrenza dal 1° gennaio 1984.

     Gli aumenti sono corrisposti d'ufficio dalle direzioni provinciali del tesoro.

 

          Art. 11. Mutilati ed invalidi che prestano opera retribuita.

     Ai mutilati od invalidi per servizio che prestano opera retribuita in conto terzi spetta l'applicazione dell'articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e, se più favorevole, l'applicazione dell'articolo 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

 

          Art. 12. Ambito di applicazione della legge.

     Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle pensioni privilegiate liquidate o da liquidarsi dallo Stato nonché dai fondi e casse richiamati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

 

          Art. 13. Onere finanziario.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 16 miliardi per l'anno 1984, in lire 23,5 miliardi per l'anno 1985 ed in lire 25,1 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4351 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 e corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.

     Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Comma abrogato dall'art. 2 della L. 29 gennaio 1987, n. 13.

[2] Articolo abrogato dall'art. 9 della L. 11 agosto 1991, n. 269.