§ 86.4.50 – D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130.
Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:27/03/1969
Numero:130


Sommario
Art. 1.  Specificazione del personale degli enti ospedalieri.
Art. 2.  Requisiti generali.
Art. 3.  Assunzione in servizio.
Art. 4.  Riserva di posti e preferenze.
Art. 5.  Ammissione ai concorsi.
Art. 6.  Ammissione al concorso e nomina della commissione esaminatrice.
Art. 7.  Svolgimento delle prove scritte.
Art. 8.  Adempimenti dei concorrenti e della commissione.
Art. 9.  Esclusione dall'esame orale.
Art. 10.  Deliberazioni e verbali della commissione.
Art. 11.  Compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici.
Art. 12.  Conferimento dei posti.
Art. 13.  Utilizzazione della graduatoria.
Art. 14.  Opzione.
Art. 15.  Nomina.
Art. 16.  Nomina avvenuta in base a documenti irregolari.
Art. 17.  Periodo di prova.
Art. 18.  Promessa solenne e giuramento.
Art. 19.  Obbligo della residenza e della reperibilità generica.
Art. 20.  Comportamento in servizio.
Art. 21.  Doveri professionali.
Art. 22.  Obbligo dei servizi sanitari complementari.
Art. 23.  Obbligo del lavoro straordinario.
Art. 24.  Obbligo dell'orario di servizio.
Art. 25.  Assenze brevi - Giustificazione dei ritardi e delle assenze.
Art. 26.  Incompatibilità.
Art. 27.  Provvedimenti per casi di incompatibilità.
Art. 28.  Diritto alla stabilità e all'esercizio delle funzioni.
Art. 29.  Garanzia per la responsabilità civile.
Art. 30.  Garanzie per infortuni.
Art. 31.  Trattamento assistenziale e previdenziale.
Art. 32.  Medicina preventiva e sociale.
Art. 33.  Trattamento economico.
Art. 34.  Valutazione di servizi prestati.
Art. 35.  Riposo settimanale.
Art. 36.  Congedo ordinario.
Art. 37.  Congedo straordinario.
Art. 38.  Trattamento economico durante il congedo straordinario.
Art. 39.  Aspettativa.
Art. 40.  Aspettativa per servizio militare.
Art. 41.  Aspettativa per motivi di famiglia.
Art. 42.  Aspettativa per infermità.
Art. 43.  Denuncia dell'infermità.
Art. 44.  Aspettativa per motivi di studio.
Art. 45.  Aspettativa per elezioni a cariche pubbliche.
Art. 46.  Aspettativa per trasferimento ad altro ospedale in seguito a concorso.
Art. 47.  Diritto alla attività libero-professionale per alcune categorie del personale ospedaliero.
Art. 48.  Comando per perfezionamento professionale.
Art. 49.  Aspettativa per motivi sindacali.
Art. 50.  Trattamento economico del personale in aspettativa per motivi sindacali.
Art. 51.  Permessi per motivi sindacali.
Art. 52.  Locali per attività sindacali.
Art. 53.  Delega per la riscossione di contributi sindacali.
Art. 54.  Commissione interna.
Art. 55.  Relazione informativa.
Art. 56.  Commissione consultiva.
Art. 57.  Stato matricolare.
Art. 58.  Provvedimenti e procedimenti disciplinari.
Art. 59.  Commissione di disciplina.
Art. 60.  Cessazione e ricostituzione del rapporto d'impiego.
Art. 61.  Assunzione del personale sanitario medico.
Art. 62.  Norme speciali relative ai concorsi per il personale sanitario.
Art. 63.  Esami di idoneità del personale sanitario.
Art. 64.  Modalità relative agli esami di idoneità.
Art. 65.  Elenchi nazionali dei primari, sovraintendenti e direttori sanitari per la formazione delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità.
Art. 66.  Elenchi nazionali di professori universitari per gli esami d'idoneità.
Art. 67.  Elenco delle discipline sanitarie affini.
Art. 68.  Modalità del sorteggio per la nomina dei componenti delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità.
Art. 69.  Esame nazionale di idoneità a direttore sanitario.
Art. 70.  Esame regionale di idoneità a vice direttore sanitario.
Art. 71.  Tirocinio pratico a ispettore sanitario.
Art. 72.  Esami di idoneità a primario.
Art. 73.  Esame regionale di idoneità ad aiuto.
Art. 74.  Tirocinio pratico ad assistente.
Art. 74 bis.  Tirocinio pratico.
Art. 74 ter.  Modalità per lo svolgimento del tirocinio.
Art. 74 quater.  Trattamento economico e relazione sull'eseguito tirocinio.
Art. 75.  Concorsi pubblici per titoli ed esami per l'assunzione di personale sanitario medico presso gli enti ospedalieri.
Art. 76.  Sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici di assunzione presso gli enti ospedalieri.
Art. 77.  Concorso per titoli per l'assunzione al posto di sovraintendente sanitario.
Art. 78.  Punteggio per i concorsi di assunzione a posti di sovraintendente sanitario.
Art. 79.  Concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di direttore sanitario.
Art. 80.  Prove di esame e punteggio per il concorso al posto di direttore sanitario.
Art. 81.  Concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di vice direttore sanitario.
Art. 82.  Prove di esame e punteggio per il concorso di assunzione al posto di vice direttore sanitario.
Art. 83.  Concorso per titoli ed esami per l'assunzione al posto di ispettore sanitario.
Art. 84.  Prove d'esame e punteggio per il concorso di assunzione al posto di ispettore sanitario.
Art. 85.  Concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di primario.
Art. 86.  Prove di esame del concorso di assunzione al posto di primario.
Art. 87.  Punteggio per il concorso di assunzione al posto di primario.
Art. 88.  Concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di aiuto.
Art. 89.  Prove di esame e ripartizione del punteggio per il concorso di assunzione al posto di aiuto.
Art. 90.  Concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di assistente.
Art. 91.  Prove di esame e punteggio per il concorso di assunzione al posto di assistente.
Art. 92.  Concorso per il personale sanitario di farmacia: direttori di farmacia e farmacisti.
Art. 93.  Esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia.
Art. 94.  Tirocinio pratico a farmacista.
Art. 95.  Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di personale sanitario di farmacia presso gli enti ospedalieri.
Art. 96.  Concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di direttore di farmacia.
Art. 97.  Prove d'esame del concorso di assunzione al posto di direttore di farmacia.
Art. 98.  Ripartizione del punteggio per il concorso di assunzione per direttore di farmacia.
Art. 99.  Concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di farmacista.
Art. 100.  Prove di esame del concorso di assunzione per farmacista.
Art. 101.  Punteggio per il concorso per titoli ed esami al posto di farmacista.
Art. 102.  Concorso per la copertura del posto di direttore amministrativo.
Art. 103.  Concorso per titoli ed esami per vice direttore amministrativo.
Art. 104.  Concorsi per titoli ed esami per capo ripartizione e capo divisione amministrativa.
Art. 105.  Concorso per titoli ed esami per capo ripartizione tecnica.
Art. 106.  Concorsi per titoli ed esami per il grado iniziale della carriera direttiva.
Art. 107.  Concorsi per personale della carriera direttiva amministrativa non previsti dal presente decreto.
Art. 108.  Concorsi per titoli ed esami per i posti della carriera di concetto.
Art. 109.  Concorsi per i posti delle carriere amministrative, d'ordine ed esecutiva.
Art. 110.  Concorsi di assunzione per titoli ed esami al posto di direttore tecnico.
Art. 111.  Prova di esame e ripartizione del punteggio per il concorso al posto di direttore tecnico.
Art. 112.  Concorso per titoli ed esami per il posto di coadiutore tecnico.
Art. 113.  Prove d'esame e ripartizione del punteggio per il concorso a coadiutore tecnico.
Art. 114.  Concorso per titoli ed esami al posto di assistente tecnico.
Art. 115.  Prove di esame e ripartizione del punteggio per il concorso ad assistente tecnico.
Art. 116.  Concorsi di assunzione dei tecnici per i laboratori di indagine, diagnosi e terapie specializzate.
Art. 117.  Concorsi di assunzione dei capo-tecnici per il laboratorio di indagini, diagnosi e terapie speciali.
Art. 118.  Concorso di assunzione a posti di ostetrica capo.
Art. 119.  Concorso di assunzione per titoli ed esami al posto di ostetrica.
Art. 120.  Concorsi di assunzione per titoli ed esami a posti per il personale di assistenza diretta.
Art. 121.  Concorsi di assunzione per il personale di assistenza sanitaria e assistenza sociale.
Art. 122.  Concorsi di assunzione per il personale addetto ai servizi speciali.
Art. 123.  Concorsi di assunzione per capo dei servizi sanitari ausiliari e di direzione didattica.
Art. 124.  Concorsi di assunzione per il personale esecutivo.
Art. 125.  Misura dell'assegno mensile.
Art. 126.      I sanitari in servizio di ruolo possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella corrispondente qualifica e disciplina a prescindere dal possesso del [...]
Art. 127.      I concorsi, i cui termini per la presentazione delle domande di ammissione siano scaduti prima della entrata in vigore del presente decreto, sono portati a termine con [...]
Art. 128.      Il personale ospedaliero della carriera esecutiva che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, occupi, per incarico formale dell'amministrazione, da almeno [...]
Art. 129.      Gli istituti e gli enti i cui ospedali siano stati classificati ai sensi del quinto e sesto comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ove i propri [...]
Art. 130.      Il servizio non di ruolo prestato dagli aiuti ed assistenti ospedalieri od universitari che all'entrata in vigore del presente decreto siano in servizio di ruolo, di [...]
Art. 131.      Nella prima applicazione del presente decreto, ai fini dell'ammissione al concorso di assunzione al posto di direttore tecnico o di coadiutore tecnico, il servizio non [...]
Art. 132.      Fino a quando non saranno emanate norme legislative riguardanti l'ordinamento delle scuole di formazione professionale di alcune categorie di personale sanitario [...]
Art. 133.      L'attività presso le case di cura private da parte dei medici ospedalieri con rapporto di lavoro a tempo definito è consentita fino a quando l'ente ospedaliero non abbia [...]
Art. 134.      L'adeguamento dei servizi ospedalieri di cui alle prescrizioni dei decreti previsti dall'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, deve essere gradualmente attuato [...]
Art. 135.      E' abrogata ogni disposizione incompatibile con le norme contenute nel presente decreto


§ 86.4.50 – D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130.

Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.

(G.U. 23 aprile 1969, n. 104, S.O.).

 

Titolo I

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

E AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

 

Capo I

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE E QUALIFICHE

 

     Art. 1. Specificazione del personale degli enti ospedalieri.

     Il personale degli enti ospedalieri è costituito da:

     personale sanitario;

     personale laureato dei ruoli speciali addetto alle attività sanitarie;

     personale amministrativo;

     personale tecnico;

     personale sanitario ausiliario;

     personale esecutivo;

     personale di assistenza religiosa.

     Il personale sanitario, che appartiene alle carriere direttive, è costituito da:

     medici con funzioni igienico organizzative: sovraintendenti, direttori, vice direttori e ispettori sanitari;

     medici con funzioni di diagnosi e cura: primari, aiuti, assistenti;

     farmacisti: direttori di farmacia, farmacisti collaboratori.

     Il personale laureato dei ruoli speciali della carriera direttiva addetto alle attività sanitarie è costituito da:

     biologi;

     chimici;

     fisici;

     con le qualifiche di direttori, coadiutori e assistenti.

     Il personale amministrativo è costituito da:

     direttore amministrativo, altrimenti denominato con la equipollente qualifica di segretario generale;

     personale della carriera direttiva;

     personale della carriera di concetto;

     personale della carriera d'ordine;

     personale della carriera esecutiva.

     Il personale tecnico ècostituito da:

     tecnici per i laboratori di indagine, diagnosi e terapie, specializzati in: radiologia medica, anatomia patologica, istopatologia, laboratorio medico, ed in altri settori preordinati al buon funzionamento dei servizi di diagnosi e cura,con le qualifiche di: capo tecnico e tecnico specializzato.

     Il personale sanitario ausiliario è costituito da:

     personale di assistenza ostetrica, con le qualifiche di: ostetrica capo, ostetrica;

     personale di assistenza diretta, con le qualifiche di: capo sala, infermiere professionale specializzato, infermiere professionale e vigilatrice d'infanzia, infermiere generico, puericultrice;

     personale di assistenza medica e assistenza sociale, con le qualifiche rispettivamente di assistente sanitaria visitatrice e assistente sociale;

     personale di assistenza ai servizi speciali, con le qualifiche di: terapista della riabilitazione nelle varie qualificazioni;

     personale dirigente e di funzione didattica delle scuole per infermieri generici e professionali con le qualifiche rispettivamente di: capo dei servizi sanitari, ausiliari, direttore e vice direttore didattico.

     Il personale esecutivo è costituito da:

     personale di custodia;

     personale addetto ai servizi sanitari con le qualifiche di: disinfettore capo, disinfettore, ausiliario o portantino;

     personale addetto ai servizi generali, economali e tecnici, distinto in capo servizio operai, operaio specializzato, operaio comune.

     Il personale di assistenza religiosa è costituito da ministri del culto cattolico.

     La pianta organica del personale dei vari servizi ed i relativi aggiornamenti, anche per quanto attiene alle qualifiche, in stretta relazione con i compiti che l'ente ospedaliero, secondo la sua caratteristica ed il suo tipo, deve assolvere, sono deliberati dal consiglio di amministrazione tenendo conto delle indicazioni del piano regionale, sentito il consiglio dei sanitari o il consiglio sanitario centrale, e consultate le organizzazioni sindacali interessate.

 

Capo II

AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

 

          Art. 2. Requisiti generali.

     Possono accedere agli impieghi presso gli enti ospedalieri coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

     a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

     b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, fatte salve le maggiorazioni di legge;

     c) buona condotta morale e civile;

     d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione prima di procedere alla nomina ha facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso.

     Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

     I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

 

          Art. 3. Assunzione in servizio.

     L'assunzione agli impieghi presso gli enti ospedalieri è effettuata, nei limiti dei posti previsti dalle piante organiche, mediante pubblico concorso.

     Resta la facoltà dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri di stipulare convenzioni con gli ordini religiosi per l'espletamento di particolari servizi con personale idoneo alle funzioni rispettivamente assegnate.

     L'assunzione per chiamata è ammessa soltanto per speciali categorie del personale esecutivo, per le quali siano state predisposte, di intesa con le organizzazioni sindacali interessate, adeguati criteri selettivi.

     In attesa dell'espletamento dei pubblici concorsi per posti resisi vacanti, le amministrazioni ospedaliere in relazione alle esigenze di servizio, secondo la procedura indicata nel comma precedente, possono ricoprirli per incarico temporaneo, non rinnovabile, per la durata massima di sei mesi.

     Il conferimento dei posti di interino deve essere effettuato a favore dei dichiarati idonei nell'ultimo concorso, secondo l'ordine della graduatoria; nel caso in cui l'ultimo concorso risalga ad oltre tre anni, deve essere effettuato in favore del candidato che sia in possesso dei requisiti richiesti e che, in seguito ad avviso pubblico dato dall'amministrazione ospedaliera, presenti maggiori titoli da valutarsi secondo i criteri fissati nel presente decreto.

     E' in facoltà dell'amministrazione mettere a concorso, oltre i posti già disponibili alla data del bando, anche quelli che si rendono vacanti, in dipendenza di collocamento a riposo, nel semestre successivo alla data di pubblicazione della deliberazione che indice il concorso. Le nomine a tali ultimi posti sono deliberate al verificarsi delle singole vacanze qualora il concorso venga espletato prima.

     Il concorso è indetto con deliberazione de consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero entro tre mesi dal giorno del verificarsi della vacanza.

     Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 45 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     Il bando deve essere altresì pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" regionale o nel Foglio annunzi legali della provincia.

     Il bando indica i posti messi a concorso, il loro numero, i documenti prescritti, i requisiti, le condizioni e, nei concorsi per esami, il programma delle prove relative.

     Al bando deve essere data la massima diffusione anche con altri mezzi e deve essere notificato agli enti cui compete per legge la collocazione speciale.

 

          Art. 4. Riserva di posti e preferenze.

     Per quanto riguarda le preferenze e le precedenze i regolamenti organici degli enti devono adeguarsi alle leggi vigenti per gli impiegati civili dello Stato, mentre per la riserva dei posti devono far riferimento alle disposizioni di legge in materia.

 

          Art. 5. Ammissione ai concorsi.

     Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono indicare nella domanda:

     a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

     b) il possesso della cittadinanza italiana;

     c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

     d) le eventuali condanne penali riportate;

     e) i titoli di studio posseduti;

     f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

     g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

     h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

     La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge. Per i dipendenti statali e degli enti locali ed ospedalieri è sufficiente l'autenticazione da parte dell'amministrazione presso la quale prestano servizio.

     L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare, nelle forme di legge, i requisiti della cittadinanza e della buona condotta.

     I concorrenti possono unire alla domanda di partecipazione al concorso tutti quei documenti e titoli scientifici e di carriera che credano opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.

     I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed essere attinenti o affini alla materia del concorso.

     Nelle domande di ammissione al concorso l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione.

     Alla domanda devono essere uniti un elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli ed un curriculum datato e firmato dal concorrente.

     Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di rito, dalla visita medica e dal requisito dell'età coloro che già appartengono al personale di ruolo dipendente da amministrazioni ospedaliere o da altre amministrazioni pubbliche.

     Per il personale non di ruolo il requisito dell'età viene riferito alla data della prima assunzione in servizio.

 

          Art. 6. Ammissione al concorso e nomina della commissione esaminatrice.

     All'ammissione dei candidati provvede il consiglio di amministrazione. L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con provvedimento motivato.

     Entro trenta giorni dalla data di scadenza del bando di concorso il consiglio di amministrazione nomina la commissione esaminatrice.

     Nei concorsi per titoli ed esami la valutazione dei titoli deve aver luogo prima dell'inizio della correzione degli elaborati scritti.

 

          Art. 7. Svolgimento delle prove scritte.

     Nel giorno stesso ed immediatamente prima di ogni prova scritta, la commissione predispone una terna di temi pertinenti alla materia oggetto di trattazione che vengono registrati con numerazione progressiva.

     Ammessi i candidati nella sala degli esami, previo loro riconoscimento, si procede ad imbussolare i numeri corrispondenti ai temi, alla presenza dei candidati stessi, uno dei quali, designato dagli altri, estrae un numero corrispondente al tema che deve formare oggetto della prova di esame.

     La durata e la disciplina delle singole prove sono stabilite dalla commissione.

     Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con gli altri, salvo con membri della commissione esaminatrice.

     I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta recante il timbro dell'ente e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

     I candidati non possono portare con se carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

     Possono consultare soltanto testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano state espressamente consentite dalla commissione esaminatrice.

     Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

     La commissione cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

     A tale scopo, durante lo svolgimento delle prove scritte, almeno uno dei membri della commissione ed il segretario devono trovarsi nella sala degli esami.

     Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di 15 giorni prima dell'inizio di esse.

 

          Art. 8. Adempimenti dei concorrenti e della commissione.

     In ciascuno dei giorni delle prove scritte sono consegnate a ciascun candidato due buste di cui una grande ed una piccola contenente un foglietto bianco.

     Il candidato, svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione nè altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Quindi, alla presenza del presidente o del membro della commissione presente in aula, dopo essere stato da quest'ultimo nuovamente identificato, scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, nel foglietto piccolo e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o al membro in quel momento presente, il quale vi appone attraverso il lembo di chiusura la propria firma.

     Al termine della prova tutte le buste vengono raccolte in un unico piego, che, debitamente suggellato, viene firmato dai membri della commissione presenti al momento della chiusura e dal segretario.

     Durante le prove, e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dalla sala di esami e dai locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati.

     I pieghi, tenuti in custodia dal segretario della commissione, sono aperti alla presenza della commissione stessa in seduta plenaria al momento di procedere alla revisione di ciascuna prova scritta. Il presidente appone su ciascuna busta esterna, man mano che si procede alla sua apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sull'elaborato e sulla busta piccola che vi è acclusa. Tale numero è riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati ed alla apertura delle buste minori. Tale operazione, con il conseguente riconoscimento dei nomi, deve avvenire dopo che per tutti i lavori di tutte le prove scritte sia stata espressa la votazione.

     Delle operazioni del concorso e delle deliberazioni prese dalla commissione giudicatrice si deve redigere processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

 

          Art. 9. Esclusione dall'esame orale.

     Nei concorsi per i quali siano previste prove di esame scritte e orali, l'ammissione del concorrente a queste ultime è subordinata all'esito favorevole delle prove scritte che si consegue con il raggiungimento della media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

     La commissione esaminatrice, dopo l'espletamento delle prove scritte, provvede alla correzione degli elaborati ed alla attribuzione dei relativi punteggi, dandone comunicazione agli interessati almeno 20 giorni prima della data fissata per le prove orali.

 

          Art. 10. Deliberazioni e verbali della commissione.

     La commissione, con la costante presenza di tutti i suoi membri e del segretario, procede all'esame dei titoli, alla revisione delle prove scritte e allo svolgimento delle prove orali deliberando a maggioranza di voti palesi.

     Di ogni seduta della commissione è redatto processo verbale a cura del segretario.

     Dai verbali, firmati da tutti i commissari e dal segretario, devono risultare la piena osservanza della procedura e delle formalità prescritte, i criteri prefissati per l'attribuzione dei punteggi massimi e dei coefficienti numerici ai titoli di merito, i punti attribuiti in concreto ai singoli titoli, i temi delle prove scritte, i voti dati alle prove di esame, le conclusioni finali e la graduatoria degli idonei.

     Ogni commissario ha diritto di far iscrivere a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento del concorso, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.

     I verbali del concorso vengono al termine dei lavori rimessi all'amministrazione dell'ente.

 

          Art. 11. Compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici.

     A tutti i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi sono corrisposti i compensi nella misura stabilita per le commissioni di concorso a posti nella amministrazione dello Stato, nonchè le indennità dovute.

 

          Art. 12. Conferimento dei posti.

     Riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, il consiglio di amministrazione li approva e procede alla nomina secondo la graduatoria formulata dalla commissione.

     Le deliberazioni di nomina devono essere adottate entro trenta giorni dalla data di ricezione dei verbali del concorso.

     I vincitori del concorso e gli altri concorrenti dichiarati idonei sono invitati dall'amministrazione a presentare nel termine e con le modalità stabilite dal bando di concorso, a pena di decadenza:

     a) l'originale diploma del titolo di studio, o una copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

     b) il certificato medico rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario attestante l'idoneità fisica al servizio incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

     c) certificato generale del casellario giudiziale e gli altri documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

 

          Art. 13. Utilizzazione della graduatoria.

     La graduatoria degli idonei può essere utilizzata entro un anno dalla nomina dei vincitori per ricoprire nel ruolo, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti messi a concorso resisi vacanti per rinuncia o altri motivi.

     Non possono essere attribuiti posti istituiti successivamente alla data del bando di concorso.

 

          Art. 14. Opzione.

     I candidati che abbiano ottenuto la nomina a più di un posto nello stesso ente devono optare per uno dei posti stessi.

     L'opzione deve risultare da dichiarazione scritta che deve pervenire all'amministrazione dell'ente ospedaliero nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'ultima notificazione di nomina.

     In difetto di tale dichiarazione si deve intendere accettato il posto per il quale pervenne, in ordine di tempo, prima che per gli altri, la comunicazione di nomina e si intendono revocate e come non avvenute le nomine successive.

 

          Art. 15. Nomina.

     I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova con deliberazione del consiglio di amministrazione.

     La nomina del dipendente che, per giustificato motivo, assume servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende effettivo servizio.

     Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro trenta giorni dal termine stabilito dall'amministrazione, decade dalla nomina.

 

          Art. 16. Nomina avvenuta in base a documenti irregolari.

     Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'impiego stesso mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Il provvedimento è adottato con deliberazione del consiglio di amministrazione.

 

          Art. 17. Periodo di prova.

     Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

     E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che, in servizio presso la stessa amministrazione che ha bandito il concorso, provenga da una carriera o qualifica e disciplina corrispondente a quella alla quale è stato nominato.

     Può essere altresì esonerato dal periodo di prova il personale di ruolo, proveniente da altri ospedali, che abbia superato il periodo di prova nella medesima carriera, qualifica e disciplina.

     Compiuto favorevolmente il periodo di prova, il dipendente consegue la conferma nel posto di ruolo con deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il parere del direttore amministrativo o del sovraintendente o direttore sanitario, secondo le rispettive competenze.

     In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il consiglio di amministrazione dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con deliberazione motivata. In tal caso spetta al dipendente una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova. Qualora entro un mese dalla scadenza del periodo di prova, non sia intervenuto un provvedimento di proroga, ovvero un giudizio sfavorevole, la prova s'intende compiuta favorevolmente. Per il dipendente nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

 

Titolo II

DOVERI - RESPONSABILITA'

INCOMPATIBILITA' - DIRITTI

 

Capo I

DOVERI, RESPONSABILITA' E INCOMPATIBILITA'

 

          Art. 18. Promessa solenne e giuramento.

     Il dipendente, all'atto dell'assunzione in prova e al momento di conseguire la nomina in ruolo, presta rispettivamente promessa solenne e giuramento nelle forme di rito.

 

          Art. 19. Obbligo della residenza e della reperibilità generica.

     Il dipendente deve risiedere nel comune dove ha la sede di servizio.

     Il consiglio di amministrazione, per eccezionali ragioni, può autorizzare il dipendente a risiedere altrove quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato.

     Il personale di assistenza sanitaria e religiosa deve rendersi reperibile per i casi di particolari esigenze di servizio.

 

          Art. 20. Comportamento in servizio.

     Il personale è tenuto al diligente e sollecito adempimento delle mansioni previste dalle presenti norme, tutelando l'interesse dell'amministrazione. Il personale deve usare modi corretti nei confronti del pubblico ed ispirarsi al principio della assidua e responsabile collaborazione. Esso è tenuto al segreto professionale ed al segreto sulle informazioni che possono essere venute a sua conoscenza per visione di materiale statistico attinente ai singoli ricoverati.

     Il dipendente al quale dal proprio superiore venga impartito un ordine che egli ritenga illegittimo deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni.

     Se l'ordine è rinnovato per iscritto il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione, salvo quando si tratti di atto vietato dalla legge.

     Il dipendente è tenuto a far rilevare al proprio superiore eventuali inconvenienti del servizio, avanzando proposte per una migliore organizzazione.

     Il dipendente ha l'obbligo di curare e custodire il materiale affidatogli e non può esimersi dall'essere sottoposto a controlli medici periodici ed alle vaccinazioni stabilite dalla direzione sanitaria.

 

          Art. 21. Doveri professionali.

     Il personale ha il dovere di prestare la sua opera nell'ente conformemente ai principi di etica professionale, di umana solidarietà verso i malati e di reciproco rispetto delle competenze inerenti a ciascuna divisione o servizio.

 

          Art. 22. Obbligo dei servizi sanitari complementari.

     Quando l'organico dell'ente ospedaliero non prevede posti per i servizi sanitari complementari, i medici con funzioni di diagnosi e cura hanno l'obbligo di prestare l'assistenza ambulatoriale nonchè, all'occorrenza, i consulti richiesti da altri reparti o servizi e, limitatamente agli aiuti ed assistenti, i turni di guardia, di pronto soccorso e di accettazione.

     Analogo obbligo compete ai farmacisti per il servizio di guardia farmaceutica.

     Il servizio di guardia deve essere svolto nell'ambito del normale orario di servizio settimanale. Le altre prestazioni, se operate fuori dell'orario di servizio, danno diritto a compensi straordinari.

     Quando l'ente ospedaliero abbia contratto convenzioni per assicurare nell'ambito dei suoi compiti istituzionali servizi specialistici ed ambulatoriali in altri enti o per altri enti, i servizi in questione saranno espletati dai medici con funzioni di diagnosi e cura che accettino le condizioni retributive della convenzione.

 

          Art. 23. Obbligo del lavoro straordinario.

     Quando particolari esigenze di servizio lo richiedano il dipendente è obbligato a prestare la sua opera in ore non comprese nell'orario normale, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge relative alla tutela fisica del lavoratore, con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario nella misura stabilita con le deliberazioni di cui all'art. 33.

 

          Art. 24. Obbligo dell'orario di servizio.

     Il dipendente deve osservare l'orario di servizio.

     La durata settimanale del servizio, per tutto il personale, è stabilita in quaranta ore da ripartirsi in turni giornalieri che ordinariamente non devono oltrepassare le 8 ore continuative.

     Per il personale sanitario medico il rapporto di impiego può essere a tempo pieno o a tempo definito.

     A) Tempo pieno. Il singolo medico, a domanda, viene ammesso, con delibera del consiglio di amministrazione, al rapporto di lavoro a tempo pieno. L'opzione per il servizio a tempo pieno comporta:

     rinuncia alla attività libero-professionale extra-ospedaliera, compresi i contratti per l'assistenza generica o specialistica con le istituzioni assistenziali, previdenziali ed assicurative;

     totale disponibilità per i servizi dell'ente contemplati dall'art. 2 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

     B) Tempo definito. Il rapporto di lavoro a tempo definito comporta la facoltà del libero esercizio professionale, anche fuori dell'ospedale, purchè non in contrasto con le norme di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1964, n. 336, e di cui all'art. 43, lettera d), della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e nel rispetto dell'orario di servizio.

     Detto orario, eguale per tutto il personale sanitario medico senza distinzione di qualifica, è stabilito dalle singole amministrazioni con la stessa deliberazione con la quale è determinato il trattamento economico per il personale medico a tempo definito in conformità degli accordi sindacali nazionali di cui all'ultimo comma dell'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

     In ogni caso il tempo definito non può essere inferiore alle trenta ore settimanali e superiore alle trentasei ore settimanali.

 

          Art. 25. Assenze brevi - Giustificazione dei ritardi e delle assenze.

     Il personale che abbia necessità di assentarsi dal servizio per qualche ora o per l'intera giornata deve ottenere il permesso dal superiore diretto che ne informa la direzione sanitaria e quella amministrativa.

     Quando l'assenza o il ritardo sia determinato da circostanze impreviste o da malattia, il personale deve darne tempestiva comunicazione, con qualsiasi mezzo al proprio diretto superiore.

     Quando l'assenza sia dovuta a malattia, il dipendente deve inviare, non oltre il terzo giorno, certificato medico, che deve essere tempestivamente rinnovato nel caso che egli non sia in grado, alla sua scadenza, di riassumere servizio.

     Il direttore sanitario o il direttore amministrativo, secondo la rispettiva competenza, può far verificare in qualsiasi momento a mezzo di medico fiscale l'entità dell'infermità e la sua presumibile durata.

     I periodi di assenza giustificata per malattia sono calcolati, ai fini economici, come congedo straordinario sino alla concorrenza di sessanta giorni annui; l'eventuale eccedenza, come aspettativa per infermità.

 

          Art. 26. Incompatibilità.

     Il dipendente non può esercitare il commercio o l'industria, nè assumere altri impieghi o incarichi alle dipendenze di altri enti o privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che in società cooperative per dipendenti di enti locali.

     Il dipendente interessato è in ogni caso tenuto a comunicare al presidente le occupazioni estranee al servizio ospedaliero.

 

          Art. 27. Provvedimenti per casi di incompatibilità.

     Il dipendente che contravvenga alle limitazioni poste dal precedente articolo viene diffidato dal presidente a cessare dalla situazione di incompatibilità. Decorsi trenta giorni dalla diffida senza che la incompatibilità sia cessata, il dipendente decade dall'impiego con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente.

 

Capo II

DIRITTI

 

          Art. 28. Diritto alla stabilità e all'esercizio delle funzioni.

     Il dipendente ha diritto alla permanenza in servizio sino al raggiungimento dei limiti stabiliti dal presente decreto, salve le circostanze previste come motivi di cessazione del rapporto.

     Il dipendente ha diritto ad esercitare le funzioni inerenti alla sua qualifica. Qualora un posto di ruolo cui corrisponda una pluralità di funzioni venga scisso, con deliberazione del consiglio di amministrazione, in più posti, il titolare del preesistente posto di ruolo ha diritto di opzione fra i due o più posti di nuova istituzione.

     Il dipendente ha diritto ad essere qualificato, tanto nei rapporti di servizio che nelle pubblicazioni ufficiali, col titolo conferitogli nell'atto di nomina o di ultima promozione.

     Il dipendente può essere trasferito, per motivate esigenze di servizio, a qualunque altra funzione purchè corrispondente alla qualifica che riveste e al ruolo cui appartiene, sentito il consiglio sanitario centrale o il consiglio dei sanitari per il personale sanitario e la commissione consultiva di cui all'art. 56 per le restanti categorie.

     Il trasferimento può altresì essere disposto a domanda dell'interessato.

     Per motivi di salute il dipendente, compatibilmente con il suo stato fisico, ha diritto di essere impiegato temporaneamente in altro incarico corrispondente al suo grado e alla sua carriera.

 

          Art. 29. Garanzia per la responsabilità civile.

     Le amministrazioni ospedaliere debbono garantire l'ente e il personale dipendente, mediante adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile, dalle eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese di giudizio relativamente alla loro attività di servizio ospedaliero, senza diritto di rivalsa, salvo in casi di colpa grave o di dolo.

 

          Art. 30. Garanzie per infortuni.

     Le amministrazioni ospedaliere sono tenute ad assicurare adeguatamente a loro spese il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie riportati in servizio e per causa di servizio, ivi compresi i casi di invalidità permanente o di morte, con relative reversibilità, a norma delle vigenti disposizioni legislative in materia.

     Per i dipendenti che facciano uso di apparecchiature radiologiche, si fa riferimento alle leggi speciali vigenti in materia.

 

          Art. 31. Trattamento assistenziale e previdenziale.

     I dipendenti dell'ente, di ruolo e non di ruolo, sono iscritti, ai fini del trattamento di quiescenza, alle rispettive casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e, ai fini dell'assistenza propria e dei familiari e del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti locali.

 

          Art. 32. Medicina preventiva e sociale.

     Tutti i dipendenti ospedalieri sono sottoposti, di regola ogni cinque anni, a speciali accertamenti ed esami clinici strumentali e di laboratorio per finalità di medicina sociale e preventiva.

     I dipendenti addetti a quei particolari servizi che comportino maggiori rischi e pericoli per la propria salute sono sottoposti ai predetti esami almeno ogni due anni.

     I risultati diagnostici individuali sono comunicati riservatamente dalla direzione sanitaria a ciascun dipendente.

     I dati generali ricavati dai predetti accertamenti sono sottoposti allo studio dei competenti uffici per una lotta efficace alle cause delle malattie professionali e per la ricerca di nuovi ed appropriati mezzi di tutela sanitaria del personale.

 

          Art. 33. Trattamento economico.

     Il trattamento economico, compreso quello per il servizio a tempo pieno del personale medico con funzioni di diagnosi e cura, e gli istituti normativi di carattere economico, sono stabiliti, previ accordi nazionali fra i sindacati e le associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri, dalle singole amministrazioni con deliberazioni soggette ai controlli di legge.

 

          Art. 34. Valutazione di servizi prestati.

     Nel passaggio da un ospedale ad un altro, il servizio di ruolo precedentemente prestato dal personale ospedaliero deve essere valutato per intero ai fini degli aumenti periodici di stipendio, nonchè ai fini del trattamento di quiescenza.

     Gli accordi nazionali di cui all'ultimo comma dell'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, disciplinano il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato dal personale ospedaliero, ai fini degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza.

     In caso di godimento di maggior stipendio nella qualifica di provenienza è attribuito un assegno personale utile a pensione pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo.

 

          Art. 35. Riposo settimanale.

     Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi.

     Qualora, per l'esigenza dell'amministrazione, il dipendente debba prestare servizio in un giorno riconosciuto festivo egli ha diritto di astenersi dal lavoro in un altro giorno feriale stabilito dall'amministrazione, sentito l'interessato.

     L'amministrazione può disporre che siano eseguiti turni di servizio anche nei giorni festivi diversi dalla domenica, salvo il diritto del dipendente ai compensi stabiliti per il lavoro straordinario nella misura prevista per i giorni festivi.

 

          Art. 36. Congedo ordinario.

     Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario da usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, in un solo periodo o in non più di due periodi, che non eccedano nel complesso la durata di trenta giorni lavorativi.

     Qualora, per eccezionali esigenze di servizio, il dipendente non possa godere del congedo durante l'anno solare, ha diritto di fruirne entro il primo semestre dell'anno successivo.

     Ove non sia maturato un anno di effettivo servizio nell'anno solare, il congedo viene concesso in proporzione al numero dei mesi di servizio già compiuti.

     Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio.

     Il periodo di congedo è aumentato di giorni 15 per il personale comunque sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti.

 

          Art. 37. Congedo straordinario.

     Al personale spettano di diritto congedi straordinari retribuiti nei seguenti casi:

     per richiamo alle armi, o per altre esigenze di pubblica necessità di carattere temporaneo, limitatamente ad un periodo massimo di due mesi, superato il quale il dipendente è posto in aspettativa;

     per matrimonio, limitatamente a giorni 15;

     per gravidanza e puerperio, dalla fine del sesto mese a due mesi dopo il parto. L'amministrazione ha facoltà di concedere, a richiesta dell'interessata ulteriori periodi di gravidanza e puerperio, che non danno diritto ad alcun trattamento economico, a meno che non ricorrano motivi di malattia che concretino l'ipotesi di aspettativa per motivi di salute. Per quanto non previsto valgono le norme sulla tutela delle lavoratrici madri;

     per esami attinenti alla carriera e per esami attinenti al perfezionamento professionale, limitatamente al tempo necessario per sostenere le prove stesse;

     qualora trattasi di mutilato od invalido di guerra o per servizio, che debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità, limitatamente ad un periodo massimo di 30 giorni;

     per i periodi contumaciali previsti per le malattie infettive;

     per infermità temporaneamente invalidante, per partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento e di specializzazione;

     per gravi motivi.

     L'amministrazione, previo accertamento della fondatezza della richiesta, autorizza congedi straordinari, non eccedenti, cumulativamente nell'anno solare, la durata di mesi due.

     Il personale che, a qualunque titolo, ha usufruito di un congedo straordinario, conserva il diritto al congedo ordinario.

     Il congedo straordinario è considerato utile come periodo di servizio a tutti gli effetti.

 

          Art. 38. Trattamento economico durante il congedo straordinario.

     Durante il primo mese di congedo straordinario spettano al dipendente tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazione di lavoro straordinario; per il secondo mese di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto.

     All'impiegato in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto nonchè l'eventuale eccedenza per carichi di famiglia dovuti dall'amministrazione militare.

     La dipendente che si trova in congedo straordinario per gravidanza e puerperio ha diritto, limitatamente al periodo compreso tra la fine del sesto mese di gravidanza e il secondo mese dopo il parto, al pagamento di tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale di lavoro straordinario.

 

          Art. 39. Aspettativa.

     Il personale può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per motivi di famiglia, per infermità, per motivi di studio, per elezione a cariche pubbliche non compatibili con l'espletamento delle funzioni ospedaliere e per trasferimento ad altro ente ospedaliero a seguito di concorso, limitatamente al periodo di prova.

     Il collocamento in aspettativa è disposto su domanda del dipendente. Può essere disposto di ufficio per servizio militare o per infermità in tale caso il dipendente può richiedere di usufruire dei congedi straordinari prima di essere collocato in aspettativa.

     Non può in alcun caso disporsi del posto del dipendente collocato in aspettativa.

     Per il cumulo di aspettative si applicano le norme vigenti per i dipendenti dello Stato.

 

          Art. 40. Aspettativa per servizio militare.

     Il personale chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva è collocato in aspettativa per servizio militare senza assegni.

     Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete al richiamato lo stipendio più favorevole tra quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.

     Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

 

          Art. 41. Aspettativa per motivi di famiglia.

     Il dipendente che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al presidente dell'ente.

     Esso continua a prestare servizio fino a quando l'aspettativa stessa gli sia concessa.

     L'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento o di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.

     Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno.

     Il dipendente non ha diritto ad alcun assegno.

     Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini dell'anzianità, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

 

          Art. 42. Aspettativa per infermità.

     Decorso il periodo di congedo straordinario per infermità, l'aspettativa è disposta di ufficio o a domanda quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dalla amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.

     Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'interessato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.

     L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposto; essa non può protrarsi per più di diciotto mesi.

     L'amministrazione, può, in ogni momento, procedere agli accertamenti sanitari e, qualora sia accertato che lo stato di salute lo consenta, il dipendente viene invitato a riprendere servizio.

     Al termine dell'aspettativa, l'amministrazione deve disporre gli opportuni accertamenti sanitari volti a stabilire la incondizionata idoneità fisica del dipendente prima della riammissione in servizio.

     Il dipendente che non si presenti o non si faccia trovare o rifiuti senza giustificato motivo gli accertamenti sanitari disposti e debitamente notificati dall'amministrazione prima della concessione dell'aspettativa, durante o dopo l'aspettativa, è dichiarato decaduto.

 

          Art. 43. Denuncia dell'infermità.

     La domanda di collocamento in aspettativa per infermità deve essere presentata in via gerarchica al presidente dell'ente e deve essere corredata di un certificato medico nel quale devono essere specificate la infermità e la presumibile durata di questa.

     Il dipendente deve indicare nella domanda la dimora che avrà durante il periodo di aspettativa ed ha l'obbligo di comunicare le eventuali variazioni.

     Durante l'aspettativa per infermità il dipendente ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

     Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

     Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane inoltre per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto del dipendente a tutti gli assegni, escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario.

     Per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio sono altresì a carico dell'amministrazione tutte le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari o per protesi, nonchè un equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dal dipendente, calcolato in misura pari a quello previsto per gli impiegati dello Stato.

     L'amministrazione ospedaliera, tenuta alle spese di cura, si rivale in tutto od in parte delle somme erogate allo stesso titolo, recuperando quanto spetti all'interessato, quale dipendente dell'ente ospedaliero, da istituti previdenziali ed assicurativi.

     L'equo indennizzo è ridotto della metà se il dipendente consegua anche la pensione privilegiata. Nel caso in cui il dipendente al quale sia stato liquidato l'equo indennizzo ottenga successivamente, per la stessa causa, il collocamento a riposo con pensione privilegiata, la metà dell'ammontare dell'indennizzo liquidato sarà recuperata mediante trattenute mensili sulla pensione, di importo pari ad un decimo dell'ammontare di questa.

     Va inoltre dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito dal dipendente in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione.

     Entro cinque anni dalla data di comunicazione della liquidazione dell'equo indennizzo, l'amministrazione dell'ente ospedaliero, nel caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica per la quale sia stato concesso l'equo indennizzo, può provvedere, su richiesta del dipendente e per una sola volta, alla revisione dell'indennizzo concesso. In tale ipotesi il dipendente sarà sottoposto ad accertamenti sanitari.

     Nel caso in cui il dipendente riporti per causa di servizio altra menomazione dell'integrità fisica si procede alla liquidazione di un nuovo indennizzo se la menomazione complessiva che ne deriva rientri in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo. Dal nuovo indennizzo andrà detratto quanto in precedenza liquidato.

     Nulla può essere liquidato al dipendente se la menomazione dell'integrità fisica sia stata contratta per dolo o colpa grave di lui.

     Il dipendente affetto da malattia contratta in servizio è tenuto a curarsi e a presentarsi, ogni qualvolta gli venga richiesto, innanzi all'apposita commissione medica per essere sottoposto ad accertamenti.

     Un'infermità o lesione non può essere riconosciuta come contratta in servizio e dipendente da causa di servizio se l'accertamento non è stato fatto, su domanda presentata dall'interessato al presidente del consiglio di amministrazione, da una commissione composta da due sanitari ospedalieri e presieduta dal sovraintendente o direttore sanitario. Uno dei due sanitari viene designato dall'interessato, l'altro, con la qualifica di primario, è nominato dall'amministrazione.

     Nella domanda, la quale deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'infermità, il dipendente deve indicare specificatamente la natura dell'infermità, le circostanze, le cause che la produssero e, ove possibile, le conseguenze dannose.

     L'amministrazione procede d'ufficio quando risulti che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta causa di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per ragioni di servizio a straordinarie cause morbose e che dette infermità siano tali da potere, anche in futuro, divenire causa di invalidità o di altra menomazione dell'integrità fisica.

     L'amministrazione che ha ricevuto la domanda oppure che sia venuta a conoscenza dell'evento provvede senza indugio ad effettuare tutte le indagini ed a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la natura dell'infermità, la connessione di questa con il servizio, nonchè tutte le altre circostanze che precedettero, accompagnarono e seguirono il sorgere dell'infermità.

     La commissione medica deve altresì dichiarare se, a suo giudizio, l'infermità di cui trattasi costituisce o meno impedimento temporaneo o permanente alla prestazione del servizio da parte del dipendente al fine di porre in grado l'amministrazione di disporre il collocamento in aspettativa o in quiescenza, nonchè ai fini dell'equo indennizzo, se l'infermità di che trattasi abbia prodotto nel dipendente una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

     Qualora l'interessato intenda impugnare il giudizio della predetta commissione la questione va rimessa all'esame della commissione prevista per l'accertamento della incapacità professionale.

     Qualora il dipendente non possa essere adibito al servizio originario deve essere consentito l'impiego in servizi compatibili con la menomazione riportata.

     Qualora il dipendente, collocato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, non possa, allo scadere del termine massimo previsto, riprendere servizio, viene sottoposto a nuovi accertamenti sanitari da parte della commissione medica di prima istanza.

     Qualora, a seguito dei nuovi accertamenti sanitari, il dipendente venga riconosciuto non idoneo al servizio, si procede all'istruttoria per l'eventuale concessione della pensione privilegiata.

     In caso di infortunio sul lavoro, per i dipendenti assicurati dall'istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, l'accertamento per la dipendenza da causa di servizio e per il grado di invalidità, nonchè i relativi indennizzi, sono di competenza dell'istituto assicuratore.

 

          Art. 44. Aspettativa per motivi di studio.

     Il dipendente, a domanda, può essere collocato in aspettativa senza assegni per ragioni di studio per un periodo di un anno rinnovabile una sola volta quando, per comprovati motivi, intende frequentare corsi di studio o quando sia assegnatario di una borsa di studio.

     Il dipendente è tenuto a presentare all'amministrazione idonea certificazione circa l'avvenuta frequenza.

     Il periodo trascorso in aspettativa per motivi di studio, attinente alla preparazione professionale e regolarmente compiuto, è computato per intero ai fini della anzianità di servizio e degli aumenti periodici di stipendio.

 

          Art. 45. Aspettativa per elezioni a cariche pubbliche.

     Per il personale sanitario medico si applicano le norme che regolano il collocamento in aspettativa per elezioni a cariche pubbliche dei professori universitari.

     Per il restante personale si applicano le disposizioni di legge vigenti per i dipendenti dello Stato.

 

          Art. 46. Aspettativa per trasferimento ad altro ospedale in seguito a concorso.

     Per trasferimento ad altro ente ospedaliero, al personale è concesso un periodo di aspettativa senza assegni non superiore a dodici mesi.

 

          Art. 47. Diritto alla attività libero-professionale per alcune categorie del personale ospedaliero.

     Il consiglio di amministrazione può autorizzare i medici con funzione di diagnosi e cura all'esercizio della libera professione nell'ambito dell'ospedale, ove l'ente disponga di ambienti attrezzati in modo adeguato alle necessità terapeutiche e alle prestazioni ed entro limiti rigorosamente determinati.

     Tale esercizio ha carattere facoltativo e deve essere espletato al di fuori dell'orario ordinario.

     A tal fine tutti gli enti ospedalieri predisporranno, entro il termine previsto dall'art. 43, lettera d), della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sale separate qualitativamente idonee per il ricovero di malati paganti in proprio con un numero di letti variabile dal quattro al dieci per cento del totale, dove i medici, nel rispetto della competenza nosologica attribuita alla divisione o al servizio e delle attribuzioni inerenti alla qualifica rivestita da ciascun sanitario, possono esercitare la loro attività professionale.

     Il tariffario per le prestazioni sanitarie deve essere approvato dal consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero su parere del consiglio sanitario centrale o del consiglio dei sanitari.

     La deliberazione con la quale viene approvato il tariffario per le suddette prestazioni, che deve prendere come base la tariffa minima nazionale adeguandola alle più qualificate caratteristiche dell'assistenza ospedaliera, deve stabilire che una quota parte degli introiti sia devoluta all'ente.

     Per qualunque attività libero-professionale effettuata nell'ambito ospedaliero il compenso sanitario non può essere forfettizzato.

     Qualora l'amministrazione intenda convenzionarsi con enti mutualistici, assistenziali od altri per prestazioni ambulatoriali ad infermi da essi assistiti, il tariffario delle prestazioni è stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio sanitario centrale o il consiglio dei sanitari.

     I medici non possono percepire, al di fuori dei compensi stabiliti nei tariffari, altri compensi in danaro o sotto altra forma.

     Il tariffario deve essere portato preventivamente a conoscenza del paziente o dei suoi familiari a cura dell'ente e deve essere al paziente o familiari rilasciata regolare ricevuta del pagamento effettuato.

     Tutte le collaborazioni diagnostiche che si rendono necessarie nello sviluppo della attività libero-professionale, come pure i ricoveri a fini diagnostici e terapeutici che ad essa si riferiscono devono essere richieste nell'ambito dell'ente ospedaliero al quale il sanitario appartiene, ad eccezione di quelle prestazioni specialistiche non eseguibili nell'ospedale per mancanza dei relativi servizi.

     Quando la prestazione libero-professionale comporti una attività di gruppo, i componenti di questo partecipano al compenso nella proporzione stabilita sulla base di accordi collettivi o, in mancanza di tali accordi, dall'amministrazione dell'ente, sentito il consiglio dei sanitari e le associazioni sindacali interessate.

     I sanitari con rapporto di servizio a tempo pieno hanno priorità per l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito dell'ospedale.

     Per il personale sanitario a tempo definito sono consentite le attività specialistiche consultoriali presso gli ambulatori di enti assistenziali e l'assunzione di incarichi di insegnamento universitario con l'osservanza delle norme vigenti per il conferimento di detti incarichi, semprechè compatibili con gli orari di servizio e non configuranti un distinto rapporto di impiego.

     I medici ospedalieri a tempo pieno possono espletare incarichi di insegnamento universitario [1].

     Per la predetta attività ai sanitari di cui al precedente comma può essere corrisposto un compenso non superiore al 30% di quello attribuito per la stessa attività ai docenti universitari [2].

 

          Art. 48. Comando per perfezionamento professionale.

     Il consiglio di amministrazione dell'ente qualora ritenga sussistere un interesse dell'ente alla partecipazione di un dipendente ad un programma di studio o alla frequenza di scuole, di istituti scientifici o di ricerca, di ospedali, di cliniche universitarie italiane o estere, per studi speciali o acquisizione di tecniche particolari, può disporre il comando di un dipendente disposto ad accettare l'incarico.

     In tal caso al dipendente, oltre al godimento dello stipendio, degli assegni e delle indennità, spetta un compenso speciale di studio, proporzionato alle spese che egli dovrà contrarre.

 

Capo III

DIRITTI SINDACALI

 

          Art. 49. Aspettativa per motivi sindacali.

     I dipendenti degli enti ospedalieri che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.

     Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 5.000 dipendenti in attività di servizio o frazione superiore a 3.000. Il conteggio per l'assegnazione delle unita da collocare in aspettativa è effettuato globalmente su base ospedaliera regionale.

     Alla ripartizione tra le organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, provvedono, entro il primo trimestre di ogni quadriennio, le associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di intesa con le organizzazioni sindacali più rappresentative.

 

          Art. 50. Trattamento economico del personale in aspettativa per motivi sindacali.

     Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica o categoria o classe di appartenenza, escluse soltanto le indennità che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi o funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

     Dagli assegni predetti sono detratti quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennità per rimborso spese o di rappresentanza.

     I periodi di aspettativa per motivi sindacali, sono utili a tutti gli effetti, tranne che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

     L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico sindacale.

 

          Art. 51. Permessi per motivi sindacali.

     I dipendenti ospedalieri componenti degli organi collegiali previsti dallo statuto delle organizzazioni sindacali ospedaliere più rappresentative nell'ambito nazionale e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio specificatamente indicate dall'amministrazione, ad assentarsi dal lavoro per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o, con brevi permessi giornalieri, per l'espletamento delle normali attività sindacali.

     Il responsabile regionale o provinciale non può, in ogni caso, assentarsi dal lavoro per i motivi previsti dal precedente comma, per un periodo superiore in media a tre giorni al mese.

     Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione o delle associazioni rappresentanti degli enti ospedalieri.

 

          Art. 52. Locali per attività sindacali.

     Nelle sedi ospedaliere è concesso alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale ospedaliero l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione dei giornali murali, notiziari, circolari, manifesti od altri scritti e stampati, conformi alle disposizioni generali sulla stampa o contenenti notizie di carattere esclusivamente sindacale.

     E' altresì concesso l'uso gratuito di un locale da adibire ad attività sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità che saranno determinate dalle amministrazioni ospedaliere di intesa con le organizzazioni sindacali.

 

          Art. 53. Delega per la riscossione di contributi sindacali.

     I dipendenti ospedalieri hanno facoltà di rilasciare delega esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.

     Le trattenute operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti ospedalieri, in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalità da concordare con le organizzazioni medesime.

 

          Art. 54. Commissione interna.

     In ogni ente è eletta da tutto il personale una commissione interna di rappresentanza con il compito fondamentale di concorrere a mantenere normali i rapporti tra l'amministrazione e il personale dipendente per il regolare svolgimento dell'attività ospedaliera.

     Alla commissione interna spetta inoltre:

     1) intervenire presso l'amministrazione per la esatta applicazione degli accordi sindacali, della legislazione sociale, delle norme di igiene o di sicurezza del lavoro, salva la eventuale successiva azione presso i competenti organi;

     2) comporre le controversie collettive ed individuali relative al servizio;

     3) formulare proposte per il migliore andamento dei servizi ospedalieri;

     4) contribuire alla elaborazione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni interne di carattere sociale, previdenziale, assistenziale, culturale e ricreativo, delle mense e degli spacci e vigilare attraverso i propri componenti per il loro miglior funzionamento.

 

Titolo III

RELAZIONE INFORMATIVA

COMMISSIONE CONSULTIVA STATO MATRICOLARE

 

          Art. 55. Relazione informativa.

     A richiesta dell'amministrazione, ove occorra, e per prescrizione di legge o regolamento, il sovraintendente o direttore sanitario ed il direttore amministrativo, secondo le rispettive competenze, sono tenuti a compilare una relazione informativa sui dipendenti stessi nell'ultimo biennio anche in base alle risultanze del fascicolo personale.

     Ogni relazione informativa deve essere portata a conoscenza del dipendente, il quale può ricorrere al consiglio di amministrazione che decide in via definitiva.

 

          Art. 56. Commissione consultiva.

     Gli ordinamenti interni ospedalieri devono prevedere l'istituzione di una commissione consultiva che deve esser sentita in materia di promozioni, decadenza, dispensa, incompatibilità, esonero dal servizio, riabilitazione, riammissione in servizio, trasferimenti.

     La composizione della predetta commissione deve comprendere rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali interessate.

 

          Art. 57. Stato matricolare.

     L'amministrazione dell'ente ospedaliero istituisce per ogni dipendente un fascicolo personale e uno stato matricolare.

     Il fascicolo personale raccoglie tutti i documenti che possono interessare la carriera; questi devono essere registrati, numerati e classificati senza discontinuità.

     Il fascicolo personale, corredato di un indice, deve contenere:

     1) i provvedimenti relativi alla nomina, alla carriera ed al trattamento economico, nonchè le decisioni giurisdizionali sugli atti medesimi;

     2) le relazioni informative;

     3) i documenti relativi a titoli di studio conseguiti prima e dopo la nomina all'impiego ed in seguito a concorsi di abilitazione, istruzione e perfezionamento, attività scientifica e di insegnamento ed in genere ogni altro documento relativo alla preparazione tecnica e professionale del dipendente;

     4) i documenti relativi a riconoscimento di servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione, benemerenze militari e di guerra ed onorificenze;

     5) i documenti relativi ad invalidità per causa di guerra o di lavoro o ad invalidità o infermità contratta per causa di servizio;

     6) i provvedimenti disciplinari, di sospensione cautelare, di sospensione per effetto di condanna penale, le decisioni giurisdizionali e i decreti che decidono ricorsi gerarchici o straordinari relativi a tali provvedimenti, i provvedimenti di riabilitazione;

     7) gli atti relativi a giudizi di responsabilità;

     8) gli atti e i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le relative decisioni giurisdizionali, gli atti e i decreti relativi alla liquidazione del trattamento di quiescenza;

     9) ogni altro atto che possa interessare la carriera del dipendente.

     Debbono essere eliminati dal fascicolo personale:

     a) i provvedimenti disciplinari annullati, revocati o riformati di ufficio o su ricorso del dipendente; quelli revocati o riformati in seguito a riapertura del procedimento disciplinare e quelli revocati a seguito di assoluzione in giudizio penale di revisione;

     b) i provvedimenti di sospensione cautelare revocati e quelli divenuti inefficaci.

     Nello stato matricolare devono essere indicati:

     a) i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza presso l'amministrazione statale o altre amministrazioni pubbliche;

     b) i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera ed al trattamento economico, i decreti relativi al riscatto dei servizi e le decisioni giurisdizionali sugli atti predetti, i provvedimenti relativi alle malattie, congedi, aspettative.

     Nello stato matricolare devono essere inoltre annotati i titoli accademici, le eventuali benemerenze e tutti gli atti del fascicolo personale che possono formare oggetto di valutazione nelle promozioni. Deve altresì essere indicato lo stato di famiglia con le relative variazioni.

     L'eliminazione di atti e documenti del fascicolo personale del dipendente si esegue mediante stralcio dell'atto o documento ed inserzione, in sua vece, della determinazione che deve limitarsi a precisare la disposizione in base alla quale viene disposta la eliminazione. Nella detta determinazione, l'atto e documento stralciato deve essere indicato soltanto mediante gli estremi con cui è iscritto nell'indice del fascicolo personale, nonchè a margine dello stato matricolare se l'atto o documento è in questo menzionato.

     Gli atti o documenti stralciati vengono trasmessi all'archivio generale dal quale non possono essere estratti se non per ordine scritto del presidente dell'ente, che stabilisce a quale autorità o ufficio gli atti stessi devono essere comunicati o dati in visione.

     Il dipendente può chiedere al direttore amministrativo di prendere visione degli atti del fascicolo personale e può ottenere altresì che gli siano rilasciati a sue spese, estratti dello stato matricolare o copia degli atti cui abbia diritto.

     Sulla domanda del dipendente intesa ad ottenere la eliminazione di atti e documenti dal fascicolo personale ovvero l'inserzione nello stesso di atti o documenti, nonchè sulla domanda con cui il dipendente chiede che nello stato matricolare sia iscritta o cancellata la menzione di atti o provvedimenti che lo concernono, provvede il capo dell'ufficio del personale su ordine del direttore amministrativo.

     Il provvedimento che respinge la domanda deve essere motivato.

 

          Art. 58. Provvedimenti e procedimenti disciplinari.

     I regolamenti interni degli enti ospedalieri devono contenere specifiche norme riguardanti le infrazioni, le sospensioni cautelari, le sanzioni, l'intero procedimento disciplinare in stretta analogia con quelle esistenti per gli impiegati civili dello Stato.

 

          Art. 59. Commissione di disciplina.

     La commissione di disciplina, da costituirsi all'inizio di ogni anno, è composta come segue:

     il presidente del consiglio di amministrazione o un consigliere da lui delegato, con funzioni di presidente;

     tre membri designati dal consiglio di amministrazione;

     tre membri designati tra il personale dell'ente dalle organizzazioni sindacali interessate.

     Esplica le funzioni di segretario, senza diritto di voto, il direttore amministrativo dell'ente o un funzionario amministrativo da lui delegato.

 

Titolo IV

CESSAZIONE E RICOSTITUZIONE

DEL RAPPORTO D'IMPIEGO

 

          Art. 60. Cessazione e ricostituzione del rapporto d'impiego.

     La cessazione del rapporto d'impiego avviene:

     a) per collocamento a riposo di ufficio o a domanda;

     b) per dimissioni volontarie;

     c) per decadenza;

     d) per dispensa.

     a) Collocamento a riposo di ufficio o a domanda.

     Il collocamento a riposo è obbligatorio ed è eseguito di ufficio, indipendentemente da ogni altra causa:

     al compimento del 65° anno di età per il personale sanitario, tecnico laureato, amministrativo e di assistenza religiosa;

     al compimento del 60° anno di età per il restante personale.

     b) Dimissioni volontarie.

     Il personale può, in qualunque momento, dimettersi dal servizio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto almeno quindici giorni prima della data in cui il dipendente intende lasciare il servizio.

     Il dipendente deve proseguire nell'adempimento dei doveri di ufficio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

     L'accettazione delle dimissioni può essere ritardata per motivi di servizio, comunque non oltre 30 giorni, dalla data di presentazione delle dimissioni, e può essere altresì sospesa qualora a carico del dipendente sia stato in antecedenza presentato rapporto che comporti un giudizio disciplinare, anche se, al momento della presentazione delle dimissioni, non sia avvenuta la contestazione degli addebiti.

     In questo ultimo caso la contestazione degli addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. In mancanza della contestazione entro tale termine le dimissioni debbono essere accettate.

     c) Decadenza.

     Il dipendente incorre nella decadenza dal servizio, previa diffida all'interessato da parte dell'amministrazione, nei casi espressamente previsti dalla legge per gli impiegati civili dello Stato.

     d) Dispensa dal servizio.

     La dispensa dal servizio del personale da parte della amministrazione dell'ente ospedaliero è adottata:

     1) quando sia stata accertata l'invalidità permanente del dipendente a prestare servizio;

     2) quando sia stato constatato il persistente insufficiente rendimento o sia stata provata la sopravvenuta incapacità professionale del dipendente.

     Scaduto il periodo previsto dalla disposizione relativa alla aspettativa per infermità, il personale che risulti non idoneo a riprendere servizio, è dispensato dal servizio stesso.

     La dispensa dal servizio per motivi di salute può essere disposta anche prima della scadenza del periodo massimo di aspettativa per infermità a domanda del dipendente.

     Il provvedimento di dispensa dal servizio per motivi di salute in qualsiasi caso è adottato previo accertamento delle condizioni di salute del dipendente mediante visita medica collegiale.

     Il collegio medico è composto da tre membri, di cui uno nominato dall'amministrazione ospedaliera, uno designato dall'interessato ed uno, scelto congiuntamente dalle parti interessate, con funzioni di presidente.

     In caso di disaccordo delle parti sulla nomina del terzo membro, esso viene designato dall'ordine professionale competente. I membri del collegio medico non devono appartenere all'ente ospedaliero che ha promosso l'accertamento.

     Qualora entro sessanta giorni le parti o una di esse non provvedano alla nomina del proprio rappresentante medico, il medico provinciale provvede d'ufficio.

     L'onorario di tutti i componenti il collegio medico è a carico dell'amministrazione dell'ente ospedaliero.

     Qualora da una relazione informativa di cui all'art. 55 risulti un persistente insufficiente rendimento del dipendente, il presidente dell'ente, sentiti i direttori amministrativi e sanitari e la commissione consultiva, sottopone il caso al consiglio di amministrazione per il provvedimento di dispensa.

     La decisione del consiglio, qualunque sia, viene notificata all'interessato, al quale viene assegnato un termine di 15 giorni per presentare, ove creda, le proprie osservazioni.

     Il dipendente può chiedere di essere sentito personalmente dal consiglio di amministrazione dell'ente.

     La dispensa è disposta con deliberazione del consiglio di amministrazione e deve essere motivata nel merito.

     E' fatto in ogni caso salvo il diritto alla indennità di liquidazione, al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.

     Quando l'attività del dipendente è giudicata scadente ed insufficiente in modo grave e continuativo viene proposta la dispensa per incapacità professionale.

     La proposta di dispensa viene presentata al consiglio di amministrazione:

     dal presidente dell'ente per il direttore amministrativo e per il sovraintendente sanitario e, ove questi non è previsto nell'organico, per il direttore sanitario;

     dal sovraintendente sanitario, ed in mancanza di questi dal direttore sanitario, o dal direttore amministrativo, secondo le rispettive competenze, per il personale dipendente, su relazione scritta e circostanziata del diretto superiore del dipendente stesso.

     La proposta di dispensa, motivata specificatamente, deve essere notificata dall'amministrazione all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il dipendente proposto per la dispensa ha diritto di prendere visione degli atti che sono alla base della proposta stessa e di presentare, ove creda, le sue controdeduzioni scritte entro trenta giorni dalla notifica.

     Qualora l'amministrazione ospedaliera non ritenga valide le controdeduzioni presentate o quando l'interessato non presenti entro il termine stabilito alcuna controdeduzione, la questione viene rimessa per un giudizio ad una speciale commissione tecnica, composta da cinque membri, di cui uno scelto dall'interessato, uno scelto dall'amministrazione, due designati dall'ordine professionale di categoria per il personale sanitario e tecnico laureato, e dalle organizzazioni sindacali più rappresentative per il restante personale, ed uno con funzione di presidente nella persona del medico provinciale. I membri della commissione devono essere di qualifica almeno uguale a quella del giudicando.

     Qualora l'interessato non provveda alla nomina del proprio rappresentante, l'ordine professionale di categoria e le organizzazioni sindacali designano tre, anzichè due membri.

     La commissione nella prima riunione può proporre la sospensione cautelare quando risultino motivi urgenti.

     La commissione deve avere ampia libertà di indagine e possibilità di acquisizione agli atti di tutti gli elementi di cui ritenga opportuno venire in possesso.

     La decisione definitiva sulla dispensa spetta al consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero.

     Essa è soggetta ai gravami previsti dalla legge e non pregiudica il diritto all'indennità di liquidazione ed al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.

 

Titolo V

SVOLGIMENTO DEI CONCORSI

 

Capo I

CONCORSI DEL PERSONALE SANITARIO MEDICO

 

Sezione I

GENERALITA'

 

          Art. 61. Assunzione del personale sanitario medico.

     Il personale sanitario medico è assunto, in ogni singolo ente ospedaliero, in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami.

     Al suddetto concorso è ammesso il personale sanitario medico che abbia superato un esame di idoneità per la qualifica e specialità corrispondente, indetto, su base nazionale per i primari e direttori sanitari e su base regionale per tutte le altre qualifiche.

     I sovraintendenti sanitari sono nominati in seguito a concorso per soli titoli tra i sovraintendenti sanitari di ruolo ed i direttori sanitari di ruolo degli ospedali.

     Ai concorsi ad assistente e ispettore sanitario è ammesso il personale sanitario medico che abbia svolto, con esito favorevole, il tirocinio pratico di cui agli articoli 74 e seguenti del presente decreto, o che sia in possesso della libera docenza o specializzazione nella corrispondente disciplina [3].

     Ai concorsi di idoneità ed ai concorsi di assunzione si applicano le norme generali dei concorsi previste dal presente decreto, nonchè le disposizioni particolari contenute negli articoli seguenti.

 

          Art. 62. Norme speciali relative ai concorsi per il personale sanitario.

     I concorsi per il personale sanitario si svolgono presso le sedi stabilite dal Ministero della sanità per gli esami nazionali e regionali di idoneità, e dall'amministrazione dell'ente ospedaliero per i concorsi di assunzione.

     Nei concorsi per titoli ed esami, la valutazione dei titoli deve aver luogo prima dell'inizio dello prove di esame.

     All'ora stabilita per ciascuna prova, il presidente, alla presenza di tutti i componenti della commissione e del segretario, fa procedere all'appello nominale dei candidati, che prendono posto nella sala d'esame e vengono identificati.

     Per gli esami nazionali e regionali di idoneità uno dei candidati estrae a sorte tre numeri corrispondenti ai numeri apposti accanto alle cinque tesi da svolgere, contenute negli elenchi prefissati dal Ministero della sanità, di cui all'art. 64 [4].

     Per gli esami di assunzione, la commissione prepara un elenco di casi clinici e di prove pratiche in numero superiore a quello dei candidati, dal quale ogni candidato estrae a sorte il caso clinico e la prova pratica da espletare.

     Nei giorni stabiliti per le prove pratiche la commissione mette a disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali necessari.

     E' vietato ai concorrenti, sotto pena di esclusione dall'esame, di usare apparecchi o materiale proprio.

     Ciascuna prova pratica deve essere schematicamente illustrata per iscritto.

     L'esame clinico e le prove pratiche si svolgono alla presenza dell'intera commissione.

     E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la media di sette decimi nelle prove di esame e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

 

Sezione II

ESAMI DI IDONEITA'

 

          Art. 63. Esami di idoneità del personale sanitario.

     L'idoneità si consegue esclusivamente a seguito di un esame da espletarsi entro il mese di aprile di ciascun anno.

     Il Ministero della sanità, con un unico bando nazionale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, indice, entro il mese di ottobre, la sessione annuale degli esami di idoneità per direttori sanitari, vice direttori sanitari, primari e aiuti [5].

     Il tempo utile per la presentazione delle domande di ammissione, corredate della documentazione necessaria, scade alle ore 12 del 31 dicembre.

     Entro il mese di gennaio, il Ministro per la sanità, con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, nomina le commissioni esaminatrici per gli esami nazionali e regionali di idoneità, con indicazione della data e della sede delle prove di esami.

     Almeno venti giorni prima della data delle prove, il Ministero della sanità provvede a comunicare a ciascun candidato l'ammissione o l'esclusione motivata dall'esame di idoneità.

 

          Art. 64. Modalità relative agli esami di idoneità.

     L'esame di idoneità, per ciascuna qualifica e specialità, consiste in una prova scritta vertente su cinque tesi scelte per sorteggio da un elenco prefissato per ogni disciplina e qualifica dal Ministero della sanità e pubblicato contestualmente al bando di cui al precedente articolo.

     Le tesi contenute in detto elenco, che non possono superare il numero di 150, sono divise in tre gruppi di argomenti, da ciascuno dei quali viene sorteggiata una tesi [6].

     Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate otto ore.

     La prova scritta deve essere compiuta, a pena di nullità, su carta fornita dalla commissione esaminatrice, e con la osservanza delle altre disposizioni generali sui concorsi contenute nel presente decreto.

     Per la valutazione della prova scritta la commissione dispone complessivamente di 100 punti.

     Non può essere dichiarato idoneo il candidato che non abbia raggiunto almeno sette decimi sul totale dei punti di cui dispone la commissione esaminatrice.

     Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro tre mesi dalla prova scritta, ed i relativi verbali devono essere trasmessi al Ministero della sanità.

     Il Ministero della sanità, con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, approva la graduatoria degli idonei e successivamente invia agli stessi il certificato di idoneità con la votazione conseguita.

 

          Art. 65. Elenchi nazionali dei primari, sovraintendenti e direttori sanitari per la formazione delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità.

     Entro il mese di novembre di ogni anno, con decreto del Ministro per la sanità da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono compilati gli elenchi nazionali aggiornati dei primari, sovraintendenti e direttori sanitari, che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità del personale medico degli enti ospedalieri.

     Detti elenchi sono distinti secondo la qualifica e la disciplina medica, e comprendono tutti i primari, sovraintendenti e direttori sanitari che al 30 settembre prestino da almeno sei mesi effettivo servizio di ruolo negli ospedali.

     Qualora i primari contenuti nell'elenco di una determinata disciplina siano meno di venti, l'elenco dovrà essere integrato, fino a raggiungere il numero preindicato, con nominativi di primari della disciplina maggiormente affine, in base agli elenchi prefissati dal Ministero della sanità, estratti a sorte annualmente con le modalità stabilite dal successivo art. 68.

     Gli elenchi sono ordinati con numeri progressivi, accanto a ciascuno dei quali sono riportati il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, il domicilio e l'ospedale presso il quale il medico presta servizio.

     Avverso il decreto di cui al primo comma è ammessa opposizione da parte degli interessati entro quindici giorni dalla sua pubblicazione e su di essa provvede il Ministero della sanità entro quindici giorni dal ricevimento.

     Incorre nella cancellazione dall'elenco per un periodo di due anni il sanitario che, chiamato per sorteggio a far parte delle commissioni esaminatrici, ricusi l'incarico senza giustificati motivi.

 

          Art. 66. Elenchi nazionali di professori universitari per gli esami d'idoneità.

     Entro il mese di novembre di ogni anno, con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono compilati gli elenchi nazionali aggiornati dei professori universitari della facoltà di medicina e chirurgia che possono far parte di commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità del personale medico degli enti ospedalieri.

     Detti elenchi sono distinti secondo la disciplina medica, e comprendono tutti i professori universitari di ruolo o fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia.

     Qualora i professori universitari di ruolo o fuori ruolo contenuti nell'elenco di una determinata disciplina siano inferiori a venti, l'elenco deve essere integrato fino a raggiungere il numero preindicato, con nominativi di professori universitari di disciplina affine o, in mancanza, per i concorsi di primario, aiuto, assistente di materia generale che la comprenda, in base agli elenchi prefissati dal Ministero della sanità, estratti a sorte annualmente con le modalità stabilite dal successivo art. 68.

     Gli elenchi sono ordinati con numeri progressivi, accanto a ciascuno dei quali sono riportati il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, il domicilio e l'università presso la quale il professore presta servizio.

     Avverso il decreto di cui al primo comma è ammessa opposizione da parte degli interessati entro quindici giorni dalla sua pubblicazione e su di essa provvede il Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione entro quindici giorni dal suo ricevimento.

     Incorre nella cancellazione dall'elenco per un periodo di due anni il professore universitario che, chiamato per sorteggio a far parte delle commissioni esaminatrici, ricusi l'incarico senza giustificati motivi.

 

          Art. 67. Elenco delle discipline sanitarie affini.

     Il Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, emanerà un decreto con la elencazione delle discipline da considerare affini, e, per i concorsi di primario, aiuto e assistente, delle discipline generali che comprendono quelle particolari, valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici per l'ammissione all'esame di idoneità e per la valutazione dei titoli nei concorsi ospedalieri. Con successivi decreti, ove occorra, si procederà all'aggiornamento degli elenchi di cui sopra.

 

          Art. 68. Modalità del sorteggio per la nomina dei componenti delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità.

     Le operazioni di sorteggio dei nominativi dei componenti delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità sono pubbliche e vengono effettuate presso il Ministero della sanità a cura di una commissione presieduta dal direttore generale degli ospedali del Ministero della sanità e composta dal presidente della federazione degli ordini dei medici o da un medico da lui delegato, da un funzionario medico e da un funzionario amministrativo del Ministero della sanità, quest'ultimo con funzione di segretario.

     Della data del sorteggio è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 69. Esame nazionale di idoneità a direttore sanitario. [7]

     I requisiti di ammissione all'esame di idoneità a direttore sanitario sono i seguenti:

     laurea e abilitazione in medicina e chirurgia;

     anzianità di laurea di almeno dieci anni;

     libera docenza o specializzazione in igiene, in igiene e tecnica ospedaliera, in igiene e medicina preventiva, in medicina preventiva, in medicina legale, in medicina sociale, in malattie infettive;

     ovvero servizio di ruolo per cinque anni come vice direttore sanitario, ispettore sanitario, aiuto o assistente presso istituti universitari di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o cliniche di malattie infettive, funzionario medico del Ministero della sanità, ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente presso comuni o consorzi provinciali o di consorzi di comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti;

     servizio di ruolo in una delle seguenti qualifiche: vice direttore sanitario per almeno due anni; assistente universitario di istituti di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o di cliniche di malattie infettive con qualifica di aiuto per almeno quattro anni; ispettore sanitario o assistente dei predetti istituti universitari o di cliniche di malattie infettive o nei ruoli dei funzionari medici del Ministero della sanità per almeno sette anni; con qualunque qualifica a posto di sanitario in ospedali civili o militari o cliniche universitarie ovvero ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente in comuni o consorzi provinciali o di consorzi di comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti per almeno dieci anni.

     La commissione esaminatrice è composta da:

     un funzionario medico del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a dirigente superiore medico - presidente;

     tre sovraintendenti sanitari di ruolo o direttori sanitari di ruolo - componenti;

     un professore universitario di ruolo o fuori ruolo d'igiene, di medicina legale, di medicina preventiva, di medicina sociale, di malattie infettive - componente;

     un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità - segretario.

 

          Art. 70. Esame regionale di idoneità a vice direttore sanitario.

     I requisiti di ammissione all'esame regionale di idoneità a vice direttore sanitario sono i seguenti:

     laurea e abilitazione in medicina e chirurgia;

     anzianità di laurea di almeno sei anni;

     libera docenza o specializzazione in igiene, in igiene e tecnica ospedaliera, in igiene e medicina preventiva, in medicina preventiva, in medicina legale, in medicina sociale, in malattie infettive;

     ovvero servizio di ruolo per cinque anni come ispettore sanitario, aiuto o assistente presso istituti universitari di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o cliniche di malattie infettive, funzionario medico del Ministero della sanità, ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente presso comuni o consorzi provinciali o di consorzi di comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti;

     servizio di ruolo in una delle seguenti qualifiche: ispettore sanitario o assistente di istituti universitari di igiene, di medicina legale, di medicina sociale, di medicina preventiva o di cliniche di malattie infettive o funzionario medico del Ministero della sanità per almeno tre anni; servizio sanitario di ruolo in ospedali civili o militari o cliniche universitarie con qualunque qualifica, ovvero ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente in comuni o consorzi provinciali o di consorzi di comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti per almeno cinque anni [8].

     La commissione esaminatrice è uguale a quella prescritta per l'esame di idoneità a direttore sanitario.

 

          Art. 71. Tirocinio pratico a ispettore sanitario. [9]

     Ai concorsi per ispettore sanitario sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina o che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina.

 

          Art. 72. Esami di idoneità a primario.

     Requisiti di ammissione all'esame nazionale di idoneità a primario sono i seguenti:

     laurea e abilitazione in medicina e chirurgia e iscrizione all'albo dell'ordine dei medici;

     anzianità di laurea di almeno dieci anni;

     libera docenza o specializzazione nella stessa materia nella quale il candidato intende conseguire la idoneità, limitatamente agli esami di idoneità di specialità ufficialmente riconosciute, ovvero servizio di ruolo ospedaliero od universitario nella stessa disciplina per almeno cinque anni; per gli esami di idoneità a primario radiologo ed a primario anestesista è comunque richiesta la libera docenza o la specializzazione nella corrispondente disciplina;

     servizio di ruolo nella materia corrispondente alla idoneità che si intende conseguire, o in mancanza, in materia affine, o, in mancanza anche di quest'ultima, in materia generale che la comprenda:

     a) come aiuto ospedaliero od universitario con almeno due anni nella qualifica e quattro anni di servizio in ruolo in qualità di assistente;

     b) come assistente ospedaliero od universitario per almeno sette anni, due dei quali prestati anche in altra disciplina. [10]

     La commissione esaminatrice è composta da:

     un funzionario medico del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a ispettore generale medico - presidente;

     tre primari ospedalieri di ruolo della disciplina oggetto dell'esame di idoneità, ovvero, qualora non esistano primari di ruolo della disciplina oggetto dell'esame di idoneità, di disciplina affine prescelta dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanità, dei quali, due estratti a sorte dal Ministero della sanità ed uno estratto a sorte dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici - componenti;

     un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto dell'esame di idoneità, ovvero, qualora non esistano professori universitari di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto dell'esame di idoneità, un professore universitario di disciplina affine prescelta dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanità - componente;

     un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità - segretario.

 

          Art. 73. Esame regionale di idoneità ad aiuto.

     I requisiti di ammissione all'esame regionale di idoneità ad aiuto sono i seguenti:

     laurea ed abilitazione in medicina e chirurgia ed iscrizione all'albo dell'ordine dei medici;

     anzianità di laurea di almeno sei anni;

     libera docenza o specializzazione nella materia nella quale il candidato intende conseguire l'idoneità, limitatamente agli esami di idoneità per specialità ufficialmente riconosciute, ovvero servizio di ruolo ospedaliero ed universitario nella stessa disciplina per almeno cinque anni; per gli esami di idoneità ad aiuto radiologo e ad aiuto anestesista è comunque richiesta la libera docenza o la specializzazione nella corrispondente disciplina;

     servizio di ruolo con la qualifica di assistente negli ospedali o nelle cliniche universitarie nella stessa disciplina, o, in mancanza, in materia affine, o, in mancanza anche di quest'ultima, in materia generale che la comprenda, per almeno quattro anni, uno dei quali prestato anche in altra disciplina. [11]

     La commissione esaminatrice è composta da:

     un funzionario medico del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a medico provinciale capo - presidente;

     tre primari ospedalieri di ruolo della disciplina oggetto dell'esame di idoneità, ovvero, qualora non esistano primari di ruolo della disciplina oggetto dell'esame di idoneità, di disciplina affine, prescelta dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanità dei quali due estratti a sorte dal Ministero della sanità ed uno estratto a sorte dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici - componenti;

     un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto dell'esame di idoneità, ovvero, qualora non esistano professori universitari di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto dell'esame di idoneità, di professore universitario di disciplina affine prescelta dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanità - componente;

     un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità - segretario.

 

          Art. 74. Tirocinio pratico ad assistente. [12]

     Ai concorsi per assistente sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina o che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina.

     La durata del tirocinio in radiologia ed anestesia è di un anno.

 

          Art. 74 bis. Tirocinio pratico. [13]

     Il tirocinio pratico previsto dagli articoli 71, 74 e 94 del presente decreto è svolto presso gli ospedali riconosciuti idonei a tal fine con decreto del Ministro per la sanità, sentita la regione.

     Sono esonerati dal tirocinio i sanitari che prestino servizio di ruolo ovvero abbiano conseguito l'idoneità nella disciplina.

     La durata del tirocinio è ridotta in ragione della metà del servizio effettuato per i sanitari che abbiano prestato durante il servizio militare servizio medico in ospedali militari in Italia e per coloro che abbiano prestato servizio in ospedali pubblici all'estero. Detto servizio deve essere stato prestato per un periodo non inferiore a sei mesi.

     Per essere ammessi a frequentare il suddetto tirocinio, gli interessati devono essere in possesso rispettivamente dei diplomi di laurea e di abilitazione all'esercizio della professione di medico o di farmacista.

     I sanitari ammessi a frequentare il tirocinio pratico non hanno alcun rapporto di impiego ed osservano l'orario e gli obblighi del servizio a tempo pieno.

     I tirocinanti non possono essere adibiti a sostituzione di personale sanitario dell'ospedale.

 

          Art. 74 ter. Modalità per lo svolgimento del tirocinio. [14]

     Con decreto del Ministro per la sanità, saranno indicati gli ospedali riconosciuti idonei, ivi compresi quelli clinicizzati, per il tirocinio, stabilite le modalità per l'ammissione e lo svolgimento dello stesso e fissati i criteri di valutazione dei titoli ai fini della formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei posti disponibili nei singoli ospedali.

     Il punteggio per la valutazione dei titoli sarà assegnato per metà ai voti degli esami di profitto e di laurea e per metà ai titoli di servizio e professionali, ai titoli accademici, scientifici e di studio e alle pubblicazioni. A parità di punteggio si terrà conto dei carichi di famiglia e dell'età.

     Non possono essere ammessi al tirocinio aspiranti in numero superiore alla metà della dotazione organica degli assistenti e degli aiuti della divisione o del servizio.

     In caso di interruzione ingiustificata o di esito sfavorevole del tirocinio il sanitario non può essere riammesso a frequentare il tirocinio nella stessa o in altra disciplina prima di sei mesi dall'interruzione o dal compimento del tirocinio stesso.

     In caso di esito favorevole il sanitario non può essere ammesso a frequentare il tirocinio in altra disciplina prima di un anno dal compimento del primo tirocinio.

     L'assegno mensile di cui al successivo art. 74-quater è dovuto, per un solo periodo, per l'intera durata del corso [15].

 

          Art. 74 quater. Trattamento economico e relazione sull'eseguito tirocinio. [16]

     Ai tirocinanti viene corrisposto, a carico degli enti presso i quali svolgono il tirocinio, un assegno mensile nella misura del 50% del trattamento economico tabellare attribuito all'ispettore sanitario o all'assistente di ruolo a tempo pieno o al farmacista di ruolo, esclusa ogni indennità.

     Al termine del tirocinio pratico l'amministrazione dell'ospedale presso il quale è stato compiuto il tirocinio, rilascia una formale certificazione. Alla certificazione dovrà essere allegato il giudizio motivato espresso collegialmente dai sanitari dirigenti delle divisioni, sezioni o servizi presso i quali il tirocinante ha svolto la sua attività.

 

Sezione III

CONCORSI DI ASSUNZIONE

 

          Art. 75. Concorsi pubblici per titoli ed esami per l'assunzione di personale sanitario medico presso gli enti ospedalieri.

     Gli enti ospedalieri, entro un mese dalla vacanza del posto, devono bandire il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto stesso [17].

     Per il posto di sovraintendente sanitario il concorso è per soli titoli.

     Scaduto infruttuosamente il suddetto termine, provvede in via sostitutiva e previa diffida, l'organo di vigilanza.

     L'avviso del bando di concorso deve essere pubblicato a cura dell'amministrazione dell'ente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - parte prima - e nel Bollettino Ufficiale della regione ove ha sede l'ente ospedaliero [18].

     Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione e della documentazione prescritta, scade improrogabilmente alle ore dodici del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale.

     La commissione esaminatrice dei concorsi di assunzione è nominata dal consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero secondo i criteri e le modalità stabilite negli articoli seguenti.

     La delibera di nomina della commissione esaminatrice deve essere adottata entro trenta giorni a decorrere dalla data di chiusura del bando di concorso.

     Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro quattro mesi dalla data di chiusura del bando di concorso [19].

 

          Art. 76. Sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici di assunzione presso gli enti ospedalieri.

     I primari, i sovraintendenti sanitari, i direttori sanitari, nonchè i professori universitari che dovranno essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici di assunzione presso gli enti ospedalieri, devono essere sorteggiati dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanità, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione per quanto riguarda i professori universitari, di cui agli articoli 65, 66 e 68 del presente decreto.

     Il sorteggio è effettuato, presso i singoli enti ospedalieri, da una commissione composta dal presidente dell'ente ospedaliero o da un consigliere da lui delegato con funzioni di presidente, dal presidente dell'ordine dei medici della provincia o da un medico da lui delegato e da un funzionario della carriera direttiva della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero con funzioni di segretario [20].

     I primari, designati dall'ordine dei medici della provincia nella quale ha sede l'ente ospedaliero, sono sorteggiati da elenchi predisposti annualmente secondo la disciplina dall'ordine dei medici e comprendenti i sanitari contenuti negli elenchi di cui all'art. 65 del presente decreto, che prestino servizio negli ospedali della provincia o, per la Valle d'Aosta, della regione [21].

     Qualora non vi siano sanitari di una determinata disciplina il sorteggio è effettuato dagli elenchi nazionali [22].

     Qualora i nominativi dei sanitari contenuti nell'elenco di una determinata disciplina siano meno di dieci l'elenco dovrà essere integrato mediante sorteggio fino a raggiungere il numero preindicato con nominativi di primari della stessa disciplina contenuti nell'elenco nazionale [23].

     Le operazioni di sorteggio sono pubbliche, e, a tal fine, la data del sorteggio deve essere comunicata ai candidati e, per i sorteggi di cui al precedente comma, ai presidenti degli enti ospedalieri della provincia o, per la Valle d'Aosta, della regione [24].

     Qualora venga sorteggiato il nominativo di un sanitario che presti servizio presso un ospedale con classifica inferiore a quella dell'ospedale per il quale è bandito il concorso, questo non sarà preso in considerazione e si procederà ad estrazione di ulteriore nominativo.

 

          Art. 77. Concorso per titoli per l'assunzione al posto di sovraintendente sanitario.

     I requisiti di ammissione al concorso per titoli per l'assunzione al posto di sovraintendente sanitario sono i seguenti:

     qualifica di sovraintendente sanitario di ruolo oppure servizio di direttore sanitario di ruolo da almeno cinque anni.

     La commissione esaminatrice è composta da:

     il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

     un sovraintendente sanitario di ruolo - componente;

     un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di igiene, di medicina legale, di medicina preventiva, di medicina sociale, di malattie infettive - componente;

     un funzionario delle cartiere direttive del Ministero della sanità - componente;

     un funzionario medico con qualifica non inferiore a dirigente superiore medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

     un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero segretario [25].

 

          Art. 78. Punteggio per i concorsi di assunzione a posti di sovraintendente sanitario.

     Per la valutazione dei titoli nel concorso per la copertura del posto di sovraintendente sanitario, la commissione esaminatrice dispone globalmente di sessanta punti ripartiti nel modo seguente:

     titoli di carriera: punti 40;

     titoli accademici e di studio: punti 15;

     titoli scientifici e pubblicazioni: punti 5.

     1. Titoli di carriera: si distinguono in cinque categorie.

     Prima categoria: servizio di ruolo in ospedali regionali:

     a) in qualità di sovraintendente sanitario punti 2,25 per anno;

     b) in qualità di direttore sanitario punti 2 per anno;

     c) in qualità di vice direttore sanitario punti 1,40 per anno;

     d) in qualità di ispettore sanitario punti 0,90 per anno.

     Seconda categoria: servizi di ruolo presso istituti universitari di igiene:

     a) in qualità di direttore punti 1,75 per anno;

     b) in qualità di assistente con qualifica di aiuto punti 1 per anno;

     c) in qualità di assistente punti 0,50 per anno.

     Terza categoria: servizi di ruolo presso il Ministero per la sanità e gli uffici sanitari comunali:

     a) in qualità di ispettore generale medico capo punti 1,75 per anno;

     b) in qualità di ispettore generale medico o di ufficiale sanitario in comune con più di cinquecentomila abitanti punti 1,50 per anno;

     c) in qualità di medico provinciale capo o di ufficiale sanitario in comune con abitanti da duecentocinquantamila a cinquecentomila punti 1,10 per anno;

     d) in qualità di medico provinciale superiore o di ufficiale sanitario in comune con abitanti da cinquantamila a duecentocinquantamila, punti 0,70 per anno;

     e) in qualità di medico provinciale di prima o seconda classe o in qualità di ufficiale sanitario in comune con meno di cinquantamila abitanti punti 0,40 per anno.

     Quarta categoria: servizi di ruolo universitari od ospedalieri compresi quelli prestati in ospedali militari:

     a) in qualità di direttore di clinica o primario punti 0,80 per anno;

     b) in qualità di aiuto ospedaliero o assistente universitario con qualifica di aiuto punti 0,50 per anno;

     c) in qualità di assistente punti 0,30 per anno.

     Quinta categoria: servizi di ruolo presso enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale per la valutazione dei quali la commissione dispone di un punteggio massimo di punti 6, da attribuire in analogia con i criteri di ripartizione previsti nella terza categoria; altri servizi non compresi nelle categorie precedenti per la valutazione dei quali la commissione dispone di un punteggio massimo di punti 3, da attribuire secondo la natura e la durata dei servizi stessi [26].

     I punteggi di cui alle categorie sopra indicate sono ridotti del venticinque per cento per i servizi resi in qualità di incaricato o di straordinario; del cinquanta per cento per quelli resi in qualità di volontario.

     Il servizio di ruolo reso presso l'ente che bandisce

     Il servizio di ruolo a tempo pieno è valutato con il punteggio di cui alle categorie sopra indicate, aumentato del trenta per cento.

     I servizi resi presso ospedali provinciali sono valutati con i rispettivi punteggi, ridotti del venti per cento; i servizi resi presso ospedali zonali sono valutati con i rispettivi punteggi, ridotti del cinquanta per cento.

     In caso di servizi contemporanei è valutato solo il servizio più vantaggioso per il candidato.

     2 Titoli accademici e di studio:

     libera docenza in igiene, in medicina sociale, in medicina legale, in medicina preventiva, in malattie infettive punti 3;

     libera docenza in microbiologia, in statistica sanitaria punti 1,50;

     libera docenza in altra disciplina punti 0,75;

     specializzazione in igiene o in igiene e tecnica ospedaliera, in igiene e medicina preventiva, in medicina preventiva, in medicina legale, in medicina sociale, in malattie infettive punti 3;

     specializzazione in disciplina affine punti 1,50;

     specializzazione in altra disciplina punti 0,75 [27].

     Per la valutazione di altri titoli accademici e di studio, comprese le idoneità nazionali e regionali in qualifiche e discipline diverse da quella messa a concorso, la commissione dispone di punti 0,50, da attribuire secondo la natura dei titoli stessi.

     In caso di più docenze o di più specializzazioni, è valutata a punteggio pieno la docenza o la specializzazione più favorevole al candidato; le ulteriori docenze o specializzazioni sono valutate con i corrispondenti punteggi, ridotti del 75 per cento.

     I punteggi delle docenze e delle specializzazioni non sono cumulabili se inerenti alla stessa disciplina [28].

     3. 3. Per la valutazione dei titoli scientifici e delle pubblicazioni la commissione dispone di punti 5, da attribuire secondo la natura dei titoli stessi.

 

          Art. 79. Concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di direttore sanitario.

     I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di direttore sanitario sono i seguenti:

     idoneità nazionale a direttore sanitario;

     età non superiore a 50 anni, fatta eccezione per i sanitari di ruolo ospedalieri, universitari e della carriera del Ministero della sanità.

     La commissione esaminatrice è composta da:

     il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

     un sovraintendente o direttore sanitario di ruolo - componente;

     un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di igiene, di medicina legale, di medicina preventiva, di medicina sociale, di malattie infettive - componente;

     un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanità - componente;

     un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

     un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero segretario. [29]

 

          Art. 80. Prove di esame e punteggio per il concorso al posto di direttore sanitario.

     Le prove di esame del concorso di assunzione al posto di direttore sanitario sono le seguenti:

     a) relazione scritta su un caso clinico attinente all'igiene con particolare riguardo alle malattie infettive e parassitarie;

     b) prima prova pratica vertente su argomenti di igiene;

     c) seconda prova pratica vertente su argomenti di tecnica ospedaliera.

     La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

     60 punti per i titoli;

     40 punti per le prove di esame.

     Questi ultimi sono ripartiti come segue:

     20 punti per l'esame clinico;

     10 punti per la prima prova pratica;

     10 punti per la seconda prova pratica.

     I 60 punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti nel modo seguente:

     a) titoli di carriera: punti 40;

     b) titoli accademici e di studio: punti 15;

     c) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 5.

     Per la valutazione dei titoli di carriera si applicano i criteri stabiliti per il concorso al posto di sovraintendente sanitario.

     Titoli accademici e di studio:

     1) l'idoneità relativa alla qualifica e disciplina messa a concorso è valutata fino a punti 7,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo concorso;

     2) le libere docenze, specializzazioni ed altri titoli di studio sono valutati con gli stessi criteri stabiliti per il concorso a posto di sovraintendente sanitario.

     Per la valutazione dei titoli scientifici e della pubblicazione la commissione dispone di punti 5 da attribuire secondo la natura dei titoli stessi.

 

          Art. 81. Concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di vice direttore sanitario.

     I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami al posto di vice direttore sanitario sono i seguenti:

     idoneità a vice direttore sanitario;

     età non superiore a 45 anni, fatta eccezione per i sanitari di ruolo ospedalieri, universitari e della carriera del Ministero della sanità.

     La commissione esaminatrice è uguale a quella prevista per il concorso di direttore sanitario.

 

          Art. 82. Prove di esame e punteggio per il concorso di assunzione al posto di vice direttore sanitario.

     Le prove d'esame, il punteggio a disposizione della commissione e la relativa ripartizione per i concorsi a posti di vice direttore sanitario sono uguali a quelli stabiliti per il concorso a posto di direttore sanitario.

 

          Art. 83. Concorso per titoli ed esami per l'assunzione al posto di ispettore sanitario.

     I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami per l'assunzione al posto di ispettore sanitario sono i seguenti:

     tirocinio pratico a ispettore sanitario;

     età non superiore a quaranta anni, fatta eccezione per i sanitari di ruolo ospedaliero, universitari e della carriera del Ministero della sanità. [30]

     La commissione esaminatrice è uguale a quella prevista per il concorso a direttore sanitario [31].

 

          Art. 84. Prove d'esame e punteggio per il concorso di assunzione al posto di ispettore sanitario.

     Le prove di esame del concorso di assunzione al posto di ispettore sanitario sono le seguenti:

     a) relazione scritta su un caso clinico attinente all'igiene, con particolare riguardo alle malattie infettive e parassitarie;

     b) prima prova pratica su argomenti di micrografia e batteriologia;

     c) seconda prova pratica su argomenti di tecnica ospedaliera.

     La commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

     50 punti per i titoli;

     50 punti per le prove di esame. [32]

     Questi ultimi sono ripartiti come segue:

     30 punti per l'esame clinico;

     10 punti per la prima prova pratica;

     10 punti per la seconda prova pratica. [33]

     I 50 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti come segue:

     a) titoli di carriera: punti 30;

     b) titoli accademici e di studio in discipline sanitarie: punti 10;

     c) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 10. [34]

     Per la valutazione si applicano i criteri stabiliti per il concorso a direttore sanitario [35].

     L'idoneità relativa alla disciplina è valutata fino a punti 1,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame [36].

 

          Art. 85. Concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di primario.

     I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di primario sono i seguenti:

     idoneità a primario nella disciplina per la quale il concorso è bandito;

     età non superiore a cinquanta anni, fatta eccezione per i sanitari di ruolo ospedalieri e universitari.

     La commissione esaminatrice è composta da:

     il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

     due primari della disciplina oggetto del concorso, o qualora non esistano primari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, estratti a sorte dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanità, di cui all'art. 65 e utilizzati per il sorteggio dei commissari dell'esame di idoneità della stessa disciplina: uno dei detti primari è sorteggiato dall'apposita commissione istituita presso l'ente ospedaliero, l'altro è sorteggiato dall'ordine dei medici della provincia nella quale ha sede l'ente ospedaliero - componenti;

     un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto del concorso o, qualora non esistano professori universitari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, sorteggiato secondo i criteri di cui al precedente comma - componente;

     un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanità - componente;

     un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

     un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente con funzioni anche di segretario. [37]

 

          Art. 86. Prove di esame del concorso di assunzione al posto di primario.

     Le prove di esame del concorso di assunzione al posto di primario sono le seguenti:

     relazione scritta su caso clinico inerente alla disciplina messa a concorso;

     due distinte prove pratiche, a seconda della disciplina messa a concorso, sugli argomenti seguenti:

     a) medicina generale, cardiologia, geriatria, pediatria, malattie infettive, lettura di tracciati elettrocardiografici e di lastre radiografiche, interpretazione dei risultati di esami di laboratorio;

     b) neurologia: lettura di tracciati elettroencefalografici, di lastre radiografiche inerenti alla specialità, interpretazione dei risultai di esami specifici di laboratorio;

     c) dermosifilopatia: lettura di preparati citologici ed istologici inerenti alla specialità e interpretazione dei risultati di esami specifici di laboratorio;

     d) endrocrinologia: interpretazione dei risultati di prove funzionali e di esami specifici di laboratorio;

     e) nefrologia: interpretazione dei risultati di prove funzionali e di esami specifici di laboratorio;

     f) ematologia: lettura di preparati ematologici (sangue, midollo, ecc.); interpretazione dei risultati di esami specifici di laboratorio;

     g) chirurgia generale, ostetricia e ginecologia, ortopedia e traumatodiochirurgia, oculistica, otorinolaringoiatria, urologia, odontoiatria, stomatologia, cardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia plastica, chirurgia toracica e altre specialità chirurgiche: prove di tecnica operatoria relativa alla specialità, con illustrazione dei vari metodi e procedimenti operatori;

     h) radiologia e fisioterapia: prove pratiche di diagnostica radiologica e radioterapica, e di fisioterapia;

     i) anatomia ed istologia patologica: prove pratiche di istologia patologica e di tecnica microscopica e istocitologica;

     l) laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia: esecuzione corretta di un esame chimico-clinico con illustrazione del metodo impiegato, nonchè prova pratica di ematologia o microbiologia o sierologia e parassitologia;

     m) anestesia e rianimazione: prove pratiche di anestesia, con illustrazione dei vari metodi e procedimenti anestesiologici;

     n) immunoematologia e servizio trasfusionale: prove pratiche di prelievo di sangue, sua tipizzazione e successiva assegnazione ad un determinato infermo, nonchè preparazione ed assegnazione di emoderivati;

     o) medicina nucleare: lettura e interpretazione dei risultati delle ricerche con radioisotopi; metodiche sulla protezione contro le radiazioni ionizzanti;

     p) medicina legale e delle assicurazioni sociali: indagine peritale autoptica, tossicologica, infortunistica.

     Per le altre specialità medico-chirurgiche le prove pratiche verteranno su argomenti relativi alla disciplina messa a concorso a giudizio della commissione esaminatrice.

 

          Art. 87. Punteggio per il concorso di assunzione al posto di primario.

     La commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

     60 punti per i titoli;

     40 punti per le prove di esame.

     Questi ultimi sono così ripartiti:

     20 punti per la relazione scritta sul caso clinico;

     10 punti per la prima prova pratica;

     10 punti per la seconda prova pratica.

     I 60 punti attribuiti ai titoli sono così ripartiti:

     a) titoli di carriera: punti 40;

     b) titoli accademici e di studio: punti 15;

     c) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 5.

     I titoli di carriera si distinguono in tre categorie.

     Prima categoria: servizi presso ospedali o istituti e cliniche universitarie, come medico con funzioni di diagnosi e cura, nella disciplina messa a concorso:

     a) in qualità di primario o direttore, punti 2,00 per anno;

     b) in qualità di aiuto ospedaliero o di assistente universitario con qualifica di aiuto, punti 1,40 per anno;

     c) in qualità di assistente ospedaliero o universitario, punti 0,90 per anno.

     Seconda categoria: servizi presso ospedali o istituti e cliniche universitarie, come medico con funzioni di diagnosi e cura, in disciplina affine a quella messa a concorso:

     a) in qualità di primario o direttore, punti 1,50 per anno;

     b) in qualità di aiuto ospedaliero o di assistente universitario con qualifica di aiuto, punti 1,10 per anno;

     c) in qualità di assistente ospedaliero o universitario, punti 0,70 per anno.

     Terza categoria: servizi in qualità di medico con funzioni igienico-organizzative e in discipline non affini:

     a) in qualità di sovraintendente sanitario, punti 0,85 per anno;

     b) in qualità di direttore sanitario o primario, punti 0,75 per anno;

     c) in qualità di vice direttore sanitario o aiuto punti 0,50 per anno;

     d) in qualità di ispettore sanitario o assistente, punti 0,30 per anno.

     I punteggi di cui alle categorie sopra indicate sono riferiti ai servizi di ruolo. I punteggi stessi sono ridotti del 25 per cento per i servizi resi in qualità di incaricato o di straordinario, del 50 per cento per quelli resi in qualità di volontario.

     Il servizio di ruolo presso l'ente ospedaliero che bandisce il concorso è valutato con il punteggio di cui alle categorie sopra elencate aumentato del 20 per cento.

     Il servizio di ruolo in qualità di medico con funzioni di diagnosi e cura a tempo pieno è valutato con il punteggio di cui alle categorie sopra indicate aumentato del 30 per cento.

     In caso di servizi contemporanei è valutato solo il servizio più favorevole al candidato.

     Titoli accademici e di studio:

     1) l'idoneità relativa alla qualifica ed alla disciplina messa a concorso è valutata fino a punti 7,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo concorso;

     2) libera docenza nella disciplina messa a concorso punti 3; in disciplina affine punti 1,50; in altra disciplina punti 0,75 [38];

     3) specializzazione nella disciplina messa a concorso punti 3; specializzazione in disciplina affine punti 1,50; specializzazione in altra disciplina punti 0,75;

     4) per altri titoli accademici o di studio, comprese le idoneità nazionali e regionali a qualifiche e discipline diverse da quelle messe a concorso, la commissione dispone di punti 0,50, da attribuire secondo la natura dei titoli stessi.

     In caso di più docenze o di più specializzazioni, è valutata a punteggio pieno la docenza o la specializzazione più favorevole al candidato; le ulteriori docenze o specializzazioni sono valutate con i corrispondenti punteggi ridotti del 75 per cento.

     I punteggi delle docenze e delle specializzazioni non sono cumulabili se inerenti alla stessa disciplina [39].

     Per la valutazione dei titoli scientifici e delle pubblicazioni la commissione dispone di punti 5, da attribuire secondo la natura dei titoli stessi.

 

          Art. 88. Concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di aiuto.

     I requisiti di ammissione al concorso per i titoli ed esami di assunzione al posto di aiuto sono i seguenti:

     a) idoneità di aiuto nella materia per la quale è bandito il concorso;

     b) età non superiore a 45 anni, fatta eccezione per i sanitari di ruolo ospedalieri e universitari.

     La commissione esaminatrice è composta da:

     il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

     due primari della disciplina oggetto del concorso o, qualora non esistano primari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, estratti a sorte dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanità, di cui all'art. 65 e utilizzati per il sorteggio dei commissari dell'esame di idoneità della stessa disciplina: uno dei detti primari è sorteggiato dall'apposita commissione istituita presso l'ente ospedaliero, l'altro è sorteggiato dall'ordine dei medici della provincia nella quale ha sede l'ente ospedaliero - componenti;

     un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto del concorso o, qualora non esistano professori universitari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, sorteggiato secondo i criteri di cui al precedente comma - componente;

     un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

     un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione segretario. [40]

 

          Art. 89. Prove di esame e ripartizione del punteggio per il concorso di assunzione al posto di aiuto.

     Per il concorso di aiuto si applicano le stesse disposizioni previste per il concorso di primario.

 

          Art. 90. Concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di assistente.

     I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami al posto di assistente sono i seguenti:

     tirocinio pratico nella materia per la quale è bandito il concorso;

     età non superiore a 35 anni, fatta eccezione per i sanitari di ruolo ospedalieri e universitari. [41]

     La commissione esaminatrice è composta da:

     il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

     un primario della disciplina oggetto del concorso o, qualora non esistano primari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, estratto a sorte dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanità di cui all'art. 65 ed utilizzati per il sorteggio dei commissari dell'esame di idoneità della stessa disciplina a cura dell'ordine dei medici della provincia in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

     un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

     un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione segretario. [42]

 

          Art. 91. Prove di esame e punteggio per il concorso di assunzione al posto di assistente.

     Le prove di esame del concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di assistente sono le seguenti:

     relazione scritta su un caso clinico;

     due prove pratiche relative alla disciplina messa a concorso.

     La commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

     50 punti per i titoli;

     50 punti per le prove di esame. [43]

     Quest'ultimi sono ripartiti come segue:

     30 punti per la prova scritta;

     10 punti per la prima prova pratica;

     10 punti per la seconda prova pratica. [44]

     I 50 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti come segue:

     a) titoli di carriera: punti 30;

     b) titoli accademici e di studio in discipline sanitarie: punti 10;

     c) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 10. [45]

     Per la valutazione si applicano i criteri stabiliti per il concorso a primario [46].

     L'idoneità alla disciplina è valutata fino a punti 1,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame [47].

 

Capo II

CONCORSI DEL PERSONALE SANITARIO FARMACISTA

 

Sezione I

ESAMI DI IDONEITA'

 

          Art. 92. Concorso per il personale sanitario di farmacia: direttori di farmacia e farmacisti.

     Il personale sanitario di farmacia, che comprende i direttori di farmacia e i farmacisti, è assunto in ogni singolo ente ospedaliero, a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami.

     Al concorso sono ammessi i sanitari che abbiano superato un esame di idoneità nazionale per i direttori di farmacia e il tirocinio pratico per i farmacisti [48].

     Gli esami di idoneità hanno luogo ogni anno e si svolgono in base alle disposizioni e secondo le modalità previste per gli esami di idoneità nazionale del personale sanitario medico, di cui al presente decreto [49].

     Entro il mese di novembre di ogni anno, con decreto del Ministro per la sanità, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono formulati gli elenchi nazionali aggiornati dei direttori di farmacia; e, con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono compilati gli elenchi dei professori universitari di ruolo o fuori ruolo di chimica farmaceutica e di tecnica farmaceutica e legislazione farmaceutica che possono far parte della commissione dell'esame di idoneità nazionale per i direttori di farmacia e farmacisti, con le stesse modalità e secondo le disposizioni prescritte per i sanitari medici contenute nel presente decreto [50].

     Il sorteggio dei nominativi dei componenti delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali per direttori di farmacia, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 68 a cura di una commissione presieduta dal direttore generale degli ospedali del Ministero della sanità e composta dal presidente della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani o da un farmacista da lui delegato, da un funzionario medico e da un funzionario amministrativo del Ministero della sanità con funzioni di segretario [51].

 

          Art. 93. Esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia.

     I requisiti di ammissione all'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia sono i seguenti:

     laurea e abilitazione in farmacia, o titolo equipollente e iscrizione all'albo professionale;

     anzianità di laurea di almeno dieci anni;

     servizio di ruolo con la qualifica di farmacista per almeno due anni, sia in ospedale civile che militare o psichiatrico; o presso farmacia dipendente da enti pubblici; o servizio di ruolo negli istituti universitari di farmacologia, igiene, chimica biologica; o nella carriera di ruolo dei farmacisti del Ministero della sanità per almeno sei anni; ovvero attività professionali diverse da quelle sopra elencate, per almeno dieci anni, svolte da farmacisti abilitati alla professione.

     La commissione esaminatrice è composta da:

     un funzionario medico del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a ispettore generale medico - presidente;

     tre direttori di farmacia ospedaliera di ruolo - componenti;

     un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di chimica farmaceutica o tecnica farmaceutica e legislazione farmaceutica - componente;

     un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità - segretario.

 

          Art. 94. Tirocinio pratico a farmacista. [52]

     Ai concorsi per farmacista sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina o che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina.

 

Sezione II

CONCORSI DI ASSUNZIONE

 

          Art. 95. Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di personale sanitario di farmacia presso gli enti ospedalieri.

     I concorsi per l'assunzione presso gli enti ospedalieri dei direttori di farmacia e farmacisti si svolgono con le modalità e secondo le disposizioni di cui agli articoli 62, 75, 76 del presente decreto.

     Il sorteggio dei direttori di farmacia che dovranno essere nominati componenti delle commissioni di esame dei concorsi di assunzione, è effettuato a norma degli articoli 76 e 92 del presente decreto da una commissione composta dal presidente dell'ente ospedaliero o da un consigliere da lui delegato, con funzioni di presidente; dal presidente della Federazione dell'ordine dei farmacisti della provincia o da un farmacista da lui delegato; da un funzionario della carriera direttiva delle regioni in cui ha sede l'ente ospedaliero con funzioni di segretario [53].

 

          Art. 96. Concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di direttore di farmacia.

     I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami al posto di direttore di farmacia sono i seguenti:

     idoneità nazionale a direttore di farmacia;

     età non superiore a 50 anni fatta eccezione per i direttori di farmacia e farmacisti di ruolo in servizio presso enti ospedalieri e policlinici universitari.

     La commissione esaminatrice è composta da:

     il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

     due direttori di farmacia di ruolo in servizio presso ospedali con classifica pari o superiore a quella dell'ospedale per il quale è bandito il concorso: dei quali uno sorteggiato dall'apposita commissione istituita presso l'ente ospedaliero, l'altro sorteggiato dall'ordine dei farmacisti della provincia nella quale ha sede l'ente ospedaliero, secondo le modalità indicate negli articoli precedenti - componenti;

     un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di chimica farmaceutica o tecnica e legislazione farmaceutica, sorteggiato secondo le modalità indicate negli articoli precedenti - componente;

     un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanità - componente;

     un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

     un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente con funzioni anche di segretario. [54]

 

          Art. 97. Prove d'esame del concorso di assunzione al posto di direttore di farmacia.

     Le prove d'esame del concorso di assunzione al posto di direttore di farmacia sono le seguenti:

     1) una operazione tecnico-farmaceutica atta a dimostrare le conoscenze del concorrente nel campo delle scienze farmaceutiche, con relazione scritta;

     2) un saggio analitico qualitativo e quantitativo di una sostanza iscritta nella farmacopea ufficiale;

     3) un saggio bromatologico di comune esecuzione sulle sostanze alimentari comprese nelle diete ospedaliere;

     4) una prova orale riguardante:

     la materia delle prove pratiche;

     la legislazione sanitaria ospedaliera, con particolare riguardo al funzionamento del servizio farmaceutico, compresi gli aspetti tecnici, amministrativi e contabili.

 

          Art. 98. Ripartizione del punteggio per il concorso di assunzione per direttore di farmacia.

     La commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

     60 punti per i titoli;

     40 punti per le prove di esame.

     Questi ultimi sono ripartiti come segue:

     10 punti per ciascuna delle tre prove pratiche;

     10 punti per la prova orale.

     I 60 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti in tre gruppi:

     a) titoli di carriera: punti 40;

     b) titoli di studio, accademici, idoneità e titoli vari: punti 15;

     c) pubblicazioni e titoli scientifici relativi all'attività scientifica, didattica e tecnica dei candidati: punti 5.

     I 40 punti attribuiti ai titoli di carriera devono essere ripartiti come segue:

     Prima categoria: servizio di farmacista ospedaliero o presso policlinico universitario;

     come direttore di farmacia, per anno: punti 2;

     come farmacista, per anno: punti 1,25.

     Seconda categoria: servizio presso istituti universitari di farmacologia, igiene, chimica biologica della facoltà di medicina e chirurgia o presso istituti universitari di chimica farmaceutica e di tecnica e legislazione farmaceutica:

     come direttore, per anno: punti 1,75;

     come aiuto, per anno: punti 1,10;

     come assistente, per anno: punti 0,60.

     Terza categoria: servizi nella carriera dei farmacisti del Ministero della sanità o dell'istituto superiore di sanità, del Ministero della difesa ed altre amministrazioni dello Stato, o presso farmacie municipali:

     come direttore o capo del servizio, per anno: punti 1,50;

     come coadiutore, per anno: punti 0,90;

     come funzionario di grado iniziale, per anno: punti 0,50.

     Quarta categoria: altri servizi non compresi nelle categorie precedenti, per anno: fino a punti 0,30.

     I punteggi indicati nelle varie categorie si riferiscono a servizi di ruolo. I servizi di incaricato o di straordinario saranno ridotti del 25 per cento; i servizi di volontario saranno ridotti del 50 per cento.

     Il servizio di ruolo presso l'ente ospedaliero che bandisce il concorso è valutato con il punteggio di cui alle categorie sopra elencate aumentato del 20 per cento.

     In caso di servizi contemporanei è valutato solo il servizio più favorevole al candidato.

     Titoli accademici e di studio:

     1) l'idoneità nazionale alla qualifica di direttore di farmacia è valutata fino a 7,50 punti in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo concorso;

     2) libera docenza nella disciplina relativa al posto messo a concorso punti 3; in disciplina affine punti 1,50; in altra disciplina punti 0,75 [55];

     3) specializzazione nella disciplina relativa al posto messo a concorso punti 3; specializzazione in disciplina affine punti 1,50; specializzazione in altra disciplina punti 0,75;

     4) per altri titoli accademici e di studio la commissione dispone di punti 0,50, da attribuire secondo la natura dei titoli stessi, comprese le idoneità nazionali o regionali in qualifica diversa da quella messa a concorso.

     In caso di più docenze o di più specializzazioni, è valutata a punteggio pieno la docenza o la specializzazione più favorevole al candidato; le ulteriori docenze o specializzazioni sono valutate con i corrispondenti punteggi ridotti del 75 per cento.

     I punteggi delle docenze e delle specializzazioni non sono cumulabili se inerenti alla stessa disciplina [56].

     Per la valutazione dei titoli scientifici e delle pubblicazioni la commissione dispone di punti 5, da attribuire secondo la natura dei titoli stessi.

 

          Art. 99. Concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di farmacista.

     I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami al posto di farmacista sono i seguenti:

     tirocinio pratico a farmacista;

     età non superiore a 45 anni, fatta eccezione per i direttori di farmacia e i farmacisti di ruolo in servizio presso enti ospedalieri o cliniche universitarie.[57]

     La commissione esaminatrice è composta da:

     il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

     un direttore di farmacia di ruolo in servizio presso ospedale con classifica pari o superiore a quella dell'ospedale per il quale è bandito il concorso, sorteggiato presso l'ente ospedaliero secondo le modalità indicate negli articoli precedenti - componente;

     un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

     un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione segretario. [58]

 

          Art. 100. Prove di esame del concorso di assunzione per farmacista.

     Le prove di esame del concorso di assunzione al posto di farmacista sono le seguenti:

     1) la spedizione di una ricetta medica, con relazione scritta;

     2) il riconoscimento di una sostanza medicamentosa iscritta nella farmacopea ufficiale, con relativi saggi di purezza;

     3) un colloquio sulla legislazione farmaceutica, con particolare riguardo a quella ospedaliera.

 

          Art. 101. Punteggio per il concorso per titoli ed esami al posto di farmacista. [59]

     La commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

     50 punti per i titoli;

     50 punti per le prove di esame.

     Questi ultimi sono ripartiti come segue:

     20 punti per la prima prova pratica;

     20 punti per la seconda prova pratica;

     10 punti per la prova orale.

     I 50 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti come segue:

     a) titoli di carriera: punti 30;

     b) titoli accademici e di studio in discipline sanitarie: punti 10;

     c) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 10.

     Per la valutazione si applicano i criteri stabiliti per il concorso a direttore di farmacia.

     L'idoneità nella disciplina è valutata fino a punti 1,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame.

 

Capo III

CONCORSI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO

 

          Art. 102. Concorso per la copertura del posto di direttore amministrativo.

     I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami per la copertura del posto di direttore amministrativo sono i seguenti:

     1) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente ovvero, per i direttori amministrativo in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, diploma di scuola media superiore [60];

     2) qualifica di direttore o vice direttore amministrativo di ruolo di enti ospedalieri, con anzianità di servizio nella qualifica o in entrambe le qualifiche non inferiore ad anni cinque per i concorsi presso enti da cui dipenda almeno un ospedale regionale, ad anni quattro per i concorsi presso enti da cui dipenda almeno un ospedale provinciale, ad anni tre per i concorsi presso enti da cui dipenda almeno un ospedale di zona;

     ovvero:

     qualifica non inferiore ad ispettore generale della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità;

     ovvero:

     anzianità di servizio di ruolo prestato nella carriera direttiva di enti ospedalieri, ovvero nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con almeno la qualifica di direttore di sezione, non inferiore ad anni 12 per i concorsi banditi da enti da cui dipenda almeno un ospedale regionale, ad anni 10 per i concorsi banditi da enti da cui dipenda almeno un ospedale provinciale, ad anni 8 per i concorsi banditi da enti da cui dipenda almeno un ospedale di zona.

     La commissione esaminatrice è composta da:

     il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

     un professore universitario di diritto amministrativo - componente;

     un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità - componente;

     un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

     un direttore amministrativo di ente ospedaliero da cui dipenda almeno un ospedale provinciale designato dall'organizzazione sindacale interessata - componente;

     un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero – segretario. [61]

     Le prove di esame sono le seguenti:

     prova scritta di diritto amministrativo;

     prova pratica consistente in applicazione di leggi e regolamenti amministrativi con redazione di deliberazioni o di altri atti amministrativi;

     prova orale vertente su diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto civile, diritto penale, diritto sanitario, gestione finanziaria ed organizzazione degli enti ospedalieri.

     La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

     60 punti per titoli;

     40 punti per le prove d'esame.

     I 40 punti delle prove d'esame sono ripartiti nel modo seguente:

     15 punti per la prova scritta;

     15 punti per la prova pratica;

     10 punti per la prova orale.

     I 60 punti dei titoli sono ripartiti nel modo seguente:

     titoli di carriera: punti 40;

     titoli di studio, accademici, idoneità e titoli vari: punti 15;

     pubblicazioni ed altri titoli scientifici e didattici: punti 5.

 

          Art. 103. Concorso per titoli ed esami per vice direttore amministrativo.

     I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami per vice direttore amministrativo sono i seguenti:

     diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, o altra laurea equipollente ovvero, per i vice direttori amministrativo in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, diploma di scuola media superiore [62];

     anzianità di servizio, con funzioni direttive presso enti ospedalieri, comuni, provincie o amministrazioni dello Stato, di almeno 5 anni.

     La commissione esaminatrice è composta da:

     il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

     un professore universitario di diritto amministrativo - componente;

     un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità - componente;

     un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

     il direttore amministrativo dell'ente ospedaliero - componente;

     un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione – segretario. [63]

     Le prove di esame sono le seguenti:

     prova scritta di diritto amministrativo;

     prova pratica consistente in applicazione di leggi e regolamenti amministrativi e redazione di deliberazioni e di altri atti amministrativi;

     prova orale vertente su diritto sanitario, elementi di diritto civile e di diritto penale, diritto amministrativo, elementi di diritto costituzionale, gestione finanziaria degli enti ospedalieri.

     La commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

     60 punti per i titoli;

     40 punti per le prove d'esame.

     Questi ultimi sono ripartiti come segue:

     15 punti per la prova scritta;

     15 punti per la prova pratica;

     10 punti per la prova orale.

     I 60 punti dei titoli sono ripartiti come segue:

     titoli di carriera: punti 40;

     titoli di studio, accademici, idoneità e titoli vari: punti 15;

     pubblicazioni e altri titoli scientifici e didattici: punti 5.

 

          Art. 104. Concorsi per titoli ed esami per capo ripartizione e capo divisione amministrativa.

     I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami a posti di capo ripartizione e capo divisione amministrativa sono i seguenti:

     diploma di laurea in disciplina attinente al posto messo a concorso, indicata dai singoli regolamenti;

     anzianità di servizio con funzioni direttive presso enti ospedalieri.

     La commissione esaminatrice è composta da:

     il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

     un professore universitario di materia attinente al posto messo a concorso - componente;

     un funzionario della carriera direttiva amministrativa designato dal Ministro per la sanità, con qualifica non inferiore a direttore di divisione - componente;

     il direttore amministrativo - componente;

     un funzionario di ente ospedaliero che comprenda almeno un ospedale con classifica pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso e con qualifica non inferiore a direttore di divisione, designato dalle organizzazioni sindacali interessate - componente;

     un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'ente ospedaliero - segretario.

     Le prove di esame scritte e orali, comprendenti le materie messe a concorso, saranno stabilite dai singoli regolamenti tenendo presenti i criteri fissati per il posto di vice direttore amministrativo.

     La commissione dispone complessivamente di 100 punti, ripartiti come segue:

     40 per i titoli;

     60 per le prove di esame.

     I 60 punti per le prove di esame debbono essere cosi ripartiti:

     prima prova scritta: punti 20;

     seconda prova scritta: punti 20;

     prova orale: punti 20.

     I 40 punti per i titoli saranno ripartiti come per il posto di vice direttore amministrativo.

 

          Art. 105. Concorso per titoli ed esami per capo ripartizione tecnica.

     I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami di capo ripartizione tecnica sono i seguenti:

     diploma di laurea in ingegneria civile o architettura;

     abilitazione professionale e altri requisiti prescritti dai regolamenti.

     La commissione esaminatrice è composta da:

     il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

     il direttore amministrativo dell'ente ospedaliero - componente;

     un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità, con qualifica di ingegnere sanitario - componente;

     due ingegneri capi ospedalieri di ruolo, di cui uno designato dalle organizzazioni sindacali interessate - componenti;

     un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'ente ospedaliero - segretario.

     Le prove d'esame sono le seguenti:

     prova scritta vertente su scienza delle costruzioni, strade e ponti, costruzioni idrauliche e acquedotti; urbanistica, edilizia civile e ospedaliera, topografia, organizzazione e funzionamento degli uffici tecnici degli enti ospedalieri;

     prova pratica consistente nella redazione di un progetto di massima;

     prova orale vertente sulle materie delle prove scritte, sulla legislazione sui lavori pubblici, sulle espropriazioni per pubblica utilità.

     La commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

     60 punti per i titoli;

     40 punti per le prove d'esame.

     Questi ultimi sono ripartiti come segue:

     15 punti per la prova scritta;

     15 punti per la prova pratica;

     10 punti per la prova orale.

     I 60 punti per i titoli saranno ripartiti come segue:

     titoli di carriera: punti 40;

     titoli di studio, accademici, idoneità, titoli vari: punti 15;

     pubblicazioni e altri titoli scientifici e didattici: punti 5.

 

          Art. 106. Concorsi per titoli ed esami per il grado iniziale della carriera direttiva.

     I requisiti di ammissione ai concorsi per titoli ed esami a posti iniziali della carriera direttiva amministrativa sono:

     diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o altra laurea equipollente.

     La commissione esaminatrice è composta da:

     il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

     un professore universitario di diritto amministrativo - componente;

     un funzionario della carriera direttiva amministrativa designato dal Ministro per la sanità, con qualifica non inferiore a direttore di divisione - componente;

     il direttore amministrativo dell'ente ospedaliero e un direttore di ente ospedaliero che comprenda almeno un ospedale con classifica pari o superiore a quella degli ospedali dell'ente che bandisce il concorso, designato dalle organizzazioni sindacali interessate - componenti;

     un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'ente ospedaliero - segretario.

     Le prove d'esame sono le seguenti:

     prova scritta di diritto amministrativo;

     prova scritta di diritto sanitario;

     prova orale sulle materie delle prove scritte e sul diritto civile, penale e costituzionale.

     La commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

     punti 20 per i titoli;

     punti 80 per le prove d'esame.

     Questi ultimi sono ripartiti come segue:

     30 punti per la prima prova scritta;

     30 punti per la seconda prova scritta;

     20 punti per la prova orale.

 

          Art. 107. Concorsi per personale della carriera direttiva amministrativa non previsti dal presente decreto.

     La disciplina dei concorsi del personale della carriera direttiva amministrativa, non previsti nel presente decreto, è rinviata ai regolamenti organici ospedalieri.

 

          Art. 108. Concorsi per titoli ed esami per i posti della carriera di concetto.

     I requisiti di ammissione a concorsi per titoli ed esami per posti della carriera di concetto sono i seguenti:

     diploma di licenza liceale, magistrale, di ragioneria, geometra e di altri istituti di istruzione equipollente in relazione al posto messo a concorso, secondo l'indicazione del regolamento organico.

     La commissione esaminatrice è composta da:

     il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

     un esperto della materia attinente al posto messo a concorso - componente;

     un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità - componente;

     il direttore amministrativo dell'ente ospedaliero - componente;

     un impiegato di ruolo del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a quella relativa al posto messo a concorso - componente;

     un impiegato amministrativo di ruolo dell'ente ospedaliero - segretario.

     Prove d'esame

     Per i posti di segreteria:

     prima prova scritta: nozioni di diritto amministrativo;

     seconda prova scritta: nozioni di diritto sanitario;

     prova orale: materie delle prove scritte e nozioni di legislazione sugli enti ospedalieri.

     Per i posti di ragioniere e vice ragioniere:

     prima prova scritta: ragioneria generale ed applicata alle aziende pubbliche;

     seconda prova scritta: contabilità degli enti ospedalieri, nozioni di diritto tributario;

     prova orale: materie delle prove scritte e nozioni di diritto sanitario e legislazione sugli enti ospedalieri.

     Per i posti di geometra e vice geometra:

     prima prova scritta: nozioni di urbanistica, edilizia, costruzioni idrauliche, topografia;

     prova pratica: relazione di un progetto di massima;

     prova orale: legislazione sui lavori pubblici e materie delle prove scritte.

     Per i posti di economo e vice economo:

     prima prova scritta: merceologia;

     seconda prova scritta: contabilità enti ospedalieri e nozioni di economia politica;

     prova orale sugli argomenti delle prove scritte.

     Punteggio a disposizione della commissione esaminatrice:

     la commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

     20 punti per i titoli;

     30 punti per la prova scritta;

     30 punti per la prova pratica;

     20 punti per la prova orale.

 

          Art. 109. Concorsi per i posti delle carriere amministrative, d'ordine ed esecutiva.

     I requisiti di ammissione ai concorsi rispettivamente per titoli ed esami e per esami per i posti delle carriere d'ordine ed esecutiva sono stabiliti nei regolamenti organici.

     La commissione esaminatrice è uguale a quella prescritta per la carriera di concetto.

     Le prove di esame sono le seguenti:

     prova scritta: nozioni generali sulla organizzazione ospedaliera e nozioni di contabilità;

     prova pratica di dattilografia o di disegno ovvero altra prova pratica attinente al posto messo a concorso;

     prova orale: nozioni di archivistica e materie della prova scritta.

     Gli esami di concorso per i posti della carriera esecutiva comprendono le seguenti prove:

     prova scritta di cultura generale;

     prova orale sulle questioni attinenti al posto messo a concorso.

     Punteggio a disposizione della commissione esaminatrice:

     la commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

     per la carriera d'ordine:

     titoli: punti 20;

     prova scritta: punti 30;

     prova pratica: punti 30;

     prova orale: punti 20.

     per la carriera esecutiva:

     prova scritta: punti 60;

     prova orale: punti 40.

 

Capo IV

CONCORSI DI ASSUNZIONE

DEL PERSONALE TECNICO

 

          Art. 110. Concorsi di assunzione per titoli ed esami al posto di direttore tecnico.

     I requisiti di ammissione al concorso per direttore tecnico sono i seguenti:

     laurea in scienze biologiche e naturali o equipollente, laurea in chimica o equipollente, laurea in fisica o equipollente, ovvero altre discipline inerenti al posto messo a concorso;

     età non superiore a 50 anni, fatta eccezione per i direttori tecnici in servizio di ruolo presso ospedali, università o amministrazioni statali;

     servizio di ruolo per almeno otto anni come coadiutore o assistente tecnico.

     La commissione esaminatrice è composta da:

     il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

     un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina messa a concorso - componente;

     un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanità - componente;

     un direttore tecnico di ruolo laureato nella disciplina oggetto del concorso, designato dalle organizzazioni sindacali interessate - componente;

     un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente, designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

     un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione – segretario. [64]

 

          Art. 111. Prova di esame e ripartizione del punteggio per il concorso al posto di direttore tecnico.

     Le prove di esame del concorso di assunzione al posto di direttore tecnico sono le seguenti:

     prova scritta su argomenti scientifici relativi alla disciplina oggetto del concorso;

     prima prova pratica consistente nella esecuzione di prove di laboratorio con relazione scritta sul procedimento seguito;

     seconda prova pratica relativa alla disciplina oggetto del concorso.

     La commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

     60 punti per i titoli;

     40 punti per le prove d'esame.

     Questi ultimi sono ripartiti come segue:

     prova scritta: punti 20;

     prima prova pratica: punti 10;

     seconda prova pratica: punti 10.

     I 60 punti a disposizione della commissione per i titoli sono ripartiti come segue:

     1° gruppo: titoli di carriera: punti 40;

     2° gruppo: titoli di studio, accademici, idoneità e titoli vari: punti 15;

     3° gruppo: pubblicazioni ed altri titoli scientifici relativi alla attività scientifica, didattica e tecnica dei candidati: punti 5.

 

          Art. 112. Concorso per titoli ed esami per il posto di coadiutore tecnico.

     I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami al posto di coadiutore tecnico sono i seguenti:

     laurea in una delle discipline tecniche previste per il concorso a direttore tecnico;

     età non superiore a 45 anni, fatta eccezione per il personale in servizio di ruolo presso ospedali, università o in altre amministrazioni statali;

     servizio di assistente tecnico di ruolo per almeno 4 anni.

     La commissione esaminatrice è composta da:

     il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

     un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina messa a concorso - componente;

     un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente, designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

     un direttore tecnico di ruolo, laureato nella disciplina oggetto del concorso, designato dalle organizzazioni sindacali interessate - componente;

     un primario ospedaliero di ruolo di disciplina affine a quella messa a concorso - componente;

     un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione – segretario. [65]

 

          Art. 113. Prove d'esame e ripartizione del punteggio per il concorso a coadiutore tecnico.

     Le prove d'esame del concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di coadiutore tecnico, sono le seguenti:

     prova scritta su argomenti scientifici relativi alla disciplina oggetto del concorso;

     prima prova pratica consistente nella esecuzione di prove di laboratorio con relazione scritta sul procedimento seguito;

     seconda prova pratica relativa alla disciplina oggetto del concorso.

     La commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

     60 punti per i titoli;

     40 punti per le prove d'esame.

     Questi ultimi sono ripartiti come segue:

     prova scritta: punti 20;

     prima prova pratica: punti 10;

     seconda prova pratica: punti 10.

     I 60 punti a disposizione della commissione per i titoli sono ripartiti come segue:

     1° gruppo: titoli di carriera: punti 40;

     2° gruppo: titoli di studio, accademici, idoneità e titoli vari: punti 15;

     3° gruppo: pubblicazioni ed altri titoli scientifici relativi alla attività scientifica, didattica e tecnica dei candidati: punti 5.

 

          Art. 114. Concorso per titoli ed esami al posto di assistente tecnico.

     I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di assistente tecnico sono i seguenti:

     laurea in una delle discipline previste per il concorso a direttore tecnico;

     età non superiore a 40 anni, fatta eccezione per i tecnici laureati in servizio di ruolo presso ospedali, università o amministrazioni statali.

     La commissione esaminatrice è composta da:

     il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

     un direttore tecnico di ruolo laureato nella disciplina oggetto del concorso designato dalle organizzazioni sindacali interessate - componente;

     un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente, designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

     un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero, designato dalla regione – segretario. [66]

 

          Art. 115. Prove di esame e ripartizione del punteggio per il concorso ad assistente tecnico.

     Le prove di esame del concorso di assunzione al posto di assistente tecnico sono le seguenti:

     prova scritta su argomenti scientifici relativi alla disciplina oggetto del concorso;

     prima prova pratica consistente nella esecuzione di prove di laboratorio con relazione scritta sul procedimento seguito;

     seconda prova pratica relativa alla disciplina oggetto del concorso.

     La commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

     60 punti per i titoli;

     40 punti per le prove di esame.

     Questi ultimi sono ripartiti come segue:

     20 punti per la prova scritta;

     10 punti per la prima prova pratica;

     10 punti per la seconda prova pratica.

     I 60 punti a disposizione della commissione per i titoli sono ripartiti come segue:

     1° gruppo: titoli di carriera: punti 40;

     2° gruppo: titoli di studio, accademici, idoneità e titoli vari: punti 15;

     3° gruppo: pubblicazioni ed altri titoli scientifici relativi alla attività scientifica, didattica e tecnica dei candidati: punti 5.

 

          Art. 116. Concorsi di assunzione dei tecnici per i laboratori di indagine, diagnosi e terapie specializzate.

     I concorsi per il personale tecnico si svolgono per titoli ed esami.

     I requisiti per l'ammissione sono i seguenti:

     diploma o abilitazione professionale;

     per i concorsi a posti di capo-tecnico, aver prestato servizio di ruolo come tecnico in ospedale o cliniche ed istituti universitari per almeno tre anni;

     età non superiore ai 35 anni, fatta eccezione per coloro che sono in servizio di ruolo presso ospedali o cliniche e istituti universitari.

     La commissione di esame è composta analogamente a quella per i concorsi di assunzione del personale di assistenza diretta di cui al successivo art. 120.

     Programmi di esame:

     per tecnico di radiologia:

     prova scritta: su argomenti di tecnica ed anatomia radiologica;

     prova pratica: preparazione, effettuazione e sviluppo di un radiogramma dell'apparato scheletrico con relazione scritta;

     prova orale: su argomenti relativi alla proteximetria fisica e medica ed al soccorso d'urgenza nella pratica radiologica;

     per tecnico di anatomia patologica e istologia:

     prova scritta: su argomenti attinenti ai compiti del tecnico;

     prova pratica: effettuazione su cadavere degli interventi preparatori propri del tecnico e per il tecnico di istologia allestimento di preparati istopatologici;

     prova orale: attinente al servizio.

     I programmi di esami verranno fissati dai regolamenti sulla base dell'opportunità di accertare la preparazione tecnico-pratica allo svolgimento delle funzioni specifiche, tenendo conto della esigenza di prevedere la prova scritta, pratica ed orale conformemente a quanto stabilito per tutto il personale tecnico.

     Ripartizione del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice.

     La commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

     per i titoli: punti 10;

     prova scritta: punti 20;

     prova pratica: punti 50;

     prova orale: punti 20.

     I regolamenti ospedalieri stabiliscono analoghe norme per categorie di tecnici non contemplate dal presente articolo.

 

          Art. 117. Concorsi di assunzione dei capo-tecnici per il laboratorio di indagini, diagnosi e terapie speciali.

     I requisiti di ammissione ai concorsi di assunzione per i posti di capo-tecnici per i laboratori di indagini, diagnosi e terapie speciali, la composizione della commissione esaminatrice e il relativo punteggio sono uguali a quelli previsti per il concorso a posti di capo-sala, di cui al successivo art. 120.

     Il programma di esame è uguale a quello del concorso a posti di tecnico.

 

Capo V

CONCORSO DI ASSUNZIONE

DEL PERSONALE SANITARIO AUSILIARIO

 

          Art. 118. Concorso di assunzione a posti di ostetrica capo.

     I requisiti per l'ammissione al concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica capo sono i seguenti:

     diploma professionale e iscrizione all'albo;

     servizio di ruolo come ostetrica presso ospedali o cliniche universitarie per almeno tre anni;

     età non superiore ai 40 anni, fatta eccezione per le ostetriche in servizio di ruolo presso ospedali o cliniche universitarie o scuole di ostetricia.

     La commissione esaminatrice è composta da:

     il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

     il direttore sanitario dell'ospedale - componente;

     un funzionario medico del Ministero della sanità - componente;

     un primario o aiuto ostetrico-ginecologo di ruolo - componente;

     un'ostetrica capo designata dal collegio delle ostetriche - componente;

     un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'ente ospedaliero - segretario.

     Le prove di esame al concorso per ostetrica capo sono le seguenti:

     prova scritta su argomenti relativi alla funzione della ostetrica nella condotta della gravidanza, parto e puerperio, sulla diagnosi delle complicazioni della gravidanza, parto e puerperio e nei soccorsi d'urgenza ostetrici;

     prova pratica relativa all'esame clinico di una gestante o partoriente e discussione dei provvedimenti di competenza dell'ostetrica;

     prova orale: cultura ostetrica, organizzazione di un reparto di ostetricia, legislazione sanitaria della professione di ostetrica.

     Ripartizione del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice.

     La commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

     60 punti per i titoli;

     40 punti per le prove di esame.

     Questi ultimi sono ripartiti come segue:

     prova scritta: punti 20;

     prova pratica: punti 10;

     prova orale: punti 10.

     I 60 punti per i titoli sono ripartiti in tre gruppi:

     1° gruppo: titoli di carriera: punti 40;

     2° gruppo: titoli di studio, idoneità e titoli vari: punti 15;

     3° gruppo: pubblicazioni e titoli didattici: punti 5.

 

          Art. 119. Concorso di assunzione per titoli ed esami al posto di ostetrica.

     I requisiti di ammissione al concorso per posto di ostetrica sono i seguenti:

     diploma professionale;

     età non superiore a 35 anni, fatta eccezione per le ostetriche in servizio di ruolo presso ospedali o cliniche universitarie o scuole di ostetricia o enti locali. [67]

     La commissione esaminatrice è composta come quella per ostetrica capo.

     Le prove di esame del concorso per ostetrica sono le seguenti:

     prova scritta su argomenti relativi alla funzione dell'ostetrica nella condotta della gravidanza, parto e puerperio, sulla diagnosi di gravidanza, del parto, puerperio e nei soccorsi di urgenza ostetrici;

     prova pratica vertente sull'esame clinico di una gestante o partoriente e discussione dei provvedimenti di competenza dell'ostetrica;

     prova orale di cultura ostetrica e di legislazione ostetrica.

     Il punteggio a disposizione della commissione esaminatrice è così ripartito:

     per i titoli: punti 10;

     prova scritta: punti 40;

     prova pratica: punti 30;

     prova orale: punti 20.

 

          Art. 120. Concorsi di assunzione per titoli ed esami a posti per il personale di assistenza diretta.

     (Capo-sala, infermiere professionale, infermiere professionale specializzato, vigilatrice d'infanzia, infermiere generico, puericultrice).

     I requisiti per l'ammissione ai concorsi per personale di assistenza diretta sono i seguenti:

     diploma o abilitazione professionale;

     non aver superato i 35 anni, fatta eccezione per coloro che sono in regolare servizio presso ospedali, cliniche universitarie ovvero scuole per infermieri che prevedano, in base a convenzione, un tirocinio pratico presso ospedali o cliniche universitarie;

     per il concorso a posti di capo-sala, aver prestato regolare, servizio come infermiere professionale o rispettivamente vigilatrice d'infanzia in ospedali, cliniche universitarie o scuole per infermieri che prevedano, in base a convenzione, un tirocinio pratico presso ospedali o cliniche universitarie, per almeno tre anni, essere in possesso del diploma di abilitazione a mansioni direttive e non aver superato i 40 anni di età, fatta eccezione per il personale in servizio regolare presso lo stesso ospedale. [68]

     La commissione esaminatrice è composta da:

     il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

     il direttore sanitario dell'ospedale - componente;

     un funzionario medico del Ministero della sanità - componente;

     un primario o un aiuto di ruolo di materia attinente al posto messo a concorso - componente;

     un rappresentante delle organizzazioni sindacali interessate, di qualifica non inferiore a quella messa a concorso - componente;

     un funzionario amministrativo dell'ente ospedaliero - segretario.

     Le prove d'esame sono le seguenti:

     per capo-sala:

     prova scritta su elementi di tecnica assistenziale infermieristica;

     prova pratica: compilazione di prospetti riassuntivi dell'attività della sezione, desunti dai quaderni e dalle schede;

     prova orale: cultura infermieristica - igiene ospedaliera;

     per infermiere professionale specializzato e per vigilatrice d'infanzia:

     prova scritta: argomenti di assistenza infermieristica ospedaliera previsti dai programmi delle scuole e dei corsi attinenti alla branca in concorso;

     prova pratica: esecuzione di tecniche infermieristiche attinenti alla branca in concorso;

     prova orale: cultura infermieristica e igiene ospedaliera;

     per infermiere professionale:

     prova scritta: elementi di fisiologia e patologia secondo i programmi delle scuole;

     prova pratica: esecuzione di tecniche infermieristiche;

     prova orale: cultura infermieristica e igiene ospedaliera;

     per infermiere generico e puericultrice:

     prova pratica: esecuzione di tecniche infermieristiche;

     prova orale: cultura infermieristica e igiene ospedaliera.

     Ripartizione del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice.

     La commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

     titoli: punti 10;

     prova scritta: punti 40;

     prova pratica: punti 30;

     prova orale: punti 20.

     Nei concorsi per infermiere generico e puericultrice la suddivisione del punteggio a disposizione della commissione è la seguente:

     titoli: punti 10;

     prova pratica: punti 50;

     prova orale: punti 40.

     Nel concorso per capo-sala, per titoli ed esami, la commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

     60 punti per i titoli;

     20 punti per la prova scritta;

     10 punti per la prova pratica;

     10 punti per la prova orale.

     I 60 punti per i titoli sono così ripartiti:

     35 punti per titoli di carriera;

     20 punti per titoli di studio e di specializzazione;

     5 punti per titoli didattici e culturali.

 

          Art. 121. Concorsi di assunzione per il personale di assistenza sanitaria e assistenza sociale.

     I requisiti di ammissione al concorso per assistente sanitaria visitatrice e a quello di assistente sociale sono uguali a quelli richiesti per l'ammissione ai concorsi per personale di assistenza diretta, con l'esonero dal limite di età per coloro che sono in servizio presso enti pubblici in qualità rispettivamente di assistente sanitaria e di assistente sociale.

     La composizione della commissione esaminatrice del concorso al posto di assistente sanitaria visitatrice è analoga a quella della commissione per il concorso al posto di capo-sala.

     La commissione esaminatrice del concorso al posto di assistente sociale è composta da:

     il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato, presidente;

     il direttore sanitario dell'ospedale, componente;

     il direttore amministrativo dell'ente ospedaliero, componente;

     due rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate, di qualifica non inferiore a quella del posto messo a concorso, componenti;

     un funzionario amministrativo dell'ente ospedaliero che bandisce il concorso, segretario.

     Le prove di esame sono le seguenti:

     per assistente sanitaria visitatrice:

     prova scritta su argomenti di medicina preventiva e sociale compresi nei programmi delle scuole;

     prova pratica; discussione degli interventi della assistente sanitaria visitatrice in uno o più casi presentati dalla commissione;

     prova orale: igiene ospedaliera - educazione sanitaria;

     per assistente sociale:

     prova scritta su argomenti di tecniche di servizio sociale applicate all'assistenza ospedaliera;

     prova pratica consistente nella discussione sui provvedimenti da adottare su di un caso prospettato dalla commissione;

     prova orale sulla educazione sanitaria, su elementi di psicologia e sui regolamenti ospedalieri.

     I concorsi per assistente sanitaria visitatrice e per assistente sociale sono per titoli ed esami. La commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

     60 punti per i titoli;

     20 punti per la prova scritta;

     10 punti per la prova pratica;

     10 punti per la prova orale.

     I 60 punti per i titoli sono così riparati:

     35 punti per titoli di carriera;

     20 punti per titoli di studio e di specializzazione;

     5 punti per titoli didattici e culturali.

 

          Art. 122. Concorsi di assunzione per il personale addetto ai servizi speciali.

     Per l'ammissione al concorso valgono gli stessi requisiti richiesti per il personale di assistenza diretta; la commissione di esame ha la stessa composizione di quella prevista per il concorso a capo-sala.

     Le prove di esame sono le seguenti:

     per dietista:

     prova scritta su elementi di igiene dell'alimentazione e di tecnologia alimentare;

     prova pratica: elaborazione di tabelle dietetiche o di diete speciali;

     prova orale: su elementi di fisiologia dell'alimentazione e di organizzazione del tempo dietetico;

     per terapisti della riabilitazione:

     prova scritta su argomenti di anatomia e fisiologia relativi alla branca in concorso;

     per terapista della riabilitazione la prova scritta verterà su argomenti di riabilitazione medico-sociale:

     prova pratica consistente nella esecuzione di tecniche della materia oggetto del concorso;

     prova orale di cultura specifica della materia messa a concorso;

     igiene ospedaliera ed elementi di psicologia dell'invalido.

     Nei concorsi per massofisioterapista cieco e per massaggiatore abilitato le prove di esame sono le seguenti:

     prova pratica: consistente nell'esecuzione di tecniche di massoterapia;

     prova orale: elementi di anatomia e fisiologia.

     La commissione dispone di 100 punti, così ripartiti:

     nei concorsi per dietista, fisiochinesiterapista, logopedista, ortottista, terapista della riabilitazione:

     60 punti per i titoli;

     40 punti per le prove d'esame;

     secondo la distribuzione già prevista dall'art. 121 per il personale di assistenza sanitaria e assistenza sociale;

     per i concorsi per massofisioterapista cieco e massaggiatore abilitato, i 100 punti vengono così suddivisi:

     50 punti per la prova pratica;

     50 punti per la prova orale.

 

          Art. 123. Concorsi di assunzione per capo dei servizi sanitari ausiliari e di direzione didattica.

     Per i concorsi a posti di capo dei servizi sanitari ausiliari sono richiesti requisiti analoghi a quelli previsti per capo-sala ed inoltre una anzianità di regolare servizio non inferiore a tre anni in qualifica di capo-sala presso ospedali, cliniche universitarie o scuole per infermieri che prevedano, in base a convenzione, un tirocinio pratico presso ospedali o cliniche universitarie [69].

     La commissione ha la stessa composizione di quella per capo-sala.

     Il programma del concorso per titoli ed esami è il seguente:

     prova scritta su argomenti di organizzazione dei servizi di assistenza infermieristica;

     prova pratica: svolgimento di una conversazione di aggiornamento professionale per personale infermieristico su di un argomento proposto dalla commissione;

     prova orale di igiene e tecnica ospedaliera; regolamento dell'ospedale.

     Per i concorsi a posti di direttore e vice direttore didattici i requisiti sono analoghi a quelli richiesti per l'ammissione al concorso di capo-sala con le seguenti aggiunte:

     possesso di un titolo di scuola media superiore;

     possesso del diploma di abilitazione a mansioni direttive.

     La commissione esaminatrice ha la stessa composizione di quella del personale di assistenza diretta di cui all'art. 120 sostituendo al primario il provveditore agli studi o un funzionario da lui delegato.

     Le prove d'esame sono le seguenti:

     prova scritta su argomenti attinenti l'organizzazione delle scuole infermieristiche ed allo svolgimento pedagogico dei programmi;

     prova pratica: svolgimento di una lezione di tecnica infermieristica;

     prova orale: igiene e tecnica ospedaliera; legislazione sulle professioni sanitarie ausiliarie.

     La commissione ha a disposizione 100 punti per entrambi i concorsi. La ripartizione è analoga a quella prevista per i concorsi di assistente sanitaria visitatrice ed assistente sociale.

 

Capo VI

CONCORSI DI ASSUNZIONE

DEL PERSONALE ESECUTIVO

 

          Art. 124. Concorsi di assunzione per il personale esecutivo.

     I requisiti di ammissione, la nomina delle commissioni esaminatrici e le modalità dei concorsi per il personale esecutivo, sono rinviati ai regolamenti organici degli enti ospedalieri.

 

Titolo VI

INTERNATO DEI NEO LAUREATI

 

          Art. 125. Misura dell'assegno mensile.

     I laureati ammessi all'internato hanno diritto ad un assegno mensile pari al terzo dello stipendio minimo attribuito all'assistente di ruolo ospedaliero esclusa ogni altra indennità.

 

Titolo VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 126.

     I sanitari in servizio di ruolo possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella corrispondente qualifica e disciplina a prescindere dal possesso del requisito della idoneità nazionale o regionale [70].

     I sanitari che abbiano conseguito la idoneità nella corrispondente qualifica o disciplina in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 9 agosto 1954, n. 653, e siano in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al relativo esame di idoneità, possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella corrispondente qualifica e disciplina a prescindere dal possesso della idoneità nazionale o regionale [71].

     Gli aiuti dirigenti di ruolo che siano in possesso dei requisiti di ammissione all'esame di idoneità a primario possono partecipare ai concorsi di assunzione in detta qualifica della stessa disciplina a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale [72].

     Il Ministro per la sanità predispone distinti elenchi dei sanitari di cui ai precedenti commi secondo la qualifica e la disciplina. All'uopo i sanitari interessati devono presentare documentata domanda di inclusione negli elenchi predetti [73].

     I servizi prestati dai sanitari ospedalieri in dipendenza di nomina conseguita a seguito di pubblico concorso ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e della legge 9 agosto 1954, n. 653, sono considerati a tutti gli effetti servizi di ruolo, ancorchè non siano stati istituiti i ruoli relativi.

     I servizi prestati presso ospedali già classificati di prima, seconda e terza categoria, sono equiparati a quelli prestati rispettivamente negli ospedali regionali, provinciali e di zona.

 

          Art. 127.

     I concorsi, i cui termini per la presentazione delle domande di ammissione siano scaduti prima della entrata in vigore del presente decreto, sono portati a termine con la procedura della legge vigente alla data del bando.

 

          Art. 128.

     Il personale ospedaliero della carriera esecutiva che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, occupi, per incarico formale dell'amministrazione, da almeno 5 anni, un posto di ruolo vacante o di nuova istituzione, può essere nominato in ruolo, mediante concorso interno riservato da espletarsi a norma di regolamento entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, anche in difetto del titolo di studio prescritto per il posto occupato.

     Gli enti ospedalieri devono, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, determinare le proprie piante organiche tenendo presenti le effettive necessità di servizio e l'esistenza di personale non di ruolo assunto per esigenze di carattere permanente. I posti di ruolo che risultino vacanti, salvo per il personale delle carriere direttive, sono conferiti, in sede di prima applicazione del presente decreto, al personale di ruolo e non di ruolo in servizio alla data del 31 dicembre 1968, mediante concorso interno da espletarsi con le modalità previste dalle norme contenute nel presente decreto e nei regolamenti dei singoli enti.

 

          Art. 129.

     Gli istituti e gli enti i cui ospedali siano stati classificati ai sensi del quinto e sesto comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ove i propri ordinamenti siano equipollenti alle disposizioni del presente decreto, possono ottenere, a domanda, con decreto del Ministro per la sanità, l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale ai servizi e ai titoli acquisiti dal personale in servizio presso ospedali di uguale classifica, amministrati da enti ospedalieri.

 

          Art. 130.

     Il servizio non di ruolo prestato dagli aiuti ed assistenti ospedalieri od universitari che all'entrata in vigore del presente decreto siano in servizio di ruolo, di incaricato, di straordinario o di volontario, è equiparato al servizio di ruolo, ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità nazionali e regionali banditi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, e ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione che saranno banditi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

     Limitatamente al primo triennio di applicazione del presente decreto, il periodo d'anzianità di laurea richiesta per l'ammissione agli esami di idoneità di cui agli articoli 69 e seguenti è ridotto di un anno.

 

          Art. 131.

     Nella prima applicazione del presente decreto, ai fini dell'ammissione al concorso di assunzione al posto di direttore tecnico o di coadiutore tecnico, il servizio non di ruolo prestato presso ospedali o università da laureati non medici è valutato come servizio di ruolo.

 

          Art. 132.

     Fino a quando non saranno emanate norme legislative riguardanti l'ordinamento delle scuole di formazione professionale di alcune categorie di personale sanitario ausiliario e tecnico, ai fini della ammissione ai concorsi di assunzione, saranno considerati idonei i seguenti titoli di studio;

     1) terapisti della riabilitazione:

     diploma di scuola speciale universitaria, alla quale si accede con diploma di scuola media di secondo grado;

     diploma di infermiere professionale e diploma di corso di specializzazione in fisiochinesiterapia ai sensi dell'art. 3 della legge 19 luglio 1940, n. 1090;

     diploma di corso, almeno annuale, riconosciuto dalle autorità competenti, al quale si accede con diploma di scuola media di primo grado;

     2) dietisti:

     diploma di scuola di dietologia ospedaliera ufficialmente riconosciuta;

     diploma di economa dietista conseguito presso istituti tecnici femminili accompagnato da certificato di tirocinio ospedaliero;

     diploma di infermiere specializzato in dietetica ai sensi della legge 19 luglio 1940, n.1090;

     3) tecnico di laboratorio medico:

     diploma di scuola speciale universitaria alla quale si accede con diploma di scuola media di secondo grado;

     titolo acquisito a seguito di concorso ospedaliero svolto ai sensi dell'art. 88 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

     titolo di perito chimico ad orientamento analitico integrato da certificato di corso ospedaliero di perfezionamento in tecnico di laboratorio medico;

     titolo di istituto tecnico femminile ad orientamento specifico;

     4) assistente sociale:

     titolo rilasciato da una scuola di durata triennale alla quale si accede con diploma di scuola media di secondo grado.

 

          Art. 133.

     L'attività presso le case di cura private da parte dei medici ospedalieri con rapporto di lavoro a tempo definito è consentita fino a quando l'ente ospedaliero non abbia assicurato la disponibilità di appositi ambienti qualitativamente idonei, a giudizio dell'amministrazione, per l'esercizio dell'attività professionale all'interno dell'ospedale e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 1975, di cui all'art. 43, lettera d), della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

 

          Art. 134.

     L'adeguamento dei servizi ospedalieri di cui alle prescrizioni dei decreti previsti dall'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, deve essere gradualmente attuato secondo le indicazioni del piano nazionale e del piano regionale ospedaliero, fermi, in ogni caso, i criteri stabiliti dall'art. 32 della legge medesima per la determinazione della retta giornaliera di degenza.

 

          Art. 135.

     E' abrogata ogni disposizione incompatibile con le norme contenute nel presente decreto.


[1] Comma aggiunto dall'art. 54 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[2] Comma aggiunto dall'art. 54 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[5] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[6] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[8] Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[10] Comma così modificato dall'art. 7 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[11] Comma così modificato dall'art. 8 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[13] Articolo aggiunto dall'art. 10 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[14] Articolo aggiunto dall'art. 11 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[15] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 7 febbraio 1979, n. 46.

[16] Articolo aggiunto dall'art. 12 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[17] Comma così modificato dall'art. 13 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[18] Comma così modificato dall'art. 13 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[19] Comma aggiunto dall'art. 13 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[20] Comma così modificato dall'art. 14 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[21] Comma aggiunto dall'art. 14 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[22] Comma aggiunto dall'art. 14 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[23] Comma aggiunto dall'art. 14 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[24] Comma così modificato dall'art. 14 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[25] Comma così sostituito dall'art. 15 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[26] Categoria così sostituita dall'art. 16 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[27] Numero così modificato dall'art. 16 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[28] Comma così sostituito dall'art. 16 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[29] Comma così sostituito dall'art. 17 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[30] Comma così modificato dall'art. 18 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[31] Comma così sostituito dall'art. 18 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[32] Comma così sostituito dall'art. 19 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[33] Comma così sostituito dall'art. 19 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[34] Comma così sostituito dall'art. 19 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[35] Comma aggiunto dall'art. 19 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[36] Comma aggiunto dall'art. 19 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[37] Comma così sostituito dell'art. 20 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[38] Numero così modificato dall'art. 21 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[39] Comma così sostituito dall'art. 21 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[40] Comma così sostituito dall'art. 22 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[41] Comma così modificato dall'art. 23 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[42] Comma così sostituito dall'art. 23 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[43] Comma così sostituito dall'art. 24 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[44] Comma così sostituito dall'art. 24 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[45] Comma così sostituito dall'art. 24 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[46] Comma aggiunto dall'art. 24 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[47] Comma aggiunto dall'art. 24 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[48] Comma così modificato dall'art. 25 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[49] Comma così modificato dall'art. 25 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[50] Comma così modificato dall'art. 25 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[51] Comma così modificato dall'art. 25 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[52] Articolo così sostituito dall'art. 26 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[53] Comma così modificato dall'art. 27 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[54] Comma così sostituito dall'art. 28 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[55] Numero così modificato dall'art. 29 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[56] Comma così sostituito dall'art. 29 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[57] Comma così modificato dall'art. 30 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[58] Comma così sostituito dall'art. 30 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[59] Articolo così sostituito dall'art. 31 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[60] Numero così modificato dall'art. 32 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[61] Comma così sostituito dall'art. 32 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[62] Numero così modificato dall'art. 33 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[63] Comma così sostituito dall'art. 33 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[64] Comma così sostituito dall'art. 34 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[65] Comma così sostituito dall'art. 35 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[66] Comma così sostituito dall'art. 36 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[67] Comma così modificato dall'art. 37 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[68] Comma così sostituito dall'art. 38 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[69] Comma così sostituito dall'art. 39 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[70] Comma così sostituito dall'art. 45 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[71] Comma così sostituito dall'art. 45 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[72] Comma così sostituito dall'art. 45 della L. 18 aprile 1975, n. 148.

[73] Comma aggiunto dall'art. 45 della L. 18 aprile 1975, n. 148.