§ 86.4.38 – L. 10 maggio 1964, n. 336.
Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:10/05/1964
Numero:336


Sommario
Art. 1.      I sovraintendenti sanitari, i direttori sanitari, i vicedirettori sanitari, gli ispettori sanitari, i primari, gli aiuti e gli assistenti, i direttori di farmacia e i [...]
Art. 2.      Il personale di cui all'articolo precedente, tranne gli assistenti e le ostetriche, acquista la stabilità dopo il periodo di prova di due anni, trascorso il quale il [...]
Art. 3.      Le disposizioni di cui all'art. 19 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono estese a tutto il personale sanitario ospedaliero. E' comunque vietata ogni forma [...]
Art. 4.      Il personale di cui alla presente legge può essere dispensato dal servizio, prima della scadenza prevista, per constatata invalidità, per provata incapacità [...]
Art. 5.      A domanda o d'ufficio le Amministrazioni ospedaliere hanno facoltà di trasferire ad altro servizio affine gli aiuti e gli assistenti
Art. 6.      I sovraintendenti sanitari, i direttori sanitari, i direttori di farmacia e i primari, che alla data di entrata in vigore della presente legge occupino un posto di [...]
Art. 7.      Gli aiuti, gli assistenti e le ostetriche, che abbiano prestato servizio di ruolo presso gli ospedali e che siano rimasti in servizio senza interruzione sino alla data [...]
Art. 8.      I primari, gli aiuti, gli assistenti e le ostetriche, che, all'entrata in vigore della presente legge, prestino servizio non di ruolo e che abbiano conseguito l'idoneità [...]


§ 86.4.38 – L. 10 maggio 1964, n. 336.

Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali.

(G.U. 1 giugno 1964, n. 133).

 

     Art. 1.

     I sovraintendenti sanitari, i direttori sanitari, i vicedirettori sanitari, gli ispettori sanitari, i primari, gli aiuti e gli assistenti, i direttori di farmacia e i farmacisti, che abbiano superato il periodo di prova, cessano dal servizio al compimento del 65° anno di età.

     Le ostetriche, che abbiano superato il periodo di prova, cessano dal servizio al compimento del 60° anno di età.

 

          Art. 2.

     Il personale di cui all'articolo precedente, tranne gli assistenti e le ostetriche, acquista la stabilità dopo il periodo di prova di due anni, trascorso il quale il Consiglio di amministrazione, entro il termine massimo di due mesi, provvede alla nomina definitiva o alla dimissione. Per gli assistenti e le ostetriche il periodo di prova è di tre anni.

     Il provvedimento di dimissione deve essere motivato.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni di cui all'art. 19 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono estese a tutto il personale sanitario ospedaliero. E' comunque vietata ogni forma di esercizio professionale esterno in concorrenza con gli interessi dell'ospedale oppure incompatibile con gli orari di servizio stabiliti dall'Amministrazione.

 

          Art. 4.

     Il personale di cui alla presente legge può essere dispensato dal servizio, prima della scadenza prevista, per constatata invalidità, per provata incapacità professionale, per persistente insufficiente rendimento, per soppressione di posti o per altra causa prevista negli ordinamenti dell'ente ospedaliero.

     Ai fini del precedente comma è considerato di persistente insufficiente rendimento il sanitario che, previamente ammonito, riporti al termine dell'anno nel quale è stato richiamato una qualifica inferiore al "buono".

     Al sanitario proposto per la dispensa dal servizio è assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni.

     Il sanitario può chiedere di essere sentito personalmente dal Consiglio di amministrazione.

     La dispensa è disposta con deliberazione del Consiglio di amministrazione e deve essere motivata.

     E' fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.

     Quando la dispensa debba avvenire per constatata invalidità, si procede all'accertamento delle condizioni di salute del sanitario mediante visita medica collegiale.

     Il sanitario ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia.

 

          Art. 5.

     A domanda o d'ufficio le Amministrazioni ospedaliere hanno facoltà di trasferire ad altro servizio affine gli aiuti e gli assistenti.

 

NORME TRANSITORIE

 

          Art. 6.

     I sovraintendenti sanitari, i direttori sanitari, i direttori di farmacia e i primari, che alla data di entrata in vigore della presente legge occupino un posto di ruolo, sono trattenuti in servizio fino al compimento del 70° anno di età.

     I sanitari di cui al precedente comma, che siano scaduti per superamento del 65° anno di età e siano stati trattenuti in servizio a norma della legge 23 ottobre 1962, n. 1552, e successive proroghe, sono ricollocati nella posizione di ruolo già da essi occupata e trattenuti in servizio fino al compimento del 70° anno di età.

 

          Art. 7.

     Gli aiuti, gli assistenti e le ostetriche, che abbiano prestato servizio di ruolo presso gli ospedali e che siano rimasti in servizio senza interruzione sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ricollocati nella posizione di ruolo da essi già occupata.

 

          Art. 8.

     I primari, gli aiuti, gli assistenti e le ostetriche, che, all'entrata in vigore della presente legge, prestino servizio non di ruolo e che abbiano conseguito l'idoneità per il posto che occupano in un pubblico concorso per titoli ed esami negli ospedali presso i quali prestano servizio o in altri di pari o superiore categoria, sono nominati in ruolo, nei limiti delle disponibilità degli organici, dopo aver superato un concorso loro riservato da svolgersi, entro un anno, a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 e successive modificazioni.

     Il periodo di servizio richiesto per l'ammissione al concorso riservato di cui al comma precedente deve essere per i primari di almeno tre anni, per gli aiuti di almeno due anni, per gli assistenti e le ostetriche di almeno un anno.