§ 80.9.1067 - D.P.R. 17 settembre 2013, n. 138.
Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:17/09/2013
Numero:138


Sommario
Art. 1.  Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Art. 2.  Ufficio di Gabinetto
Art. 3.  Segreteria del Ministro
Art. 4.  Segreteria tecnica del Ministro
Art. 5.  Ufficio legislativo
Art. 6.  Ufficio stampa
Art. 7.  Segreterie dei Sottosegretari di Stato
Art. 8.  Personale degli uffici di diretta collaborazione
Art. 9.  Trattamento economico
Art. 10.  Organismo indipendente di valutazione della performance
Art. 11.  Struttura tecnica per la misurazione della performance
Art. 12.  Modalità di gestione
Art. 13.  Norme finali e abrogazioni


§ 80.9.1067 - D.P.R. 17 settembre 2013, n. 138. [1]

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

(G.U. 16 dicembre 2013, n. 294)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 7;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 4 e 14;

     Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e in particolare gli articoli 14 e 30;

     Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, con la quale è stato istituito il Ministero della salute e, in particolare l'articolo 1, comma 7;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute;

     Visto il decreto del Ministro della difesa 26 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2009, recante il riordino del Comando carabinieri per la tutela della salute;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2010, recante individuazione del contingente minimo degli Uffici strumentali e di diretta collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

     Ritenuto di definire l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance operante presso il Ministero della salute;

     Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2011;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 novembre 2011;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2013;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Capo I

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

 

Art. 1. Uffici di diretta collaborazione del Ministro

     1. Il Ministro della salute, di seguito denominato: "Ministro", è l'organo di direzione politica del Ministero della salute, di seguito denominato: "Ministero", e, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di seguito "decreto legislativo n. 165 del 2001", ne determina gli indirizzi e gli obiettivi e verifica la rispondenza ai medesimi dei risultati e dei metodi dell'azione amministrativa e della gestione.

     2. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'Amministrazione.

     3. Sono uffici di diretta collaborazione:

     a) l'ufficio di Gabinetto;

     b) la segreteria del Ministro;

     c) la segreteria tecnica del Ministro;

     d) l'ufficio legislativo;

     e) l'ufficio stampa;

     f) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

     4. Alle dirette dipendenze del Ministro possono operare, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 8, comma 1, primo periodo, dodici consulenti ed esperti nonchè i consiglieri di cui all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, ivi inclusi quelli di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo.

     5. Il consigliere del Ministro per gli affari giuridici è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari nonchè fra professori universitari di ruolo di prima fascia dell'area delle scienze giuridiche, in possesso di adeguate capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa. Per lo svolgimento delle sue funzioni il consigliere del Ministro per gli affari giuridici si avvale dell'ufficio legislativo, d'intesa con il suo capo.

     6. Il consigliere diplomatico, scelto d'intesa con il Ministro degli affari esteri fra i funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione, assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario in raccordo con i competenti uffici del Ministero.

     7. I titolari degli uffici di cui al comma 3 sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, per la durata massima del mandato governativo e possono essere revocati dall'incarico in qualsiasi momento. I capi delle segreterie di cui al comma 3, lettera f), sono nominati su proposta dei Sottosegretari di Stato e sono scelti anche fra estranei alla pubblica amministrazione sulla base di un rapporto fiduciario.

     8. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli uffici di Gabinetto e legislativo.

 

     Art. 2. Ufficio di Gabinetto

     1. L'ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto nello svolgimento delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro.

     2. Il capo di Gabinetto collabora con il Ministro nel coordinamento degli uffici di supporto e di diretta collaborazione e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del medesimo e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni.

     3. Il capo di Gabinetto è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di ruolo preposti a uffici di livello dirigenziale generale dello Stato ovvero fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

     4. Il Ministro può nominare, con proprio decreto, fino a due vice capi di Gabinetto, di cui almeno uno scelto fra i dirigenti del Ministero compresi nel contingente di nove unità di cui all'articolo 8, comma 3, e l'altro, ove nominato fra soggetti estranei al Ministero, individuato nell'ambito dei consiglieri giuridici di cui all'articolo 8, comma 1.

 

     Art. 3. Segreteria del Ministro

     1. La segreteria assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni e alla predisposizione ed elaborazione di quanto necessario per gli interventi del Ministro medesimo, mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione. La segreteria è diretta e coordinata dal capo della segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l'attività istituzionale e i rapporti politici del medesimo. Della segreteria fa parte il segretario particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro nonchè i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

     2. Il capo della segreteria e il segretario particolare sono scelti fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro.

 

     Art. 4. Segreteria tecnica del Ministro

     1. La segreteria tecnica svolge attività di supporto tecnico per l'elaborazione e il monitoraggio delle linee politiche riguardanti le attività del Ministero, per le determinazioni di competenza dell'organo di direzione politica circa l'utilizzazione delle inerenti risorse finanziarie nonchè per garantire le relazioni istituzionali e il coordinamento delle attività istituzionali. Tali attività di supporto sono svolte nelle fasi di rilevazione delle questioni da affrontare e di elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro e possono consistere, tra l'altro, nella promozione di nuove attività e iniziative anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e occasioni di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza del Ministero.

     2. Il capo della segreteria tecnica è scelto tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali.

 

     Art. 5. Ufficio legislativo

     1. L'ufficio legislativo: cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, avvalendosi anche della collaborazione dei competenti dipartimenti e uffici dirigenziali generali ai fini dello studio, della progettazione normativa e della valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, compresi tutti gli atti di sindacato ispettivo, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri, con i Ministeri e con le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa degli atti dell'Unione europea; cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con l'Avvocatura generale dello Stato e con le Autorità amministrative indipendenti; segue la legislazione regionale per le materie di interesse del Ministero; sovraintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale; cura gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro per i profili di propria competenza; svolge attività di consulenza giuridica per il Ministro e, sulle questioni di particolare rilevanza, per il Ministero.

     2. Il capo dell'ufficio legislativo è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari e di altri organi costituzionali, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari di ruolo di prima fascia dell'area delle scienze giuridiche, avvocati e altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

     3. Il Ministro può nominare, con proprio decreto, un vice capo dell'ufficio legislativo scelto fra i dirigenti del Ministero compresi nel contingente di nove unità di cui all'articolo 8, comma 3, ovvero fra i consiglieri giuridici di cui all'articolo 8, comma 1.

     4. Il capo dell'ufficio legislativo si raccorda con il consigliere del Ministro per gli affari giuridici, ove nominato.

 

     Art. 6. Ufficio stampa

     1. In attuazione di quanto previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, l'Ufficio stampa cura i rapporti del Ministro con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministro; promuove, in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale.

     2. Il capo dell'Ufficio stampa è scelto fra giornalisti professionisti.

     3. Ove autorizzato dal Ministro, il capo dell'ufficio stampa svolge anche le funzioni di portavoce ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

 

     Art. 7. Segreterie dei Sottosegretari di Stato

     1. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione e con gli uffici del Ministero.

     2. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cento unità di cui all'articolo 8, comma 1, oltre al capo della segreteria, fino a un massimo di otto unità di personale, compreso il segretario particolare se individuato dal Sottosegretario, scelte tra dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste nei rispettivi ordinamenti. A tale personale, incluso il segretario particolare, si applica l'articolo 9, comma 5.

 

     Art. 8. Personale degli uffici di diretta collaborazione

     1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, non può superare complessivamente le cento unità. Entro tale soglia, ai predetti uffici possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste nei rispettivi ordinamenti nonchè, nel limite massimo di tre unità, consiglieri giuridici, nominati dal Ministro, scelti fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato o professori universitari di ruolo di prima fascia dell'area delle scienze giuridiche.

     2. Entro il contingente complessivo di cui al comma 1 possono altresì essere assegnati agli Uffici di diretta collaborazione fino a dodici esperti e consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, di provata competenza nelle materie inerenti alle funzioni del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, desumibile da specifici e analitici curricoli culturali e professionali, con contratti di diritto privato a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa. La durata massima di tali incarichi non può superare la permanenza in carica del Ministro che li ha conferiti, fatta comunque salva la possibilità di revoca anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario.

     3. Entro il contingente complessivo di cui comma 1 sono individuati, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, specifici incarichi di livello dirigenziale non generale in numero non superiore a nove, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali incarichi sono attribuiti dal Ministro anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; in tal caso essi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito del Ministero.

     4. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione, costituite dal capo di Gabinetto, dal capo della segreteria del Ministro, dal capo della segreteria tecnica, dal capo dell'ufficio legislativo, dal capo dell'ufficio stampa e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonchè quella del segretario particolare del Ministro si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.

     5. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvede l'Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero, assegnando unità di personale in numero non superiore al quindici per cento del contingente complessivo di cui al comma 1. Nell'ambito del predetto contingente, può altresì operare, in posizione di distacco presso gli Uffici di diretta collaborazione, personale appartenente al Comando Carabinieri per la tutela della salute in numero non superiore a sei unità. Al personale di cui al presente comma non compete il trattamento accessorio previsto dall'articolo 9, comma 5. Il citato Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio fornisce le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione.

 

     Art. 9. Trattamento economico

     1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei trattamenti economici, spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come di seguito articolato:

     a) capo di Gabinetto: una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai capi dipartimento del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi capi dipartimento;

     b) capo dell'ufficio legislativo e capo della segreteria tecnica: una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai dirigenti preposti a un ufficio dirigenziale generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti;

     c) capo della segreteria del Ministro, segretario particolare del Ministro, capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato: una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero e un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti;

     d) capo dell'ufficio stampa: trattamento non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo;

     e) vice capi di Gabinetto e del legislativo estranei al Ministero e consiglieri giuridici di cui all'articolo 8, comma 1: un emolumento onnicomprensivo determinato con le modalità di cui all'articolo 14 comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per i consiglieri giuridici tale emolumento non può superare la misura massima dell'importo determinato per l'indennità accessoria di diretta collaborazione di cui al comma 5 del presente articolo.

     2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1 dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante, rispettivamente, ai capi dipartimento, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali e ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali del Ministero.

     3. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è stabilito dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Gabinetto e degli Uffici di diretta collaborazione nell'ambito del programma "Indirizzo politico" della missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" dello stato di previsione del Ministero. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità di voto "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione" dello stato di previsione della spesa del Ministero.

     4. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonchè, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagevoli e della qualità della prestazione individuale.

     5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità e degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità a orari disagevoli, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi. L'indennità accessoria di diretta collaborazione remunera anche la disponibilità a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti nonchè le conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

 

Capo II

Organismo indipendente di valutazione della performance

 

     Art. 10. Organismo indipendente di valutazione della performance

     1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito "Oiv", svolge in piena autonomia le attività di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonchè quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a), e all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. A tal fine, l'Oiv può accedere agli atti e ai documenti concernenti le attività ministeriali di interesse e può richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni necessarie. Sugli esiti delle proprie attività l'Oiv riferisce secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 14, comma 4, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

     2. L'Oiv è costituito con decreto del Ministro in forma monocratica ovvero collegiale. In quest'ultimo caso esso si compone di tre membri, due dei quali dirigenti di seconda fascia appartenenti al ruolo del personale dirigente del Ministero della salute; la nomina di tali dirigenti rende indisponibili altrettanti incarichi dirigenziali nell'ambito del contingente di cui all'articolo 8, comma 3.

     3. Il presidente dell'Oiv è scelto fra soggetti estranei al Ministero, in possesso di elevate professionalità ed esperienza, maturate nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche e in possesso dei requisiti fissati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di seguito "Civit", ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera g), del decreto legislativo n. 150 del 2009.

     4. I componenti dell'Oiv sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, sentita la Civit, per un triennio, rinnovabile una sola volta, secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 14, commi 3, 7 e 8, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

     5. Al presidente dell'Oiv è corrisposto un emolumento onnicomprensivo determinato all'atto della nomina ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli altri componenti dell'Oiv collegiale spettano i trattamenti economici previsti dall'articolo 9, comma 4.

 

     Art. 11. Struttura tecnica per la misurazione della performance

     1. Presso l'Oiv opera la Struttura tecnica per la misurazione della performance, di seguito "Struttura tecnica", con funzioni di supporto all'Oiv per lo svolgimento delle sue attività.

     2. Il responsabile della Struttura tecnica è nominato dal Ministro, con proprio decreto, su proposta dell'Oiv, ed è individuato tra i dirigenti di seconda fascia di cui al comma 3, in possesso di specifica professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

     3. Alla Struttura tecnica è assegnato un contingente di personale, non superiore a dieci unità, di cui non più di due dirigenti di seconda fascia, incluso il responsabile. Al personale assegnato alla Struttura tecnica, compresi i dirigenti, si applicano le disposizioni concernenti il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001.

     4. I compensi accessori spettanti al personale di cui al comma 3 sono determinati, su proposta dell'Oiv, nella misura e con le modalità stabilite nell'articolo 9, commi 4 e 5, per il corrispondente personale degli Uffici di diretta collaborazione.

 

Capo III

Disposizioni comuni e finali

 

     Art. 12. Modalità di gestione

     1. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'Oiv costituiscono, ai fini dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico centro di responsabilità amministrativa, che può essere articolato in due o più centri di costo.

     2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 1, comma 3, e al personale dell'Oiv e della relativa Struttura tecnica di cui agli articoli 10 e 11, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonchè la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla responsabilità del capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti a un dirigente assegnato all'ufficio di Gabinetto, nonchè avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 279 del 1997, dell'Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

 

     Art. 13. Norme finali e abrogazioni

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

     2. Al fine di assicurare il rispetto del principio di invarianza di spesa, in coerenza con le effettive disponibilità di bilancio a legislazione vigente, agli eventuali maggiori oneri derivanti dalla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità finanziarie previste per gli esperti e i consulenti esterni di cui all'articolo 8, comma 2, a tal fine in sede di prima applicazione possono essere rimodulati gli emolumenti degli incarichi in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208, e successive modificazioni, è abrogato.

 

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2013  Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro registro n. 15, foglio n. 12


[1] Abrogato dall'art. 13 del D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 195.