§ 80.9.1215 - D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 195.
Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:30/10/2023
Numero:195


Sommario
Art. 1.  Ministro, sottosegretari e uffici di diretta collaborazione del Ministro
Art. 2.  Ufficio di Gabinetto
Art. 3.  Segreteria del Ministro
Art. 4.  Segreteria tecnica del Ministro
Art. 5.  Ufficio legislativo
Art. 6.  Ufficio stampa
Art. 7.  Segreterie dei Sottosegretari di Stato
Art. 8.  Personale degli uffici di diretta collaborazione
Art. 9.  Trattamento economico
Art. 10.  Organismo indipendente di valutazione della performance
Art. 11.  Struttura tecnica per la misurazione della performance
Art. 12.  Modalità di gestione
Art. 13.  Disposizioni transitorie e finali


§ 80.9.1215 - D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 195.

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.

(G.U. 19 dicembre 2023, n. 295)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, l'articolo 7;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

     Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;

     Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 2014, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, e, in particolare, l'articolo 6-bis, comma 2, con il quale è stato sostituito il comma 1 dell'articolo 47-quater, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevedendo che il Ministero della salute si articola in 4 dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del medesimo decreto legislativo, e che il numero degli uffici dirigenziali generali è pari a 12;

     Visto l'articolo 13, del medesimo decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 2014, a tenore del quale «al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti è richiesto il parere del Consiglio di Stato».

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, recante il Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

     Visto l'articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 2014, a tenore del quale «fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, da adottare ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto, sono fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59».

     Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il tramite della trasmissione dello schema di regolamento in data 7 settembre 2023;

     Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2023;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2023;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2023;

     Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Capo I

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

 

Art. 1. Ministro, sottosegretari e uffici di diretta collaborazione del Ministro

     1. Il Ministro della salute, di seguito denominato «Ministro», è l'organo di direzione politica del Ministero della salute, di seguito denominato «Ministero», e avvalendosi degli uffici di diretta collaborazione, ne determina gli indirizzi e gli obiettivi, verificando la rispondenza ai medesimi dei risultati e dei metodi dell'azione amministrativa e della gestione, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     2. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro e svolgono le funzioni e i compiti loro delegati dal Ministro con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

     3. Gli uffici di diretta collaborazione esplicano funzioni di supporto alla azione del Ministro e di raccordo tra questa e quella delle strutture della Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     4. Sono uffici di diretta collaborazione:

     a) l'ufficio di Gabinetto;

     b) la segreteria del Ministro;

     c) la segreteria tecnica del Ministro;

     d) l'ufficio legislativo;

     e) l'ufficio stampa;

     f) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

     5. Alle dirette dipendenze del Ministro possono operare, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 8, comma 1, primo periodo, e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, i cinque consiglieri giuridici di cui all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, i quindici consulenti ed esperti di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, e i due consiglieri di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo. Possono, inoltre, essere nominati fino a dieci esperti e consulenti a titolo gratuito, come previsto dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo.

     6. Il consigliere del Ministro per gli affari giuridici è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari nonchè fra professori universitari di ruolo di prima fascia dell'area delle scienze giuridiche, in possesso di adeguate capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa. Per lo svolgimento delle sue funzioni il consigliere del Ministro per gli affari giuridici si avvale dell'ufficio legislativo, d'intesa con il suo capo.

     7. Il consigliere diplomatico, scelto d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale fra i funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione, assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario in raccordo con i competenti uffici del Ministero.

     8. I titolari degli uffici di diretta collaborazione di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) ed e) sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, per la durata massima del mandato governativo, e possono essere da questi revocati dall'incarico in qualsiasi momento. I capi delle segreterie di cui al comma 4, lettera f), sono nominati su proposta dei Sottosegretari di Stato e sono scelti anche fra estranei alla pubblica amministrazione sulla base di un rapporto fiduciario.

     9. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli uffici di Gabinetto e legislativo.

 

     Art. 2. Ufficio di Gabinetto

     1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto nello svolgimento delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro.

     2. Il capo di Gabinetto collabora con il Ministro nel coordinamento degli uffici di supporto e di diretta collaborazione e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del medesimo e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni.

     3. Il capo di Gabinetto è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale, dirigenti di ruolo di livello generale delle pubbliche amministrazioni, nonchè fra professori universitari di ruolo nell'area delle scienze giuridiche, - ovvero fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità tecniche e professionali di elevato grado, adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

     4. Il Ministro può nominare, con proprio decreto, fino a due vice capi di Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie, scelti tra i consiglieri ed esperti giuridici di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, ovvero fra i dirigenti di cui all'articolo 8, comma 3.

 

     Art. 3. Segreteria del Ministro

     1. La segreteria assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni dello stesso, alla predisposizione ed elaborazione di quanto necessario per gli interventi istituzionali del Ministro medesimo, mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione e alla cura del cerimoniale.

     2. Il capo della segreteria, oltre a dirigere e coordinare la segreteria, coadiuva e assiste il Ministro negli organismi cui partecipa e assolve, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l'attività istituzionale e i rapporti politici del medesimo.

     3. Il segretario particolare ha il compito di curare l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonchè i rapporti personali dello stesso nello svolgimento dei compiti politici ed istituzionali connessi al suo incarico.

     4. Il capo della segreteria e il segretario particolare sono scelti fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro.

 

     Art. 4. Segreteria tecnica del Ministro

     1. La segreteria tecnica assicura al Ministro il supporto tecnico necessario per l'elaborazione e il monitoraggio delle linee di indirizzo e delle politiche riguardanti le attività del Ministero, al fine di consentirgli la adozione delle determinazioni di competenza circa l'utilizzazione delle inerenti risorse finanziarie, nonchè per garantire le relazioni istituzionali e il coordinamento delle attività istituzionali. Tali attività di supporto sono svolte nelle fasi di rilevazione delle questioni da affrontare, nonchè di elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro e possono consistere, tra l'altro, nella promozione di nuove attività e iniziative, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli tecnici o di concertazione e occasioni di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza del Ministero.

     2. Il capo della segreteria tecnica è scelto tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali.

 

     Art. 5. Ufficio legislativo

     1. L'ufficio legislativo:

     a) cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, avvalendosi anche della collaborazione dei competenti dipartimenti e uffici dirigenziali generali ai fini dello studio, della progettazione normativa e della valutazione dei costi della regolazione, anche con riguardo alla qualità del linguaggio normativo, all'applicabilità delle norme introdotte e all'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, allo snellimento e alla semplificazione normativa;

     b) esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare;

     c) cura il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, compresi tutti gli atti di sindacato ispettivo, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri, con i Ministeri e con le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa degli atti dell'Unione europea;

     d) cura, in raccordo con l'ufficio di Gabinetto, i rapporti di natura tecnico-giuridica con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con l'Avvocatura generale dello Stato e con le Autorità amministrative indipendenti;

     e) segue la legislazione regionale per le materie di interesse del Ministero;

     f) sovraintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale;

     g) cura gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro per i profili di sua competenza;

     h) svolge attività di consulenza giuridica per il Ministro e, sulle questioni di particolare rilevanza, per il Ministero.

     2. Il capo dell'ufficio legislativo è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari e di altri organi costituzionali, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari di ruolo nell'area delle scienze giuridiche, avvocati e altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

     3. Il Ministro può nominare, con proprio decreto, un vice capo dell'ufficio legislativo scelto tra i consiglieri ed esperti giuridici di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, ovvero fra i dirigenti di cui all'articolo 8, comma 3.

     4. Il capo dell'ufficio legislativo si raccorda con il consigliere del Ministro per gli affari giuridici, ove nominato.

 

     Art. 6. Ufficio stampa

     1. In conformità a quanto previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, l'ufficio stampa cura i rapporti del Ministro con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministro; promuove, in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale.

     2. Il capo dell'ufficio stampa è scelto fra giornalisti professionisti, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria.

     3. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, il Ministro, con risorse a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio degli uffici di diretta collaborazione, può nominare un portavoce per la cura dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Su autorizzazione del Ministro, le funzioni di portavoce possono essere svolte dal capo dell'ufficio stampa.

 

     Art. 7. Segreterie dei Sottosegretari di Stato

     1. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione e con gli uffici del Ministero.

     2. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 8, comma 1, oltre al capo della segreteria, fino a un massimo di otto unità di personale, compreso il segretario particolare se individuato dal Sottosegretario, scelte tra dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste nei rispettivi ordinamenti. A tale personale, incluso il segretario particolare, si applica l'articolo 9, comma 5.

 

     Art. 8. Personale degli uffici di diretta collaborazione

     1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione - ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 7, comma 2 - non può superare complessivamente le centoventi unità. Entro tale soglia, ai predetti uffici possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste nei rispettivi ordinamenti, nonchè, per sopperire ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio, nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e a complessiva invarianza di spesa, nel limite massimo di cinque unità del predetto contingente complessivo, personale estraneo alla pubblica amministrazione assunto con contratto a tempo determinato, - nonchè, nel limite massimo di cinque unità, consiglieri giuridici, nominati dal Ministro, scelti fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari o professori universitari di ruolo di prima o di seconda fascia dell'area delle scienze giuridiche. Entro la medesima soglia vengono anche assegnati ai predetti uffici i due consiglieri di cui all'articolo 1, commi 6 e 7.

     2. Entro il contingente complessivo di cui al comma 1 possono altresì essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione fino a quindici esperti e consulenti, anche estranei alla pubblica amministrazione, di provata competenza nelle materie inerenti alle funzioni del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, desumibile da specifici e analitici curricula culturali e professionali, con contratti di diritto privato a tempo determinato o di collaborazione. Possono, inoltre, essere nominati fino a dieci esperti e consulenti a titolo gratuito, al di fuori del contingente di cui al comma 1, primo periodo. La durata massima di tali incarichi non può superare la permanenza in carica del Ministro che li ha conferiti, fatta comunque salva la possibilità di revoca anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario.

     3. Entro il contingente complessivo di cui al comma 1 sono individuati, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, specifici incarichi di livello dirigenziale non generale in numero non superiore a nove, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali incarichi sono attribuiti dal Ministro anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis, 5-ter e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; in tal caso essi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito del Ministero.

     4. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione, costituite dal capo di Gabinetto, dal capo della segreteria del Ministro, dal capo della segreteria tecnica, dal capo dell'ufficio legislativo, dal capo dell'ufficio stampa e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonchè quella del segretario particolare del Ministro si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.

     5. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvede il Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane, del bilancio e della sanità digitale, assegnando unità di personale in numero non superiore al quindici per cento del contingente complessivo di cui al comma 1. Per l'espletamento di tali servizi può operare, in posizione di distacco presso gli Uffici di diretta collaborazione, personale appartenente al Comando Carabinieri per la tutela della salute in numero non superiore a otto unità. Al personale di cui al presente comma non compete il trattamento accessorio previsto dall'articolo 9, comma 5. Il citato Dipartimento fornisce le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione.

 

     Art. 9. Trattamento economico

     1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei trattamenti economici, spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come di seguito articolato:

     a) al capo di Gabinetto: una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai capi dipartimento del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi capi dipartimento;

     b) al capo dell'ufficio legislativo, al capo della segreteria tecnica del Ministro e al capo della segreteria del Ministro: una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai dirigenti preposti a un ufficio dirigenziale generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti;

     c) al segretario particolare del Ministro e ai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato: una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero e un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti;

     d) al capo dell'ufficio stampa: trattamento conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo;

     e) ai vice capi di Gabinetto e dell'ufficio legislativo estranei al Ministero e ai consiglieri giuridici di cui all'articolo 8, comma 1: un emolumento onnicomprensivo determinato con le modalità di cui all'articolo 14 comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per i consiglieri giuridici tale emolumento non può superare la misura massima dell'importo determinato per l'indennità accessoria di diretta collaborazione di cui al comma 5 del presente articolo.

     2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1 dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante, rispettivamente, ai capi dipartimento, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali e ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali del Ministero.

     3. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione è stabilito dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Gabinetto e degli Uffici di diretta collaborazione nell'ambito del programma «Indirizzo politico» della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» dello stato di previsione del Ministero. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità di voto «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione» dello stato di previsione della spesa del Ministero.

     4. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonchè, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagevoli e della qualità della prestazione individuale.

     5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità e degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità a orari disagevoli, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi. L'indennità accessoria di diretta collaborazione remunera anche la disponibilità a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti nonchè le conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

 

Capo II

Organismo indipendente di valutazione della performance

 

     Art. 10. Organismo indipendente di valutazione della performance

     1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito «OIV», svolge in piena autonomia le attività di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonchè quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a), e all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, l'OIV può accedere agli atti e ai documenti concernenti le attività ministeriali di interesse e può richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni necessarie. Sugli esiti delle proprie attività l'OIV riferisce secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 14, comma 4, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

     2. Il Ministro, in conformità dell'articolo 14, comma 2-bis, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, costituisce con proprio decreto l'OIV, in forma monocratica o collegiale. In quest'ultimo caso esso si compone di tre membri. I componenti dell'OIV sono sempre individuati tra gli iscritti nell'elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e all'esito di una procedura selettiva pubblica, ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. L'incarico di Presidente di OIV costituito in forma collegiale, ovvero di titolare di OIV monocratico, può essere affidato esclusivamente agli iscritti nell'elenco nella fascia professionale 3, in conformità alla disciplina dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione adottata in attuazione degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

     3. L'incarico di titolare dell'OIV monocratico, o di componente dell'OIV collegiale, ha durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva.

     4. Al titolare dell'OIV monocratico, e ai componenti dell'OIV collegiale, è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo determinato, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla complessità della struttura organizzativa dell'Amministrazione e comunque nel limite delle risorse indicate dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

 

     Art. 11. Struttura tecnica per la misurazione della performance

     1. Ai sensi dell'articolo 14, commi 9 e 10, del decreto legislativo n. 150 del 2009, presso l'OIV opera la Struttura tecnica per la misurazione della performance, di seguito «Struttura tecnica», con funzioni di supporto all'OIV per lo svolgimento delle sue attività.

     2. Il responsabile della Struttura tecnica è nominato dal Ministro, con proprio decreto, su proposta dell'OIV, ed è individuato tra i dirigenti di seconda fascia di cui al comma 3, in possesso di specifica professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

     3. Alla Struttura tecnica è assegnato un contingente di personale, non superiore a dieci unità, di cui non più di due dirigenti di seconda fascia, incluso il responsabile. Al personale assegnato alla Struttura tecnica, compresi i dirigenti, si applicano le disposizioni concernenti il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

     4. Il trattamento economico accessorio spettante al personale di cui al comma 3 è determinato nei limiti delle risorse indicate dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

 

Capo III

Disposizioni comuni e finali

 

     Art. 12. Modalità di gestione

     1. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'OIV costituiscono, ai fini dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, un unico centro di responsabilità amministrativa, che può essere articolato in due o più centri di costo.

     2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 1, comma 4, e al personale dell'OIV e della relativa Struttura tecnica di cui agli articoli 10 e 11, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonchè la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla responsabilità del capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti a un dirigente assegnato all'ufficio di Gabinetto, nonchè avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 279 del 1997, del Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

 

     Art. 13. Disposizioni transitorie e finali

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, è abrogato.

     2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

 

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2023  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2951