§ 59.4.87 - L. 15 aprile 2021, n. 50.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.4 avvocati
Data:15/04/2021
Numero:50


Sommario
Art. 1. 


§ 59.4.87 - L. 15 aprile 2021, n. 50.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(G.U. 20 aprile 2021, n. 94)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31

 

     All'articolo 1:

     al comma 1, dopo le parole: «decreto del Ministro della giustizia 14 settembre 2020,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 72 del 15 settembre 2020,».

     All'articolo 2:

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Il presidente di ciascuna Corte d'appello estrae a sorte la lettera dell'alfabeto che determina l'ordine di svolgimento per le due prove orali»;

     al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dal momento della» sono inserite le seguenti: «fine della» e le parole: «del quesito: trenta minuti» sono sostituite dalle seguenti: «del quesito, suddivisa in trenta minuti»;

     al comma 7, lettera a), primo periodo, le parole da: «tre tra le seguenti» fino a: «diritto ecclesiastico» sono sostituite dalle seguenti: «tre fra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico».

     All'articolo 3:

     al comma 1, dopo le parole: «regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,» e le parole: «ed il residuo membro, effettivo e supplente, è individuato» sono sostituite dalle seguenti: «e uno effettivo e uno supplente sono individuati»;

     al comma 2, secondo periodo, le parole: «materie scelte dal candidato per la seconda prova orale» sono sostituite dalle seguenti: «materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale».

     All'articolo 4:

     al comma 2, le parole: «del segretario della seduta» sono sostituite dalle seguenti: «del segretario della sottocommissione»;

     al comma 7, primo periodo, le parole: «al virus COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «al COVID-19», le parole: «quarantena o isolamento fiduciario,» sono sostituite dalle seguenti: «di quarantena o di isolamento fiduciario,» e dopo le parole: «isolamento fiduciario,» sono inserite le seguenti: «oppure in caso di comprovati motivi di salute che impediscono al candidato di svolgere la prova d'esame,».

     All'articolo 5:

     al comma 1, le parole: «della materia prescelta dal candidato» sono sostituite dalle seguenti: «delle materie prescelte dal candidato».

     All'articolo 6:

     al comma 1, dopo le parole: «decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 ottobre 1999,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 1999,».