§ 74.3.22 - L. 28 maggio 2007, n. 68.
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:74. Persona e famiglia
Capitolo:74.3 stranieri
Data:28/05/2007
Numero:68


Sommario
Art. 1.  Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 74.3.22 - L. 28 maggio 2007, n. 68.

Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.

(G.U. 1 giugno 2007, n. 126)

 

Art. 1. Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio

     1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per missione, gara sportiva, visita, affari, turismo, ricerca scientifica e studio non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo testo unico e il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto [1].

     2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

     3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero è espulso ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Comma così modificato dall'art. 11 del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito dalla L. 8 agosto 2019, n. 77.