§ 40.1.269 - L. 21 settembre 2022, n. 142.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.1 combustibili
Data:21/09/2022
Numero:142


Sommario
Art. 1. 


§ 40.1.269 - L. 21 settembre 2022, n. 142.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

(G.U. 21 settembre 2022, n. 221)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2022, N. 115

 

     All'articolo 1:

     al comma 1, le parole: «valore ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «valore soglia dell'ISEE», dopo le parole: «decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,» e le parole: «energia reti e ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «energia, reti e ambiente (ARERA)»;

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas».

 

     All'articolo 2:

     al comma 1, capoverso 2-bis.1, dopo le parole: «al comma 2-bis» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

 

     All'articolo 3:

     dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

     2-ter. Le attività di controllo conseguenti alla proroga di cui al comma 2-bis sono poste in essere dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

 

     All'articolo 4:

     alla rubrica, dopo la parola: «Azzeramento» è inserita la seguente: «degli».

 

     All'articolo 5:

     al comma 4, dopo le parole: «di euro» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

 

     All'articolo 6:

     al comma 1, le parole: «un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo»;

     al comma 2, le parole: «del 8 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dell'8 gennaio 2022,»;

     al comma 5, le parole: «dell'anno 2022 si rifornisca» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2022, si rifornisca» e le parole: «è riportato» sono sostituite dalle seguenti: «sono riportati»;

     al comma 7, quinto periodo, le parole: «sarebbe stato utilizzato» sono sostituite dalle seguenti: «sarebbero stati utilizzati».

 

     All'articolo 8:

     al comma 7, dopo le parole: «per l'anno 2024» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

     alla rubrica, dopo le parole: «in materia» è inserita la seguente: «di».

 

     All'articolo 9:

     al comma 3, al primo periodo, le parole: «e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «e della mobilità sostenibili» e, al secondo periodo, dopo la parola: «redatta» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e dopo le parole: «articolo 47 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

     al comma 9, dopo le parole: «dal presente articolo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti».

 

     Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 9-bis (Misure in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità e per l'approvvigionamento energetico delle isole minori). - 1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Fino al 31 dicembre 2022, resta sospesa l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida, adottate con il medesimo decreto, sui trasporti in condizioni di eccezionalità, relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate. Fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto o più assi, la disciplina di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vigente al 9 novembre 2021. Conservano altresì efficacia, fino alla loro scadenza, le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10-bis";

     b) il comma 3 è abrogato.

     2. Al fine di garantire l'approvvigionamento energetico delle isole minori, l'Autorità marittima, in relazione ai viaggi nazionali di durata superiore alle due ore e non superiore alle tre ore, può autorizzare, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, l'imbarco di veicoli cisterna stradali e carri cisterna ferroviari non conformi ai requisiti di cui al medesimo articolo 10, sempre che gli stessi risultino almeno conformi alla normativa nazionale in vigore per il trasporto su strada o ferrovia e che i viaggi siano effettuati in condizioni meteomarine favorevoli. L'Autorità marittima, nel rilasciare l'autorizzazione di cui al primo periodo, dispone le occorrenti prescrizioni aggiuntive finalizzate ad assicurare i necessari standard di sicurezza nel trasporto.

 

     Art. 9-ter (Disposizioni urgenti in materia di sport). - 1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare nei predetti limiti l'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota delle risorse, fino al 50 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonchè le procedure di controllo, da effettuare anche a campione.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

 

     All'articolo 10:

     al comma 1, lettera a), le parole: «comma 198 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 198 e seguenti»;

     al comma 2, le parole: «con legge» sono sostituite dalle seguenti: «, dalla legge».

 

     All'articolo 11:

     al comma 2, capoverso 7-bis, dopo le parole: «e 7» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

     dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     «4-bis. Al comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove detti impianti siano ubicati in aree situate nei centri storici o soggette a tutela ai sensi dell'articolo 136 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applicano le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi"».

 

     All'articolo 12:

     al comma 2, alla parola: «86,3» sono premesse le seguenti: «valutati in».

 

     All'articolo 13:

     al comma 2, dopo le parole: «Le regioni e» è inserita la seguente: «le»;

     al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

     al comma 4, dopo la parola: «2004» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

 

     All'articolo 14:

     al comma 2, le parole: «energia reti e ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «energia, reti e ambiente»;

     al comma 6, le parole: «per durata» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata».

 

     All'articolo 15:

     al comma 1, le parole da: «decreto legislativo» fino a: «protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,».

 

     All'articolo 16:

     al comma 3, le parole: «di cui al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo periodo»;

     al comma 4, le parole: «a SOSE S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico Spa»;

     al comma 6, dopo le parole: «dell'articolo 243-bis del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al» e le parole: «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;

     dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

     «6-bis. I comuni di cui al comma 6, per il solo esercizio finanziario relativo all'anno 2022 ed al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, fermo restando l'obbligo di copertura della quota annuale 2022 del ripiano del disavanzo, possono destinare il contributo ricevuto in attuazione dell'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, oltre che al ripiano anticipato del disavanzo, anche al rimborso dei debiti finanziari.

     6-ter. Al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data del 30 giugno 2022 hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, in sede di approvazione del rendiconto 2022 provvedono ad accantonare un apposito fondo, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022.

     6-quater. Il fondo ricostituito nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 ai sensi del comma 6-ter è utilizzato secondo le modalità previste dall'articolo 52, commi 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

     6-quinquies. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2022 rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo di cui al comma 6-ter, è ripianato, a decorrere dall'esercizio 2023, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2022.

     6-sexies. Il comma 6-quinquies si applica anche agli enti locali di cui al comma 6-ter che hanno ricostituito il fondo anticipazioni di liquidità in sede di rendiconto 2021, che ripianano l'eventuale conseguente maggiore disavanzo a decorrere dall'esercizio 2023.

     6-septies. Per gli anni dal 2023 al 2025 continua ad applicarsi, con le medesime modalità ivi previste, l'articolo 3-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le risorse derivanti sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022»;

     al comma 9, la parola: «CONI» è sostituita dalle seguenti: «Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)»;

     dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

     «9-bis. All'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "8-bis. Se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le 'Previsioni definitive di competenza' gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1. Ferma restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce".

     9-ter. Per favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.

     9-quater. Al fine di permettere la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, all'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2019 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 dicembre 2021".

     9-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 9-quater, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

     9-sexies. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all'attività degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regionali sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni di cui al titolo III, capo IV, ed i conseguenti oneri per permessi retribuiti, gettoni di presenza e rimborsi delle spese di viaggio sono posti a carico delle regioni medesime"».

 

     Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

     «Art. 16-bis (Anagrafe delle occupazioni permanenti del sottosuolo). - 1. Per le occupazioni permanenti del territorio di competenza degli enti territoriali, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi ed altri servizi a rete, comprensive degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete, i comuni percettori del canone di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonchè gli altri enti territoriali comunicano al sistema informativo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le informazioni relative al concessionario e alle opere già realizzate, nonchè le caratteristiche strutturali dell'occupazione e ogni altra informazione utile alla piena conoscenza del manufatto. Per le occupazioni permanenti concluse successivamente alla data di costituzione del sistema informativo, i comuni e gli altri enti territoriali trasmettono le informazioni relative al concessionario e alle caratteristiche strutturali dell'occupazione ed ogni altra informazione relativa al manufatto entro sessanta giorni dalla data di realizzazione dell'opera».

 

     All'articolo 17:

     al comma 4, al primo periodo, le parole: «regione Emilia Romagna» sono sostituite dalle seguenti: «regione Emilia-Romagna», le parole: «di euro di» sono sostituite dalla seguente: «di», le parole: «1 milione per l'anno 2023 e 9 milioni per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2023 e 9 milioni di euro per l'anno 2024», dopo le parole: «8 milioni», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «di euro» e la parola: «allestimenti» è sostituita dalle seguenti: «agli allestimenti» e, al secondo periodo, dopo le parole: «corrispondente riduzione» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

     al comma 6, al primo periodo, le parole: «di euro 600.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 600.000 euro» e, al secondo periodo, le parole: «All'onere pari a» sono sostituite dalle seguenti: «Al relativo onere, pari a»;

     al comma 7, le parole: «è autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè i titolari degli uffici speciali per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 sono autorizzati»;

     dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

     «7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricomprese nel cratere del sisma del 2009, possono riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente a favore degli orfani e dei coniugi delle vittime del sisma del 2009».

 

     All'articolo 18:

     al comma 1, capoverso 9-bis, al primo periodo, le parole: «2017, 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2017 e 2018» e, al secondo periodo, le parole: «Conferenza delle regioni e delle province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

     al comma 3, le parole: «ad AIFA» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)».

 

     All'articolo 19:

     alla rubrica, dopo la parola: «riparto» è inserita la seguente: «delle».

 

     All'articolo 20:

     al comma 1, la parola: «compresa» è sostituita dalla seguente: «compresi»;

     al comma 2, alle parole: «a 1.654 milioni» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «indebitamento netto a 1.166 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «indebitamento netto, a 1.166 milioni».

 

     Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

     «Art. 20-bis (Misura urgente per il settore della cultura). - 1. All'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: ", il direttore artistico e il traduttore" sono sostituite dalle seguenti: "e il direttore artistico"».

 

     All'articolo 21:

     al comma 2, dopo le parole: «dal comma 1» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «le minori spese» sono sostituite dalle seguenti: «quota parte delle minori spese».

 

     Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

     «Art. 21-bis (Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni). - 1. Il settimo comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonchè dalle speciali disposizioni di legge"».

 

     All'articolo 22:

     al comma 2, lettera c), al primo periodo, le parole: «9 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «19 maggio 2020» e le parole: «dall'articolo 17, comma 1, e 17-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 17, comma 1, e 17-bis» e, al terzo periodo, le parole: «incompatibilità espresse» sono sostituite dalle seguenti: «incompatibilità disposte»;

     al comma 3, le parole: «comma 1e» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1 e», le parole: «si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «, si provvede,» e dopo le parole: «38 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2022,».

 

     Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

     «Art. 22-bis (Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al presente decreto, la quale reca, a far data dal 1° gennaio 2022, le nuove misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità, come incrementate per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, di "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021"e del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, di "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021", nonchè, per le indennità di rischio e mensile del personale non direttivo e non dirigente, come incrementate ai sensi dell'allegato B al presente decreto.

     2. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della tabella C di cui al comma 1 costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

     3. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonchè di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è annualmente incrementato, a decorrere dall'anno 2022, dalle risorse indicate nell'allegato B al presente decreto.

     4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 4,5 milioni a decorrere dall'anno 2022, comprensivi degli oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e pari a 0,207 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1003, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

     5. Gli effetti giuridici ed economici delle disposizioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2022 e ai fini previdenziali tali incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla medesima data».

 

     All'articolo 23:

     alla rubrica, dopo la parola: «Rifinanziamento» è inserita la seguente: «del».

 

     Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 23-bis (Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14). - 1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: "fino al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

     2. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2022.

     3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 18.660.000 euro per l'anno 2022, si provvede quanto a euro 8 milioni mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a euro 10.660.000 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

 

     Art. 23-ter (Modifiche all'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160). - 1. All'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965";

     b) al comma 2, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965".

     2. Gli indennizzi riconosciuti in attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono corrisposti in due quote annuali di pari importo.

     3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, la spesa prevista è valutata in 8 milioni di euro per l'anno 2022, in 10 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

     4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

     5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

     All'articolo 24:

     al comma 3, le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge».

 

     Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

     «Art. 24-bis (Modifica all'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108). - 1. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: "e, per l'anno 2022, la spesa di 1.523.146 euro" sono sostituite dalle seguenti: "e, per l'anno 2022, la spesa di 3.099.386 euro".

     2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 1.576.240 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute».

 

     All'articolo 25:

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. La tabella C allegata al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è sostituita dalla tabella C di cui all'allegato C al presente decreto»;

     al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «del comma 1» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e, al secondo periodo, dopo le parole: «dal presente articolo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     alla rubrica, la parola: «psicologi» è sostituita dalle seguenti: «per l'assistenza psicologica».

 

     Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

     «Art. 25-bis (Proroga del lavoro agile per i lavoratori del settore privato). - 1. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: "31 agosto 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

 

     All'articolo 26:

     al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, le parole: «accoglienza profughi» sono sostituite dalle seguenti: «accoglienza dei profughi».

 

     All'articolo 27:

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rifinanziamento del fondo per bonus relativi ai trasporti».

 

     Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

     «Art. 27-bis (Disposizioni urgenti per lo sviluppo progettuale dello scalo di "Alessandria Smistamento"). - 1. Al fine di promuovere il potenziamento del traffico merci nei porti di Savona e di Genova e l'intermodalità nei medesimi retroporti, il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ferma restando la progettazione del nuovo centro merci di "Alessandria Smistamento", di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, già affidata ai sensi dell'articolo 1, commi 1009 e 1010, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, può predisporre, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate al predetto centro merci, un master plan che interessa tutta l'area di "Alessandria Smistamento", volto ad individuare le principali aree di intervento in un quadro di sviluppo pubblico-privato, unitamente a misure specifiche di risanamento ambientale, sviluppo economico e sociale, miglioramento e rigenerazione del contesto urbano».

 

     All'articolo 28:

     alla rubrica, dopo le parole: «in materia» è inserita la seguente: «di».

 

     All'articolo 29:

     al comma 1, dopo le parole: «comma 9» è aggiunto il seguente segno di interpunzione: «,».

 

     All'articolo 30:

     al comma 1, capoverso 1-quinquies, dopo la parola: «1.000.000.000» è inserita la seguente: «di»;

     al comma 2, dopo la parola: «2022» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «900.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «900.000.000 di euro,» e le parole: «100.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000.000 di euro,»;

     dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. La disposizione di cui al comma 13-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applica anche con riferimento alla Sideralloys Italia s.p.a., relativamente al sito di Portovesme-Portoscuso, quale unico polo industriale nazionale per la produzione di alluminio primario, attualmente in sede di ristrutturazione generale».

 

     Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

     «Art. 31-bis (Disposizioni in materia di interventi di ricostruzione e di attuazione degli interventi del PNRR). - 1. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè ai comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche non ricompresi nei crateri, limitatamente agli edifici classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015".

     2. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Le diocesi possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche in relazione agli interventi su beni di proprietà di altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti"».

 

     All'articolo 32:

     al comma 1, secondo periodo, la parola: «Co2» è sostituita dalla seguente: «CO2 »;

     al comma 2, lettera a), le parole: «pari a un importo non inferiore a 400.000.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 400.000.000 di euro»;

     al comma 4, al primo periodo, le parole: «può essere istituito» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere istituiti» e, al secondo periodo, le parole: «può essere individuato» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere individuati»;

     al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «o proponente» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e, al secondo periodo, le parole: «n. 152 del 2006» sono sostituite dalle seguenti: «3 aprile 2006, n.152»;

     al comma 6, le parole: «Il Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «Il Commissario di cui al comma 5»;

     al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: «n. 152 del 2006,» sono inserite le seguenti: «come introdotto dal presente decreto,» e, al secondo periodo, le parole «o provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «o i provvedimenti» e dopo le parole: «articolo 2 del» sono inserite le seguenti: «testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al»;

     al comma 8, dopo le parole: «, comma 4,» è inserita la seguente: «del».

 

     All'articolo 33:

     al comma 1, capoverso Art. 27-ter:

     al comma 5, le parole: «di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi» sono sostituite dalle seguenti: «di tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze e di tutti i pareri, i concerti, i nulla osta e gli assensi,»;

     al comma 6, le parole: «ed enti» sono sostituite dalle seguenti: «e gli enti»;

     al comma 7, le parole: «Nel termine di» sono sostituite dalla seguente: «Entro»;

     al comma 8, dopo le parole: «articolo 8 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

     al comma 9, dopo le parole: «provvedimento di VIA» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

     al comma 10, al primo periodo, dopo le parole: «143 del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al» e, al quarto periodo, le parole: «n. 400 del 1988» sono sostituite dalle seguenti: «23 agosto 1988, n. 400»;

     al comma 12, dopo le parole: «presente articolo» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e dopo la parola: «rimborsi» è inserita la seguente: «di»;

     alla rubrica, dopo la parola: «autorizzatorio» è inserita la seguente: «unico».

 

     Dopo l'articolo 33 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 33-bis (Misure urgenti di semplificazione e accelerazione per la fornitura di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali). - 1. In ragione delle variabili e non prevedibili ubicazioni e caratteristiche delle necessarie aree di allestimento, allo scopo di assicurare con la necessaria tempestività la pronta disponibilità di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della Consip Spa, è autorizzato a provvedere in deroga all'articolo 59 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le modalità previste dall'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Può essere altresì richiesta, ove previsto nella documentazione di gara, la sola redazione del progetto esecutivo.

     2. Le soluzioni temporanee di emergenza di cui al comma 1 non costituiscono edifici di nuova costruzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

 

     Art. 33-ter (Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). - 1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

     "1-bis.1. All'articolo 121, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: 'in presenza di concorso nella violazione' sono inserite le seguenti: 'con dolo o colpa grave'. Le disposizioni introdotte dal presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all'articolo 119 e di cui all'articolo 121, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

     1-bis.2. Per i crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter del medesimo articolo 121, il cedente, a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido di cui al comma 6 del predetto articolo 121 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter".

 

     Art. 33-quater (Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili). - 1. All'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

     "b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purchè tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche"».

 

     All'articolo 34:

     al comma 1, capoverso 7-quater, al secondo periodo, dopo le parole: «900 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo le parole: «400 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e, al terzo periodo, dopo la parola: «secondo periodo» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

     al comma 2, lettera c):

     all'alinea, le parole: «Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «programma "Fondi di riserva e speciali"»;

     al numero 9), dopo la parola: «Ministero» è inserita la seguente: «della»;

     alla rubrica, le parole: «Revisione prezzi Fondo complementare» sono sostituite dalle seguenti: «Revisione dei prezzari per appalti pubblici e Fondo per l'avvio di opere indifferibili».

 

     Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

     «Art. 34-bis (Disposizioni per l'adeguamento dei prezzi negli appalti di lavori per impianti di energia elettrica). - 1. All'articolo 27 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonchè dei carburanti e dei prodotti energetici e in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento ai fini della sicurezza energetica nazionale, anche in attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC), per i contratti di appalto di lavori, sottoscritti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021 e funzionali all'esecuzione degli interventi di realizzazione, efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, autorizzati ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, anche strumentali alla produzione di nuova capacità di generazione elettrica di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, i committenti adeguano i prezzi dei materiali da costruzione e di produzione, riconoscendo un incremento pari alla differenza tra le risultanze dei principali indici delle materie prime rilevati da organismi di settore, o dall'Istituto nazionale di statistica, al momento della contabilizzazione o dell'annotazione delle lavorazioni eseguite, rispetto a quelli rilevati al momento della sottoscrizione dei relativi contratti, nei limiti del 20 per cento. Tale adeguamento è riconosciuto in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate, a seguito dell'emissione dei relativi ordini di acquisto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonchè a quelle eseguite o annotate fino al 31 dicembre 2022. Sono fatti salvi le clausole contrattuali e ogni altro atto che contenga condizioni più favorevoli. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

     b) alla rubrica, dopo la parola: "concessioni" sono inserite le seguenti: "e di affidamenti"».

 

     Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

     «Art. 35-bis (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza). - 1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente».

 

     All'articolo 36:

     al comma 1, le parole: «di parte capitale» sono sostituite dalle seguenti: «di conto capitale»;

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fondo unico nazionale per il turismo».

 

     All'articolo 37:

     al comma 1, capoverso Art. 7-ter:

     al comma 3, dopo le parole: «articolo 88 del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al»;

     al comma 4, dopo la parola: «Repubblica» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo la parola: «misure» è inserita la seguente: «di»;

     al comma 5, le parole: «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo».

 

     Nel capo V, dopo l'articolo 37 sono aggiunti i seguenti:

     «Art. 37-bis (Disposizioni in materia di Ente circoli della Marina militare). - 1. Nel titolo IV, capo III, sezione I, del libro primo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 131 è aggiunto il seguente:

     "Art. 131-bis (Ente circoli della Marina militare). - 1. L'Ente circoli della Marina militare è preposto alla direzione e all'amministrazione dei circoli ufficiali e sottufficiali della Marina militare nel rispetto della vigente normativa amministrativo-contabile e del relativo statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 83, e successive modificazioni.

     2. I soci ordinari versano una quota mensile di importo determinato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

 

     Art. 37-ter (Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, per garantire la continuità del controllo parlamentare sul Sistema di informazione per la sicurezza). - 1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 30, comma 1, le parole: "nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura" sono sostituite dalle seguenti: "nominati, all'inizio di ogni legislatura, entro venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo,";

     b) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

     "Art. 30-bis (Comitato parlamentare provvisorio per la sicurezza della Repubblica). - 1. All'inizio di ogni legislatura e fino alla nomina dei nuovi componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, le relative funzioni sono esercitate da un Comitato provvisorio costituito dai membri del Comitato della precedente legislatura che siano stati rieletti in una delle Camere. Qualora il loro numero sia inferiore a sei, ovvero nel caso in cui la composizione dell'organo non rispetti la consistenza dei Gruppi parlamentari, i Presidenti dei due rami del Parlamento procedono all'integrazione della composizione, fino a un massimo di otto membri, tenendo conto della consistenza dei Gruppi parlamentari e garantendo, ove possibile, la parità tra deputati e senatori.

     2. Il Comitato provvisorio è presieduto dal presidente del Comitato della precedente legislatura, se rieletto, o, in sua assenza, dal vice presidente, se rieletto, o, in assenza anche di questi, dal componente più anziano d'età.

     3. Il Comitato provvisorio cessa in ogni caso di esercitare le proprie funzioni decorsi venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo".

 

     Art. 37-quater (Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133). - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     "3-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2-bis notificano gli incidenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81, aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di propria pertinenza diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, fatta eccezione per quelli aventi impatto sulle reti, sui sistemi informativi e sui servizi informatici del Ministero della difesa, per i quali si applicano i principi e le modalità di cui all'articolo 528, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I medesimi soggetti effettuano la notifica entro il termine di settantadue ore. Si applicano, per la decorrenza del termine e per le modalità di notifica, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, secondo e terzo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 4, del medesimo regolamento. Con determinazioni tecniche del direttore generale, sentito il vice direttore generale, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, è indicata la tassonomia degli incidenti che debbono essere oggetto di notifica ai sensi del presente comma e possono essere dettate specifiche modalità di notifica"».

 

     All'articolo 38:

     al comma 1, lettera b):

     capoverso 4-bis:

     al primo periodo, le parole: «accedere alla qualifica di docente esperto e maturano conseguentemente» sono sostituite dalle seguenti: «essere stabilmente incentivati, nell'ambito di un sistema di progressione di carriera che a regime sarà precisato in sede di contrattazione collettiva di cui al comma 9, maturando»;

     al secondo periodo, le parole: «alla qualifica di docente esperto, che non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell'insegnamento,» sono sostituite dalle seguenti: «al beneficio di cui al precedente periodo» e le parole: «8 mila» sono sostituite dalla seguente: «8.000»;

     al terzo periodo, le parole: «qualificato esperto» sono sostituite dalle seguenti: «stabilmente incentivato» e le parole: «di suddetta qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «del suddetto incentivo»;

     al quinto periodo, le parole: «la qualifica di docente esperto» sono sostituite dalle seguenti: «lo stabile incentivo»;

     al settimo periodo, dopo le parole: «nelle more dell'aggiornamento contrattuale,» sono inserite le seguenti: «per dare immediata applicazione al sistema di progressione di carriera di cui al primo periodo,» la parola: «cicli» è sostituita dalla seguente: «percorsi» e le parole: «diventa prevalente» sono sostituite dalle seguenti: «diventano prevalenti»;

     al capoverso 4-ter, le parole: «alla qualifica di docente esperto» sono sostituite dalle seguenti: «alla stabile incentivazione», la parola: «esperto», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «stabilmente incentivato» e le parole: «32 mila» sono sostituite dalla seguente: «32.000».

     Nel capo VI, dopo l'articolo 39 è aggiunto il seguente:

     «Art. 39-bis (Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche). - 1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 32,12 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022, di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementato mediante le risorse di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

     2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate alle seguenti finalità:

     a) acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonchè di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;

     b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonchè di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

     3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione siciliana, in base ai criteri di ripartizione previsti nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 834 del 15 ottobre 2015, applicati all'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2022/2023, adeguatamente proporzionati rispetto allo stanziamento in esame».

 

     All'articolo 40:

     al comma 2, alinea, dopo la parola: «2021» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021,».

 

     All'articolo 41:

     al comma 1, le parole: «il superamento» sono sostituite dalle seguenti: «al superamento» e dopo le parole: «articolazioni ministeriali» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

     Nel capo VII, dopo l'articolo 41 è aggiunto il seguente:

     «Art. 41-bis (Disposizioni urgenti in materia di giustizia tributaria). - 1. All'articolo 4-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: "in tirocinio," sono sostituite dalla seguente: "affidatario,".

     2. Alla legge 31 agosto 2022, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La riammissione nel ruolo di provenienza avviene nella medesima posizione occupata al momento del transito";

     b) all'articolo 5, commi 1 e 2, le parole: "alla data del 15 luglio 2022" sono soppresse».

 

     Dopo l'articolo 42 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 42-bis (Disposizioni in materia di internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS). - 1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

     "4-quater. La spesa annua complessiva a carico dell'INPS per il servizio di contact center multicanale di cui al comma 1 non può eccedere l'ammontare della spesa complessiva sostenuta dall'Istituto medesimo nell'esercizio 2019 incrementata di 20 milioni di euro, ferma restando l'applicazione del limite di cui all'articolo 1, commi 591 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla spesa complessiva per beni e servizi sostenuta dall'INPS".

 

     Art. 42-ter (Misure urgenti per il ristoro dei danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività produttive nei territori colpiti da eventi emergenziali). - 1. All'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "di cui al comma 51" sono inserite le seguenti: "ovvero, ove all'esito della ricognizione ivi prevista residuino disponibilità finanziarie, di cui al comma 448".

 

     Art. 42-quater (Progetto Guaranties Loans Active Management - GLAM). - 1. Al fine di favorire il recupero dei crediti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito denominato "Fondo", anche tramite l'erogazione di nuova finanza a condizioni di mercato, la società AMCO - Asset Management Company S.p.A., di seguito denominata "AMCO", è autorizzata a costituire uno o più patrimoni destinati attraverso cui acquisire, entro tre anni dalla data della decisione della Commissione europea di cui al comma 7, e gestire, a condizioni di mercato e a esclusivo beneficio di terzi, crediti derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia diretta del Fondo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonchè acquisire e gestire crediti derivanti da altri finanziamenti erogati ai medesimi prenditori, ovvero a componenti residenti del gruppo di clienti connessi di cui gli stessi fanno parte, secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in ciascun caso anche unitamente ai relativi contratti e rapporti giuridici e ai beni oggetto degli stessi.

     2. La costituzione dei patrimoni destinati di cui al comma 1 avviene con deliberazione dell'organo amministrativo dell'AMCO contenente, per ciascuno di essi, l'indicazione, anche programmatica, dei crediti, contratti, rapporti giuridici e beni da acquistare. Il valore di ciascuno di tali patrimoni destinati può essere superiore al 10 per cento del patrimonio netto dell'AMCO e non se ne tiene conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da parte dell'AMCO. Si applica il primo comma dell'articolo 2447-quater del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, si determinano gli effetti di cui al primo comma e si applicano i commi secondo e terzo, a eccezione dell'ultimo periodo, dell'articolo 2447-quinquies e i commi secondo e terzo dell'articolo 2447-septies del codice civile. Non si applicano all'AMCO, con riferimento agli attivi acquisiti da parte dei patrimoni destinati, le disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale di cui all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli acquisti di cui al comma 1 possono essere finanziati mediante l'emissione di titoli, ovvero l'assunzione di finanziamenti, da parte del patrimonio destinato. Nel caso di assoggettamento dell'AMCO a una procedura di cui al titolo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ad altra procedura concorsuale, le attività da svolgere in relazione alle operazioni di cui al presente articolo sono proseguite mediante gestione separata di ciascun patrimonio destinato e continuano ad applicarsi le disposizioni del presente articolo. In tal caso, i titolari di crediti derivanti dai titoli e dai finanziamenti di cui al presente comma, che rappresentino almeno la maggioranza dei crediti verso il singolo patrimonio destinato, possono richiedere agli organi della procedura di trasferire o affidare in gestione a uno o più soggetti muniti delle necessarie autorizzazioni i crediti, contratti, rapporti giuridici, beni e altri attivi e le passività dello stesso.

     3. Al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti di cui al comma 1, le banche, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia possono concedere nuovi finanziamenti ai debitori ceduti al patrimonio destinato. La concessione del finanziamento può essere accompagnata da una relazione con data certa di un professionista in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il quale attesti che il finanziamento appaia idoneo a contribuire al risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e al riequilibrio della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. In presenza della relazione di cui al periodo precedente, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse sui beni del debitore non sono soggetti all'azione revocatoria fallimentare. Si applica l'articolo 342 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai finanziamenti concessi dall'AMCO ai debitori a valere sulle risorse dei patrimoni destinati di cui al comma 1.

     4. Alle cessioni, anche non in blocco, effettuate ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e, con riferimento alla pubblicità della cessione, le disposizioni di cui all'articolo 7.1, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Ai fini del termine di cui al comma 1 rileva la data in cui l'acquisizione diventa opponibile nei confronti dei terzi. I titoli emessi da ciascun patrimonio destinato possono essere negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione e sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 5 e, per i proventi di qualunque natura di cui beneficiano a qualunque titolo, dell'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Le operazioni realizzate ai sensi del presente articolo sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, limitatamente alle lettere a), b), d), e), f), g) e h), 4, 4-bis e 7, all'articolo 3, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter, all'articolo 4, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 7.1, commi 3, limitatamente all'assenza di subordinazione dei nuovi finanziamenti, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 5, della legge 30 aprile 1999, n. 130. I richiami contenuti nelle predette disposizioni alla società cessionaria o al cessionario devono intendersi riferiti al singolo patrimonio destinato costituito ai sensi del presente articolo. L'AMCO, quale gestore a beneficio di terzi del patrimonio destinato emittente, provvede alla redazione del prospetto informativo di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Alle somme di denaro detenute in deposito o ad altro titolo da una banca per conto del patrimonio destinato o comunque al fine di soddisfare i creditori dello stesso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al comma 2-bis, ultimo periodo, dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Non si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

     5. Nel quadro di quanto previsto dal presente articolo, l'AMCO provvede, per conto del Fondo e a condizioni di mercato, a gestire e incassare, anche nel quadro di operazioni di ristrutturazione del debito o di regolazione della crisi, i crediti derivanti dalla surrogazione del Fondo ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile e dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 20 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2005, assistiti da privilegio generale ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonchè a promuovere ogni iniziativa, anche giudiziale, utile al recupero e alla tutela dei predetti diritti, se del caso anche individuando, nominando e coordinando soggetti terzi. Ai conti correnti aperti dall'AMCO sui quali sono accreditate le somme di pertinenza del Fondo e dei patrimoni destinati, anche ai fini dei connessi servizi di cassa e pagamento, si applica l'articolo 3, comma 2-ter, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate, anche in deroga alla vigente disciplina del Fondo, apposite disposizioni in merito alle modalità di estensione e di rinegoziazione dei finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo e di escussione e liquidazione della stessa, nonchè le modalità di esercizio da parte dell'AMCO dei diritti derivanti dalla surrogazione spettanti al Fondo.

     6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere dettate disposizioni attuative della disciplina dei patrimoni destinati di cui al presente articolo e delle attività ad essi consentite, inclusa, sentita la Banca d'Italia, la previsione di deroghe agli obblighi di segnalazione periodica disciplinati dall'ordinamento nazionale, applicabili all'AMCO per le attività di cui al presente articolo.

     7. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla positiva decisione della Commissione europea.

 

     Art. 42-quinquies (Misure per lo sviluppo della microelettronica in attuazione del PNRR). - 1. Al fine di attuare l'Investimento 2 "Innovazione e tecnologia della microelettronica" incluso nella Missione M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato a concedere alla società STMicroelectronics s.r.l. una misura di aiuto nella forma del contributo a fondo perduto pari ad euro 100 milioni per il 2022 e 240 milioni per il 2023, in relazione allo stato di avanzamento dell'investimento, a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 1068, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

     2. La concessione dell'aiuto è subordinata alla stipula di una convenzione tra la società STMicroelectronics s.r.l., beneficiaria dell'aiuto, e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro che definisce, conformemente agli obiettivi di sviluppo della filiera strategica della microelettronica e di creazione di posti di lavoro previsti nell'Investimento 2 della Missione M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le caratteristiche del progetto da realizzare, nonchè le condizioni di concessione della misura e gli obblighi di rendicontazione. La convenzione contiene altresì gli impegni che la società STMicroelectronics s.r.l. assume nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, determinati in conformità alla decisione della Commissione europea sulla compatibilità con il mercato interno della misura di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea, incarica uno o più soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla Commissione europea, per il monitoraggio della conformità dell'investimento a quanto stabilito nella stessa decisione. Ai relativi oneri provvede la società beneficiaria.

     3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono a carico della società STMicroelectronics s.r.l. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alla misura di cui al presente articolo.

     4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commi da 1069 a 1074 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.

 

     Art. 42-sexies (Impiego all'estero di personale dell'AISE). - 1. L'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), per lo svolgimento di attività di ricerca informativa e operazioni all'estero, può impiegare proprio personale secondo modalità disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

     2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina il procedimento di autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, all'impiego all'estero del personale, nonchè le relative modalità, condizioni e procedure di impiego, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

     3. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica delle attività e delle operazioni condotte dall'AISE ai sensi del comma 1, con cadenza semestrale.

 

     Art. 42-septies (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione».

 

     All'articolo 43:

     al comma 2:

     all'alinea, le parole: «euro 14.701,73» sono sostituite dalle seguenti: «14.701,73 milioni di euro», le parole: «1.149,9 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.149,9 milioni di euro» e le parole: «91,82 euro» sono sostituite dalle seguenti: «91,82 milioni di euro»;

     alla lettera d), le parole: «Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «programma "Fondi di riserva e speciali"» e le parole: «accantonamento del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «accantonamento relativo al Ministero»;

     alla lettera e), le parole: «45 milioni nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro per l'anno 2024».

 

     All'allegato 1 sono premessi i seguenti:

 

«ALLEGATO A

 

ALLEGATO B

(articolo 22-bis, comma 3)

 

Risorse destinate ad incrementare il fondo di amministrazione di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41

 

 

ALLEGATO C

(articolo 25, comma 1-bis)

 

“TABELLA C

(articolo 1-quater, comma 3)

 

Ripartizione delle risorse destinate all’erogazione di contributi per sessioni di psicoterapia

 

”».