§ 81.1.79 - L. 18 novembre 2019, n. 133.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:81. Pubblica sicurezza
Capitolo:81.1 disciplina generale
Data:18/11/2019
Numero:133


Sommario
Art. 1. 


§ 81.1.79 - L. 18 novembre 2019, n. 133.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

(G.U. 20 novembre 2019, n. 272)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2019, N. 105

 

     All'articolo 1:

     al comma 1, le parole: «nazionali, pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale»;

     al comma 2:

     alla lettera a):

     all'alinea, le parole: «nazionali, pubblici e privati di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici e privati di cui al comma 1 aventi una sede nel territorio nazionale»;

     al numero 2), le parole: «dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale» sono soppresse;

     dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

     «2-bis) l'individuazione avviene sulla base di un criterio di gradualità, tenendo conto dell'entità del pregiudizio per la sicurezza nazionale che, in relazione alle specificità dei diversi settori di attività, può derivare dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziali, ovvero dall'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici predetti»;

     alla lettera b), le parole: «i criteri in base ai quali» sono sostituite dalle seguenti: «, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali» e dopo le parole: «architettura e componentistica» sono inserite le seguenti: «, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124»;

     al comma 3:

     all'alinea, la parola: «ne» è soppressa;

     alla lettera b):

     all'alinea, dopo le parole: «e dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b)» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto degli standard definiti a livello internazionale e dell'Unione europea»;

     il numero 1) è sostituito dal seguente:

     «1) alla struttura organizzativa preposta alla gestione della sicurezza»;

     dopo il numero 1) è inserito il seguente:

     «1-bis) alle politiche di sicurezza e alla gestione del rischio»;

     al numero 2), le parole: «la sostituzione di» sono sostituite dalle seguenti: «interventi su»;

     al numero 8) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di standard e di eventuali limiti»;

     dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato»;

     al comma 5, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3, 4 e 4-bis»;

     al comma 6:

     la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), ovvero le centrali di committenza alle quali essi fanno ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie individuate, sulla base di criteri di natura tecnica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, una sola volta, in caso di particolare complessità, il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni e test di hardware e software da compiere anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2, lettera a), secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In caso di imposizione di condizioni e test di hardware e software, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN. I test devono essere conclusi nel termine di sessanta giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In relazione alla specificità delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), i predetti Ministeri, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, possono procedere, con le medesime modalità e i medesimi termini previsti dai periodi precedenti, attraverso la comunicazione ai propri Centri di valutazione accreditati per le attività di cui al presente decreto, ai sensi del comma 7, lettera b), che impiegano le metodologie di verifica e di test definite dal CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo motivate esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi sono destinati»;

     alla lettera b), le parole: «al Centro di valutazione operante presso il Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «ai Centri di valutazione operanti presso i Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla lettera a) del presente comma» e le parole: «del Centro di valutazione del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dei Centri di valutazione dei Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla lettera a)»;

     alla lettera c), dopo le parole: «sicurezza pubblica» sono inserite le seguenti: «, alla difesa civile» e dopo le parole: «protezione di reti e sistemi, nonchè» sono inserite le seguenti: «, nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge,»;

     al comma 7:

     alla lettera b), dopo le parole: «ambito di impiego,» sono inserite le seguenti: «definisce le metodologie di verifica e di test e» e dopo le parole: «presso le medesime amministrazioni» sono aggiunte le seguenti: «. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i raccordi, ivi compresi i contenuti, le modalità e i termini delle comunicazioni, tra il CVCN e i predetti laboratori, nonchè tra il medesimo CVCN e i Centri di valutazione del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, di cui al comma 6, lettera a), anche la fine di assicurare il coordinamento delle rispettive attività e perseguire la convergenza e la non duplicazione delle valutazioni in presenza di medesimi condizioni e livelli di rischio»;

     alla lettera c), dopo le parole: «schemi di certificazione cibernetica» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto degli standard definiti a livello internazionale e dell'Unione europea»;

     al comma 9, lettera e), le parole: «e l'espletamento» sono sostituite dalle seguenti: «e per l'espletamento», le parole: «imposte dal CVCN» sono soppresse e dopo le parole: «o in assenza del superamento dei test» sono inserite le seguenti: «imposti dal CVCN ovvero dai Centri di valutazione»;

     al comma 10, le parole da: «In caso di inottemperanza» fino a: «di cui al comma 9, lettera e), la» sono sostituite dalle seguenti: «L'impiego di prodotti e di servizi sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), in assenza della comunicazione o del superamento dei test o in violazione delle condizioni di cui al comma 6, lettera a), comporta, oltre alle sanzioni di cui al comma 9, lettere d) ed e), l'applicazione della»;

     al comma 11, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre» e le parole: «e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote» sono soppresse;

     dopo il comma 11 è inserito il seguente:

     «11-bis. All'articolo 24-bis, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: "di altro ente pubblico," sono inserite le seguenti: "e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,"»;

     al comma 12, dopo le parole: «l'irrogazione delle sanzioni» è inserita la seguente: «amministrative»;

     al comma 19 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del Centro di valutazione del Ministero dell'interno, di cui ai commi 6 e 7, è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2019 e di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021»;

     dopo il comma 19 è aggiunto il seguente:

     «19-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina la coerente attuazione delle disposizioni del presente decreto che disciplinano il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, anche avvalendosi del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che assicura gli opportuni raccordi con le autorità titolari delle attribuzioni di cui al presente decreto e con i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione sulle attività svolte».

 

     All'articolo 2:

     al comma 2, primo periodo, le parole: «del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche» sono sostituite dalle seguenti: «del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche»;

     al comma 4, le parole: «del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche» sono sostituite dalle seguenti: «del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche».

 

     All'articolo 3:

     al comma 3, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),» sono inserite le seguenti: «del presente decreto,» e le parole da: «, con misure aggiuntive» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, se, a seguito della valutazione svolta da parte dei centri di valutazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), emergono elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, con misure aggiuntive necessarie al fine di assicurare livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dal presente decreto, anche prescrivendo la sostituzione di apparati o prodotti, ove indispensabile al fine di risolvere le vulnerabilità accertate».

 

     L'articolo 4 è soppresso.

 

     Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

     «Art. 4-bis (Modifiche alla disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica). - 1. Al fine di rafforzare la tutela della sicurezza nazionale in ambiti di rilevanza strategica, al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1:

     1) al comma 1, alinea, la parola: "contestualmente" è sostituita dalle seguenti: "tempestivamente e per estratto";

     2) al comma 1, lettera b):

     2.1) dopo le parole: "all'adozione di delibere" sono inserite le seguenti: ", atti od operazioni";

     2.2) le parole: "il mutamento" sono sostituite dalle seguenti: "la modifica";

     2.3) dopo le parole: "di vincoli che ne condizionino l'impiego" sono aggiunte le seguenti: ", anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali";

     3) al comma 2:

     3.1) dopo le parole: "derivante dalle delibere" sono inserite le seguenti: ", dagli atti o dalle operazioni";

     3.2) dopo le parole: "oggetto della delibera," sono inserite le seguenti: "dell'atto o dell'operazione,";

     3.3) dopo le parole: "risultante dalla delibera" sono inserite le seguenti: ", dall'atto";

     4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     "3-bis. Qualora l'acquisto delle partecipazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), sia effettuato da un soggetto esterno all'Unione europea, di cui all'articolo 2, comma 5-bis, il Governo può considerare altresì le seguenti circostanze:

     a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;

     b) che l'acquirente sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;

     c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attività illegali o criminali";

     5) al comma 4:

     5.1) al primo periodo, le parole: "o sull'atto" sono sostituite dalle seguenti: ", sull'atto o sull'operazione";

     5.2) al terzo periodo, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "quarantacinque";

     5.3) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni";

     5.4) al quinto periodo, dopo le parole: "Le richieste di informazioni" sono inserite le seguenti: "e le richieste istruttorie a soggetti terzi";

     5.5) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: "In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano";

     5.6) al decimo periodo, le parole: "le disposizioni di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "gli obblighi di cui al presente comma, ivi compresi quelli derivanti dal provvedimento di esercizio del potere di cui al comma 1, lettera b), eventualmente esercitato nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni,";

     6) al comma 5:

     6.1) al secondo periodo, le parole: "prevista dall'articolo 120, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "del 3 per cento";

     6.2) al secondo periodo, le parole: "3 per cento," sono soppresse;

     6.3) al secondo periodo, le parole: "20 per cento e 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento, 25 per cento e 50 per cento";

     6.4) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Nel caso in cui l'acquisizione abbia ad oggetto azioni o quote di una società non ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alle soglie indicate nel secondo periodo";

     6.5) al terzo periodo, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "quarantacinque";

     6.6) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni";

     6.7) al quinto periodo, dopo le parole: "Eventuali richieste di informazioni" sono inserite le seguenti: "e richieste istruttorie a soggetti terzi";

     6.8) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: "In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano";

     6.9) al sesto periodo, dopo le parole: "connessi alle azioni" sono inserite le seguenti: "o quote";

     6.10) al decimo periodo, dopo le parole: "connessi alle azioni" sono inserite le seguenti: "o quote" e dopo le parole: "dovrà cedere le stesse azioni" sono inserite le seguenti: "o quote";

     6.11) all'undicesimo periodo, dopo le parole: "la vendita delle suddette azioni" sono inserite le seguenti: "o quote";

     6.12) al dodicesimo periodo, dopo le parole: "adottate con il voto determinante di tali azioni" sono inserite le seguenti: "o quote";

     b) all'articolo 1-bis:

     1) al comma 2, primo periodo:

     1.1) le parole: "l'acquisto" sono sostituite dalle seguenti: "l'acquisizione, a qualsiasi titolo,";

     1.2) dopo le parole: "ovvero l'acquisizione" sono inserite le seguenti: ", a qualsiasi titolo,";

     1.3) le parole: "sono soggetti alla notifica di cui all'articolo 1, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "è soggetta alla notifica di cui al comma 3-bis";

     2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, l'impresa notificante fornisce un'informativa completa sui contratti o accordi di cui al primo periodo del medesimo comma 2, conclusi prima del 26 marzo 2019 e che non sono in corso di esecuzione";

     3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Per le finalità di cui ai commi 2 e 2-bis, per soggetto esterno all'Unione europea si intende il soggetto di cui all'articolo 2, comma 5-bis";

     4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     "3-bis. Entro dieci giorni dalla conclusione di un contratto o accordo di cui al comma 2, l'impresa che ha acquisito, a qualsiasi titolo, i beni o i servizi di cui allo stesso comma notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri un'informativa completa, in modo da consentire l'eventuale esercizio del potere di veto o l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Entro trenta giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica l'eventuale veto ovvero l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Qualora sia necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, il termine di trenta giorni previsto dal presente comma può essere prorogato fino a venti giorni, prorogabili ulteriormente di venti giorni, per una sola volta, in casi di particolare complessità. I poteri speciali sono esercitati nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Decorsi i predetti termini, i poteri speciali si intendono non esercitati. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di trenta giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del presente comma, nel caso in cui l'impresa notificante abbia iniziato l'esecuzione del contratto o dell'accordo oggetto della notifica prima che sia decorso il termine per l'esercizio dei poteri speciali, il Governo, nel provvedimento di esercizio dei predetti poteri, può ingiungere all'impresa di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore all'esecuzione del predetto contratto o accordo. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 150 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore al 25 per cento del medesimo valore";

     c) all'articolo 2:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per settore, adottati, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che è reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati, sono individuati le reti e gli impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonchè la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni";

     2) il comma 1-bis è abrogato;

     3) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

     "1-ter. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per settore, adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che è reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati, sono individuati, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli individuati nei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del presente articolo, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonchè la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni";

     4) al comma 2, primo periodo:

     4.1) le parole: "adottato da una società" sono sostituite dalle seguenti: "adottato da un'impresa";

     4.2) le parole: "o 1-ter" sono soppresse;

     4.3) le parole: "il mutamento dell'oggetto sociale" sono sostituite dalle seguenti: "la modifica dell'oggetto sociale";

     4.4) le parole: "dalla società stessa" sono sostituite dalle seguenti: "dalla stessa impresa";

     5) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2-bis. Qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi a favore di un soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi, ovvero che abbia per effetto il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, è notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri dalla stessa impresa. Sono notificati altresì nei medesimi termini qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto il cambiamento della loro destinazione, nonchè qualsiasi delibera che abbia ad oggetto la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società o la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto";

     6) al comma 3:

     6.1) la parola: "contestualmente" è sostituita dalle seguenti: "tempestivamente e per estratto";

     6.2) le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2 e 2-bis";

     7) al comma 4:

     7.1) al primo periodo, le parole: "la notifica di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "le notifiche di cui ai commi 2 e 2-bis";

     7.2) al terzo periodo, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "quarantacinque";

     7.3) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni";

     7.4) al quinto periodo, dopo le parole: "Le richieste di informazioni" sono inserite le seguenti: "e le richieste istruttorie a soggetti terzi";

     7.5) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: "In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano";

     7.6) all'ultimo periodo, le parole: "di cui al comma 2 e al presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2 e 2-bis e al presente comma";

     8) al comma 5:

     8.1) il terzo periodo è soppresso;

     8.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le invalidità previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente comma è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio";

     9) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     "5-bis. Per le finalità di cui agli articoli 1, comma 3-bis, e 1-bis, commi 2 e 2-bis, nonchè di cui ai commi 2-bis, 5 e 6 del presente articolo, per 'soggetto esterno all'Unione europeà si intende:

     a) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;

     b) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da una persona giuridica di cui alla lettera a);

     c) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che indichino un comportamento elusivo rispetto all'applicazione della disciplina di cui al presente decreto";

     10) al comma 6:

     10.1) al primo periodo, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "quarantacinque" e la parola: "contestualmente" è sostituita dalle seguenti: "tempestivamente e per estratto";

     10.2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente, il termine di cui al primo periodo è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i quali i poteri speciali si intendono non esercitati. In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano";

     10.3) all'ottavo periodo, dopo le parole: "connessi alle azioni" sono inserite le seguenti: "o quote" e dopo le parole: "dovrà cedere le stesse azioni" sono inserite le seguenti: "o quote";

     10.4) al nono periodo, dopo le parole: "ordina la vendita delle suddette azioni" sono inserite le seguenti: "o quote";

     10.5) al decimo periodo, dopo le parole: "con il voto determinante di tali azioni" sono inserite le seguenti: "o quote";

     10.6) all'ultimo periodo, le parole: "la circostanza che l'investitore straniero è controllato dal governo di un paese terzo, non appartenente all'Unione europea, anche attraverso finanziamenti significativi" sono sostituite dalle seguenti: "le seguenti circostanze:

     a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;

     b) che l'acquirente sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;

     c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attività illegali o criminali";

     11) al comma 8, le parole: "individuate con i regolamenti" sono sostituite dalle seguenti: "individuate con i decreti";

     d) dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

     "Art. 2-bis (Collaborazione con autorità amministrative di settore). - 1. La Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto. Le autorità indicate al primo periodo, esclusivamente per le finalità di cui al medesimo periodo, non possono opporre al gruppo di coordinamento il segreto d'ufficio.

 

     Art. 2-ter (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/452 e termini per l'esercizio dei poteri speciali). - 1. Qualora uno Stato membro o la Commissione notifichi, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, l'intenzione di formulare osservazioni o di emettere un parere in relazione ad un investimento estero diretto oggetto di un procedimento in corso, i termini per l'esercizio dei poteri speciali indicati agli articoli 1 e 2 sono sospesi fino al ricevimento delle osservazioni dello Stato membro o del parere della Commissione europea. Se il parere della Commissione europea è successivo alle osservazioni dello Stato membro, i termini per l'esercizio dei poteri speciali riprendono a decorrere dalla data di ricevimento del parere della Commissione. I termini per l'esercizio dei poteri speciali sono altresì sospesi nel caso in cui il Governo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del citato regolamento (UE) 2019/452, richieda alla Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare osservazioni in relazione a un procedimento in corso ai sensi del presente articolo. È fatta salva la possibilità di esercitare i poteri speciali anche prima del ricevimento del parere della Commissione o delle osservazioni degli Stati membri, nei casi in cui la tutela della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico richiedano l'adozione di una decisione immediata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, del medesimo regolamento (UE) 2019/452.

     2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i rispettivi ambiti di competenza, con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, nonchè con i Ministri competenti per settore, possono essere ridisciplinati i termini di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, al fine di individuare procedure semplificate, tenuto conto del grado di potenziale pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa, della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, compresi quelli relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, nonchè dell'esigenza di assicurare l'armonizzazione delle procedure nazionali con quelle relative ai meccanismi di controllo, scambio di informazione e cooperazione definiti ai sensi del regolamento (UE) 2019/452.

     3. Il punto di contatto di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/452 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'organizzazione e il funzionamento del punto di contatto sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

     e) all'articolo 3:

     1) al comma 1, le parole: "comma 5, ultimo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5-bis" e le parole: "e dell'articolo 2, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'articolo 2, commi 1 e 1-ter";

     2) al comma 2:

     2.1) al primo periodo, le parole: "e dei regolamenti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "e dei decreti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-ter, del presente decreto";

     2.2) al secondo periodo, le parole: "ovvero dei regolamenti" sono soppresse.

     2. Le disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione di quelle di cui al medesimo comma 1, lettera d), capoverso Art. 2-ter, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; i termini non ancora trascorsi alla medesima data, ferma restando la data di inizio del loro decorso, sono prorogati fino al raggiungimento della durata stabilita dal presente articolo, se maggiore di quella anteriormente prevista.

     3. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituito dal comma 1, lettera c), numero 3), del presente articolo, fatta salva l'applicazione degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge, come modificati dal presente articolo, è soggetto alla notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012 l'acquisto a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi 5-bis, 6 e 7, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal presente articolo.

     4. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituiti dal presente articolo, continuano ad avere efficacia i regolamenti adottati in attuazione delle norme previgenti modificate dal presente articolo».

 

     All'articolo 5:

     al comma 1, le parole da: «sistemi e servizi» fino a: «11 dicembre 2015, n. 198» sono sostituite dalle seguenti: «sistemi informativi e servizi informatici, su deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica»;

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa entro trenta giorni il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica delle misure disposte ai sensi del comma 1».

 

     All'articolo 6, comma 1:

     all'alinea, le parole: «euro 3.200.000 per l'anno 2019, euro 6.495.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.400.000 per l'anno 2019, euro 7.995.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, euro 6.495.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023»;

     dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

     «b-bis) quanto a euro 200.000 per l'anno 2019 e a euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

 

     Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica».