§ 98.1.26920 - Legge 30 luglio 1994, n. 474.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:30/07/1994
Numero:474


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in [...]


§ 98.1.26920 - Legge 30 luglio 1994, n. 474.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni.

(G.U. 30 luglio 1994, n. 177)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 settembre 1993, n. 389, 29 novembre 1993, n. 486, 31 gennaio 1994, n. 75, e 31 marzo 1994, n. 216.

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332

     All'articolo 1:

     al comma 5, le parole: "Ministero del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro del tesoro"; dopo la parola: "artigianato" sono inserite le seguenti: "per quanto concerne le partecipazioni del Ministero del tesoro, e gli altri enti pubblici per le loro partecipazioni"; le parole: "può affidare" sono sostituite dalle seguenti: "possono affidare"; e dopo le parole: "nonché a singoli professionisti" sono inserite le seguenti: "iscritti da almeno cinque anni negli albi previsti dalla legge";

     al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " I proventi delle dismissioni delle partecipazioni degli enti pubblici in società per azioni sono destinati, in via prioritaria, alla riduzione dell'indebitamento finanziario degli enti stessi";

     al comma 7, le parole: "per la dismissione delle partecipazioni degli enti" sono sostituite dalle seguenti: "di carattere generale per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti"; e sono aggiunte, in fine, le parole: ", che devono essere impiegati secondo criteri di diversificazione del rischio degli investimenti";

     dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

     "7-bis. Sono abrogati l'art. 13, commi 4 e 5, e gli articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni.

     7-ter. Il primo periodo del comma 4 dell'art. 1 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dai seguenti: "Ai fini di quanto previsto all'art. 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, non costituisce realizzo per l'ente conferente il trasferimento delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti, qualora il trasferimento stesso venga deliberato dall'ente, secondo direttive di carattere generale emanate dal Ministro del tesoro per la diversificazione del rischio degli investimenti. La conformità della delibera alle direttive è accertata con decreto del Ministro del tesoro entro trenta giorni dal ricevimento della delibera stessa; decorso tale termine la conformità si intende accertata"".

     Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

     "Art. 1-bis -(Regolazione delle tariffe e controllo della qualità dei servizi). -1. Le dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici nelle società di cui all'art. 2 sono subordinate alla creazione di organismi indipendenti per la regolazione delle tariffe e il controllo della qualità dei servizi di rilevante interesse pubblico".

     All'articolo 2:

     al comma 1, all'alinea, sono aggiunte, in fine, le parole: ", tenuto conto degli obiettivi nazionali di politica economica e industriale:";

     al comma 1, lettera a), le parole: "anche per il tramite di società fiduciarie e società controllate o per interposta persona" sono sostituite dalle seguenti: "da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario di cui all'art. 3 ";

     al comma 1, lettera b), al primo periodo, le parole: "all'art. 7, comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "all'art. 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera b), del presente decreto"; dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Fino al rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso del termine, i soci aderenti al patto non possono esercitare il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale"; al secondo periodo, le parole: "all'art. 7, comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "al citato art. 10, comma 4, della legge n. 149 del 1992"; e al quarto periodo la parola: "nulli" è sostituita dalle seguenti: "inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacali si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato art. 10, comma 4, della legge n. 149 del 1992, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili";

     dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. Il contenuto della clausola che attribuisce i poteri speciali è individuato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato”

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle società controllate, direttamente o indirettamente, da enti pubblici, anche territoriali ed economici, operanti nel settore dei trasporti e degli altri servizi pubblici e individuate con provvedimento dell'ente pubblico partecipante, al quale verranno riservati altresì i poteri previsti al comma 1 ".

     All'articolo 3:

     al comma 1, le parole da: "di azioni di società terze" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art. 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera b), del presente decreto, in relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il dieci per cento delle quote o delle azioni con diritto di voto se si tratta di società quotate, o il venti per cento se si tratta di società non quotate";

     al comma 3, le parole: "dell'art. 2, e" sono soppresse; e le parole: "per l'acquisto del controllo, ai sensi dell'art. 10, commi 1, 2 e 8, della legge 18 febbraio 1992, n. 149" sono sostituite dalle seguenti: "effettuata a norma della legge 18 febbraio 1992, n. 149, e successive modificazioni, che dia luogo all'acquisto della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria".

     All'articolo 4, al comma 1, primo periodo, le parole: "all'art. 2" sono sostituite dalle seguenti: "all'art. 3"; e il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "A tal fine l'assemblea dovrà essere convocata con preavviso da pubblicarsi a norma dell'art. 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'art. 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato dovrà contenere tutte le materie da trattare, che non potranno essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste potranno essere presentate dagli amministratori uscenti o da soci che rappresentino almeno l'1 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e saranno rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza; alle liste di minoranza dovrà essere riservato complessivamente almeno un quinto degli amministratori non nominati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche all'elezione del collegio sindacale, di cui un rappresentante è riservato alle liste di minoranza ".

     All'articolo 5:

     il comma 2 è soppresso;

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Nelle società di cui all'art. 1 e nelle società le cui azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e nel cui statuto sia introdotto un limite massimo al possesso azionario, l'assemblea straordinaria, in terza convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un quinto del capitale in tutte le ipotesi previste dall'art. 2369-bis del codice civile ";

     al comma 5, dopo le parole: "sono disciplinate" sono inserite le seguenti: ", ferme restando le condizioni stabilite nel secondo periodo del comma 1 dell'art. 4,".

     All'articolo 7, al comma 1, lettera b), capoverso 4, la parola: "nullità" è sostituita dalla seguente: "inefficacia".

     All'articolo 8, ai commi 1, 2 e 3, le parole: "di concerto" sono sostituite dalle seguenti: "non contestualmente".

     All'articolo 10, al comma 1, lettera c), le parole: "di Roma" sono sostituite dalle seguenti: "del luogo in cui ha sede la principale Borsa nazionale per volumi scambiati".

     L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

     "Art. 13 -(Copertura finanziaria). -1. Agli oneri conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti da dismettere si provvede a carico dei relativi proventi. Al fondo di ammortamento di cui all'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, sono versati i proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato di cui al presente decreto al netto degli oneri inerenti alle medesime.

     2. Al capitolo dello stato di previsione dell'entrata di cui all'art. 3, comma 2, della citata legge n. 432 del 1993 affluiscono, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, a far data dal 31 maggio 1994, i proventi delle operazioni al netto degli oneri relativi alle operazioni di collocamento, ivi comprese quelle strumentali e complementari.

     3. Ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro sono iscritte le quote dei proventi di cui al comma 2 destinate alla copertura degli ulteriori oneri relativi alle operazioni previste dal presente decreto.

     4. Gli oneri relativi alle operazioni di conferimento di cui all'art. 1 fanno carico alla società conferitaria.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     6. Il Ministro del tesoro trasmette al Parlamento una relazione semestrale sulle operazioni di cessione delle partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, effettuate nel semestre precedente, nella quale sono espressamente indicati per ogni singola cessione:

     a) i proventi lordi;

     b) le forme e le modalità ammesse per il pagamento del corrispettivo dell'alienazione;

     c) i compensi per gli incarichi di consulenza e di valutazione di cui all'art. 1, comma 5, del presente decreto;

     d) le quote dei proventi lordi destinate alla copertura degli oneri e dei compensi connessi alle operazioni di collocamento e di cessione".