§ 15.6.15 - L. 30 aprile 1999, n. 130.
Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.6 valori mobiliari
Data:30/04/1999
Numero:130


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione e definizioni.
Art. 2.  Programma dell'operazione.
Art. 3.  Società per la cartolarizzazione dei crediti.
Art. 4.  Modalità ed efficacia della cessione.
Art. 5.  Titoli emessi a fronte dei crediti acquistati.
Art. 6.  Disposizioni fiscali e di bilancio.
Art. 7.  Altre operazioni.
Art. 7.1  (Cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari).
Art. 7.2.  (Cartolarizzazioni Immobiliari e di beni mobili registrati)
Art. 7 bis.  (Obbligazioni bancarie garantite).
Art. 7 ter.  (Norme applicabili).
Art. 7 quater.  Cessione di ulteriori crediti e titoli
Art. 7 quinquies.  (Definizioni).
Art. 7 sexies.  (Ambito di applicazione).
Art. 7 septies.  (Società cessionaria).
Art. 7 octies.  (Patrimonio separato).
Art. 7 novies.  (Attivi idonei).
Art. 7 decies.  (Contratti derivati).
Art. 7 undecies.  (Requisiti di copertura).
Art. 7 duodecies.  (Requisito per la riserva di liquidità).
Art. 7 terdecies.  (Scadenze estensibili).
Art. 7 quaterdecies.  (Garanzia della società cessionaria).
Art. 7 quinquiesdecies.  (Garanzia della banca emittente sui contratti derivati).
Art. 7 sexiesdecies.  (Società di controllo dell'aggregato di copertura).
Art. 7 septiesdecies.  (Informativa al pubblico).
Art. 7 octiesdecies.  (Vigilanza).
Art. 7 noviesdecies.  (Autorizzazione del programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite).
Art. 7 vicies.  (Collaborazione tra autorità).
Art. 7 viciessemel.  (Disciplina e procedura sanzionatoria).
Art. 7 viciesbis.  (Marchio).
Art. 7 viciester.  (Disposizioni fiscali).
Art. 7 viciesquater.  (Cessione di ulteriori crediti e titoli).


§ 15.6.15 - L. 30 aprile 1999, n. 130.

Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti.

(G.U. 14 maggio 1999, n. 111).

 

Titolo I [1]

CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

 

Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni.

     1. La presente legge si applica alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti:

     a) il cessionario sia una società prevista dall'articolo 3;

     b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti o comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessio-naria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, o derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte di soggetti autorizzati all’attività di concessione di finanziamenti, per finanziare l’acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell’operazione. Nel caso della concessione di finanziamenti, i riferimenti, contenuti nella presente legge, ai titoli di cui alla presente legge devono essere riferiti ai finanziamenti e i riferimenti ai portatori dei titoli devono essere riferiti ai soggetti creditori dei pagamenti dovuti da parte del soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti [2].

     1-bis. La presente legge si applica altresì alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, da parte della società di cartolarizzazione. Nel caso di operazioni realizzate mediante sottoscrizione o acquisto di titoli, i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti alla società emittente i titoli. Nel caso in cui i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione siano destinati a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli di debito destinati ad essere sottoscritti da una società di cartolarizzazione possono essere emessi anche in deroga all'articolo 2483, secondo comma, del codice civile e il requisito della quotazione previsto dall'articolo 2412 del medesimo codice si considera soddisfatto rispetto alle obbligazioni anche in caso di quotazione dei soli titoli emessi dalla società di cartolarizzazione [3].

     1-ter. Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono, anche contestualmente e in aggiunta alle operazioni realizzate con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo ovvero all'articolo 7, comma 1, lettera a), concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle imprese che presentino un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro, direttamente ovvero per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che agisce in nome proprio, nel rispetto delle seguenti condizioni:

     a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, i quali possono svolgere altresì i compiti indicati all'articolo 2, comma 3, lettera c);

     b) i titoli emessi dalle stesse per finanziare l'erogazione dei finanziamenti siano destinati ad investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

     c) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un significativo interesse economico nell'operazione, nel rispetto delle modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia [4].

     1-quater. Nel caso in cui il finanziamento di cui al comma 1-ter abbia luogo per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ai crediti nascenti dallo stesso, ai relativi incassi e ai proventi derivanti dall'escussione o dal realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti si applica altresì l'articolo 7, comma 2-octies, della presente legge [5].

     2. Nella presente legge si intende per "testo unico bancario" il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

 

     Art. 2. Programma dell'operazione.

     1. I titoli di cui all'articolo 1 sono strumenti finanziari e agli stessi si applicano le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

     2. La società cessionaria o la società emittente i titoli, se diversa dalla società cessionaria, redige il prospetto informativo.

     3. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori professionali, il prospetto informativo contiene le seguenti indicazioni:

     a) il soggetto cedente, la società cessionaria, le caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia ai crediti sia ai titoli emessi per finanziarla;

     b) i soggetti incaricati di curare l'emissione ed il collocamento dei titoli;

     c) i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento;

     d) le condizioni in presenza delle quali, a vantaggio dei portatori dei titoli, è consentita alla società cessionaria la cessione dei crediti acquistati;

     e) le condizioni in presenza delle quali la società cessionaria può reinvestire in altre attività finanziarie i fondi derivanti dalla gestione dei crediti ceduti non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai titoli;

     f) le eventuali operazioni finanziarie accessorie stipulate per il buon fine dell'operazione di cartolarizzazione;

     g) il contenuto minimo essenziale dei titoli emessi e l'indicazione delle forme di pubblicità del prospetto informativo idonee a garantirne l'agevole conoscibilità da parte dei portatori dei titoli;

     h) i costi dell'operazione e le condizioni alle quali la società cessionaria può detrarli dalle somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti, nonché l'indicazione degli utili previsti dall'operazione e il percettore;

     i) gli eventuali rapporti di partecipazione tra il soggetto cedente e la società cessionaria;

     i-bis) il soggetto di cui all'articolo 7.1, comma 8 [6].

     4. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori non professionali, l'operazione deve essere sottoposta alla valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi.

     4-bis. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli possono essere sottoscritti anche da un unico investitore [7].

     5. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce i requisiti di professionalità e i criteri per assicurare l'indipendenza degli operatori che svolgono la valutazione del merito di credito e l'informazione sugli eventuali rapporti esistenti tra questi e i soggetti che a vario titolo partecipano all'operazione, anche qualora la valutazione non sia obbligatoria.

     6. I servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purchè possiedano i relativi requisiti [8].

     6-bis. I soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo [9].

     7. Il prospetto informativo deve essere, a semplice richiesta, consegnato ai portatori dei titoli.

 

     Art. 3. Società per la cartolarizzazione dei crediti.

     1. La società cessionaria, o la società emittente titoli se diversa dalla società cessionaria, hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti.

     2. I crediti relativi a ciascuna operazione (per tali intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del debitore o dei debitori ceduti, sia ogni altro credito maturato dalla società di cui al comma 1 nel contesto dell'operazione), i relativi incassi e le attività finanziarie acquistate con i medesimi costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi [10].

     2-bis. Non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 sui conti delle società di cui al comma 1 aperti presso la banca depositaria ovvero presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), dove vengono accreditate le somme corrisposte dai debitori ceduti nonchè ogni altra somma pagata o comunque di spettanza della società ai sensi delle operazioni accessorie condotte nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti dell'operazione. Tali somme possono essere utilizzate dalle società di cui al comma 1 esclusivamente per il soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti di cui al comma 2 e dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, nonchè per il pagamento degli altri costi dell'operazione. In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui al titolo IV del testo unico bancario, nonchè di procedure concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle affluite in corso di procedura non sono soggette a sospensione dei pagamenti e vengono immediatamente e integralmente restituite alla società senza la necessità di deposito di domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani di riparto o di restituzione di somme [11].

     2-ter. Sui conti correnti dove vengono accreditate le somme incassate per conto delle società di cui al comma 1 corrisposte dai debitori ceduti - aperti dai soggetti che svolgono nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, anche su delega dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), non sono ammesse azioni da parte dei creditori di tali soggetti se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute alle società di cui al comma 1. In caso di avvio nei confronti di tali soggetti di procedimenti concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle affluite in corso di procedura, per un importo pari alle somme incassate e dovute alle società di cui al comma 1, vengono immediatamente e integralmente restituite alle società di cui al comma 1 senza la necessità di deposito di domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani riparto o di restituzione di somme [12].

     3. Le società di cui al comma 1 si costituiscono in forma di società di capitali. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti per finalità statistiche, la Banca d'Italia, in base alle deliberazioni del CICR, può imporre alle società di cui al comma 1 obblighi di segnalazione ulteriori relativi ai crediti cartolarizzati al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti cui i crediti si riferiscono [13].

 

     Art. 4. Modalità ed efficacia della cessione.

     1. Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione. Alle medesime cessioni può altresì applicarsi, su espressa volontà delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52 [14].

     2. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra disposizione, non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione e i crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data. Dalla stessa data la cessione dei crediti è opponibile:

     a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore;

     b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito prima della pubblicazione della cessione [15].

     2-bis. In caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito o da altre forme di concessione di credito con modalità rotative, anche regolate in conto corrente, l'espletamento delle formalità di opponibilità previste dal presente articolo produce gli effetti ivi indicati anche con riferimento a tutti i crediti futuri nascenti da tali contratti, a condizione che i contratti siano stipulati prima della data di espletamento di tali formalità [16].

     3. Ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria non si applicano l'articolo 65 e l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'articolo 164, comma 1, e l'articolo 166 del medesimo decreto legislativo [17].

     4. Per le operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla presente legge i termini di due anni e di un anno previsti dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 166 del medesimo decreto legislativo sono ridotti, rispettivamente, a sei ed a tre mesi [18].

     4-bis. Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonchè le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonchè comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici [19].

     4-ter. In caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito in qualunque forma o da altre forme di concessione di credito con modalità rotative, anche regolate in conto corrente, il diritto di rendere esigibile il credito ceduto è esercitato dalla società cessionaria in conformità alle previsioni del relativo contratto o, in mancanza, con un preavviso non inferiore a quindici giorni. Nel caso di cessione di crediti aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 7.1, comma 1, la banca cedente può, altresì, trasferire ad una banca o intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'articolo 58 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, gli impegni o la facoltà di erogazione derivanti dal relativo contratto di apertura di credito o affidamento, separatamente dal conto cui l'apertura di credito è collegata e mantenendo la domiciliazione del conto medesimo. A seguito della cessione, gli incassi registrati su tale conto continuano a essere imputati ai debiti nascenti dai contratti di apertura di credito o di affidamento, anche se sorti successivamente alla cessione, secondo le modalità contrattualmente previste. Gli incassi e i proventi derivanti dall'escussione o dal realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della banca cedente domiciliataria del conto e da quello relativo ad altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli, e, nel loro interesse, dalla società di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero dalla banca o dalla società finanziaria di cui al citato articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 cessionarie degli impegni o delle facoltà di erogazione, se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute a tali soggetti. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 3, commi 2 e 2-bis [20].

 

     Art. 5. Titoli emessi a fronte dei crediti acquistati.

     1. Ai titoli emessi dalla società cessionaria o dalla società emittente titoli, per finanziare l'acquisto dei crediti, si applicano gli articoli 129 e 143 del testo unico bancario.

     2. Alle emissioni dei titoli non si applicano il divieto di raccolta di risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11, comma 2, del testo unico bancario, né i limiti quantitativi alla raccolta prescritti dalla normativa vigente; non trovano altresì applicazione gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile.

     2-bis. I titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 1, anche non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche privi di valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi, costituiscono attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'IVASS adotta un regolamento che disciplini le misure di dettaglio per la copertura delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati. L'investimento nei titoli di cui al presente comma è altresì compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione [21].

 

     Art. 6. Disposizioni fiscali e di bilancio.

     1. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli indicati nell’articolo 5 si applica lo stesso trattamento stabilito per obbligazioni emesse dalle società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani e per titoli similari, ivi compreso il trattamento previsto dal decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

     2. Se la cessione ha per oggetto crediti derivanti dalle operazioni indicate negli articoli 15, 16 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, continuano ad applicarsi le agevolazioni previste nel citato articolo 15.

     3. Le diminuzioni di valore registrate sugli attivi ceduti, sulle garanzie rilasciate al cessionario e sulle attività, diverse da quelle oggetto di cessione, poste a copertura delle operazioni di cartolarizzazione, nonché gli accantonamenti effettuati a fronte delle garanzie rilasciate al cessionario, possono essere imputati direttamente alle riserve patrimoniali, se relativi a contratti di cartolarizzazione stipulati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; essi vanno imputati sul conto economico in quote costanti nell'esercizio in cui si sono registrati la diminuzione di valore o gli accantonamenti e nei quattro successivi. Delle operazioni di cartolarizzazione, delle eventuali diminuzioni di valore e degli accantonamenti non ancora inclusi nel conto economico occorre fornire indicazione nella nota integrativa di bilancio.

     4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, le diminuzioni di valore ivi previste concorrono alla determinazione del reddito di impresa negli esercizi in cui sono iscritte al conto economico.

     5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a lire 300 milioni annue per ciascuno degli anni dal 1999 al 2005, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

     6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 7. Altre operazioni.

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili:

     a) alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli, avente per effetto il trasferimento del rischio inerente ai crediti nella misura e alle condizioni concordate [22];

     b) alle cessioni a fondi comuni di investimento, aventi per oggetto crediti, costituiti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

     b-bis) alle operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità, in capo alla società di cui all'articolo 7.2 di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni [23].

     2. Nel caso di operazioni realizzate mediante erogazione di un finanziamento, i richiami al cedente e al cessionario devono intendersi riferiti, rispettivamente, al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore.

     2-bis. Nel caso di operazioni realizzate mediante cessione a un fondo comune di investimento, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), possono essere svolti, in alternativa ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, dalla società di gestione del risparmio che gestisce il fondo. Alle cessioni dei crediti effettuate in favore del fondo si applicano gli articoli 4 e 6, comma 2, della presente legge, nonchè le restanti disposizioni della presente legge, in quanto compatibili [24].

     2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-bis, si applicano, in quanto compatibili, alle imprese ed ai soggetti ivi menzionati ai fini dell'investimento nelle quote dei fondi di cui all'articolo 7, comma 2-bis [25].

     2-quater. La presente legge si applica altresì alle operazioni di cartolarizzazione di crediti sorti dalla concessione di uno o più finanziamenti da parte della società emittente i titoli. Nel caso di operazioni realizzate mediante concessione di finanziamenti, i richiami al cedente e al cessionario devono intendersi riferiti, rispettivamente, al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore e i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti ai soggetti finanziati. A tali operazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7 [26].

     2-quinquies. Dalla data certa dell'avvenuta erogazione, anche in parte, del finanziamento relativo alle operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 2-quater, sui crediti sorti e sulle somme corrisposte dai debitori sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b) [27].

     2-sexies. Nelle operazioni di cui al comma 2-quater i titoli emessi dalle società per finanziare l'erogazione dei finanziamenti o l'acquisto dei crediti sono destinati ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 [28].

     2-septies. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, in aggiunta agli altri obblighi previsti dalla presente legge, verificano la correttezza delle operazioni poste in essere ai sensi del comma 2-quater e la conformità delle stesse alla normativa applicabile [29].

     2-octies. Il soggetto finanziato titolare dei crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1, lettera a), può destinare i crediti stessi, nonchè i diritti e i beni che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti, al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione o ad altre finalità, anche effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni, con facoltà di costituire un pegno sui beni e sui diritti predetti a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione [30].

     2-novies. Il contratto relativo all'operazione suddetta può prevedere l'obbligo del soggetto finanziato di corrispondere alla società di cartolarizzazione tutte le somme derivanti dai crediti cartolarizzati, analogamente ad una cessione [31].

 

          Art. 7.1 (Cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari). [32]

     1. Alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente, ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia ovvero, su istanza del debitore, effettuate nell'ambito di operazioni aventi una valenza sociale che prevedano la concessione in locazione al debitore, da parte della società veicolo di appoggio, dell'immobile costituito in garanzia del credito ceduto, si applicano altresì le disposizioni del presente articolo [33].

     2. Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 che si sono rese cessionarie dei crediti di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti finalizzati a migliorare le prospettive di recupero di tali crediti e a favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter.

     3. Nell'ambito di piani di riequilibrio economico e finanziario concordati con il soggetto cedente o di accordi stipulati ai sensi degli articoli 124, 160, 182-bis e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, degli articoli 57, 60, 84, 85 e 240 del medesimo decreto legislativo ovvero di analoghi accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione previsti da altre disposizioni di legge, le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti del cedente e concedere finanziamenti al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti oggetto di cessione e di favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto. Non si applicano in questo caso le disposizioni degli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile. Le somme in qualsiasi modo rivenienti da tali azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione. Il finanziamento può essere concesso anche ad assuntori di passività dei debitori ceduti ovvero a soggetti con i quali i medesimi debitori hanno rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile [34].

     4. Possono essere costituite una o più società veicolo d'appoggio, nella forma di società di capitali, aventi come oggetto sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, direttamente o attraverso una o più ulteriori società veicolo d'appoggio, autorizzate ad assumere, totalmente o parzialmente, il debito originario, i beni immobili e mobili registrati nonchè gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti. Il trasferimento dei suddetti beni e diritti può avvenire anche ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 58 del testo unico bancario, nonchè dei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, anche se non avente a oggetto beni o rapporti giuridici individuabili in blocco. Le stesse modalità si applicano ai trasferimenti ai sensi del comma 5 del presente articolo. Le somme in qualsiasi modo rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti sono dovute dalla società veicolo d'appoggio alla società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione. I beni, diritti e le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi nonchè ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cui al presente comma, o al successivo comma 5, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle società stesse e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dalla società di cartolarizzazione nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla società per la cartolarizzazione dei crediti [35].

     4-bis. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti di cui ai commi 4 e 5, in favore della società veicolo d'appoggio, inclusi eventuali accolli di debito, e le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in favore della società di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in relazione all'operazione di cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati dalle società veicolo d'appoggio ai sensi del comma 4, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni di credito [36].

     4-ter. Alla società veicolo d'appoggio cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attività si applicano le disposizioni in materia fiscale applicabili alle società che esercitano attività di locazione finanziaria. Alle cessioni di immobili oggetto di contratti di leasing risolti o altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore effettuate alla e dalla medesima società si applica l'articolo 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per le trascrizioni nei pubblici registri e volture catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai beni e diritti acquisiti dalla società veicolo d'appoggio le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa [37].

     4-quater. Per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, della proprietà o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto. Ove non si realizzi tale condizione entro il quinquennio successivo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dall'acquirente nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal comma 5 [38].

     4-quinquies. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 4-quater emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota [39].

     5. Qualora la cessione abbia ad oggetto, unitamente ai beni oggetto di locazione finanziaria, i relativi contratti di locazione finanziaria ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la società veicolo d'appoggio di cui al comma 4 deve essere consolidata nel bilancio di una banca o di un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, anche se non facente parte di un gruppo bancario, e deve essere costituita per specifiche operazioni di cartolarizzazione e destinata a essere liquidata una volta conclusa l'operazione; le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria. Gli adempimenti derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria ceduti ai sensi del presente articolo sono eseguiti dal soggetto che presta i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), ovvero da un soggetto abilitato all'esercizio dell'attività di locazione finanziaria individuato ai sensi del comma 8 del presente articolo. Le disposizioni in materia fiscale applicabili alle società che esercitano attività di locazione finanziaria si applicano integralmente alla società veicolo d'appoggio cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attività. Alle cessioni di immobili effettuate dalla medesima società si applicano integralmente le agevolazioni originariamente previste dall'articolo 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 [40].

     6. Per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, le cessioni effettuate da parte di banche e intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, aventi ad oggetto crediti non individuati in blocco, sono pubblicate mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di avvenuta cessione, recante indicazione del cedente, del cessionario, della data di cessione, delle informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul periodo in cui tali rapporti sono sorti o sorgeranno, nonchè del sito internet in cui il cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta. Dalla data di pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonchè le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.

     7. Nel caso previsto dal comma 2, la gestione dei crediti ceduti e dei finanziamenti concessi dalla società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 è affidata a una banca o a un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario.

     8. Nel caso previsto dal comma 3, la società di cartolarizzazione individua un soggetto di adeguata competenza e dotato delle necessarie abilitazioni o autorizzazioni in conformità alle disposizioni di legge applicabili, cui sono conferiti, nell'interesse dei portatori dei titoli, compiti di gestione o amministrazione e potere di rappresentanza. Qualora tale soggetto sia una banca, un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, una società di intermediazione mobiliare o una società di gestione del risparmio, lo stesso soggetto verifica altresì la conformità dell'attività e delle operazioni della società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 alla legge e al prospetto informativo.

     8-bis. Ove l'operazione di cui al comma 1 rivesta una valenza sociale in forza della partecipazione di un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituiti, che assista il futuro conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la società veicolo di appoggio, il limite temporale di cui al primo periodo del comma 4-quater è di quindici anni dalla data di acquisto e comunque non inferiore alla durata della locazione. L'eventuale soggetto cedente alla società veicolo di appoggio è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla regolarità urbanistico-edilizia e fiscale, qualora entro sei mesi dalla cessione sia avviata l'istruttoria per la procedura per la citata documentazione e la medesima procedura sia conclusa nel limite massimo di trentasei mesi. L'esonero non è esteso alla successiva vendita effettuata dalla società veicolo d'appoggio. Nel caso di trasferimento effettuato a partire dal 2020 alla società veicolo d'appoggio, l'immobile è esente dall'imposta municipale propria, se lo stesso continua ad essere utilizzato come abitazione principale del debitore del credito ceduto che ne aveva il possesso prima della cessione. L'esenzione non si applica per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 [41].

 

     Art. 7.2. (Cartolarizzazioni Immobiliari e di beni mobili registrati) [42]

     1. Le società che effettuano le operazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b-bis), non possono svolgere operazioni di cartolarizzazione di natura diversa da quelle indicate dall'articolo 7, comma 1, lettera b-bis). Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli, nonchè di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e diritti di cui al comma 2 del presente articolo. A tali operazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.1, comma 8, primo periodo.

     2. Per ogni operazione sono individuati i beni ed i diritti destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti. I beni e i diritti individuati, le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi beni, nonchè ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dalle società di cui al comma 1 costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle società stesse e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dalle società ovvero dai concedenti i finanziamenti da esse reperiti ovvero dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti.» [43].

     d-bis) all'articolo 7-bis, comma 4, dopo le parole: «l'articolo 67, quarto comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'articolo 166, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

 

          Art. 7 bis. (Obbligazioni bancarie garantite). [44]

     [1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 2, si applicano, salvo quanto specificato ai commi 2 e 3 del presente articolo, alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco, nonchè di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche in favore di società il cui oggetto esclusivo sia l'acquisto di tali crediti e titoli, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre [45].

     2. I crediti ed i titoli acquistati dalla società di cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'articolo 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri contratti accessori, nonchè al pagamento degli altri costi dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui al comma 1.

     3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo. A tali fini, per portatori di titoli devono intendersi i portatori delle obbligazioni di cui al comma 1.

     4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dalla banca cedente, è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonchè comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici. Ai finanziamenti concessi alle società di cui al comma 1 e alla garanzia prestata dalle medesime società si applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. [46]

     5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni di attuazione del presente articolo aventi ad oggetto, in particolare, il rapporto massimo tra le obbligazioni oggetto di garanzia e le attività cedute, la tipologia di tali attività e di quelle, dagli equivalenti profili di rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione, nonchè le caratteristiche della garanzia di cui al comma 1.

     6. Ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo. Tali disposizioni disciplinano anche i requisiti delle banche emittenti, i criteri che le banche cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei titoli ceduti e le relative modalità di integrazione, nonchè i controlli che le banche effettuano per il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, anche per il tramite di società di revisione allo scopo incaricate.

     7. Ogni imposta e tassa è dovuta considerando le operazioni di cui al comma 1 come non effettuate e i crediti e i titoli che hanno formato oggetto di cessione come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le cessioni è pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore di iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli, e il finanziamento di cui al comma 1 è concesso o garantito dalla medesima banca cedente.]

 

     Art. 7 ter. (Norme applicabili). [47]

     [1. Alla costituzione di patrimoni destinati aventi ad oggetto i crediti ed i titoli di cui all'articolo 7-bis, comma 1, e alla destinazione dei relativi proventi, effettuate ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile, per garantire i diritti dei portatori delle obbligazioni emesse da banche di cui all'articolo 7-bis, comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 5 e 6.

     1-bis. Ai soggetti cessionari di cui all'articolo 7-bis si applicano, nei limiti stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze con regolamento emanato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni previste per gli intermediari finanziari dal Titolo V° del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 [48].]

 

     Art. 7 quater. Cessione di ulteriori crediti e titoli [49]

     [1. Gli articoli 7-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e 7-ter, comma 1, e le disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle operazioni, ivi disciplinate, aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari, crediti garantiti da ipoteca navale, crediti nei confronti di piccole e medie imprese, crediti derivanti da contratti di leasing o di factoring, nonchè di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura.

     2. Il regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 7-bis adotta anche disposizioni di attuazione del presente articolo con riferimento ai medesimi profili ivi menzionati. Il medesimo regolamento individua le categorie di crediti o titoli di cui al comma 1, cui si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.]

 

Titolo I-bis [50]

OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

 

Capo I

(Disposizioni di carattere generale)

 

     Art. 7 quinquies. (Definizioni). [51]

     1. Ai fini del presente Titolo si intendono per:

     a) «obbligazioni bancarie garantite»: le obbligazioni emesse da banche nell'ambito delle operazioni indicate all'articolo 7-sexies;

     b) «attivi idonei»: gli attivi indicati agli articoli 7-novies e 7-decies;

     c) «attività liquide»: le attività indicate all'articolo 7-duodecies;

     d) «banca emittente»: la banca che emette le obbligazioni bancarie garantite nell'ambito dell'operazione indicata all'articolo 7-sexies;

     e) «società cessionaria»: la società indicata all'articolo 7-septies;

     f) «patrimonio separato»: il patrimonio della società cessionaria costituito dalle attività cedute e dalle altre attività segregate ai sensi all'articolo 7-octies, comma 2, nell'ambito di un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite;

     g) «programma di emissione»: il programma di attività relativo all'emissione di obbligazioni bancarie garantite nel corso di un determinato periodo di tempo, anche pluriennale, e le correlate operazioni di cessione di attivi idonei, in cui i volumi previsti e le caratteristiche degli strumenti e dei contratti siano individuati in misura sufficientemente determinata e autorizzati dalla Banca d'Italia;

     h) «deflusso netto di liquidità»: i deflussi per i pagamenti in scadenza in un determinato giorno di calendario, inclusi i pagamenti per capitale e interessi e i pagamenti dovuti in relazione ai contratti derivati del programma di emissione, al netto degli afflussi per pagamenti in scadenza nello stesso giorno di calendario per i diritti di credito connessi alle attività di copertura;

     i) «Stati ammessi»: gli Stati appartenenti allo Spazio economico europeo e la Confederazione elvetica.

 

     Art. 7 sexies. (Ambito di applicazione). [52]

     1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano all'emissione da parte delle banche di obbligazioni bancarie garantite nell'ambito di operazioni realizzate mediante:

     a) la cessione da parte di banche, anche diverse dalla banca emittente, alla società cessionaria di attivi idonei costituiti in patrimonio separato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7-octies;

     b) l'erogazione alla società cessionaria di un finanziamento concesso o garantito dalla banca cedente o da altra banca, per l'acquisto degli attivi idonei;

     c) la prestazione da parte della società cessionaria della garanzia prevista all'articolo 7-quaterdecies in favore dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite, nei limiti del relativo patrimonio separato.

 

     Art. 7 septies. (Società cessionaria). [53]

     1. La società cessionaria ha per oggetto esclusivo l'acquisto di attivi idonei e la prestazione di garanzie nell'ambito delle operazioni previste dall'articolo 7-sexies.

     2. La società cessionaria si costituisce in forma di società di capitali. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti per finalità statistiche, la Banca d'Italia, in base alle deliberazioni del CICR, può imporre alla società cessionaria obblighi di segnalazione ulteriori relativi agli attivi idonei al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti cui gli attivi si riferiscono.

     3. Alla società cessionaria si applicano, nei limiti stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze con regolamento adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni previste per gli intermediari finanziari dal Titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

 

     Art. 7 octies. (Patrimonio separato). [54]

     1. Alle operazioni di cui all'articolo 7-sexies si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi 2, 2-bis e 2-ter, dell'articolo 4 e dell'articolo 6, comma 2, salvo quanto specificato nei commi seguenti.

     2. Gli attivi idonei, unitamente ai relativi elementi accessori, inclusi nel patrimonio separato della società cessionaria e le somme corrisposte dai relativi debitori, il diritto di credito connesso ai contratti di assicurazione contro il rischio danni ai sensi dell'articolo 7-novies, comma 2, lettera a), nonchè ogni altro credito maturato dalla società cessionaria nel contesto dell'operazione di cui all'articolo 7-sexies sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'articolo 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nelle attività incluse nel patrimonio separato, inclusi quelli indicati all'articolo 7-decies, e degli altri contratti accessori, nonchè al pagamento degli altri costi dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui all'articolo 7-sexies, lettera b).

     3. Le disposizioni degli articoli 3, commi 2, 2-bis e 2-ter e 4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti indicati al comma 2 del presente articolo.

     4. Alle cessioni di cui all'articolo 7-sexies non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all' articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dalla banca cedente, è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale nonchè comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici. Ai finanziamenti concessi alla società cessionaria e alla garanzia prestata dalla medesima società si applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'articolo 166, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

 

Capo II

(Attivi idonei)

 

     Art. 7 novies. (Attivi idonei). [55]

     1. Nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 7-sexies sono considerati attivi idonei le seguenti categorie di attività:

     a) attività ammissibili ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) n. 2160/2019, a condizione che la banca emittente rispetti gli obblighi previsti all'articolo 129, paragrafi da 1-bis a 3, di tale regolamento;

     b) attività liquide previste all'articolo 7-duodecies.

     2. Le attività ammissibili sono considerate attivi idonei al ricorrere delle seguenti condizioni:

     a) nel caso siano assistite da garanzie reali, i beni posti a garanzia sono situati in uno Stato ammesso, sono assicurati contro il rischio danni e, nel caso di immobili residenziali e non residenziali situati in uno Stato ammesso diverso da uno Stato membro dell'Unione europea, la garanzia è opponibile in tutte le giurisdizioni pertinenti e può essere escussa in tempi ragionevoli;

     b) nel caso di crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali e non residenziali, la cessione è successiva al decorso dei termini per la revocatoria della costituzione dell'ipoteca, ai sensi dell'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e delle analoghe disposizioni contenute nelle leggi di altri Stati ammessi;

     c) nel caso di attività ammissibili non originate direttamente dalla banca emittente, questa ha effettuato una valutazione del merito di credito dei debitori prima della cessione o ha verificato l'idoneità dei criteri di valutazione del merito di credito adottati dal soggetto che ha originato le attività ammissibili;

     d) nel caso di contratti derivati indicati dall'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013, ricorrono le condizioni previste dall'articolo 7-decies.

     3. Le banche emittenti si dotano di processi e metodologie volte ad assicurare la conformità delle attività cedute con le previsioni del presente articolo e per la valutazione e il monitoraggio delle garanzie reali che assistono le attività ammissibili indicate al comma 1, lettera a). L'inclusione delle attività cedute nel patrimonio separato è adeguatamente documentata.

     4. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, individuando in particolare: i criteri per la valutazione delle garanzie reali al momento dell'inclusione dell'attività nel patrimonio separato, tenuto conto della normativa sulla determinazione dei requisiti prudenziali delle banche; i requisiti di idoneità, professionalità del valutatore indipendente; le procedure per verificare che le garanzie reali siano adeguatamente assicurate contro il rischio danni; le modalità di verifica dell'idoneità dei criteri di valutazione del merito di credito indicati al comma 2, lettera c).

 

     Art. 7 decies. (Contratti derivati). [56]

     1. Nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 7-sexies contratti derivati sono considerati attivi idonei quando ricorrono le seguenti condizioni:

     a) sono stipulati in forma scritta;

     b) sono adeguatamente documentati;

     c) hanno esclusivamente finalità di copertura dei rischi insiti nelle attività incluse nel patrimonio separato, il loro volume è adeguato in caso di riduzione dell'entità del rischio coperto e sono rimossi quando il rischio coperto cessa di esistere;

     d) non possono essere risolti nel caso in cui la banca emittente sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa o risoluzione o, nel caso in cui la banca emittente sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, sia previsto il trasferimento dei contratti derivati in capo ad una controparte che rispetti i requisiti previsti alla lettera e) oppure la sottoscrizione di nuovi contratti derivati con una controparte che rispetti i requisiti previsti dalla lettera e);

     e) sono stipulati con controparti che rispettino livelli minimi di ammissibilità previsti all'articolo 129, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 575/2013;

     f) i margini e le attività acquisite dalla società cessionaria a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti derivati sono segregati ai sensi dell'articolo 7-octies, comma 2.

     2. La Banca d'Italia può adottare disposizioni attuative del presente articolo, in particolare con riferimento alla documentazione da fornire ai fini del comma 1, lettera b), e ai livelli di ammissibilità delle controparti indicate alla lettera e) secondo quanto previsto dall'articolo 129, paragrafo 1-bis, lettera c) del regolamento (UE) n. 575/2013.

 

Capo III

(Requisiti di copertura e liquidità)

 

     Art. 7 undecies. (Requisiti di copertura). [57]

     1. La banca emittente assicura in via continuativa, per l'intera durata del programma di emissione, che:

     a) il valore nominale complessivo degli attivi idonei inclusi nel patrimonio separato sia almeno pari al valore nominale delle obbligazioni bancarie garantite in essere;

     b) il valore attuale netto delle attività facenti parte del patrimonio separato, al netto di tutti i costi dell'operazione gravanti sulla società cessionaria, inclusi i costi attesi relativi alla manutenzione e alla gestione in caso di liquidazione del programma di emissione e gli oneri degli eventuali contratti derivati di copertura, sia almeno pari al valore attuale netto delle obbligazioni bancarie garantite in essere;

     c) gli interessi e gli altri proventi generati dalle attività facenti parte del patrimonio separato, al netto dei costi della società cessionaria, siano sufficienti a coprire gli interessi e i costi dovuti dalla banca emittente sulle obbligazioni bancarie garantite in essere, tenuto conto degli eventuali contratti derivati di copertura.

     2. Nel calcolo dei rapporti indicati al comma 1, la banca emittente si attiene ai criteri di seguito indicati:

     a) i crediti non garantiti, nel caso in cui intervenga un default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, non contribuiscono al calcolo dei rapporti di cui al comma 1 del presente articolo;

     b) i costi di manutenzione e gestione in caso di liquidazione del programma di emissione indicati al comma 1, lettera b), possono essere calcolati anche in misura forfettaria;

     c) le attività liquide di cui all'articolo 7-duodecies contribuiscono al calcolo dei rapporti di cui al comma 1 del presente articolo a condizione che soddisfino le condizioni per essere qualificate attività ammissibili di cui all'articolo 7-novies, comma 1, lettera a);

     d) il calcolo degli interessi generati dalle attività facenti parte del patrimonio separato e di quelli dovuti dalla banca emittente sulle obbligazioni bancarie garantite in essere di cui al comma 1, lettera c), è effettuato in base a criteri prudenti e coerenti con i principi contabili applicabili;

     e) i derivati che rispettano i requisiti previsti dall'articolo 7-decies:

     1) sono esclusi dal calcolo del rapporto indicato al comma 1, lettera a);

     2) sono inclusi nel calcolo del valore netto delle attività facenti parte del patrimonio separato indicato al comma 1, lettera b), al costo corrente di sostituzione, tenendo conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione, in conformità a quanto previsto dalla parte 3, titolo II, capitolo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013;

     3) sono inclusi nel calcolo degli interessi ed altri proventi indicati al comma 1, lettera c);

     f) le metodologie di calcolo del numeratore e del denominatore dei rapporti indicati al comma 1 sono basate sui criteri coerenti tra loro.

     3. La Banca d'Italia può adottare disposizioni attuative del presente articolo, anche con riferimento alle modalità di calcolo dei requisiti di copertura e con riferimento al livello minimo di eccesso di garanzia ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) n. 2160/2019.

 

     Art. 7 duodecies. (Requisito per la riserva di liquidità). [58]

     1. La banca emittente assicura in via continuativa, per l'intera durata del programma di emissione, che le attività facenti parte del patrimonio separato comprendano una riserva di liquidità pari almeno al deflusso netto cumulativo massimo di liquidità dei successivi centottanta giorni.

     2. La riserva di liquidità di cui al comma 1 è composta dalle seguenti attività:

     a) attività liquide di elevata qualità ai sensi del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, adottato a norma dell'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013, che non siano state emesse dalla banca stessa, dalla sua impresa madre, salvo che quest'ultima sia un organismo del settore pubblico diverso da una banca, da una filiazione della banca emittente o da altra filiazione dell'impresa madre ovvero da una società veicolo per la cartolarizzazione con cui la banca ha stretti legami;

     b) esposizioni con durata originaria pari o inferiore a novanta giorni verso banche che siano classificate nelle classi di merito di credito 1 o 2 oppure depositi a breve termine presso banche che siano classificate nelle classi di merito di credito 1, 2 o 3, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, così come modificato dal regolamento (UE) n. 2160/2019.

     3. Le attività non garantite indicate al comma 2 non sono incluse nella riserva di liquidità nel caso in cui intervenga un default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.

     4. In caso di programmi di emissione che prevedano l'estensione della scadenza delle obbligazioni ai sensi dell'articolo 7-terdecies, il calcolo del deflusso netto cumulativo massimo di liquidità è basato sulla data ultima di scadenza.

 

     Art. 7 terdecies. (Scadenze estensibili). [59]

     1. I programmi di emissione possono prevedere l'estensione automatica della scadenza delle obbligazioni nei seguenti casi:

     a) inadempimento, come previsto dalla disciplina contrattuale che regola il programma o l'emissione, da parte della banca emittente nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite, se la cessionaria non è in grado di adempiere al pagamento nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite e degli altri soggetti, incluse le controparti in derivati, che hanno rango pari o superiore a quello dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite;

     b) attivazione da parte dell'autorità competente delle misure di intervento precoce indicate al Titolo IV, Capo I, del testo unico bancario nei confronti della banca emittente;

     c) accertamento dei presupposti indicati all'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, da parte dell'autorità competente all'esercizio della vigilanza sulla banca emittente o dell'autorità di risoluzione.

     2. L'attivazione di clausole di estensione della scadenza non incide sulla gerarchia applicabile in caso di liquidazione coatta ammnistrativa o risoluzione della banca emittente nè sull'ordine dei pagamenti originariamente previsto. Resta fermo quanto previsto agli articoli 7-octies, 7-quaterdecies e 7-quinquiesdecies.

     3. La possibilità di estensione e le relative condizioni sono formalizzate per iscritto nella documentazione contrattuale che disciplina l'emissione; essa consente di determinare in ogni momento la data di scadenza finale delle obbligazioni bancarie garantite.

     4. Le informazioni fornite agli investitori sulla struttura delle scadenze delle obbligazioni bancarie garantite includono una descrizione delle clausole di estensione della scadenza, comprese le condizioni di attivazione e le conseguenze in caso di liquidazione coatta ammnistrativa o risoluzione della banca emittente.

     5. La banca emittente informa prontamente la Banca d'Italia in ordine all'attivazione di clausole di estensione della scadenza.

     6. La Banca d'Italia può adottare disposizioni attuative del presente articolo, in particolare con riferimento alle modalità e termini per la trasmissione delle informazioni indicate al comma 5.

 

Capo IV

(Obblighi della banca emittente e della società cessionaria)

 

     Art. 7 quaterdecies. (Garanzia della società cessionaria). [60]

     1. La garanzia indicata all'articolo 7-sexies, lettera c), prestata dalla società cessionaria nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite nei limiti del patrimonio separato, è irrevocabile, a prima richiesta, incondizionata e autonoma rispetto alle obbligazioni assunte dalla banca emittente. A tale garanzia non si applicano le disposizioni degli articoli 1939, 1941, primo comma, 1944, secondo comma, 1945, 1955, 1956 e 1957 del codice civile.

     2. In caso di inadempimento da parte della banca emittente nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite, la società cessionaria provvede all'adempimento nei termini e alle condizioni originariamente convenuti, nei limiti del patrimonio separato. Gli effetti in capo alla banca emittente della decadenza dal beneficio del termine di cui all'articolo 1186 del codice civile, anche derivanti da eventi contrattualmente previsti, non si estendono in capo alla società cessionaria in relazione alla garanzia rilasciata dalla medesima.

     3. In caso di liquidazione coatta amministrativa o di risoluzione della banca emittente, la società cessionaria provvede nei limiti del patrimonio separato, all'adempimento delle obbligazioni nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite nei termini e alle condizioni originariamente convenuti. La società cessionaria esercita in via esclusiva i diritti dei portatori dei titoli nei confronti della banca in liquidazione secondo la disciplina applicabile a quest'ultima. Le somme rivenienti dall'esercizio di tali diritti sono comprese nel patrimonio separato. In caso di sospensione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 74 del testo unico bancario, la società cessionaria provvede, nei limiti del patrimonio separato, all'adempimento delle obbligazioni nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite limitatamente ai crediti scaduti ed esigibili nel corso del periodo di sospensione. Per le somme pagate la società cessionaria esercita il regresso nei confronti della banca.

     4. In caso di liquidazione coatta amministrativa della banca emittente, i portatori delle obbligazioni bancarie garantite concorrono nelle ripartizioni dell'attivo della stessa, per quanto residua a seguito dell'escussione della garanzia indicata al comma 1, con i creditori chirografari della banca emittente incluse, nel caso previsto all'articolo 7-quinquiesdecies, comma 2, le controparti in derivati.

 

     Art. 7 quinquiesdecies. (Garanzia della banca emittente sui contratti derivati). [61]

     1. In caso di incapienza del patrimonio separato della società cessionaria, la banca emittente risponde con il proprio patrimonio, per quanto ancora dovuto, delle obbligazioni assunte dalla società cessionaria nei confronti delle controparti in derivati previsti dall'articolo 7-decies.

     2. In caso di liquidazione coatta amministrativa della banca emittente, le controparti in derivati indicati all'articolo 7-decies concorrono, per quanto loro ancora dovuto, con i creditori chirografari della banca emittente e con i portatori delle obbligazioni bancarie garantite nelle ripartizioni dell'attivo della stessa.

 

     Art. 7 sexiesdecies. (Società di controllo dell'aggregato di copertura). [62]

     1. La banca emittente incarica un soggetto abilitato alla revisione legale dei conti del controllo, in via continuativa, sulla regolarità delle operazioni di cui all'articolo 7-sexies e, in particolare, sul rispetto degli articoli da 7-octies a 7-terdecies e dell'articolo 7-septiesdecies e delle relative disposizioni attuative. La banca assicura alla società incaricata l'accesso alle informazioni necessarie per l'espletamento del proprio incarico.

     2. La società individuata al comma 1 soddisfa i requisiti, anche in termini di indipendenza e separatezza, previsti dalla Banca d'Italia. La perdita di tali requisiti costituisce causa di revoca dell'incarico.

     3. La società individuata al comma 1 comunica almeno annualmente alla Banca d'Italia l'esito dei controlli effettuati. Si applica l'articolo 52 del testo unico bancario.

 

     Art. 7 septiesdecies. (Informativa al pubblico). [63]

     1. La banca emittente pubblica, almeno su base trimestrale, informazioni sui programmi di emissione tali da consentire agli investitori di procedere ad una valutazione informata delle emissioni e dei rischi ad esse connessi.

     2. La banca emittente pubblica le informazioni di cui al comma 1 sul proprio sito internet.

     3. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.

 

Capo V

(Vigilanza sull'emissione di obbligazioni bancarie garantite)

 

     Art. 7 octiesdecies. (Vigilanza). [64]

     1. La Banca d'Italia vigila sul rispetto delle disposizioni del presente Titolo, al fine di assicurare la sana e prudente gestione delle banche emittenti, la stabilità del mercato e la tutela dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la Banca d'Italia esercita, in quanto compatibili, i poteri previsti dal Titolo III, Capi I e II, del testo unico bancario.

     3. La vigilanza sull'emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi del presente articolo è esercitata senza pregiudizio dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal testo unico bancario e alla Banca d'Italia e alla Consob dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le finalità ivi previste, con particolare riguardo ai poteri attribuiti alla Consob in materia di appello al pubblico risparmio.

 

     Art. 7 noviesdecies. (Autorizzazione del programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite). [65]

     1. La Banca d'Italia autorizza il programma per l'emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di una banca avente sede legale in Italia quando risulti assicurato il rispetto delle finalità previste dall'art. 7-octiesdecies. A tal fine, la Banca d'Italia verifica il rispetto almeno delle seguenti condizioni: (i) sia definito il programma di emissione delle obbligazioni bancarie garantite; (ii) le politiche, i processi e le metodologie, incluse quelle relative all'approvazione, la modifica, il rinnovo e il rifinanziamento dei prestiti compresi nell'aggregato di copertura, siano adeguate ad assicurare l'ordinato svolgimento dell'operazione; (iii) il personale responsabile dell'amministrazione e dei controlli del programma di obbligazioni bancarie garantite disponga di adeguate qualifiche e competenze; (iv) sia assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal presente Titolo e dalle relative disposizioni attuative. Successivamente all'autorizzazione, la Banca d'Italia provvede ad includere l'informazione nell'albo indicato all'articolo 13 del testo unico bancario.

     2. La Banca d'Italia revoca l'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 quando:

     a) vengono meno le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione;

     b) l'autorizzazione è stata ottenuta o rilasciata presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare.

     3. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione del presente articolo, in particolare con riferimento alle condizioni per il rilascio della autorizzazione prevista al comma 1.

 

     Art. 7 vicies. (Collaborazione tra autorità). [66]

     1. Per l'esercizio dei poteri previsti dal presente Titolo, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 7 del testo unico bancario, la Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza sull'emissione di obbligazioni bancarie garantite, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità degli altri Stati membri designate ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2162 e, ove previsto, con l'amministratore speciale indicato all'articolo 20 della medesima direttiva nei casi ivi specificati.

 

     Art. 7 viciessemel. (Disciplina e procedura sanzionatoria). [67]

     1. Nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 144, comma 1, del testo unico bancario, nonchè della società di controllo dell'aggregato di copertura e della società cessionaria, la Banca d'Italia applica le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 1 e 9, 144-bis, 144-ter, 144-quater, 144-quinquies del testo unico bancario in caso di inosservanza degli articoli da 7-septies a 7-septiesdecies, dell'articolo 7-octiesdecies, comma 2 e dell'articolo 7-noviesdecies, comma 1, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie come definite all'articolo 1, comma 1, lettera a), del testo unico bancario.

     2. Si applicano le disposizioni in materia di procedura previste dagli articoli 145 e 145-ter. La Banca d'Italia può adottare disposizioni attuative in materia di procedura ai sensi dell'articolo 145-quater del testo unico bancario.

 

Capo VI

(Marchio)

 

     Art. 7 viciesbis. (Marchio). [68]

     1. Le obbligazioni bancarie garantite emesse ai sensi del presente Titolo possono essere commercializzate utilizzando il marchio «obbligazione garantita europea».

     2. Le obbligazioni bancarie garantite emesse ai sensi del presente Titolo che soddisfino anche i requisiti di cui all'articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013, così come modificato dal regolamento (UE) n. 2160/2019, possono essere commercializzate utilizzando il marchio «obbligazione garantita europea (premium)».

     3. La lista delle obbligazioni che utilizzano il marchio indicato ai commi 1 e 2 è pubblicata sul sito internet della Banca d'Italia.

 

Capo VII

(Disposizioni fiscali)

 

     Art. 7 viciester. (Disposizioni fiscali). [69]

     1. Ogni imposta e tassa è dovuta considerando le operazioni di cui all'articolo 7-sexies come non effettuate e gli attivi idonei che hanno formato oggetto di cessione come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le cessioni è pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore di iscrizione in bilancio degli attivi idonei, e il finanziamento di cui all'articolo 7-sexies, comma 1, lettera b), è concesso o garantito dalla medesima banca cedente.

 

Capo VIII

(Obbligazioni bancarie collateralizzate)

 

     Art. 7 viciesquater. (Cessione di ulteriori crediti e titoli). [70]

     1. Le disposizioni del presente Titolo e le relative disposizioni attuative si applicano, in quanto compatibili, alle obbligazioni emesse da banche nell'ambito di operazioni conformi allo schema previsto dall'articolo 7-sexies e in cui siano cedute alla società cessionaria obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, crediti garantiti da ipoteca navale, crediti nei confronti di piccole e medie imprese, crediti derivanti da contratti di leasing o di factoring, nonchè di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura. I crediti e i titoli possono essere ceduti anche da società facenti parte di un gruppo bancario.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, individua le categorie di crediti o titoli di cui al comma 1, cui si applicano le disposizioni previste al presente articolo, e regola l'emissione di titoli di cui al presente articolo differenziandoli dai titoli emessi ai sensi dell'articolo 7-sexies.


[1] Intitolazione inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 214, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

[3] Comma inserito dall'art. 12 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 e così modificato dall'art. 1, comma 1090, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

[4] Comma inserito dall'art. 22 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, già modificato dall'art. 1, comma 1090, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

[5] Comma inserito dall'art. 4 bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 60 sexies del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

[7] Comma inserito dall'art. 12 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

[8] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

[9] Comma inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

[10] Comma così modificato dall'art. 22 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[11] Comma inserito dall'art. 12 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 e così sostituito dall'art. 22 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[12] Comma inserito dall'art. 12 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 e così sostituito dall'art. 22 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[13] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

[14] Comma così sostituito dall'art. 12 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

[15] Comma così sostituito dall'art. 12 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

[16] Comma aggiunto dall'art. 12 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 e così modificato dall'art. 4 bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

[17] Comma già modificato dall'art. 12 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 23 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

[18] Comma così modificato dall'art. 23 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

[19] Comma aggiunto dall'art. 12 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

[20] Comma aggiunto dall'art. 12 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, già modificato dall'art. 23 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

[21] Comma inserito dall'art. 12 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 e così modificato dall'art. 22 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[22] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1088, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

[23] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1088, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e così modificata dall'art. 23 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

[24] Comma aggiunto dall'art. 12 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

[25] Comma aggiunto dall'art. 12 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

[26] Comma inserito dall'art. 22 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[27] Comma inserito dall'art. 22 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[28] Comma inserito dall'art. 22 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[29] Comma inserito dall'art. 22 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[30] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1088, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

[31] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1088, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

[32] Articolo inserito dall'art. 60 sexies del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

[33] Comma così modificato dall'art. 1, comma 445, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

[34] Comma così modificato dall'art. 23 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

[35] Comma così sostituito dall'art. 23 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1, comma 215, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

[36] Comma inserito dall'art. 23 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

[37] Comma inserito dall'art. 23 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

[38] Comma inserito dall'art. 23 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

[39] Comma inserito dall'art. 23 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

[40] Comma così modificato dall'art. 23 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

[41] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 445, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

[42] Articolo inserito dall'art. 23 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

[43] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[44] Articolo aggiunto dall'art. 2 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 e abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[45] Comma così modificato dall'art. 12 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

[46] Comma così modificato dall'art. 1, comma 389, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.

[47] Articolo aggiunto dall'art. 2 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 e abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[48] Comma aggiunto dall'art. 9 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

[49] Articolo inserito dall'art. 12 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, modificato dall'art. 13 bis del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito dalla L. 8 aprile 2016, n. 49 e abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[50] Il Titolo I-bis, artt. 7 quinquies - 7 viciesquater, è stato aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[51] Il Titolo I-bis, artt. 7 quinquies - 7 viciesquater, è stato aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[52] Il Titolo I-bis, artt. 7 quinquies - 7 viciesquater, è stato aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[53] Il Titolo I-bis, artt. 7 quinquies - 7 viciesquater, è stato aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[54] Il Titolo I-bis, artt. 7 quinquies - 7 viciesquater, è stato aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[55] Il Titolo I-bis, artt. 7 quinquies - 7 viciesquater, è stato aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[56] Il Titolo I-bis, artt. 7 quinquies - 7 viciesquater, è stato aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[57] Il Titolo I-bis, artt. 7 quinquies - 7 viciesquater, è stato aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[58] Il Titolo I-bis, artt. 7 quinquies - 7 viciesquater, è stato aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[59] Il Titolo I-bis, artt. 7 quinquies - 7 viciesquater, è stato aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[60] Il Titolo I-bis, artt. 7 quinquies - 7 viciesquater, è stato aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[61] Il Titolo I-bis, artt. 7 quinquies - 7 viciesquater, è stato aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[62] Il Titolo I-bis, artt. 7 quinquies - 7 viciesquater, è stato aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[63] Il Titolo I-bis, artt. 7 quinquies - 7 viciesquater, è stato aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[64] Il Titolo I-bis, artt. 7 quinquies - 7 viciesquater, è stato aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[65] Il Titolo I-bis, artt. 7 quinquies - 7 viciesquater, è stato aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[66] Il Titolo I-bis, artt. 7 quinquies - 7 viciesquater, è stato aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[67] Il Titolo I-bis, artt. 7 quinquies - 7 viciesquater, è stato aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[68] Il Titolo I-bis, artt. 7 quinquies - 7 viciesquater, è stato aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[69] Il Titolo I-bis, artt. 7 quinquies - 7 viciesquater, è stato aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[70] Il Titolo I-bis, artt. 7 quinquies - 7 viciesquater, è stato aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.