§ 58.14.223 - L. 3 luglio 2023, n. 85.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.14 sostegno all'occupazione
Data:03/07/2023
Numero:85


Sommario
Art. 1. 


§ 58.14.223 - L. 3 luglio 2023, n. 85.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

(G.U. 3 luglio 2023, n. 153)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48

 

     All'articolo 2:

     al comma 1, dopo le parole: «sessant'anni di età» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione»;

     al comma 2:

     all'alinea, dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

     alla lettera a), numero 1), dopo la parola: «Unione» è inserita la seguente: «europea»;

     alla lettera b):

     al numero 1), le parole: «medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «citato regolamento di cui al decreto»;

     al numero 2), al terzo periodo, le parole: «di cui all'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 12» e, al quarto periodo, la parola: «sommati» è sostituita dalle seguenti: «al medesimo reddito familiare sono sommati»;

     al numero 3), le parole: «ai fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE» e le parole: «ai fini IMU» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'imposta municipale propria (IMU)»;

     al numero 4), le parole: «ai fini ISEE» e «a fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»;

     alla lettera c), numero 2), le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo» e le parole: «Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327» sono sostituite dalle seguenti: «codice della navigazione»;

     alla lettera d), le parole: «a misura cautelare personale, a misura» sono sostituite dalle seguenti: «a misura cautelare personale o a misura» e le parole: «dell'articolo 444 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 444 e seguenti»;

     al comma 3, le parole: «con gli obblighi indicati» sono sostituite dalle seguenti: «sottoposto agli obblighi di cui»;

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

     a) di 0,50 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

     b) di 0,40 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

     c) di 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;

     d) di 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;

     e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;

     f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo»;

     al comma 6:

     alla lettera b), le parole: «ai fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»;

     dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

     «b-bis) i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sè, anche ai fini dell'ISEE»;

     al comma 10, primo periodo, le parole: «assenza dal territorio italiano un periodo» sono sostituite dalle seguenti: «assenza dal territorio italiano per un periodo».

 

     All'articolo 3:

     al comma 1, secondo periodo, le parole: «contratto in locazione» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di locazione» e le parole: «a fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»;

     al comma 2, dopo le parole: «Il beneficio» è inserita la seguente: «economico»;

     al comma 5, sesto periodo, le parole: «che tale obbligo non è ottemperato» sono sostituite dalle seguenti: «che non si sia ottemperato a tale obbligo» e le parole: «la prestazione decade» sono sostituite dalle seguenti: «il diritto alla prestazione decade»;

     al comma 8, le parole: «al suo mantenimento» sono sostituite dalle seguenti: «per il suo mantenimento»;

     al comma 10, le parole: «da parte di INPS» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dell'INPS».

 

     All'articolo 4:

     al comma 1:

     al primo periodo, le parole: «dei requisiti e delle condizioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti e delle condizioni previsti», le parole: «tramite quelle» sono soppresse, dopo le parole: «messe a disposizione dai comuni» sono inserite le seguenti: «, dal Ministero dell'interno attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)» e le parole: «dall'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7»;

     dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «La richiesta può essere presentata presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 1-bis del presente articolo, e nei limiti delle risorse stesse»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. All'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2024, a valere sulle risorse di cui al periodo precedente sono consentite la presentazione delle domande di Assegno di inclusione e di Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto decreto-legge, nonchè le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini dell'ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159"»;

     al comma 5:

     al secondo periodo, le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 4» e dopo le parole: «centri per l'impiego» sono inserite le seguenti: «ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7,»;

     al terzo periodo, le parole: «da quando i componenti vengono avviati» sono sostituite dalle seguenti: «dall'avvio dei componenti» e dopo le parole: «centro per l'impiego» sono aggiunte le seguenti: «ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7»;

     al quarto periodo, dopo le parole: «centri per l'impiego» sono inserite le seguenti: «ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 7,»;

     al comma 7, le parole: «nucleo familiare, sono definite» sono sostituite dalle seguenti: «nucleo familiare sono definiti»;

     al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè per l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici».

 

     All'articolo 5:

     al comma 2, le parole: «sulle offerte di lavoro, corsi» sono sostituite dalle seguenti: «su offerte di lavoro, corsi» e le parole: «progetto personalizzato» sono sostituite dalle seguenti: «patto di servizio personalizzato e dal patto per l'inclusione»;

     al comma 3, le parole: «l'INPS, l'ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: «l'INPS e l'ANPAL» e le parole: «sono individuate» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuati»;

     al comma 4, capoverso d-ter), le parole: «d-ter): Piattaforma» sono sostituite dalle seguenti: «d-ter) la piattaforma»;

     dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4, all'articolo 24, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo il numero 2-bis) è inserito il seguente:

     "2-ter) Piattaforma di gestione dei patti di inclusione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione"».

 

     All'articolo 6:

     al comma 1, le parole: «percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa» sono sostituite dalle seguenti: «percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa»;

     al comma 2, le parole: «svolta attraverso una equipe» sono sostituite dalle seguenti: «svolta da un'equipe»;

     al comma 3, le parole: «Piano nazionale per la ripresa e resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

     al comma 5:

     all'alinea, dopo le parole: «I componenti» sono inserite le seguenti: «del nucleo familiare» e dopo le parole: «di età pari o superiore a sessanta anni» sono inserite le seguenti: «o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere»;

     alla lettera d), le parole: «indicati nell'allegato 3 del» sono sostituite dalle seguenti: «definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al»;

     dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

     «d-bis) i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere»;

     dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

     «5-bis. Nell'ambito del percorso personalizzato può essere previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Equivale alla partecipazione ai progetti di cui al presente comma, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il comune, ad attività di volontariato presso enti del Terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento. Le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli oneri per le assicurazioni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per responsabilità civile dei partecipanti nonchè gli altri oneri aggiuntivi sostenuti dagli enti del Terzo settore per la partecipazione dei beneficiari alle attività di volontariato sono sostenuti a valere sulle risorse di cui al comma 9, nonchè sulle risorse dei Fondi europei con finalità compatibili, ove previsto dai relativi atti di programmazione, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

     5-ter. La convocazione dei beneficiari attivabili al lavoro nonchè dei richiedenti la misura e dei relativi nuclei beneficiari da parte dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata tramite la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

     al comma 6, al primo periodo, le parole: «di cui al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «disciplinati dal codice di cui al decreto» e, al terzo periodo, dopo le parole: «nella progettazione personalizzata» sono inserite le seguenti: «, nonchè nelle attività di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro»;

     al comma 7, le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse e le parole: «sia effettuata» sono sostituite dalle seguenti: «siano effettuate»;

     i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

     «9. Nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, ai beneficiari di tale misura, nonchè ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico.

     10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi all'attuazione dell'Assegno di inclusione».

 

     All'articolo 7:

     al comma 1, le parole: «, di seguito INL» sono sostituite dalla seguente: «(INL)» e le parole: «limitatamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonchè legislazione sociale, compresa la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del»;

     al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «legislazione sociale,» sono inserite le seguenti: «nell'ambito delle rispettive competenze,» e, al secondo periodo, la parola: «INPS» è sostituita dalla seguente: «INL».

 

     All'articolo 8:

     al comma 2, dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

     al comma 3, le parole: «dell'articolo 444 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 444 e seguenti»;

     al comma 6, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionale all'adempimento dell'obbligo di istruzione»;

     al comma 7, le parole: «Gli indebiti recuperati con le modalità» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi», le parole: «"Fondo per il sostegno » sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per il sostegno» e le parole: «n. 197."» sono sostituite dalle seguenti: «n. 197.»;

     al comma 10, le parole: «sistema informativo SIISL» sono sostituite dalle seguenti: «sistema informativo di cui all'articolo 5»;

     al comma 11, le parole: «ai fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»;

     al comma 13, dopo le parole: «e il lavoro» sono aggiunte le seguenti: «di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48»;

     al comma 14, le parole: «oppure uno dei provvedimenti non definitivi di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «o che è destinatario di uno dei provvedimenti di cui al comma 3 prima che diventino definitivi»;

     al comma 16, dopo le parole: «Nel primo atto» sono inserite le seguenti: «del procedimento».

 

     All'articolo 9:

     al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 e l'offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico».

 

     All'articolo 10:

     al comma 1, dopo le parole: «è riconosciuto» sono inserite le seguenti: «per ciascun lavoratore»;

     al comma 2, dopo le parole: «è riconosciuto» sono inserite le seguenti: «per ciascun lavoratore»;

     al comma 3, le parole: «sistema informativo SIISL» sono sostituite dalle seguenti: «sistema informativo di cui all'articolo 5»;

     al comma 5, le parole: «e agli enti del terzo settore» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti del Terzo settore» e le parole: «articolo 5 comma 1 lettera p) del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 5, comma 1, lettera p), del codice di cui al decreto legislativo»;

     al comma 9, dopo le parole: «dall'articolo 13» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

 

     All'articolo 11:

     al comma 1, le parole: «del monitoraggio sull'attuazione dell'Assegno di inclusione» sono sostituite dalle seguenti: «del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni relative all'Assegno di inclusione»;

     al comma 2, le parole: «responsabile della valutazione dell'Assegno di inclusione» sono sostituite dalle seguenti: «responsabile della valutazione dell'efficacia dell'Assegno di inclusione»;

     al comma 3, dopo le parole: «presente articolo» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: « di INPS, di ANPAL e di Anpal Servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'INPS, dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi»;

     al comma 4, le parole: «si intende riferita all'Assegno di inclusione» sono sostituite dalle seguenti: «esercita le sue competenze in relazione all'attuazione dell'Assegno di inclusione»;

     dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

     «5-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere il rapporto di cui al comma 1 insieme a una valutazione dell'impatto della disciplina recata dal capo I del presente decreto».

 

     All'articolo 12:

     al comma 1, le parole: «misure di Supporto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «misure del Supporto» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del presente decreto»;

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di cui al comma 1 pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, purchè non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione»;

     al comma 3, dopo le parole: «è tenuto» sono inserite le seguenti: «a dimostrare l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalità di trasmissione delle informazioni concernenti la frequenza dei percorsi di cui al presente comma possono essere definite nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 5, comma 3»;

     al comma 4:

     al primo periodo, le parole: «numero 1» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1)»;

     dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2), la soglia di euro 6.000 annui si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come definita ai fini dell'ISEE»;

     al secondo periodo, le parole: «o il relativo proscioglimento» sono sostituite dalle seguenti: «, o la relativa esenzione»;

     al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La convocazione del richiedente da parte del competente servizio per il lavoro può essere effettuata con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5-ter»;

     al comma 6, le parole: «lavoro, servizi » sono sostituite dalle seguenti: « lavoro e servizi »;

     il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. La partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, alle attività previste al comma 1 per l'attivazione nel mondo del lavoro determina l'accesso per l'interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile da parte dell'INPS»;

     al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall'inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione previsto dal comma 7»;

     al comma 10, le parole: «di cui all'articolo 3, commi» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3, commi 3,»;

     al comma 11, le parole: «e dei componenti» sono sostituite dalle seguenti: «e per i componenti» e le parole: «di ANPAL e di Anpal Servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi»;

     al comma 12, le parole: «e le province Autonome» sono soppresse e le parole: «di Anpal Servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Anpal Servizi»;

     al comma 13, le parole: «della NASPI» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)»;

     dopo il comma 13 è inserito il seguente:

     «13-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro nell'ambito della propria competenza legislativa e della relativa potestà amministrativa, nel perseguimento delle finalità del comma 1 ai sensi del proprio ordinamento».

     Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

     «Art. 12-bis (Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari dell'Assegno di inclusione nell'ambito della propria competenza legislativa e della relativa potestà amministrativa, nel perseguimento delle finalità del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì prevedere misure aventi finalità analoghe a quelle dell'Assegno di inclusione, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti e comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinchè le stesse non siano computate ai fini dell'accesso all'Assegno, della sua quantificazione e del suo mantenimento ».

 

     All'articolo 13:

     al comma 2, le parole: «1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio»;

     al comma 5, capoverso 313, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano all'INPS tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all'avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023»;

     dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     «6-bis. All'articolo 1, comma 344, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "o del reddito di cittadinanza" sono inserite le seguenti: "e dell'Assegno di inclusione"»;

     al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: «presente decreto,» sono inserite le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

     al comma 8:

     l'alinea è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 5.660,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.882,5 milioni di euro per l'anno 2025, 5.761,5 milioni di euro per l'anno 2026, 5.930,9 milioni di euro per l'anno 2027, 5.981,2 milioni di euro per l'anno 2028, 6.044,1 milioni di euro per l'anno 2029, 6.099,5 milioni di euro per l'anno 2030, 6.166,5 milioni di euro per l'anno 2031, 6.236,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.308,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:»;

     la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e all'articolo 10, comma 6: 5.573,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.732,6 milioni di euro per l'anno 2025, 5.608,8 milioni di euro per l'anno 2026, 5.776,8 milioni di euro per l'anno 2027, 5.825,4 milioni di euro per l'anno 2028, 5.886,9 milioni di euro per l'anno 2029, 5.940,7 milioni di euro per l'anno 2030, 6.005,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.074,3 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.145 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033»;

     al comma 9, alinea, le parole: «relativi incentivi di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «relativi incentivi di cui all'articolo 10»;

     al comma 11, dopo le parole: «stabilito dal comma 13» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

     al comma 12, le parole: «entro il 10 di ciascun mese» sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno 10 di ciascun mese»;

     il comma 14 è sostituito dal seguente:

     «14. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7.121,7 milioni di euro per l'anno 2024, 7.183,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6.743,2 milioni di euro per l'anno 2026, 6.534,7 milioni di euro per l'anno 2027, 6.585,4 milioni di euro per l'anno 2028, 6.648,8 milioni di euro per l'anno 2029, 6.704,7 milioni di euro per l'anno 2030, 6.772,2 milioni di euro per l'anno 2031, 6.842,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.915,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

     a) quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

     b) quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6.677,7 milioni di euro per l'anno 2026, 6.501,3 milioni di euro per l'anno 2027, 6.542,4 milioni di euro per l'anno 2028, 6.605,3 milioni di euro per l'anno 2029, 6.660,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.727,8 milioni di euro per l'anno 2031, 6.797,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

     c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, 65,5 milioni di euro per l'anno 2026, 33,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43 milioni di euro per l'anno 2028, 43,5 milioni di euro per l'anno 2029, 43,9 milioni di euro per l'anno 2030, 44,4 milioni di euro per l'anno 2031, 44,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 45,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10;

     d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 22 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

     e) quanto a 25,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 25,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

 

     All'articolo 14:

     al comma 1:

     alla lettera a), le parole: «decreto legislativo."» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo"» e le parole: «articolo 28;» sono sostituite dalle seguenti: « articolo 28 »;

     dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente:

     "3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili"»;

     alla lettera c), numero 1), il capoverso e-bis) è sostituito dal seguente:

     «e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento»;

     alla lettera h), alle parole: «e dell'articolo 73» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,»;

     dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

     «h-bis) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000," sono inserite le seguenti: "ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009,"».

 

     All'articolo 15:

     al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza, anche attraverso cooperazione applicativa, con apposita convenzione da stipulare con l'INL entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dello svolgimento dei controlli ispettivi di cui all'articolo 7, comma 1»;

     al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto»;

     al comma 3, dopo le parole: «commi 1 e 2» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

 

     All'articolo 16:

     al comma 1, le parole: «nonchè delle Province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;

     alla rubrica, le parole: «e nelle province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse.

 

     All'articolo 17:

     al comma 1, le parole: «delle scuole o istituti» sono sostituite dalle seguenti: «delle scuole o degli istituti» e le parole: «Ministero del lavoro delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

     al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto»;

     al comma 4:

     all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 1» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

     al capoverso 784-bis, le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente»;

     al capoverso 784-quater, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti»;

     al comma 5, lettera a), le parole: «l'eventuale» sono sostituite dalle seguenti: «all'eventuale» e le parole: «l'orientamento""» sono sostituite dalle seguenti: «l'orientamento"».

 

     All'articolo 18:

     al comma 1, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

     al comma 2:

     all'alinea, le parole: «comma 1, n. 5, del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto» e le parole: «le seguenti categorie» sono sostituite dalle seguenti: «gli appartenenti alle seguenti categorie»;

     alla lettera f), le parole: «(IFTS) e dei» sono sostituite dalle seguenti: «(IFTS), dei» e le parole: «istituzioni di alta formazione» sono sostituite dalle seguenti: «istituzioni dell'alta formazione»;

     al comma 3, le parole: «per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l'anno 2024, e 5 milioni di euro anni a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023, 30,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025,».

     Nel capo II, dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

     «Art. 18-bis (Rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro). - 1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, per l'anno 2023, di 5 milioni di euro.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

     3. All'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 e alla conseguente determinazione dell'importo della prestazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009, si provvede, per l'anno 2023, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a parziale modifica delle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 75 del 18 maggio 2023».

 

     All'articolo 19:

     al comma 1, le parole: «risorse rinvenienti dal Piano nazionale Giovani, donne, lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «risorse rivenienti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro» e le parole: «Sistemi per le politiche attive e l'occupazione» sono sostituite dalle seguenti: «Sistemi di politiche attive per l'occupazione».

 

     All'articolo 22:

     al comma 3, le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo mediante» sono sostituite dalle seguenti: «, si provvede mediante».

 

     All'articolo 23:

     al comma 2, le parole: «Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: «Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023».

     Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

     «Art. 23-bis (Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi). - 1. Al fine di tutelare le posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i predetti soggetti possono chiedere all'ente previdenziale, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconteggio dei debiti annullati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023.

     2. Le modalità e i tempi di presentazione della domanda di cui al comma 1 sono definiti dall'INPS.

     3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai debiti contributivi annullati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

     4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,97 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,92 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

 

     All'articolo 24:

     al comma 1:

     all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 19» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

     dopo la lettera b) è inserita la seguente:

     «b-bis) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "in caso di proroga" sono inserite le seguenti: "e di rinnovo"»;

     alla lettera c), capoverso 5-bis, le parole: «istituti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «da istituti pubblici»;

     dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

     «1-bis. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1";

     b) al terzo periodo, le parole: "e dal secondo" sono soppresse.

     1-ter. Ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificati dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     1-quater. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, dopo le parole: "il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato" sono inserite le seguenti: ", esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,";

     b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali"».

 

     All'articolo 25:

     al comma 1, capoverso 1-quater, le parole: «1-quater: Fino» sono sostituite dalle seguenti: « 1-quater. Fino»;

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. All'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: "48,4 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "68,4 milioni di euro". Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;

     alla rubrica, la parola: «Modifica» è sostituita dalla seguente: «Modifiche».

     Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

     «Art. 25-bis (Disposizioni in materia di prepensionamento per i giornalisti dipendenti da imprese del settore dell'editoria). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in aggiunta alle risorse ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 1,2 milioni per l'anno 2023, di euro 4 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di euro 2,8 milioni per l'anno 2028, che costituisce tetto di spesa, alle medesime condizioni previste dall'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 616, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

 

     All'articolo 26:

     al comma 1, lettera a), capoverso 5-bis, le parole: «o), p) e r)» sono sostituite dalle seguenti: «o) e r)» e le parole: «le materie.".» sono sostituite dalle seguenti: «le materie";».

 

     All'articolo 27:

     al comma 1, alinea, le parole: «1 giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, qualora» sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani per i quali»;

     al comma 3, le parole: «di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5-bis»;

     al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «apposita procedura telematica» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

     il comma 5 è sostituito dai seguenti:

     «5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

     5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

     a) quanto a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sul Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del predetto Programma. Con decreto adottato dall'ANPAL si provvede alla ripartizione regionale delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono limite di spesa;

     b) quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

     al comma 6, le parole: «da 162 a 167» sono sostituite dalle seguenti: «da 161 a 167» e le parole: «di euro 4.466 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 4.466 milioni di euro».

 

     All'articolo 28:

     al comma 1, le parole: «attività statutarie produttive e nelle iniziative imprenditoriali» sono sostituite dalle seguenti: «attività statutarie anche produttive e nelle iniziative imprenditoriali degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni di cui al presente comma», le parole: «articolo 4 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 4 del codice di cui al decreto» e le parole: «decreto legge» sono sostituite dalla seguente: «decreto-legge».

     Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:

     «Art. 28-bis (Proroga del termine per il lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022). - 1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023".

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 541.839 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito».

     L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

     «Art. 29 (Estensione del parametro della differenza retributiva per i lavoratori degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali). - 1. All'articolo 16, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici";

     b) all'ultimo periodo, le parole: "di tale parametro" sono sostituite dalle seguenti: "di tali parametri".

     2. All'articolo 8, comma 3, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: ", lettere b), g) o h)" sono soppresse.

     3. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: ", lettere b), g) o h)" sono soppresse;

     b) all'articolo 13, comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici" e, all'ultimo periodo, le parole: "di tale parametro" sono sostituite dalle seguenti: "di tali parametri"».

 

     All'articolo 30:

     al comma 2, quarto periodo, le parole: «pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2024,».

 

     All'articolo 31:

     al comma 1, dopo le parole: «L'esecuzione del programma» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 4 dell'articolo 11-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»;

     al comma 2, le parole: «art. 42 del D.Lgs.» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 42 del decreto legislativo», dopo le parole: «di cui al comma 9» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 11-quater del citato decreto-legge n. 73 del 2021» e le parole: «comma 6 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6 del medesimo articolo 11-quater»;

     alla rubrica, le parole: «attività liquidatoria Alitalia» sono sostituite dalle seguenti: «attività liquidatoria dell'Alitalia».

 

     All'articolo 32:

     al comma 1, le parole: «a fini ISEE, affidate ai medesimi centri» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE, affidate ai centri»;

     al comma 2, le parole: «a fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE » e le parole: «come modificato dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «come incrementate dal comma 1»;

     al comma 3, le parole: «risorse di cui al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse del Fondo».

 

     All'articolo 33:

     al comma 1, dopo le parole: «codice dell'ordinamento militare» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66» e le parole: «per l'anno 2024."» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024.»;

     al comma 2, dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

 

     All'articolo 34:

     al comma 1, lettera a), capoverso, alla lettera a), terzo periodo, dopo le parole: «periodi precedenti» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.» sono sostituite dalle seguenti: «, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,»;

     al comma 3, lettera a):

     al capoverso 503, le parole: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

     al capoverso 503-bis, le parole: «"503-bis. Il credito» sono sostituite dalle seguenti: «503-bis. Il credito» e le parole: «costo sostenuto.» sono sostituite dalle seguenti: «costo sostenuto";».

 

     All'articolo 35:

     al comma 1, le parole: «risorse di cui al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse del Fondo».

 

     All'articolo 36:

     al comma 1, le parole da: «può derogarsi» fino a: «comma 1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «si può derogare, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui agli articoli 1, comma 5, e 2, comma 1-ter,»;

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato all'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi, con particolare riferimento alle figure professionali mancanti di sezioni di coperta, macchine, cucina e camera. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al contributo, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonchè le cause di decadenza e revoca. I contributi di cui al primo periodo sono assegnati alle imprese armatoriali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di formazione rendicontate, ivi compresi gli oneri per l'acquisizione delle relative certificazioni, qualora si proceda all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di addestramento autorizzati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

     Dopo l'articolo 36 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 36-bis (Disposizioni per il settore del trasporto a fune). - 1. La locuzione "Personale addetto ai trasporti di persone e di merci", di cui alla voce n. 8 della tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, si interpreta nel senso che vi rientrano i dipendenti degli esercenti impianti di trasporto a fune che svolgono le seguenti mansioni: addetti alla sorveglianza; meccanici ed elettricisti specializzati; preparatori di piste con mezzo sia meccanico (battipista) che manuale; addetti alla gestione di operazioni di innevamento programmato; conduttori di cabina; agenti abilitati di pedana e di impianto ad ammorsamento automatico; personale addetto alle casse; personale addetto ai rapporti con la clientela; personale addetto al soccorso; guardapiste; posteggiatori; spalatori di neve; addetti a mansioni di custodia, vigilanza e altri servizi di manovalanza.

 

     Art. 36-ter (Disposizioni per l'applicazione della clausola sociale al personale impiegato in contact center). - 1. Al fine di salvaguardare il personale impiegato nella gestione di attività di maggior tutela nei contact center, attualmente titolari di tali attività in fase di graduale transizione, all'interno degli schemi delle procedure competitive di cui al decreto adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 60-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è applicato, nel passaggio dal mercato tutelato al mercato dei Servizi a tutele graduali (STG) e successivamente al mercato libero, l'obbligo dell'utilizzo dell'istituto della clausola sociale in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 28 gennaio 2016, n. 11, e nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione».

 

     All'articolo 37:

     al comma 1:

     dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) al comma 10, dopo le parole: "presso gli uffici postali" sono inserite le seguenti: "e le rivendite di generi di monopolio"»;

     dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

     «b-bis) al comma 19, dopo le parole: "qualsiasi sportello postale" sono aggiunte le seguenti: "e presso le rivendite di generi di monopolio"».

 

     All'articolo 38:

     al comma 1, lettera a), le parole: «Atenei statali partecipanti.".» sono sostituite dalle seguenti: «Atenei statali partecipanti";».

     Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

     «Art. 39-bis (Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere). - 1. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a euro 40.000.

     3. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2022.

     4. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

     5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per l'anno 2023:

     a) quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

     b) quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

     c) quanto a 20,7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

     6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

     All'articolo 40:

     al comma 4, le parole: «142,2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «332,2 milioni».

 

     All'articolo 41:

     alla rubrica, le parole: «Rifinanziamento Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «Rifinanziamento del Fondo».

 

     All'articolo 42:

     al comma 2, alinea, le parole: «Conferenza Stato, città» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza Stato-città»;

     dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023»;

     alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e proroga di termine in materia di lavoro agile».

 

     All'articolo 43:

     al comma 2, alinea, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo».

 

     All'articolo 44:

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:

     "b-bis) per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, allo 0,60 per cento";

     b) dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:

     "b-ter) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per cento"»;

     al comma 4:

     all'alinea, le parole: «3.715,5 milioni di euro» e «3.747,5 milioni di euro » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «3.905,5 milioni di euro » e «3.937,5 milioni di euro»;

     alla lettera b), le parole: «2024 mediante» sono sostituite dalle seguenti: «2024, mediante»;

     alla lettera c), le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «290 milioni»;

     al comma 6, le parole: «legge 30 dicembre 2020, n. 178» sono sostituite dalle seguenti: «legge 29 dicembre 2022, n. 197»;

     al comma 7, le parole: «del decreto-legge 11/01/2023» sono sostituite dalle seguenti: «e del decreto-legge 11 gennaio 2023».

     All'allegato 1 sono premesse le seguenti parole: «Allegato 1 (articolo 44, comma 5)"» e le parole: «a carico dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «a carico dello Stato".».