§ 57.11.724 - L. 8 novembre 2021, n. 163.
Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:08/11/2021
Numero:163


Sommario
Art. 1.  Lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo
Art. 2.  Lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale
Art. 3.  Adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante abilitanti
Art. 4.  Ulteriori titoli universitari abilitanti
Art. 5.  Disposizioni specifiche in materia di taluni titoli universitari abilitanti
Art. 6.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 7.  Specifiche disposizioni transitorie per la laurea magistrale abilitante all'esercizio della professione di psicologo
Art. 8.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 57.11.724 - L. 8 novembre 2021, n. 163.

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.

(G.U. 19 novembre 2021, n. 276)

 

Art. 1. Lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo

     1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria - classe LM-46, in farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 e in medicina veterinaria - classe LM-42 nonchè della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo.

     2. Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale di cui al comma 1, almeno 30 crediti formativi universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalità di svolgimento, certificazione e valutazione, interna al corso di studi, del tirocinio sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio.

     3. Con riferimento alla professione di psicologo, una parte delle attività formative professionalizzanti di cui al comma 2 può essere svolta all'interno del corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche - classe L-24. L'adeguamento della classe di laurea di cui al presente comma, limitatamente al tirocinio pratico-valutativo, è operato con le modalità di cui all'articolo 3.

 

     Art. 2. Lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale

     1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio - classe LP-01, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali - classe LP-02 e in professioni tecniche industriali e dell'informazione - classe LP-03 abilita all'esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.

 

     Art. 3. Adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante abilitanti

     1. Gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali di cui all'articolo 1 e delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice dell'esame finale è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento.

     2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguata la disciplina delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante di cui agli articoli 1 e 2. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, ivi compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1, comma 2, e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonchè la composizione paritetica della commissione giudicatrice di cui al comma 1 del presente articolo. Sul decreto di cui al presente comma non è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

     3. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai corsi di studio delle classi di laurea di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

 

     Art. 4. Ulteriori titoli universitari abilitanti

     1. Ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento di corsi di studio che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream, possono essere resi abilitanti, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, previa richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento, oppure su iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale.

     2. Con i medesimi regolamenti di cui al comma 1 sono disciplinati gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio abbiano valore abilitante all'esercizio della professione, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi. I medesimi regolamenti prevedono altresì le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonchè la composizione della commissione giudicatrice, che è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali.

     3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono emanati sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

     a) riordino della disciplina di cui ai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, al fine dell'adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge;

     b) semplificazione delle modalità di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica valutativa;

     c) determinazione dell'ambito dell'attività professionale in relazione alle rispettive classi di laurea;

     d) eventuale istituzione o soppressione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera c), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;

     e) uniformità dei criteri di valutazione del tirocinio e della prova pratica di cui alla lettera b);

     f) composizione paritetica delle commissioni giudicatrici dell'esame finale.

     4. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con essi e con la presente legge, la cui ricognizione è rimessa ai regolamenti medesimi.

     5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguata la disciplina delle classi dei titoli universitari individuati ai sensi del presente articolo. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo.

 

     Art. 5. Disposizioni specifiche in materia di taluni titoli universitari abilitanti

     1. Le professioni di chimico, fisico e biologo sono esercitate previo superamento dell'esame finale per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali abilitanti. La disciplina delle classi di laurea magistrale abilitanti di cui al presente comma prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi e il superamento di una prova pratica valutativa.

     2. Per l'adeguamento della disciplina delle classi di laurea magistrale di cui al comma 1 nonchè per l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, si applicano le disposizioni dell'articolo 4. In tali casi, i regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 sono adottati, fermo restando il concerto del Ministro vigilante sull'ordine o collegio professionale, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio professionale.

 

     Art. 6. Disposizioni transitorie e finali

     1. L'adeguamento della disciplina disposto ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali di cui ai medesimi articoli 3, 4 e 5 e riguarda i corsi di studio attivati dalle università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche, previa positiva valutazione, ai sensi della normativa vigente, dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio.

     2. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio, sono stabilite modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato per coloro che hanno conseguito o che conseguono i titoli di laurea di cui alla presente legge in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti. A tal fine, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di studio o successivamente al medesimo.

     3. I finanziamenti, previsti da accordi di programma o da provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria, per le università che non adeguano i regolamenti didattici entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4, comma 5, sono sospesi fino all'adozione dei predetti regolamenti e al loro invio al Ministero dell'università e della ricerca.

 

     Art. 7. Specifiche disposizioni transitorie per la laurea magistrale abilitante all'esercizio della professione di psicologo

     1. Coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sono stabilite la durata e le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo nonchè le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa. Ai fini della valutazione del tirocinio di cui al presente comma, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi.

     2. Coloro che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all'articolo 52, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale nonchè su aspetti di legislazione e deontologia professionale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di svolgimento e di valutazione della prova orale di cui al presente comma nonchè la composizione paritetica della commissione giudicatrice.

 

     Art. 8. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.