§ 89.2.45 - D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39.
Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:89. Sport
Capitolo:89.2 federazioni e organizzazioni
Data:28/02/2021
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome
Art. 4.  Istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
Art. 5.  Struttura del Registro
Art. 6.  Iscrizione nel Registro
Art. 7.  Istanza di riconoscimento della personalità giuridica
Art. 8.  Certificati
Art. 9.  Cancellazione
Art. 10.  Opponibilità ai terzi degli atti depositati
Art. 11.  Funzionamento e revisione del Registro
Art. 12.  Trasmigrazione
Art. 13.  Gestione del Registro
Art. 14.  Acquisto della personalità giuridica
Art. 15.  Certificati
Art. 16.  Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport
Art. 17.  Abrogazioni
Art. 17 bis.  (Disposizione finale)


§ 89.2.45 - D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39.

Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.

(G.U. 19 marzo 2021, n. 68)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

     Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonchè di semplificazione e, in particolare, i commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI;

     Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della stessa legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e, in particolare, gli articoli 99 e 100;

     Vista la legge 11 marzo 1972, n. 118, e in particolare gli articoli 17 e 18;

     Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

     Visto il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e in particolare l'articolo 7;

     Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

     Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in particolare l'articolo 1, comma 630;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020;

     Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 25 gennaio 2021;

     Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini prescritti, ad eccezione della V Camera e 5ª Senato;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2021;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Titolo I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Art. 1. Oggetto

     1. Il presente decreto, in attuazione delle deleghe di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86 e in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di semplificazione degli oneri amministrativi a carico degli organismi sportivi, nonchè in materia di contrasto e prevenzione della violenza di genere.

     2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

     a) Associazione o Società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva anche paralimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonchè la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica [1];

     b) Associazioni benemerite: gli organismi sportivi attivi che operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza sociale;

     c) Comitato italiano paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato paralimpico internazionale, che ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili;

     d) Comitato olimpico nazionale italiano (CONI): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;

     e) Dipartimento per lo sport: la struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri operante nell'area funzionale dello sport;

     f) Disciplina sportiva associata: l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione sportiva nazionale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale;

     g) Enti di promozione sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche;

     h) Federazione sportiva nazionale: l'Organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;

     i) Federazioni sportive paralimpiche: l'Organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato italiano paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini;

     l) Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport, tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che effettivamente svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa [2];

     m) settore dilettantistico: il settore di una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata non qualificato come professionistico;

     n) settore professionistico: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata;

     o) Sport e salute S.p.a.: la società per azioni a controllo pubblico che svolge attività di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da esso delegata in materia di sport.

 

     Art. 3. Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

     1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione degli articoli 2, 3, 18, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di ordinamento civile, nonchè nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo.

     2. Le regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86 e dal presente decreto.

     3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE

Capo I

Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

 

     Art. 4. Istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

     1. Presso il Dipartimento per lo sport è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito indicato come «Registro».

     2. Il Registro è interamente gestito con modalità telematiche. Il trattamento dei relativi dati è consentito alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri fini istituzionali. È altresì consentito l'accesso al registro alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano [3].

 

     Art. 5. Struttura del Registro

     1. Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6, comma 1, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che posseggono i requisiti richiesti dall'articolo 6 del presente decreto. Il Dipartimento per lo sport verifica la natura sportiva dell'attività nei casi in cui l'attività dichiarata non rientri tra quelle svolte nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP. L'Autorità politica delegata in materia di sport provvede annualmente ad aggiornare l'elenco delle attività sportive, coinvolgendo il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza [4].

     2. L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

     3. Sono iscritti in una sezione dedicata del Registro le Società e le Associazioni sportive riconosciute da Federazioni sportive paralimpiche e Discipline sportive paralimpiche, riconosciute dal CIP [5].

 

     Art. 6. Iscrizione nel Registro

     1. La domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante, anche paralimpici, che verificano, in particolare, la conformità dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, approvato dal CONI o dal CIP, secondo le rispettive competenze, o, in mancanza di un organismo affiliante, secondo le modalità stabilite nel provvedimento di cui all'articolo 11 [6].

     2. Alla domanda è allegata la documentazione attestante:

     a) la ragione sociale o denominazione, natura giuridica, codice fiscale ed eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica;

     a-bis) l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione o Società sportiva dilettantistica [7];

     b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;

     c) la data dello statuto vigente;

     d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;

     e) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;

     f) i dati dei tesserati [8].

     3. Ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente [9].

     3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2, anche fissando requisiti ulteriori. Il medesimo decreto disciplina, inoltre, le modalità di inserimento dei dati dei soggetti direttamente tesserati con le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici [10].

     4. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti nonchè delle altre condizioni previste, può [11]:

     a) accogliere la domanda e iscrivere l'ente;

     b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;

     c) richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

     4-bis. Ai fini di quanto previsto al comma 4, il Dipartimento per lo sport istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato permanente composto da rappresentanti del CONI e del CIP, oltre che dello stesso Dipartimento per lo sport. I rappresentanti del CONI attestano la conformità ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Società sportive affiliate a organismi riconosciuti dal CONI e i rappresentanti del CIP attestano la conformità ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Società sportive affiliate a organismi riconosciuti dal CIP. Il comitato si riunisce a cadenza settimanale. Con proprio decreto, l'Autorità politica delegata in materia di sport definisce le modalità di funzionamento del Comitato. All'istituzione e al funzionamento del Comitato si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spettano compensi nè rimborsi spese, nè emolumenti comunque denominati [12].

     5. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda.

     6. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonchè di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport, anche su indicazione del CONI e del CIP, nell'ambito di rispettiva competenza, diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro [13].

     6-bis. Alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non si applica l'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 30 [14].

 

     Art. 7. Istanza di riconoscimento della personalità giuridica

     1. Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di cui all'articolo 14.

 

     Art. 8. Certificati

     1. Il Dipartimento per lo sport rilascia i certificati di iscrizione al Registro su istanza di chiunque vi abbia interesse.

 

     Art. 9. Cancellazione

     1. La cancellazione di un ente dal Registro avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.

 

     Art. 10. Opponibilità ai terzi degli atti depositati

     1. Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.

     2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

 

     Art. 11. Funzionamento e revisione del Registro

     1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per lo sport, definisce, con apposito provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro.

     2. Con cadenza triennale, il Dipartimento per lo sport provvede alla revisione dei dati, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.

     3. Al fine della tutela delle minoranze linguistiche e nel rispetto degli articoli 99 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è istituita una apposita sezione del Registro, alla quale possono accedere le Società e Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 5 che hanno sede legale in Provincia di Bolzano. Con accordo tra il Dipartimento per lo sport e la Provincia autonoma di Bolzano sono definite le modalità di accesso e di gestione congiunta alla suddetta sezione da parte del personale della provincia.

     4. Le Regioni e la Provincia autonoma di Trento possono istituire apposite sezioni regionali del registro, definendo le modalità di accesso e di gestione delle stesse tramite apposito accordo con il Dipartimento dello sport.

 

     Art. 12. Trasmigrazione

     1. Il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nello stesso, incluse le società e associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato italiano paralimpico, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel Registro.

 

     Art. 13. Gestione del Registro

     1. Per la gestione del Registro, il Dipartimento per lo sport si avvale della società Sport e Salute S.p.a., che vi fa fronte con le ordinarie dotazioni di bilancio di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

 

Capo II

Ulteriori misure di semplificazione

 

     Art. 14. Acquisto della personalità giuridica

     1. Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118.

     1-bis. All'istanza di cui all'articolo 7 devono essere allegati il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale e, entro trenta giorni dalla relativa modifica, i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati; i verbali che modificano gli organi statutari e i verbali che modificano la sede legale [15].

     1-ter. Per le associazioni già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro di cui al comma 1, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro di cui al comma 1. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro nonchè dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio competente, entro quindici giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente [16].

     1-quater. Per le associazioni già in possesso della personalità giuridica conseguita ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ottengono l'iscrizione nel Registro, rimane efficace l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai fini della disciplina del riconoscimento come persona giuridica. La cancellazione dal registro unico nazionale del Terzo settore determina la cancellazione d'ufficio dal Registro dell'associazione quale persona giuridica. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore provvede a comunicare prontamente all'ufficio competente del Registro ogni variazione che riguardi enti iscritti in entrambi i registri. Rimane fermo quanto previsto all'articolo 9 e al comma 2 dell'articolo 11 [17].

     2. Il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica nonchè del patrimonio minimo di cui al comma 3-ter, deve depositarlo entro venti giorni presso il Registro, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto, alla Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto medesimo ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica [18].

     3. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi del comma 3, dell'articolo 6.

     3-bis. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori dell'ente. Gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel Registro nazionale della attività sportive dilettantistiche. Se, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata [19].

     3-ter. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro [20].

     3-quater. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 3-ter è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente [21].

 

     Art. 15. Certificati

     1. Al fine di garantire la massima semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle procedure di certificazione delle attività sportive svolte dalle Società e dalle Associazioni sportive dilettantistiche, predispone specifici moduli per l'autocertificazione di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento.

 

Titolo III

CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

 

     Art. 16. Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport

     1. Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate.

     2. Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonchè codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri.

     3. Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e società sportive professionistiche che non adempiano agli obblighi di cui al comma 2 sono sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dalle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui esse sono affiliate.

     4. Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche, già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, lo integrano in base a quanto disposto al comma 2.

     5. I regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies 609-undecies del codice penale.

     6. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni benemerite, le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche possono costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro tesserati nelle ipotesi di cui al comma 1.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 17. Abrogazioni

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

 

     Art. 17 bis. (Disposizione finale) [22]

     1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31 agosto 2022.


[1] Lettera così modificata dall'art. 4 del D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 4 del D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120.

[3] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120.

[4] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120.

[5] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120.

[6] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120.

[7] Lettera inserita dall'art. 4 del D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120.

[8] Comma sostituito dall'art. 10 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

[9] Comma così sostituito dall'art. 10 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

[10] Comma aggiunto dall'art. 10 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 e così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120.

[11] Alinea così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120.

[12] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120.

[13] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120.

[14] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120.

[15] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120.

[16] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120.

[17] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120.

[18] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120.

[19] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120.

[20] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120.

[21] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120.

[22] Articolo inserito dall'art. 30 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 e così modificato dall'art. 10 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.