§ 95.2.350 - L. 26 maggio 2023, n. 56.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.2 agevolazioni
Data:26/05/2023
Numero:56


Sommario
Art. 1. 


§ 95.2.350 - L. 26 maggio 2023, n. 56.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonchè in materia di salute e adempimenti fiscali.

(G.U. 29 maggio 2023, n. 124)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonchè in materia di salute e adempimenti fiscali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 MARZO 2023, N. 34

 

     All'articolo 1:

     al comma 1, dopo le parole: «dall'Autorità di regolazione per energia» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al comma 3, al primo periodo, la parola: «CSEA» è sostituita dalle seguenti: «Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)» e, al secondo periodo, le parole: «con legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;

     alla rubrica, le parole: «elettrico e gas» sono sostituite dalle seguenti: «per elettricità e gas».

 

     All'articolo 2:

     al comma 3, dopo le parole: «dai commi 1 e 2» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «sono confermate» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al comma 5, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

     «5-bis. Tra i comuni con popolazione da 25.000 abitanti a 35.000 abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno d'inizio 2014 e con durata fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono ripartite risorse pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas».

 

     All'articolo 3:

     al comma 1, le parole: «del RepowerEU» sono sostituite dalle seguenti: «del piano REPowerEU»;

     al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «l'Autorità di regolazione per energia» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al comma 4, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

 

     All'articolo 4:

     dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

     «10-bis. Sono ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a titolo gratuito e con copertura fino al 100 per cento del valore del finanziamento, comunque nel limite di euro 250.000, i nuovi finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonchè dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purchè tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di dodici mesi dall'erogazione e abbiano durata fino a novantasei mesi. L'efficacia delle disposizioni di cui al primo periodo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

     10-ter. All'attuazione del comma 10-bis si provvede nel limite delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato all'ISMEA, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse»;

     alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè garanzia su crediti concessi alle imprese agricole e di pesca».

     Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

     «Art. 4-bis (Disposizioni per fare fronte all'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo). - 1. Per fare fronte all'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo, all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "e di 25 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "e di 35 milioni di euro per l'anno 2023" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari ad almeno 10 milioni di euro, è destinata all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva"».

 

     All'articolo 5:

     al comma 1, le parole: «della legge del 29 dicembre 2022, n. 197» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197», le parole: «del Testo Unico delle Imposte sui Redditi» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» e le parole: «legge del 24 dicembre 2007, n. 244» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 dicembre 2007, n. 244».

 

     All'articolo 6:

     al comma 1, le parole: «reti ed ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «, reti e ambiente» e le parole: «del DM 6 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012»;

     alla rubrica, la parola: «agroenergia» è sostituita dalle seguenti: «dell'agroenergia».

 

     All'articolo 7, comma 1:

     al primo periodo, dopo le parole: «risparmio energetico» sono inserite le seguenti: «previste dall'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,»;

     al terzo periodo, le parole: «La disposizione si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni del presente comma si applicano».

     Nel capo I, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

     «Art. 7-bis (Semplificazione temporanea per l'installazione di impianti fotovoltaici). - 1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, dopo le parole: "collocati a terra" sono inserite le seguenti: "o su coperture piane o falde";

     b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale".

 

     Art. 7-ter (Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 581, della legge 30 dicembre 2021, n. 234). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 581, dopo le parole: "per l'anno 2022" sono inserite le seguenti: "e di 9 milioni di euro per l'anno 2023";

     b) al comma 582 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per l'anno 2022 ed entro il 30 giugno 2023 per l'anno 2023".

 

     Art. 7-quater (Credito d'imposta per le start-up innovative operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità). - 1. Alle start-up innovative, costituite a decorrere dal 1° gennaio 2020, operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità è concesso, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino a un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20 per cento delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti previsti dagli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di attuazione necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato, nonchè le modalità di verifica e di controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta fruito indebitamente.

 

     Art. 7-quinquies (Contributo alla fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile"). - 1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", di cui all'articolo 1, commi da 732 a 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è concesso un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 in favore del medesimo Istituto.».

 

     All'articolo 8:

     al comma 2, al primo periodo, le parole: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: «regione provincia autonoma» sono sostituite dalle seguenti: «regione e provincia autonoma»;

     al comma 3:

     al primo periodo, le parole: «o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato» sono sostituite dalle seguenti: «o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti» e le parole da: «quarto periodo» fino a: «n. 125,» sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto-legge n. 78 del 2015»;

     al secondo periodo, le parole: «non rinunciano al contenzioso attivato» sono sostituite dalle seguenti: «non si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo»;

     dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite»;

     al comma 5, le parole: «per il suo rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «per la sua attuazione».

 

     All'articolo 9:

     al comma 1, le parole: «al lordo dell'IVA» sono sostituite dalle seguenti: «al lordo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)»;

     dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a comunicare alle aziende fornitrici di dispositivi medici l'ammontare dell'IVA sull'importo oggetto di versamento, computando l'IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del Servizio sanitario nazionale e considerando le diverse aliquote dell'IVA applicabili ai beni acquistati.

     1-ter. Nel calcolo dell'ammontare dell'IVA di cui al comma 1-bis del presente articolo si tiene conto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, nella parte in cui prevede l'obbligo di indicare in modo separato l'importo del costo del bene e quello del costo del servizio»;

     alla rubrica, le parole: «Iva su» sono sostituite dalle seguenti: «Imposta sul valore aggiunto sul» e dopo la parola: «payback» sono inserite le seguenti: «relativo ai».

 

     All'articolo 10:

     al comma 1, le parole: «Sanitario Nazionale (SSN)» sono sostituite dalle seguenti: «sanitario nazionale», dopo le parole: «impossibilità di utilizzare personale già in servizio,» sono inserite le seguenti: «sia dipendente sia in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,» e dopo le parole: «gli idonei collocati nelle graduatorie concorsuali in vigore» sono inserite le seguenti: «relative all'assunzione di personale dipendente e di avvalersi in regime di convenzione del personale iscritto nelle graduatorie per l'assistenza specialistica ambulatoriale interna»;

     al comma 2, le parole: «esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri» sono soppresse, dopo le parole: «dodici mesi» sono inserite le seguenti: «, anche nei casi di proroga di contratti già in corso di esecuzione» e le parole: «Sanitario Nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «sanitario nazionale»;

     al comma 3, le parole: «l'ANAC» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità nazionale anticorruzione» e le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

     al comma 4, le parole: «decisione a contrarre» sono sostituite dalle seguenti: «decisione di contrarre»;

     dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

     «5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 non si applicano agli affidamenti in atto e alle procedure di affidamento in corso di svolgimento o per le quali sia stata pubblicata la determinazione di contrarre, o altro atto equivalente, entro dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La durata degli affidamenti di cui al presente comma non può in ogni caso eccedere dodici mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto ovvero, per i contratti in corso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     5-ter. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non si applicano ai contratti e alle procedure che prevedono l'affidamento della gestione di attività e di servizi sanitari a operatori economici allo scopo di conseguire la riqualificazione di strutture sanitarie o di presidi ospedalieri pubblici»;

     al comma 6, le parole: «Sanitario Nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «sanitario nazionale»;

     al comma 7, al primo periodo, le parole: «ed enti» sono sostituite dalle seguenti: «e gli enti» e, al secondo periodo, la parola: «SSN» è sostituita dalle seguenti: «Servizio sanitario nazionale».

 

     All'articolo 11:

     al comma 1, primo periodo, le parole: «sanitario nazionale SSN», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «sanitario nazionale», le parole: «emergenza - urgenza» sono sostituite dalla seguente: «emergenza-urgenza», la parola: «CCNL», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili, in quanto compatibili e comunque nei limiti di spesa ivi previsti, anche al personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorso pediatrici e ginecologici afferenti ai presidi di emergenza-urgenza e ai dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione (DEA) di I e II livello del Servizio sanitario nazionale»;

     al comma 3, le parole: «e dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «dopo le parole:», dopo le parole: «31 dicembre 2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», dopo la parola: «complessivi» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «comparto sanità e» sono sostituite dalle seguenti: «comparto sanità, e,»;

     al comma 4, le parole: «ai commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 1-bis e 3» e dopo le parole: «cui concorre lo Stato» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

 

     All'articolo 12:

     al comma 1, la parola: «SSN», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «Servizio sanitario nazionale» e le parole: «Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza» sono sostituite dalle seguenti: «Medicina d'emergenza-urgenza»;

     al comma 2, le parole: «servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio sanitario nazionale»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Fino all'adozione del regolamento previsto dall'articolo 19, comma 11, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, in via sperimentale, il personale medico in formazione può prestare la propria collaborazione volontaria e occasionale, con contratto libero-professionale, agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti. Tale attività è prestata al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi»;

     al comma 3, al primo periodo, le parole: «l'anno di corso di studi superato e con il livello di competenze e di autonomia raggiunto dallo specializzando» sono sostituite dalle seguenti: «il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonchè al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato» e, al secondo periodo, le parole: «tali attività» sono sostituite dalle seguenti: «tale attività»;

     al comma 5, le parole: «nazionale in possesso» sono sostituite dalle seguenti: «nazionale, in possesso»;

     al comma 6, primo periodo, le parole: «a cui applicare il» sono sostituite dalle seguenti: «per l'applicazione del» e le parole: «le Aziende e gli Enti» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende e gli enti».

 

     All'articolo 13:

     al comma 1, capoverso 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo»;

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. All'articolo 4, comma 9-septiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "e amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: ", amministrativo, tecnico e professionale"».

 

     All'articolo 14:

     al comma 1:

     alla lettera a), le parole: «il primo periodo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «al primo periodo, le parole:»;

     dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

     «b-bis) dopo l'ottavo periodo sono inseriti i seguenti: "I suddetti accordi con le università sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo periodo. In mancanza, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro di cui all'ottavo periodo"»;

     alla rubrica, dopo le parole: «comma 548-bis,» è inserita la seguente: «della».

 

     All'articolo 15:

     al comma 1, le parole: «o socio sanitarie» sono sostituite dalle seguenti: «o socio-sanitarie,» e le parole: «o private accreditate, una professione» sono sostituite dalle seguenti: «o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, una professione medica o»;

     al comma 2, le parole: «Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;

     al comma 3, le parole: «Sino all'adozione dell'intesa di cui al comma 2, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma 2 nonchè dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano», le parole: «del decreto-legge del» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge» e le parole: «convertito in legge» sono sostituite dalla seguente: «convertito»;

     al comma 4, le parole: «o socio sanitarie» sono sostituite dalle seguenti: «o socio-sanitarie»;

     il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Il numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è abrogato».

     Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 15-bis (Ulteriori misure per fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario). - 1. Per le medesime finalità di cui al comma 1 dell'articolo 15 del presente decreto e al fine di fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale sia in ambito pubblico sia in ambito privato, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

     "4-ter. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e fatta salva la posizione di coloro che sono iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019, possono iscriversi nel citato elenco speciale ad esaurimento coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, anche se abbiano svolto un'attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi. L'iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento di un'attività professionale per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026".

 

     Art. 15-ter (Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale nonchè di attività di medicina estetica). - 1. Per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.

     2. La lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono abrogati.

     3. All'articolo 8, comma 1, lettera h-ter), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". Il requisito della specializzazione non è richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale".

     4. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e possono esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso";

     b) all'articolo 4, il terzo comma è abrogato».

 

     All'articolo 16:

     al comma 1, lettera b):

     all'alinea, le parole: «il comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «il secondo comma»;

     al capoverso 2, la parola: «2.» è soppressa e le parole: «dì cui» sono sostituite dalle seguenti: «di cui»;

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Al fine di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e le esigenze di prevenzione generale e di repressione dei reati nonchè di assicurare l'incolumità degli esercenti le professioni sanitarie operanti nelle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dotate di un reparto di emergenza-urgenza, presso le strutture medesime, in considerazione del bacino di utenza e del livello di rischio della struttura, con ordinanza del questore possono essere costituiti posti fissi della Polizia di Stato nel rispetto delle vigenti disposizioni di carattere normativo e ordinamentale in materia di articolazioni territoriali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

     alla rubrica, le parole: «contrasto agli episodi di violenza» sono sostituite dalle seguenti: «contrasto degli atti di violenza».

 

     All'articolo 17:

     al comma 1, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

     al comma 3, primo periodo, le parole: «del contribuente» sono sostituite dalle seguenti: «presentata dal contribuente».

     Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

     «Art. 17-bis (Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali). - 1. Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

     2. Con il provvedimento di cui al comma l che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche:

     a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;

     b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

     c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonchè la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

     d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

     3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

     4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

     5. Si applicano i commi 240, ove compatibile, 246 e 247 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022.

     6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

     7. I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonchè, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023».

 

     All'articolo 20:

     al comma 1, lettera a), le parole: «è sostituito dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituito dai seguenti», «la parola: «superano» è sostituita dalle seguenti: «superino l'ammontare di» e dopo le parole: «20 dicembre di ciascun anno.» è inserito il seguente periodo: «A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese»;

     al comma 3, le parole: «dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 2».

 

     All'articolo 21:

     al comma 1, lettera a), le parole: «2022, 197» sono sostituite dalle seguenti: «2022, n. 197»;

     al comma 2:

     alla lettera a), le parole: «all'articolo 4, del» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4 del»;

     alla lettera b), le parole: «presidente della repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente della Repubblica»;

     alla rubrica, dopo le parole: «e 179» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

 

     All'articolo 22:

     al comma 1, le parole: «all'Agenzia delle entrate-Riscossione.» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia delle entrate-Riscossione».

 

     All'articolo 24:

     al comma 2:

     al primo periodo, le parole: «asbesto correlate» sono sostituite dalla seguente: «asbesto-correlate» e dopo le parole: «n. 257» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al terzo periodo, le parole: «a carico del fondo» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del Fondo di cui al primo periodo» e le parole: «sul fondo» sono sostituite dalle seguenti: «nel medesimo Fondo»;

     al comma 3, le parole: «30 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4,5 milioni»;

     al comma 5:

     al primo periodo, dopo le parole: «21 dicembre 2017» sono inserite le seguenti: «, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017»;

     al secondo periodo, le parole: «delle Imprese» sono sostituite dalle seguenti: «delle imprese» e le parole: «con gli aiuti di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «con la disciplina in materia di aiuti di Stato»;

     al comma 6:

     all'alinea, le parole: «5, 6» sono sostituite dalle seguenti: «4-bis, 5, 6, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies» e le parole: «commi 1 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1 a 5»;

     alla lettera d), le parole: «1,69 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «0,79 milioni» e dopo la parola: «utilizzo» sono inserite le seguenti: «di quota parte».

     Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

     «Art. 24-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

     Alla tabella A:

     le parole: «Emilia Romagna» sono sostituite dalle seguenti: «Emilia-Romagna».

     Alla tabella B:

     dopo la parola: «Regione» sono inserite le seguenti: «o provincia autonoma»;

     le parole: «Friuli-Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti: «Friuli Venezia Giulia».