§ 59.11.9 - Legge 24 luglio 1985, n. 409.
Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.11 medici e odontoiatri
Data:24/07/1985
Numero:409


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.  [3]
Art. 5.  [6]
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 11 bis. 
Art. 11 ter. 
Art. 11 quater. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 18. bis  [12]
Art. 18 ter.  [17]
Art. 19.  [18]
Art. 20.  [20]
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 


§ 59.11.9 - Legge 24 luglio 1985, n. 409.

Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee.

(G.U. 13 agosto 1985, n. 190, S.O.)

 

Titolo I

 

     Art. 1.

     E' istituita la professione sanitaria di odontoiatra che viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato [1].

 

          Art. 2.

     Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonchè alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche.

     Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all'esercizio della loro professione e possono esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso [2].

 

          Art. 3.

     Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, per coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria, hanno carattere specificatamente professionale.

     I relativi programmi e le norme concernenti lo svolgimento sono determinati con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

 

          Art. 4. [3]

     Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi è istituito un separato Albo professionale per l'iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale conseguita a seguito di superamento di apposito esame di Stato.

     A tale Albo hanno facoltà di iscrizione i soggetti indicati al successivo art. 20 [4].

     [L'iscrizione al predetto Albo è incompatibile con la iscrizione ad altro Albo professionale] [5].

     L'odontoiatra iscritto all'Albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

 

          Art. 5. [6]

     [Fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 4, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, che siano in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, possono essere iscritti all'Albo dei medici-chirurghi, con apposita annotazione riguardante la specifica specializzazione, conservando il diritto all'esercizio della professione di odontoiatra].

 

          Art. 6.

     L'Ordine provinciale dei medici-chirurghi e la Federazione nazionale dei medici-chirurghi assumono rispettivamente la denominazione di "Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri" e di "Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri".

     La composizione dei Consigli direttivi degli ordini provinciali e del Comitato centrale della Federazione nazionale di cui al primo comma dell'art. 2 ed al secondo comma dell'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è aumentata rispettivamente di due membri iscritti all'Albo degli odontoiatri.

     Detta composizione è ulteriormente aumentata di una unità per ogni mille nuovi iscritti nell'Albo degli odontoiatri oltre i primi mille iscritti, con il limite massimo di cinque componenti aggiuntivi, per i Consigli direttivi, e, oltre i primi diecimila iscritti, di una unità per ogni diecimila nuovi iscritti per il Comitato centrale della Federazione nazionale, con il limite massimo di quattro componenti aggiuntivi.

     Qualora nel Consiglio direttivo dell'Ordine o nel Comitato centrale non risulti eletto un numero di iscritti nell'Albo degli odontoiatri almeno pari al maggior numero di componenti previsto dal comma precedente, agli ultimi degli eletti tra gli iscritti nell'Albo dei medici-chirurghi subentrano di diritto gli iscritti nell'Albo degli odontoiatri che hanno registrato il maggior numero di voti.

     Il presidente del seggio elettorale dà attuazione alla disposizione di cui sopra in sede di proclamazione dei risultati delle elezioni.

     Per l'elezione del Comitato centrale della Federazione nazionale ciascun presidente di Ordine provinciale dispone di un voto per ogni 200 iscritti o frazione di 200 iscritti complessivamente negli Albi dei medici-chirurghi e degli odontoiatri.

     All'art. 17, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, va aggiunta la seguente lettera:

     "e) per l'esame degli affari concernenti la professione di odontoiatra, un ispettore generale medico e otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti".

     In seno ai Consigli direttivi degli ordini provinciali ed al Comitato centrale della Federazione nazionale sono istituite commissioni costituite da componenti medici e da componenti odontoiatri iscritti ai rispettivi Albi professionali.

     Le commissioni esercitano le attribuzioni di cui alle lettere f) e g) dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè alla lettera c) del medesimo articolo, quando le designazioni riguardino competenze della specifica professione.

     La commissione per gli iscritti all'Albo dei medici-chirurghi si compone dei membri del Consiglio dell'Ordine iscritti al medesimo Albo.

     La commissione per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri si compone di cinque membri iscritti nel medesimo Albo, eletti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni. I primi eletti entrano a far parte del Consiglio dell'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri a norma dei precedenti commi secondo e terzo.

 

Titolo II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO

 

          Art. 7.

     Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che esercitano una attività professionale nel campo della odontoiatria con le denominazioni di cui all'allegato A della presente legge, e che sono in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato B, è riconosciuto il titolo di odontoiatra ed è consentito l'esercizio della relativa attività professionale, definita al precedente art. 2.

     Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato C, è riconosciuto il titolo di odontoiatra specialista, subordinatamente alla istituzione in Italia della corrispondente specializzazione.

     L'uso dei predetti titoli e delle relative abbreviazioni è consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformità alle corrispondenze dei titoli stessi precisate negli allegati B e C.

     Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione in conformità delle direttive comunitarie.

 

          Art. 8.

     Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione di odontoiatra l'interessato deve presentare al Ministero della sanità domanda in lingua italiana in carta da bollo corredata dai seguenti documenti:

     a) uno dei titoli previsti dall'allegato B in originale o in copia autentica;

     b) un certificato di buona condotta, ovvero un certificato di moralità e di onorabilità, o equipollente, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza; qualora detto Stato ai fini dell'esercizio della professione non richieda tale certificato, l'interessato deve presentare un estratto del casellario giudiziario ovvero un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità dello Stato stesso.

     Qualora l'interessato chieda anche il riconoscimento del titolo di odontoiatra specialista, egli dovrà presentare uno dei titoli previsti dall'allegato C, in originale o copia autentica.

     La documentazione di cui alla predetta lettera b) deve portare una data non anteriore di più di tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda.

 

          Art. 9.

     Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, accerta la regolarità della domanda e della relativa documentazione entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda stessa, e provvede alla sua trasmissione all'Ordine professionale corrispondente alla provincia indicata dall'interessato, dandone comunicazione al medesimo.

     Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, svolge i necessari accertamenti presso la competente autorità dello Stato di origine o di provenienza e chiede conferma della autenticità degli stessi, nonchè del possesso, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione prescritti.

     Nel caso in cui il Ministero della sanità venga a conoscenza di fatti gravi e specifici, verificatisi fuori del territorio nazionale, che possano influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, domanda al riguardo informazioni, tramite il Ministero degli affari esteri, alla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza.

     Per il periodo di tempo necessario ad acquisire tali informazioni il termine di cui al primo comma è sospeso. La sospensione non può eccedere i tre mesi. La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.

     Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanità deve essere motivato.

     L'Ordine professionale competente, nel termine di un mese dalla data di ricezione della domanda, corredata dalla documentazione inviata dal Ministero, completa la procedura per l'iscrizione all'Albo stabilita dalle vigenti norme di legge.

     Il cittadino di altri Stati membri delle Comunità che abbia ottenuto l'iscrizione all'Albo professionale ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari previsti per gli odontoiatri italiani.

 

          Art. 10.

     Il Ministero della sanità comunica all'autorità competente dello Stato di origine o provenienza le sanzioni disciplinari adottate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri delle Comunità europee, autorizzati ad esercitare la professione di odontoiatra ai sensi dell'art. 8, nonchè quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione.

     A tal fine l'Ordine professionale competente dà comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.

 

          Art. 11.

     Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche agli odontoiatri che intendono svolgere la loro attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.

     L'istituzione del rapporto di lavoro fra gli odontoiatri cittadini di altri Stati membri delle Comunità europee e le strutture sanitarie pubbliche è disciplinata dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

 

          Art. 11 bis. [7]

     1. Il Ministero della salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate dallo Stato italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente legge.

 

     Art. 11 ter. [8]

     1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro negli allegati della presente legge, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle rispettive autorità o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente legge e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione è riportata dalla stessa legge.

 

     Art. 11 quater. [9]

     1. Sono ammessi alla procedura di cui all'articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui all'articolo 7, in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro.

     2. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

     3. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente motivati e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione del provvedimento, il richiedente può ricorrere all'autorità giudiziale.

 

          Art. 12.

     Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè la competente Federazione degli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, promuove, se ne ravvisa la necessità, corsi facoltativi di deontologia professionale e di legislazione sanitaria nonchè corsi che consentano l'acquisizione delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

 

          Art. 13.

     I cittadini degli altri Stati membri delle Comunità europee sono ammessi alla prestazione di servizi odontoiatrici di carattere temporaneo nel territorio dello Stato italiano senza essere tenuti alla iscrizione nell'Albo professionale, nei limiti dell'attività professionale loro consentita nel Paese di origine o di provenienza.

     Essi devono tuttavia presentare al Ministero della sanità:

     a) una dichiarazione redatta in lingua italiana dalla quale risulti la prestazione che l'interessato intende effettuare, il luogo di esecuzione della stessa e l'indicazione dello studio odontoiatrico autorizzato presso il quale la prestazione sarà effettuata;

     b) un certificato della competente autorità dello Stato di origine o di provenienza da cui risulti che l'interessato esercita legalmente la specifica professione in detto Stato, con l'indicazione delle eventuali limitazioni al campo di attività professionale;

     c) un certificato attestante che l'interessato è in possesso dei diplomi o altri titoli di cui all'allegato B.

     In caso di urgenza la dichiarazione, unitamente alla documentazione sopra indicata, deve essere presentata entro il termine massimo di quindici giorni dalla effettuazione della prestazione.

     Il Ministero della sanità comunica all'Ordine professionale territorialmente competente il contenuto della dichiarazione presentata dall'interessato.

     La documentazione prevista dal presente articolo deve portare una data anteriore di non più di dodici mesi rispetto a quella di presentazione della dichiarazione.

 

          Art. 14.

     Il cittadino degli altri Stati membri delle Comunità europee ha, nell'esercizio dell'attività di cui al precedente articolo, gli stessi diritti dell'odontoiatra cittadino italiano ed è soggetto agli stessi obblighi e alle stesse sanzioni disciplinari. è in ogni caso vietata la titolarità di uno studio odontoiatrico.

     Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da odontoiatri italiani, la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'Albo professionale, l'Ordine professionale territorialmente competente diffida l'odontoiatra, cittadino di un altro Stato membro delle Comunità europee, dall'effettuare ulteriori prestazioni.

     Del provvedimento è data tempestiva comunicazione all'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza.

 

Titolo IV

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE NEGLI ALTRI STATI MEMBRI

DELLE COMUNITÀ EUROPEE DA PARTE DI ODONTOIATRI

ISCRITTI ALL'ORDINE PROFESSIONALE [10]

 

          Art. 15.

     Gli odontoiatri cittadini di Paesi membri dell'Unione europea che si trasferiscono in uno dei Paesi membri delle Comunità europee possono, a domanda, conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano di appartenenza [11] .

 

          Art. 16.

     Il Ministero della sanità provvede a fornire nel più breve tempo possibile, e comunque entro tre mesi, alle competenti autorità dello Stato estero che lo richiedano le informazioni circa fatti gravi e specifici concernenti gli odontoiatri cittadini italiani trasferitisi in detto Stato, facendo conoscere le conseguenze che i fatti stessi hanno sui certificati ed i documenti rilasciati dalle autorità nazionali.

     A tal fine i competenti Ordini professionali danno comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 17.

     I documenti di cui agli articoli 8 e 13 della presente legge devono essere accompagnati, se redatti in una lingua straniera, da una traduzione italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

 

          Art. 18.

     Nei confronti degli odontoiatri cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee, in possesso di diplomi, certificati od altri titoli rilasciati dagli Stati di origine o di provenienza che comprovino una formazione ultimata prima del 28 luglio 1978, ovvero ultimata dopo tale data ma iniziata prima della data stessa, e non rispondente all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, si applicano le seguenti disposizioni:

     a) ai fini del riconoscimento del titolo di odontoiatra e dell'esercizio della relativa professione, ovvero per la prestazione di servizi, gli interessati devono presentare al Ministero della sanità un attestato, rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che hanno effettivamente e lecitamente svolto la specifica professione od attività per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato;

     b) ai fini del riconoscimento del titolo di odontoiatra specialista, gli interessati devono presentare al Ministero della sanità un attestato, rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che essi si sono effettivamente dedicati alla specifica attività specialistica per un periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione specialistica richiesta nello Stato di origine o di provenienza e la durata minima di formazione prevista dalle direttive comunitarie in tre anni.

 

          Art. 18. bis [12]

     1. I diplomi, certificati ed altri titoli di odontoiatra e di odontoiatra specialista rilasciati dagli Stati membri che non corrispondono alle denominazioni che figurano negli allegati sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti attestante che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli la cui denominazione figura negli allegati.

     1-bis. I cittadini degli Stati membri, che intendono conseguire uno dei diplomi, certificati o altri titoli di formazione di odontoiatra specialista che non sono rilasciati nello Stato membro di origine o di provenienza, possono concorrere all'ammissione alle scuole di specializzazione italiane, alle stesse condizioni e limiti previsti dalla normativa vigente, inclusi i limiti numerici, previa verifica dei requisiti [13].

     1-ter. I cittadini degli Stati membri, che intendono ottenere uno dei diplomi di specializzazione di cui al comma 1 istituiti in Italia e che sono in possesso di un diploma, certificato e altro titolo di formazione di odontoiatra specialista conseguito nello Stato membro di origine o di provenienza e riconducibile alla specializzazione per la quale intendono concorrere, possono ottenere il riconoscimento, in tutto o in parte, dei periodi di formazione compiuti e sanzionati da un diploma, certificato o altro titolo di studio rilasciato dall'Autorità competente dello Stato membro di origine o di provenienza. La valutazione tiene conto della eventuale esperienza professionale, formazione supplementare e continua in odontoiatria [14].

     1-quater. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, valuta il contenuto e la durata della formazione e determina la durata della formazione complementare, se necessaria, ed i settori su cui questa verte, informandone l'interessato che può indicare presso quale Università effettuarla [15].

     1-quinquies. La decisione viene pronunciata entro quattro mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi e dell'indicazione della sede ove effettuare, se del caso, la formazione complementare [16].

 

          Art. 18 ter. [17]

     1. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di odontoiatra acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, sono assimilati a quelli che le soddisfano se:

     a) attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;

     b) danno diritto all'attività di odontoiatra in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche specificati negli allegati;

     c) sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alla professione di odontoiatra per il periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio del certificato.

     2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di odontoiatra specialista acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde alle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria vengono assimilati a quelli che le soddisfano se:

     a) attestano una formazione iniziata prima del 3 aprile 1992;

     b) danno diritto all'esercizio, a titolo di odontoiatra specialista dell'attività di cui trattasi in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche indicate negli allegati;

     c) sono corredate di un certificato, rilasciato dalle autorità competenti tedesche attestante l'esercizio, in qualità di odontoiatra specialista, dell'attività di cui trattasi per un periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata minima di formazione specializzata prevista dalla normativa comunitaria e quella della formazione acquisita nel territorio tedesco.

 

          Art. 19. [18]

     1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di odontoiatra in altri Stati membri dell'Unione europea, il Ministero della salute, previ gli opportuni accertamenti, anche in collaborazione con gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri rilascia un attestato nel quale certifica:

     a) ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980 e che si sono effettivamente e lecitamente dedicati in Italia, a titolo principale, all'attività di cui all'articolo 2, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato;

     b) ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984, che hanno superato la prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, e hanno esercitato, effettivamente e legalmente, a titolo principale l'attività di cui all'articolo 2 per tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato, che sono autorizzati ad esercitare l'attività di cui all'articolo 2 alle medesime condizioni dei titolari del diploma di abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria;

     b-bis) ai medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994 e che si sono effettivamente e lecitamente dedicati, a titolo principale, all'attività di cui all'articolo 2 per tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato [19].

     2. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), il requisito dei tre anni di esercizio dell'attività non è richiesto per chi ha conseguito studi di almeno tre anni in campo odontoiatrico.

     3. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), il requisito del superamento della prova attitudinale non è richiesto per chi è in possesso di un diploma di specializzazione triennale indicato nel decreto del Ministro della sanità del 18 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie ordinaria - n. 222 del 22 settembre 2000: odontoiatria e protesi dentaria, chirurgia odontostomatologica, odontostomatologia, ortognatodonzia.

 

          Art. 20. [20]

     1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2, si iscrivono all'albo degli odontoiatri, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 4, terzo comma:

     a) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980;

     b) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984 e che hanno superato la prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, o sono in possesso dei diplomi di specializzazione indicati all'articolo 19, comma 3;

     b-bis) i medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994 [21].

     2. All'albo degli odontoiatri è aggiunto l'elenco degli odontoiatri abilitati a continuare, in via transitoria, l'esercizio della professione, ai sensi della legge 5 giugno 1930, n. 943.

 

          Art. 21.

     Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi a norma dell'art. 63, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le attribuzioni degli odontoiatri addetti ai presidi e servizi delle unità sanitarie locali.

 

          Art. 22.

     Nella prima attuazione della presente legge, il Consiglio provinciale dell'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri provvede alla iscrizione degli odontoiatri per la prima formazione dell'Albo professionale.

     Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente dell'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri indìce l'assemblea degli iscritti nell'Albo degli odontoiatri, la quale provvede alla elezione dei componenti del Consiglio e della commissione per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri di cui all'art. 6, con le modalità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

     Entro 60 giorni dall'elezione di tutti i componenti dei Consigli direttivi degli ordini ai sensi del comma precedente il presidente della Federazione nazionale convoca il Consiglio nazionale degli ordini per l'elezione dei componenti del Comitato centrale di cui all'art. 6, secondo comma, con le modalità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

 

          Art. 23.

     In prima applicazione della presente legge in attesa del regolamento degli esami di Stato, e degli adempimenti di cui al precedente art. 22, i programmi, le modalità di svolgimento e la composizione delle commissioni giudicatrici sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Gli esami di Stato saranno comunque fissati entro e non oltre i successivi 60 giorni.

 

 

Allegato A [22]

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista

 

Paese

Titolo del diploma

Ente che rilascia il diploma

Certificato da unire al diploma

Belgique/België/Belgien

-Diploma van tandarts

1. De universiteiten/les universités

 

 

-Diplôme licencié en science dentaire

2. De bevoegde Examen- commissie van de Vlaamse Gemeenschap / le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française”

 

Danmark

Bevis for tandlægeeksamen (odontologisk kandidateksamen)

Tandlægehøjskolerne Sundhedsvidenskabeligt universitetsfakultet

Autorisation som tandlæge, udstedt af Sundhedsstyrelsen

Deutschland

Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung

Zuständige Behörden

 

(Si omette la dicitura in lingua greca)

(Si omette la dicitura in lingua greca)

(Si omette la dicitura in lingua greca)

 

España

Título de Licenciado en Odontología

El rector de una Universidad

 

France

Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire

Universités

 

Ireland

Bachelor in Dental Science (B.Dent.Sc.) / Bachelor of Dental Surgery (BDS) / Licentiate in Dental Surgery (LDS)

Universities / Royal College of Surgeons in Ireland

 

Italia

Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria

Università

Diploma di abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria

Luxembourg

Diplôme d'Etat de docteur en médecine dentaire

Jury d'examen d'Etat

 

Nederland

Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen

Faculteit Tandheelkunde

 

Österreich

Bescheid über die Verleihung des akademischen Grades «Doktor der Zahnheilkunde»

Medizinische Fakultät der Universität

 

Portugal

Carta de curso de licenciatura em medicina dentária

Faculdades Institutos Superiores

 

Suomi/Finland

Hammslääketieteen lisensiaatin tutkinto/ odontologie licentiatexamen

1. Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätös käytännön palvelun hyväksymisestä/Beslut av Rättskyddscentralen för hälsovården om godkännande av praktisk tjänstgöring

 

 

2. Oulun yliopisto

 

 

 

3. Turun yliopisto

 

Sverige

Tandläkarexamen

Universitetet i Umeå

Endast för examensbevis som erhållits före den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis som utfärdats av Socialstyrelsen

 

 

Universitetet i Göteborg

 

 

 

Karolinska Institutet

 

 

 

Malmö Högskola

 

United Kingdom

Bachelor of Dental Syrgery (BDS or B.Ch.D) / Licentiate in Dental Surgery

Universities / Royal Colleges

 

 

 

Allegato B [23]

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista specialista

 

     1. Ortodonzia

 

Paese

Titolo del diploma

Ente che rilascia il diploma

Certificato da unire al diploma

Belgique/België/Belgien

- -

 

 

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti

Sundhedsstyrelsen

 

Deutschland

Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie

Landeszahnärztekammer

 

(Si omette la dicitura in lingua greca)

(Si omette la dicitura in lingua greca)

(Si omette la dicitura in lingua greca)

 

España

-

 

 

France

Titre de spécialiste en orthodontie

Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes

 

Ireland

Certificate of specialist dentist in orthodontics

Competent authority recognised for this purpose by the competent minister

 

Italia

-

 

 

Luxembourg

-

 

 

Nederland

Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister

Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

 

Österreich

-

 

 

Portugal

-

 

 

Suomi/Finland

Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito/specialtand- läkarexamen, tandreglering

1. Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

 

 

 

2. Oulun yliopisto

 

 

 

3. Turun yliopisto

 

Sverige

Bevis om specialistkompetens i tandreglering

Socialstyrelsen

 

United Kingdom

Certificate of Completion of specialist training in orthodontics

Competent authority recognised for this purpose

 

 

     2. Chirurgia odontostomatologica

 

Paese

Titolo del diploma

Ente che rilascia il diploma

Certificato da unire al diploma

Belgique/België/Belgien

 

 

 

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi

Sundhedsstyrelsen

 

Deutschland

Fachzahnärztliche Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie

Landeszahnärztekammer

 

(Si omette la dicitura in lingua greca)

(Si omette la dicitura in lingua greca)

(Si omette la dicitura in lingua greca)

 

España

-

 

 

France

-

 

 

Ireland

Certificate of specialist dentist in oral surgery

Competent authority recognised for this purpose by the competent minister

 

Italia

-

 

 

Luxembourg

-

 

 

Nederland

Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister

Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

 

Österreich

-

 

 

Portugal

-

 

 

Suomi/Finland

Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja leuka- kirurgia/specialtandläkar- examen, oral och maxillofacial kirurgi

1. Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

 

 

 

2. Oulun yliopisto

 

 

 

3. Turtun yliopisto

 

Sverige

Bevis om specialist-kompetens i tandsytstemets kirurgiska sjukdomar

Socialstyrelsen

 

United Kingdom

Certificate of completion of specialist training in oral surgery

Competent authority recognised for this purpose

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 13 della L. 3 febbraio 2003, n. 14.

[2] Comma così modificato dall'art. 15 ter del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2023, n. 56.

[3]  La Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo 1989, n. 100, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede che i soggetti indicati nell'art. 20, primo comma, ottenuta l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, possano contemporaneamente mantenere l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi così come previsto per i soggetti indicati nell'art. 5, e nella parte in cui prevede che i medesimi possano optare" nel termine di cinque anni per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, anzichè chiedere" senza limite di tempo tale iscrizione.

[4] Comma così modificato dall'art. 13 della L. 3 febbraio 2003, n. 14.

[5] Comma abrogato dall'art. 15 ter del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2023, n. 56.

[6]  Articolo abrogato dall'art. 13 della L. 3 febbraio 2003, n. 14. La Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo 1989, n. 100, aveva dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede che i soggetti indicati nell'art. 20, primo comma, ottenuta l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, possano contemporaneamente mantenere l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi così come previsto per i soggetti indicati nell'art. 5, e nella parte in cui prevede che i medesimi possano optare" nel termine di cinque anni per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, anzichè chiedere" senza limite di tempo tale iscrizione.

[7] Articolo inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.

[8] Articolo inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.

[9] Articolo inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.

[10]  Titolo così modificato dall'art. 15 della L. 21 dicembre 1999, n. 526.

[11]  Comma così modificato dall'art. 15 della L. 21 dicembre 1999, n. 526.

[12]  Articolo inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 353.

[13] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.

[14] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.

[15] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.

[16] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.

[17]  Articolo inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 353.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.

[19] Lettera aggiunta dall'art. 13 della L. 6 febbraio 2007, n. 13.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.

[21] Lettera aggiunta dall'art. 13 della L. 6 febbraio 2007, n. 13.

[22] Gli originari allegati A e B sono stati così sostituiti dall'attuale allegato A per effetto dell'art. 4 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.

[23] L'originario allegato C è stato così sostituito dall'attuale allegato B per effetto dell'art. 4 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.