Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.4 istruzione media e secondaria superiore |
Data: | 09/09/2025 |
Numero: | 127 |
Sommario |
Art. 1. Misure urgenti in materia di esami di Stato ed esami integrativi del secondo ciclo di istruzione |
Art. 2. Misure urgenti per il consolidamento e lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale |
Art. 3. Misure urgenti per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola nonchè in materia di welfare del personale scolastico |
Art. 4. Misure urgenti per il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo |
Art. 5. Disposizioni urgenti in materia di sicurezza dei servizi di trasporto per uscite didattiche e viaggi di istruzione |
Art. 6. Misure urgenti in materia di edilizia scolastica |
Art. 7. Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 alla Scuola europea di Brindisi |
Art. 8. Entrata in vigore |
§ 57.4.295 - D.L. 9 settembre 2025, n. 127.
Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026.
(G.U. 9 settembre 2025, n. 209)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 33 della Costituzione;
Vista la
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Visto il
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Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, per la pubblica amministrazione, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Misure urgenti in materia di esami di Stato ed esami integrativi del secondo ciclo di istruzione
1. Al
a) all'articolo 12:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado è denominato «esame di maturità». L' esame di maturità verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, e valuta il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità acquisito al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il medesimo percorso di studio, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. L'esame di maturità assume altresì una funzione orientativa, finalizzata a sostenere scelte consapevoli in ordine al proseguimento degli studi a livello terziario ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di formazione scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'esame di maturità tiene conto delle competenze maturate nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92.»;
b) all'articolo 16, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
c) all'articolo 17:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L'esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove di cui al comma 2»;
2) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio, le quattro discipline oggetto di colloquio d'esame, nonchè le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio medesimo di cui al comma 9. Per gli istituti professionali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti.»;
3) al comma 9:
3.1) il secondo periodo è sostituito dai seguenti:
«A tal fine la commissione d'esame tiene conto anche delle informazioni contenute nel curriculum dello studente di cui all'articolo 1, comma 30, della
d) all'articolo 18, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti ove il candidato abbia ottenuto un punteggio complessivo di almeno novantasette punti, tra credito scolastico e prove d'esame»;
e) all'articolo 21:
1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «sono indicati,» sono inserite le seguenti: «all'esito dell'esame di maturità,»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono adottati il modello relativo al diploma finale di cui al comma 1 e, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il modello relativo al curriculum di cui al comma 2.».
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la denominazione «Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «esame di maturità».
3. All'articolo 1 del
«7. Nell'ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. L'istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento. A decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all'esito dello scrutinio finale, possono richiedere l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo. L'esame integrativo si svolge in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito sono stabilite le modalità di svolgimento degli esami integrativi di cui al quarto periodo.».
4. All'articolo 17, comma 2, del
«a-bis) la restituzione alle studentesse e agli studenti dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 19 del
5. All'articolo 1 della
«5-bis. L'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale è discusso dalla studentessa o dallo studente in sede di accertamento del recupero delle carenze formative di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.».
6. All'articolo 1 della
«784-octies. Fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui ai commi 784 e 785 sono ridenominati «formazione scuola-lavoro». A decorrere dal medesimo anno scolastico, la denominazione «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», ovunque ricorra, è da intendersi sostituita con la denominazione di cui al primo periodo.».
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della
8. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 costituisce titolo preferenziale per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturità l'aver partecipato alla formazione specifica di cui al comma 7.
Art. 2. Misure urgenti per il consolidamento e lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale
1. All'articolo 25-bis del
«8-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, i percorsi della filiera tecnologico-professionale di cui al comma 1 rientrano nell'offerta formativa del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui al
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 3. Misure urgenti per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola nonchè in materia di welfare del personale scolastico
1. Tenuto conto della decorrenza del nuovo ordinamento professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (ATA) a partire dall'anno scolastico 2026/2027, le risorse di cui all'articolo 1, comma 612, della
2. Alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola relativa al triennio 2022-2024 sono, altresì, destinate le risorse del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, di cui all'articolo 1, comma 565, della
3. Le risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, pari a euro 67.746.059,48 per l'anno 2022 e a euro 13.675.519,67 per l'anno 2023, sono destinate alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola relativa al triennio 2022-2024.
4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 6, del
5. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto.
Art. 4. Misure urgenti per il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo
1. All'articolo 2, comma 4-ter, primo periodo, del
Art. 5. Disposizioni urgenti in materia di sicurezza dei servizi di trasporto per uscite didattiche e viaggi di istruzione
1. All'articolo 108 del
a) al comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: «f-bis) i contratti relativi ai servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di competenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.»;
b) al comma 4, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al quinto periodo si applicano anche ai i contratti relativi ai servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di cui al comma 2, lettera f-bis) e in tali casi, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, valorizzano gli elementi qualitativi dell'offerta sulla base di criteri oggettivi idonei ad attestare la disponibilità di sistemi e dispositivi per la sicurezza del trasporto, per l'accessibilità e il trasporto di persone con disabilità, nonchè le competenze tecniche dei conducenti».
Art. 6. Misure urgenti in materia di edilizia scolastica
1. All'articolo 1, comma 158, della
Art. 7. Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 alla Scuola europea di Brindisi
1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 alla Scuola europea di Brindisi, all'articolo 6, comma 1-ter, del
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della
Art. 8. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.