§ 55.3.160 - L. 29 giugno 2022, n. 79.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.3 sviluppo economico
Data:29/06/2022
Numero:79


Sommario
Art. 1. 


§ 55.3.160 - L. 29 giugno 2022, n. 79.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

(G.U. 29 giugno 2022, n. 150)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2022, N. 36

 

     All'articolo 1:

     al comma 1, le parole: «competenze, capacità del personale» sono sostituite dalle seguenti: «competenze e capacità del personale» e dopo le parole: «della pubblica amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «e relative anche a strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonchè alla gestione dei relativi finanziamenti»;

     al comma 2, le parole: «dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente articolo» e dopo le parole: «entro il 30 giugno 2022» sono aggiunte le seguenti: «, previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

 

     All'articolo 2:

     al comma 1, capoverso Art. 35-ter:

     al comma 1, dopo le parole: «autorità amministrative indipendenti» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «n. 56,di seguito» sono sostituite dalle seguenti: «n. 56, di seguito denominato»;

     al comma 2:

     al primo periodo, le parole: «dell'articolo 46 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto» e le parole: «un indirizzo PEC» sono sostituite dalle seguenti: «un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale»;

     al secondo periodo, la parola: «realizzata» è sostituita dalla seguente: «effettuata» e dopo le parole: «2-nonies, del» sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale, di cui al»;

     al terzo periodo, le parole: «regolamento (UE) n. 2016/679» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2016/679» e le parole: «del 27 aprile 2016 e del» sono sostituite dalle seguenti: «, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. A decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale»;

     al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

     al comma 4, le parole: «Il Portale è esteso» sono sostituite dalle seguenti: «L'utilizzo del Portale è esteso» e le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione»;

     al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo» e dopo le parole: «articolo 1, comma 2,» sono inserite le seguenti: «del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001»;

     al comma 4, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo» e dopo le parole: «all'articolo 3, comma 1, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

     al comma 7:

     al primo periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo, prevedendo altresì la partecipazione di soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, tra cui anche specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane»;

     al secondo periodo, le parole: «sulla base di elenchi di nominativi scelti tra soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di elenchi di nominativi scelti mediante sorteggio tra i soggetti».

 

     All'articolo 3:

     al comma 1, capoverso art. 35-quater:

     al comma 1:

     all'alinea, dopo le parole: «comma 5,» sono inserite le seguenti: «ed esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3,»;

     alla lettera a):

     al primo periodo, dopo le parole: «lingua straniera» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi dell'articolo 37»;

     il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonchè manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini»;

     al terzo periodo, le parole: «e profondità» sono sostituite dalle seguenti: «e la profondità»;

     alla lettera c), la parola: «possono» è sostituita dalla seguente: «possano» e le parole: «lettera a» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)»

     alla lettera d), primo periodo, dopo le parole: «lavorative pregresse e pertinenti» sono aggiunte le seguenti: «, anche presso la stessa amministrazione, ovvero le abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68»;

     al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «scelta organizzativa dell'amministrazione procedente» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. In relazione all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, alle accresciute esigenze di celerità in ordine all'applicazione dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero dell'università e della ricerca si avvale del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA) per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di studio di formazione superiore di competenza del medesimo Ministero e, a tal fine, stipula con il CIMEA apposita convenzione triennale rinnovabile. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in 800.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca»;

     al comma 2, le parole: «All'articolo 10, del» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 10 del», le parole: «n. 77» sono sostituite dalle seguenti: «n. 76» e le parole: «5, 6, 7» sono sostituite dalle seguenti: «5, 6 e 7»;

     dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

     «3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 99-bis, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53";

     b) all'articolo 155, primo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53".

     3-ter. All'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "Presidenza del Consiglio dei ministri" sono inserite le seguenti: ", il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

     3-quater. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 2, le parole: "quindici giorni", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "otto giorni" e, al comma 4, le parole: "entro quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro venti giorni"»;

     dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

     «4-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2022", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

     4-ter. A decorrere dall'anno 2022, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»;

     al comma 6, dopo le parole: «delle disposizioni del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

     al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità».

 

     All'articolo 4:

     al comma 1:

     alla lettera a), dopo le parole: «è inserito» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

     la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonchè di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico"»;

     al comma 2, le parole: «lettera a)..» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a).».

 

     All'articolo 5:

     al comma 1, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 4» e le parole: «Dipartimento delle pari opportunità» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le pari opportunità».

 

     All'articolo 6:

     al comma 1:

     all'alinea, le parole: «All'articolo 30, del» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 30 del»;

     alla lettera a), dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

     alla lettera b):

     al capoverso 1-quater, le parole: «di cui al comma 1, e» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1 e», le parole: «corredata dal» sono sostituite dalle seguenti: «corredata del» e le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare»;

     al capoverso 1-quinquies, le parole: «o distacchi, sono» sono sostituite dalle seguenti: «o distacchi sono»;

     al comma 3, le parole: «non pregiudicarne la funzionalità» sono sostituite dalle seguenti: «non pregiudicare la propria funzionalità» e le parole: «i soggetti, di cui» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui»;

     al comma 5, capoverso 3-bis, al primo periodo, le parole: «al proprio personale impiegato» sono sostituite dalle seguenti: «alle proprie unità di personale impiegate» e, al secondo periodo, le parole: «sullo stato di previsione del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale» sono soppresse;

     al comma 8, le parole: «fino al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2022»;

     dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

     «8-bis. All'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Al fine di salvaguardare i relativi cicli lavorativi e produttivi, nelle more dell'approvazione delle nuove dotazioni organiche e dell'espletamento delle procedure concorsuali, le fondazioni lirico-sinfoniche possono prorogare fino al 30 giugno 2023 i contratti di lavoro stipulati a tempo determinato nell'anno 2019 con personale artistico e tecnico in presenza di esigenze contingenti o temporanee"».

 

     All'articolo 7:

     al comma 1:

     alla lettera a), numero 1), dopo la parola: «6-bis» è inserita la seguente: «, alinea,»;

     alla lettera c), capoverso 2-bis, le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione» e le parole: «con il medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto»;

     dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

     «c-bis) all'articolo 10, comma 1, le parole: "adeguato supporto alla" sono sostituite dalle seguenti: "adeguata attività di supporto, di verifica e di controllo del raggiungimento di milestone e target dei progetti di"»;

     al comma 2, le parole da: «legge 29 dicembre 2021 n. 233» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: ", entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: ", entro il 30 luglio 2022,"»;

     dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. All'articolo 73, comma 1-bis, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole: "d'ufficio o" sono soppresse.

     2-ter. L'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera.

     2-quater. Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.

     2-quinquies. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 46-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è sostituito dal seguente: "Fermo restando il riparto dei fondi ordinari disposto dal comma 561 e attribuito con il decreto di cui al comma 562 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse aggiuntive di cui al comma 1 del presente articolo sono assegnate con ulteriore decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di sport che ne individua i criteri e le modalità attuative"».

 

     Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

     «Art. 7-bis (Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione). - 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Per assicurare il supporto tecnico alle funzioni di coordinamento delle attività di analisi e verifica di impatto della regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonchè per la valutazione degli impatti economici e sociali di iniziative normative, opera alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento il Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione (NUVIR)".

     2. Il Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione (NUVIR) è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, a far data dal 1° gennaio 2023 e, dalla medesima data, cessa dalle sue funzioni il gruppo di lavoro sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 luglio 2009 e del 5 dicembre 2019. Gli esperti che alla data del 31 dicembre 2022 compongono il predetto gruppo di lavoro sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), in sede di prima applicazione, sono nominati componenti del NUVIR fino alla data di scadenza dei rispettivi incarichi presso il predetto Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Conseguentemente, al funzionamento del NUVIR si fa fronte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a valere sulle risorse presenti a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

     3. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: "gruppo di lavoro sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo" sono sostituite dalle seguenti: "Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione"».

 

     All'articolo 8:

     al comma 3, le parole: «delle stesse» sono sostituite dalle seguenti: «delle somme» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di rafforzamento dei controlli e della rendicontazione sull'utilizzo del Fondo di cui al comma 1».

 

     All'articolo 9:

     al comma 5, le parole: «Fondo per le esigenze indifferibili» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili»;

     alla rubrica, dopo la parola: «proroga» è inserita la seguente: «per».

 

     All'articolo 10:

     al comma 1, le parole: «da almeno due anni» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La facoltà di cui al primo periodo è consentita anche per gli interventi previsti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, nei programmi di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per il personale in quiescenza delle fondazioni liriche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del limite ordinamentale di età più elevato previsto per i dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"»;

     al comma 2, dopo le parole: «comma 8, del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e dopo le parole: «procedimento di cui» è inserita la seguente: «al»;

     dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

     «4-bis. Al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le amministrazioni di cui al comma 1, qualora ravvisino potenziali conflitti di interessi nell'esercizio dell'attività del professionista, inseriscono nel contratto di assunzione la sospensione dall'albo di appartenenza e dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. Nel contratto di assunzione è espressamente dichiarata l'insussistenza del conflitto di interessi fra le mansioni attribuite dalla pubblica amministrazione e l'esercizio dell'attività professionale".

     4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis non si applica in caso di contratti di prestazione professionale in corso, sottoscritti in data certa anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

 

     All'articolo 11:

     al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «2019, n. 58,» è inserita la seguente: «e»;

     al comma 2, capoverso 179-bis, le parole: «predetta Agenzia, n. 107, in data» sono sostituite dalle seguenti: «predetta Agenzia n. 107 del»;

     dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. All'articolo 31-bis, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I singoli enti beneficiari, individuati dall'Agenzia per la coesione territoriale a seguito della ricognizione dei fabbisogni, possono comunicare la volontà di procedere direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione dei collaboratori, in deroga a quanto previsto dal primo periodo, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Agenzia stessa nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In questo caso le corrispondenti risorse sono trasferite dall'Agenzia agli enti beneficiari. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede al periodico monitoraggio dell'attività concretamente svolta dal personale"».

 

     All'articolo 12:

     al comma 1:

     alla lettera a) è premessa la seguente:

     «0a) all'articolo 4, comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

     "c-bis) il Vicepresidente, se nominato"»;

     la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) all'articolo 7, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

     "4-bis. Il Presidente nomina un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegategli dal Presidente.

     4-ter. Il Vicepresidente è scelto tra le medesime categorie di soggetti di cui al comma 1. L'incarico del Vicepresidente cessa con la nomina del nuovo Presidente. Il Vicepresidente può essere confermato per una sola volta. Se dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, è svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocamento in una delle predette posizioni"»;

     dopo la lettera b) è inserita la seguente:

     «b-bis) all'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Il Segretario generale è nominato, sentito il Presidente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione a tal fine delegato, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Conseguentemente, la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è aumentata di una unità dirigenziale di livello generale. Il Segretario generale dura in carica quattro anni e può essere confermato"»;

     alla lettera c), le parole: «all'articolo 11: 1) dopo il comma 2, è inserito» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11, dopo il comma 2 è aggiunto»;

     alla lettera d), numero 3), le parole: «della SNA,» sono sostituite dalle seguenti: «della Scuola»;

     alla lettera e):

     al capoverso 2-ter, le parole: «delle sue attività istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività istituzionali della Scuola stessa»;

     al capoverso 2-septies, le parole: «dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 19, commi 6 o 5-bis»;

     dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

     «e-bis) all'articolo 14, al comma 2 è premesso il seguente:

     "1-ter. Il Vicepresidente, se dipendente di pubbliche amministrazioni o docente universitario, ove l'incarico non sia svolto a tempo pieno, conserva il trattamento economico in godimento, incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, al Vicepresidente compete un trattamento economico determinato con le modalità di cui al periodo precedente. Per la figura del Vicepresidente è autorizzata la spesa di 150.362 euro per l'anno 2022 e di 301.263 euro annui a decorrere dall'anno 2023";

     e-ter) all'articolo 14, il comma 1-bis è abrogato»;

     al comma 2, dopo le parole: «All'articolo 16 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. All'articolo 21, comma 4, quarto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: "Fino al 31 dicembre 2026," sono soppresse»;

     al comma 3, le parole: «lettere b), c) ed e)» sono sostituite dalle seguenti «lettere c), e) ed e-bis)» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b-bis), pari ad euro 165.269 per l'anno 2022 e ad euro 330.537 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

 

     All'articolo 13:

     al comma 1, le parole da: «banditi con decreto» fino a: «n. 78» sono sostituite dalle seguenti: «banditi con decreto del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia del 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020, nonchè con decreti del direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia del 28 agosto 2020, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 74 del 22 settembre 2020 e n. 78»;

     al comma 2, dopo le parole: «criteri di determinazione» sono inserite le seguenti: «della posizione».

 

     All'articolo 14:

     al comma 1, le parole: «primo periodo non si applica il terzo periodo dell'articolo 1, comma 9,» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo del presente comma non si applica il terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1»;

     dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

     «4-bis. All'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni". La disposizione di cui al primo periodo si applica anche al mandato dei componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     4-ter. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 6, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente è istituito il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonchè obblighi didattici nel limite massimo del 50 per cento dell'orario di lavoro, al quale non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza. Nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le istituzioni di cui all'articolo 1 individuano i posti da ricercatore nell'ambito delle relative dotazioni organiche";

     b) al comma 8, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

     "l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni di personale, decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola istituzione e previsione del ciclo di reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta formativa e conseguente disciplina della mobilità del personale, anche in deroga, quanto al personale docente, all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     l-ter) facoltà di disciplinare l'istituzione di cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al 50 per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1, con l'applicazione al relativo personale della disciplina di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salva diversa disciplina contrattuale".

     4-quater. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono mantenuti, con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione che li costituisce, nonchè quali graduatorie d'istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica»;

     al comma 5:

     la numerazione del capoverso 1-bis) è sostituita dalla seguente: «1-bis.»;

     al capoverso 1-bis), le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo»;

     dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

     «6-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.5, del suddetto Piano, l'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

     "Art. 15 (Gruppi e settori scientifico-disciplinari). - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità e attinenza scientifica, formativa e culturale, i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie.

     2. I gruppi scientifico-disciplinari:

     a) sono utilizzati ai fini delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16 e delle procedure di cui agli articoli 18 e 24;

     b) sono il riferimento per l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;

     c) possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e all'indicazione della relativa afferenza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;

     d) sono il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente.

     3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non può essere superiore a quello dei settori concorsuali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 855 del 30 ottobre 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015.

     4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche alla riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai gruppi scientifico-disciplinari, nonchè alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

     5. L'aggiornamento dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari è effettuato con decreto del Ministro, su proposta del CUN, con cadenza triennale. In assenza della proposta del CUN entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per l'aggiornamento, si provvede con decreto del Ministro".

     6-ter. Alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, relative alla tornata 2021-2023, continuano ad applicarsi, in ogni caso, le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-bis del presente articolo, le procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonchè l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-bis del presente articolo, i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari.

     6-quater. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 99 è abrogato.

     6-quinquies. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: "decreti di cui all'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127" sono sostituite dalle seguenti: "decreti di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240".

     6-sexies. All'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al secondo periodo, la parola: "frontale", ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: "per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste";

     b) al terzo periodo:

     1) la parola: "frontale" è sostituita dalle seguenti: "per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste";

     2) dopo le parole: "della diversità dei" sono inserite le seguenti: "gruppi e dei";

     3) le parole: "decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento di ateneo, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168".

     6-septies. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

     "Art. 22 (Contratti di ricerca). - 1. Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati 'contratti di ricercà, finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

     2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

     3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonchè le modalità di svolgimento dello stesso. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del Ministero dell'università e della ricerca e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.

     4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonchè di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24. Possono altresì concorrere alle selezioni coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purchè il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

     5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3 anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie. Il periodo svolto come titolare di contratto di ricerca è utile ai fini della previsione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.

     6. L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.

     7. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

     8. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

     9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo dei soggetti di cui al comma 1, nè possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75".

     6-octies. All'articolo 35, comma 3, lettera e-ter), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, dopo le parole: "master universitario di secondo livello" sono aggiunte le seguenti: "o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

     b) al secondo periodo, dopo le parole: "master universitario di secondo livello" sono inserite le seguenti: "o al contratto di ricerca".

     6-novies. Le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono stipulare contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-septies del presente articolo, mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad uno o più settori artistico-disciplinari, esclusivamente ricorrendo a finanziamenti esterni a totale copertura dei costi della posizione. Per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono consentire l'accesso alle procedure per la stipula di contratti di ricerca anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-septies del presente articolo, costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

     6-decies. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha emanato il bando";

     b) al comma 2:

     1) all'alinea, dopo le parole: "I destinatari" sono inserite le seguenti: "dei contratti di cui al comma 1";

     2) alla lettera a), le parole: "settore concorsuale" sono sostituite dalle seguenti: "gruppo scientifico-disciplinare";

     3) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè dei soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al comma 3";

     4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     "d) deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell'università al termine dei lavori della commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi l'università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento interessato";

     c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto";

     d) al comma 4, le parole: "di cui al comma 3, lettere a) e b)," sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 3";

     e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione";

     f) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

     "5-bis. La valutazione di cui al comma 5 prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento";

     g) il comma 7 è abrogato;

     h) al comma 8:

     1) il primo periodo è soppresso;

     2) al secondo periodo, le parole: "lettera b)," sono soppresse;

     i) al comma 9, le parole: ", lettere a) e b)," sono soppresse;

     l) al comma 9-ter, le parole: ", lettera b),", ovunque ricorrono, e la parola: "triennale" sono soppresse;

     m) dopo il comma 9-ter è aggiunto il seguente:

     "9-quater. L'attività didattica, di ricerca e di terza missione, svolta dai ricercatori di cui al comma 3, concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento svolta dall'ANVUR, ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università ai sensi dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98".

     6-undecies. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 18, comma 3, le parole da: ", lettera b)" fino alla fine del comma sono soppresse;

     b) all'articolo 29, comma 5, le parole: "lettera b)," sono soppresse.

     6-duodecies. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-decies e 6-undecies si provvede nell'ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     6-terdecies. Ferma restando la possibilità di indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle risorse e nei periodi di riferimento dei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonchè all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono altresì indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle procedure di cui al primo periodo e ai contratti stipulati nell'ambito delle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le università possono utilizzare le risorse relative ai piani straordinari di cui al primo periodo anche al fine di stipulare contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo.

     6-quaterdecies. Per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente alle risorse già programmate alla predetta data, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine di centottanta giorni, le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo, i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-septies del presente articolo, sono stipulati con riferimento ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     6-quinquiesdecies. Ferma restando la possibilità di ricorrere al finanziamento, anche parziale, dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-septies del presente articolo, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione delle misure previste dal medesimo Piano, nonchè di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027.

     6-sexiesdecies. Alle procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     6-septiesdecies. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo, ai soggetti che sono, o sono stati nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     6-duodevicies. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.

     6-undevicies. Il limite temporale di dodici anni di cui all'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi ai rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non rientrano nel computo del predetto limite i rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificati dal presente articolo. L'esclusione dalle procedure di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo, disposta ai sensi dello stesso comma 6-decies, lettera b), numero 3), non si applica ai titolari dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     6-vicies. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi dell'Investimento 6 della Missione 1, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è inserito il seguente:

     "Art. 24-ter (Tecnologi a tempo indeterminato). - 1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nonchè nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, al fine di svolgere attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonchè di tutela della proprietà industriale, le università possono assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

     2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello spettante al personale di categoria EP.

     3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale, e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis".

     6-vicies semel. In via di prima applicazione e comunque entro trentasei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 6-vicies del presente articolo, le procedure concorsuali di cui al medesimo articolo 24-ter prevedono una riserva, pari al 50 per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e terza missione presso l'ateneo nel quale presta servizio, nonchè per il personale che ha prestato servizio come tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

     6-vicies bis. Al fine di potenziare le misure volte a dare attuazione al PNRR negli specifici ambiti di competenza, il personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia già inquadrato nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può optare per il passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi con conseguente applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca. Alla copertura dei costi connessi al passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi, quantificati in euro 21.140,03 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulla quota di spettanza dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, di cui al primo periodo della lettera a) del comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. L'inquadramento del personale nei primi due livelli di ricercatore e tecnologo è disciplinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3-ter, del decreto legisaltivo 25 novembre 2016, n. 218. I ricercatori geofisici del ruolo ad esaurimento sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori e tecnologi del terzo livello degli enti pubblici di ricerca.

     6-vicies ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 398, le parole: ", per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato" sono soppresse.

     6-vicies quater. Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza indicate nell'ambito dei bandi in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottati in applicazione dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, possono essere destinate, attraverso successivo bando del Ministero dell'università e della ricerca, da adottare anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 338 del 2000, nonchè di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

 

     All'articolo 15:

     al comma 1:

     al capoverso 4-bis, le parole: «alla terza area funzionale, fascia economica» sono sostituite dalle seguenti: «all'Area III, posizione economica»;

     al capoverso 4-ter, le parole: «e una spesa pari ad» sono sostituite dalle seguenti: «e ad»;

     al capoverso 4-quater, le parole: «n. 234.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 236».

 

     Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 15-bis (Disposizioni in materia di patronati). - 1. All'articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ", fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale" sono soppresse.

     2. Allo scopo di semplificare la procedura di conferimento del mandato agli istituti di patronato, concorrendo a velocizzare gli adempimenti a loro carico, anche nell'ottica della piena attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli istituti di patronato possono acquisire anche in via telematica, nel rispetto dell'articolo 64, comma 2-quater, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il mandato di patrocinio di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, in deroga alle disposizioni ivi previste.

     3. All'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "È istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di remunerare, nei limiti della dotazione finanziaria del fondo di cui al presente comma, che costituisce limite di spesa massima, la specifica attività svolta dagli istituti di patronato. Il finanziamento è erogato agli istituti di patronato in maniera proporzionale rispetto alle pratiche che hanno ottenuto il punteggio".

     4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 348, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

     Art. 15-ter (Disposizioni concernenti l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza). - 1. Al fine di consentire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato 'Ufficio dell'Autorità garantè, posto alle dipendenze dell'Autorità garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorità garante è vincolato dal segreto d'ufficio";

     b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

     "Art. 5-bis (Disposizioni in materia di personale). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica è costituita da due posti di livello dirigenziale non generale, un posto di livello dirigenziale generale e venti unità di personale non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso".

     2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In fase di prima attuazione, il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, nei limiti della relativa dotazione organica. L'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzato ad assumere personale non dirigenziale di categoria A, posizione economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel biennio 2022-2023, nei limiti dei posti della dotazione organica rimasti vacanti all'esito della procedura di cui al periodo precedente. Per la corresponsione dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario al personale non dirigenziale dell'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzata una spesa pari ad euro 65.799 per l'anno 2022 e ad euro 131.597 annui a decorrere dall'anno 2023.

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari ad euro 1.121.470 per l'anno 2022 e ad euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

     a) quanto a euro 1.000.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

     b) quanto a euro 121.470 per l'anno 2022, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse trasferite nel 2022 sul proprio bilancio autonomo ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

     c) quanto a euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

 

     All'articolo 16:

     al comma 1, le parole: «erogazione, monitoraggio e controllo» sono sostituite dalle seguenti: «all'erogazione, al monitoraggio e al controllo», dopo le parole: «investimenti comunali» sono inserite le seguenti: «e di quelli destinati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco», dopo le parole: «del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale» sono inserite le seguenti: «e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali» e la parola: «20» è sostituita dalla seguente «30»;

     al comma 2, le parole: «pari ad euro 435.422 per l'anno 2022 e a euro 870.843 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 653.132 per l'anno 2022 e a euro 1.306.264 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026,».

 

     Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 16-bis (Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio). - 1. All'articolo 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

     "1-quater. La dotazione organica dei dirigenti di prima fascia dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è aumentata di 3 unità".

     2. Al comma 7 dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può conferire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili, uno o più incarichi di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui due anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001".

     3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 430.735 per l'anno 2022 e ad euro 861.469 a decorrere dall'anno 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio autonomo. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 223.990 per l'anno 2022 e a euro 447.970 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

     Art. 16-ter (Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero della difesa). - 1. In considerazione della riduzione della dotazione organica del personale civile ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in coerenza con gli obiettivi di modernizzazione della pubblica amministrazione e valorizzazione delle competenze contenuti nel PNRR, al fine di favorire il ricambio generazionale, promuovendo i percorsi di carriera del personale civile di livello dirigenziale che ha acquisito specifiche professionalità, fino al 31 dicembre 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero della difesa possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli del medesimo Ministero in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque nel limite massimo di tre unità ulteriori.

     2. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 6-bis:

     1) al comma 7, le parole: "secondo anno" sono sostituite dalle seguenti: "terzo anno";

     2) al comma 9, le parole: "ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "per i posti destinati al ruolo normale-comparto aeronavale";

     b) all'articolo 35, comma 2-bis, la parola: "primo" è sostituita dalla seguente: "secondo".

     Art. 16-quater (Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato). - 1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonchè di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi all'emergenza umanitaria in corso dovuta alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, e per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025, è autorizzata l'assunzione di un contingente fino a 500 allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti di quota parte delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle assunzioni di cui al primo periodo si provvede attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 9 del 31 gennaio 2020.

     2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 a valere su quota parte delle facoltà assunzionali previste per l'anno 2022, previa individuazione delle cessazioni intervenute nell'anno 2021 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

     a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, comunque non inferiore a 8,25/10, fermi restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1;

     b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ai quali sono convocati d'ufficio dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, ferma restando l'esclusione dei soggetti che siano stati comunque convocati ai corrispondenti accertamenti in occasione dello svolgimento del concorso di cui al comma 1.

     3. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente del voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi del comma 2, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.

     4. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

     5. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati risultati idonei nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato di cui al comma 1 del presente articolo, per i posti non soggetti alle riserve di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo».

 

     All'articolo 17:

     al comma 1, dopo le parole: «e di comunità» sono inserite le seguenti: «del Ministero della giustizia»;

     al comma 2, le parole: «per l'anno 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022 e»;

     al comma 4, dopo la parola: «F1» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al comma 7:

     alla lettera a), le parole: «delle proiezioni» sono soppresse;

     alla lettera b), le parole: «2029, euro» sono sostituite dalle seguenti: «2029 ed euro».

     Nel capo I, dopo l'articolo 17 sono aggiunti i seguenti:

     «Art. 17-bis (Misure di potenziamento per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria e per la lotta attiva agli incendi boschivi, per la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè autorizzazione all'assunzione). - 1. Al fine di potenziare gli interventi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria e quelli finalizzati alla lotta attiva agli incendi boschivi, sono rideterminati gli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 961 è sostituito dal seguente:

     "961. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 961-bis, 961-ter, 961-quater, 961-quinquies, 961-sexies e 961-septies, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 14,5 milioni di euro per l'anno 2023, 31 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 62 milioni di euro per l'anno 2026, 68,5 milioni di euro per l'anno 2027, 71 milioni di euro per l'anno 2028, 74 milioni di euro per l'anno 2029, 77 milioni di euro per l'anno 2030, 79 milioni di euro per l'anno 2031 e 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032. Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse è destinato alle relative spese di funzionamento";

     b) dopo il comma 961 sono inseriti i seguenti:

     "961-bis. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato:

     a) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 10 annesso alla presente legge;

     b) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 11 annesso alla presente legge;

     c) alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, nella colonna relativa ai posti di qualifica, alla riga relativa alle qualifiche di medico superiore e medico capo, dopo la parola: '185' sono aggiunte le seguenti: '(190 a decorrere dal 31 dicembre 2025)';

     d) le modifiche alle dotazioni organiche previste per le qualifiche di primo dirigente, di vice questore e di vice questore aggiunto ai sensi della lettera a) del presente comma sono effettuate gradualmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui al comma 961, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui è conseguentemente rielaborato, entro l'anno 2022, il piano programmatico pluriennale adottato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii), numero 7), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, con decreto del Ministro dell'interno 20 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021. Nello stesso piano programmatico pluriennale contenuto nel decreto da adottare ai sensi del primo periodo della presente lettera è riportato, altresì, il complesso delle modificazioni delle dotazioni organiche di cui alle lettere a), b) e c).

     961-ter. Per le esigenze di potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 800:

     1) al comma 1, la parola: '4.204' è sostituita dalla seguente: '4.537';

     2) al comma 4, la parola: '60.617' è sostituita dalla seguente: '60.653';

     b) all'articolo 666, comma 3, la parola: 'ventinovesimò è sostituita dalla seguente: 'ventiseiesimò;

     c) l'articolo 823 è sostituito dal seguente:

     'Art. 823 (Organici dei generali e dei colonnelli). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:

     a) generali di corpo d'armata: 11;

     b) generali di divisione: 29;

     c) generali di brigata: 96;

     d) colonnelli: 538';

     d) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, lo specchio B del quadro I della tabella 4 è sostituito dallo specchio B del quadro I della tabella 4 di cui all'allegato 12 annesso alla presente legge;

     e) dopo lo specchio B del quadro I della tabella 4 è inserito lo specchio B-bis del quadro I della tabella 4 di cui all'allegato 13 annesso alla presente legge;

     f) lo specchio C del quadro I della tabella 4 è sostituito dallo specchio C del quadro I della tabella 4 di cui all'allegato 14 annesso alla presente legge;

     g) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, dopo lo specchio A del quadro II della tabella 4 è inserito lo specchio A-bis del quadro II della tabella 4 di cui all'allegato 15 annesso alla presente legge;

     h) lo specchio B del quadro II della tabella 4 è sostituito dallo specchio B del quadro II della tabella 4 di cui all'allegato 16 annesso alla presente legge;

     i) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, lo specchio B del quadro III della tabella 4 è sostituito dallo specchio B del quadro III della tabella 4 di cui all'allegato 17 annesso alla presente legge;

     l) lo specchio C del quadro III della tabella 4 è sostituito dallo specchio C del quadro III della tabella 4 di cui all'allegato 18 annesso alla presente legge;

     m) i commi 2 e 3 dell'articolo 2211-bis sono sostituiti dai seguenti:

     '2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio B), quadro I (specchio B-bis), quadro II (specchio A-bis) e quadro III (specchio B).

     3. A decorrere dal 1° gennaio 2027 e fino al 31 dicembre 2031, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C), quadro II (specchio A-bis) e quadro III (specchio C)';

     n) al comma 1 dell'articolo 828:

     1) al primo periodo, la parola: 'duecentosettantaquattrò è sostituita dalla seguente: 'trecentonovantanovè;

     2) alla lettera g), la parola: '139' è sostituita dalla seguente: '244';

     3) alla lettera i), la parola: 'sessantaquattrò è sostituita dalla seguente: 'ottantaquattrò;

     o) dopo l'articolo 828 è inserito il seguente:

     'Art. 828-bis (Contingente per la tutela agroalimentare). - 1. È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 50 unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico, per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare di cui all'articolo 174-bis, comma 2-bis. Il predetto contingente è così determinato:

     a) generali di brigata: 0;

     b) colonnelli: 0;

     c) tenenti colonnelli: 0;

     d) maggiori: 0;

     e) capitani: 0;

     f) ufficiali inferiori: 0;

     g) ispettori: 34;

     h) sovrintendenti: 0;

     i) appuntati e carabinieri: 16'.

     961-quater. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Guardia di finanza:

     a) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, la tabella 1a di cui alla tabella 11.1 allegata al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, è sostituita dalla tabella 1a di cui all'allegato 19 annesso alla presente legge;

     b) la tabella 1 di cui alla tabella 11.2 allegata al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato 20 annesso alla presente legge;

     c) all'articolo 36, comma 41, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al primo periodo, la parola: '2027' è sostituita dalla seguente: '2029';

     2) al terzo periodo, la parola: '2027' è sostituita dalla seguente: '2023';

     3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Dal 2024 al 2029 il numero di promozioni annuali di cui al presente comma è pari a due unità;

     d) alla tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) alla colonna 5, 'Specialità Amministrazionè, il numero: '5' è sostituito dal seguente: '6';

     2) alla colonna 'Organicò, il numero: '258' è sostituito dal seguente: '297';

     e) all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

     '1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 23.605 unità.

     961-quinquies. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante le dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 21 annesso alla presente legge.

     961-sexies. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, di contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche nonchè di presidio e controllo delle frontiere, connessi, tra l'altro, all'emergenza umanitaria in corso dovuta alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina e allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025, oltrechè per implementare l'efficienza degli istituti penitenziari, tenuto anche conto delle misure recate dai commi 961-bis, 961-ter, 961-quater e 961-quinquies, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 1.574 unità delle Forze di polizia, negli anni dal 2022 al 2055, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° settembre di ciascun anno, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

 

 

 

     961-septies. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi:

     a) è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 95 unità, di cui 65 unità nei ruoli iniziali del personale che espleta funzioni specialistiche e 30 unità nei ruoli iniziali dei direttivi che espletano funzioni tecnico-professionali, a decorrere dal 15 novembre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 961, per un numero massimo di:

     1) 9 unità per l'anno 2022 nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali;

     2) 8 unità per l'anno 2023 nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali;

     3) 28 unità per l'anno 2024, di cui 13 unità nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali, 7 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 8 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;

     4) 4 unità per l'anno 2025, di cui 2 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 2 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;

     5) 13 unità per l'anno 2026, di cui 7 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 6 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;

     6) 7 unità per l'anno 2029 nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;

     7) 6 unità per l'anno 2031, di cui 2 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 4 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;

     8) 20 unità per l'anno 2032, di cui 15 unità nel ruolo iniziale degli elisoccorritori vigili del fuoco e 5 unità nel ruolo iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco;

     b) in conseguenza delle assunzioni di cui alla lettera a), la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità;

     c) per il personale che espleta funzioni specialistiche di cui alla lettera a), la copertura dei posti portati in aumento nella dotazione organica delle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco avviene, prioritariamente, mediante concorso pubblico, rispettivamente, ai sensi degli articoli 33, 34 e 52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

     d) qualora ad esito delle procedure concorsuali di cui alla lettera c) risultino posti vacanti, l'accesso alle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco può avvenire mediante procedura selettiva interna, ai sensi degli articoli 32 e 51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

     e) la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco, di cui al presente comma, avviene mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di complessive 15 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco".

     3. Dopo l'allegato 9 annesso alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunti gli allegati da 10 a 21, di cui all'allegato 1-bis annesso al presente decreto.

     Art. 17-ter (Misure per la funzionalità dell'amministrazione della giustizia). - 1. Il Ministero della giustizia, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nonchè di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di far fronte alle gravi scoperture di organico, può, fino al 31 dicembre 2023, assumere con contratto a tempo indeterminato, in numero non superiore a 1.200 unità complessive, personale non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, Area funzionale II, posizione economica F1, che possegga tutti i seguenti requisiti:

     a) risulti in servizio, successivamente alla data del 30 maggio 2022, con contratto a tempo determinato, presso l'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di operatore giudiziario;

     b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche espletate dall'amministrazione giudiziaria;

     c) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni senza demerito. Ai fini di cui alla presente lettera, per coloro che abbiano maturato almeno dodici mesi di servizio alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, sono equiparati a tale servizio i periodi:

     1) di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

     2) di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

     3) di proseguimento per il 2017 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2016 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

     4) di proseguimento per il 2018 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2017 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

     5) di attività di tirocinio e collaborazione presso gli uffici giudiziari, attestate dai capi degli uffici medesimi, diversa da quelle indicate nei punti precedenti.

     2. Le unità di personale assunte con le procedure di cui al comma 1 sono assegnate, con immissione in ruolo non antecedente al 1° gennaio 2023, alla sede presso cui prestano servizio alla data del 30 maggio 2022. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione avviene, nei limiti dell'attuale dotazione organica, anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze, rispetto ai posti previsti per il profilo di operatore giudiziario nella pianta organica dei singoli uffici.

     3. Per far fronte agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 43.189.188 annui a decorrere dall'anno 2023.

     4. All'articolo 1, comma 858, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022" e le parole da: "1.231" fino a: "e 123" sono sostituite dalla seguente: "120".

     5. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari ad euro 43.189.188 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

     6. Per le finalità di cui al comma 1, è prorogata sino al 31 dicembre 2022 la durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto, ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nell'anno 2021.

     7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di euro 4.564.854 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

 

     All'articolo 18:

     al comma 1 è premesso il seguente:

     «01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, le parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito" sono sostituite dalle seguenti: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate"»;

     al comma 2, le parole: «decreto legislativo del» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo» e le parole: «fino alle parole» sono sostituite dalle seguenti: «fino a»;

     dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

     «4-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 540 è sostituito dal seguente:

     "540. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato procedano all'acquisto con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione, e che associno all'acquisto medesimo il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544, e che l'esercente trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, la persona fisica può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale";

     b) al comma 544, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonchè ogni altra disposizione necessaria per l'avvio e per l'attuazione delle lotterie".

     4-ter. All'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "presente disposizione" sono inserite le seguenti: ". Per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l'atto definitivo di compravendita può essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022"».

 

     Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 18-bis (Misure per favorire l'attuazione del PNRR). - 1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro annui dal 2023 al 2028, da destinare alla stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca, nonchè all'assegnazione da parte di tali istituzioni di borse di ricerca da assegnare tramite procedure competitive".

     2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     3. Le amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 180 e seguenti del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo superiore a 10 milioni di euro, da calcolare ai sensi del medesimo codice, sono tenute a richiedere un parere preventivo al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine della preliminare valutazione della corretta impostazione di tali progetti, in particolare rispetto all'allocazione dei rischi e alla contabilizzazione. Il parere, emesso dal DIPE di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro i successivi quarantacinque giorni, non assume carattere vincolante per le amministrazioni richiedenti. È facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta, nonchè dell'interesse pubblico soddisfatto.

     4. La richiesta del parere di cui al comma 3 è preliminare alla dichiarazione di fattibilità della relativa proposta di partenariato pubblico privato da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

     5. La richiesta del parere di cui al comma 3 da parte dell'amministrazione aggiudicatrice interessata è sottoscritta dall'organo di vertice della stessa ed è inviata al DIPE e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, allegando il progetto di fattibilità tecnico-economica della proposta, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato con formule visibili, la matrice dei rischi e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonchè ogni ulteriore documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere.

     6. Per le finalità di cui al comma 3, è istituito, mediante protocollo d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso il DIPE, un apposito comitato di coordinamento, composto da sei membri, di cui tre designati dal DIPE e tre dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ai componenti del comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

     7. Per le finalità di cui ai commi 3 e 6, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è altresì autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, con le medesime competenze. Al fine di garantire anche il perseguimento degli obiettivi fissati dal PNRR (M1C1-112), l'Agenzia delle entrate è autorizzata, nei limiti dei posti disponibili della propria vigente dotazione organica, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale corrispondente alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente già autorizzate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o da autorizzare ai sensi del predetto articolo 35, comma 4, entro la data del 31 dicembre 2022. Il reclutamento del contingente di personale di cui al periodo precedente avviene mediante l'avvio di procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e a quelle in materia di procedure di mobilità, ovvero tramite lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Le risorse variabili dei Fondi delle risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate relativi agli anni 2020 e 2021 sono incrementate, rispettivamente, di euro 7.487.544 e di euro 4.004.709. Al relativo onere, pari ad euro 7.487.544 per l'anno 2022 e ad euro 4.004.709 per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia delle entrate. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 3.856.086 euro per l'anno 2022 e a 2.062.426 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione al potenziamento della riscossione nazionale, l'Agenzia delle entrate, limitatamente alle attività istituzionali da svolgere in sinergia con l'Agenzia delle entrate - Riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 5-quater, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, può conferire fino a 3 incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche in eccedenza rispetto alle misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

     8. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, pari a euro 94.009 per l'anno 2022 e a euro 188.018 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     9. Il presente articolo non si applica alle concessioni autostradali nonchè alle procedure che prevedono l'espressione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

     10. Le spese per acquisto di beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato finanziate con risorse derivanti dal PNRR, da programmi cofinanziati dall'Unione europea e da programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027 non rilevano ai fini dell'applicazione dei relativi limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il comma 24-quinquies è abrogato.

     11. Per il rafforzamento, in particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in relazione alle finalità previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per il biennio 2022-2023, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 50 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.175.111 per l'anno 2022 e di euro 2.350.222 annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     12. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

     "7-bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale di cui all'articolo 216, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle centrali di committenza in attuazione di quanto previsto dal presente articolo, possono essere posti a carico delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del presente decreto".

     Art. 18-ter (Disposizioni in materia di gioco pubblico). - 1. Nelle more dell'approvazione e dell'attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e finanza per l'anno 2021 quale collegato alla manovra di bilancio 2022-2024, nel rispetto delle esigenze di continuità delle entrate erariali, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati, è prorogato a titolo oneroso fino al 30 giugno 2024. Gli oneri concessori dovuti a decorrere dal 30 giugno 2022, da versare in due rate annuali scadenti il 30 aprile ed il 31 ottobre, sono confermati nella misura definita dall'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definiti gli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali.

     2. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

     "7.1. Con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla lettera c-bis) del comma 7 che non distribuiscono tagliandi e di cui alla lettera c-ter) dello stesso comma, basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l'obbligo di versamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. A tal fine, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7-ter, sono previsti specifici obblighi dichiarativi".

     3. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato per l'importo di euro 31.761.000 per l'anno 2022, di euro 63.522.000 per l'anno 2023 e di euro 31.761.000 per l'anno 2024.

     4. All'onere derivante dal comma 3, pari a euro 31.761.000 per l'anno 2022, a euro 63.522.000 per l'anno 2023 e a euro 31.761.000 per l'anno 2024, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 1».

 

     All'articolo 19:

     al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, le parole: «nazionale del lavoro,» sono sostituite dalle seguenti: «nazionale del lavoro e»;

     al comma 2, alinea, le parole: «a partire dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023,».

 

     Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

     «Art. 19-bis (Proroga del termine di cui all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35). - 1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

 

     All'articolo 20:

     al comma 1, dopo le parole: «l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)» sono inserite le seguenti: «, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».

 

     All'articolo 21:

     al comma 1, le parole: «di Ripresa e Resilienza» sono soppresse, dopo le parole: «di Trento e» è inserita la seguente: «di» e dopo le parole: «ai traguardi e» è inserita la seguente: «agli»;

     al comma 2, le parole: «programmazione 2021/2027» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione 2021-2027»;

     dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole da: "si applicano" fino a: "sezione II" sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del presente capo, salvo quanto disposto dagli articoli 6, per la parte applicabile alla commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7, e";

     b) i commi 3 e 4 sono abrogati».

 

     All'articolo 23:

     al comma 2, le parole: «energia reti» sono sostituite dalle seguenti: «energia, reti»;

     al comma 3, le parole: «delle accise» sono soppresse;

     al comma 4, dopo le parole: «quarto comma, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al».

     dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

     «5-bis. All'articolo 38, comma 1, alinea, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: "produzione di idrogeno" sono inserite le seguenti: "e delle infrastrutture connesse, ivi compresi compressori e depositi e eventuali infrastrutture di connessione a reti di distribuzione e trasporto,".

     5-ter. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:

     "9-ter. Nel caso di intervento che coinvolga più Comuni, l'istanza di procedura abilitativa semplificata è presentata a tutti i Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse. L'amministrazione competente ai sensi del presente comma è individuata nel Comune sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni degli altri Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse"».

 

     Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

     «Art. 23-bis (Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse). - 1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 67, ai commi 1 e 2, dopo le parole: "produzione di energia elettrica da biogas" sono inserite le seguenti: "e biomasse di potenza fino ad 1 MW"».

 

     All'articolo 24:

     al comma 1:

     all'alinea, le parole: «Al decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 16 del decreto-legge» e le parole: «dell'articolo 16» sono soppresse;

     al capoverso 2-bis, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «alla conclusione degli stessi»;

     al comma 2, al primo periodo, le parole: «per la ripresa e la resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «di ripresa e resilienza» e, al terzo periodo, le parole: «alla cui copertura» sono sostituite dalle seguenti: «al relativo onere»;

     al comma 3, il capoverso 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Al presidente spetta la legale rappresentanza dell'ENEA».

 

     Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

     «Art. 24-bis (Contributo a favore di impianti sportivi e piscine). - 1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le discipline sportive associate e gli enti pubblici che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, possono accedere, per l'anno 2023, a contributi in conto capitale per progetti di investimento nel limite massimo di 1 milione di euro finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo. L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, all'articolo 55 del medesimo regolamento, e l'importo massimo dell'aiuto è fissato nell'80 per cento dei costi ammissibili. La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e, con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, nonchè alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. La concessione dei predetti contributi è autorizzata nel limite massimo complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2023.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

 

     All'articolo 25:

     alla rubrica, le parole: «di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «per la gestione».

 

     Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

     «Art. 25-bis (Modifica all'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). - 1. All'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

     "5-ter. L'accordo di programma quadro di cui al comma 5 stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ad un sistema autonomo di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), ovvero ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223 assicurano la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. Per adempiere agli obblighi di cui al precedente periodo, i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ai sistemi di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), possono avvalersi dei consorzi di cui all'articolo 223 facendosi carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi"».

 

     All'articolo 26:

     al comma 1, le parole: «tecnico operativo» sono sostituite dalla seguente: «tecnico-operativo» e le parole: «, previsti dall'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 9»;

     al comma 2, le parole da: «programma» fino a: «stato di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione»;

     alla rubrica, le parole: «tecnico operativo» sono sostituite dalla seguente: «tecnico-operativo».

 

     Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

     «Art. 26-bis (Potenziamento del controllo in materia di reati ambientali). - 1. Ai fini del potenziamento del controllo in materia di reati ambientali, alla parte sesta-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 318-ter, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     "4-bis. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi da corrispondere a carico del contravventore per l'attività di asseverazione tecnica fornita dall'ente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione di cui al comma 1, quando diverso dall'organo di vigilanza che l'ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, dallo stesso organo accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 55 del codice di procedura penale quando si tratti di ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un'amministrazione statale";

     b) all'articolo 318-quater, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato, destinata all'entrata del bilancio dello Stato, unitamente alla somma dovuta ai sensi dell'articolo 318-ter, comma 4-bis. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonchè l'eventuale pagamento della somma dovuta ai fini dell'estinzione del reato e di quella da corrispondere, ai sensi dell'articolo 318-ter, comma 4-bis, per la redazione della prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dell'asseverazione tecnica. Gli importi di cui all'articolo 318-ter, comma 4-bis, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati al potenziamento delle attività di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti organi ed enti".

     2. Il decreto di cui al comma 4-bis dell'articolo 318-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

 

     All'articolo 27:

     al comma 1, dopo le parole: «associate a rischi ambientali e climatici,» sono inserite le seguenti: «e delle zoonosi»;

     al comma 2, le parole: «protezione ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «protezione dell'ambiente»;

     al comma 3:

     alla lettera e), le parole: «sulla salute» sono sostituite dalla seguente: «sanitario»;

     dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

     «e-bis) predispone una relazione annuale in merito ai campi di intervento, alle prospettive di ricerca e di implementazione delle proprie funzioni e ai possibili interventi normativi, ai fini della sua trasmissione alle Camere da parte del Governo»;

     al comma 4, lettera e), la parola: «monitoraggio,» è sostituita dalle seguenti: «monitoraggio e»;

     al comma 5, le parole: «dell'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «dall'allegato 1», dopo le parole: «Trento e» è inserita la seguente: «di», le parole: «Regolamento UE» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE)» e dopo le parole: «e del Consiglio» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al comma 6:

     all'alinea, le parole: «dell'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «dall'allegato 1»;

     alla lettera b), dopo le parole: «dirigenti del» è inserita la seguente: «medesimo»;

     alla lettera c), dopo le parole: «dirigenti del» è inserita la seguente: «medesimo»;

     al comma 8, dopo le parole: «delle finanze» è inserita la seguente: «del» e le parole: «n.1» sono sostituite dalle seguenti: «punto 1».

 

     All'articolo 28:

     al comma 1, le parole: «misura R 1.2» sono sostituite dalle seguenti: «Riforma 1.2 della Missione 1, Componente 1» e le parole: «previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «della previdenza sociale»;

     al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Lo statuto definisce» sono inserite le seguenti: «la missione della società, anche in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza,»;

     al comma 5, lettera a), le parole: «500 mila» sono sostituite dalla seguente: «500.000»;

     al comma 6, dopo la parola: «forniture» sono inserite le seguenti: «ai sensi del codice»;

     al comma 7, la parola: «individuate» è sostituita dalla seguente: «individuati»;

     dopo il comma 7 è inserito il seguente:

     «7-bis. Tutte le operazioni, gli atti, i trasferimenti e le cessioni riguardanti beni mobili, immobili, apparati, infrastrutture e comunque beni strumentali, effettuati da parte degli Istituti di cui al comma 1 nei confronti della società di cui al presente articolo sono esenti, senza limiti di valore, da ogni imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura»;

     al comma 9, dopo la parola: «società» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «istituti partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «Istituti partecipanti».

 

     All'articolo 30:

     al comma 1:

     le parole: «ministro o sottosegretario delegato», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro o Sottosegretario di Stato delegato»;

     alla lettera d), numero 2), le parole: «, comitato» sono sostituite dalle seguenti: «, il comitato»;

     alla lettera i), numero 3), capoverso 2-bis, dopo le parole: «all'Autorità» sono inserite le seguenti: «di Governo»;

     al comma 2, le parole da: «nella società CIRA» fino a: «del 10 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «nel Centro italiano ricerche aerospaziali (CIRA) S.p.a., ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno»;

     al comma 3, le parole: «disposizioni in esso contenute» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni di cui al presente articolo»;

     al comma 4, dopo la parola: «Sottosegretario» sono inserite le seguenti: «di Stato»;

     al comma 5, dopo le parole: «organi dell'Agenzia spaziale italiana» sono inserite le seguenti: «, integrati ai sensi del comma 1, lettera d), numero 4),»;

     dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     «5-bis. Le maggiori spese derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera d), numero 4), pari a euro 20.900 per l'anno 2022 e a euro 41.800 a decorrere dall'anno 2023, sono poste a carico del bilancio dell'ASI. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 10.764 euro per l'anno 2022 e a 21.527 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189»;

     al comma 6, le parole: «n. 1)» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1)»;

     dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

     «8-bis. Al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3-bis, comma 4, le parole da: ", anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ". Per la violazione della presente disposizione si applica l'articolo 18-bis";

     b) all'articolo 18-bis, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

     "8-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in tutti i casi in cui l'AgID esercita poteri sanzionatori attribuiti dalla legge";

     c) all'articolo 62, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le modalità e i tempi di adesione da parte dei comuni all'archivio nazionale informatizzato, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile, sono definiti con uno o più decreti di cui al comma 6-bis";

     d) all'articolo 64, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

     "3-ter. I gestori dell'identità digitale accreditati, in qualità di gestori di pubblico servizio, prima del rilascio dell'identità digitale a una persona fisica, verificano i dati identificativi del richiedente, ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'ANPR di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma prevista dall'articolo 50-ter. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identità digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica dell'esistenza in vita. Il direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operatività delle funzionalità necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identità digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi".

     8-ter. All'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo il comma 7-novies è aggiunto il seguente:

     "7-decies. Per le medesime finalità di cui al comma 7-quinquies, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o il Sottosegretario di Stato delegato alle politiche spaziali e aerospaziali, nel rispetto delle condizioni previste nella comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01, come richiamata dalla comunicazione della Commissione europea 2021/C 508/01, concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, è autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 90 milioni di euro, a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 3, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per 10 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023, 28 milioni di euro per l'anno 2024 e 17 milioni di euro per l'anno 2025, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ovvero di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture debt o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture debt, istituiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I rapporti tra le parti, i criteri e le modalità degli investimenti sono regolati da un'apposita convenzione, anche per quanto riguarda la remunerazione dell'attività svolta. I rimborsi dei capitali investiti e qualsiasi ritorno sui medesimi, incluse le plusvalenze, sono versati all'entrata del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri"»;

     alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di codice dell'amministrazione digitale».

 

     All'articolo 31:

     al comma 1, dopo le parole: «88 e 89 del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al», dopo la parola: «aerospaziali» il segno di interpunzione: «,» è soppresso, la parola: «individuati» è sostituita dalla seguente: «individuata» e le parole: «comma 6, o dell'articolo 19, comma» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 o»;

     al comma 2, le parole: «da espletarsi con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,» sono sostituite dalle seguenti: «da espletare ai sensi dell'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto,»;

     al comma 3, le parole: «e in euro» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro».

 

     All'articolo 32:

     al comma 1:

     alla lettera a), numero 1), dopo le parole: «della strategia nazionale dei dati pubblici,» sono inserite le seguenti: «anche con riferimento al riuso dei dati aperti,»;

     dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) all'articolo 64, comma 2-duodecies, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì in caso di identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici";

     2) all'ultimo periodo, dopo le parole: "titolari di funzioni pubbliche," sono inserite le seguenti: "ovvero gli altri dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi qualificati,"»;

     alla lettera b), dopo le parole: «comma 7, del» sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale di cui al»;

     dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

     «c-bis) all'articolo 54, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica" sono inserite le seguenti: ", nonchè per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche";

     c-ter) all'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     "3-bis. Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa digitale, stabilito nel programma Next Generation EU e per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi relativi ai lavori di scavo di lunghezza inferiore a 200 metri per la posa di infrastruttura a banda ultralarga non è richiesta la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore di rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno trenta giorni l'inizio dei lavori all'autorità competente alla verifica in questione, allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura, nonchè una descrizione sintetica dell'intervento recante altresì documentazione fotografica";

     c-quater) al fine di favorire maggiore efficienza e celerità nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, nonchè di assicurare la piena e corretta applicazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e dell'articolo 11 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, i contratti e le concessioni di cui all'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono integralmente esclusi dall'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo codice e, conseguentemente, non trovano applicazione le disposizioni eventualmente incompatibili contenute in provvedimenti, contratti e atti di qualunque natura. I soggetti titolari dei contratti o delle concessioni di cui al periodo precedente, affidati con procedure di gara, e in possesso dei requisiti necessari, nell'esercizio della loro autonomia organizzativa e decisionale, assicurano l'applicazione di criteri di semplificazione, efficacia, trasparenza, non discriminazione e tutela dell'ambiente, tenuto conto del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione delle reti di telecomunicazioni»;

     dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

     «1-bis. All'articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) dopo la parola: "in specie" è inserita la seguente: "anche";

     2) dopo le parole: "destinati ad ospitare" è inserita la seguente: "successivamente";

     b) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36," sono inserite le seguenti: "ove previsto,".

     1-ter. Al fine di incentivare la diffusione dell'innovazione digitale e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale nonchè per le finalità di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio per l'utilizzo dell'energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali».

     Nel capo IV, dopo l'articolo 32 è aggiunto il seguente:

     «Art. 32-bis (Modifiche al titolo V-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante istituzione di un Sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità). - 1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1, Componente 1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 30-ter, comma 1, dopo le parole: "funzioni di supporto" sono inserite le seguenti: "alla prevenzione e al contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo,";

     b) all'articolo 30-ter, comma 5, alinea, la parola: "Partecipano" è sostituita dalle seguenti: "Sono tenuti a partecipare";

     c) all'articolo 30-ter, comma 5, la lettera a) sostituita dalla seguente:

     "a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106, 114-quater e 114-septies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385";

     d) all'articolo 30-ter, comma 5, lettera d), le parole: "ai soggetti di cui alle lettere da a) a c)" sono soppresse;

     e) all'articolo 30-ter, comma 5-bis, le parole: "in un'apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "con il decreto di cui all'articolo 30-octies, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

     f) all'articolo 30-ter, comma 7, le parole: "del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi" sono sostituite dalle seguenti: "commerciali di appartenenza";

     g) all'articolo 30-sexies, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo è posto a carico dei soggetti che partecipano o accedono al sistema pubblico di prevenzione ai sensi dell'articolo 30-ter, previa stipula di un'apposita convenzione con l'ente gestore, attraverso la corresponsione di un contributo articolato in modo da garantire sia le spese di progettazione, di realizzazione e di evoluzione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore stesso. La misura delle componenti del contributo è determinata con il decreto di cui all'articolo 30-octies";

     h) all'articolo 30-septies, comma 1, le parole: "Le somme versate dagli aderenti" sono sostituite dalle seguenti: "Le contribuzioni di cui all'articolo 30-sexies, comma 2,";

     i) all'articolo 30-octies, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     "c) sono individuati le modalità, i presupposti e i profili di accesso ai dati, il processo di rilascio delle credenziali, nonchè le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi degli accessi e delle operazioni e sono fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 30-quinquies sono comunicati e gestiti, nonchè è stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 30-sexies, comma 1".

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è abrogato il comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121».

 

     All'articolo 33:

     al comma 1, dopo la parola: «resilienza» il segno di interpunzione: «;» è sostituito dal seguente: «,», le parole: «Missione M3C2-4» sono sostituite dalle seguenti: «misura M3C2,» e dopo le parole: «dell'articolo 12 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al»;

     al comma 2, dopo la parola: «prevenzione» è inserita la seguente: «degli» e le parole: «dell'ambiente,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ambiente e»;

     al comma 3, le parole: «di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327» sono soppresse.

 

     Dopo l'articolo 33 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 33-bis (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale). - 1. Al fine di consentire uno sviluppo equilibrato dei sistemi di trasporto pubblico locale sull'intero territorio nazionale, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 settembre 2022, è determinata l'entità del finanziamento riconoscibile, nel limite complessivo di 75 milioni di euro, agli interventi, valutati ammissibili e presentati dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 agosto 2022 secondo le medesime modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'erogazione di contributi destinati al finanziamento di interventi relativi al trasporto rapido di massa. I finanziamenti di cui al presente comma sono autorizzati, per ciascuna annualità, per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, a 200.000 euro per l'anno 2023 e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, a 200.000 euro per l'anno 2023 e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede:

     a) quanto ad euro 2 milioni per l'anno 2022 e ad euro 5,6 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

     b) quanto ad euro 200.000 per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Art. 33-ter (Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di messa in sicurezza, efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile). - 1. Al fine di assicurare ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e del patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonchè degli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile, limitatamente ai contributi riferiti all'annualità 2022, i termini di cui al terzo, quarto e sesto periodo del comma 14-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di quattro mesi».

 

     All'articolo 34:

     al comma 1:

     all'alinea, dopo la parola: «Al» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»;

     alla lettera a), dopo le parole: «all'articolo 46-bis del» sono inserite le seguenti: «codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al»;

     alla lettera b), le parole: «e l'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «, e l'adozione» e dopo le parole: «all'articolo 46-bis del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al».

 

     All'articolo 35:

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

     "7-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare con riferimento all'intero collegio:

     a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti:

     1) l'importo pari allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;

     2) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;

     3) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;

     4) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;

     5) l'importo pari allo 0,07 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro;

     b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti:

     1) l'importo pari allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;

     2) l'importo pari allo 0,4 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;

     3) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;

     4) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;

     5) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro"».

 

     All'articolo 36:

     al comma 1, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» e le parole: «alla soglia comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,»;

     al comma 2, capoverso 1-bis, le parole: «Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 29.» sono sostituite dalle seguenti: «Soprintendenza speciale per il PNRR di cui all'articolo 29 del presente decreto»;

     dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. Al Commissario straordinario del Governo per le attività connesse alla partecipazione dell'Italia, quale Paese ospite d'onore, alla Fiera del libro di Francoforte del 2024, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2022, è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, cui sono assegnate le risorse di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comprensive delle somme destinate alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, nonchè eventuali ulteriori risorse, provenienti da soggetti pubblici o privati, destinate alla partecipazione dell'Italia alla Fiera del libro di Francoforte del 2024.

     2-ter. La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti».

 

     All'articolo 37:

     al comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 6,» sono inserite le seguenti: «rimodulando la perimetrazione vigente, in aumento o in diminuzione,» e dopo le parole: «è approvata» sono inserite le seguenti: «, entro trenta giorni dall'acquisizione della proposta commissariale,»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: "decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303" sono inserite le seguenti: ", e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127"»;

     al comma 2, le parole: «decreto-legge 2 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 20 giugno», le parole: «"Contratti di sviluppo"» sono sostituite dalle seguenti: «denominato 'contratto di sviluppò,», la parola: «(FSC)» è soppressa, la parola: «CIPESS» è sostituita dalle seguenti: «del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», le parole: «programmazione 2021/2027» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione 2021-2027» e le parole: «di intesa con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

     al comma 3, capoverso 65, le parole: «per le infrastrutture e la mobilità sostenibile» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e le parole: «nonchè sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91».

     Nel capo V, dopo l'articolo 37 sono aggiunti i seguenti:

     «Art. 37-bis (Modifica dell'articolo 1677-bis del codice civile). - 1. L'articolo 1677-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 1677-bis (Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose). - Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili".

     Art. 37-ter (Modifica all'articolo 10-quinquies del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022). - 1. All'articolo 10-quinquies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Sono fatte salve le procedure di cui all'articolo 31, commi 46, 47, 48, 49-bis e 49-ter, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relative alle istanze già depositate dai soggetti interessati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».

 

     All'articolo 38:

     al comma 1, dopo le parole: «dalle agenzie di viaggio e» è inserita la seguente: «dai»;

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Digitalizzazione per agenzie di viaggio e tour operator».

 

     All'articolo 40:

     al comma 1, le parole: «misura M1C3-35-Investimento» sono sostituite dalle seguenti: «misura M1C3, investimento»;

     al comma 2, lettera g), dopo la parola: «interessati» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e dopo la parola: «nonchè» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

     alla rubrica, le parole: «EU" per grandi eventi turistici» sono sostituite dalle seguenti: «EU per grandi eventi turistici"».

 

     All'articolo 41:

     al comma 1:

     al capoverso 37-bis, le parole: «italiano di statistica» sono sostituite dalle seguenti: «nazionale di statistica»;

     al capoverso 37-quater, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»;

     al comma 3, le parole: «Il Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «17. Il Comitato».

 

     All'articolo 43:

     al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «Fondo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti»;

     al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94»;

     al comma 6, primo periodo, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

 

     L'articolo 44 è sostituito dal seguente:

     «Art. 44 (Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie). - 1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica del capo I è sostituita dalla seguente: "Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione per concorso";

     b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

     "Art. 1 (Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti). - 1. Al fine di elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e le scuole, idoneo a sviluppare coerentemente le competenze necessarie per l'esercizio della professione di insegnante, nonchè per dare attuazione alla riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, è introdotto un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

     2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

     a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

     b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, psicopedagogiche, relazionali, orientative, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonchè con le competenze giuridiche, in specie relative alla legislazione scolastica;

     c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole, l'orientamento, nonchè l'acquisizione delle competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;

     d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.

     3. La formazione continua obbligatoria, al pari di quella continua incentivata di cui all'articolo 16-ter, dei docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche, digitali, pedagogiche e psicopedagogiche, nonchè a competenze volte a favorire la partecipazione degli studenti. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre a indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. Le iniziative formative di cui al presente comma si svolgono fuori dell'orario di insegnamento e sono definite, per i profili di competenza, dalla contrattazione collettiva, ferme restando l'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche e le disposizioni del contratto collettivo nazionale";

     c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     "Art. 2 (Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo). - 1. Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato si articola in:

     a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, di cui al comma 6 dell'articolo 2-bis;

     b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

     c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

     2. La formazione iniziale dei docenti è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonchè con la formazione continua incentivata di cui all'articolo 16-ter e consta di un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all'acquisizione di elevate competenze linguistiche e digitali, nonchè di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti pedagogico, psicopedagogico, didattico, delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell'inclusione e dell'eguaglianza, con particolare attenzione al benessere psicofisico ed educativo degli alunni con disabilità e degli alunni con bisogni educativi speciali. I percorsi di formazione iniziale si concludono con una prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. La prova scritta di cui al secondo periodo è costituita da un'analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato durante il percorso di formazione iniziale. La selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia";

     d) dopo il capo I è inserito il seguente:

 

     "Capo I-bis

     PERCORSO UNIVERSITARIO E ACCADEMICO DI FORMAZIONE INIZIALE E ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO PER LE SCUOLE SECONDARIE

 

     Art. 2-bis (Percorso universitario e accademico di formazione iniziale). - 1. Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a frequenza obbligatoria, è organizzato ed è impartito, per le relative classi di concorso, con modalità di erogazione convenzionale, ai sensi del secondo periodo, dalle università ovvero dalle istituzioni AFAM attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. I percorsi sono svolti interamente in presenza o, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale. Nel decreto di cui al comma 4 sono individuati i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne l'elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono definite le modalità con cui i percorsi di formazione iniziale sono organizzati per realizzare una collaborazione strutturata e paritetica fra sistema scolastico, università e istituzioni AFAM.

     2. Il Ministero dell'istruzione stima e comunica al Ministero dell'università e della ricerca il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni nonchè le scuole italiane all'estero, nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso, affinchè il sistema di formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla. Per i primi tre cicli dei percorsi di cui al presente articolo, i titolari di contratti di docenza presso una scuola statale o paritaria o nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni possono accedere ai percorsi di cui al comma 1 relativi alla classe di concorso interessata nei limiti della riserva di posti indicati dal decreto di cui al comma 4.

     3. Fermi restando i margini di flessibilità dei relativi piani di studio, possono di norma accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 nonchè coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei medesimi titoli. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico l'accesso è subordinato all'acquisizione di 180 CFU. Nel rispetto del principio di autonomia delle università, i CFU/CFA di formazione iniziale per l'insegnamento sono conseguiti in modalità aggiuntiva.

     4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti precisati all'articolo 2, comma 2, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, necessari per la formazione iniziale, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA, in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa e tenendo in considerazione gli aspetti connessi all'inclusione scolastica nonchè le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore. Il decreto di cui al primo periodo determina il numero di crediti formativi universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità. Il medesimo decreto definisce la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l'accesso alla prova finale del percorso di formazione iniziale di cui all'articolo 2, comma 2, tenuto conto del criterio di cui al comma 1, terzo periodo, del presente articolo. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, è comunque riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. Il decreto di cui al presente comma definisce le linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purchè strettamente coerenti con gli obiettivi formativi. I tirocini di cui al presente comma non sono retribuiti.

     5. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti gli standard professionali minimi riferiti alle competenze che devono essere possedute dal docente abilitato, nonchè le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, gli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti e la composizione della relativa commissione giudicatrice, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui al comma 7. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al precedente periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

     6. Con il decreto di cui al comma 4 è individuato il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, nel rispetto degli standard professionali minimi riferiti alle competenze di cui al comma 5, e sono definite le modalità della loro verifica, per favorire la coerenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con le professionalità richieste al docente per favorire la trasformazione digitale dell'organizzazione scolastica e dei processi di apprendimento e insegnamento.

     7. Alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti il contingente di personale docente di cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 16,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 16,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 31 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

     Art. 2-ter (Abilitazione all'insegnamento). - 1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.

     2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non costituisce titolo di idoneità nè dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato.

     3. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.

     4. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.

     5. Con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono definiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonchè di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, con oneri a carico dei partecipanti";

     e) all'articolo 4, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     "2-bis. In deroga al comma 1, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione da adottare, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarità e la multidisciplinarità dei profili professionali innovativi. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

     f) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     "Art. 5 (Requisiti di partecipazione al concorso). - 1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

     2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

     3. Costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

     4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124";

     g) la rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: "Periodo di prova e immissione in ruolo";

     h) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

     "Art. 13 (Anno di prova e immissione in ruolo). - 1. I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor, che non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definiti le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.

     2. I vincitori del concorso che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Conseguita l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

     3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 2, sono altresì definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA necessari per la formazione iniziale universitaria e accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione. La prova scritta di cui al primo periodo è costituita da un intervento di progettazione didattica inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale si consegue l'abilitazione.

     4. I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

     5. In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo";

     i) dopo il capo IV è inserito il seguente:

 

     "CAPO IV-bis.

     SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE E SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA INCENTIVATA

 

     Art. 16-bis (Scuola di alta formazione dell'istruzione). - 1. È istituita, con sede legale in Roma, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, di seguito denominata Scuola, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione. La Scuola:

     a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

     b) coordina e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

     c) assolve alle funzioni correlate alla formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter;

     d) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di coprogettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione della partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle medesime istituzioni.

     2. La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), è dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative, con gli uffici del Ministero dell'istruzione competenti in materia e stipula convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione.

     3. Sono organi della Scuola il Presidente, il Comitato d'indirizzo e il Comitato scientifico internazionale.

     4. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, ed è scelto tra professori universitari ordinari o tra soggetti con competenze manageriali parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale nell'ambito dell'istruzione e formazione. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico è collocato nella posizione di fuori ruolo. Il Presidente è preposto alla Scuola, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato d'indirizzo. È responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attività di formazione, d'intesa con il direttore generale di cui al comma 6 e sentito il Comitato d'indirizzo. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento o, se non dipendente di amministrazioni pubbliche, svolge il proprio mandato a titolo gratuito.

     5. Il Comitato d'indirizzo, presieduto dal Presidente della Scuola, si compone di cinque membri, tra i quali i presidenti dell'INDIRE e dell'INVALSI e due componenti nominati dal Ministro dell'istruzione tra personalità di alta qualificazione professionale. Il Comitato d'indirizzo rimane in carica tre anni e, tramite il direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispone le convenzioni e svolge le attività di coordinamento istituzionale della Scuola. Il Comitato d'indirizzo, all'atto dell'insediamento, approva il regolamento della Scuola, nel quale sono disciplinate le modalità del suo funzionamento, nonchè quelle di funzionamento dello stesso Comitato d'indirizzo e del Comitato scientifico internazionale. Ai componenti del Comitato d'indirizzo spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

     6. Presso la Scuola è istituita una Direzione generale. Il direttore generale è nominato dal Ministro dell'istruzione tra i dirigenti di prima fascia del medesimo Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in carica per tre anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta. L'organizzazione e il funzionamento della Direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione.

     7. Il Comitato scientifico internazionale, istituito per adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione, rimane in carica quattro anni ed è composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione che indica altresì i criteri per la nomina. Ai componenti del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

     8. La dotazione organica della Scuola è definita nella tabella di cui all'allegato A, annesso al presente decreto. In sede di prima applicazione, per il reclutamento del personale amministrativo delle aree, la Scuola, nei limiti di cui all'allegato A e delle risorse finanziarie assegnate, procede al reclutamento utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di Area III del Ministero dell'istruzione. Con riferimento all'incarico di dirigente di seconda fascia, la Scuola procede conferendo l'incarico, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, o in aspettativa non retribuita, o comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Nella Scuola non può essere impiegato a qualunque titolo personale docente del comparto Scuola.

     9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Alla relativa copertura si provvede, per gli anni dal 2023 al 2026, mediante i fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR e, a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

     Art. 16-ter (Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti). - 1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità e ai bisogni educativi speciali, nonchè le pratiche di laboratorio e l'inclusione, è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema di cui al comma 3 e dei docenti di ruolo, articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti, volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche. Le modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva. La partecipazione alle attività formative dei percorsi si svolge al di fuori dell'orario di insegnamento ed è retribuita anche a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto.

     2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma 1 sono definiti dalla Scuola, che ne coordina la struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:

     a) accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione, e verifica dei requisiti di cui al comma 8;

     b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei;

     c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti con la formazione in servizio.

     3. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola, rafforzare l'autonomia scolastica e promuovere lo sviluppo delle figure professionali di supporto all'autonomia scolastica e al lavoro didattico e collegiale, la Scuola definisce altresì specifici obiettivi dei programmi per percorsi di formazione in servizio strutturati secondo parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti, rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. La partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuita con emolumenti nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva. Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa.

     4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 10, avviene dall'anno scolastico 2023/2024 su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi del comma 9. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi formativi è previsto per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, al superamento del percorso formativo e in caso di valutazione individuale positiva, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 e secondo le modalità ivi previste. Sono pertanto previste, con particolare riferimento alla capacità di incrementare il rendimento degli alunni, alla condotta professionale, alla promozione dell'inclusione e delle esperienze extrascolastiche, verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonchè una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, nella verifica finale il comitato è integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o finale può essere ripetuta l'anno successivo. Le medesime verifiche intermedie e finale sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale, nella quale si determina l'eventuale conseguimento dell'incentivo salariale, il comitato di valutazione dei docenti tiene anche conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli indicatori di cui al settimo periodo. Resta ferma la progressione salariale di anzianità.

     5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al comma 4, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla formazione, con dotazione pari a 40 milioni di euro nell'anno 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al presente comma, è rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma 4, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 9 e con l'obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata. L'indennità una tantum è corrisposta nel limite di spesa di cui al presente comma, con riferimento all'anno di conseguimento della valutazione individuale positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 10 milioni di euro nell'anno 2026, 52 milioni di euro nell'anno 2027, 118 milioni di euro nell'anno 2028, 184 milioni di euro nell'anno 2029, 250 milioni di euro nell'anno 2030 e 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante adeguamento dell'organico dell'autonomia del personale docente conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori, effettuato a partire dall'anno scolastico 2026/2027 e fino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito delle cessazioni annuali, con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato, e, quanto a 30 milioni di euro nell'anno 2026, 33 milioni di euro nell'anno 2027, 42 milioni di euro nell'anno 2028, 52 milioni di euro nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno 2030 e 71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In attuazione di quanto previsto dal periodo precedente le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente, con esclusione dei docenti di sostegno, è pari a 669.075 posti nell'anno scolastico 2026/2027, a 667.325 posti nell'anno scolastico 2027/2028, a 665.575 posti nell'anno scolastico 2028/2029, a 663.825 posti nell'anno scolastico 2029/2030, a 662.075 posti nell'anno scolastico 2030/2031 e a 660.325 posti dall'anno scolastico 2031/2032. In relazione all'adeguamento di cui al periodo precedente gli Uffici scolastici regionali comunicano a ciascuna istituzione scolastica la consistenza dell'organico dell'autonomia. La definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente; non possono essere previsti incrementi per compensare l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma. Il Ministero dell'istruzione, per il tramite degli Uffici scolastici regionali, effettua, per ciascuna istituzione scolastica, un monitoraggio annuale dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia anche al fine di valutare il rispetto del divieto di incremento di tali posti a compensazione della riduzione dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma e ne trasmette gli esiti al Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini dell'adozione del decreto di accertamento di cui al decimo periodo. Per eventuali straordinarie esigenze di compensazione della riduzione dei posti dell'organico dell'autonomia il dirigente scolastico presenta richiesta motivata all'Ufficio scolastico regionale che ne dà comunicazione al Ministero dell'istruzione ai fini del predetto monitoraggio. Le risorse del Fondo di cui al primo periodo sono rese disponibili e ripartite annualmente previa adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si accertano i risparmi realizzati in relazione all'adeguamento di organico effettuato in misura corrispondente alle cessazioni previste annualmente. Qualora, sulla base degli esiti del monitoraggio del Ministero dell'istruzione, emergano incrementi dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia compensativi dell'adeguamento di cui al quarto periodo, l'adeguamento dell'organico dell'autonomia è riferito, nella misura massima di cui al quarto periodo, al solo contingente del potenziamento e l'accertamento di cui al periodo precedente è riferito ai soli risparmi realizzati a seguito dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in misura corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti non ridotta in ciascun anno scolastico incrementa l'adeguamento dell'organico del potenziamento dell'anno scolastico successivo e a tal fine il Fondo di cui al primo periodo è incrementato in misura corrispondente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra il Fondo di cui al presente comma e i pertinenti capitoli stipendiali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione anche nel caso in cui non siano accertati i risparmi ai sensi del presente comma.

     6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 335, lettera a), dopo la parola: 'titolo,' sono inserite le seguenti: 'distinto per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno,';

     b) al comma 335, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

     'b-bis) è rilevato il numero di classi in deroga attivate ai sensi del comma 344, distinte per ordine di scuola e grado di istruzionè;

     c) dopo il comma 335 è inserito il seguente:

     '335-bis. A decorrere dall'anno 2026, con il medesimo decreto di cui al comma 335 sono rilevati il numero di classi e il numero di posti dell'organico dell'autonomia, distinti per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, che sono ridotti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-ter, comma 5, quarto periodo, del decreto legislativo 17 aprile 2017, n. 59'.

     7. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione della formazione continua di cui al comma 2, lettera a), la Scuola nazionale dell'amministrazione, tutte le università, le istituzioni AFAM, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani.

     8. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma 2, lettera a), i soggetti in possesso dei requisiti di moralità, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale determinati con apposita direttiva del Ministro dell'istruzione. Fermo restando l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono requisiti minimi di accreditamento, ai quali deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell'ente, un'esperienza almeno quinquennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni, la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione. I costi della formazione sono allineati agli standard utilizzati per analoghi interventi formativi finanziati con risorse del Programma operativo nazionale.

     9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1, prevedendo per le verifiche intermedie e finale di cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica. La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del regolamento e dell'aggiornamento contrattuale di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui all'allegato B, annesso al presente decreto.

     10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 relativi all'erogazione della formazione, pari a complessivi euro 17.256.575 per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 41.218.788 per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per la formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, per gli anni 2025 e 2026, nonchè a euro 43.856.522 per l'anno 2027 e a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

     a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR;

     b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC 'Per la Scuolà 2014-2020;

     c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

     d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440;

     e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

     l) nel capo V, dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

     "Art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo). - 1. Fino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 6 dell'articolo 2-bis e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Fino alla data di cui al primo periodo, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

     2. Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e del titolo di studio valido per l'insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.

     3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, primo periodo, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA necessari per la partecipazione al concorso. Sono altresì definiti gli ulteriori 30 CFU/CFA necessari per il completamento della formazione iniziale universitaria e accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, nonchè la composizione della relativa commissione, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui all'articolo 2-bis, comma 7. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al secondo periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

     4. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-ter dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1.

     5. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 3 dell'articolo 5, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui all'articolo 1, comma 17-ter, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi dei commi 18-decies e 18-undecies del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2019.

     6. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati";

     m) sono aggiunti, in fine, gli allegati A e B di cui agli allegati 2 e 3 annessi al presente decreto».

 

     L'articolo 45 è sostituito dal seguente:

     «Art. 45 (Valorizzazione del personale docente). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 593, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

     "b-bis) valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica;

     b-ter) valorizzazione del personale docente che presta servizio in zone caratterizzate da rischio di spopolamento e da valori degli indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234";

     b) dopo il comma 593 è inserito il seguente:

     "593-bis. In sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale previsto al comma 592 è riservata alla valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica ai sensi del comma 593, lettera b-bis), e del personale docente di cui al comma 593, lettera b-ter), e con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o del domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica".

     2. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83 è inserito il seguente:

     "83-bis. Dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche individuate ai sensi del decreto di cui al secondo periodo possono altresì chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del presente articolo e dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo, parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in reggenza, che possono avvalersi della facoltà di cui al periodo precedente, con priorità per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi, nel rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"».

 

     L'articolo 46 è sostituito dal seguente:

     «Art. 46 (Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti). - 1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 10:

     1) alla lettera a), il primo periodo è sostituito dai seguenti: "nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 10.1, secondo periodo, sostenimento di una prova scritta con più quesiti a risposta aperta per i concorsi banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonchè sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, sull'informatica e sulla lingua inglese. Entro trenta giorni dall'indizione di ciascuna procedura concorsuale bandita ai sensi del presente comma, fino al 31 dicembre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, l'accesso alla prova di cui al primo periodo può essere riservato a coloro che superino una prova preselettiva";

     2) alla lettera b), dopo le parole: "prova orale" sono aggiunte le seguenti: "nella quale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e l'abilità nell'insegnamento anche attraverso un test specifico";

     3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

     "d-bis) formazione della graduatoria dei soggetti che devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla classe di concorso, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a), b) e c), in applicazione dell'articolo 5, comma 4, e dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59";

     b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

     "10.1. La redazione dei quesiti della prova scritta di cui al comma 10, anche a titolo oneroso, è assegnata a una o più università. È altresì istituita con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro il 10 giugno 2022, una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al presente articolo, propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti affinchè questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei candidati. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati";

     c) dopo il comma 10-bis è inserito il seguente:

     "10-ter. Ferma restando la riserva di posti di cui al comma 10-bis, i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d), sono immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d-bis), che sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuino posti vacanti e disponibili";

     d) il comma 12 è abrogato;

     e) dopo il comma 21 è aggiunto il seguente:

     "21-bis. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la disposizione di cui al comma 10, lettera d-bis), del presente articolo cessa di avere efficacia dal 1° gennaio 2025".

     2. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

 

     L'articolo 47 è sostituito dal seguente:

     «Art. 47 (Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'istruzione). - 1. Al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2025/2026 è individuato dal Ministero dell'istruzione - Unità di missione per il PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a 100 e un numero di dirigenti scolastici fino a un massimo di 5 da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonchè le equipe formative territoriali, già costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione per il PNRR. Per le finalità di cui al presente comma e allo scopo di garantire l'attuazione delle riforme legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al sistema nazionale di istruzione e formazione, il Ministero dell'istruzione si avvale, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2026, a supporto dell'ufficio di gabinetto, di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie inerenti al sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione, cui spetta un compenso fino a un importo massimo di euro 70.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro annui. Agli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

     2. Allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per il sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla Riforma 1.3 della Missione 4, Componente 1, relativa alla riorganizzazione del sistema scolastico, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 344, secondo periodo, dopo le parole: "e culturale" sono inserite le seguenti: ", di spopolamento";

     b) al comma 345:

     1) all'alinea, le parole: "il mese di marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "il 15 luglio 2022";

     2) alla lettera a), dopo le parole: "e culturale" sono inserite le seguenti: ", di spopolamento".

     3. All'articolo 55, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: "al contrasto della dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR" sono sostituite dalle seguenti: "agli investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni ricomprese nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione".

     4. All'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2:

     1) al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", così come in caso di assenza di proposte progettuali pervenute per il concorso o di loro inidoneità";

     2) al settimo periodo, le parole: "euro 2.340.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.640.000,00";

     b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     "2-bis. Resta fermo che il concorso di progettazione e i successivi livelli di progettazione sono affidati nei limiti delle risorse disponibili nei quadri economici di progetto indicati dagli enti locali in sede di candidatura delle aree.

     2-ter. Al fine di garantire il raggiungimento dei target del PNRR è possibile autorizzare un numero più ampio di aree e progetti, relativi all'investimento 1.1 della Missione 2, Componente 3, del PNRR, anche utilizzando risorse nazionali disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione";

     c) al comma 3, le parole: "6.573.240 euro" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6.873.240", le parole: "9.861.360 euro", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "euro 11.486.360" e le parole: "2.340.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.640.000";

     d) al comma 4, la parola: "62.824.159,15" è sostituita dalla seguente: "82.824.159,15".

     5. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonchè le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e agli articoli 32, comma 7-bis, e 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già utilizzate per i progetti in essere, sono vincolate, dall'annualità 2022 all'annualità 2026, alla realizzazione degli stessi.

     6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, primo periodo, pari a euro 1.256.896 per l'anno 2022, a euro 3.142.240 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e a euro 1.885.344 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni dal 2022 al 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

     7. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), il presidente, se dirigente scolastico, dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, è svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocamento in una delle predette posizioni e il presidente conserva il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza, incrementato dell'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, al presidente compete un trattamento economico con le modalità previste per l'indennità di carica di cui al periodo precedente con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE.

     8. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi".

     9. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: "per la copertura" sono inserite le seguenti: "del 50 per cento";

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, e del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla procedura straordinaria di cui al presente comma è assegnato il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonchè la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, il quale prevede, altresì, un contributo per l'intera copertura degli oneri delle procedure a carico dei partecipanti. I contributi di partecipazione, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono tempestivamente riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione ai fini della copertura integrale delle spese per la procedura concorsuale";

     c) al comma 3, dopo la parola: "concorso" sono inserite le seguenti: "e della procedura straordinaria".

     10. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: "al 31 agosto 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 agosto 2023".

     11. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021».

 

     All'articolo 48:

     al comma 1:

     alla lettera b), le parole: «, commi 2 e 3,» sono soppresse;

     dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

     «d-bis) l'articolo 231, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo ai veicoli fuori uso».

 

     Dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

     «Art. 48-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

 

     All'articolo 49:

     dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

     «1-bis. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, per l'anno 2022 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di euro 13 milioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

     1-ter. Al fine di assicurare, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi del presente comma e con le modalità di cui all'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, un contributo ai comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è integrata per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 13.522.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13.522.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

 

     Dopo l'allegato 1 è inserito il seguente:

 

     «Allegato 1-bis

     (articolo 17-bis, comma 3)

     (Omissis)

 

     Gli allegati 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis)