§ 46.10.55 - D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443.
Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia
Data:30/10/1992
Numero:443


Sommario
Art. 1.  Istituzione dei ruoli e dotazioni organiche.
Art. 2.  Gerarchia.
Art. 3.  Ruolo degli agenti e degli assistenti.
Art. 4.  (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti).
Art. 5.  Nomina ad allievo agente di polizia.
Art. 6.  (Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria).
Art. 7.  Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria.
Art. 8.  Addestramento e corsi di specializzazione per agenti di polizia penitenziaria.
Art. 9.  Promozione ad agente scelto.
Art. 10.  Nomina ad assistente
Art. 11.  Promozione ad Assistente capo.
Art. 11 bis.  (Attribuzione di un ulteriore scatto aggiuntivo agli assistenti capo)
Art. 12.  Corso di aggiornamento
Art. 13.  Dimissione dal corso
Art. 14.  Ruolo dei sovrintendenti.
Art. 15.  Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti.
Art. 16.  (Nomina a vice sovrintendente)
Art. 17.  Modalità del concorso e del corso di formazione
Art. 18.  Dimissione dal corso
Art. 19.  Decorrenza della promozione
Art. 19 bis.  (Emolumento pensionabile)
Art. 20.  Promozione a sovrintendente.
Art. 21.  Promozione a sovrintendente capo
Art. 21 bis.  (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai sovrintendenti capo)
Art. 22.  Ruolo degli ispettori
Art. 23.  (Funzioni del personale del ruolo degli ispettori).
Art. 24.  Nomina nel ruolo di ispettore di polizia penitenziaria
Art. 25.  Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria.
Art. 26.  Trattamento economico degli allievi e modalità dei concorsi.
Art. 27.  Dimissione dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria.
Art. 28.  Nomina a vice ispettore.
Art. 28 bis.  (Emolumento pensionabile)
Art. 29.  Promozione ad ispettore.
Art. 29 bis.  (Emolumento pensionabile)
Art. 30.  Promozione ad ispettore capo
Art. 30.1.  (Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo)
Art. 30 bis.  (Promozione alla qualifica di ispettore superiore).
Art. 30 ter.  (Promozione a sostituto commissario).
Art. 30 quater.  (Ispettore superiore "sostituto commissario” )
Art. 30 quinquies.  (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi)
Art. 31.  Concorso per titoli di servizio ed esame colloquio.
Art. 32.  Diritti e doveri.
Art. 33.  Obbligo di residenza.
Art. 34.  Congedi.
Art. 35.  Incompatibilità.
Art. 36.  Diffida.
Art. 37.  Aspettativa.
Art. 38.  Trasferimenti.
Art. 39.  Comando presso altra amministrazione.
Art. 40.  Cause di cessazione dal servizio.
Art. 41.  Richiamo in servizio.
Art. 42.  Riammissione in servizio.
Art. 43.  Norme relative agli scrutini.
Art. 44.  Rapporti informativi.
Art. 45.  Giudizio complessivo.
Art. 46.  Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
Art. 46 bis.  (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'Amministrazione [...]
Art. 47.  (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso provveditorati regionali, servizi, scuole, istituti di istruzione e servizi della Giustizia minorile [...]
Art. 47 bis.  (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso i provveditorati regionali, i servizi e le scuole dell'Amministrazione [...]
Art. 48.  (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso gli istituti penitenziari e istituti penali per minorenni).
Art. 48 bis.  (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni).
Art. 48 ter.  (Rapporto informativo per il personale in posizione di impiego temporaneo).
Art. 49.  Rapporto informativo per il personale in posizione di comando o fuori ruolo.
Art. 50.  Commissioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria.
Art. 51.  Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti.
Art. 52.  Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti.
Art. 53.  Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli ispettori.
Art. 54.  Decorrenza delle promozioni per merito straordinario.
Art. 55.  Richiamo in caso di mobilitazione.
Art. 56.  Accertamenti medico-legali.
Art. 57.  Tessera di riconoscimento.
Art. 58.  Concessione per il trasporto sulle ferrovie dello Stato.
Art. 59.  Disposizioni generali.
Art. 60.  Riserva di posti nel ruolo degli ispettori a favore dei marescialli.
Art. 61.  Inquadramento dei marescialli maggiori scelti e dei marescialli maggiori.
Art. 62.  Inquadramento delle vigilatrici penitenziarie capo nel ruolo degli ispettori.
Art. 63.  Disponibilità di posti.
Art. 64.  Inquadramento dei marescialli capi e ordinari.
Art. 65.  Modalità dell'inquadramento.
Art. 66.  Corso di aggiornamento.
Art. 67.  Promozione al ruolo degli ispettori dei marescialli collocati a riposo.
Art. 68.  Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti.
Art. 69.  Inquadramento nelle qualifiche degli assistenti.
Art. 70.  Inquadramento nelle qualifiche degli agenti.
Art. 71.  Limiti di età.
Art. 72.  Effetti dei concorsi e degli avanzamenti in corso.
Art. 73.  Trattamento pensionistico nella fase di transizione.
Art. 74.  Norme relative alla guida di autoveicoli.
Art. 75.  Utilizzazione del personale invalido.
Art. 76.  Modalità di trasferimento.
Art. 77.  Dispensa dal servizio.
Art. 78.  Inquadramento del personale trasferito.
Art. 79.  Rigetto delle istanze di trasferimento.
Art. 80.  Divieto di riammissione in servizio.
Art. 81.  Assunzione di personale del Corpo di polizia penitenziaria.
Art. 82.  Bandi di concorso.
Art. 83.  Domande di partecipazione al concorso.
Art. 84.  Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso.
Art. 85.  Riserve di posti e preferenze.
Art. 86.  Visite mediche. Prove di efficienza fisica Accertamenti delle qualità attitudinali. Presentazione alle prove scritte
Art. 87.  Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza.
Art. 88.  Cessazione dall'incarico di componente di Commissione esaminatrice.
Art. 89.  Adempimenti della Commissione.
Art. 90.  Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte.
Art. 91.  Adempimenti dei concorrenti e della Commissione al termine delle prove scritte.
Art. 92.  Prova scritta del concorso per l'assunzione degli allievi agenti.
Art. 93.  Processo verbale delle operazioni di esame.
Art. 94.  Svolgimento delle prove orali.
Art. 95.  Esclusione dal concorso per mancata presentazione.
Art. 96.  Graduatoria del concorso.
Art. 97.  Presentazione dei documenti.
Art. 98.  Nomina.
Art. 99.  Pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria.
Art. 100.  Requisiti per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria e riserve di posti.
Art. 101.  Prove d'esame.
Art. 102.  Nomina.
Art. 103.  Requisiti per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori; riserve di posti e relative prove di esame.
Art. 104.  Prova di esame per l'assunzione di allievi ispettori.
Art. 105.  Nomina.
Art. 106.  Commissioni per gli accertamenti psicofisici ed attitudinali.
Art. 107.  Accertamento dei requisiti psico-fisici.
Art. 108.  Accertamento dei requisiti attitudinali.
Art. 109.  Concorso interno per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti. Requisiti per l'ammissione.
Art. 110.  Domanda di partecipazione al concorso.
Art. 111.  Prove di esame.
Art. 112.  Svolgimento delle prove e Commissione esaminatrice.
Art. 113.  Graduatoria del concorso.
Art. 114.  Concorso per la promozione ad ispettore capo.
Art. 115.  Domande di partecipazione al concorso.
Art. 116.  Categorie di titoli valutabili.
Art. 117.  Colloquio.
Art. 118.  Composizione della Commissione.
Art. 119.  Punteggio finale.
Art. 120.  Norma transitoria.
Art. 121.  Norme di carattere generale.
Art. 122.  Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi.
Art. 123.  Cause di non idoneità.
Art. 124.  Requisiti attitudinali. Disposizioni generali.
Art. 125.  Requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente.
Art. 126.  Requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo vice ispettore.
Art. 127.  Accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale per i candidati ai concorsi.
Art. 128.  Cause di non idoneità al servizio per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.
Art. 129.  Accertamento dell'idoneità psico-fisica per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.
Art. 130.  Disposizione transitoria.
Art. 131.  Disposizioni generali.
Art. 132.  Clausola finanziaria.


§ 46.10.55 - D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443.

Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

(G.U. 20 novembre 1990, n. 274, S.O.)

 

Titolo I

ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

 

Capo I

 

     Art. 1. Istituzione dei ruoli e dotazioni organiche.

     1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria:

     a) ruolo degli agenti e degli assistenti;

     b) ruolo dei sovrintendenti;

     c) ruolo degli ispettori;

     c-bis) carriera dei funzionari [1].

     2. Salvo quanto specificato nel presente decreto, il personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto, quali indicati dall'art. 5 della legge e dalla normativa vigente.

     3. La dotazione organica dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

 

          Art. 2. Gerarchia.

     1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale del Corpo è determinata come segue: personale appartenente alla carriera dei funzionari, ispettori, sovrintendenti, assistenti ed agenti [2].

     2. Nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianità.

     3. L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parità delle predette condizioni, dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.

 

Capo II

 

          Art. 3. Ruolo degli agenti e degli assistenti.

     1. Il ruolo degli agenti e degli assistenti è articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

     a) agente;

     b) agente scelto;

     c) assistente;

     d) assistente capo.

 

          Art. 4. (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti). [3]

     1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

     2. Il personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria svolge mansioni esecutive, a supporto dei ruoli superiori, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute; vigila sulle attività lavorative e ricreative organizzate negli istituti per i detenuti e gli internati; indica elementi di osservazione sul senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale e nelle relazioni interpersonali interne, utili alla formulazione di programmi individuali di trattamento. Agli assistenti ed agli assistenti capo possono essere conferiti compiti di coordinamento operativo di più agenti in servizio di istituto, nonchè eventuali incarichi specialistici.

     3. Il personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo, previo apposito corso di specializzazione, può svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

     4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo che maturano cinque anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità tra le mansioni di cui ai commi 2 e 3, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di "coordinatore", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi, oltre alle specifiche mansioni previste assumono l'onere di verificare il corretto svolgimento delle attività del personale di pari qualifica o subordinato con il controllo del puntuale rispetto delle disposizioni di servizio [4].

     5. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4 il personale:

     a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "distinto" o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria.

     b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

Capo III

 

          Art. 5. Nomina ad allievo agente di polizia.

     1. L'assunzione degli agenti nel Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

     a) godimento dei diritti civili e politici;

     b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni ventotto;

     c) efficienza e idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria [5];

     d) diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario [6].

     1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), il titolo di studio richiesto per l'accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria Fiamme azzurre e Astrea è sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado [7].

     2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

     3. I concorsi sono di preferenza banditi per l'assegnazione al servizio in determinate regioni. Ottenuta la nomina ad agente del Corpo di polizia penitenziaria, i vincitori dei concorsi sono destinati a prestare servizio nella regione eventualmente predeterminata per il tempo indicato nel bando di concorso; possono essere, comunque, impiegati in altre sedi per motivate esigenze di servizio di carattere provvisorio.

     4. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi agenti di polizia penitenziaria.

     4 bis. Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2. [8]

     5. Le modalità dei concorsi, la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi e per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti al successivo titolo IV.

     6. [Il servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma della forza armata di provenienza è utile, per la metà e per non oltre tre anni, ai fini dell'avanzamento nel Corpo di polizia penitenziaria] [9].

     7. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198. Il servizio prestato nel Corpo di polizia penitenziaria dal personale assunto ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198, è sostitutivo a tutti gli effetti del servizio militare di leva. Nei confronti del citato personale non si applica il disposto di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 7 giugno 1975, n. 198. Il predetto personale all'atto, del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, può essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente ausiliario. Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, può essere immesso nel ruolo degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria, previa frequenza del corso di cui al comma 2 dell'art. 6, durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.

     8. In ogni caso, il servizio già prestato dalla data dell'iniziale reclutamento è valido a tutti gli effetti, sia giuridici sia economici, qualora gli agenti ausiliari siano immessi in ruolo.

 

          Art. 6. (Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria). [10]

     1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso di durata compresa tra sei e dodici mesi, diviso in due cicli. La durata del corso è stabilita, nei limiti anzidetti, con decreto del Ministro della giustizia.

     2. Al termine del primo ciclo del corso, gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo ciclo, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedano qualificazione.

     3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso e ottenuto conferma dell'idoneità al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti di polizia penitenziaria. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

     4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio, sono ammessi a ripetere per non più di una volta il secondo ciclo. Al termine di quest'ultimo, sono ammessi nuovamente agli esami finali. Se l'esito è negativo, sono dimessi dal corso.

     5. Gli allievi e gli agenti in prova, per tutta la durata del corso, non possono essere impiegati in servizi di istituto, tranne i servizi funzionali all'attività di formazione.

 

          Art. 7. Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria.

     1. Sono dimessi dal corso:

     a) gli allievi che non superino il primo ciclo;

     b) gli allievi e gli agenti in prova che non siano riconosciuti idonei al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria;

     c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso;

     d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, siano stati assenti dal corso per un periodo stabilito con decreto del Ministro della giustizia, il quale deve comunque prevedere un periodo maggiore in caso di assenza determinata da infermità contratta durante il corso e, in quest'ultimo caso, la possibilità per l'allievo o l'agente in prova di essere ammesso a partecipare al primo corso successivo alla riacquistata idoneità psico-fisica [11];

     e) gli agenti in prova di cui al comma 4 dell'art. 6.

     2. Gli allievi e gli agenti in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

     3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

     4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore della scuola.

     5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione.

 

          Art. 8. Addestramento e corsi di specializzazione per agenti di polizia penitenziaria.

     1. Gli agenti di polizia penitenziaria compiono un periodo pratico della durata di sei mesi presso gli istituti penitenziari o servizi operativi, cui vengono assegnati tenuto conto dei risultati della selezione attitudinale effettuata durante il secondo semestre del corso di cui all'art. 6.

     2. Al termine, gli agenti che, sulla base della predetta selezione e di un rapporto sulle qualità professionali redatto dal direttore dell'istituto o servizio presso cui è stato effettuato l'addestramento, debbono essere destinati alle specialità o ai servizi che richiedono particolare qualificazione, frequentano corsi di specializzazione della durata di tre mesi.

     3. Gli agenti, durante il periodo in cui frequentano i corsi di specializzazione, non possono essere impiegati in attività diverse da quelle del servizio cui debbono essere destinati, se non per eccezionali esigenze di servizio e su disposizione del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Ove ciò comporti l'interruzione del corso per un periodo complessivo superiore ai trenta giorni, esso è prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione.

 

          Art. 9. Promozione ad agente scelto.

     1. La promozione ad agente scelto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli agenti che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui all'art. 8.

     2. Per il personale assunto ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198, ai fini del comma 1, il servizio prestato dalla data dell'iniziale reclutamento è computato per intero.

 

          Art. 10. Nomina ad assistente [12].

     1. La qualifica di assistente si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di agente scelto.

 

          Art. 11. Promozione ad Assistente capo.

     1. La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale che, alla data dello scrutinio, abbia compiuto quattro anni di servizio nella qualifica di assistente [13].

 

          Art. 11 bis. (Attribuzione di un ulteriore scatto aggiuntivo agli assistenti capo) [14].

     [1. Agli assistenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo qualora nel biennio precedente non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione e nel triennio precedente non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono”.

     2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

     3. In caso di accesso ai ruoli superiori, lo scatto aggiuntivo di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto nello stesso livello retributivo.]

 

          Art. 12. Corso di aggiornamento [15].

 

          Art. 13. Dimissione dal corso [16].

 

Capo IV

 

          Art. 14. Ruolo dei sovrintendenti.

     1. Il ruolo dei sovrintendenti è articolato in tre qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

     a) vice sovrintendente;

     b) sovrintendente;

     c) sovrintendente capo.

 

          Art. 15. Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti.

     1. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

     2. Al predetto personale sono attribuite funzioni rientranti nello stesso ambito di quelle previste dall'art. 4, ma implicanti un maggiore livello di responsabilità, nonchè funzioni di coordinamento di unità operative a cui detto personale impartisce disposizioni delle quali controlla l'esecuzione e di cui risponde.

     3. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge mansioni esecutive anche qualificate e complesse, richiedenti una adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; al suddetto personale può essere, altresì, affidato il comando di più agenti in servizio operativo o di piccole unità operative; collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporanea assenza o impedimento, o per esigenze di servizio [17].

     4. Al personale della qualifica di sovrintendente capo sono attribuite mansioni richiedenti una particolare preparazione professionale e il comando di unità operative presso istituti penitenziari o presso sezioni di istituti penitenziari [18].

     5. Il personale del ruolo dei sovrintendenti, previo apposito corso di specializzazione svolge, in relazione alla professionalità posseduta, anche compiti di addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

     5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo che maturano sei anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità tra le mansioni di cui al comma 3, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di "coordinatore", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi, in aggiunta alle specifiche funzioni previste nell'ambito dell'unità operativa, in assenza di appartenenti a qualifiche superiori, coordinano interventi intesi alla verifica dell'efficienza dei servizi affidati alla medesima, disponendo, se del caso, azioni di controllo anche in via d'urgenza se richiesto da particolari circostanze o esigenze del servizio [19].

     5-ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui comma 5-bis:

     a) il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "distinto" o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;

     b) il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 [20].

 

          Art. 16. (Nomina a vice sovrintendente) [21].

     1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue:

     a) mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo riservato a domanda nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti individuati, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono" e sanzione disciplinare più grave della deplorazione;

     b) nel limite del restante 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso per titoli ed esami con modalità semplificate, da espletare anche mediante procedure telematiche, riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti, che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio e che non abbia riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a «buono» e sanzione disciplinare più grave della deplorazione.

     2. Il personale nominato ai sensi del comma 1 dovrà frequentare un corso di formazione tecnico-professionale non superiore a tre mesi, con verifica finale.

     3. La nomina a vice sovrintendente è conferita con decreto del direttore generale del personale e delle risorse con decorrenza giuridica dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di cui al comma 2. I vice sovrintendenti nominati in attuazione del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera b) e mantengono, a domanda, la sede di servizio.

     4. I posti eventualmente rimasti scoperti in una delle due aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono devoluti all'altra aliquota fino alla data di inizio del relativo corso di formazione.

     5. L'individuazione delle categorie di titoli di servizio ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse relativamente alle procedure di cui al comma 1, lettere a) e b), le modalità della concorso e l'individuazione della prova d'esame, nonchè i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi e della verifica finale sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

 

          Art. 17. Modalità del concorso e del corso di formazione [22].

 

          Art. 18. Dimissione dal corso [23].

     1. È dimesso dai corsi di cui all'art. 16 il personale che:

     a) dichiara di rinunciare al corso;

     b) non supera gli esami di fine corso;

     c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure ivi previste [24].

     2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

     3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

     4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale del dipartimento dell'amministrazione penitenziara, su proposta del direttore della scuola.

     5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta durante il corso ovvero per infermità dipendente da causa di servizio viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso [25].

     5-bis. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianità ed è restituito al servizio d'istituto [26].

 

          Art. 19. Decorrenza della promozione [27].

 

          Art. 19 bis. (Emolumento pensionabile) [28].

     [1. Ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che nel biennio precedente non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione e non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono”, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

     2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.]

 

          Art. 20. Promozione a sovrintendente.

     1. La promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti che alla data dello scrutinio stesso abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica [29].

 

          Art. 21. Promozione a sovrintendente capo [30].

     1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i sovrintendenti che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

          Art. 21 bis. (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai sovrintendenti capo) [31].

     [1. Ai sovrintendenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, è attribuito uno scatto aggiuntivo qualora nel biennio precedente non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione e nel triennio precedente non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono”.

     2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso, ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare, per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

     3. In caso di accesso ai ruoli superiori, lo scatto aggiuntivo di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto per lo stesso livello retributivo.]

 

Capo V

 

          Art. 22. Ruolo degli ispettori [32].

     1. Il ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, con carriera a sviluppo direttivo, è articolato in cinque qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

     a) vice ispettore;

     b) ispettore;

     c) ispettore capo;

     d) ispettore superiore;

     e) sostituto commissario.

 

          Art. 23. (Funzioni del personale del ruolo degli ispettori). [33]

     1. Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

     2. Al predetto personale, ferme restando le prerogative del direttore dell'istituto, sono attribuite funzioni che richiedono una adeguata preparazione professionale e la conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario nonchè specifiche funzioni nell'ambito dei servizi istituzionali della Polizia penitenziaria secondo le direttive e gli ordini impartiti dal comandante di reparto dell'istituto o della scuola ovvero dal funzionario del Corpo responsabile; sono altresì attribuite funzioni di coordinamento di una o più unità operative dell'area della sicurezza, dei nuclei e degli uffici e servizi ove sono incardinati nonchè la responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attività. Gli appartenenti al ruolo degli ispettori possono partecipare alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Il personale del ruolo degli ispettori svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione o di istruzione del personale di Polizia penitenziaria [34].

     3 Gli ispettori superiori ed i sostituti commissari, oltre a quanto già specificato, sono principalmente diretti collaboratori del personale della carriera dei funzionari, svolgendo, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di coordinamento anche dell'attività del personale del ruolo degli ispettori, e sostituiscono temporaneamente i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento di questi.

     4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti commissari che maturano quattro anni di effettivo servizio possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità tra le funzioni di cui ai commi 2 e 3 ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi nell'ambito del coordinamento di una o più unità operative, assumono l'onere di avviare gli interventi finalizzati alla verifica dell'efficienza dei servizi affidati alle medesime. Tali attività sono svolte con particolare riguardo all'esigenza di garantire gli obiettivi di sicurezza dell'istituto ivi compresi l'ordine e la disciplina nelle sezioni detentive ed il perfetto funzionamento degli impianti di controllo interni ed esterni e del servizio di vigilanza armata.

     5. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4 il personale:

     a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;

     b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 24. Nomina nel ruolo di ispettore di polizia penitenziaria [35].

     1. L'assunzione degli ispettori di polizia penitenziaria avviene mediante:

     a) concorso pubblico;

     b) concorso interno per titoli di servizio ed esami;

     2. I concorsi di cui al comma 1 si svolgono con le modalità di cui alle lettere a) e b) dell'art. 28.

     3. Al concorso di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

     godimento dei diritti civili e politici;

     età compresa tra gli anni diciotto ed il limite massimo stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

     efficienza e idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;

     diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario [36].

     4. A parità di merito l'appartenenza alla polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle norme vigenti.

     5. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure di prevenzione.

     6. I vincitori di concorso, di cui al comma 1, lettere a) e b), sono nominati allievi vice ispettori.

 

          Art. 25. Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria.

     1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori di polizia penitenziaria frequentano, presso l'apposito istitutoun corso di durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonchè alla loro formazione tecnico professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, alla conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario e dei servizi di sicurezza; durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneità a servizi che richiedono particolare qualificazione [37].

     2. Gli allievi vice ispettori che al termine dei primi due anni del corso abbiano ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria quali vice ispettori e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche sono nominati vice ispettori in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio applicativo della durata non superiore ad un anno [38].

     3. Gli allievi vice ispettori durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in servizio di istituto; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore [39].

     4. I vice ispettori in prova, al termine del corso, superati gli esami di fine corso, prestano giuramento e sono confermati in ruolo con qualifica di vice ispettore, secondo l'ordine della graduatoria finale [40].

     4-bis. La graduatoria finale è formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun partecipante. Tale punteggio è dato dalla media dei voti riportati nel concorso per l'accesso al ruolo e nell'esame di fine corso [41].

 

     Art. 25. Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria. [42]

     1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori di polizia penitenziaria frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di dodici mesi, preordinato alla loro formazione tecnico professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, alla conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario e dei servizi di sicurezza; durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneità a servizi che richiedono particolare qualificazione [43].

     2. Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria quali ispettori e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori in prova; essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

     3. Gli allievi vice ispettori durante i primi otto mesi di corso non possono essere impiegati in servizio di istituto; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi [44].

     4. I vice ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, al servizio di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.

 

          Art. 26. Trattamento economico degli allievi e modalità dei concorsi.

     1. Il trattamento economico degli allievi dei corsi di cui al presente titolo è determinato, in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

     2. L'allievo ammesso a frequentare i corsi di cui al comma 1, appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria o degli altri Corpi di polizia, durante il periodo di frequenza del corso è posto in aspettativa con il trattamento economico più favorevole.

     3. Le modalità dei concorsi, la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi, per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti al successivo titolo IV.

 

          Art. 27. Dimissione dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria.

     1. Sono dimessi dal corso gli allievi ispettori che:

     a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria;

     b) dichiarano di rinunciare al corso;

     c) sono stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per più di centoventi giorni, anche non consecutivi, e centocinquanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità [45].

     2. Gli allievi ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre centoventi giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri [46].

     3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

     4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale del personale e delle risorse, su proposta del direttore della scuola [47].

     5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione penitenziaria, salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria.

     5-bis. Nel caso in cui l'assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 16 [48].

 

     Art. 27. Dimissione dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria. [49]

     1. Sono dimessi dal corso gli allievi ispettori che:

     a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria;

     b) dichiarano di rinunciare al corso;

     c) sono stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, e novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità [50].

     2. Gli allievi ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri [51].

     3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

     4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore della scuola.

     5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione penitenziaria, salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria.

 

          Art. 28. Nomina a vice ispettore. [52]

     1. La nomina a vice ispettore si consegue:

     a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante concorso pubblico, comprendente una prova scritta ed un colloquio secondo le modalità stabilite dall'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e dell'articolo 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, con riserva di un sesto dei posti agli appartenenti ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite d'età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza vanno ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria;

     b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio, riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia in possesso alla data del bando che indice il concorso, di anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, del diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario [53].

     1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento di quelli riservati, per gli anni successivi, alle rispettive aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b) [54].

     2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), devono frequentare un corso di formazione della durata di sei mesi.

     3. Le modalità dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di attuazione ed i programmi del corso sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria [55].

     4. Il corso semestrale di cui al comma 2 può essere ripetuto una sola volta. Gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso conseguono l'idoneità per la nomina a vice ispettore, secondo l'ordine della graduatoria finale. La graduatoria finale è formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun partecipante. Tale punteggio è dato dalla media dei voti riportati nel concorso per l'accesso al ruolo e nell'esame di fine corso. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo [56].

     5. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.

     6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 18.

     7. Il personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria che partecipa ai corsi di cui al comma 2, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

 

          Art. 28 bis. (Emolumento pensionabile) [57].

     [1. Ai vice ispettori che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica e che nel medesimo anno non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione o non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono” , è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

     2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.]

 

          Art. 29. Promozione ad ispettore. [58]

     1. La promozione alla qualifica di ispettore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio, nella qualifica oltre al primo biennio di corso di cui all'articolo 28.

 

     Art. 29. Promozione ad ispettore. [59]

     1. La promozione alla qualifica di ispettore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio, nella qualifica oltre il periodo di frequenza del corso di cui all'art. 28.

 

          Art. 29 bis. (Emolumento pensionabile) [60].

     [1. Agli ispettori che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che nell'ultimo biennio non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione e non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono” è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

     2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.]

 

          Art. 30. Promozione ad ispettore capo [61].

     1. La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

 

          Art. 30.1. (Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo) [62].

     [1. Agli ispettori capo che abbiano maturato dieci anni di permanenza nella qualifica, esclusi i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente, che abbiano riportato, nel triennio precedente, un giudizio complessivo non inferiore a "buono” e che non abbiano riportato, nel biennio precedente, una sanzione disciplinare più grave della deplorazione, è attribuito, con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione del requisito temporale, il trattamento economico previsto per il personale della qualifica di ispettore superiore. Tale trattamento economico è riassorbito all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

     2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.]

 

     Art. 30 bis. (Promozione alla qualifica di ispettore superiore). [63]

     1. La promozione alla qualifica di ispettore superiore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale avente una anzianità di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo. Per l'ammissione allo scrutinio è necessario il possesso di una delle lauree individuate dal decreto previsto all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.

     2. Per gli orchestrali il titolo di studio è quello previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.

 

     Art. 30 bis. Promozione alla qualifica di ispettore superiore [64].

     1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue:

     a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale avente una anzianità di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo;

     b) per il restante 50 per cento dei posti, mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esame, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo e sia in possesso del diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario [65].

     2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui al comma 1, lettera, a), precede nel ruolo quello di cui alla lettera b). I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a).

     3. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la determinazione delle prove di esami e la composizione della commissione esaminatrice, sono fissate con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

 

     Art. 30 ter. (Promozione a sostituto commissario). [66]

     1. L'accesso alla qualifica di sostituto commissario si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale che ha maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore.

     2. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le categorie di titoli di servizio ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse.

     3. La nomina alla qualifica di sostituto commissario è conferita con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

 

     [Art. 30 ter. (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli ispettori superiori) [67].

     1. Agli ispettori superiori che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo, qualora nel biennio precedente non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione e nel triennio precedente abbiano riportato un giudizio complessivo non inferiore a "buono”.

     2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.]

 

          Art. 30 quater. (Ispettore superiore "sostituto commissario” ) [68].

     [1. Gli ispettori superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "sostituto commissario" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio [69].

     2. È escluso dalla selezione di cui al comma 1 il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della censura.

     3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, la selezione per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo e per l'assunzione della denominazione di "sostituto commissario" di cui al comma 1, avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

     4. [L'attribuzione dello scatto aggiuntivo e l'assunzione della denominazione di "sostituto commissario" decorrono, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno] [70].

     5. Le modalità di svolgimento della selezione di cui al comma 1, il numero degli ispettori superiori "sostituti commissario" da individuare annualmente, la composizione della commissione esaminatrice, i titoli valutabili, nonché i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e la specificità delle mansioni da attribuire ai predetti ispettori superiori "sostituti commissario" sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.]

 

          Art. 30 quinquies. (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi) [71].

     [1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 30-ter e 30-quater sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.]

 

          Art. 31. Concorso per titoli di servizio ed esame colloquio. [72]

     [1. Il concorso per titoli di servizio ed esame colloquio, di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 30, è indetto annualmente con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

     2. Il bando deve contenere l'indicazione del numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione.

     3. Le modalità del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, le materie oggetto dell'esame colloquio e la composizione della commissione esaminatrice sono stabiliti con le procedure di cui al titolo IV.

     4. Il personale che consegua la promozione alla qualifica di ispettore capo deve frequentare il corso di aggiornamento, presso una scuola dell'Amministrazione di cui all'art. 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, della durata di almeno trenta giorni, con modalità stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.]

 

Titolo II

NORME PARTICOLARI DI STATO

 

Capo I

 

          Art. 32. Diritti e doveri.

     1. I diritti e i doveri del personale del Corpo di polizia penitenziaria sono previsti e disciplinati dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, nonchè dalle norme del presente decreto.

 

          Art. 33. Obbligo di residenza.

     1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve risiedere nel comune ove ha sede l'ufficio cui è destinato.

     2. Il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, può autorizzare il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere.

     3. Dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato. Il provvedimento deve essere motivato.

 

          Art. 34. Congedi.

     1. I congedi per il personale del Corpo di polizia penitenziaria sono disciplinati dagli articoli 36 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

     2. Fino a quando non sarà determinata la disciplina sui congedi mediante gli accordi di cui al comma 14 dell'art. 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il congedo ordinario per il personale con oltre 25 anni di servizio ha la durata di 45 giorni; il congedo ordinario per il personale con oltre 15 anni di servizio ha la durata di 35 giorni. Il diritto al congedo ordinario matura dalla data di nomina in prova.

     3. Per il personale assunto ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198, si applicano, nel primo anno di servizio, le disposizioni previste per i militari di leva.

     4. La fruizione dei congedi degli allievi, che frequentano i corsi per la nomina ad agente in prova e vice ispettore in prova, è disciplinata dai regolamenti dei rispettivi istituti di istruzione.

 

          Art. 35. Incompatibilità.

     1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria non può esercitare il commercio, l'industria nè alcuna professione o mestiere o assumere impieghi pubblici o privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.

     2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nei casi di società cooperative edilizie, ricreative, culturali e sportive, di servizio socio-sanitario, tra consumatori non costituenti comunque attività commerciali.

 

          Art. 36. Diffida.

     1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che contravvenga al divieto previsto dall'art. 35 viene diffidato dal Ministro di grazia e giustizia, o dal direttore generale da lui delegato, a cessare dalla situazione di incompatibilità.

     2. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilità sia cessata, il personale stesso decade dall'impiego.

     3. Il relativo provvedimento è adottato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio di amministrazione.

     4. La circostanza che il dipendente abbia ottemperato alla diffida di cui al comma 1 non preclude l'eventuale azione disciplinare.

 

          Art. 37. Aspettativa.

     1. Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per causa di servizio non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.

 

          Art. 38. Trasferimenti.

     1. I trasferimenti di sede a domanda del personale del Corpo di polizia penitenziaria sono disposti sulla base di criteri stabiliti a seguito degli accordi di cui al comma 14, lettera f), dell'art. 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

 

          Art. 39. Comando presso altra amministrazione.

     1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria può essere comandato a prestare servizio presso altri enti, ai sensi dell'art. 33 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e del Capo III, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 271.

     2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il comando di cui al comma 1 è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute e particolari esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.

     3. Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentiti l'interessato ed il consiglio di amministrazione.

     4. Salvo i casi previsti dal presente articolo, è vietata l'assegnazione, anche temporanea, di personale a reparti ed uffici diversi da quelli dell'Amministrazione penitenziaria.

     5. Al personale comandato si applica, per quanto compatibile, la disposizione di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e successive modificazioni.

 

          Art. 40. Cause di cessazione dal servizio.

     1. Le cause di cessazione dal servizio del personale del Corpo di polizia penitenziaria sono quelle previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, nonchè dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

     2. I limiti di età per il collocamento a riposo sono quelli previsti dalla tabella B allegata al presente decreto.

 

          Art. 41. Richiamo in servizio.

     1. Per speciali esigenze di servizio del Corpo di polizia penitenziaria e nei limiti delle vacanze di ciascun ruolo, il Ministro di grazia e giustizia può, sentiti gli interessati, richiamare coloro che abbiano prestato servizio nel ruolo degli agenti degli assistenti e dei sovrintendenti che non siano stati collocati a riposo oltre il cinquattottesimo anno di età.

     2. Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

     3. Il richiamo ha la durata di un anno e può essere prorogato di un anno qualora perdurino le esigenze di servizio e continui a sussistere la vacanza in organico.

     4. Il Ministro di grazia e giustizia può disporre, con decreto motivato, il ricollocamento a riposo del personale richiamato anche prima della scadenza annuale.

     5. Il personale di cui al presente articolo cessa, comunque, dalla posizione di richiamo al compimento del sessantesimo anno di età.

     6. Nei confronti del personale richiamato continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico vigente per i ruoli di appartenenza.

 

          Art. 42. Riammissione in servizio.

     1. La riammissione in servizio del personale del Corpo di polizia penitenziaria è disciplinata dall'art. 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     2. Non può essere riammesso il personale dispensato dal servizio per infermità.

 

Capo II

 

          Art. 43. Norme relative agli scrutini.

     1. Non è ammesso a scrutinio il personale di cui al presente decreto che nei tre anni precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

     2. Gli scrutini per merito assoluto, previsti dal presente decreto, sono disciplinati dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

     3. Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio sulla professionalità complessiva dell'impiegato emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dello stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.

     4. Negli scrutini per merito comparativo si dovrà tener conto, altresì, degli incarichi e servizi svolti e della qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunte, anche in relazione alla sede di servizio.

     5. Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto, per gli scrutini si applicano le disposizioni previste dagli articoli 15 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

 

          Art. 44. Rapporti informativi.

     1. Per il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre" o "insufficiente".

     2. Il giudizio complessivo deve essere motivato.

     3. Al personale nei confronti del quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della deplorazione, non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a "buono".

     4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia saranno stabilite le modalità in base alle quali deve essere redatto il rapporto informativo, volto a delineare la personalità dell'appartenente al Corpo, tenendo conto dei seguenti parametri di giudizio, da prevedere in tutto o in parte in relazione alle diverse funzioni attribuite al personale di ciascun ruolo ed alle relative responsabilità:

     a) competenza professionale;

     b) capacità di risoluzione;

     c) capacità organizzativa;

     d) qualità dell'attività svolta;

     e) altri elementi di giudizio.

     5. Per ciascuno degli indicati parametri, dovranno essere previsti più elementi di giudizio, per ognuno dei quali sarà attribuito dall'organo competente alla compilazione del rapporto informativo, di cui agli articoli 45, 46, 47, 48 e 49, un punteggio variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 3.

     6. Il consiglio di amministrazione ogni triennio determina, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere.

     7. Sulle questioni attinenti allo stato giuridico, alla progressione di carriera, alle assegnazioni, ai trasferimenti ed al rapporto di impiego deve essere fatto riferimento esclusivamente ai contenuti dei rapporti informativi.

 

          Art. 45. Giudizio complessivo.

     1. L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo di cui agli articoli 46, 47, 48 e 49, può, con adeguata motivazione, variare in più o in meno, nei limiti indicati al comma 5 dell'art. 44, i punteggi relativi ai singoli elementi di giudizio[73].

     2. Ha altresì facoltà di attribuire complessivamente due punti al personale che abbia riportato il punteggio massimo previsto per ciascun elemento.

     3. L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, prima di apporre la firma sul modulo con il quale gli è comunicato il giudizio complessivo, prende visione del rapporto informativo.

     4. Entro trenta giorni dalla comunicazione può ricorrere alle commissioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, di cui all'art. 50, con facoltà di inoltrare il ricorso in piego chiuso.

 

          Art. 46. Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

     1. Il rapporto informativo, per il personale in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, è compilato:

     a) per il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione da cui dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della direzione o ufficio centrale presso il quale presta servizio;

     b) per il personale dei ruoli degli assistenti o degli agenti o qualifiche equiparate, dal funzionario dal quale direttamente dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della divisione presso la quale il personale interessato presta servizio.

 

     Art. 46 bis. (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità). [74]

     1. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario capo in servizio presso le articolazioni centrali è compilato dal direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale competente [75].

     2. Il rapporto informativo per il personale dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso le articolazioni centrali è compilato dal direttore generale presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria o dal Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità. Il rapporto informativo per il personale in servizio presso le articolazioni dell'Ufficio del capo del Dipartimento è espresso dal Direttore dell'Ufficio presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria o dal Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità [76].

 

          Art. 47. (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso provveditorati regionali, servizi, scuole, istituti di istruzione e servizi della Giustizia minorile e di comunità e dell'esecuzione penale esterna). [77]

     1. Il rapporto informativo per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso provveditorati regionali, servizi, scuole, istituti di istruzione dell'Amministrazione penitenziaria e servizi dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, è compilato: a) per il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti dal funzionario del Corpo di polizia penitenziaria dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal provveditore regionale o dal direttore della scuola o del servizio; b) per il personale del ruolo degli assistenti e degli agenti dal funzionario del Corpo di polizia penitenziaria dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal primo dirigente o, in assenza del primo dirigente, dal direttore della divisione dal quale il personale dipende.

 

     Art. 47 bis. (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso i provveditorati regionali, i servizi e le scuole dell'Amministrazione penitenziaria, gli uffici interdistrettuali, gli uffici distrettuali, gli uffici di esecuzione penale esterna ed centri per la giustizia minorile [78]). [79]

     [1. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario capo in servizio presso i provveditorati ed i servizi dell'Amministrazione penitenziaria è compilato dal dirigente dell'ufficio dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal provveditore regionale competente [80].

     2. Il rapporto informativo per il personale commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso i provveditorati ed i servizi dell'Amministrazione penitenziaria è compilato dal provveditore regionale competente. Il giudizio complessivo è espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria [81].

     3. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario capo in servizio presso le scuole è compilato dal direttore della scuola. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale della formazione [82].

     4. Il rapporto informativo per il personale dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso le scuole è compilato dal direttore generale della formazione. Il giudizio complessivo è espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria [83].

     4-bis. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario capo in servizio presso gli uffici interdistrettuali, gli uffici distrettuali, gli uffici di esecuzione penale esterna ed i centri per la giustizia minorile è compilato dal dirigente competente. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile [84].

     4-ter. Il rapporto informativo per il personale dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli uffici interdistrettuali, gli uffici distrettuali, gli uffici di esecuzione penale esterna ed i centri per la giustizia minorile è compilato dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile. Il giudizio complessivo è espresso dal Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità [85].]

 

          Art. 48. (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso gli istituti penitenziari e istituti penali per minorenni). [86]

     1. Il rapporto informativo per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni è compilato dal comandante del reparto. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore.

 

     Art. 48 bis. (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni). [87]

     [1. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario capo in servizio presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni è compilato dal direttore dell'istituto o dal direttore del centro di giustizia minorile dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal provveditore regionale competente o dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.

     2. Il rapporto informativo per il personale dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni è compilato rispettivamente dal provveditore regionale competente o dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile. Il giudizio complessivo è espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria o capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.]

 

     Art. 48 ter. (Rapporto informativo per il personale in posizione di impiego temporaneo). [88]

     1. Per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in posizione di impiego temporaneo in sede diversa da quella di assegnazione per un periodo non inferiore a tre mesi il rapporto informativo è redatto dalle autorità ove il dipendente presta materialmente servizio alla data della compilazione dello stesso, secondo le modalità di cui agli articoli precedenti. Nel caso in cui il dipendente abbia prestato la propria attività in più sedi nell'arco dell'anno ai fini della redazione del rapporto informativo si terrà conto delle informazioni fornite sul servizio reso nelle diverse sedi.

 

          Art. 49. Rapporto informativo per il personale in posizione di comando o fuori ruolo.

     1. Per il personale del Corpo di polizia penitenziaria nella posizione di comando o fuori ruolo, si applica l'art. 53 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per quanto compatibile.

 

          Art. 50. Commissioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria.

     1. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale di cui al presente decreto esprimono parere specifiche commissioni, rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori, per quello del ruolo dei sovrintendenti e per quello del ruolo degli assistenti e degli agenti, presiedute dal vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, o da un dirigente generale da lui delegato, e composte da quattro membri scelti fra i dirigenti penitenziari e gli appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria [89].

     2. [Delle predette commissioni fanno parte quattro rappresentanti sindacali del personale di cui al comma 14 dell'art. 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395] [90].

     3. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari del Corpo di polizia penitenziaria [91].

     4. La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del Capo del Dipartimento [92].

     5. Le commissioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria deliberano sui ricorsi di cui al comma 4 dell'art. 45.

 

          Art. 51. Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti.

     1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli agenti, agli agenti scelti, agli assistenti ed agli assistenti capo, che nell'esercizio delle loro funzioni abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione penitenziaria, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere qualità tali da dare sicuro affidamento di assolvere lodevolmente le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica [93].

 

          Art. 52. Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti. [94]

     1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice sovrintendenti, ai sovrintendenti ed ai sovrintendenti capo i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione, dando prova di eccezionale capacità, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore.

 

          Art. 53. Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli ispettori. [95]

     1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice ispettori, ispettori, ispettori capo e ispettori superiori i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti rendendo straordinari servizi all'Amministrazione penitenziaria e dando particolare prestigio alla stessa, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore.

     2. Al personale con qualifica di sostituto commissario, che si trovi nelle condizioni previste al comma 1, possono essere attribuiti o la classe superiore di stipendio o, se più favorevole, tre scatti di anzianità.

 

          Art. 54. Decorrenza delle promozioni per merito straordinario.

     1. Le promozioni di cui al presente decreto decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie.

     2. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite, con la decorrenza prevista dal comma 1, anche a coloro i quali siano deceduti nel corso dei fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, o in seguito ad essi.

     3. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti, dal provveditore della regione in cui sono avvenuti, su rapporto del dirigente dell'istituto o del servizio ovvero dal direttore generale competente qualora i fatti siano avvenuti nell'Amministrazione Centrale [96].

     4. Sulla proposta decide il Capo del dipartimento, previo parere delle commissioni di cui all'articolo 50, secondo le rispettive competenze [97].

     5. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità [98].

 

Capo III

 

          Art. 55. Richiamo in caso di mobilitazione.

     1. Il personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria, in caso di mobilitazione, rimane a disposizione dell'Amministrazione penitenziaria ed è indisponibile al richiamo alle armi nelle forze armate dello Stato.

     2. Il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria cessato dal servizio a domanda prima del compimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo viene iscritto in apposito ruolo.

     3. Il predetto personale rimane a disposizione del Corpo di polizia penitenziaria e si applicano nei suoi confronti per il richiamo in servizio le norme di cui all'art. 41.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano al personale di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 198, cessato dal servizio al termine del periodo di leva o al termine del primo anno di trattenimento in servizio.

     5. Il personale destituito dal servizio viene posto a disposizione dei distretti militari competenti.

 

          Art. 56. Accertamenti medico-legali.

     1. Nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le norme concernenti gli accertamenti medico-legali e le relative procedure previste per gli appartenenti al disciolto Corpo degli agenti di custodia.

     1-bis. Il personale di Polizia penitenziaria, che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio, deve darne tempestiva notizia telefonica al capo dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende, trasmettendo nel più breve tempo possibile il certificato medico recante la prognosi, nonchè, alla competente articolazione sanitaria, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinchè, nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge, venga verificata la persistenza dell'idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego. È assicurata l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente all'articolazione sanitaria competente e non confluisca nel fascicolo personale del dipendente, restando salva e impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di effettuare, tramite l'articolazione sanitaria competente, le visite di controllo per l'idoneità psico-fisica previste dalle norme in vigore [99].

     2. Per la concessione dell'equo indennizzo al personale di cui al presente articolo, si applica l'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1094.

     3. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione normale, si applica l'art. 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

     4. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria continuano ad applicarsi, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare.

 

          Art. 57. Tessera di riconoscimento.

     1. Agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria viene rilasciata dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, o per sua delega dal direttore dell'ufficio centrale del personale, una speciale tessera di riconoscimento, le cui modalità e caratteristiche saranno stabilite dal regolamento di servizio.

     2. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria in divisa o muniti della tessera di riconoscimento hanno diritto al libero percorso sulle linee tranviarie, metropolitane o automobilistiche urbane.

 

          Art. 58. Concessione per il trasporto sulle ferrovie dello Stato.

     1. Agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria si applica la concessione per il trasporto delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello Stato già previste per il personale della polizia di Stato.

 

Titolo III

ORDINAMENTO DEL PERSONALE NEI RUOLI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

 

Capo I

 

          Art. 59. Disposizioni generali.

     1. Gli appartenenti ai ruoli dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie del disciolto Corpo degli agenti di custodia ed al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie sono inquadrati nei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria secondo i criteri di cui al presente decreto.

     2. Gli inquadramenti sono disposti con le modalità di cui all'art. 14, comma 1, lettera o), della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

     3. Ove non diversamente stabilito, gli inquadramenti hanno effetto giuridico ed economico dalla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

 

          Art. 60. Riserva di posti nel ruolo degli ispettori a favore dei marescialli.

     1. Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste uno dei gradi di maresciallo è inquadrato nel ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, con le modalità di cui al presente decreto e nei seguenti limiti:

     a) quattro quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore capo previsti dalla tabella A allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395;

     b) tre quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore;

     c) due quinti dei posti disponibili nella qualifica di vice ispettore.

 

          Art. 61. Inquadramento dei marescialli maggiori scelti e dei marescialli maggiori.

     1. I marescialli maggiori scelti e i marescialli maggiori sono inquadrati, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di ispettore capo, fino alla copertura dell'aliquota di posti fissata al comma 1, lettera a), dell'art. 60.

     2. I marescialli maggiori scelti precedono nel ruolo i marescialli maggiori.

     3. I marescialli maggiori, che non hanno trovato collocazione nella qualifica di ispettore capo, sono inquadrati in quella di ispettore fino alla copertura dell'aliquota di posti di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 60 e, qualora non vi siano posti di ispettore, fino alla copertura dell'aliquota di posti di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 60.

     4. Il personale così inquadrato nelle qualifiche di ispettore e vice ispettore, che non abbia demeritato a giudizio della commissione di cui all'art. 50, consegue l'inquadramento nelle qualifiche superiori, progredendo fino a quella di ispettore capo, in relazione alle vacanze che si verificheranno nel tempo nelle aliquote fissate dall'art. 60, comma 1, lettere a) e b).

     5. Gli inquadramenti di cui al comma 4 sono disposti secondo l'ordine di ruolo e decorrono dalla data in cui si verificano le vacanze.

 

          Art. 62. Inquadramento delle vigilatrici penitenziarie capo nel ruolo degli ispettori.

     1. Le appartenenti al ruolo delle vigilatrici penitenziarie capo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno maturato tredici anni di servizio sono inquadrate, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.

     2. Sono inquadrate secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di ispettore, le appartenenti al ruolo delle vigilatrici penitenziarie capo che alla predetta data hanno maturato un'anzianità di servizio inferiore ai tredici anni.

     3. Detto personale precede nelle rispettive qualifiche coloro che vi accedono a seguito dell'espletamento dei concorsi di cui all'art. 24.

 

          Art. 63. Disponibilità di posti.

     1. I posti disponibili nelle qualifiche di ispettore e vice ispettore sono attribuiti, nei limiti delle aliquote di cui all'art. 60.

 

          Art. 64. Inquadramento dei marescialli capi e ordinari.

     1. I marescialli capi e ordinari che non hanno trovato collocazione nella qualifica di vice ispettore per mancanza di posti disponibili, sono inquadrati, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente capo. Il personale inquadrato nella qualifica di ispettore, di vice ispettore o di sovrintendente capo, che non abbia demeritato, a giudizio della commissione di cui all'art. 50, consegue l'inquadramento nelle qualifiche superiori o nel ruolo degli ispettori, progredendo in tale ruolo fino alla qualifica di ispettore capo, in relazione alle vacanze che si verificheranno nel tempo, nelle aliquote di posti fissate dall'art. 60, comma 1, lettere a, b) e c).

 

          Art. 65. Modalità dell'inquadramento.

     1. Gli inquadramenti di cui all'art. 64 sono disposti secondo l'ordine di ruolo e decorrono dalla data in cui si verificano le vacanze.

     2. I marescialli capi sono inquadrati secondo l'ordine di ruolo e con l'anzianità maturata dall'avanzamento al grado di maresciallo ordinario.

 

          Art. 66. Corso di aggiornamento.

     1. I marescialli, dopo l'inquadramento nel ruolo degli ispettori a norma degli articoli precedenti, devono frequentare presso una scuola di formazione e aggiornamento, di cui all'art. 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, un corso di aggiornamento della durata di due mesi, secondo turni fissati con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

     2. Le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

 

          Art. 67. Promozione al ruolo degli ispettori dei marescialli collocati a riposo.

     1. I marescialli capi e ordinari che non siano stati inquadrati nel ruolo degli ispettori conseguono, dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, la promozione alla qualifica di vice ispettore, con il relativo trattamento economico, se più favorevole.

 

          Art. 68. Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti.

     1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, rivestiva il grado di brigadiere con almeno cinque anni di anzianità nel grado, è inquadrato secondo l'ordine di ruolo, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente capo del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria.

     2. Il personale che rivestiva il grado di brigadiere con anzianità nel grado inferiore a cinque anni è inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di sovrintendente conservando l'anzianità nel grado che è utile ai fini della promozione alla qualifica superiore secondo i termini e le modalità di cui al comma 1. Detto personale precede nel ruolo il personale inquadrato ai sensi del comma 3.

     3. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, rivestiva il grado di vicebrigadiere, è inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente.

     4. Detto personale precede nel ruolo il personale inquadrato ai sensi del comma 5.

     5. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, rivestiva il grado di appuntato scelto e che abbia conseguito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria o che sia risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vicebrigadiere, è inquadrato, in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale posto in tale posizione, nella qualifica di sovrintendente, secondo l'ordine cronologico dei singoli concorsi e, nell'ambito di ciascun concorso, secondo le graduatorie di merito.

     6. Il personale proveniente dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie, che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, rivestiva la qualifica di vigilatrice penitenziaria superiore è inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, con le seguenti modalità:

     a) nella qualifica di vice sovrintendente, le vigilatrici penitenziarie superiori con una anzianità nella qualifica inferiore a due anni;

     b) nella qualifica di sovrintendente, le vigilatrici penitenziarie superiori con una anzianità nella qualifica maggiore di due anni;

     c) nella qualifica di sovrintendente capo le vigilatrici penitenziarie superiori con una anzianità nella qualifica maggiore di cinque anni.

     7. Il personale di cui al comma 6, lettere a) e b), conserva l'anzianità della qualifica che è utile ai fini della promozione alla qualifica superiore.

 

          Art. 69. Inquadramento nelle qualifiche degli assistenti.

     1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, rivestiva il grado di appuntato, è inquadrato nelle qualifiche degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, secondo l'ordine di ruolo, con le seguenti modalità:

     a) nella qualifica di assistente capo, gli appuntati scelti secondo l'ordine di ruolo e conservando l'anzianità di grado;

     b) nella qualifica di assistente, gli appuntati.

     2. Il personale proveniente dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, aveva una anzianità di servizio maggiore di 15 anni è inquadrato nella qualifica di assistente capo secondo l'ordine di ruolo e conservando l'anzianità nella qualifica. Lo stesso personale con anzianità maggiore di dieci anni di servizio è inquadrato nella qualifica di assistente.

     3. Il personale inquadrato nella qualifica di assistente conserva l'anzianità maturata nel grado di appuntato, o nella qualifica di vigilatrice penitenziaria, che è utile ai fini della promozione alla qualifica di assistente capo.

 

          Art. 70. Inquadramento nelle qualifiche degli agenti.

     1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, rivestiva la qualifica di guardia scelta, è inquadrato nella qualifica di agente scelto del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, secondo l'anzianità nella qualifica o, a parità di anzianità, secondo l'ordine di ruolo.

     2. Il personale proveniente dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, aveva una anzianità di servizio maggiore di cinque anni è inquadrato nella qualifica di agente scelto, secondo l'anzianità nella qualifica o, a parità di anzianità, secondo l'ordine di ruolo.

     3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 conserva l'anzianità maturata nella qualifica di guardia scelta o nella qualifica di vigilatrice penitenziaria, che è utile ai fini della promozione alla qualifica di assistente del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.

     4. Il personale che rivestiva, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il grado di guardia o la qualifica di vigilatrice penitenziaria, è inquadrato nella qualifica di agente, conservando l'anzianità di grado o della qualifica, che è utile ai fini della promozione alla qualifica di agente scelto.

 

          Art. 71. Limiti di età.

     1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di età.

     2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, inquadrato nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio conserva i limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio, previsti dal precedente ordinamento.

 

          Art. 72. Effetti dei concorsi e degli avanzamenti in corso.

     1. Sono fatti salvi le procedure concorsuali e gli effetti dei concorsi in corso di espletamento o già espletati, alla data di entrata in vigore del presente decreto. I vincitori dei concorsi suddetti frequenteranno corsi di formazione e conseguiranno la nomina in ruolo secondo gli ordinamenti in forza dei quali sono stati banditi i concorsi stessi.

     2. Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni e agli scrutini di avanzamento dei sottufficiali, appuntati e guardie del disciolto Corpo degli agenti di custodia e del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; e nei confronti del predetto personale l'inquadramento avrà effetto dalla data del decreto di promozione o di nomina.

     3. I sottufficiali partecipanti ai concorsi per esami o compresi nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento ai gradi di maresciallo maggiore, capo od ordinario, sono ammessi ai concorsi per l'inquadramento nel ruolo degli ispettori, prescindendo dal possesso del grado che avrebbe dato titolo alla partecipazione ai concorsi stessi.

     4. Il suddetto personale, ove consegua l'avanzamento ai sensi del comma 2, è inquadrato secondo le modalità di cui agli articoli 65, 66 e 69 qualora superi i concorsi di cui agli articoli 67 e 68.

     5. Il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia, che ha conseguito l'avanzamento al grado di vicebrigadiere, è ammesso allo scrutinio per merito assoluto, per la promozione alla qualifica di sovrintendente, conservando l'anzianità nel grado utile ai fini della promozione a tale qualifica.

 

          Art. 73. Trattamento pensionistico nella fase di transizione.

     1. Al personale cessato dal servizio dopo la data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano, qualora più favorevoli ed ai soli fini pensionistici, l'inquadramento ed il relativo trattamento economico spettanti al personale in servizio avente la stessa qualifica.

     2. Al personale che alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, rivestiva il grado di maresciallo maggiore scelto o di maresciallo maggiore si applicano, ai soli fini pensionistici, l'inquadramento alla qualifica di ispettore capo ed il relativo trattamento economico.

     3. Al personale proveniente dai ruoli del disciolto Corpo degli agenti di custodia continua ad applicarsi l'art. 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543.

     4. Il predetto art. 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, si applica anche al personale proveniente dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

     5. Nei confronti del personale di cui al comma 4 si applica il comma 2 dell'art. 3 della legge 20 marzo 1984, n. 34, equiparando, agli effetti dell'aumento del quinto di servizio, l'indennità penitenziaria alla indennità pensionabile.

     6. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di custodia, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del collocamento a riposo, può optare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i limiti di età previsti dalle precedenti disposizioni.

 

          Art. 74. Norme relative alla guida di autoveicoli.

     1. Le disposizioni dell'art. 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano anche al Corpo di polizia penitenziaria autorizzato a guidare veicoli dell'Amministrazione penitenziaria.

     2. Le disposizioni dell'art. 32, commi primo e secondo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, si applicano al personale del Corpo di polizia penitenziaria che sia sottoposto a procedimenti per fatti connessi alla conduzione di mezzi dell'Amministrazione penitenziaria nell'espletamento del servizio.

 

          Art. 75. Utilizzazione del personale invalido.

     1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, semprechè l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

     2. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità assoluta.

     3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che abbia riportato un'invalidità non dipendente da causa di servizio, la quale non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, può essere, a domanda, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, semprechè l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

     4. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità.

     5. Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che abbia riportato un'invalidità, dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, semprechè l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

     6. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità.

     7. Il suddetto personale può essere altresì utilizzato per l'espletamento delle attività assistenziali e previdenziali in favore del personale anche per le esigenze dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.

     8. Il giudizio di inidoneità di cui al presente articolo compete alle commissioni mediche previste dagli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

     9. Le dette commissioni devono, altresì, fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermità accertata.

 

          Art. 76. Modalità di trasferimento.

     1. Il trasferimento, a domanda, del personale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell'art. 75 nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, tenuto conto delle esigenze di servizio, è disposto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le commissioni di cui all'art. 50 in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato, nonchè la commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.

     2. Il trasferimento d'ufficio del personale di cui al comma 3 dell'art. 75 nelle corrispondenti qualifiche di altro ruolo dell'Amministrazione penitenziaria è disposto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le commissioni di cui all'art. 50 in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato, nonchè la commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.

     3. Nel caso in cui l'interessato non assuma servizio senza giustificato motivo, dopo il trasferimento nell'altro ruolo, decade dall'impiego ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera c), testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     4. La commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, esprime il proprio parere sulla idoneità del personale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell'art. 75 ad essere impiegato in altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria.

     5. La commissione, ai fini della formulazione del suddetto parere, può avvalersi del centro di reclutamento previsto dall'art. 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed eventualmente della consulenza di organismi civili e militari e di professionisti estranei all'amministrazione e tiene conto delle indicazioni fornite dalle commissioni mediche citate dal comma 8 dell'art. 75 e dell'esito della prova teorica e pratica di cui al comma 2.

     6. Il personale interessato ha diritto di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.

     7. Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in relazione alla natura della prova cui va sottoposto il personale interessato, può chiamare a partecipare alle riunioni della commissione due funzionari del Corpo di polizia penitenziaria [100].

     8. Il trasferimento del personale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell'art. 75 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato è disposto con decreto del Ministro interessato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di amministrazione dell'amministrazione ricevente.

     9. Quest'ultima può sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalità da fissarsi con decreto del Ministro competente.

     10. L'amministrazione alla quale è stata inoltrata l'istanza da parte del personale di cui all'art. 75 si dovrà pronunciare entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa.

     11. Qualora nel termine sopraindicato l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta.

     12. Nel periodo intercorrente, il personale è collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.

 

          Art. 77. Dispensa dal servizio.

     1. Qualora il personale di cui all'art. 75 sia ritenuto non idoneo all'assolvimento dei compiti propri degli altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero per esigenze di servizio non possa essere trasferito in altri ruoli dell'amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, è dispensato dal servizio ai sensi degli articoli 129 e 130 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 78. Inquadramento del personale trasferito.

     1. Il trasferimento in altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, o di altre amministrazioni dello Stato del personale di cui all'art. 75 non comporta modifiche delle dotazioni dei ruoli di provenienza o di quelli di destinazione.

     2. Il personale trasferito è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento, conservando l'anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita.

     3. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito ai sensi del presente decreto, sono resi indisponibili nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza i posti lasciati liberi da detto personale fino al riassorbimento del soprannumero.

 

          Art. 79. Rigetto delle istanze di trasferimento.

     1. Il rigetto della domanda del personale di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 75 ad essere trasferito alle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato è disposto con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia o del Ministro interessato.

 

          Art. 80. Divieto di riammissione in servizio. [101]

     1. Il personale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell'art. 75, trasferito ad altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o ad altre amministrazioni dello Stato non può essere riammesso nel ruolo di provenienza.

 

Titolo IV

ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

 

Capo I

 

          Art. 81. Assunzione di personale del Corpo di polizia penitenziaria.

     1. L'accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante pubblico concorso per esami.

     2. I concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria sono banditi su base nazionale.

     3. Per particolari esigenze e limitatamente all'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti e degli ispettori, possono essere banditi concorsi per una o più regioni.

     4. I concorsi di cui al presente articolo sono indetti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in relazione ai posti disponibili ai singoli ruoli.

     5. I bandi di concorso sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

          Art. 82. Bandi di concorso.

     1. Il decreto ministeriale che indice il concorso per la immissione nei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria deve indicare:

     a) il numero dei posti messi a concorso ed, eventualmente, la distribuzione degli stessi nelle diverse regioni;

     b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

     c) i documenti prescritti;

     d) i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e dei documenti di cui alla precedente lettera c);

     e) il programma ed il diario delle prove di esame;

     f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

     2. La sede o le sedi nelle quali debbono aver luogo le prove scritte sono stabilite con lo stesso decreto che indice il concorso o con successiva comunicazione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale nel giorno indicato nel bando di concorso; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

 

          Art. 83. Domande di partecipazione al concorso.

     1. Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate al provveditorato regionale della regione in cui il candidato ha la propria residenza, entro il termine previsto per ciascun concorso dagli articoli 99, 102 e 105.

     2. Il termine suddetto decorre dalla data della pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     3. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite al provveditorato regionale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro lo stesso termine di cui al comma 1.

     4. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

     5. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

     a) il cognome ed il nome;

     b) la data e il luogo di nascita;

     c) il possesso della cittadinanza italiana;

     d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

     e) l'immunità da condanne penali o eventualmente le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;

     f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

     g) la lingua straniera nella quale intendono eventualmente sostenere la prova facoltativa;

     h) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

     6. L'Amministrazione procede d'ufficio ad accertare il requisito dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

     7. Le domande devono inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito al quale vanno fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso.

     8. I candidati che intendono concorrere ai posti di cui all'art. 85 devono farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti, ed indicando, altresì, la lingua italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le previste prove di esame.

     9. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.

     10. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

     11. L'Amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

 

          Art. 84. Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso.

     1. I requisiti previsti dagli articoli 5 e 24 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

     2. Qualora dalle dichiarazioni fatte dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso risulti il difetto di uno o di più dei requisiti prescritti, è disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

 

          Art. 85. Riserve di posti e preferenze.

     1. Nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni previste da leggi speciali concernenti le riserve di posti a favore di talune categorie di cittadini, subordinatamente comunque all'accertamento dei requisiti richiesti per i singoli concorsi.

     2. Si applica altresì la normativa dettata dallo Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige e dalle relative norme di attuazione per l'accesso ai ruoli locali del personale civile delle Amministrazioni dello Stato istituiti nella provincia di Bolzano.

     3. Altre riserve di posti sono stabilite dai successivi articoli del presente decreto che disciplinano i singoli concorsi.

     4. I posti riservati che non vengono ricoperti per mancanza di vincitori o idonei saranno conferiti agli altri candidati idonei.

     5. A parità di merito si applicano le preferenze indicate nell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè nelle altre disposizioni di legge in materia.

 

          Art. 86. Visite mediche. Prove di efficienza fisica Accertamenti delle qualità attitudinali. Presentazione alle prove scritte [102].

     1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi dell'art. 84, sono invitati a sottoporsi, salvo il personale già appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica, alle prove di efficienza fisica e all'accertamento delle qualità attitudinali, secondo le disposizioni contenute nel successivo Capo II [103].

     1-bis. Le modalità per lo svolgimento delle prove per l'accertamento dell'efficienza fisica sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. La commissione competente alla valutazione è individuata con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse [104].

     2. I candidati giudicati idonei in sede di visite mediche e di accertamenti delle qualità attitudinali sono tenuti a presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento, per sostenere le prove scritte, nella sede o nelle sedi e nei giorni ed ore indicati nel bando di concorso o nella successiva comunicazione.

 

          Art. 87. Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza.

     1. La Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria è composta da un presidente scelto tra i dirigenti penitenziari o i dirigenti superiori di polizia penitenziaria e da altri quattro membri, uno dei quali professore d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado in una o più delle materie sulle quali vertono le prove di esame e tre appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria [105].

     2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria [106].

     3. La Commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria è composta da un presidente scelto tra i dirigenti penitenziari o i primi dirigenti di polizia penitenziaria e da altri quattro appartenenti alla carriera dei funzionari [107].

     4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria [108].

     5. Le Commissioni esaminatrici possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1000 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto.

     6. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse [109].

     7. Alle Commissioni stesse sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere.

     8. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimento di uno dei componenti o del segretario della Commissione o delle sottocommissioni, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti o di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.

     9. Alla nomina dei comitati di vigilanza, nei casi previsti dal sesto e settimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, si provvede con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria [110].

     10. Qualora vengano banditi concorsi a base regionale che riguardino più regioni, possono essere costituite una o più Commissioni esaminatrici.

     10-bis. Fino all'effettiva disponibilità dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente, le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari [111].

 

          Art. 88. Cessazione dall'incarico di componente di Commissione esaminatrice.

     1. Il presidente e i membri, il cui rapporto d'impiego venga a cessare durante l'espletamento dei lavori della Commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'Amministrazione.

     2. Non possono essere confermati i componenti della Commissione il cui rapporto d'impiego sia cessato per motivi disciplinari o per dispensa dal servizio ai sensi dell'art. 129 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 89. Adempimenti della Commissione.

     1. La Commissione esaminatrice, salvo quanto stabilito dall'art. 92 per le prove scritte del concorso per l'assunzione degli allievi agenti, prepara tre temi per ciascuna prova scritta, se gli esami hanno luogo in un unica sede, ed un tema solo quando gli esami hanno luogo in più sedi.

     2. I temi, appena formulati, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esternamente sui lembi di chiusura dai membri della Commissione e dal segretario. Tali pieghi sono conservati dal presidente della Commissione e dai presidenti dei comitati di vigilanza se le prove si svolgono in più sedi.

     3. All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della Commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, dopo che sia stata accertata l'identità personale dei concorrenti e sia stato constatato che i concorrenti stessi siano stati collocati nell'aula degli esami in modo da non comunicare tra loro, fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi o del piego contenente i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

 

          Art. 90. Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte.

     1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.

     2. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullità, esclusivamente su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

     3. È vietato ai concorrenti di portare seco carta da scrivere, appunti, libri od opuscoli di qualsiasi genere.

     4. È loro consentito soltanto, durante lo svolgimento delle prove scritte, consultare i codici, le leggi ed i decreti, il tutto senza note o richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonchè i dizionari linguistici, che siano stati preventivamente presentati dai concorrenti all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati dalla Commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza.

     5. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei due commi precedenti è escluso dal concorso.

     6. La Commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle predette disposizioni ed adottano i provvedimenti conseguenti.

     7. A tal fine, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami.

 

          Art. 91. Adempimenti dei concorrenti e della Commissione al termine delle prove scritte.

     1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste non trasparenti di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

     2. Il candidato, dopo aver svolto la prova scritta, senza apporvi, con pena di nullità, sottoscrizione, nè altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino, e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della Commissione o del comitato di vigilanza o a chi ne fa le veci. Il presidente della Commissione o del comitato di vigilanza o di chi ne fa le veci appone trasversalmente sulle buste, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura della restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data di consegna.

     3. Al termine di ogni giorno tutte le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da almeno un membro della Commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza e dal segretario.

     4. I pieghi sono aperti dalla Commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.

     5. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.

     6. Quando le prove scritte hanno luogo in più sedi, i presidenti dei comitati di vigilanza cureranno la conservazione giornaliera e la successiva consegna degli elaborati alla Commissione esaminatrice.

     7. Qualora siano previste due o più prove scritte, al termine di ogni giorno di esame viene assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero, da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato. Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima prova di esame si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata. Tale operazione viene effettuata dalla Commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza di almeno due componenti della Commissione stessa del luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.

     8. In sede di valutazione degli elaborati contenuti nella medesima busta la Commissione esaminatrice, qualora ad uno di essi abbia attribuito un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame del successivo.

 

          Art. 92. Prova scritta del concorso per l'assunzione degli allievi agenti.

     1. Alla prova scritta del concorso per l'assunzione degli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria consistente in una serie di domande a risposta sintetica o scelta multipla si applicano, in quanto compatibili, le stesse disposizioni stabilite nel presente titolo per lo svolgimento delle prove scritte.

     2. Qualora la prova di esame consista in una serie di domande a risposta a scelta multipla, i candidati possono essere ammessi a sostenere la prova per contingenti predeterminati in più sedi o in tempi diversi.

     3. La Commissione esaminatrice individua le domande a risposta multipla, da sottoporre ai candidati, da una serie di domande preventivamente predisposte.

     4. Ai fini delle predisposizioni delle domande a risposta a scelta multipla, tra le quali la Commissione esaminatrice può scegliere la serie da sottoporre ai candidati, l'Amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o privati specializzati nel settore.

     5. La valutazione degli elaborati può essere effettuata anche a mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di lettura ottica.

 

          Art. 93. Processo verbale delle operazioni di esame.

     1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

     2. I comitati di vigilanza debbono pure redigere giornalmente il verbale delle operazioni da essi compiute, sottoscritto da tutti i membri e dal segretario e trasmesso alla Commissione esaminatrice.

 

          Art. 94. Svolgimento delle prove orali.

     1. Le sedute dedicate alle prove orali sono pubbliche.

     2. Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati ascoltati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

     3. L'elenco sottoscritto dal segretario e dal presidente della Commissione sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo del Ministero di grazia e giustizia.

 

          Art. 95. Esclusione dal concorso per mancata presentazione.

     1. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e per le prove viene escluso dal concorso con decreto motivato del Ministro.

 

          Art. 96. Graduatoria del concorso.

     1. Espletate le prove del concorso, la Commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

     2. Successivamente i candidati che abbiano superato le prove orali sono invitati a far pervenire al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria-ufficio centrale del personale, entro il termine di venti giorni, decorrenti dal giorno in cui hanno ricevuto l'avviso in tal senso, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di preferenza.

     3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, riconosciuta la regolarità del procedimento, viene approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

     4. I documenti di cui al comma 2 che saranno presentati o perverranno dopo il termine ivi stabilito non saranno valutati anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

     5. Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

 

          Art. 97. Presentazione dei documenti.

     1. I concorrenti dichiarati vincitori ed, eventualmente, secondo l'ordine di graduatoria, altri candidati idonei sono invitati a far pervenire, a pena di decadenza, al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria-ufficio centrale del personale nel termine di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito in tal senso, i seguenti documenti, che debbono essere, altresì, conformi alle prescrizioni della legge sul bollo:

     a) il diploma del titolo di studio o copia autenticata dello stesso, ovvero il certificato sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica;

     b) il certificato generale del casellario giudiziale;

     c) il certificato di cittadinanza italiana;

     d) il certificato di godimento dei diritti civili e politici;

     e) l'estratto dell'atto di nascita;

     f) gli altri documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

     2. I documenti indicati alle lettere b), c) e d) del comma 1 devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione.

     3. I certificati di cui alle lettere c) e d) del comma 1 devono attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

     4. Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine di cui al comma 1, una copia integrale dello stato matricolare ed è esonerato dalla presentazione dei documenti indicati al comma 1, lettere b), c), d) ed e).

     5. Ai candidati di sesso maschile viene, altresì, richiesto il documento relativo alla posizione nei confronti degli obblighi di leva, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395.

     6. Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero di grazia e giustizia.

 

          Art. 98. Nomina.

     1. I vincitori del concorso ed, eventualmente, gli altri candidati idonei conseguono la nomina, che viene disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia applicando le riserve dei posti e le preferenze previste dalla legge.

 

          Art. 99. Pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria.

     1. La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero di grazia e giustizia.

     2. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     3. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

 

          Art. 100. Requisiti per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria e riserve di posti.

     1. Ai concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 5 del presente decreto.

     2. Le domande di partecipazione ai concorsi devono essere presentate entro il termine di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     3. I posti disponibili nei concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria possono, non oltre il limite del cinquanta per cento, essere riservati ai sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari provenienti dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica, in congedo o in servizio, che abbiano espletato almeno ventiquattro mesi di ferma o rafferma senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e conseguano il punteggio minimo prescritto.

     4. I posti riservati di cui al comma 3 che non vengono ricoperti sono attribuiti ad altri concorrenti, ai sensi delle vigenti disposizioni.

 

          Art. 101. Prove d'esame.

     1. La prova di esame consiste in una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, vertenti su argomenti di cultura generale e sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media dell'obbligo.

     2. La prova d'esame non si intende superata se il candidato non ha riportato almeno la votazione di sei decimi.

 

          Art. 102. Nomina.

     1. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria e sono avviati agli istituti di istruzione per la frequenza del corso di formazione di cui all'art. 6.

     2. Coloro che non si presentano senza giustificato motivo, presso l'istituto di assegnazione entro il termine loro indicato sono dichiarati decaduti dalla nomina.

 

          Art. 103. Requisiti per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori; riserve di posti e relative prove di esame.

     1. Ai concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 24.

     2. Le domande di partecipazione ai concorsi debbono essere presentate entro il termine di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     3. Gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria che abbiano superato il trentesimo anno di età e non abbiano raggiunto il quarantesimo anno possono partecipare al concorso per non più di due volte purchè siano in possesso degli altri requisiti.

     4. Possono altresì partecipare al concorso, per non più di due volte, i sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, anche se non in possesso del titolo di studio e sempre che non abbiano superato il quarantesimo anno di età, che abbiano compiuto cinque anni di servizio, e non abbiano riportato nell'ultimo biennio, la deplorazione o una sanzione disciplinare più grave.

     5. Ai candidati di cui al comma 4 è riservato un terzo dei posti messi a concorso.

     6. Per l'ammissione al concorso i candidati di cui al comma 4 debbono sostenere una prova scritta consistente nello svolgimento di un tema di carattere pratico concernente i servizi di istituto ed i metodi del trattamento penitenziario, nonchè una prova orale vertente su nozioni di diritto penale, limitatamente alla parte generale del codice penale, e di diritto processuale penale, limitatamente alle norme concernenti l'attività della polizia giudiziaria.

     7. All'accertamento dell'idoneità di cui al comma 6 provvede apposita commissione, composta da un presidente scelto fra i dirigenti penitenziari o i primi dirigenti di polizia penitenziaria e da altri quattro membri appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria [112].

     8. Svolge le funzioni di segretario un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria [113].

     9. Alla predetta commissione si applicano le disposizioni contenute nell'art. 88.

     10. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova scritta.

     11. La prova orale non si intende superata qualora il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

     11-bis. Fino all'effettiva disponibilità dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente, le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari [114].

 

          Art. 104. Prova di esame per l'assunzione di allievi ispettori.

     1. Gli esami consistono in due prove scritte ed un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

     Prove scritte:

     a) elementi di diritto penale;

     b) elementi sull'ordinamento penitenziario.

     2. Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche su nozioni di diritto processuale penale, di diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti e di diritto costituzionale.

     3. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna di esse.

     4. Il colloquio non si intende superato se il candidato non avrà riportato almeno la votazione di sei decimi.

     5. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle lingue straniere che sono indicate nei singoli bandi di concorso.

     6. Ai candidati che superano la prova facoltativa è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,50, che va aggiunto a quello ottenuto nel colloquio.

     7. L'ammissione al colloquio con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima di quello in cui dovrà sostenere il colloquio stesso.

     8. La votazione complessiva è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

 

          Art. 105. Nomina.

     1. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori nel ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria e sono invitati a frequentare il corso di cui all'art. 25.

     2. Coloro che non si presentano, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnati per la frequenza del corso di cui al comma 1 sono dichiarati decaduti dalla nomina.

 

Capo II

 

          Art. 106. Commissioni per gli accertamenti psicofisici ed attitudinali.

     1. I candidati ai concorsi per allievo agente e allievo ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, prima degli esami scritti previsti dai rispettivi bandi sono sottoposti a visita psicofisica ed a prove attitudinali.

     2. Coloro che risultino idonei al servizio nel Corpo sono chiamati a sostenere le prove scritte.

     3. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'Amministrazione penitenziaria ovvero individuabili secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 121.

     4. Superata la visita psico-fisica, i candidati sono sottoposti alle prove attitudinali da una commissione composta da un dirigente penitenziario o da un appartenente alla carriera dei funzionari di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente che la presiede, da due appartenenti alla carriera dei funzionari in possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia, individuati ai sensi del secondo comma dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 e successive modificazioni [115].

     5. Qualora il numero dei candidati superi il numero delle mille unità, le commissioni di cui al presente articolo possono essere integrate di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.

     6. Le funzioni di segretario delle predette commissioni sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria [116].

     6-bis. Fino all'effettiva disponibilità dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente, le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari [117].

 

          Art. 107. Accertamento dei requisiti psico-fisici.

     1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici il candidato è sottoposto ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.

     2. Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi di personale qualificato, mediante contratto di diritto privato corrispondendo ad esso la retribuzione che sarà stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, e che non può superare la retribuzione spettante al personale di pari grado dell'Amministrazione statale.

     3. Avverso al giudizio di non idoneità, il candidato può proporre ricorso, nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.

     4. Il nuovo accertamento è effettuato da una commissione medica di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da due dirigenti medici.

     5. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica di seconda istanza è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato dal Ministro di grazia e giustizia.

 

          Art. 108. Accertamento dei requisiti attitudinali.

     1. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali, al candidato è proposta, dalla commissione dei selettori, una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive ed individuali, integrata da un colloquio.

     2. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono predisposte avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso aspira e sono approvati, di volta in volta, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

     3. Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del direttore generale del personale e delle risorse [118].

     4. [Il nuovo accertamento è effettuato da una commissione medica di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da due primi dirigenti] [119].

     5. [Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali dalla commissione di seconda istanza, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia] [120].

     6. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla di cui al comma 2 sono aggiornate sulla base di contatti e relazioni con istituti specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della psicologia applicata, in campo nazionale ed internazionale.

 

Capo III

 

          Art. 109. Concorso interno per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti. Requisiti per l'ammissione.

     1. Il concorso per l'accesso al corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo di sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, è indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia da pubblicare nel Bollettino Ufficiale del personale.

     2. Sono esclusi dall'ammissione coloro che nel biennio precedente la data del decreto abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono" o che nel triennio precedente abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

     3. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti di cui all'art. 16 è disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

 

          Art. 110. Domanda di partecipazione al concorso.

     1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, dirette al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria-ufficio centrale del personale, devono essere presentate agli uffici di appartenenza entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso.

 

          Art. 111. Prove di esame.

     1. L'esame consiste in una prova scritta ed un colloquio.

     2. La prova scritta concerne la trattazione di un argomento attinente ai servizi penitenziari.

     3. La prova scritta si intende superata se il candidato ha riportato una votazione di almeno sei decimi.

     4. Il colloquio verte sui seguenti argomenti:

     a) elementi di diritto penale e di procedura penale;

     b) legislazione in materia penitenziaria;

     c) ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria.

     5. Il colloquio si intende superato se il candidato ha riportato una votazione di almeno sei decimi.

 

          Art. 112. Svolgimento delle prove e Commissione esaminatrice.

     1. Per lo svolgimento delle prove si applicano, per quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente titolo, le norme di cui agli articoli 87, 88, 89, 90, 91, 93 e 94.

     2. La Commissione esaminatrice del concorso è composta come previsto ai commi 5 e 6 dell'art. 87.

     3. I candidati ai quali non sia stata data comunicazione dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nel giorno, ora e sede fissati dal decreto che indice il concorso.

     4. Ai candidati che hanno superato la prova scritta sarà data comunicazione del giorno, ora e sede per sostenere il colloquio almeno venti giorni prima.

 

          Art. 113. Graduatoria del concorso.

     1. Ultimate le prove di esame, la Commissione esaminatrice forma, sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun candidato, la graduatoria di merito. A parità di voto ha la precedenza il concorrente con qualifica più elevata ed a parità di qualifica il più anziano in ruolo.

     2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, riconosciuta la regolarità del procedimento, viene approvata la graduatoria di merito.

     3. Coloro che hanno superato gli esami sono ammessi a frequentare il corso di formazione tecnico-professionale di cui all'art. 17 del presente decreto.

     4. Lo svolgimento del corso, i piani di studio e le modalità dell'esame sono stabiliti con le procedure di cui al comma 6 dell'art. 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

     5. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine assegnati per la frequenza del corso di cui al comma 4 comporta l'esclusione dal corso.

 

Capo IV

 

          Art. 114. Concorso per la promozione ad ispettore capo.

     1. Il concorso per titoli di servizio ed esame-colloquio per la nomina ad ispettore capo del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria è indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del personale.

     2. Non sono ammessi al concorso coloro che nel biennio precedente alla data del bando abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono" o che nel triennio precedente abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

     3. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia.

 

          Art. 115. Domande di partecipazione al concorso.

     1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, dirette al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria-ufficio centrale del personale, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine di giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso.

 

          Art. 116. Categorie di titoli valutabili.

     1. Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

     a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore, punti 26;

     b) qualità delle funzioni svolte, con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta anche in relazione alla sede di servizio, punti 11;

     c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, punti 6;

     d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali, punti 5;

     e) speciali riconoscimenti, punti 2.

     2. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti e di relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito dalla Commissione.

 

          Art. 117. Colloquio.

     1. Il candidato è ammesso al colloquio quando il punteggio di cui all'art. 116, rapportato in decimi, non risulti inferiore a tre decimi.

     2. Ai candidati ammessi al colloquio è data comunicazione almeno venti giorni prima del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere la prova d'esame.

     3. Per lo svolgimento della prova si applicano le norme di cui all'art. 94.

     4. Il colloquio verte su nozioni di diritto penale e di diritto processuale penale, sui metodi e sulla organizzazione del trattamento penitenziario e sull'ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria.

     5. Il colloquio si intende superato se il candidato consegue una votazione non inferiore a sei decimi.

 

          Art. 118. Composizione della Commissione.

     1. La Commissione esaminatrice è composta come previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 87.

 

          Art. 119. Punteggio finale.

     1. Il punteggio finale utile ai fini della graduatoria è dato dalla somma del punteggio attribuito per i titoli e di quello conseguito nel colloquio.

     2. Sulla base del punteggio finale la Commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione dei candidati che hanno superato il concorso.

     3. Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, è approvata la graduatoria di merito e l'elenco dei vincitori e degli idonei.

 

          Art. 120. Norma transitoria.

     1. Fino alla istituzione ed al conseguente funzionamento di nuovi centri di reclutamento, gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali per i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli degli agenti e assistenti e degli ispettori, del Corpo di polizia penitenziaria, possono essere effettuati dalle attuali strutture operanti e, in relazione al numero dei candidati, anche dopo il superamento della prova d'esame, per gli aspiranti agenti e delle prove scritte per gli aspiranti ispettori.

     2. Per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale dei candidati, l'Amministrazione penitenziaria può avvalersi anche di medici o di strutture specializzate di altri Corpi di polizia o delle forze armate, oltrechè di personale qualificato, secondo la disciplina di cui all'art. 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

 

          Art. 121. Norme di carattere generale.

     1. L'Amministrazione, in relazione al numero dei candidati ai concorsi di cui al presente decreto, può far precedere le prove di esame all'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali.

 

Titolo V

REQUISITI PSICO-FISICI E ATTITUDINALI

 

Capo I

 

          Art. 122. Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi.

     1. I requisiti psico-fisici di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente e ad allievo vice ispettore, sono i seguenti:

     a) sana e robusta costituzione fisica;

     b) altezza individuata ai sensi del provvedimento di cui all'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874. Il rapporto altezza peso, il tono e l'efficienza della massa muscolare, la distribuzione del pannicolo adiposo ed il trofismo devono rispecchiare una armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia;

     c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente [121];

     d) per l'ammissione al concorso per la nomina ad allievo agente, visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di meno ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo vice ispettore, visus non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con correzione, purchè non superiore alle tre diottrie complessive ed in particolare per la miopia, l'ipermetropia, l'astigmatismo semplice (miopico od ipermetrico), tre diottrie in ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma dei singoli vizi [122];

     e) funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente, non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);

     f) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori; è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi.

 

          Art. 123. Cause di non idoneità.

     1. Costituiscono cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di cui all'art. 122 le seguenti imperfezioni e infermità;

     a) la tbc polmonare ed extrapolmonare, la sifilide, la lebbra, ogni altra grave malattia infettiva ad andamento cronico anche in fase clinica, sierologica, di devianza immunologica o di trasmissibilità;

     b) l'alcolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;

     c) le infermità e gli esiti di lesione della cute e delle mucose visibili: malattie cutanee croniche; cicatrici infossate ed aderenti, alteranti l'estetica o la funzione; tramiti fistolosi, che, per sede ed estensione, producano disturbi funzionali; tumori cutanei. Costituiscono causa di esclusione dai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia Penitenziaria le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria [123];

     d) le infermità ed imperfezioni degli organi del capo: malattie croniche ed imperfezioni del globo oculare, delle palpebre, dell'apparato lacrimale, disturbi della motilità dei muscoli oculari estrinseci; stenosi e poliposi nasale; sinusopatie croniche; malformazioni e malattie della bocca; gravi malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria e/o dell'armonia del volto; disfonie e balbuzie; otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale perforazione timpanica; sordità unilaterale; ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz superiore a 30 decibel dall'orecchio che sente di meno, oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale biauricolare superiore al 20% ); deficit uditivi da trauma acustico con audiogramma con soglia uditiva a 4000 Hz, superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo Klochoff); tonsilliti croniche;

     e) le infermità del collo: ipertrofia tiroidea;

     f) le infermità del torace: deformazioni rachitiche e post-traumatiche;

     g) le infermità dei bronchi e dei polmoni: bronchiti croniche; asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; segni radiologici di malattie tubercolari dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregresse, qualora gli esiti siano di sostanziale rilevanza; gravi allergopatie anche in fase aclinica o di devianza ematochimica;

     h) le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardiocircolatorio: malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio; gravi disturbi funzionali cardiaci; ipertensione arteriosa; arteriopatie; varici e flebopatie e loro esiti; emorroidi voluminose;

     i) le infermità ed imperfezioni dell'addome: anomalie della posizione dei visceri; malattie degli organi addominali, che determinano apprezzabili ripercussioni sullo stato generale; ernie;

     l) le infermità ed imperfezioni dell'apparato osteoarticolare e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro consecutive a fatti congeniti; rachitismo, malattie o traumi, deturpanti od ostacolanti la funzionalità organica o alteranti l'euritmia corporea; malattie ossee o articolari in atto; limitazione della funzionalità articolare; malattie delle aponeurosi, dei muscoli e dei tendini, tali da ostacolarne la funzione;

     m) le imperfezioni ed infermità dell'apparato neuro-psichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale; infermità psichiche invalidanti, psicosi e psico-nevrosi anche pregresse; personalità psicopatiche e abnormi; epilessia;

     n) le infermità e le imperfezioni dell'apparato urogenitale: malattie renali in atto o croniche; imperfezioni e malformazioni dei genitali esterni di rilevanza funzionale; malattie croniche dei testicoli, arresto di sviluppo, assenza o ritenzione bilaterale; idrocele; varicocele voluminoso; malattie infiammatorie in atto dell'apparato ginecologico, incontinenza urinaria;

     o) le infermità del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario di apprezzabile entità, comprese quelle congenite;

     p) le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine;

     q) le neoplasie di qualunque sede o natura;

     r) le malattie da miceti, le malattie da protozoi e le altre parassitosi che siano causa di importanti lesioni organiche o di notevoli disturbi funzionali.

 

          Art. 124. Requisiti attitudinali. Disposizioni generali.

     1. I candidati ai concorsi di cui all'art. 123 sono sottoposti ad esame attitudinale diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una personalità sufficientemente matura con stabilità del tono dell'umore, delle capacità di controllare le proprie istanze istintuali, di uno spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica ed al livello di autostima.

 

          Art. 125. Requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente.

     1. I requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente sono i seguenti:

     a) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità;

     b) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;

     c) una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione e delle qualità attentive;

     d) una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all'ambiente di lavoro.

 

          Art. 126. Requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo vice ispettore.

     1. I requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi ad allievo vice ispettore sono i seguenti:

     a) un livello evolutivo scaturente dalla maturazione globale, dalla esperienza di vita, dalla consapevolezza di sè, dal senso di responsabilità e dagli aspetti salienti del carattere;

     b) una stabilità emotiva caratterizzata dalla sicurezza di sè, dalla stabilità del tono umorale, dal controllo emotivo e dall'obiettività operativa;

     c) una efficienza intellettuale intesa come capacità di rendimento ai compiti anche dinamico-pratici che richiedono prevalentemente l'attività mentale e l'implicazione dei processi del pensiero, riferita al livello intellettivo globale, alla capacità di osservazione e di giudizio ed ai poteri di memorizzazione ed elaborazione del pensiero;

     d) una integrazione sociale che consenta di percepire ed attuare i rapporti sociali attraverso comportamenti correlati, definita dall'adattabilità, dalla capacità di relazione, dalla sensibilità e dalla partecipazione attiva.

 

          Art. 127. Accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale per i candidati ai concorsi.

     1. L'accertamento dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale dei candidati ai concorsi di cui all'art. 122 avviene secondo le norme contenute nel titolo IV.

 

          Art. 128. Cause di non idoneità al servizio per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.

     1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e all'art. 77, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che abbiano riportato lesioni o infermità stabilizzate che comportino menomazioni dell'integrità psico-fisica ascrivibili singolarmente o per cumulo alle prime cinque categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono considerati inidonei al servizio nel ruolo di appartenenza.

     2. Qualora le lesioni o le infermità siano ascrivibili alle categorie 6, 7 o 8 della tabella A o alla tabella B, annesse al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, il personale indicato al comma 1 può essere giudicato non idoneo al servizio nei ruoli di appartenenza a seguito di una valutazione globale che tenga conto, oltre che della natura delle lesioni o delle infermità, anche dell'età, della qualifica rivestita e delle funzioni o dei compiti alla stessa inerenti.

 

          Art. 129. Accertamento dell'idoneità psico-fisica per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.

     1. Nel corso del rapporto d'impiego, l'idoneità o la non idoneità psico-fisica al servizio nel ruolo di appartenenza è accertata ai sensi dell'art. 56.

     2. Il giudizio di cui al comma 1, oltre che ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e nell'art. 75, può essere chiesto dall'Amministrazione in occasione di istanze presentate dal personale per congedo straordinario, aspettativa per motivi di salute, riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità, concessioni di equo indennizzo, ai fini della dispensa dal servizio per motivi di salute, oppure in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio.

 

          Art. 130. Disposizione transitoria.

     1. Per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e già riconosciuto affetto da esiti di lesioni o da infermità stabilizzate che comportino menomazioni dell'integrità fisica ascrivibili alla 4ª o 5ª categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, non si applica l'art. 129, se non a richiesta dell'interessato o in occasione di ulteriori accertamenti medico-legali disposti per l'aggravamento delle infermità preesistenti o per l'insorgenza di nuove infermità [124].

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

Capo I

 

          Art. 131. Disposizioni generali.

     1. Per quanto non previsto dal presente decreto, al personale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.

 

          Art. 132. Clausola finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 44 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, con i fondi stanziati sui capitoli 1998-1999-2000 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1992 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

 

     Tabelle [125].

     (Omissis).


[1] Lettera aggiunta dall'art. 30 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[2] Comma così sostituito dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[3] Articolo sostituito dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[4] Comma già modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 e così ulteriormente modificato dall'art. 30 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[5] Lettera così modificata dall'art. 30 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[7] Comma inserito dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[8] Comma inserito dall'art. 1-bis del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200.

[9] Comma abrogato dall'art. 44, comma 28, del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, con la decorrenza ivi prevista.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 26 novembre 2010, n. 199.

[11] Lettera già sostituita dall'art. 1-bis del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200 e così ulteriormente sostituita dall'art. 4 della L. 26 novembre 2010, n. 199.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200.

[13] Comma già modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200 e così ulteriormente modificato dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[14] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[15] Articolo soppresso dall'art. 2 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200.

[16] Articolo soppresso dall'art. 2 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200.

[17] Comma così modificato dall'art. 30 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[18] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200.

[19] Comma aggiunto dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così modificato dall'art. 30 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[20] Comma aggiunto dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[21] Articolo già sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200 e così ulteriormente sostituito dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[22] Articolo soppresso dall'art. 3 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200.

[23] Articolo sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200.

[24] Lettera sostituita dall'art. 3 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200, dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così modificata dall'art. 30 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[25] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200.

[26] Comma aggiunto dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[27] Articolo soppresso dall'art. 3 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200.

[28] Articolo inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[29] Comma già modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200, dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così ulteriormente modificato dall'art. 30 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[30] Articolo sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200 e così modificato dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[31] Articolo inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[32] Articolo già sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200 e così ulteriormente sostituito dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[33] Articolo sostituito dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[34] Comma così modificato dall'art. 30 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[35] Articolo modificato dal D.L. 6 maggio 1994, n. 271 e così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200.

[36] Comma sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200 e così modificato dall'art. 30 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[37] Comma già modificato dall'art. 6 del D.L. 26 giugno 2014, n. 92, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 117 e così ulteriormente modificato dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 44. Per il testo previgente, vedi infra.

[38] Comma così sostituito dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 44. Per il testo previgente, vedi infra.

[39] Comma già modificato dall'art. 6 del D.L. 26 giugno 2014, n. 92, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 117 e così ulteriormente modificato dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 44. Per il testo previgente, vedi infra.

[40] Comma così sostituito dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 44. Per il testo previgente, vedi infra.

[41] Comma aggiunto dall'art. 11 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[42] Testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[43] Comma così modificato dall'art. 6 del D.L. 26 giugno 2014, n. 92, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 117.

[44] Comma così modificato dall'art. 6 del D.L. 26 giugno 2014, n. 92, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 117.

[45] Lettera già sostituita dall'art. 4 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200, ulteriormente sostituita dall'art. 6 del D.L. 26 giugno 2014, n. 92, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 117 e così modificata dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 44. Per il testo previgente, vedi infra.

[46] Comma già modificato dall'art. 6 del D.L. 26 giugno 2014, n. 92, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 117 e così ulteriormente modificato dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 44. Per il testo previgente, vedi infra. La Corte costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2023, n. 211, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che le vincitrici del concorso per vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria - che abbiano ottenuto l'idoneità al servizio a seguito della partecipazione al primo corso di formazione successivo all'assenza dal lavoro per maternità - siano immesse in ruolo con la medesima decorrenza, ai fini giuridici, attribuita agli altri vincitori del medesimo concorso.

[47] Comma così modificato dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 44. Per il testo previgente, vedi infra.

[48] Comma inserito dall'art. 30 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[49] Testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[50] Lettera già sostituita dall'art. 4 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200 e così ulteriormente sostituita dall'art. 6 del D.L. 26 giugno 2014, n. 92, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 117.

[51] Comma così modificato dall'art. 6 del D.L. 26 giugno 2014, n. 92, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 117.

[52] Articolo sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200.

[53] Comma così modificato dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[54] Comma inserito dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[55] Comma così modificato dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[56] Comma così modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126. La Corte costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2023, n. 211, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che le vincitrici del concorso per vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria - che abbiano ottenuto l'idoneità al servizio a seguito della partecipazione al primo corso di formazione successivo all'assenza dal lavoro per maternità - siano immesse in ruolo con la medesima decorrenza, ai fini giuridici, attribuita agli altri vincitori del medesimo concorso.

[57] Articolo inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[58] Articolo sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200 e così modificato dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 44. Per il testo previgente, vedi infra.

[59] Testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[60] Articolo inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[61] Articolo sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200 e così modfiicato dall'art. 30 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[62] Articolo inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[63] Articolo inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200, sostituito dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 44 e così modificato dall'art. 30 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172. Per il testo previgente, vedi infra.

[64] Articolo inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200. Testo previgente alla sostituzione apportata dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[65] Lettera così sostituita dall'art. 5 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200.

[66] Articolo inserito dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[67] Articolo inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[68] Articolo inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200 e abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[69] Comma così sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[70] Comma abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[71] Articolo inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[72] Articolo abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[73] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 13 settembre 1996, n. 479.

[74] Articolo inserito dall'art. 16 del D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146 e sostituito dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[75] Comma così modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[76] Comma così modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[77] Articolo così sostituito dall'art. 30 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[78] Rubrica così sostituita dall'art. 11 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[79] Articolo inserito dall'art. 16 del D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146, sostituito dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e abrogato dall'art 30 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[80] Comma così modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[81] Comma così modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[82] Comma così modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[83] Comma così modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[84] Comma aggiunto dall'art. 11 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[85] Comma aggiunto dall'art. 11 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[86] Articolo così sostituito dall'art. 30 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[87] Articolo inserito dall'art. 16 del D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146, sostituito dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 e abrogato dall'art. 30 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[88] Articolo inserito dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[89] Comma già modificato dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così ulteriormente modificato dall'art. 30 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[90] Comma abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[91] Comma così modificato dall'art. 30 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[92] Comma così modificato dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[93] Comma già modificato dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[94] Articolo già modificato dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[95] Articolo già modificato dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[96] Comma già modificato dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[97] Comma così sostituito dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[98] Comma così modificato dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[99] Comma inserito dall'art. 30 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 e così modificato dall'art. 66 bis del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

[100] Comma così modificato dall'art. 30 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[101] La Corte costituzionale, con sentenza 13 novembre 2009, n. 294, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non consente, allorché sia intervenuta la guarigione, la possibilità di presentare istanza di riammissione nel ruolo di provenienza da parte del dipendente transitato a domanda in altri ruoli della Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, perché giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche conseguenti a causa di servizio, all'assolvimento dei compiti di istituto.

[102] Rubrica così modificata dall'art. 30 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[103] Comma già modificato dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così ulteriormente modificato dall'art. 30 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[104] Comma inserito dall'art. 30 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[105] Comma così modificato dall'art. 30 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[106] Comma così modificato dall'art. 30 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[107] Comma così modificato dall'art. 30 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[108] Comma così modificato dall'art. 30 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[109] Comma così modificato dall'art. 30 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[110] Comma così modificato dall'art. 30 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[111] Comma inserito dall'art. 30 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[112] Comma così modificato dall'art. 30 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[113] Comma così modificato dall'art. 30 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[114] Comma inserito dall'art. 30 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[115] Comma così modificato dall'art. 30 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[116] Comma così modificato dall'art. 30 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[117] Comma inserito dall'art. 30 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[118] Comma così sostituito dall'art. 30 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[119] Comma abrogato dall'art. 30 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[120] Comma abrogato dall'art. 30 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[121] Lettera così modificata dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[122] Lettera così modificata dall'art. 37 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[123] Lettera così modificata dall'art. 30 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[124] Comma così modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G.U. 22 febbraio 1993, n. 43.

[125] Tabelle sostituite dal D.L. 28 maggio 1993, n. 163 e dall'art. 20 del D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146. La Tabella A, già sostituita dall'art. 6 del D.L. 26 giugno 2014, n. 92, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 117, dall'art. 44 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, dall'art. 1 del D.M. 10 aprile 2019 (G.U. 165/2019), dall'art. 30 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, dall'art. 1, comma 961 quinquies, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 è stata ulteriormente sostituita dall'art. 1, comma 863, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.