§ 69.2.40 - D.L. 13 settembre 1996, n. 479 .
Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.2 istituti di prevenzione e pena
Data:13/09/1996
Numero:479


Sommario
Art. 1.  Ampliamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e modalità di reclutamento
Art. 2.  Servizio di traduzione dei detenuti
Art. 3.  Accelerazione delle procedure in tema di appalti per edifici giudiziari
Art. 4.  Copertura finanziaria
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 69.2.40 - D.L. 13 settembre 1996, n. 479 [1] .

Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria.

(G.U. 16 settembre 1996, n. 217)

 

 

     Art. 1. Ampliamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e modalità di reclutamento

     1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria stabilito dalla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, è aumentato nel ruolo degli agenti e degli assistenti di millequattrocento unità di personale maschile e duecento unità di personale femminile.

     2. Alla copertura dei posti portati in aumento dal comma 1 si provvede, prioritariamente, mediante assunzione del personale delle Forze armate che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, presta servizio volontario nel Corpo di polizia penitenziaria secondo le norme del decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 231, e successive modificazioni. Se residuano vacanze si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante assunzione su domanda dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, in possesso dei requisiti per l'assunzione nel Corpo e, per la restante parte, mediante assunzione su domanda degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia, che non siano cessati dal servizio per motivi disciplinari o per infermità.

     3. Il corso di formazione per il personale reclutato a norma del comma 2 ha la durata di tre mesi.

     4. Fermo quanto previsto dal comma 2, fino al 31 dicembre 1997 le assunzioni del personale maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, come modificata dal comma 1, ma non oltre il limite delle vacanze esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alla predetta tabella. Le conseguenti eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni.

     5. Alla copertura dei posti disponibili a norma del comma 4 si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei in precedenti concorsi e, se permangono vacanze, mediante l'assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, e successivamente mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia.

     6. Ai fini delle assunzioni a norma dei commi 2, 3, 4 e 5, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande, è istituita un'apposita commissione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per gli accertamenti psicofisici e sono fissati i criteri per la formazione di distinte graduatorie.

     7. I periodi di tempo previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n 443, sono ridotti ad un quarto in relazione ai concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, e sono ridotti alla metà in relazione ai concorsi banditi successivamente e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. Sono fatte salve le procedure già avviate per il reclutamento di agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, le procedure concorsuali già in atto, nonché le procedure per le riammissioni in servizio ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

     8. Le facoltà riconosciute all'Amministrazione penitenziaria dall'articolo 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono esercitabili sino al 30 giugno 1997, anche al fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria. Le idonee dei concorsi per vigilatrici penitenziarie espletati nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, possono essere assunte, purché non abbiano superato il quarantesimo anno di età alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria.

     8-bis. Il personale assunto a norma del presente articolo non può, per almeno cinque anni, essere destinato, a sua richiesta, a sede diversa da quella di prima assegnazione. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. [2]

 

          Art. 2. Servizio di traduzione dei detenuti

     1. Le modalità per la graduale cessione del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria sono stabilite con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, entro il 31 dicembre 1996.

     2. Per la realizzazione delle opere finalizzate alla predisposizione negli istituti penitenziari delle strutture e dei servizi necessari al ricovero degli automezzi adibiti alle traduzioni dei detenuti e all'alloggiamento del relativo personale, è autorizzata la spesa di 27.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro di grazia e giustizia, ai fini di assicurare alla competente Direzione generale dell'edilizia statale e servizi speciali presso il Ministero dei lavori pubblici il supporto tecnico nell'attività di progettazione ed esecuzione delle opere è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 1997, del personale tecnico assunto ai sensi dell'articolo 36 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

     3. Nell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 3". Nell'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le parole: "a norma dell'articolo 2," sono sostituite dalle seguenti: "a norma dell'articolo 7". Nell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le parole: "al presente capo" sono sostituite dalle seguenti: "al presente decreto". Nell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, le parole: "al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 5". Nell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, tra le parole: "per un massimo di due anni;" e le parole: "ai fini dell'ammissione allo scrutinio" sono inserite le parole: "per il personale di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo,".

 

          Art. 3. Accelerazione delle procedure in tema di appalti per edifici giudiziari

     1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 593, si applicano per la durata di mesi ventiquattro dalla data di entrata in vigore del presente decreto, agli interventi negli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria per la installazione di sistemi informatici e di impianti, anche di sicurezza, nonché per la fornitura di dotazioni strumentali e di servizi. La scelta dei fornitori di beni e servizi predetti può essere effettuata a trattativa privata a cura del Ministero di grazia e giustizia dopo aver acquisito almeno tre offerte [3] .

     2. A far data dal 18 luglio 1996, gli interventi per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adattamento di edifici demaniali destinati o da destinare ad uffici giudiziari nelle regioni di cui al comma 1 possono essere affidati dai competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche a trattativa privata, anche in deroga all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, mediante gara informale per la quale devono essere acquisite almeno tre offerte [4] .

     3. L'appalto può avere per oggetto sia la progettazione esecutiva sia l'esecuzione delle opere. Quest'ultima è disposta ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 4. Copertura finanziaria

     1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione dell'articolo 1, relativamente all'assunzione del personale maschile valutato in lire 21.391 milioni per l'anno 1995, in lire 55.333 milioni per l'anno 1996 e in lire 54.933 milioni a decorrere dal 1997, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli: Ministero di grazia e giustizia - capitolo 1998 per lire 9.090 milioni per l'anno 1995 e lire 54.933 milioni annui sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi; capitoli 1999, 2000, 2009 e 2083, rispettivamente, per lire 3.838 milioni, lire 3.340 milioni, lire 1.253 milioni, lire 3.080 milioni per l'anno 1995; capitolo 2086 per lire 400 milioni per l'anno 1996; Ministero dell'interno - capitolo 2585 per lire 790 milioni per l'anno 1995.

     2. All'onere relativo all'assunzione del personale femminile, valutato in lire 1.794 milioni per l'anno 1996 e in lire 9.548 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

     3. All'onere relativo all'attuazione dell'articolo 2, comma 2, valutato complessivamente in lire 27.111 milioni per l'anno 1996, in lire 27.379 milioni per l'anno 1997 ed in lire 27.000 milioni per l'anno 1998, si provvede: quanto a lire 111 milioni per l'anno 1996 e lire 379 milioni per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia; quanto a lire 27.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 15 novembre 1996, n. 579.

[2]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.