§ 46.8.421 - Legge 20 marzo 1984, n. 34.
Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:20/03/1984
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione di spesa.
Art. 2.  Indennità pensionabile.
Art. 3.  Effetti dell'indennità pensionabile.
Art. 4.  Militari delle Forze armate.
Art. 5.  Effetti dei nuovi stipendi.
Art. 6.  Liquidazione dei nuovi stipendi.
Art. 7.  Disposizioni finanziarie.


§ 46.8.421 - Legge 20 marzo 1984, n. 34.

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia, nonché concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso della contrattazione.

(G.U. 24 marzo 1984, n. 84)

 

 

     Art. 1. Autorizzazione di spesa.

     E' autorizzata la spesa di lire 155 miliardi per l'anno finanziario 1983 e di lire 940 miliardi per l'anno finanziario 1984 relativa:

     a) all'applicazione dell'accordo intervenuto in data 15 dicembre 1983 tra il Governo e i sindacati del personale della polizia di Stato SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori della polizia) e SAP (Sindacato autonomo della polizia) da attuarsi con successivo decreto del Presidente della Repubblica in materia di trattamento economico concernente il personale della polizia di Stato, nonché all'estensione del trattamento economico per stipendio e indennità mensile pensionabile previsto dal predetto decreto all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, ai sensi e per effetto dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni;

     b) all'attribuzione dei benefici di cui ai successivi articoli della presente legge.

 

          Art. 2. Indennità pensionabile.

     A decorrere dal 1° gennaio 1984, al personale del ruolo dei dirigenti della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia compete una indennità pensionabile nelle sottoindicate misure mensili :

 

Primo dirigente vice questore

L.

565.000

Dirigente superiore questore

"

650.000

Dirigente generale di P.S.

"

700.000

Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1983, al personale di cui al precedente primo comma compete la seguente indennità mensile, per tredici mensilità, nelle misure sotto indicate:

Primo dirigente vice questore

L.

120.000

Dirigente superiore questore

"

135.000

Dirigente generale di P.S.

"

145.000

 

     Al personale della polizia di Stato che riveste le qualifiche ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e alla legge 11 luglio 1980, n. 312, l'indennità mensile pensionabile di cui al primo comma e l'indennità mensile di cui al secondo comma del presente articolo competono nelle misure previste per il primo dirigente vice questore.

     Con le stesse decorrenze indicate ai precedenti commi, al personale dei ruoli dei dirigenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 337 e n. 338 del 24 aprile 1982, le suddette indennità competono in misura pari al 60 per cento di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia, di qualifica corrispondente.

     In relazione al disposto di cui all'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è esteso il trattamento economico per stipendio e per indennità mensili previsto per il personale della polizia di Stato all'Arma dei carabinieri e ai Corpi della guardia di finanza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato.

     Al sottotenente delle Forze di polizia l'indennità mensile pensionabile compete nella misura prevista per il vice commissario della polizia di Stato.

     A decorrere dal 1° gennaio 1984 sono soppressi:

     1) l'indennità per servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni e integrazioni;

     2) l'assegno personale di funzione previsto dall'art. 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     E' fatto salvo il supplemento giornaliero dell'indennità mensile di istituto previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni.

     A decorrere dal 1° gennaio 1984, al personale in servizio di leva presso le Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, compete l'indennità mensile lorda nelle seguenti misure:

Sottotenente L. 160.000

Carabiniere ausiliario e gradi equiparati L. 140.000

     A decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, agli allievi ufficiali dell'Accademia della guardia di finanza competono le stesse indennità previste per gli allievi delle Accademie militari.

     Con effetto dal 1° gennaio 1984, al personale del Corpo degli agenti di custodia nonché ad altro personale provvisto dell'indennità pensionabile di cui al primo comma del presente articolo e del punto 3.1 dell'accordo di cui all'art. 1, da applicarsi con successivo decreto del Presidente della Repubblica non compete l'indennità di servizio penitenziario prevista dall'art. 2 della legge 3 marzo 1983, n. 65.

     L'eventuale eccedenza fruita dal personale di cui al precedente comma a titolo di indennità di istituto, assegno personale di funzione e indennità di servizio penitenziario, rispetto alla indennità pensionabile, viene mantenuta a titolo di assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti dell'indennità stessa.

     Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1983 il personale già provvisto dell'indennità di servizio penitenziario di cui all'art. 2 della legge 3 marzo 1983, n. 65, può optare per il mantenimento di quest'ultima indennità in alternativa all'indennità di cui al secondo comma del presente articolo e del punto 3.2 dell'accordo di cui all'art. 1, da applicarsi con successivo decreto del Presidente della Repubblica.

     Al personale dell'Amministrazione civile dell'interno indicato all'art. 43, ventitreesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, che svolga con carattere di prevalenza o di continuità compiti istituzionali o di supporto nell'interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza compete, a decorrere dal 1° gennaio 1984, una indennità mensile lorda non pensionabile di importo pari al 50 per cento di quella fissata al punto 3.1 dell'accordo di cui all'art. 1 e al precedente primo comma per il personale della polizia di Stato di corrispondente livello.

     Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1983 al personale di cui al comma precedente compete una indennità mensile lorda non pensionabile pari al 50 per cento di quella stabilita al punto 3.2 dell'accordo di cui all'art. 1 e al precedente secondo comma, per il personale della polizia di Stato di corrispondente livello.

 

          Art. 3. Effetti dell'indennità pensionabile.

     L'indennità mensile pensionabile va corrisposta anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, nonché agli effetti dell'assegno alimentare.

     L'indennità mensile pensionabile è altresì valutabile ai fini del beneficio di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, limitatamente al personale della polizia di Stato e delle altre Forze di polizia che espleta funzioni di polizia. Detto beneficio viene comunque conservato dal personale della polizia di Stato in servizio al 25 aprile 1981.

     L'indennità mensile pensionabile è cumulabile con l'indennità di aeronavigazione e di volo ed annessi supplenti di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505. L'eventuale eccedenza fruita a detto titolo sulla base della precedente normativa è mantenuta a titolo di assegno ad personam riassorbibile.

     Nell'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, l'indennità pensionabile sostituisce la soppressa indennità mensile per servizio di istituto. La predetta indennità è pensionabile per l'intero importo per i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza all'atto della cessazione, come tale, dal servizio permanente.

 

          Art. 4. Militari delle Forze armate.

     A decorrere dal 1° gennaio 1983, gli stipendi annui lordi iniziali dei militari delle Forze armate, sino al grado di tenente colonnello compreso, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e ausiliario e di quello retribuito con paghe giornaliere, sono stabiliti come segue:

 

a) quarto livello

L.

4.400.000

b) quinto livello

"

4.800.000

c) sesto livello

"

5.500.000

d) sesto livello-bis

"

5.950.000

e) settimo livello

"

6.400.000

f) ottavo livello

"

7.700.000

ai tenenti colonnelli è attribuito il livello di stipendio ottavo-bis pari a lire 8.470.000.

 

     La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali del 6 per cento e in successivi scatti biennali del 2,50 per cento sull'ultima classe.

     La determinazione dei nuovi stipendi spettanti al personale indicato nel precedente primo comma è effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli scatti biennali in godimento al 1° gennaio 1983.

     Al personale di cui al primo comma promosso o nominato a grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento, riassorbibile solo in caso di promozione o di nomina a grado o a qualifica che comporta il passaggio a livello retributivo superiore; detto scatto viene rideterminato in caso di acquisizione di classi di stipendio successive sulla base della misura di ciascuna classe.

     Gli scatti attribuiti ai sensi del precedente comma non comportano comunque aumenti di anzianità nel livello, ai fini della ulteriore progressione economica.

     Al personale in servizio al 1° gennaio 1983, appartenente ai livelli retributivi settimo e ottavo, è attribuito, dalla predetta data, uno scatto del 2,50 per cento computato sullo stipendio in godimento; l'ammontare del predetto scatto è temporizzato, secondo il criterio stabilito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

     L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto al 1° gennaio 1983, in applicazione del presente articolo, e quello in godimento al 31 dicembre 1982 sarà corrisposto secondo le decorrenze e le percentuali sottoindicate:

dal 1° gennaio 1983: 35 per cento;

dal 1° gennaio 1984: 75 per cento;

dal 1° gennaio 1985: 100 per cento.

     I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio od aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1° gennaio 1983 sono corrisposti per l'intero importo, anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non viene attribuito nella misura intera.

     Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 è attribuito lo stipendio iniziale del relativo livello di nomina, nell'importo previsto dalla precedente normativa, maggiorato delle percentuali indicate nel settimo comma del presente articolo, applicate sulla differenza tra il nuovo stipendio fissato dal primo comma del medesimo articolo e quello di cui alla precedente normativa.

     Qualora il miglioramento economico derivante dall'attribuzione del nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale del livello retributivo di appartenenza, previsto dalla presente legge, e quello iniziale fissato per il medesimo livello dalla normativa precedente, il nuovo stipendio è maggiorato dell'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza. Lo stesso importo è temporizzato, secondo il criterio di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

     Al personale che, in applicazione, rispettivamente, dell'art. 19 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, e del primo comma del presente articolo, è inquadrato in un livello diverso da quello di cui all'art. 16 del predetto decreto-legge n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 432 del 1981, lo stipendio è attribuito con le seguenti modalità:

     a) inquadramento nel livello corrispondente a quello posseduto alla data del 31 dicembre 1982, con l'applicazione delle disposizioni previste dai commi primo, terzo, quarto e quinto del presente articolo;

     b) transito nel nuovo livello con le modalità di cui all'art. 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni.

 

          Art. 5. Effetti dei nuovi stipendi.

     I nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione allo scaglionamento del beneficio di cui al precedente art. 4, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate del Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

 

          Art. 6. Liquidazione dei nuovi stipendi.

     Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione della presente legge e dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

          Art. 7. Disposizioni finanziarie.

     All'onere derivante dai miglioramenti economici al personale di polizia e militare di cui al precedente art. 1, valutato in lire 155 miliardi per l'anno finanziario 1983, in lire 330 miliardi per l'anno finanziario 1984 e in lire 435 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede per gli esercizi 1983 e 1984, rispettivamente, a carico e mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi e per gli anni 1985 e 1986 con la disponibilità derivante dalla proiezione, prevista ai fini del bilancio pluriennale 1984-1986, nella specifica voce "Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti".

     All'onere per la concessione dell'indennità pensionabile di cui all'art. 2 della presente legge ed all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo intervenuto in data 15 dicembre 1983, valutato in complessive lire 610 miliardi per gli anni 1983 e 1984 e in lire 423 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1984-1986 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 nella voce specifica "Rinnovo del contratto di polizia (indennità operative)".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.